Raccomandata
Incarto n. 34.2018.7
rg/sc
Lugano 20 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2018 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1. Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della previdenza professionale di CHF 7'697.55 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018, di CHF 20.30 per interessi dal 1. gennaio al 19 gennaio 2018. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 25 gennaio 2018 dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.
1.2. Con scritto 15 marzo 2018 parte convenuta ha comunicato:
" (…) considerato che abbiamo contestato il conteggio, doc. A6, con lettera raccomandata (allegata), per un errore nella calcolazione dell'importo da noi dovuto alla spettabile AT 1, e considerato che abbiamo fatto un proposta alla medesima per un pagamento dilazionato dell'importo corretto e con i relativi costi e interessi, chiediamo a questo lodevole tribunale una proroga (o quanto meno una sospensione) sulla decisione dei termini di risposta alla sua intimazione del 28.02.2018 poiché in base alla risposta della controparte faremo le nostre considerazioni.” (doc. III)
1.3. Con osservazioni 13 aprile 2018 parte attrice ha evidenziato:
" (…) In conformità con il punto 4.2 del contratto d'affiliazione (2° allegato della causa) l'azienda obbligata a comunicare immediatamente alla fondazione le cessazioni del servizio. In tali casi deve essere comunicato contemporaneamente anche l'indirizzo valido per il trasferimento della prestazione d'uscita nonché il domicilio della persona che lascia l'azienda. Inoltre occorre indicare se la cessazione del servizio è avvenuta per motivi di salute.
La parte convenuta non ha mai comunicato alla ricorrente la cessazione del servizio della signora __________ il 30.09.2017. La ricorrente infatti ne viene a conoscenza solamente ora, ossia nell'ambito di questa procedura giudiziaria. Il contratto d'affiliazione è stato nel frattempo risolto il 31.12.2017 e la signora __________ ha ricevuto un conteggio d'uscita con effetto al 31.12.2017. Un'eventuale correzione a posteriori della data della cessazione del servizio al 30.09.2017 comporterebbe una grande mole di lavoro per la ricorrente, poiché dovrebbe provvedere a riattivare il contratto nel sistema e a rieseguire i calcoli legati alla cessazione del servizio. Alla signora __________ dovrebbe essere recapitato un conteggio corretto con le dovute spiegazioni. Nel caso in cui la prestazione di uscita della signora __________ sarebbe già stata versata ad un istituto di previdenza successiva, si dovrebbe provvedere a richiedere una restituzione parziale della prestazione. In conformità con il punto 2 del regolamento dei costi (cfr. con il 2° allegato della causa) la ricorrente può richiedere il rimborso degli oneri derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cooperazione, esigendo un importo minimo di CHF 500.
Una correzione retroattiva della cessazione del servizio dalla signora __________ al 30.09.2017 consentirebbe un risparmio di circa CHF 400 (cfr. con i contributi annui della signora __________ per l'anno 2017 sull'estratto conto, CHF 1086.10 e CHF 532.60, di cui 3/12, 6° allegato). I costi derivanti dalla correzione della data della cessazione del servizio sarebbero più elevati. Per cui vi consigliamo di rinunciare a tale correzione.
La parte convenuta non ci ha mai proposto un risarcimento rateale né si è mai mostrata disponibile a corrispondere la somma dovuta. Per questo la ricorrente si è vista costretta a inviare alla parte convenuta un'ingiunzione di pagamento, ad avviare un processo di esecuzione contro di lei e in seguito, vista l'opposizione della parte convenuta al precetto esecutivo, a intentare questa causa. In conformità con il regolamento dei costi, la ricorrente è autorizzata a richiedere il rimborso delle relative spese di mora e di esecuzione.
Allo stato attuale la ricorrente non è più disposta ad accettare proposte di pagamento rateale dell'importo scoperto. Per cui chiediamo al tribunale di riprendere la procedura, di approvare la causa e di accordare dei ripetibili alla ricorrente.”
(doc. VII)
Con osservazioni 3 maggio 2018 la società convenuta ha precisato:
" (…) in merito alla vostra lettera del 17.04.2018, le rendiamo noto le nostre osservazioni. Ammettiamo la mancata notifica della fine del rapporto di lavoro con la nostra ormai ex dipendente, abbiamo comunicato alla spettabile __________, nuovo datore di lavoro e dietro loro richiesta, i dati della AT 1 e abbiamo dedotto, per scarsa conoscenza della materia, che avrebbero provveduto tra la loro fondazione LPP, __________, e l'AT 1 a regolarizzare il libero passaggio. La spettabile AT 1 è stato avvisata tramite formulario della dichiarazione dei salari ad inizio 2018, come da prassi. Qualora non in contrasto con il codice di procedura civile, accettiamo le osservazioni della spettabile AT 1 concernente il ricalcolo del premio e consideriamo assodato l'importo da loro "consigliato". Osiamo osservare la totale chiusura della parte ricorrente per ciò che concerne la negata dilazione di pagamento che ogni istituzione pubblica e privata concede alla parte debitrice, è evidente che non ci siamo divertiti a non onorare il dovuto, tenendo anche conto dei costi aggiuntivi che tra interessi e spese per incarto faranno lievitare l'iniziale dovuto del 18/20%, e rinnoviamo la nostra richiesta per una rateazione equa e riservandoci la possibilità di estinguere l'intero importo qualora uno dei nostri affari in corso vada in porto” (doc. IX)
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.2.1. Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 27 giugno 2016 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. gennaio 2016) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 dicembre 2017 (doc. A/3).
Parte convenuta contesta il calcolo dei contributi adducendo che la dipendente __________ ha cessato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società in data 30 settembre 2017 (cfr. III-1). Ammette in ogni caso che la mancata notifica della fine del rapporto di lavoro di questa dipendente sia avvenuta a causa della loro “scarsa conoscenza della materia” (cfr. osservazioni 3 maggio 2018 citate al consid. 1.3).
Al riguardo, come visto (cfr. supra consid. 1.3) la fondazione attrice ha in particolare evidenziato come per regolamento al datore di lavoro incomba l’obbligo di comunicare immediatamente la cessazione di rapporti di servizio e che una correzione a posteriori comporterebbe “una grande mole di lavoro” per la fondazione e i relativi costi andrebbero posti a carico del datore di lavoro.
A ragione.
Deve anzitutto essere rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri obblighi d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo d’informare del datore di lavoro) e dall’art. 4.2 cpv. 2 del Contratto d’affiliazione sottoscritto dalla CV 1 e dalla fondazione attrice, ai sensi del quale “vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di lavoro (…). In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l’indirizzo valido per il trasferimento della prestazione d’uscita nonché l’indirizzo privato della persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute”. Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.2014.24 del 28 agosto 2015; STCA 34.2006.29 del 14 febbraio 2007 e STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica tardiva un nuovo calcolo dei premi non può aver luogo quando l’istituto di previdenza (come in concreto, cfr. doc. A/3) ha sciolto il contratto d’adesione e versato le prestazioni d’uscita, quando si consideri anche che in simile evenienza una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di costi (inoltre, atteso che le modifiche riguardano nel caso di specie unicamente un’impiegata per la quale i contributi sono stati conteggiati sulla base di un salario superiore [cfr. IV/1, cfr. doc. A/5], la mancata tempestiva notifica della cessazione del rapporto di lavoro non ha procurato all’interessata alcun pregiudizio; in argomento cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16 luglio 1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69). Per quanto riguarda l’applicazione della suevocata giurisprudenza, non è dato di sapere se nel caso di specie sia già stata trasferita la prestazione d’uscita di spettanza di __________. In ogni caso parte convenuta non si è dichiarata disposta ad assumersi i costi di una modifica retroattiva tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro in data 30 settembre 2017, costi che – come indicato dalla fondazione attrice pendente lite (cfr. VII; cfr. art. 2 del Regolamento dei costi sub doc. A-2) – effettivamente supererebbero l’importo dei contributi dovuti da tale data sino al 31 dicembre 2017.
2.2.2. L’addebito di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida dell’11 aprile 2017 per CHF 300 nonché le spese di esecuzione di CHF 500 registrate il 20 maggio 2017, entrambe documentate (doc. A/6, A/7.1-7.2, A/8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2).
La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.2.3. Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di complessivi CHF 7'717.85 (7'697.55 + 20.30).
2.3. La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 25 gennaio 2018 dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
2.4. Quo alla dilazione di pagamento del debito contributivo auspicata dalla società convenuta (cfr. III-1, IX), è bene ricordare che dilazioni o facilitazioni di pagamento rispettivamente condoni sfuggono per costante giurisprudenza all’esame dello scrivente Tribunale, al quale non compete quindi statuire sulla richiesta formulata dalla CV 1 e non accettata da controparte (cfr. VII). Va da sé che eventuali accordi per dilazioni o condoni possono essere formalizzati anche dopo l’emanazione del presente giudizio.
2.5. La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegna-zione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 7'717.85 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF 7'697.55.
§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 25 gennaio 2018 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 7'717.85 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 2018 su CHF 7'697.55.
2.- Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti