Raccomandata
Incarto n. 34.2022.19
RG/sc
Lugano 24 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli l’11/13 maggio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 1
a
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Per sentenza 21 settembre 2004, cresciuta in giudicato il 9 novembre 2007, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra CV 1 e AT 1 (nata __________) il 31 marzo 1978. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha “fatto ordine alla __________, di trasferire dal conto LPP di CV 1 (contratto no. __________ datore di lavoro __________, polizza __________) sul conto intestato ad AT 1 (no. __________, datore di lavoro __________) alla __________, l’importo corrispondente alla metà della differenza tra le rispettive prestazioni di libero passaggio dei due coniugi, maturate in costanza di matrimonio e sino alla crescita in giudicato di questa sentenza” (cfr. I).
1.2 L’11/13 maggio 2022 (sic!) la Pretura di __________ ha trasmesso l’incarto allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XLIV), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122 e segg. CC, 5 e 22 e segg. LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 2016 (ossia quelle precedenti la modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, in vigore dal 1. gennaio 2017.
Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto.
Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato ai dati e alle informazioni fornite dal giudice del divorzio circa i (presumibili) istituti di previdenza o di libero passaggio presso cui i coniugi detengono averi previdenziali (Bähler, BK ZPO, Art. 281 N. 5; Baumann/Lauterbur, Fam-Komm Scheidung, Anh. ZPO, Art. 281 ZPO N 33 ff.).
Nel caso in disamina, lo scrivente Giudice non è pertanto vincolato alle indicazioni fornite dal Pretore nel dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio quo ai nominativi degli istituti di previdenza e di libero passaggio suscettibili di essere coinvolti nella procedura di divisione.
2.5
2.5.1 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ex art. 22 cpv. 1 seconda frase LFLP ai fini del presente giudizio.
L’istruttoria di causa ha per contro permesso di appurare che al momento del riparto (9 novembre 2007) egli disponeva – presso la Cassa pensione CV 2 dove risulta tuttora assicurato e dove dispone attualmente di un avere divisibile di fr. 3'781.95 – di una prestazione d’uscita quantificabile, sulla scorta dell’estratto conto versato agli atti (cfr. XLII-1), in fr. 3'475.80.
Al momento del riparto egli deteneva pure un avere previdenziale di fr. 3'286.15 su un conto di libero passaggio – tuttora esistente – di __________ dove nel corso del 2004 era stato versato il capitale accumulato da aprile 2003 presso l’Istituto __________ (cfr. XLI, XLV, XXXVI).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che egli, per un determinato periodo durante il matrimonio, è stato assicurato presso la fondazione di previdenza __________, dove, per quanto è stato possibile accertare (cfr. VII, VIII-5, XIX), nel gennaio 2002 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 14'156 (cfr. VIII-5), importo, questo, che dagli atti non risulta – né è mai stato fatto valere il contrario da parte dell’interessato e neppure risulta dall’estratto conto AVS (sub XIII-1) che egli abbia mai esercitato attività lucrativa indipendente (ciò che avrebbe comportato il versamento in contanti dell’avere previdenziale (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP) con conseguente sua non sottomissione a divisione ex art. 122 CC) – essere in seguito uscito dal circuito previdenziale e che è pertanto giustificato considerare nella presente sede ai fini del conguaglio.
L’avere complessivo accumulato dall’ex marito e soggetto a divisione va pertanto quantificato in fr. 20'917.95 (3'475.80 + 3'286.15 + 14'156).
2.5.2 Per quanto riguarda AT 1, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni di parte emerge che anch’essa al momento del matrimonio non disponeva di alcun avere previdenziale, mentre che alla data del riparto deteneva un avere di fr. 7'795.90 presso __________ (cfr. XVII). Nel marzo 2010 l’intero avere (con interessi) accumulato presso questo istituto (fr. 20'163.30) è stato trasferito su un conto di libero passaggio di __________ (cfr. X, XXI), conto che è poi stato chiuso in data 26 maggio 2015 l’interessata avendo “richiesto il ritiro per la vecchiaia” con prelievo dell’intero avere ammontante a quel momento a fr. 20'332.09 (cfr. XXI).
Orbene, un caso di previdenza realizzatosi dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, in cui sono stabilite le proporzioni del riparto, ma prima dell’esecuzione di quest’ultimo – nel caso che ci occupa trattasi dell’evento vecchiaia verificatosi nel corso del 2015 la pronunzia del divorzio essendo invece passata in giudicato nel 2007 – non influisce sulla divisione che deve essere quindi eseguita in applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sulla base della chiave di riparto (vincolante, come accennato [cfr. supra consid. 2.3], per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP) stabilita in sede civile (132 III 401; STF 9C_889/2007, 9C_900/2008 del 28 marzo 2008; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, AJP 2001, p. 155s; Geiser, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004, p. 301; Geiser/Senti, Commentaire LPP et LFLP, art. 22 n. 11, p. 1574; Rumo-Jungo, Berufliche Vorsorge bei Scheidung: alte Probleme und neue Perspektiven, in Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Schiedung, 5. Symp. zum Familienrecht 2009, Universität Freiburg, 2010, p. 24).
2.5.3 Mette ancora conto di osservare come – per i motivi in appresso – sia irrilevante ai fini del presente giudizio il fatto che AT 1, come emerge dalla sentenza di divorzio (consid. 7.2), sia al beneficio da dicembre 1995 di una rendita AI.
L’art. 122 CC (nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2016) dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile (STCA 34.2007.33 del 4 ottobre 2007 e ivi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
L’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC – e quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC (nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2016) da parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali – presuppone il sopraggiungimento, per uno o per entrambi i coniugi, di un caso di previdenza (rispettivamente l’impossibilità di una divisione per altri motivi) durante il matrimonio e più precisamente la percezione di prestazioni del secondo pilastro rispettivamente la nascita del diritto a queste ultime da parte dell’assicurato durante il matrimonio (STF 9C_388/2009 del 10 maggio 2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, 135 V 13, 133 V 288, 130 III 297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B 107/03 del 30 marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005; RSAS 2004 p. 572) e precisamente prima della crescita in giudicato del divorzio (momento determinate ai fini della divisione; DTF 132 V 236; Geiser/Senti, op. cit., ad art. 22, n. 11; cfr. STFA B 107/06 del 7 maggio 2007 consid. 4.2.2), quando si consideri che in tale contesto per ammettere l’insorgenza di un caso di previdenza basta un’invalidità parziale (DTF 129 III 481; STFA B 107/03 del 30 marzo 2005; Walser, Commentario basilese, 2a ed., art. 124 n.5).
Nel caso in disamina non risulta dagli atti né è stato fatto valere dall’interessata che essa sia stata posta al beneficio di prestazioni d’invalidità LPP durante il matrimonio e prima della crescita in giudicato del divorzio; non risulta del resto – né è stato addotto – che nel 1995 essa fosse assicurata ai fini previdenziali.
2.5.4 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 6'561.02 ([20'917.95 - 7'795.90] : 2) .
2.6 Per applicazione analogica dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP (art. 22 LFLP; Pichonnaz, Commentaire romand, CC 1, 2010, art. 122 n. 79), non essendo più Ursula Ferrari soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, l’avere di sua spettanza deve esserle versato in contanti.
Pertanto, l’importo di fr. 6'561.02, di cui fr. 3’214.90 a debito del conto di libero passaggio intestato a CV 1 presso __________ e fr. 3'346.12 a carico della CV 2, dovrà essere versato a favore di AT 1 sul conto che alla crescita in giudicato del presente giudizio quest’ultima vorrà comunicare ad entrambi gli istituti.
Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetti importi a far tempo dal 9 novembre 2007 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
Nella misura in cui, al momento del versamento, il saldi presenti sul conto presso __________ plus rispettivamente presso CV 2 non fossero sufficienti per coprire il credito di spettanza della ex moglie, la differenza – per applicazione analogica del principio applicato nelle STCA 34.2022.11 del 22 settembre 2022, 34.2021.8 del 14 settembre 2021, 34.2016.3 del 24 aprile 2017 e 34.2010.10 del 10 dicembre 2010 rispettivamente nella DTF 135 V 324 e nella STF 9C_589/2011 del 27 gennaio 2012 – sarà a carico di CV 1 personalmente.
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 20'917.95.
L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 7'795.90.
2.- È fatto ordine a __________ di versare a debito del conto intestato a CV 1 (AVS n. __________) e a favore di AT 1 l’importo di fr. 3’214.90 oltre interessi compensativi dal 9 novembre 2007, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.6.
3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 l’importo di fr. 3'346.12 oltre interessi compensativi dal 9 novembre 2007, riservato l’eventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.6.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti