Raccomandata
Incarto n. 34.2022.7
RG/sc
Lugano 23 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli l’8/9 febbraio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
a
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 17 gennaio 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 23 maggio 2008 tra CV 1 e AT 1. Al punto 2.2 del dispositivo il Pretore ha deciso che “Le prestazioni d’uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio, ossia dal 23 maggio 2008 al 13 ottobre 2016, vanno suddivise in ragione di un mezzo ciascuno” (cfr. I).
1.2 Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XIX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 13 ottobre 2016 e si è conclusa con sentenza 17 gennaio 2022).
2.3 Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 13 ottobre 2016.
L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5
2.5.1 Averi accumulati da AT 1
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che da settembre 2003 AT 1 è assicurato presso l’AT 2, dove disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 25'863.30 al momento del matrimonio (23 maggio 2008) rispettivamente di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 141'966 in data 13 ottobre 2016 (cfr. XIII, IV-9).
Nelle more della presente procedura CV 1 ha sostenuto come non sia nota né l’entità degli averi previdenziali accumulati dall’ex marito nei primi anni di matrimonio quale dipendente della “__________” né l’istituto di previdenza cui questo datore di lavoro era affiliato. Sennonché essa misconosce come sia l’istituto di previdenza – la __________ – sia l’ammontare della prestazione d’uscita ivi accumulata durante il periodo lavorativo alle dipendenze del suddetto datore di lavoro (fr. 2'210.05) emergano con evidenza dal doc. M dell’incarto pretorile, ossia dal conteggio d’uscita 11 agosto 2008 allestito da __________. Dal fascicolo emerge pure che tale importo è stato trasferito al successivo istituto di previdenza (AT 2) ed è pertanto compreso nell’importo di fr. 141'966 da quest’ultimo indicato quale avere presente alla data d’introduzione della procedura di divorzio (cfr. XIII).
Per il che, considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio (23 maggio 2008) sino al momento determinate per il riparto (13 ottobre 2016), ossia fr. 4'190.90 (cfr. conteggio sub. XIII), l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr. 111'911.80 (141'966 – 30'054.20).
2.5.2 Averi accumulati da CV 1
Dall’istruttoria è emerso che al momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 5'251.90 presso la __________ (cfr. XIX-1, cfr. anche VII-4), mentre che alla data del riparto disponeva di un avere di fr. 29'437.60 su un conto di libero passaggio di __________ che nel dicembre 2016 ha trasferito l’intero avere di spettanza della ex moglie (fr. 29’455.25) alla CV 2 (contratto 95'001'771; cfr. doc. 4 e 5 incarto pretorile, cfr. XII). A sua volta quest’ultima fondazione ha trasferito ad __________ – dove CV 1 è stata assicurata da marzo 2015 a giugno 2016 [con inclusione delle prestazioni precedentemente accumulate presso l’istituto di previdenza di __________ che a sua volta aveva integrato gli averi in precedenza acquisiti e che ammontavano, come accennato, a fr. 5'251.90 alla data del matrimonio, cfr. VII-4] e nuovamente da gennaio a dicembre 2018 – una prestazione di libero passaggio di fr. 31'336.75 nel febbraio 2018 (cfr. XIV) con versamento, all’uscita, dell’avere sin lì accumulato alla __________ (cfr. VII-4, XIV). Questa ha poi nuovamente trasferimento l’importo di fr. 36'454.45 alla CV 2 cui l’interessata risulta tuttora assicurata (contratto __________, cfr. XII).
Considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 851.50; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al 13 ottobre 2016) sull’avere esistente alla data del matrimonio e calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2), l’avere soggetto a divisione accumulato dall’ex moglie ammonta a fr. 23'370.20 (29'437.60 – 5'251.90 – 815.50).
2.5.3 Conguaglio
Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 44'270.80 ([111'911.80 - 23'370.20] : 2).
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, l’importo di fr. 44'270.80 dovrà essere trasferito da parte dell’AT 2 a favore di CV 1 presso la CV 2 (contratto n. __________). Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 13 ottobre 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 111'911.80.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 23'370.20.
3.- È fatto ordine all’AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto n. __________), l’importo di fr. 44'270.80 oltre interessi compensativi dal 13 ottobre 2016.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti