Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2023.22
Entscheidungsdatum
12.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2023.22

jv/RG/gm

Lugano 12 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2023 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. La __________ impresa edile di AT 1 (di seguito __________), con sede a __________, operativa dal 1. maggio 2019 ed avente scopo sociale “L’esercizio di impresa generale di costruzioni per l’edilizia ed il genio civile”, è stata un’impresa individuale iscritta a Registro di commercio dal 20 gennaio 2020 al 17 gennaio 2023, data della radiazione (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; VIII/7, pag. 2; I, pag. 2 in initio).

Con scritto del 14 febbraio 2020 la CV 1 (Fondazione CV 1, di seguito Fondazione) ha chiesto alla __________ di ritornarle l’allegato modulo di autodichiarazione compilato, così da poter accertare l’eventuale assoggettamento al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) e al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) (VIII/6).

Il 5 giugno 2020 la Fondazione ha ricevuto l’autodichiarazione, datata 5 maggio 2020 e compilata da AT 1 (VIII/7). Su successiva richiesta della Fondazione, il titolare le ha altresì inviato il “Modulo attività preponderante” datato 14 luglio 2020, pervenuto alla Fondazione il giorno successivo (VIII/8).

1.2. Con “decisione” del 25 gennaio 2022 la Fondazione, basandosi sulla documentazione in suo possesso, ha accertato l’assoggettamento della __________ al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale (DCF DOG CCL PEAN) e, quindi, l’obbligo di versamento dei contributi PEAN dal 1. maggio 2019 per i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione personale del citato contratto collettivo (VIII/9).

La __________ non ha interposto opposizione alla surriferita decisione.

L’8 febbraio 2022 la __________ ha annunciato alla Fondazione la massa salariale per gli anni contributivi 2019, 2020 e 2021 per complessivi fr. 399'925.40. Su richiesta del 15 febbraio 2022 della Fondazione, la __________ le ha altresì inviato le distinte salariali 2019-2020 (VIII/10).

Successivamente la Fondazione ha emesso, tra le altre, le seguenti fatture nei confronti della __________:

Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 2'227 relativa ai contributi del 2019 (dal 1. aprile al 31.12.2019);

Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 10'970.05 relativa ai contributi del 2020;

Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 17'722.90 relativa ai contributi 2021 (VIII/18);

1.3. Con precetto esecutivo del 28 ottobre 2022 la Fondazione ha escusso AT 1, quale titolare della __________, per l’importo di fr. 30'919.95, oltre ad interessi del 5% dal 5 marzo 2022, mentre il 31 ottobre 2022 quest’ultimo ha interposto opposizione totale al precetto esecutivo, senza formulare osservazioni (VIII/19).

Con decisione del 6 febbraio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base del riconoscimento di debito prodotto in tale sede dalla Fondazione, giacché “la parte escussa non ha opposto nessuna valida eccezione” (VIII/20; Ibis/B).

1.4. Con petizione (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) del 27 febbraio 2023 AT 1 ha convenuto in giudizio la Fondazione presso la Pretura di __________, chiedendo che sia “accertata l’inesistenza della pretesa di CHF 30'919.95 oltre interessi, con tassa di giustizia posta a carico della Fondazione […] nella procedura di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo […]”, che “Anche le spese esecutive sono da porre a carico della Fondazione […]”, che “È confermata l’opposizione interposta al precetto esecutivo […]”, formulando le seguenti argomentazioni:

“Dal 2019 fino a marzo 2022 ero titolare di una ditta individuale. Nell’arco di questo periodo ho regolarmente fornito alla Fondazione […] la documentazione richiestami ai fini della determinazione o meno dell’obbligo di assoggettamento. La procedura ha avuto degli importanti ritardi e lungaggini, di modo che la Fondazione […] mi ha comunicato di ritenere il mio obbligo di assoggettamento solamente a marzo 2022, ovvero quasi tre anni dopo l’inizio dell’attività, chiedendomi di pagare CHF 30'919.90 per i contributi arretrati e per i relativi interessi di mora.

Contesto di essere debitore di tale importo, in quanto all’epoca ero titolare di una ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa essere personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.

Non comprendo e contesto in ogni caso l’assoggettamento fino al 1° maggio 2019 (ovvero all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio dell’attività. Contesto inoltre che debbano essere prelevati contributi anche a mio carico, come mi risulta dal calcolo effettuato dalla Fondazione […], poiché essendo titolare della ditta individuale ricoprivo un ruolo dirigenziale.

Contesto poi anche l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non mi è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre anni sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no. Non comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi di mora fino al 2019.

Anche volendo comunque, mi trovo in ogni caso impossibilitato a pagare l’importante cifra richiestami dalla Fondazione […], considerato che ero titolare di una piccola azienda con pochi dipendenti e che riuscivo a stento a guadagnarmi il mio stipendio, pagando nel contempo gli operai.

Per tutti questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi spiccato nei miei confronti il precetto esecutivo […], a cui ho tempestivamente interposto opposizione. Il Pretore ha concesso in data 6 febbraio 2023 il rigetto [provvisorio, n.d.r.] dell’opposizione nei miei confronti e presento tempestivamente la presente azione di disconoscimento del debito.” (I).

Con decisione del 27 settembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha dichiarato la petizione irricevibile, rilevando la mancata competenza ratione materiae ed individuando la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, giacché “la presente causa ha quale oggetto l’assoggettamento al CCL PEAN e il conseguente obbligo di pagamento dei relativi contributi […]”. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il giudice di prime cure ha avvertito l’attore del fatto che ripresentando dinanzi al giudice competente l’atto entro venti giorni dalla notificazione della decisione d’irricevibilità, la causa sarebbe stata considerata pendente dal giorno della petizione (II/2).

Il 18 ottobre 2023 AT 1, rappresentato dall’avv. __________ dello Studio legale e notarile RA 1, ha inoltrato la petizione al TCA (II+1/2).

1.5. Con la risposta di causa la Fondazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa e la condanna dell’attore al pagamento dei seguenti importi quali contributi PEAN:

fr. 2'227 relativi al periodo contributivo dal 1. aprile 2019 al 31 dicembre 2019, oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;

fr. 10'970.05 relativi al periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020, oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e

fr. 17'722.90 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021, oltre ad interessi dal 1. gennaio 2022.

In sintesi, la Fondazione ribadisce l’assoggettamento dell’attore al CCL PEAN, la correttezza dell’ammontare del credito contributivo e degli interessi di mora maturati su di esso (VIII).

1.6. Con scritto del 15 gennaio 2024 il TCA ha intimato la risposta di causa all’attore, avvertendo le parti sulla facoltà di presentare entro dieci giorni eventuali altri mezzi di prova (IX). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Conformemente alla decisione del 27 settembre 2023 del giudice civile, l’attore ha inoltrato la petizione entro un mese (art. 63 cpv. 1 CPC) al TCA, autorità giudiziaria che, come si vedrà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3.), risulta in concreto competente a giudicare la vertenza. Ne consegue che la causa risulta pendente dal 27 febbraio 2023 (cfr. supra consid. 1.4. in initio e art. 64 cpv. 1 CPC).

2.3. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Circa la competenza personale, l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

In casu è pacifico che l’attore, titolare dell’impresa individuale GPC, è un datore di lavoro ai sensi del citato disposto.

La convenuta è una Fondazione preposta all’attuazione del CCL PEAN. In particolare, essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bis CC che elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1. e seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

La presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro.

Circa la competenza territoriale, l’art. 73 cpv. 3 LPP fissa il foro della controversia presso la sede o il domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Per adire il foro alternativo è irrilevante che l’attore sia l’istituto di previdenza, il datore di lavoro o l’assicurato (SVR 2006 BVG Nr. 17, pag. 62 consid. 2.3.).

In concreto, l’attore era titolare della GPC, impresa individuale con sede in Ticino che ha convenuto la Fondazione in Ticino. Nel Canton Ticino, la competenza a dirimere controversie ex art. 73 cpv. 1 LPP è fissata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).

Pertanto, anche la competenza territoriale è data.

Per quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue.

Il TCA è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti all’aspetto previdenziale (per esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni); pure da annoverare in questo ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-d; Sentenza ZR.2005.108/AJR.2005.9 del 16 gennaio 2006, in: Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat 2006, pagg. 188-193; RDAT I-1994 pag. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in: SZS 1988, pag. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell’art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e riferimenti).

Per quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio Federale ne decreta la validità generale (…).

Un litigio che verte esclusivamente sulla questione a sapere se un’impresa è soggetta al campo d’applicazione di un contratto collettivo al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale è di competenza del giudice civile. Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla questione dell’assoggettamento al contratto collettivo, vengono sollevate ulteriori questioni afferenti alla previdenza professionale (ad esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni), la competenza materiale ricade sul giudice delle assicurazioni sociali, il quale dovrà preliminarmente determinarsi sulla questione civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4.-4.7. con molteplici rinvii giurisprudenziali, 9C_711/2017 del 4 luglio 2018, Sentenza BV 2016/24 del 10 agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo consid. 2.3.1.; Sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid. 2.1.; Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, n. 18-13 ad art. 73 LPP).

Per poter determinare l’oggetto del contendere – e rispondere quindi alla questione a sapere se la controversia pertiene al giudice civile o quello delle assicurazioni sociali – occorre confrontarsi con le questioni sollevate con la domanda di causa e, se del caso, con quelle di cui all’eventuale domanda riconvenzionale presentata con la risposta di causa, se lecita (Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art. 73 LPP).

In concreto, l’attore non si è limitato a contestare l’assoggettamento al CCL PEAN, ma ha altresì avversato l’importo fatto valere dalla Fondazione (“Contesto di essere debitore di tale importo […]”), come desumibile anche dalla domanda di causa (“[…] È accertata l’inesistenza della pretesa di CHF 30'919.95 oltre interessi […]”) (cfr. supra consid. 1.4.).

Visto tutto quanto precede, anche la competenza ratione materiae è data.

2.4. La petizione configura un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, ossia un’azione di accertamento negativa.

Riguardo alla ricevibilità, secondo dottrina e giurisprudenza, l’art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un’azione di accertamento (RDAT I-1994 pag. 198, DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 116 V 112, DTF 115 V 372, DTF 112 Ia 180 consid. 2b), SZS 1992, pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, §6 n. 4, pag. 128; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: RDS 1987 I pag. 614; Helbling, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hahnhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in: SZS 1983, pag. 183).

Presupposto per un’azione di accertamento in materia amministrativa è che l’istante abbia un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 231, DTF 115 V 373, SZS 1992 pag. 234). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si stratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373, DTF 114 V 202-2023). L’esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l’assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all’esistenza o all’estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992 pag. 234; STFA 22 maggio 1991 in re K.).

L’interesse degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un’azione condannatoria, giacché rispetto a quest’ultima l’azione d’accertamento è sussidiaria (RDAT I-1994 pag. 199; DTF 119 V 13, DTF 108 Ib 546, ZBl 1989 pag. 482; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867). In simili casi l’accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 pag. 199; SJ 1988 pag. 589, DTF 96 II 131).

Sotto il profilo civilistico, presupposto per l’azione di disconoscimento del debito è che abbia avuto luogo una regolare procedura esecutiva. L’interesse del debitore all’azione di accertamento negativa è dato se vi è un concreto pericolo che il creditore voglia prevalersi del suo diritto, ciò che è presunto dal momento che quest’ultimo ha adito le vie esecutive e richiesto il rigetto dell’opposizione (Staehelin/Bauer/Lorandi, BSK SchKG, n. 17 e 18 ad art. 83 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Caratteristica principale dell’azione di disconoscimento del debito è il fatto che benché i ruoli processuali delle parti siano invertiti – il presunto debitore essendo attore ed il presunto creditore essendo convenuto – l’onere della prova incombe sul creditore convenuto, il quale dovrà dimostrare l’esistenza, l’ammontare e l’esigibilità della pretesa, conformemente all’art. 8 CC. Il creditore deve dimostrare la fondatezza del credito già posto in esecuzione sulla base di motivi (giuridici) preesistenti (“Identität des Streitgegenstandes im Sinne der Identität des Lebensvorganges”), potendo tuttavia presentare ulteriori prove (Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 2020, pag. 102 e seg.; Staehelin/Bauer/Lorandi, op. cit., n. 54 ad art. 83 LEF).

Da parte sua, con l’azione di disconoscimento l’attore debitore può contestare (integralmente o parzialmente) l’esistenza del credito, il suo ammontare e/o la sua esigibilità (DTF 123 III 207 consid. 3b/bb;). Non può invece sollevare eccezioni che concernono la procedura di rigetto dell’opposizione come tale (BGE 64 III 12).

In concreto la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti dell’attore il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022 ed il 6 febbraio 2023 vi è stato il rigetto provvisorio dell’opposizione. In queste condizioni all’attore non restava altra via che l’inoltro, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF) presso il giudice del luogo dell’esecuzione (in casu il TCA), la presente azione di accertamento dell’inesistenza del debito (disconoscimento del debito), al fine di impedire che il rigetto dell’opposizione divenisse definitivo (un’azione condannatoria non era invece, evidentemente, possibile).

2.5. In ragione di quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine.

A titolo abbondanziale si rileva che un’azione di accertamento circa questioni contributive configura un ulteriore motivo per cui la competenza materiale ex art. 73 cpv. 1 LPP è da fissare presso il giudice delle assicurazioni sociali (DTF 116 V 112 con rinvii dottrinali).

2.6. Nella risposta di causa la Fondazione non si è limitata a chiedere la reiezione della petizione ma ha altresì chiesto la condanna di AT 1 al pagamento di complessivi fr. 30'919.95, oltre a interessi moratori sui singoli importi (cfr. supra consid. 1.5.), ossia alla somma oggetto dell’azione di disconoscimento presentata da AT 1 (cfr. supra consid. 1.4.).

La domanda riconvenzionale di parte convenuta è priva d’interesse giuridico e deve quindi essere dichiarata irricevibile.

L’azione di inesistenza del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, come quella oggetto della presente causa, è difatti correlata con la procedura di rigetto dell’opposizione. Giusta il cpv. 3 dell’art. 83 LEF il rigetto pronunciato in via provvisoria esplica tutti i suoi effetti e diviene definitivo se il debitore non inoltra azione di disconoscimento o se questa viene respinta. Tanto più che la decisione di reiezione dell’azione di disconoscimento vale quale titolo di rigetto definitivo (DTF 113 III 86, 134 III 656, 148 III 30; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 53 e 60 ad art. 83 LEF, n. 14 ad art. 80 LEF con riferimenti).

nel merito

2.7. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 è debitore di fr. 30'919.95, oltre interessi a titolo di contributi previdenziali alla Fondazione dal 1. aprile 2019 al 31 dicembre 2021. In via pregiudiziale, occorre verificare se l’impresa individuale __________, fosse obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.

2.8. Il CCL PEAN (attuale versione valida dal 1. gennaio 2018) è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da una parte, il Sindacato Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e il Sindacato Syna dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 CCL PEAN) ed è stato modificato più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).

Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL; RU 1956 1658), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente esteso alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettate al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo d’applicazione dello stesso.

Ne discende che l’assoggettamento di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN o in forza della COG CCL PEAN (STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 e seg.; DTF 134 III 625 consid. 1.1. e seg.; Sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell’11 gennaio 2022 consid. 2.1. e la citata Sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2.).

Stante il carattere normativo della COG CCL PEAN la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia, rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2. in initio con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).

In casu non vi sono documenti agli atti per concludere che la __________, quale datrice di lavoro, fosse affiliata ad una parte contraente, né le parti hanno mai sostenuto che ciò fosse il caso. Ne consegue che entra in linea di conto solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN (cfr. infra consid. 2.8.1. e segg.).

Occorre quindi verificare se, sotto il profilo del campo d’applicazione geografico (cfr. infra consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. infra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. infra consid. 2.8.3.) il COG CCL PEAN torna applicabile o meno.

2.8.1. L’art. 2 cpv. 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1 e 3 CCL PEAN) prevede l’applicazione del contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate condizioni, le imprese con sede nel Canton Ginevra e nel Canton Vallese.

In casu la __________ aveva sede a __________ (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui il campo d’applicazione geografico è dato.

2.8.2. Al fine di sapere se un’azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contatto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1. con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2., parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).

Va poi rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse azienda (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1. e 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010; STF 9C_123/2010 del 3 maggio 2010).

Successivamente alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web www.seco.admin.ch – l’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferenti al campo d’applicazione del contratto collettivo dal profilo aziendale e tutt’ora in vigore, presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

a. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);

b. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

d. imprese di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e. imprese d’isolamento e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f. imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g. imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;

h. imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario e svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.” (cpv. 4).

Tornando al caso in disamina, si rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale della GPC era “L’esercizio di impresa generale di costruzioni per l’edilizia ed il genio civile” (cfr. supra consid. 1.1. in initio).

Nell’autodichiarazione del 5 maggio 2020 (VIII/7) l’attore ha indicato che l’impresa individuale era affiliata alla “__________” e di soggiacere al contratto collettivo di lavoro con obbligatorietà generale per l’edilizia. Circa le attività effettivamente svolte dall’impresa, egli ha indicato lavori di edilizia al 50%, di costruzione e isolamento facciate al 25% e lavori di carpenteria al 25%.

Egli ha altresì indicato i nominativi dei due dipendenti “__________ […], lavoratore edile 100%” e “__________ […], lav. edile, 100%”, allegando il seguente organigramma:

AT 1 titolare

__________OPERAIO EDILE

__________OPERAIO EDILE

Nel modulo “Annuncio della massa salariale/conteggio dei contributi 2019” datato 8 febbraio 2022 l’attore ha indicato di avere alle dipendenze della __________ i signori __________ (dal 16 settembre 2019) e __________ (dal 14 ottobre 2019), operai edili (VIII/10).

Nel “Modulo attività preponderante” del 14 luglio 2020 e afferente alla percentuale delle attività effettivamente svolte (VIII/8), AT 1 ha indicato che la __________ era attiva al 50% nell’edilizia, al 40% nella costruzione e isolamento di facciate e al 10% in lavori di carpenteria, comunicando altresì che i dipendenti erano attivi per 50 ore nel settore dell’edilizia, 40 ore nella costruzione e isolamento di facciate e 10 ore nei lavori di carpenteria. Circa la ripartizione dal fatturato, egli ha indicato un 50% derivante da attività dell’edilizia, 40% dalla costruzione e isolamento di facciate e 10% dai lavori di carpenteria.

Con la risposta di causa la Fondazione ha asserito che dal 2019 al 2022 la __________ ha impiegato nove dipendenti (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), indicando la massa salariale per dipendente e producendo i contratti di lavoro di __________, __________, __________ e __________. Dai contratti di lavoro agli atti emerge che questi ultimi, con l’eccezione di __________ (lavoratore edile carpentiere), erano stati assunti “in qualità di lavoratore edile (categoria C)” (VIII/21).

Sulla base della surriferita documentazione si deve concludere che la GPC era attiva (anche) nel settore dell’edilizia e del genio civile ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 lett. a COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). Per contro, le attività di costruzione e isolamento di facciate come pure i lavori di carpenteria esulano dal campo di applicazione aziendale del COG CCL PEAN.

Se un’impresa svolge attività sia comprese sia escluse dal settore dell’edilizia principale, si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (Keller, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, pagg. 365 e 366 con esempi; Stöckli, Fachhandbuch Arbeitsrecht, §13 Ausgewählte Probleme des kollektiven Rechts, pag. 218).

Le imprese miste si suddividono in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese miste non a tutti gli effetti (ted. unechter Mischbetrieb, cfr. STF 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2. con riferimenti e STF 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.2; Brühwiler, Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV 2012, pag. 140).

Nella STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 (consid. 3d) il Tribunale federale ha sancito tre presupposti che devono essere cumulativamente adempiuti affinché si possa parlare di un’impresa mista a tutti gli effetti (sottolineature del redattore):

" […] Von einem selbständigen Betrieb oder einem Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann […] nur gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise erbacht werden. Im interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können.”

Vedasi anche DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvii giurisprudenziali.

Nel caso in disamina, questo Giudice può far proprio quanto incontestatamente addotto dalla Fondazione: “La ditta individuale del querelante [recte: attore] è un’impresa mista non a tutti gli effetti, poiché queste tre condizioni non sono cumulativamente soddisfatte. La cancelleria [recte: intestazione] riporta uniformemente solo la dicitura “__________ impresa edile di AT 1” […]. Secondo i contratti di lavoro, i dipendenti sono impiegati nella stessa funzione di lavoratore edile (categoria C) (allegato 21 della convenuta). Nell’autodichiarazione, il querelante non ha indicato alcuna unità aziendale indipendente (allegato 7 della convenuta). Non esistono unità operative indipendenti riconoscibili dall’esterno. […]” (VIII, p.to 30.).

Conseguentemente la __________ configura un’impresa mista non a tutti gli effetti.

Occorre dunque determinare l’attività principale della __________, ossia quella che caratterizza l’impresa nel suo insieme. Se questa fosse l’edilizia, conformemente al principio dell’unità tariffale il contratto collettivo sarebbe applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto collettivo.

Nella STF 9C_629/2016 del 2 marzo 2017 (consid. 6.3.1.) l’Alta corte, rinviando alle disposizioni del CNM dell’edilizia e del genio civile, ha ribadito che per determinare l’attività principale dell’impresa mista non a tutti gli effetti bisogna in primo luogo fondarsi sul criterio della prestazione lavorativa in ore riferita all’attività oggetto della verifica. Se per un qualsiasi motivo non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d’impiego. Se anche tale criterio non conduce ad un risultato inequivocabile, si applicano criteri sussidiari, quali il fatturato, l’utile, l’iscrizione nel registro e l’affiliazione all’associazione professionale.

In casu nell’autodichiarazione del 5 maggio 2020 l’attore ha dichiarato di avere alle dipendenze due lavoratori (assunti quali operai edili a tempo pieno) e che le attività effettivamente svolte dall’impresa erano ripartite in ragione del 50% nell’edilizia principale, del 25% nella costruzione e isolamento facciate e del 25% in lavori di carpenteria (VIII/7). La ripartizione delle attività è stata nuovamente confermata nel “Modulo attività preponderante” del 14 luglio 2020, nel quale l’attore ha altresì indicato che i dipendenti prestavano 50 ore lavorative nell’edilizia, 40 nella costruzione ed isolamento di facciate (ramo della pittura e gessatura) e 10 nei lavori di carpenteria (ramo della costruzione in legno), confermando altresì le percentuali di ripartizione delle attività (VIII/8).

Con “decisione” (impropriamente definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) del 25 gennaio 2022 la Fondazione ha stabilito che l’attività principale dell’impresa individuale era quella afferente all’edilizia principale (50%), proprio basandosi sulle dichiarazioni dell’attore. Benché reso edotto circa la possibilità di contestare tale “decisione”, AT 1 non si è mai opposto in alcun modo (VIII/9). Oltre a ciò, i contratti di lavoro presenti all’inserto indicano che i dipendenti erano quasi tutti stati assunti quali operai edili (VIII/21).

Tutto bene considerato, la valutazione della documentazione agli atti – rimasta come tale incontestata (cfr. supra consid. 1.6.) – permette a questo Giudice di concludere che seppure il numero esatto di ore prestate nei singoli rami d’attività non può essere accertato con precisione, esse sono prevalentemente (state) dedicate al settore dell’edilizia principale.

Pertanto, l’attività principale e che caratterizza la __________ è quella dell’edilizia principale. Ne consegue che, in applicazione del principio dell’unità tariffaria, l’intera impresa individuale è assoggettata al COG CCL PEAN anche sotto il profilo del campo d’applicazione aziendale.

2.8.3. Per quanto concerne il campo d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 1 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015 ed entrato in vigore il 1. dicembre 2015 presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

a. capi muratori e capi fabbrica;

b. capi squadra;

c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;

d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso 4;

f. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;

g. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o nell’azienda madre.

Sono anche esclusi:

  • i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

  • i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

  • i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.” (cpv. 5).

Per quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, la documentazione agli atti prova che essi erano stati assunti quali lavoratori edili ai sensi del citato disposto (VIII/7, 10, 17 e 21), come incontestatamente asserito dalla Fondazione (VIII, p.to 41.; cfr. supra consid. 1.6.).

Pertanto, anche il campo di applicazione dal profilo personale del COG CCL PEAN è dato.

A tal proposito, si rileva che la censura del ricorrente secondo cui “[…] all’epoca ero titolare di una ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa essere personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale” (I, pag. 2) risulta inconferente, giacché ad essere (stata) assoggettata al COG CCL PEAN è l’impresa individuale __________ quale impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). È sulla massa salariale dichiarata dalla stessa __________ che la Fondazione ha calcolato i contributi previdenziali contestati.

2.8.4. Visto tutto quanto precede, alla __________ torna applicabile il COG CCL PEAN.

2.9. L’attore contesta, ancorché in modo generico (cfr. supra consid. 1.4., 2.3. e 2.4.) l’ammontare del debito contributivo.

2.9.1. Per essere assoggettata al CCL PEAN un’impresa deve ricadere nei tre campi d’applicazioni del contratto collettivo, ossia quello geografico (cfr. supra consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. supra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. supra consid. 2.8.3.). L’assoggettamento inizia quando tutti e tre i campi d’applicazione sono dati.

In particolare, per quanto attiene il campo d’applicazione personale, i combinati artt. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN e 3 cpv. 2 CCL PEAN prevedono che un’impresa è assoggettata al CCL PEAN al momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS per i lavoratori.

I contributi, da prelevare e versare dal datore di lavoro, sono calcolati quale percentuale sul salario determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto collettivo (artt. 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 Regolamento PEAN).

La percentuale dei contributi previdenziali ha registrato la seguente evoluzione:

% datore di lavoro

% lavoratore

% totale

Periodi*

4,66

1

5,66

01.07.2003-31.12.2004

4

1

6

01.01.2005-31.12.2007

4

1,3

5,3

01.01.2008.31.12.2011

4

1

5

01.01.2013-30.05.2015

5,5

1,5

7

01.07.2016-31.03.2019

5,5

2

7,5

01.04.2019-31.12.2019

5,5

2,25

7,75

01.01.2020 e continuo

  • combinati artt. 8 e 28 COG CCL PEAN; Modifica COG CCL PEAN del

novembre 2007 (entrata in vigore al 1. gennaio 2008); Modifica COG CCL PEAN del

6 dicembre 2012 (entrata in vigore il 1. gennaio 2013); Modifica COG CCL PEAN del

14 giugno 2016 (entrata in vigore il 1. luglio 2016) e Modifica del 29 gennaio 2019

(entrata in vigore dal 1. aprile 2019).

In concreto, per determinare il salario determinante la Fondazione, conformemente a quanto previsto dai combinati artt. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 2 Regolamento PEAN, si è fondata su quanto dichiarato dall’attore. Quest’ultimo ha dichiarato una massa salariale di fr. 29'693.20 per il 2019, di fr. 141'549.10 per il 2020 e di 228'683.10 per il 2021 (VIII/7 e 10).

Applicando le percentuali riportate nella tabella sovraesposta, l’obbligo contributivo per l’anno 2019 era di fr. 2'227 (7,5% di fr. 29'693.20), per l’anno 2020 di fr. 10'970.05 (7,75% di fr. 141'549.10) e di fr. 17'722.90 per l’anno 2021 (7,75% di fr. 228'683.10).

Ne consegue che il debito contributivo della __________ per il periodo 2019-2021 ammonta a complessivi fr. 30'919.95.

A tal proposito, la censura di AT 1 secondo cui “Non comprendo e contesto in ogni caso l’assoggettamento fino al [recte: dal] 1°maggio 2019 (ovvero all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio dell’attività” (cfr. supra consid. 1.4.) è inconferente: i contributi per il 2019 sono stati calcolati sul salario determinante per quell’anno, a prescindere dal momento in cui __________ e __________ sono entrati alle dipendenze della __________ (a settembre, rispettivamente ottobre 2019).

Visto tutto quanto precede è accertato che per gli anni 2019-2021 (incluso) la __________ era assoggettata al CCL PEAN e che il debito contributivo dell’impresa ammonta a fr. 30'919.95.

2.9.2. Occorre ora verificare la legittimità degli interessi di mora, contestati dall’attore (“Contesto […] l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non mi è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre anni sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no. Non comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi di mora fino al 2019”, cfr. supra consid. 1.4.).

Va innanzitutto precisato che gli interessi moratori fatti valere dalla Fondazione non sono, come pare intendere l’attore, “retroattivi fino al 2019”, ma vengono fatti valere con decorrenza dal 1. gennaio degli anni 2020, 2021 e 2022 (VIII, p.to 2. delle richieste di giudizio). Inoltre, l’asserzione secondo cui la Fondazione non gli abbia mai inviato fatture con gli interessi di mora è manifestamente in contraddizione con la documentazione all’inserto (VIII/18).

Ciò precisato, si rileva che è precipuo dovere del datore di lavoro annunciarsi spontaneamente alla Fondazione e versare i contributi previdenziali (STF 9C_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.4.2. in initio), un’omissione in tal senso configurando una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2.).

Come accennato (cfr. supra consid. 2.8.), l’obbligo contributivo non dipende dal fatto che il datore di lavoro o il dipendente ne fossero a conoscenza o da un’eventuale diversità di vedute tra il datore di lavoro e la Fondazione in punto all’assoggettamento al CCL PEAN (STF 9C_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2.2. in initio con rinvio giurisprudenziale e STF 9C_454/2016 del 9 marzo 2017 consid. 6.6.2. con rinvii giurisprudenziali). Ciò significa che le dichiarazioni salariali devono essere trasmesse ancor prima che la Fondazione abbia reso la “decisione” di assoggettamento.

Tornando al caso in disamina, giusta l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN (applicabile in forza dei combinati artt. 1 e 9 COG CCL PEAN e art. 9 cpv. 4 CCL PEAN) il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere alla Fondazione, al più tardi entro il 31 gennaio, il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l’anno civile trascorso.

In casu, la __________ era attiva già da maggio 2019 con due dipendenti assunti a settembre, rispettivamente ottobre di quell’anno e assoggettati al CCL PEAN (cfr. supra consid. 1.1.; VIII/7 e 10). Tuttavia, egli ha omesso di annunciarsi alla Fondazione anche successivamente all’iscrizione, a gennaio 2020, dell’impresa individuale a Registro di commercio, violando l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN.

È stata infatti la Fondazione, nel febbraio 2020, ad avviare una procedura di accertamento, sollecitando l’attore a presentare l’autodichiarazione debitamente compilata, richiesta a cui l’attore ha dato riscontro solo nel maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), quindi successivamente al 31 gennaio 2020.

Inoltre, egli ha annunciato la massa salariale per gli anni 2019, 2020 e 2021 solo l’8 febbraio 2022 in luogo del 31 gennaio del 2020, del 2021 e del 2022.

È quindi accertato l’(in)agire gravemente negligente dell’attore ai sensi della surriferita giurisprudenza.

Come visto (cfr. supra consid. 2.9.1.), la __________ presenta(va) un debito contributivo per il 2019 di fr. 2'227, per l’anno 2020 di fr. 10'970.05 e per l’anno 2021 di fr. 17'722.90, per complessivi fr. 30'919.95.

Sulla base della documentazione agli atti, in particolare le fatture indicate al consid. 1.2., il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022, ed il riconoscimento di debito prodotto dall’attore medesimo (cfr. supra consid. 1.3. in fine), come pure dal tenore della petizione (cfr. supra consid. 1.4.: “[…] Per tutti questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi spiccato nei miei confronti il precetto esecutivo […]”), non vi sono dubbi che la __________ ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti.

In applicazione dei combinati artt. 89a cpv. 6 cifra 14 CC e 66 cpv. 4 LPP, i contributi previdenziali andavano versati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per i quali erano dovuti, ossia entro il 31 gennaio 2020, 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022 (sul tema vedasi la citata STF 9C_392/2016 consid. 3.2.1.).

Ne discende che i contributi previdenziali erano esigibili al 1. gennaio 2020, 1. gennaio 2021 e 1. gennaio 2022.

Per quanto concerne gli interessi di mora, torna applicabile l’art. 9 Regolamento PEAN che presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore)

" 1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.

2 La massa salariale annuale determinante per il calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite dall’impresa giusta l’art. 6 cpv. 2 Reg. PEAN.. Il datore di lavoro comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10% della massa salariale dichiarata registrata durante l’anno. Se l’impresa non comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di stabilire mediante stima l’ammontare dei contributi ancora scoperti e non ancora prescritti.

3 Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o all’ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2.

4 La Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza del periodo di conteggio o di pagamento, per analogia con l’art. 41bis cpv. 1 lett. a-d OAVS. Ciò significa che devono pagare gli interessi di mora del 5%:

a) di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b) le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c) i datori di lavoro, sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della Fondazione, a partire da tale fatturazione;

d) i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano alla Fondazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

5 Il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia equivalente.

Conseguentemente, in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 lett. b Regolamento PEAN, la Fondazione era legittimata a chiedere interessi di mora del 5% su fr. 2'227 dal 1. gennaio 2020, su fr. 10'970.05 dal 1. gennaio 2021 e su fr. 17'722.90 dal 1. gennaio 2022.

A titolo abbondanziale, giova ricordare quanto sancito dall’Alta Corte nella DTF 134 V 405 (consid. 7.1.):

“[…] va precisato che l’interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l’obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1. pag. 206 con riferimenti). […] Dal momento che l’obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall’esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l’autorità fiscale) dovesse avere – per ipotesi – trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L’obbligo di pagamento dell’interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell’evenienza contraria del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41ter cpv. 1 OAVS).”

La giurisprudenza federale è stata debitamente recepita dal TCA nelle STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019 consid. 2.3.1., 30.2015.35 del 24 marzo 2016 consid. 2.10., 30.2005.87 dell’11 gennaio 2005 consid. 2.5.2.

Infine, si rammenta che la __________ era un’impresa individuale, ragione per cui per i debiti aziendali risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio privato AT 1.

2.10. Visto tutto quanto precede la petizione di AT 1 va respinta.

2.11. La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per quanto attiene alla richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione convenuta - peraltro non rappresentata in causa -, giova ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è respinta.

§ È accertato l’assoggettamento della __________ impresa edile di AT 1 al CCL PEAN.

§§ È accertato che AT 1 è debitore nei confronti della Fondazione CV 1 dei seguenti importi:

  • fr. 2'227, oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;

  • fr. 10'970.05, oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e

  • fr. 17'722.90, oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2022.

  1. La domanda riconvenzionale della Fondazione CV 1 è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

22

CC

CCL

  • art. 1 CCL
  • art. 2 CCL
  • art. 3 CCL
  • art. 9 CCL
  • art. 23 CCL
  • art. 29 CCL

COG

  • art. 2 COG
  • art. 9 COG
  • art. 28 COG

CPC

LEF

  • art. 80 LEF
  • art. 83 LEF

LOG

LPP

OAVS

OPSR

Gerichtsentscheide

46