Raccomandata
Incarto n. 34.2018.2
rg/gm
Lugano 22 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza pervenuta al Tribunale il 16 febbraio 2018 di
AT 1
con cui è chiesta, in esecuzione della sentenza n. __________ del 15 febbraio 2017 del Tribunale di __________, la divisione degli averi previdenziali accumulati dall’istante con trasferimento dell’importo di € 35'000 a favore della ex moglie
CV 1
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza del 15 febbraio 2017 il Tribunale di __________, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 23 agosto 1981, dando atto – per quanto qui interessa – che “AT 1 si è espressamente riconosciuto debitore di CV 1 dell’importo di € 35.000,00 dovuto a CV 1 quale quota del cd. II Pilastro maturato in Svizzera da AT 1” (cfr. doc. A).
1.2 Con istanza non datata, impostata il 15 febbraio 2018 e pervenuta al Tribunale il 16 febbraio 2018, Armido Marchi chiede l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali secondo quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di __________.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Il
2.3 Per essere eseguita una sentenza straniera deve prima essere riconosciuta (art. 28 LDIP; Dutoit, Droit international privé, 4e éd., 2005, ad art. 28 n.1-2).
La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP. La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
2.4 A partire dal 1. gennaio 2017 in applicazione del sopra menzionato art. 63 cpv. 1bis LDIP competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri. Ciò vale anche per la modifica o il completamento di una sentenza di divorzio per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale (art. 64 cpv. 1bis LDIP).
Come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare (STCA 34.2017.34 del 23 ottobre 2017 e STCA 34.2017.38 del 17 novembre 2017) la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1. gennaio 2017 un tribunale straniero non può più pronunciarsi – nemmeno nell’ambito della completazione e della modifica di un precedente giudizio – sulla divisione della previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere (anche quelle di modifica o completazione) relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de divorce international, in: Symposium zum Familienrecht, Patrimoine de la famille: Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, pp. 97ss, 107, 116; Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle, in FamPra.ch 1/2017 p. 57ss, 67; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, AJP 2015, p. 1385-1386; cfr. anche i combinati artt. 25 lett. a e 26 lett. a LDIP, stante i quali per il riconoscimento di una decisione straniera è richiesta la competenza dell’autorità estera e questa è data se una disposizione della LDIP la prevede [in casu gli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP la escludono]).
Ne discende che, stante la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri a statuire sul riparto della previdenza professionale nei confronti di istituti previdenziali svizzeri a partire dal 1. gennaio 2017, l’istanza in esame – supponendone l’ammissibilità quanto alla competenza ratione materiae in applicazione degli artt. 25a cpv. 1 LFLP dell’art. 29 cpv. 3 LDIP e a prescindere dalla questione di sapere se la sentenza del Tribunale di __________ sia effettivamente cresciuta in giudicato (ciò che non risulta dalla documentazione prodotta dall’istante; per la crescita in giudicato quale condizione per il riconoscimento di decisione straniera cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) – risulta non proponibile, la sentenza straniera del 15 febbraio 2017, laddove ha per oggetto la divisione della previdenza professionale svizzera, non essendo suscettibile di essere riconosciuta ciò che comporta l’impossibilità di statuire sulla postulata esecuzione della divisione.
2.5 Per regolare la questione del conguaglio della previdenza professionale dovrà pertanto nel caso concreto essere intentata presso il competente tribunale svizzero un’azione di completamento del giudizio di divorzio (sul punto cfr. Geiser, op. cit., 1385; Romano, op. cit., p. 74; Cardinaux, op. cit., p. 116; cfr. art. 64 cpv. 1 e 1bis LDIP).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti