Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2021.23
Entscheidungsdatum
26.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2021.23

rg/sc

Lugano 26 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 12 luglio 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi LPP

ritenuto in fatto

e considerato in diritto

1.1 Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 2'759.15 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021, di fr. 47.25 per interessi, di fr. 500 per “costi di soll/SP.Ammi.” e delle “spese del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.

1.2 Con la risposta di causa parte convenuta ha osservato:

" I debiti della ditta CV 1 alla ditta AT 1 si sono causati dalla mancanza del guadagno e la situazione finanziaria difficile. Gli interessi aggiuntivi hanno solo alzato la somma del debito e hanno aggravato il pagamento.

Ho già pagato 300 CHF (11.06.2021) e 100 CHF (29.07.2021) da questo debito. Allego le copie di pagamento.

Secondo le possibilità finanziarie posso pagare il debito per 200 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa somma completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.” (doc. III)

1.3 Con osservazioni 13 agosto 2021 la fondazione attrice ha comunicato:

" (…) A questo punto del procedimento di riscossione, l’attore non è più disposto ad accettare dilazioni di pagamento, proposte di pagamento o simili, in particolare, l’esperienza mostra che non si può presumere che un tale accordo sul pagamento porti al pagamento, ma solo a un ulteriore ritardo del procedimento. Chiediamo quindi alla corte di continuare il procedimento senza interruzione e di approvare la domanda.

Si prega di allegare l’estratto conto corrente (allegato 8). Di conseguenza, abbiamo ricevuto i seguenti pagamenti:

17.06.2021: CHF 295

04.08.2021: CHF 85

Il nostro importo originale del credito cambia quindi come segue:

CHF 2759.15 - CHF 295 - CHF 95 = CHF 2'396.15 (più interessi e spese).”

(doc. V)

1.4 Con scritto 26 agosto 2021 parte attrice ha osservato che:

" (…)

Negli ultimi mesi scritti se seguenti fatture per lavoro:

  • maggio: 550 Eur

  • giugno: 2561 Eur

  • luglio: 750 Eur + 250 chf

  • agosto: 114 Eur

A conseguenza di COVID-19 e notevoli riduzioni di ordini, non raccolgo abbastanza fondi per poter pagare tutte le tasse, come anche pagarmi uno stipendio intero. In questo momento il saldo del conto di CV 1 e 6 Chf.

Onorevole corte, capisco l’insoddisfazione e i requisiti attuali della ditta AT 1, però in questo momento non ho fisicamente la possibilità di pagare tutta la somma subito.

Come già detto nella lettera precedente possono pagare solo a pezzi 2000 CHF al mese, oppure chiedo gentilmente di dedurre questa somma completa dal mio personale __________ accumulato fondo pensionario.

Ho già pagato 300 CHF (1.06.2021) e 100 CHF (2907.2021) e non 295 + 95 Chf come ha chiesto AT 1. Nella scorsa lettera vi ho mandato le copie dei pagamenti.” (doc. VII)

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3

2.3.1 Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2014 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza, doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali – rimasto per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del contratto d’adesione, avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (per il 21 gennaio 2021, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2 Parte convenuta, come accennato, non contesta la pretesa attorea ma adduce – producendo la relativa documentazione bancaria – di aver nel frattempo effettuato due versamenti a favore della fondazione di previdenza per complessivi fr. 400 (fr. 300 versati l’11 giugno 2021 sul conto dell’Ufficio esecuzione e fr. 100 il 29 luglio 2021 sul medesimo conto).

Orbene, ritenuto come sul conto della fondazione attrice siano stati accreditati fr. 295 il 16 luglio 2021 rispettivamente fr. 95 il 4 agosto 2021, il credito complessivo nei confronti della CV 1 è da ritenere essersi ridotto di fr. 390, la differenza tra gli importi versati (all’Ufficio esecuzione) e quelli accreditati (alla fondazione attrice) corrispondendo con ogni verosimiglianza alle spese bancarie da sopportare da parte del debitore.

Le spese d’esecuzione di complessivi fr. 1'500 (di cui fr. 1'000 compresi nell’importo di fr. 2’759.15 fatto valere in petizione; cfr. estratto conto sub doc. A/5) previste all’ art. 2.1 del Regolamento dei costi (sub doc. A/1), vanno riconosciute. Vanno parimenti ammesse, in quanto documentate e contemplate nel suddetto regolamento, le spese di diffida di complessivi fr. 1'200 (doc. A/6.1-6.4).

La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.3.3 Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito di fr. 2'916.40 (2'759.15 – 390 + 47.25 + 500) con interessi di mora al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.

2.4 La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 10 maggio 2021 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5 Nelle more della presente procedura parte convenuta ha chiesto di poter beneficiare di un pagamento rateizzato (fr. 200 mensili) del proprio debito nei confronti dell’attrice. Spetta tuttavia alle parti in causa accordarsi, se mai anche successivamente all’emanazione del presente giudizio, per un eventuale pagamento dilazionato, allo scrivente Tribunale competendo unicamente l’omologazione di accordi stabiliti in pendenza di lite, ciò che non corrisponde al caso in esame.

Per il resto va esclusa la possibilità – ventilata dalla parte convenuta (cfr. III) – di una anche solo parziale tacitazione del debito contributivo per mezzo degli averi previdenziali accumulati dalla socia e gerente della società datrice di lavoro presso l’istituto di previdenza attore, la normativa applicabile non autorizzando in alcun modo un siffatto modo di procede.

2.6 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2021 su fr. 2'369.15.

§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 10 maggio 2021 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 2'916.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio su fr. 2'369.15.

2.- Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

CHF

  • Art. 100 CHF

LEF

  • art. 79 LEF
  • art. 80 LEF

LOG

LPP

Gerichtsentscheide

6