Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2021.12
Entscheidungsdatum
22.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2021.12

RG/sc

Lugano 22 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 12/13 aprile 2021 dalla Pretura di _______________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

AT 1

a

  1. CV 1 rappr. da: RA 1
  2. CV 2

in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 24 luglio 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 22 ottobre 1992. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza professionale è divisa a metà come di legge valuta 11 aprile 2013”, ordinando quindi la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)” (cfr. I).

1.2 Il 12/13 aprile 2021 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XIX), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa l’11 aprile 2013 e si è conclusa con sentenza 24 luglio 2020).

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, nella specie l’11 aprile 2013.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dalle dichiarazioni di parte e dalla documentazione acquisita agli atti emerge che al momento del matrimonio (22 ottobre 1992) CV 1 era assicurata alla __________ (in seguito divenuta __________) dove disponeva di un avere previdenziale quantificabile – sulla scorta delle informazioni e dei dati disponibili (avere complessivo [contributi del datore di lavoro e del lavoratore] di fr. 12'409 a inizio 1992, avere di fr. 15'480 a inizio 1993, cfr. certificato di previdenza in doc. IV-2) – in fr. 5'360. Presso il suddetto istituto – dove è stata assicurata sino a fine agosto 2007 (cfr. IV-34) – in data 3 gennaio 2002 essa ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 116'000 (cfr. IV-13, IV- 22, XIV-1). In seguito, da settembre 2007 è stata assicurata, quale dipendente della __________ (cfr. IV-34, 35), alla __________ (ora ) con trasferimento a quest’ultima della prestazione d’uscita detenuta presso il precedente istituto (fr. 58'353.35; cfr. IV-35). Nel marzo 2010 il capitale di fr. 121'014.70 di cui disponeva presso la __________ è stato trasferito su un conto di libero passaggio aperto presso __________ (cfr. IV-43, 45), che a sua volta, nell’agosto 2010, ha versato l’intero avere di fr. 159'681.75 alla __________ (cfr. XIV-2) cui era affiliato il nuovo datore di lavoro () e i cui attivi e passivi a seguito di scioglimento sono stati assunti nel novembre 2017 da CV 2 (cfr. estratti RC agli atti). Al momento dell’introduzione dell’azione di divorzio (11 aprile 2013) la ex moglie disponeva presso __________ di un avere previdenziale divisibile di fr. 194'089.30 (cfr. XIV).

2.4.2 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

Conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (22 ottobre 1992) di fr. 15'480 rispettivamente di fr. 22'209.19 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 116'000 effettuato il 3 gennaio 2002 di cui fr. 93'790.81 [116'000 - 22'209.19] acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 194'089.30 presente l’11 aprile 2013, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 287'880.11 (93'790.81 + 194'089.30).

2.5 Come indicato dal giudice del divorzio (cfr. sentenza di divorzio, consid. 8) e come si desume dagli atti della presente procedura, in costanza di matrimonio AT 1 non risulta avere accumulato capitale pensionistico suscettibile di essere diviso ai sensi degli art. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (le decisioni di tassazione federale, cantonale e comunale di cui ai docc. IV-18, 19 e 21 indirizzate a “AT 1” rispettivamente a “AT 1” si riferiscono al già menzionato prelievo di capitale previdenziale di fr. 116'000 operato dalla moglie nel gennaio 2002).

2.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore, a AT 1 spetta un accredito di fr. 143’940 (287'880.11 : 2).

2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto, l’importo di fr. 143’940 dovrà essere trasferito da parte di CV 2 a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP). Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su predetto importo a far tempo dall’11 aprile 2013 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 287'880.11.

2.- È fatto ordine a CV 4 di versare a favore di AT 1, su un conto da aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 143’940 oltre interessi compensativi dall’11 aprile 2013.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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