Raccomandata
Incarto n. 34.2021.2
cr
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1° febbraio 2021 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1963, attiva dal 1° settembre 1986 presso l’Associazione __________ e assicurata presso la CV 1, è deceduta il 27 febbraio 2019 (cfr. doc. E).
Riguardo al “capitale di decesso” i responsabili della Cassa Pensioni, con scritto del 6 settembre 2019, hanno comunicato a AT 1, nato nel 1957, che “(…) la signora __________ l’ha designata erede testamentario dei suoi averi. Manca tuttavia la menzione esplicita al secondo pilastro, necessaria conformemente alle nostre disposizioni. Senza di essa non sussistono purtroppo le basi legali che ci permetterebbero di versarle il capitale di decesso. (…)” (doc. L).
A fronte della documentazione trasmessa da AT 1, con scritto del 17 ottobre 2019 la Cassa Pensioni ha ribadito il proprio rifiuto, osservando di essere “spiacenti di comunicarle che la documentazione pervenutaci non modifica la nostra valutazione. I presupposti regolamentari per il versamento di una rendita per superstiti continuano a non essere soddisfatti. Non mettiamo in discussione il fatto che lei e la signora __________ abbiate convissuto per oltre cinque anni, ma è comunque necessaria una clausola beneficiaria scritta per far valere il diritto alla prestazione in questione” (doc. G).
1.2. Con la presente petizione, tramite l’avv. RA 1, AT 1 ha sostenuto di avere diritto alla rendita per il convivente superstite.
A comprova della legittimità della propria pretesa, egli ha addotto il fatto di avere convissuto con la signora __________ per oltre cinque anni, così come da attestazioni dei testimoni allegate alla petizione, nonché la circostanza di avere già portato a termine la procedura matrimoniale, come da comunicazione del Servizio circondariale di stato civile del 19 febbraio 2019, con data del matrimonio fissata per il 23 marzo 2019.
L’avv. RA 1 ha, inoltre, rilevato che nel mese di ottobre 2016 l’attore, unitamente alla compagna __________, ha sottoscritto la clausola beneficiaria a favore di AT 1, la quale è poi stata trasmessa alla Cassa Pensioni, come da rassicurazioni in tal senso fornite dalla stessa signora __________ e come potrà essere confermato dall’attore stesso in sede di interrogatorio.
Alla luce di tali circostanze, il legale ha quindi chiesto che la Cassa Pensioni sia tenuta a versare ad AT 1 una rendita per superstiti, a seguito del prematuro decesso dell’assicurata, adempiendo lo stesso tutti i requisiti per averne diritto (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa la CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione e precisato che, contrariamente alla tesi sostenuta da controparte - ma non comprovata – secondo la quale la clausola beneficiaria sarebbe già stata sottoscritta (e poi trasmessa alla Cassa Pensione) dalla defunta signora __________ nell’ottobre 2016, dall’ultimo certificato di affiliazione alla CV 1 della signora __________, prodotto con la petizione, risulta in maniera chiara e inequivocabile che non vi è stata alcuna dichiarazione di beneficiario a favore dell’insorgente. Sotto il capitolo “altre informazioni”, difatti, figura “dichiarazione a favore di beneficiari: No”. Venendo quindi meno un requisito fondamentale, AT 1 non può rivendicare il pagamento della rendita per superstiti.
Quanto al fatto che l’insorgente era ormai prossimo a diventare marito della defunta signora __________, la Cassa Pensione convenuta ha sottolineato come tale circostanza sia ininfluente sugli esiti della controversia, posto che al momento determinante del decesso, AT 1 non era ancora marito della signora __________ (doc. VII).
1.4. Con replica del 21 maggio 2021 l’avv. RA 1 ha confermato il tenore della petizione, rilevando che l’insorgente ha visto personalmente – e pure sottoscritto - il documento relativo alla clausola beneficiaria firmato dalla signora __________, ciò che quindi gli dà diritto alle prestazioni previdenziali.
Il legale ha aggiunto che il fatto che la convenuta non sia in grado di reperire tale documento non significa che lo stesso non sia stato correttamente firmato e trasmesso alla Cassa Pensione, come risulterà in maniera chiara dall’indispensabile interrogatorio dell’insorgente.
A comprova di quanto asserito da AT 1, il suo patrocinatore ha trasmesso al TCA copia della schermata del backup del PC della defunta __________, dalla quale si evince che il documento di notifica all’Istituto di previdenza sia stato scaricato dal sito internet della convenuta nel mese di ottobre 2016.
Inoltre, il legale ha rilevato che, nonostante la clausola beneficiaria non sia mai giunta all’Istituto di previdenza, resta il fatto che la coppia __________-AT 1, al termine della procedura preparatoria (19 febbraio 2019), aveva già fissato la data delle nozze, previste per il 23 marzo 2019, circostanza che dimostra la loro chiara e reciproca volontà di sposarsi. Ciò rafforza, a mente del patrocinatore, da un canto, l’ipotesi che la clausola beneficiaria, regolarmente sottoscritta dalla signora __________ anni prima, come riferito dall’insorgente, sia andata perduta e, dall’altro, permette di considerare la volontà di contrarre matrimonio alla stregua di una designazione come beneficiario, fatta in vita, da entrambi i conviventi e futuri coniugi (doc. XV).
1.5. In sede di duplica, la Cassa Pensione ha ribadito quanto già espresso nella risposta di causa, sottolineando che il fatto che l’insorgente dichiari di avere visto e firmato la clausola beneficiaria “rimane una semplice asserzione di parte priva di ogni valore probatorio”, in mancanza della prova di quanto sostenuto.
La Cassa Pensione ha, inoltre, aggiunto che visto che la signora __________ è stata coniugata fino al 16 giugno 2014 ed è venuta a mancare in data 27 febbraio 2019, l’altra condizione contemplata dal Regolamento per ottenere il diritto alle prestazioni (ossia 5 anni di convivenza) viene a mancare.
Per tali ragioni, la convenuta ha insistito nel chiedere la reiezione della petizione (doc. XXI).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 abbia diritto ad una rendita per conviventi superstiti con consecutiva richiesta di condanna della CV 1 al versamento della stessa a far tempo dal 28 febbraio 2019.
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo in cui † __________ era stata assunta si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.
Nel far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria.
L’Alta Corte – circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione –, nella STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, ha evidenziato che “(…) Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).
Il momento determinante per stabilire il diritto alla rendita per il convivente superstite è quello del decesso della persona assicurata. Infatti, per giurisprudenza, per stabilire il diritto del convivente superstite va applicato il regolamento in vigore al momento del decesso della persona assicurata (vedi, ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V 331).
Nella fattispecie, essendo __________ deceduta il 27 febbraio 2019 (cfr. il “Certificato ereditario” sub doc. E), è applicabile il Regolamento previdenziale della CV 1 in vigore dal 1° gennaio 2019 (cfr. doc. 2).
2.4. Nel capitolo concernente le rendite per i superstiti del Regolamento in questione, l’art. 37 relativo al diritto alla rendita per il convivente (concubinato) stabilisce quanto segue:
" 1. Se un assicurato non coniugato decede, il convivente superstite,
indipendentemente dal sesso, ha diritto a una rendita se è stato nominato dal deceduto assicurato quale avente diritto alla rendita per il convivente.
a. non è coniugato (né con l'assicurato, né con un'altra persona);
b. non è imparentato con l'assicurato ai sensi dell'art. 95 CC (impedimenti al matrimonio);
c. ha convissuto in unione di fatto e allo stesso domicilio con l'assicurato fino alla data del decesso in via permanente da prima del 65° anno di età e da almeno cinque anni oppure alla data del decesso deve mantenere almeno un figlio comune nella stessa comunione domestica.
L'assicurato deve far pervenire alla Cassa non oltre il compimento del 65° anno di età una certificazione della convivenza in atto sotto forma di designazione scritta del beneficiario.
Il richiedente ha l'onere di provare che soddisfa le condizioni per essere riconosciuto come convivente. Quali documenti probatori valgono in particolare:
a. per le condizioni di cui alle lettere a) e b) del cpv. 2: stato civile dei due conviventi;
b. per la convivenza in unione di fatto: certificato di domicilio;
c. per l'esistenza di un figlio in comune: stato civile del figlio;
d. per il mantenimento del figlio: certificazione dell'autorità competente.
Il partner superstite è tenuto a esercitare il proprio diritto entro e non oltre sei mesi dal decesso dell'assicurato presentando richiesta scritta presso la Cassa. Questi deve dimostrare che le condizioni previste sono soddisfatte.
Il diritto alla rendita per il convivente matura con il decesso dell'assicurato, in ogni caso non prima del termine del diritto al salario intero. Esso si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o contrae matrimonio.”
2.5. Nella DTF 142 V 233 – chiamato a pronunciarsi in merito alle prestazioni per i superstiti della previdenza professionale più estesa; al capitale garantito e all’agevolazione del convivente superstite ai sensi degli articoli 20a cpv. 1 lett. a e 49 cpv. 2 n. 3 LPP – il TF ha stabilito che “(…) la dichiarazione di volontà volta a favorire il convivente nell'ambito delle prestazioni regolamentari per i superstiti, formulata in un testamento, necessita di un'indicazione esplicita delle disposizioni regolamentari entranti in linea di conto o almeno della previdenza professionale. Disposizioni di ultima volontà secondo cui […] la convivente dell'assicurato è (unicamente) istituita erede, non consentono di concludere per la volontà di favorirla nell'ambito della previdenza professionale, benché la partner sia indicata come unica erede (consid. 2.3) (…)” (regesto della DTF 142 V 233).
Contestualmente l’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e, in particolare, avuto riguardo al fatto che (a differenza dei diritti derivati direttamente dalla legge a favore del coniuge e del partner registrato) il concubinato da solo non significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Das Vorliegen einer Lebensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass die versicherte Person den Lebenspartner auch tatsächlich begünstigen will. Im Gegensatz zu den obligatorischen Hinterlassenenansprüchen des überlebenden Ehegatten bzw. des überlebenden eingetragenen Partners hat die versicherte Person bei einer Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit (BGE 137 V 105 E. 8.2 in fine S. 111). Diese Autonomie dürfte u.a. ein wichtiger Grund dafür sein, dass manche Paare die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft der Ehe vorziehen. Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. Auf die Abgabe einer verbalisierten Willenserklärung kommt es an. Darüber hinaus bleibt auch ihr Sinn und Zweck - unabhängig von der Form - der gleiche: Die Lebenspartnerrente stellt (wie das hier im Streite liegende Todesfallkapital) eine neue Leistung dar. Sie wird ohne Beitragserhöhung finanziert. Die Vorsorgeeinrichtung hat daher ein schützenswertes Interesse zu wissen, wie viele Versicherte im Todesfall solche Leistungen auslösen können. Überdies möchte sie in beweisrechtlicher Hinsicht grösstmögliche Klarheit in Bezug auf die Person des Begünstigten (BGE 137 V 105 E. 9.4 S. 113; 136 V 127 E. 4.5 S. 130; 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318; SVR 2015 BVG Nr. 17 S. 66, 9C_161/2014 E. 3.3; vgl. auch Esther Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, Diss. Zürich 2014, S. 236 Rz. 635). (…)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237).
Nella STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018 pubblicata in SVR 2018 BVG Nr. 44 – chiamato a pronunciarsi sul caso di un regolamento di una cassa pensioni che al secondo periodo dell’art. 22 cpv. 5 prevedeva che il membro attivo, invalido o pensionato deve fare pervenire alla Cassa, al più tardi con il compimento del 65esimo anno di età, la prova di una convivenza in atto nella forma di una clausola beneficiaria scritta (“(…) Das aktive, invalide oder pensionierte Mitglied muss der Kasse spätestens mit der Vollendung des 65. Altersjahres den Nachweis über eine bestehende Lebenspartnerschaft in Form einer schriftlichen Begünstigung zukommen lassen. (…)”) –, il TF ha evidenziato che “(…) Das Bundesgericht hat sich bereits mehrfach zu den Voraussetzungen für die Ausrichtung reglementarischer Hinterlassenenleistungen (Lebenspartnerrente, Todesfallkapital) geäussert. Letztmals hat es mit Urteil 9C_85/2017 vom 24. Mai 2017 E. 5.2.1 unter Hinweis auf die publizierte Rechtsprechung bekräftigt, dass beide Formen reglementarisch vorgeschriebener Willenserklärungen zulässig sind, nämlich sowohl eine der Pensionskasse zu Lebzeiten einzureichende schriftliche Meldung über eine bestehende Lebenspartnerschaft und die Bezeichnung der anderen daran beteiligten Person (Variante 1), als auch eine schriftliche Begünstigungserklärung des Verstorbenen zugunsten des überlebenden Lebenspartners, welche auch noch während eines bestimmten Zeitraums nach dem Tod der versicherten Person eingereicht werden kann (Variante 2). Beide Varianten schriftlicher Begünstigungserklärung bilden nicht blosse Beweisvorschriften mit Ordnungscharakter, sondern mit Art. 20a BVG vereinbare formelle Anspruchserfordernisse mit konstitutiver Wirkung (BGE 142 V 233 E. 2.1 S. 236; 140 V 50 E. 3.3.2 S. 54; 137 V 105 E. 8 S. 111; 136 V 127; SVR 2015 BVG Nr. 16 S. 63, 9C_345/2014 E. 3.3.2; BVG Nr. 17 S. 66, 9C_161/2014 E. 3.3; 2014 BVG Nr. 33 S. 123, 9C_339/2013 E. 2.2; 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C_710/2007 E. 5.3; 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2). (…)” (STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018, consid. 2.2).
L’Alta Corte – osservato dunque che la volontà di voler fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP è validamente manifestata sia notificando ancora in vita per scritto il partenariato con il nome del convivente (variante 1) sia tramite una dichiarazione scritta del defunto a favore del convivente superstite da consegnare entro un dato termine dopo la morte dell’assicurato (variante 2) – nella fattispecie concreta ha concluso che “(…) Nichts anderes kann im hier zu beurteilenden Fall gelten. Gemäss klarem Wortlaut des zweiten Unterabschnitts von Art. 22 Abs. 5 Vorsorgereglement setzt die Ausrichtung einer Lebenspartnerrente voraus, dass das Mitglied der Pensionskasse (spätestens mit der Vollendung des 65. Altersjahres) eine schriftliche, den Lebenspartner betreffende Begünstigungserklärung zukommen lässt. Nach dem Umkehrschluss kann diese Erklärung nicht mündlich ergehen. Zwar schliesst der klare Wortlaut einer Reglementsbestimmung deren Auslegung nach den übrigen Kriterien nicht von vornherein aus. Es besteht indes nur dann Anlass, vom Wortsinn abzuweichen, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass eine Bestimmung anders verstanden werden muss, als es die grammatikalische Auslegung nahelegen würde (BGE 144 V 84 E. 6.2.1 S. 89; 136 III 186 E. 3.2.1 S. 188; 128 III 212 E. 2b/bb S. 215 in fine). Solche Umstände sind hier nicht auszumachen. Die für die Begünstigungserklärung vorgeschriebene Schriftform ist durchaus sinnvoll und zweckmässig, hat doch die Pensionskasse nach dem Gesagten ein legitimes Bedürfnis, über Anzahl und Person der begünstigten Lebenspartnerinnen und Lebenspartner frühzeitig möglichst grosse Klarheit zu erlangen (E. 2.1 hievor in fine). Diesen berechtigten Interessen der Vorsorgeeinrichtung würde kaum Genüge getan, wenn die Pensionskasse - wie es dem Beschwerdeführer vorschwebt - Drittpersonen über eine vom verstorbenen Versicherten zu Lebzeiten mündlich geäusserte Begünstigungserklärung zu befragen hätte. Im Übrigen sieht auch das Gesetz für bestimmte Rechtsgeschäfte ausdrücklich die Schriftform vor und knüpft an das Fehlen dieses Erfordernisses klare Rechtsfolgen, insbesondere Unverbindlichkeit (vgl. Art. 11 OR). Der konstitutive Charakter der streitigen Reglementsbestimmung schliesst zudem den Beweischarakter der schriftlichen Begünstigungserklärung nicht aus (SVR 2008 BVG Nr. 2 S. 6, B 104/06 E. 5.3.1 in fine). (…)” (STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018, consid. 2.3).
2.6. Nella presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.1), la CV 1 ha negato il diritto ad una rendita per conviventi superstiti all’insorgente adducendo che la defunta signora __________ non le ha mai trasmesso alcun documento contenente una clausola beneficiaria a favore del convivente AT 1.
Di parere opposto AT 1, il quale sostiene di avere visto (e pure sottoscritto) il documento contenente la clausola beneficiaria a suo favore, spedita alla Cassa Pensione dalla defunta signora __________, come da rassicurazioni fornitegli direttamente dall’assicurata stessa.
Ora, chiamato a pronunciarsi, dopo attenta disamina dei documenti all’incarto, il TCA non può che considerare corretto il modo di procedere della Cassa Pensioni convenuta, posto come l’insorgente non abbia apportato la prova di quanto da egli sostenuto con la petizione.
Al riguardo, va rilevato che giusta l'art. 73 cpv. 2 seconda frase LPP, il principio inquisitorio, valido nel processo in materia di previdenza professionale, impone al giudice di stabilire e amministrare d'ufficio l'insieme dei fatti determinanti per la soluzione del litigio (sentenza 9C_711/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3.1.1). Se è vero che il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, non le libera però dall'onere della prova - alle parti incombe infatti un obbligo di collaborazione - nella misura in cui, in caso di assenza di prova, spetta in linea di principio a chi vuole dedurre un diritto di sopportarne le conseguenze (sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019 consid. 4.1 con riferimenti). Inoltre, conformemente al principio della verosimiglianza preponderante vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera incontrovertibile, appaiono come i più verosimili, ovvero quelli che presentano un grado di probabilità preponderante (DTF 139 V 176 consid. 5.2 e 5.3 pag. 185 e seg.).
In tale ambito, non basta per rivendicare il diritto alla rendita per conviventi superstiti – diversamente da quanto preteso in sede di petizione dall’insorgente - trasmettere delle dichiarazioni da parte di testimoni attestanti l’effettiva convivenza di AT 1 con la defunta assicurata (cfr. doc. C1-C6).
Va qui infatti rilevato che il concubinato, da solo, non significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP (cfr. consid. 2.5.).
Parimenti ininfluente, come stabilito dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. DTF 142 V 233, riassunta al consid. 2.5.), anche il fatto che l’insorgente sia stato designato quale erede testamentario della signora __________, in mancanza di una esplicita menzione relativa al secondo pilastro (cfr. doc. L).
Non può neppure essere considerata sufficiente ai fini probatori, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, una sua dichiarazione testimoniale, da rendere davanti a questo Tribunale, così da meglio esplicitare le proprie argomentazioni.
Come già esposto in precedenza (cfr. STF 9C_196/2018 del 20 luglio 2018, riassunta al consid. 2.5.), la dichiarazione unilaterale dell'insorgente, non sostanziata da alcunché, rimane una sua affermazione apodittica che, in assenza di altri indizi, non gli è di alcun pregio.
Al di là di quanto sostenuto dal legale dell’insorgente – il quale ha rilevato che già “nel mese di ottobre 2016 l’attore, con la compagna __________, ha sottoscritto la clausola beneficiaria trasmessa alla CV 1. La clausola beneficiaria era stata stipulata a favore dell’attore. A conferma che la dichiarazione con la clausola beneficiaria era stata trasmessa alla convenuta, nel 2018, la signora __________ confermò al compagno qui attore che con la Cassa Pensione era a posto” (cfr. doc. I) - resta il fatto che l’“Attestato di assicurazione al giorno 01.01.2019” trasmesso dalla CV 1 all’assicurata signora __________ riporta chiaramente, sotto la voce “Altre informazioni”, l’indicazione che non vi è stata alcuna dichiarazione a favore di beneficiari (cfr. doc. B, che riporta “Dichiarazione a favore dei beneficiari”: “No”, corsivo della redattrice).
Tale circostanza non viene smentita nemmeno dalla copia della schermata di backup del PC della defunta signora __________, prodotta dall’insorgente in corso di causa (cfr. doc. XV/I) con l’intento di comprovare l’avvenuta sottoscrizione e trasmissione alla convenuta della clausola beneficiaria a suo favore.
Questo documento, prodotto dall’insorgente, dimostra difatti unicamente che in data 18 ottobre 2016 l’assicurata ha scaricato il “__________-Formulario rendita per convivente e del capitale decesso”.
Non risulta, invece, dalla schermata in questione, né che il medesimo formulario sia stato sottoscritto, né soprattutto, che lo stesso sia poi stato inviato alla CV 1.
Inoltre, questo Tribunale non può nemmeno trarre la conclusione che la clausola beneficiaria sia stata sottoscritta dalla signora __________ e trasmessa alla Cassa Pensione dal fatto che, come sostenuto dall’avv. RA 1, la chiara volontà della signora __________ di fare beneficiare il proprio convivente risulti già solo dal fatto che la stessa avesse già deciso di sposarsi, come dimostrato dalla conclusione dell’iter burocratico necessario per procedere al matrimonio, previsto per il 23 marzo 2019 (cfr. doc. D).
Ora, a tale riguardo, questo Tribunale rileva che, ai fini di causa, non è determinante procedere alla ricerca della volontà della defunta (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019), ma sapere se le condizioni formali richieste dal Regolamento della Cassa Pensione convenuta sono realizzate, oppure no.
