Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2022.23
Entscheidungsdatum
24.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2022.23

jv/RG/gm

Lugano 24 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’11 luglio 2022 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, classe 1950, è stato alle dipendenze della __________ ed era pertanto assicurato per la previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito: Fondazione) fino al pensionamento avvenuto il 28 febbraio 2015. Egli ha percepito prestazioni d’invalidità per diversi anni fino al pensionamento mentre da tale momento beneficia della rendita di vecchiaia (cfr. doc. IV, p.ti

  1. e 3., allegati 2, 4, 5 e 6).

1.2. Il 14 gennaio 2021 l’UE di __________ ha pignorato l’intera rendita di vecchiaia dell’attore a favore della __________. Con sentenza del 28 giugno 2021 la CEF ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE. Il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato contro quest’ultima decisione.

1.3. Con decisione di revisione del pignoramento dei redditi del 2 agosto 2021 l’UE di __________ ha ordinato con effetto immediato alla CV 1 di trattenere la quota della rendita spettante all’escusso eccedente i mensili fr. 884.95, avvertendo la società che “gli importi pignorati possono solo ancora essere pagati validamente all’Ufficio di esecuzione; essi devono essere versati all’Ufficio […] ogni mese” (doc. I, allegato A e doc. IV, allegato 3).

AT 1 ha impugnato anche quest’ultima decisione e la CEF ha respinto il gravame, confermando integralmente la decisione dell’UE (cfr. sentenza CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, doc. I, allegato B).

1.4. Il 9 novembre 2021 l’attore ha inviato alla CV 1 uno scritto dal seguente tenore:

" […] Le faccio avere la decisione UE del 02.08.2021 alla quale ha fatto seguito la decisione di conferma della CEF di cui al n. 15.2021.89 con la quale ha statuito il versamento a mio favore di frs 884.95 a far data 01.04.2021 e così per un totale di frs 7'964.55 da versare sul mio conto […].” (doc. I, allegato C)

Con ulteriore scritto del 10 novembre 2021 l’attore ha comunicato alla CV 1 che “Finalmente ho potuto chiarire la questione della mia rendita della CV 1 pari a frs. 23'115.60 annui con versamento trimestrale anticipato.

Poiché la prossima scadenza è prevista in dicembre 2021 per il 1. trimestre 2022 Le faccio memoria che essa è da versare interamente a me sul conto indicato con la mia precedente comunicazione E-mail” (doc. I, allegato N).

1.5. Con scritto dell’11 novembre 2021 la CV 1 ha comunicato all’attore che, senza un’indicazione dell’UE in tal senso, “la rendita del 1.1.2002 non potrà essere interamente versata a lei bensì potremo versarle CHF 2'654.85 al trimestre” (doc. I, allegato N).

1.6. Con scritto del 22 novembre 2021 l’UE di __________, sulla scorta della sentenza CEF 15.2021.89, ha comunicato all’attore la rifusione di fr. 7'804.25 pari alle quote di rendita non soggette a pignoramento da aprile a dicembre 2021, decurtate di fr. 160.30 a titolo di fatture scoperte presso l’UE (884.95 x 9 – 160.30) (doc. I, allegato M), comunicando tale circostanza alla CV 1 (doc. IV, allegato 5).

1.7. Con scritto del 14 gennaio 2022 l’UE di __________ ha comunicato alla CV 1 quanto segue:

" Il […] Tribunale distrettuale di __________ ci ha incaricati di eseguire il sequestro pronunciato il 13 gennaio 2022 nei confronti di AT 1 […] esteso a tutti gli averi previdenziali fino a concorrenza del credito per il quale si chiede il sequestro, spese incluse.

Con la consegna della presente notifica vi informiamo che i beni menzionati sopra sono sequestrati per il credito sequestrativo di fr. 171'720.00 oltre alle pretese accessorie, in particolare gli interessi di mora e le spese.

Con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza […] vi invitiamo a

presentarci e metterci a disposizione immediatamente i beni patrimoniali indicati sopra o, qualora non foste in possesso degli attivi sequestrati, consegnarci la documentazione necessaria ad essi afferente. Qualora non vi fossero tali beni patrimoniali, vi preghiamo di comunicarcelo immediatamente;

versare senza indugio i crediti, se e nella misura in cui sono esigibili, al sottoscritto Ufficio esecuzioni o dichiarare se non riconoscete i crediti, eventualmente per quale motivo li contestate […]. I crediti sequestrati possono essere validamente versati solo al sottoscritto ufficio esecuzioni e, qualora venissero versati al debitore del sequestro, il sottoscritto Ufficio esecuzioni potrà chiedere un ulteriore versamento a suo favore;

comunicarci il domicilio, rispettivamente il domicilio di recapito del debitore

  • qualora i dati indicati nel presente avviso di sequestro non coincidono con

quelli a voi noti;

  • se il domicilio dovesse cambiare durante la presente procedura;

comunicarci senza indugio i nomi e gli indirizzi di eventuali terzi toccati dal presente sequestro e motivare per quale motivo esso li concerne, in modo da poter procedere ad informarli conformemente all’art. 276 cpv. 2 LEF. […]

Vi rendiamo attenti sul fatto che

ogni disposizione arbitraria su questi attivi in danno al creditore è proibita sotto comminatoria penale (art. 169 e art. 172 CP);

i pagamenti con effetto liberatorio possono essere effettuati unicamente a favore del sottoscritto Ufficio (art. 275 i.c.d. con l’art. 99 LEF);

non è possibile prevalersi del segreto professionale […];

fino alla pubblicazione degli attivi sottoposti a sequestro tutti i beni patrimoniali descritti sono inclusi in esso, ritenuto che solo in seguito, sulla base di una nostra analisi potremo valutare in che misura il sequestro andrà convalidato […];

in caso di rifiuto di fornire informazioni sugli oggetti sottoposti a sequestro vi esponete ad un’azione di risarcimento danni (art. 273 LEF), rischiando inoltre di perdere i vostri diritti e crediti sul substrato del sequestro.

Ex art. 278 LEF contro il presente decreto di sequestro può essere presentata opposizione scritta entro 10 giorni dall’esecuzione del sequestro, ossia da oggi. L’opposizione non ha in alcun caso effetto sospensivo (art. 278 cpv. 4 LEF) […]” (doc. IV, allegato 6).

1.8. Successivamente ad un colloquio telefonico con il quale la CV 1 ha informato AT 1 sul fatto che l’UE di __________ aveva sequestrato il suo avere previdenziale e, dunque, bloccato i versamenti della rendita, con scritto del 5 aprile 2022 l’attore ha nuovamente fatto richiesta di fr. 2'654.85 (fr. 884.95 x 3 mesi) sulla scorta della sentenza CEF del 18 ottobre 2021, prospettando, in caso contrario, una “esecuzione avendo a disposizione la predetta sentenza definitiva della Camera Esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza.” (doc. I, allegati E, F e G).

Con scritto dell’8 giugno 2022 l’attore ha nuovamente contattato la CV 1 per avere un riscontro circa quanto sopra, nonostante gli fosse stata comunicata la decisione di sequestro dell’UE di __________ (doc. IV, allegato 7).

1.9. Con scritto del 10 giugno 2022 la CV 1 ha comunicato ad AT 1 che a seguito del sequestro del 14 gennaio 2022 la rendita d’anzianità per il periodo dal 1. aprile 2022 è stata versata all’UE di __________ e che la decisione dell’UE di __________ circa il minimo vitale non ha alcuna influenza sul sequestro, pregandolo di contattare direttamente l’UE di __________ (doc. IV, allegato 8).

1.10. Con istanza del 26 aprile 2022 AT 1 ha convenuto la CV 1 presso la Giudicatura di Pace __________, chiedendo alla società di “versare immediatamente […] la somma di frs. 2'654.85 relativa alla rendita del 2. trimestre 2022”. Il Giudice di Pace adito ha citato le parti all’udienza di conciliazione per il 6 luglio 202 (doc. IV, allegato 9).

Con scritto del 4 luglio 2022 la convenuta ha sollevato l’eccezione di competenza, osservando che in concreto l’istante avrebbe dovuto adire il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di __________ (sede della Fondazione), rispettivamente il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (sede della __________), conformemente all’art. 73 cpv. 3 LPP. Per il resto, la CV 1 ha riproposto quanto già comunicato ad AT 1, informando il Giudice adito che non avrebbe partecipato all’udienza di conciliazione (doc. IV, allegato 10).

1.11. Con petizione dell’11 luglio 2022 l’attore ha adito il TCA, convenendo in causa la CV 1 e postulando che “La CV 1 è obbligata a versare ad AT 1 la somma di frs. 2'654.85 trimestrali a far data 01.01.2022” (doc. I).

1.12. Nella risposta di causa (doc. IV) la CV 1 ha innanzitutto osservato come l’attore avrebbe dovuto citare in giudizio la Fondazione e non la società, rilevando che “Ciononostante, in qualità di società gerente della Fondazione […], accettiamo l’ordinanza come indirizzata alla Fondazione […], chiedendo formalmente la modifica della designazione della convenuta” e producendo l’estratto RC informatizzato della Fondazione dal quale si desume il potere di firma collettiva a due delle firmatarie della risposta (p.to 1. e seg.).

Nel merito, la Fondazione ha sostanzialmente riproposto quanto illustrato al Giudice di pace, postulando la reiezione del gravame (p.ti 3.-8.).

1.13. Con telefonata dell’8 novembre 2022 l’UE di __________ ha comunicato al TCA che il creditore del sequestro è la __________.

Con scritto del 16 novembre 2022 (doc. VI) l’UE di __________ ha comunicato al TCA che l’attore non ha fatto opposizione al decreto di sequestro, ragione per cui la creditrice sequestrante lo ha precettato il 22 gennaio 2022 e, non avendo sollevato opposizione, ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 31 marzo 2022.

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2.

2.2.1. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

  1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nel-la previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2.; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

2.2.2. La presente vertenza oppone AT 1, quale avente diritto da ultimo attivo professionalmente presso la __________ di __________, alla Fondazione quale istituto di previdenza professionale ai sensi della LPP (cfr. supra consid. 1.1. e 1.12.). Pertanto, l’ambito di competenza personale e territoriale è in concreto dato.

Come detto, i contenziosi che non trovano il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’art. 73 LPP, neppure se manifestano effetti sulla previdenza professionale (DTF 130 V 103 consid. 1.1., 128 II 386 consid. 2.1.1. e 122 III 57 consid. 2a). Se la vertenza è più affine al diritto civile, essa dev’essere giudicata dai tribunali civili (Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK Berufliche Vorsorge, n. 17 ad art. 73 LPP). Decisive per demarcare la competenza materiale sono le domande di causa e le fattispecie apportate a supporto di esse. Il fondamento della domanda di causa (Klagefundament) configura un criterio determinante per delimitare la natura della vertenza (STF 9C_817/2018 del 24 giugno 2019 consid. 3.1.; DTF 141 V 170 consid. 3.). Qualora vi siano questioni civilistiche potenzialmente di rilevanza per una vertenza in materia di previdenza professionale, come ad esempio l’esistenza di un valido contratto di lavoro, esse possono essere preliminarmente esaminate dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 119 II 398 consid. 2b e DTF 128 V 254 consid. 3.).

Nel caso in disamina si rileva innanzitutto che le parti sono in sé concordi sul diritto alla rendita di vecchiaia dell’attore (pensionato nel 2015), sull’ammontare annuale di tale rendita (fr. 23'137.30), sul fatto che il versamento debba avvenire trimestralmente (gennaio, aprile, luglio e ottobre) (cfr. doc. I, p.ti 3.-7. e doc. IV, p.to 5. e allegato 11).

Le parti divergono quo all’effettivo versamento: l’attore si prevale della sentenza CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (consid. 6.) con la quale l’Autorità ha confermato il minimo esistenziale che la Fondazione deve versargli, ossia mensili fr. 884.95 e sulla base di tale pronunzia egli postula il versamento trimestrale per complessivi fr. 2’654.85; la Fondazione, da parte sua, ritiene invece che la decisione di sequestro pronunziata ed eseguita dalle autorità zurighesi (cfr. supra consid. 1.7.) – successivamente alla sentenza della CEF – osti al versamento di qualsiasi quota della rendita di vecchiaia direttamente all’attore. A mente sua, la procedura avviata dalla creditrice del sequestro (cfr. supra consid. 1.13.) a Zurigo – foro del sequestro ex art. 272 cpv. 1 LEF, in quanto sede della Fondazione presso cui giacciono i beni oggetto di sequestro (leggasi: avere previdenziale dell’attore) (cfr. doc. IV, allegato 1; cfr. anche Stoffel, BSK-SchKG, n. 44 e segg. ad art. 272 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – configura una vertenza a sé stante, indipendentemente da quanto deciso in precedenza dalla CEF. Inoltre, il giudice del sequestro le ha esplicitamente vietato di versare la rendita di vecchiaia direttamente al debitore del sequestro, ordinandole di versarla all’UE di __________.

