Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2022.35
Entscheidungsdatum
30.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2022.35

RG/sc

Lugano 30 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 7/8 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

  1. AT 1 rappr. da: RA 1
  2. AT 2
  3. AT 3

a

  1. CV 1 rappr. da: RA 2
  2. CV 2

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 11 ottobre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 1998 tra CV 1 e AT 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “ciascuna parte ha diritto alla metà della prestazione di uscita di previdenza professionale maturata in costanza di matrimonio dall’altra (18.7.1998-22.7.2021), in conformità all’art. 123 cpv. 1 CC. § Alla crescita in giudicato del presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che stabilirà gli importi vincolanti per i rispettivi istituti di previdenza” (cfr. II-1).

1.2 Il 7/8 novembre 2022 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa il 22 luglio 2021.

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu – come anche indicato dal Pretore – il 22 luglio 2021.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da divider-si a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (18 luglio 1998) AT 1 e CV 1 disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai fini della presente divisione giusta l’art. 22a cpv. 1 LFLP (cfr. supra consid. 2.2).

2.4.2 Dal fascicolo emerge per contro che al momento determinante per il riparto (22 luglio 2022) AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 25'988.85 presso la AT 2 (cfr. XVIII, IV-4). Disponeva pure, alla medesima data, di un avere di fr. 8'444.05 depositato su un conto di libero passaggio della AT 3 (cfr. XIX-1, 2, XI, XI-1), conto aperto a seguito dell’uscita, nel dicembre 2008, dalla __________ (cfr. XIX-1) dove era stato assicurato quale dipendente della __________ (contratto __________, cfr. XXVI; dall’estratto del conto individuale AVS risulta che l’ex marito ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della __________ negli anni 2003-2021 [cfr. XIII-1], ritenuto che nel gennaio 2009 questo datore di lavoro è stato affiliato alla sopra menzionata AT 2; per il resto dal citato estratto AVS emerge che i salari percepiti alle dipendenze di altri datori di lavoro in costanza di matrimonio non raggiungevano il minimo assicurabile LPP).

Si ha pertanto che l’avere previdenziale acquisito da AT 1 dal 18 luglio 1998 al 22 luglio 2021 ammonta complessivamente a fr. 34'432.90.

2.4.3 Dall’inserto si evince che da parte sua CV 1 alla data determinante per il riparto deteneva un avere previdenziale di fr. 5'634.50 presso la CV 2, istituto di previdenza della __________ dove la ex moglie svolge attività lavorativa a far tempo da maggio 2021 (cfr. XVII). Precedentemente essa era stata assicurata alla __________ (cfr. XII-1) e disponeva anche di un conto di libero passaggio presso la __________ (cfr. XVII-2), quando si consideri che gli averi previdenziali acquisiti/depositati presso entrambi i citati istituti sono stati trasferiti nel maggio 2021, rispettivamente nel giugno 2021, alla summenzionata CV 2 (cfr. XVII).

2.4.4 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 14'399.20 ([34'432.90 - 5'634.50] : 2).

2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà trasferire a favore di CV 1 presso la CV 2 (contratto __________) la somma di fr. 14'399.20. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 22 luglio 2021 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 34'432.90.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 5'634.50.

3.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2 (contratto __________), la somma di fr. 14'399.20 oltre interessi compensativi dal 22 luglio 2021.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

15