In una STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’istituto di previdenza contro la sentenza STCA 34.2018.32 dell’1 luglio 2019 – con la quale il TCA, nonostante la mancanza di prova di trasmissione alla Cassa Pensione da parte dell’assicurato mentre quest’ultimo era ancora in vita del contratto di convivenza con indicazione di una clausola beneficiaria a favore della convivente, aveva concluso che “in considerazione della cronologia degli eventi e della concordanza tra gli atti di causa, con ogni verosimiglianza il contratto di convivenza fosse stato inoltrato all'istituto di previdenza quando l’assicurato era ancora in vita” – ha in particolare considerato che:
" 6.2. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale non è emersa la prova che i conviventi abbiano inoltrato a Publica il contratto in originale firmato allorquando B.________ era ancora in vita.
In particolare, la Corte cantonale non può essere seguita quando ritiene che l'opponente avrebbe provato l'invio di tale contratto per il semplice fatto che, in seguito al decesso di B.________, la convivente si è rivolta a Publica riferendosi a un contratto che presumeva già in loro possesso. La dichiarazione unilaterale dell'opponente non è sostanziata da alcunché e rimane pertanto una sua affermazione apodittica che, in assenza di altri indizi, non le è di alcun pregio.
Si rileva altresì che in tali richieste rivolte a Publica l'opponente specificava che il contratto doveva essere già in suo possesso, considerato il mandato asserito dato in tale senso all'avv. C.. Non è tuttavia chiaro se il contratto sia stato trasmesso da A. stessa o per il tramite del suo legale. L'avv. C.________ si è infatti limitata ad affermare per telefono di non ricordarsi di aver ricevuto l'invio da trasmettere a Publica. La Corte cantonale non merita assenso allorquando, facendo propria la tesi del nuovo rappresentante legale dell'opponente, volta a correggere le prime affermazioni della sua mandante su chi avrebbe spedito il contratto in questione, ha concluso che forse A.________ si era confusa per il tempo trascorso e per lo scombussolamento dato dal decesso del suo ex convivente. In effetti, oltre che restare una congettura, il Tribunale cantonale sembra omettere di considerare che, per prassi invalsa, il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg. con riferimenti). La seconda versione, ossia che non sarebbe stata l'avv. C.________ a trasmettere il documento, non completa di certo la prima ma anzi la contraddice.
Ad ogni modo, non è difendibile la tesi del Tribunale cantonale quando ha concluso che sarebbe impensabile che i conviventi, dopo aver ricevuto da Publica l'invito a compilare il contratto di convivenza e averlo compilato e firmato, avrebbero poi rinunciato a spedirlo, considerata la volontà espressa più volte da B.________ di voler fare beneficiare la sua convivente delle prestazioni del regolamento. Determinante nel caso di specie non è la ricerca della volontà del defunto, ma sapere se le condizioni formali richieste all'art. 45 cpv. 2 RPIC sono realizzate.
In conclusione, il difetto di prova sull'invio del contratto di convivenza alle condizioni esposte nel regolamento non consente di riconoscere all'opponente un diritto alla rendita per conviventi.”
Analogamente alla giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che anche nel caso concreto l’insorgente non possa avere diritto ad una rendita per conviventi superstiti, non avendo egli – come invece gli incombeva - apportato la prova della trasmissione alla CV 1 della clausola beneficiaria a suo favore sottoscritta dalla signora __________.
Va a questo proposito ribadito che il testo della disposizione regolamentare dell'art. 37 cpv. 3 del Regolamento previdenziale della CV 1 è chiaro e preciso e, come ha già avuto modo di determinarsi il Tribunale federale, non si tratta di semplici prescrizioni d'ordine in materia probatoria, bensì di condizioni necessarie per il diritto alla rendita del partner (cfr. DTF 133 V 314 consid. 4 pag. 317). Per beneficiare del diritto a prestazioni per conviventi, l’insorgente deve provare la realizzazione dei presupposti per il suo riconoscimento; ovvero, oltre alla prova della convivenza quinquennale, dimostrare, in virtù dell'art. 37 cpv. 3 del Regolamento previdenziale, che l’assicurata abbia fatto pervenire alla Cassa una certificazione della convivenza in atto sotto forma di designazione scritta del beneficiario.
Nella fattispecie concreta, tale prova, come visto, manca, ciò che non consente di riconoscere all'insorgente il diritto alla rendita per conviventi, venendo meno un requisito fondamentale.
La petizione va quindi respinta.
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La petizione è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti