Raccomandata
Incarto n. 34.2023.12
rg/gm
Lugano 11 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 31 maggio/1. giugno 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone
contro
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 25 aprile 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto della Pretura di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15 novembre 1984 tra CV 1 e AT 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “È accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (15 novembre 1984) alla presentazione di questa causa di divorzio (15 novembre 2019). Alla crescita in giudicato di questa sentenza, la causa verrà rimessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la determinazione degli importi da suddividere”.
1.2 Il 31 maggio/1. giugno 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più diffusamente e per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa il 15 novembre 2019 (cfr. I).
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 15 novembre 2019.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (15 novembre 1984) AT 1 e CV 1 disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).
2.4.2 Dal fascicolo emerge per contro che al momento determinante per il riparto (15 novembre 2019) AT 1 disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 142'067.34 su un conto ad esso intestato presso AT 2, dove nel maggio 2019 era stato trasferito l’importo di fr. 142'040.83 per ordine di __________ (cfr. comunicazione 28 ottobre 2021 di AT 2 sub II-4) quale amministratore della Cassa __________ (cfr. XIII).
Dagli atti emerge inoltre che nel febbraio 2004 egli ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 68'168 (cfr. scritto __________ 23 giugno 2023 al TCA sub XIII, cfr. comunicazione 28 ottobre 2021 di AT 2 sub II-4, cfr. osservazioni 9 giugno 2023 di AT 1 al TCA sub VI).
Ora, se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.
Considerato che nel caso in disamina l’intero avere previdenziale – e quindi anche quello fatto oggetto di prelievo – è stato acquisito in costanza di matrimonio, ai fini del riparto l’importo prelevato di fr. 68’168 va computato interamente, non risultando segnatamente l’esistenza di averi previdenziali in data 15 novembre 1984.
Per il che, l’avere previdenziale di AT 1 da sottoporre a divisione va cifrato in fr. 210'235.34 (142'067.34 + 68’168).
2.4.3 Dalla documentazione in atti risulta che alla data del riparto (15 novembre 2019) CV 1 disponeva di un avere divisibile di fr. 324.50 presso CV 2 (cfr. X-1).
2.4.4 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid. 1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 104'955.42 ([210'235.34 - 324.50] : 2).
2.5 Non compete per il resto allo scrivente Giudice – chiamato a procedere al conguaglio giusta l’art. 25a LFLP in base alla chiave di ripartizione (vincolante: DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46) stabilita dal giudice del divorzio al quale in concreto spettava stabilire eventuali deroghe all’immediato versamento del conguaglio a favore del coniuge creditore – statuire, in aggiunta a quanto disposto dal Pretore, sulla richiesta (peraltro nemmeno fatta oggetto di un accordo con controparte) formulata nelle more della presente procedura dall’ex marito (cfr. XVII) e tendente a far sì che l’accredito del conguaglio a favore dell’ex moglie avvenga solo dopo la vendita ai pubblici incanti dell’immobile in comproprietà finanziato (in parte) con il predetto prelievo (e quindi solo “allorquando si saranno liberati FRS. 68’168”), vendita che, come da disposizione pretorile (cfr. dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio), dovrà aver luogo entro fine novembre 2023 ad opera del notaio __________ e alle condizioni poste nel citato dispositivo. E nemmeno compete allo scrivente Giudice da un lato impartire al notaio incaricato “indicazioni vincolanti” (chieste dall’ex marito) in considerazione del fatto che del prelievo “non vi è alcuna menzione a Registro Fondiario”, dall’altro stabilire in sentenza che il versamento dell’importo a favore della ex moglie avvenga solo previa “restituzione nella Cassa pensione del sig. AT 1” dell’importo da esso prelevato di fr. 68'168.
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, Rendita dovrà trasferire a favore di CV 1, presso CV 2, la somma di fr. 104'955.42.
Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 15 novembre 2019 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 210'235.34.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 324.50.
3.- È fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1 presso CV 2, la somma di fr. 104'955.42 oltre interessi compensativi dal 15 novembre 2019.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti