Raccomandata
Incarto n. 34.2018.9
rg/sc
Lugano 14 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2018 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con la petizione in oggetto AT 1, patrocinato dall’avv. RA 1, conviene in giudizio CV 1, postulando il trasferimento, su un conto di libero passaggio ad esso intestato presso la __________, dell’avere previdenziale di fr. 90'543 presente al momento dell’uscita (31 agosto 2015) dalla __________ quale istituto di previdenza cui era affiliata la __________ (in seguito: __________), di cui l’attore è stato dipendente e organo. Fonda la propria pretesa sull’art. 3 cpv. 1 [rectius: art. 4 cpv. 1] LFLP ed evidenzia in particolare come, malgrado le reiterate richieste, l’ente assicurativo si sia ingiustamente rifiutato di trasferire in forma vincolata il suo capitale previdenziale (comprensivo anche dell’avere di fr. 27'314.55 versato da __________ quale precedente istituto previdenziale dell’attore; cfr. sub doc. M) sul conto di libero passaggio da esso indicato. Rileva come parte convenuta abbia dapprima invocato il suo presunto diritto a trattenere tale importo sino al completo pagamento dei contributi ancora dovuti dell’ex datore di lavoro all’istituto di previdenza essendo stato l’assicurato un asserito “responsabile” della società (cfr. doc. E, F), opponendo invece, in un secondo tempo, il presunto diritto alla compensazione dell’avere di previdenza dell’attore, anche qui quale ex organo con posizione di responsabilità nella società, con il credito contributivo vantato dal-l’istituto di previdenza, e sostenendo infine pure la tesi, poi abbandonata, dell’inesistenza di averi previdenziali di spettanza dell’interessato (cfr. doc. H, I e J).
1.2. Nella risposta di causa, firmata sia da CV 1 (in seguito: CV 1) che dalla __________ (in seguito: __________), l’ente assicurativo convenuto si oppone alla pretesa attorea. Postula anzitutto la modifica della denominazione di parte convenuta in __________, adducendo come alla richiesta di AT 1 debba se del caso rispondere non la CV 1, bensì la suddetta fondazione quale istituto di previdenza, con cui tra l’altro sono state condotte tutte le trattative preprocessuali. Al riguardo precisa che i firmatari dell’allegato di risposta sono autorizzati a rappresentare, con firma collettiva a due, sia l’ente assicurativo sia l’istituto di previdenza (sugli ulteriori argomenti addotti dalla convenuta in proposito cfr. infra consid. 2.3.1).
Nel merito, osserva anzitutto che lo scoperto contributivo della __________ – dopo disdetta del contratto d’affiliazione con effetto al 31 agosto 2015 (cfr. doc. J) – ammonta a fr. 304'589.25; che la società è in seguito fallita con chiusura della procedura fallimentare il 5 febbraio 2018 (e rilascio di un ACB di fr. 303'589.25); che a seguito del fallimento della società è stato aperto un procedimento penale a carico degli ex amministratori per reati finanziari e truffa; che, rientrando l’attore (“direttore” e “amministratore con firma collettiva”) nella categoria dei “responsabili attivi in analogo rapporto rispetto al datore di lavoro”, in applicazione del-l’art. 4.8.2 cpv. 8 delle Disposizioni regolamentari (DRG, edizione 07.2015; sub doc. 1-M) l’avere di previdenza non potrà essere trasferito da parte dell’istituto di previdenza (e non dalla CV 1) fintanto che il conto premi non verrà saldato per intero oppure fino a quanto il Fondo di garanzia LPP (art. 56 LPP) non avrà garantito o concesso la prestazione corrispondente; che “… Anche se per via del sistema informatico dopo la risoluzione del contratto d’affiliazione non era possibile mantenere il numero di contratto __________ e gli averi di vecchiaia non ancora trasferiti di tale contratto, che sono stati registrati con il numero __________, non è mai stata aperta una polizza presso una società di __________ (i.e. un nuovo contratto), alla quale l’attore aveva un accesso illimitato e poteva disporre. Il trasferimento su una polizza di libero passaggio era sempre condizionato dall’estinzione per intero del debito derivante ai contributi mancati. (…)” (cfr. V pp. 6-7); che attualmente l’ammontare della prestazione (comprensivo dell’avere di fr. 27'314.55 non accumulato presso la __________ ma proveniente dal precedente istituto previdenziale cui l’attore era assicurato) non può essere stabilito essendovi dubbi sull’entità dei salari effettivamente percepiti e determinanti per l’AVS rispetto a quelli dichiarati all’istituto di previdenza; che l’attore (per il quale non vi è da escludere anche una responsabilità penale quale amministratore) è da ritenere responsabile (per grave negligenza) secondo l’art. 754 CO del danno causato dal mancato versamento dei contributi previdenziali; che risulta inoltre ammissibile una compensazione delle pretese fondate sulla responsabilità con la prestazione d’uscita “esigibile” e che una tale compensazione è ammessa anche nel caso in cui, commettendo un abuso di diritto, non venga (come nel caso di specie) richiesto espressamente il versamento in contanti della prestazione ma venga invece chiesto il mantenimento/trasferimento della previdenza in altra forma, ciò che lascerebbe presuppore che l’attore “… non è più soggetto all’assicurazione obbligatoria della previdenza professionale in Svizzera, svolgendo una nuova attività lucrativa da indipendente oppure avendo trasferito la sua residenza all’estero. Va ricordato inoltre che sulla petizione non è indicato nessun indirizzo dell’attore. Almeno per il momento, un domicilio dell’attore in Svizzera non è noto. In tale situazione, non è possibile che l’attore possa far valere un pagamento in contanti ai sensi dell’articolo 5 capoverso a oppure c LFP (…)” (cfr. V pp. 15s); che l’attore “… non ha mai spiegato per quale motivo gli servisse il pagamento immediato del suo avere vecchiaia, che fino al raggiungimento dell’età pensionabile è sottratto a qualsiasi disposizione. Non ha mai reso conto il motivo per il quale gli è impossibile attendere la decisione del Fondo di garanzia LPP. Va ricordato inoltre che non si tratta di una richiesta di un trasferimento ad un nuovo istituto di previdenza. Non si è in presenza di una situazione nella quale la persona assicurata è obbligata a portare con sé l’avere di previdenza accumulato nel precedente rapporto di previdenza (vedasi art. 10 cpv. 1 LFLP). L’urgenza mostrata dall’attore lascia presupporre il suo desiderio di poter disporre il più presto possibile sugli averi, p.e. mediante una richiesta di pagamento in contanti. (…)” (V p. 16).
Evidenzia inoltre di non aver escluso il trasferimento della prestazione d’uscita ma di aver unicamente rifiutato il trasferimento “immediato”, senza attendere cioè l’esito della procedura di fallimento come pure il “verdetto” del Fondo di garanzia LPP, il quale ha espressamente chiesto di trattenere l’avere di vecchiaia dell’attore che “… Sembrerebbe voler ottenere un trasferimento del suo avere di vecchiaia immediato e prima di una decisione su una sua eventuale responsabilità, sottraendo così il suo avere di previdenza in modo definitivo ad eventuali azioni dei suoi creditori ed ad un eventuale uso per i debiti presso la convenuta. (…)” (cfr. V p. 16).
Sostenendo, infine, come spetti all’attore provare l’adempimento dei presupposti per il trasferimento rispettivamente delle condizioni che escluderebbero una compensazione (segnatamente la non esistenza delle condizioni per un pagamento in contanti), parte convenuta conclude postulando preliminarmente la sospensione della procedura in attesa di una decisione del Fondo di garanzia LPP su una eventuale prestazione in caso d’insol-venza, nel merito la reiezione della petizione e ciò (in via sussidiaria) anche nella misura in cui è chiesto l’immediato trasferimento di una prestazione superiore a fr. 27'314.55.
1.3 In replica l’attore ribadisce le proprie tesi e richieste di giudizio non senza osservare, in particolare, come a rifiutare inizialmente il trasferimento della prestazione sia stata CV 1, la quale gli aveva comunicato che l’avere disponibile di sua spettanza era stato trasferito su una polizza di libero passaggio. Contesta inoltre, con argomenti di cui si dirà se necessario nel prosieguo, i dubbi sollevati da controparte in merito all’ammontare dei salari (che l’istituto di previdenza ha però interamente insinuato nel fallimento e nel cui ambito sono stati interamente riconosciuti) erogati a suo favore e quindi alla quantificazione dell’a-vere di vecchiaia che egli avrebbe maturato. Assevera poi come il procedimento penale non sia stato aperto a seguito del fallimento della società (quindi non v’è da acquisire agli atti l’incarto penale come invece richiesto dalla convenuta) e come sia inoltre irrilevante per il diritto al trasferimento che il Fondo di garanzia LPP potrà erogare o meno una prestazione a favore dell’attore e si debba quindi attendere l’emissione di una sua decisione. Respinge poi ogni addebito di responsabilità giusta l’art. 754 CO, opponendosi pure alla compensazione dei due crediti invocata da controparte sulla base di un’asserita esigibilità (in quanto da considerarsi prestazione da versare in contanti) della sua presta-zione d’uscita. Precisa quindi che l’apertura di un conto di libero passaggio su cui trasferire l’avere previdenziale è avvenuto, a norma di legge, dopo che l’istituto di previdenza gli aveva (a fine 2015) comunicato l’esistenza di una prestazione di libero passaggio in suo favore ed in assenza di un rapporto di lavoro quale dipendente giustificante il trasferimento presso un nuovo istituto di previdenza. Rimprovera infine inadempienze e solleva dubbi sulla non corretta gestione da parte della convenuta delle questioni contributive e delle uscite dei dipendenti della società a seguito della rescissione del contratto d’adesione, contestando pure l’assunto secondo cui spetterebbe all’attore provare la non esistenza di circostanze che giustificherebbero il versamento in contanti della prestazione.
1.4 In duplica controparte, riconfermando tesi e allegazioni precedentemente esposte, sottolinea la legittimità (e la conformità al regolamento) nonché il carattere pregiudiziale della procedura avviata dinanzi al Fondo di garanzia LPP e quindi la necessità di attendere sia una decisione definitiva di quest’ultimo come pure una decisione sulla responsabilità ex art. 754 CO dell’attore, in relazione alla quale risulta indispensabile accertare anche un’e-ventuale sua responsabilità penale nell’ambito del fallimento. Precisa inoltre che CV 1 è “amministratrice” della __________ oltre che fungere da assicurazione collettiva ai sensi dell’art. 67 LPP e che ogni pretesa nei confronti dell’istituto di previdenza viene trattata dall’ente assicurativo e che quindi “…il mandante delle comunicazioni è stata quest’ultima e non la Fondazione (vedasi a tal riguardo paragrafo 3 della risposta di causa) (…)” (cfr. XIII p. 6). Ribadisce che i dubbi circa l’entità dei salari effettivamente versati all’attore (e di conseguenza circa l’ammontare dei relativi contributi e della prestazione d’uscita maturata) siano legittimi e ciò con riferimento a quanto stabilito all’art. 2.3.3 cpv. 4 DRG (diritto di effettuare correzioni in caso di sospetto di salari fittizi). Ribadisce per il resto come siano adempiute le premesse per richiedere un pagamento in contanti giusta l’art. 5 LFLP, ciò che esclude la possibilità di un trasferimento in forma vincolata, e siano quindi date le condizioni per una compensazione della pretesa attorea con la pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità “civile” dell’attore che deve essere estesa a tutto l’avere di previdenza, incluso quello derivante da precedenti rapporti di previdenza (fr. 27'314.55 proveniente dal precedente istituto di previdenza). Conclude osservando che “…i presupposti per la richiesta dell’attore di trasferimento del suo avere di previdenza su un conto di libero passaggio non sono soddisfatti: In primis, tale pretesa, secondo le disposizioni regolamentari rilevanti, non è (ancora) giunta a scadenza. In secondo luogo, anche se tale pretesa dovesse essere giunta in scadenza, verrebbe opposta l’eccezione di compensazione, facendo valere le pretese per il risarcimento del danno derivanti dal non pagamento dei contributi di previdenza per la via della compensazione (…)” (cfr. XIII p. 8) e riconfermandosi nella la domanda di giudizio formulata in risposta di causa.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/ 2010 dell’11 luglio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2 Giusta l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) la lite avendo per oggetto il versamento (trasferimento) dell’avere di previdenza dell’attore dell’at-tore e riguardando quindi una questione specifica della previden-za professionale (cfr. pro multis DTF 130 V 105, 128 V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
È pure data la competenza dello scrivente Tribunale avuto riguardo al campo d’applicazione personale dell’art. 73 LPP, potendo segnatamente avere veste di parte gli istituti di previdenza, gli aventi diritto, i datori di lavoro, gli istituti di cui all’art. 73 cpv. 1 lett. b LPP ed anche, giusta l’art. 73 cpv. 1 lett. a LPP, gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza (istituti di libero passaggio, tra cui gli istituti assicurativi in caso mantenimento della previdenza tramite polizza di libero passaggio; cfr. artt. 4 cpv. 1 e 26 LFLP, art. 10 OLP).
Pacifica infine è la competenza per territorio, essendo da ritenere che ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP l’attore è (incontestatamente) stato assunto e abbia svolto la propria attività lavorativa nel Cantone Ticino.
2.3
2.3.1 L’attore conviene in giudizio la CV 1 facendo valere nei suoi confronti la pretesa al trasferimento del proprio avere previdenziale di fr. 90'543. CV 1, come detto, postula la modifica della denominazione della parte convenuta in __________. Sostiene al proposito che alla richiesta attorea debba se del caso rispondere non CV 1, bensì la suddetta fondazione quale istituto di previdenza cui è stato assicurato AT 1 e con cui, tra l’altro, sono state condotte tutte le trattative preprocessuali. Sostiene altresì che CV 1 “non è competente per le questioni riguardanti il rapporto di previdenza interessato” (risposta di causa p. 2).
Dal fascicolo emerge che a seguito dello scioglimento con effetto al 31 agosto 2015 – consecutivo a disdetta per mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte della __________ – del contratto d’affiliazione che legava quest’ultima alla __________ (sub doc. J), in allegato allo scritto 6 novembre 2015 CV 1, che già aveva agito in nome della __________ (cfr. art. 2.2 Contratto di affiliazione sub doc. D; cfr. anche doc. I e J), ha trasmesso a AT 1 il conteggio d’uscita al 31 agosto 2015 unitamente a copia della polizza di libero passaggio __________ a nome dell’ex assicurato, comunicando di aver trasferito su quest’ultima l’avere disponibile al 1. settembre 2015 (fr. 90'543) a seguito dell’uscita dal servizio (cfr. doc. E). Il suddetto conteggio d’uscita (doc. D e sub doc. E) risulta emesso dalla __________, mentre che la menzionata polizza di libero passaggio (sub doc. E) risulta emessa da CV 1 con validità dal 1. settembre 2015.
Dalle tavole processuali emerge inoltre che con successivo scritto 11 ottobre 2016 (doc. F) – dove è fatta menzione della polizza di libero passaggio __________ – in risposta alla richiesta dall’assicurato di scioglimento della polizza della stessa e trasferimento dell’avere ivi depositato sul conto aperto presso la __________ (doc. C), CV 1 – come già in occasione del precedente scritto 6 novembre 2015 (doc. E) – ha comunicato che, avendo avuto AT 1 una posizione di responsabilità all’interno della società datrice di lavoro, il trasferimento non sarebbe stato possibile fintanto che il conto premi del contratto __________ che concerneva la __________ non sarebbe stato saldato.
In simili circostanze, potendo e dovendo ritenere siccome veritiera la dichiarazione e l’attestazione relative all’apertura di una polizza di libero passaggio di CV 1 con trasferimento dell’avere ivi depositato di fr. 90'543, a giusto titolo l’attore ha convenuto in giudizio quest’ultima – e non l’istituto di previdenza – al fine di ottenere il trasferimento dell’avere previdenziale di su-a spettanza il quale risultava appunto, in assenza di qualsivoglia comunicazione in senso contrario, depositato sulla polizza di libero passaggio indicata.
Improponibile s’appalesa per il resto la proposta fatta dagli avvocati del Servizio giuridico di CV 1 – ancor prima dell’inoltro della risposta di causa – di “modificare la designazione della parte convenuta” in “__________” (cfr. III), non trattandosi di ragione sociale iscritta a RC nè di ente dotato di personalità giuridica e quindi munito di capacità di essere parte e di capacità processuale.
2.3.2 Da quanto sopra esposto risulta che l’emissione (conforme, per altro, all’art. 4.4.4 DRG [Disposizioni regolamentari generali del Regolamento previdenziale, in vigore all’epoca; doc. 1-M]) a seguito dello scioglimento del contratto d’affiliazione della più volte attestata e documentata polizza di libero passaggio con dichiarato trasferimento su di essa dell’avere di fr. 90'543 sia avvenuta per errore – dell’istituto di previdenza rispettivamente di CV 1 – e per errore sia ancora stato in seguito fatto riferimento (nei summenzionati scritti di CV 1) all’esistenza di detta polizza.
Con la risposta di causa (firmata come visto dai rappresentanti –e responsabili del servizio giuridico – sia di CV 1 sia della __________) è stato fatto presente che “non è mai stata aperta una polizza presso una società di __________ (i.e. un nuovo contratto), alla quale l’attore aveva un accesso illimitato e poteva disporre. Il trasferimento su una polizza di libero passaggio era sempre condizionato dall’estinzione per intero del debito derivante ai contributi mancanti”, da considerarsi quale dichiarazione di non validità dei documenti attestanti l’esistenza di una polizza ed anche delle relative corrispondenze facenti espresso riferimento sia alla sua emissione sia al dichiarato (a firma dei rappresentanti di CV 1) trasferimento su di essa dell’avere di spettanza dell’attore (per quanto è dato di desumere dalla non chiara e non del tutto corretta formulazione della frase contenuta nel secondo paragrafo del punto 16 della risposta di causa, il “sistema informatico” avrebbe fatto sì che tale avere sia stato registrato con il numero di polizza __________ non essendo possibile mantenere il numero di contratto di affiliazione __________).
I principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i vizi del contratto – e la polizza di libero passaggio ex art. 10 cpv. 2 OLP sottostà, fatte salve specifiche disposizioni contenute nella LFLP, alla Legge federale sul contratto d’assicu-razione [LCA] e quindi anche alle disposizioni del CO sui vizi del consenso; cfr. sul punto STF 9C_479/2011 del 12 settembre 2011, Stoessel, Commentario basilese, VVG, Vorbemerkungen zu Art. 1-3, n. 33ss) – tra cui l’errore (artt. 23 e 24 CO), sono applicabili (tra l’altro anche a negozi giuridici unilaterali; cfr. Schmidlin, Commentaire romand, CO I, ad art. 23-24, n. 65) quali principi generali anche nel diritto pubblico (DTF 98 V 255 consid. 2, 102 Ib 115 consid. 2, 122 I 328 consid. 7b; STF 2A.532/2000 del 12. marzo 2001 consid. 2b).
Sempre che si possa nel caso concreto parlare di errore essenziale (un errore causato da ignoranza di cui sarebbe stato possibile rendersi conto non può essere considerato essenziale a causa del comportamento negligente [cfr. Schmidlin, cit., art. 23-24, n. 2] rispettivamente un errore sulla situazione giuridica non è essenziale quando concerne gli effetti giuridici di un contratto [cfr. STF 4A_228/2007 consid. 2; DTF 127 V 308]), non vi è nessun elemento agli atti che permetta di ipotizzare che, conformemente all’art. 31 CO, l’errore commesso dalla Fondazione LPP CO 1 nell’aver trasferito l’avere di fr. 90'543 rispettivamente da CO 1 nell’aver emesso – e dichiarato di aver emesso – la polizza di libero passaggio (doc. E prodotto dall’attore, in relazione al quale parte convenuta si è astenuta dall’esprimere eventuali sue considerazioni), sia stato scoperto ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 CO solo un anno (termine di perenzione; Schwenzer, Basler Kommentar, OR I, ad art. 31, n. 11) prima di aver per lo meno menzionato – per la prima volta nella risposta di causa (aprile 2018), ammesso che quanto ivi dichiarato quo alla “non apertura” di una polizza rappresenti valida notifica ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CO) – l’asserita non validità della polizza e del trasferimento di capitale. Al riguardo giova sottolineare come i primi scritti indirizzati all’attore a firma del Servizio giuridico/__________ (e non quindi a firma dei funzionari di CV 1 che in precedenza avevano erroneamente sempre fatto espresso riferimento all’apertura ed e-missione di una polizza di libero passaggio ed alla richiesta di scioglimento della stessa presentata dall’assicurato; cfr. le già citate lettere 6 novembre 2015 e 11 ottobre 2016) risalgono al 19 dicembre 2016 rispettivamente al 17 gennaio 2017. In suddetti scritti (a firma dei responsabili del Servizio giuridico), dove il diritto di compensazione rispettivamente il diritto di trattenere l’avere dell’assicurato giusta l’art. 4.8.2 DRG è fatto valere in capo (rettamente) alla __________, non può non essere ravvisata la presa di coscienza dell’errore commesso in precedenza.
