Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2024.7
Entscheidungsdatum
25.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2024.7

rg/gm

Lugano 25 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 15/16 febbraio 2024 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

  1. AT 1
  2. AT 2

a

  1. CV 1
  2. CV 2
  3. CV 3

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 18 dicembre 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 2 aprile 2004 tra AT 1 e CV 1 (nata __________). Al punto 8 della Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore al punto 2 del dispositivo della sentenza, gli ex coniugi hanno concordato una divisione a metà delle prestazioni d’uscita in applicazione dell’art. 123 CC. Confermando al punto 3 del dispositivo la divisione a metà delle rispettive pretese acquisite durante il matrimonio sino al promovimento della procedura di divorzio, il Pretore ha disposto la trasmissione dell’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo crescita in giudicato della sentenza di divorzio, per il calcolo del riparto.

1.2 Il 15/16 febbraio 2024 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive determinazioni delle parti come pure delle risultanze degli atti istruttori esperiti dal Tribunale e delle relative prese di posizione degli ex coniugi (IV-XXXVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa il 30 novembre 2023 (cfr. I).

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), ossia il 30 novembre 2023.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1 Dalla documentazione agli atti risulta che al momento del matrimonio (2 aprile 2004) AT 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 2'656.20 presso AT 2 (cfr. XXXI, XXXIV).

L’istruttoria di causa ha inoltre permesso di appurare che al momento determinante per il riparto (30 novembre 2023) egli disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 110'935.75 sempre presso AT 2, dove l’ex marito risulta essere a tutt’oggi assicurato e dove risulta essere confluito l’intero avere previdenziale acquisito durante il matrimonio (VIII-1, XXIV).

Dal fascicolo risulta infatti che l’ex marito è stato assicurato presso la __________ (da gennaio 2005 a dicembre 2007) – alla quale, nel luglio 2006, era stato trasferito da parte di __________ un avere (non precisato) accumulato in precedenza (XXVII) – che nel febbraio 2009 ha trasferito alla __________ l’importo di fr. 11'507.60 (cfr. sub XXIII-2), poi depositato su un conto di libero passaggio dell’omonima fondazione (XXIII-2, XXIII-3, XVI-1) la quale, nel febbraio 2023, ha quindi versato alla AT 2 l’avere di fr. 41'267.85 (VIII-1, XXIII). Dalle tavole processuali emerge anche che l’avere acquisito presso la __________ da novembre 2013 a ottobre 2018 – cui erano stati versati dagli istituti di previdenza di __________ e di __________ gli importi di fr. 2'661.20, rispettivamente di fr. 3'476.25 (cfr. XXVI) – è in seguito stato versato (fr. 32'834.45) alla __________ (cfr. XXVI, XXII), il cui intero capitale previdenziale di fr. 49'047.15 è stato trasferito, nell’ottobre 2020, su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. XXII, XIX, XVII-1, VIII-1) per poi essere infine anch’esso versato, per un importo di fr. 49'055.53, alla AT 2 (VIII-1).

Stante quanto sopra, considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in ragione di fr. 1'013.16 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) –, l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr. 107'266.40 (110'935.75 – 2'656.20 – 1'013.16).

2.4.2 Dalla documentazione in atti risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 1'441.75 presso la CV 2 (cfr. VII-1). Presso il medesimo istituto di previdenza al momento del riparto (30 novembre 2023) ella disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 9'473.25 (cfr. VII-1). Il 30 novembre 2023 l’ex moglie disponeva pure di un avere divisibile di fr. 242.34 su un conto di libero passaggio della CV 3 (cfr. XI), dove nel luglio 2017 era stato versato l’avere di fr. 241.40 accumulato presso __________ (cfr. II-3).

Considerati gli interessi (fr. 549.85) maturati su fr. 1'441.75 sino al promovimento della procedura di divorzio (cfr. VII-1), l’avere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato in fr. 7'724 (9'473.25 + 242.34 – 1'441.75 – 549.85)

2.4.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 49'771.20 ([107'266.40 - 7'724] : 2).

2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 (contratto __________) dovrà trasferire a favore di CV 1, presso la CV 2 – dove risulta tuttora assicurata (cfr. VII) – la somma di fr. 49'771.20.

Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 30 novembre 2023 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 107'266.40.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 7'724.

3.- È fatto ordine alla AT 2 (contratto __________) di versare a favore di CV 1, presso la CV 2, la somma di fr. 49'771.20 oltre interessi compensativi dal 30 novembre 2023.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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