La vertenza è dunque circoscritta al (mancato) versamento della quota di rendita di vecchiaia (quale minimo esistenziale dell’attore) che è stata sottoposta – unitamente al resto della rendita – a sequestro ex art. 271 e segg. LEF.

2.2.3. Ci si potrebbe pertanto chiedere se la vertenza che ci occupa sia di natura previdenziale. Tale questione può tuttavia rimanere aperta, ritenuto che anche se – per ipotesi di lavoro – il TCA fosse competente a conoscere il merito della lite, per i motivi di cui si dirà in appresso non si potrebbe condannare la Fondazione a versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita.

Nella concreta evenienza il Tribunale Distrettuale di __________, decidendo a giudice unico ed in procedura sommaria (cfr. doc. IV, allegato 6 in initio e art. 251 lett. a CPC), ha emanato il 13 gennaio 2022 la decisione di sequestro di tutta la rendita di vecchiaia di AT 1 fino a concorrenza del credito. L’attore era venuto a conoscenza di tale decisione al più tardi il 5 aprile 2022 (doc. I, allegato E) e, nonostante fosse stato reso esplicitamente edotto sui rimedi di diritto (doc. IV, allegato 6, p. 3), non ha fatto opposizione (Einsprache) al sequestro, unico modo per indurre il giudice del sequetro a modificare il decreto (cfr. art. 278 cpv. 1 e 3 LEF). Come comunicato dall’UE di __________ (cfr. supra consid. 1.13.), la creditrice sequestrante ha proceduto alla convalida del sequestro tramite esecuzione, precettando l’attore il 22 gennaio 2022 e, vista la mancata opposizione (Rechtsvorschlag), chiedendo la continuazione dell’esecuzione il 31 marzo 2022.

Vi è dunque una procedura esecutiva – a cui l’attore non si è mai opposto – in fase avanzata in relazione alla quale lo scrivente TCA, quale autorità giudiziaria ex art. 73 LPP, non alcuna competenza decisionale e nella quale non può di conseguenza in alcun modo intervenire.

Inoltre, pur convenendo con l’attore che con pronunzia del 19 ottobre 2021 la CEF ha accertato il minimo esistenziale (cfr. supra consid. 1.3.) e che, avendo le autorità zurighesi sequestrato l’integralità della rendita, queste ultime sono verosimilmente incorse in una violazione del diritto (artt. 275 e 93 cpv. 1 in fine LEF; STF 5A_649/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2. con riferimenti; Bollettino n. 128 del 2 luglio 2012 edito dall’UFAS, n. 842 e segg.; Schlegel/Zopfi, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 2017, n. 3 ad art. 99 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali), questo Giudice non può escludere che tra la pronunzia della CEF ed il decreto di sequestro la situazione economica si sia eventualmente modificata. Tale accertamento incombe tuttavia all’UE di __________. A tal proposito, convalidato il sequestro, il prossimo passo da parte dell’UE di __________ sarà quello di allestire il verbale di pignoramento ed è in tale frangente che l’attore potrà (nuovamente) se del caso far valere l’impignorabilità del minimo esistenziale accertato (cfr. artt. 93 e 112 LEF; cfr. anche Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 2020, n. 2 e segg. ad art. 112 LEF e DTF 127 III 572 consid. 3b e seg.).

Oltre a ciò, vi è un ulteriore motivo concreto per il quale il TCA non può ordinare alla Fondazione di versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita: infatti, nella decisione del 13 gennaio 2022 cresciuta in giudicato il giudice di __________ ha ordinato alla convenuta – prospettando in caso di disubbidienza l’avvio di un procedimento penale e civile – di versare (con effetto liberatorio) la rendita di vecchiaia esclusivamente all’UE di __________ fino a concorrenza del credito (cfr. doc. IV, allegato 6, cfr. anche Sievi, BSK-SchKG, n. 10 ad art. 99 LEF; Kostkiewicz, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 99 LEF con riferimenti giurisprudenziali).

2.3. Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile la petizione nei confronti della Fondazione va respinta.

2.4. La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

Alla parte convenuta, peraltro non patrocinata, seppur vincente in causa non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 1., DTF 118 V 169 consid. 7.). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, DTF 127 V 207, DTF 126 V 150, DTF 110 V 135; AHI Praxis 2000, p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui ricevibile, la petizione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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