2.3.3 Alla polizza di libero passaggio di CV 1 si applicano, oltre all’art. 12 cpv. 2 OLP (che sancisce il diritto dell’assicurato di cambiare in ogni momento l’istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza), le Condizioni generali per le assicurazioni di libero passaggio (CG ALP, solo in parte presente agli atti [sub doc. E] ma consultabile per intero nel sito web __________) e non si applica quindi il Regolamento DRG. CV 1 non è titolare di un credito contributivo nei confronti della fallita __________ quale (ex) datrice di lavoro, né dell’eventuale diritto ad un risarcimento ex art. 754 CO nei confronti del suo ex amministratore da porre, se date le necessarie premesse, in compensazione. Ad essa non spetta pure alcun diritto (previsto invece al citato art. 4.8.2 DRG) di trattenere e quindi non trasferire o versare l’avere di spettanza dell’assicura-to. Parte convenuta riconosce del resto che sulla polizza di libero passaggio l’attore avrebbe avuto un “potere illimitato e poteva di-sporre” (cfr. risposta di causa, p. 7; cfr. supra consid. 1.2).
Ne consegue che l’attore ha diritto al versamento sul conto di libero passaggio __________, aperto a suo nome presso la __________, dell’avere di fr. 90'543 con gli interessi dal 1. settembre 2015 al tasso indicato nella polizza di libero passaggio __________ (cfr. art. 6 CG ALP) e dopo deduzione di eventuali costi (cfr. art. 4 CG ALP).
Stante ciò non mette conto di esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalla convenuta (cfr. supra consid. 1.2, 1.4).
Spetterà se del caso alla __________ far valere il suo asserito credito nei confronti di AT 1 in sede civile tramite azione di risarcimento fondata sull’art. 754 CO (inutilmente invocato nell’ambito della presente procedura) ed eventualmente procedere, se date le relative condizioni legali e giurisprudenziali – tra cui l’esistenza di una domanda di pagamento in contanti dell’avere previdenziale dell’attore che ne determini l’esigibilità – giusta gli artt. 271ss e 92 cifra 10 LEF (DTF 119 III 21-22, 121 III 34, 128 III 467; STF 7B.22/2005 del 21 aprile 2005).
2.4 Stante quanto sopra, appare superfluo dar seguito alle richieste probatorie di parte convenuta (cfr. risposta di causa, pp. 5 e 8), segnatamente al richiamo dell’incarto relativo al procedimento penale – che vedrebbe coinvolto (anche) l’attore quale ex amministratore della __________ per “reati finanziari e truffa” – nonché al richiamo dell’estratto conto AVS e dei certificati di salario per il periodo 2012-2015 (sulla valutazione delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63; DTF 122 II consid. 469, 122 III 223).
2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Vincente in causa e patrocinato da un avvocato, l’attore ha diritto ad un’indennità per ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 1’800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Parte convenuta è tenuta a versare a AT 1, sul conto di libero passaggio __________ presso __________, l’importo di fr. 90'543 con interessi dal 1. settembre 2015 conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Parte convenuta verserà all’attore fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti