Raccomandata
Incarto n. 34.2023.14
RG/sc
Lugano 15 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 10/11 luglio 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone
a
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 20 ottobre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato l’8 settembre 2007 tra AT 1 e CV 1. Al punto 16 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “A titolo di divisione della previdenza professionale si accerta il diritto di ciascun coniuge alla metà della prestazione di libera uscita dell’altro, calcolata dalla data del matrimonio (8 settembre 2007) al promovimento della procedura di divorzio (14 febbraio 2018) (…)”
1.2 Il 10/11 luglio 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa il 14 febbraio 2018 (cfr. I).
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 14 febbraio 2018.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che da aprile 2007 sino a dicembre 2012 (e poi ancora da gennaio a febbraio 2015) CV 1 ha lavorato (quale primo impiego in Svizzera risultante dall’estratto conto AG, dove nel periodo aprile-dicembre 2007 ha conseguito un salario di fr. 29'475 (cfr. estratto conto individuale AVS; cfr. attestati previdenziali della , doc. XIV/4-6). Considerato che, come emerge dall’attestato 1. gennaio 2008 della __________ (, doc. XIV-5) in data 31 dicembre 2007 egli disponeva di un capitale di risparmio LPP di fr. 2'158 (accumulato da aprile 2007), in assenza di dati più precisi è verosimile ritenere che al momento del matrimonio (8 settembre 2007) egli disponesse di un avere previdenziale quantificabile in fr. 1'350 e suscettibile di essere considerato ai fini della presente divisione giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).
Al momento determinante per il riparto (14 febbraio 2018) in base agli atti l’ex marito – che nel frattempo era stato assicurato, oltre che alla citata __________, anche alla __________ cui erano affiliate, quali datrici di lavoro di CV 1, la __________ (gennaio 2014-febbraio 2015), la __________ (maggio 2012-settembre 2013) e la __________ (gennaio 2015-ottobre 2016) (cfr. XXVI) – disponeva su una polizza di libero passaggio di __________ di un avere previdenziale di fr. 66'421.35 (cfr. XXVI), importo corrispondente all’avere in seguito trasferito, nell’aprile 2018, alla __________ (cfr. XVII) e da questa a sua volta versato, nel febbraio 2019, sul conto di libero passaggio n. __________ (cfr. XIII/1) tuttora in essere presso la CV 2 e che presenta un saldo (valuta 1. gennaio 2023) di fr. 73'910.72 (cfr. XIII/1, XVII/1).
Stante quanto sopra, considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in ragione di fr. 270 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato in fr. 64'801.05 (66'421.35 – 1’350 – 270.30).
2.4.2 Dal fascicolo e dalle informazioni fornite da AT 1 nelle more della presente procedura non consta che al momento del matrimonio essa fosse assicurata ai fini previdenziali o disponesse di averi di libero passaggio suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio. Dalla documentazione in atti risulta invece che al momento del riparto (14 febbraio 2018) disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 50'952.65 presso la __________ (cfr. XI, XI/3, XII/5), dove è stata assicurata da agosto 2017 a marzo 2023 e dove risultano essere confluiti gli averi previdenziali precedentemente acquisiti presso la __________ (cfr. XI/1, IV/2, sub IV/2) e la __________ (cfr. XI/2, XII/1-2, sub IV/2). Nel marzo 2023 l’intero avere di fr. 171'402.20 depositato presso la __________ è stato trasferito a AT 2 dove AT 1 è assicurata quale dipendente di __________ dal 1. aprile 2023 (cfr. XVIII, XII/9, XI, XI/5).
2.4.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 6'924.20 ([64'801.05 - 50'952.65] : 2).
2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT 1, presso AT 2 (contratto 200615), la somma di fr. 6'924.20.
Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 14 febbraio 2018 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 64'801.05.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 50'952.65.
3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1, presso AT 2 (contratto __________), la somma di fr. 6'924.20 oltre interessi compensativi dal 14 febbraio 2018.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti