Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2018.16
Entscheidungsdatum
06.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2018.16

rg/sc

Lugano 6 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 2 maggio 2018 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con la petizione in oggetto l’attore chiede che venga accertata la prescrizione del diritto della Cassa pensione convenuta di chiedere la restituzione – tramite la compensazione (trattenuta mensile di fr. 2000) attuata a partire dal mese di febbraio 2018 con le rendite di vecchiaia – di fr. 48'750, importo corrispondente alle rendite per figli di invalido previste dal “piano di capitale“ di cui agli artt. 64 e segg. [in specie art. 76] del Regolamento dell’assi-curazione di risparmio (cfr. VIII-1; in seguito Regolamento d’as-sicurazione), erogate per le figlie __________ e __________ successivamente al raggiungimento dell’età di pensionamento dell’attore e meglio nel periodo 1. ottobre 2013 - 31 dicembre 2016. L’ulteriore importo di fr. 10'000, corrispondente alle rendite per figli di invalido versate in seguito sino al 31 agosto 2017, l’attore riconosce inve-ce che sia da rimborsare (quindi da compensare), per tale somma non essendo intervenuta la prescrizione. Evidenzia quindi come la Cassa convenuta si sarebbe dovuta accorgere dell’in-debito versamento delle prestazioni non – come sostenuto da quest’ultima – nel mese di settembre 2017 bensì “alla fine di ogni anno” in occasione dei “controlli annuali” (“alla fine di ogni anno vi è un controllo contabile al termine del quale viene emesso un estratto annuale delle rendite erogate”) ed avrebbe quindi dovuto chiederne tempestivamente la restituzione. Conclude postulando, oltre che l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto di richiedere la restituzione di fr. 48'750, la non compensabilità di tale importo con consecutiva cessazione, con effetto al 30 giu-gno 2018, della trattenuta mensile di fr. 2'000 da parte della Cas-sa pensione.

1.2. Nella risposta di causa l’istituto di previdenza si oppone alla pretesa attorea. Osserva in particolare di essersi accorto dell’erro-nea erogazione di prestazioni solo nel mese di settembre 2017, ossia nell’ambito della “revisione” prevista (e che dice essere stata inserita nel sistema informatico in occasione del riconoscimento del diritto alle prestazioni) per il 31 agosto 2017. Precisa quindi di aver concesso la restituzione di quanto indebitamente percepito mediante pagamenti rateali con compensazione di fr. 2'000 sulle rendite di vecchiaia correnti. Evidenzia altresì come l’attore non contesti né l’errore della Cassa pensione né l’importo indebitamente percepito e come inoltre egli riconosca essere dovuta la somma di fr. 10'000. Adduce anche che “non appena ricevuta poi la comunicazione e-mail da parte dell’assicurato, a cui era allegato anche il certificato di frequenza della figlia __________ presso il liceo __________ di __________, dopo aver riesaminato il diritto alle prestazioni il 31 agosto 2018 la Cassa pensione ha comunicato all’assi-curato l’errore commesso e non da ultimo pure ha rivendicato la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Il 18 settembre 2017 all’assicurato la Cassa ha ribadito la comunicazione con uno scritto in lingua italiana e considerate le necessità dell’assicurato il 21 dicembre 2017 ha anche acconsentito che la restituzione avvenisse mediante pagamenti rateali da compensare le rendite ancora da pagare siccome non oggetto della liquidazione in capitale. Considerando quanto precede, alla Cassa pensione nulla può quindi esserle rimproverato. Non appena confrontata con la necessità di riesaminare le prestazioni, accortasi dell’errore commesso, tempestivamente la Cassa pensione ha infatti dato all’assicurato comunicazione dell’errore e dell’ammontare indebitamente pagato con rispettiva domanda di restituzione. Il termine annuale e quinquennale di cui nell’art. 35 a LPP si avverano quindi rispettati e la domanda di restituzione della Cassa pensione merita conseguentemente di essere confermata”. Ribadisce ancora che “il ricorrente sostiene senza ragioni un ricalcolo/riesame delle rendite per figli alla fine di ogni anno (cfr. ricorso, consid. 3, pag. 5). Difatti, dal momento che le rendite vengono assegnate, un loro ricalcolo/riesame avviene unicamente quando è raggiunta la data prestabilita per la revisione. Per la revisione della rendita per figli la Cassa pensione ha inserito il termine del 31.08.2017 ("gültig bis"). Prima di tale data la Cassa pensione non ha quindi mai eseguito un ricalcolo/riesame delle rendite per figli. Il "certificato fiscale" del 2013, che pure l'assicurato cita nel suo ricorso, è una semplice attestazione che viene emessa automaticamente ogni anno dal sistema informatico e che in alcun modo attesta l'esito di un ricalcolo/riesame delle rispettive rendite. Non è oltretutto immaginabile che al termine di ogni anno la Cassa pensione proceda alla revisione di ogni sua prestazione in corso; segnatamente, risultando piuttosto sensato prevedere per ogni caso singolo specifiche scadenze per la revisione e meglio come nel caso concreto al 31.08. 2017. In alcun modo si può quindi pretendere che la Cassa pensione doveva accorgersi dell'errore commesso prima del termine di revisione esplicitamente inserito nel programma informatico. Anche per questi motivi la petizione dell'assicurato non merita conseguentemente di essere confermata. Conclude che “l'assicurato è quindi tenuto a restituire alla Cassa pensione la somma di complessivi fr. 58’750.-”.

1.3 In replica (spontanea) parte attrice si è ribadita nella propria domanda di giudizio, osservando in particolare come la ”convenuta contesta che al termine di ogni anno vi sia un controllo contabile, asserendo che il rilascio del resoconto delle prestazioni è automatico, senza alcuna verifica di dettaglio, e ritiene che la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 35 a cpv. 1 LPP sia iniziata il 31 agosto 2017, momento in cui la Cassa pensione CV 1 avrebbe proceduto ad una revisione delle prestazioni, già prevista nel sistema informatico a far tempo dal riconoscimento del diritto alle prestazioni. Gli atti smentiscono però quanto asserito dalla convenuta. In particolare, dall'estratto del sistema informatico riportato dalla convenuta a pagina 4 della sua risposta si evince unicamente che le prestazioni valide dal 01.01.2017 sono erogate sino al 31.08. 2017, ma nulla specificato quanto alle prestazioni erogate prima del 01.01.2017, ciò che permette di concludere che al più tardi al termine di ogni anno la convenuta procede ad un controllo contabile, al termine del quale il sistema informatico viene aggiornato di conseguenza. Tutto ciò ritenuto, AT 1 riconferma quanto già indicato nella sua petizione e chiede che venga accertata la prescrizione della pretesa di restituzione dell'importo di CHF 48750.00 corrispondente alle rendite per figli erogate sino al 31.12.2016” e concludendo che “la compensazione ex art. 120 CO non è possibile se il credito è prescritto, dunque, nel caso di ispecie, la trattenuta di CHF 2'000.00 mensili dovrà cessare con effetto al 30 giugno 2018, nel senso che a decorrere dal 1° luglio 2018 la Cassa pensione CV 1 dovrà versare a AT 1 l'intero importo a titolo di rendita di vecchiaia e rendita per figli, senza trattenute a titolo di compensazione”.

Parte convenuta ha duplicato evidenziando soprattutto che ”per opporsi alla restituzione di quanto indebitamente percepito, in merito all'importo di fr. 48750.- l'assicurato sostiene che quest'ultimi "...non sono più esigibili, in quanto la pretesa è ormai prescritta [cfr. replica spontanea, Ad 1]...AT 1 non contesta la commissione di un errore...ma solleva l'eccezione di prescrizione [cfr. replica sponta-nea, Ad 2]...". Più concretamente, per l'assicurato la Cassa pensione "…si sarebbe dovuta accorgere dell'errore al termine di ogni anno, per le prestazioni erogate nel corso deli ultimi dodici mesi, e questo poiché alla fine di ogni anno vi è un controllo contabile al termine del quale viene emesso un resoconto delle prestazioni erogate all'indirizzo del-l'assicurato..." [cfr. replica spontanea, Ad 2 e 3]. Tutto ciò dimenticando forse che anche all'assicurato incombe l'onere di verificare i calcoli e le prestazioni percepite e se vi scorge un errore deve comunicarlo immediatamente alla Cassa pensione proprio per evitare che le insorga un danno. Ad ogni buon conto, anche se la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è propriamente un'assicurazione sociale, come già rilevato nella risposta di causa per quanto stabilito nell'art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza rinvia comunque ai principi giurisprudenziali vigenti per l'art. 25 LPGA e quindi alle regole che riguardano i termini di perenzione a vantaggio dell'assicurato. Se quest'ultima impostazione è corretta, l'opinione che l'assicurato ha e-sposto nella replica spontanea non può comunque essere condivisa [cfr replica spontanea, Ad 2 e 3], ed in particolare ritenuto che il "certificato fiscale" è generato automaticamente dal sistema contabile infor-matico alla fine dell'anno per ogni assicurato della Cassa pensione senza che vi sia alcuna revisione o riesame del diritto di ogni singolo assicurato. Concretamente occorre infatti ribadire che è solamente in occasione della revisione singolarmente stabilita che per ogni assicurato la Cassa pensione, riesaminando ogni dettaglio necessario, può accorgersi di aver commesso un errore. Nel caso concreto, come già detto, un riesame del diritto alle prestazioni dell'assicurato è stato stabilito con effetto dal 31 agosto 2017:

Laufende Leistungen

Leistung

Status

Anspruchber, Person

Gültig seit

Gültig bis

Ende Anspruch

Gesamt-leistug

period Zahlung

Invaliden- Leistung __________ 01.01.2017 31.08.2017 30.11.2026 7'500.00 625.00

Kinderrente KP terminiert

Invaliden- Leistung __________ 01.01.2017 31.08.2017 31.08.2023 7‘500.00 625.00

Kinderrente KP terminiert

Come pure già detto, per consolidata giurisprudenza (cfr. anche DIE 124 V 380, consid. 1; cfr. DTF 119 V 433; cfr. DTF 112 V 180) il termi-ne relativo di perenzione di un anno comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione. L'invio a tutti gli assicurati della Cassa pensione del "certificato fiscale", che come già detto generato automaticamente dal sistema contabile-informatico e che contiene le sole informazioni utili per l'allestimento della dichiarazione fiscale, da solo non è sufficiente per poter pretendere dalla Cassa pensione la conoscenza di tutte le informazioni necessarie per accorgersi di aver commesso un errore. Per giurisprudenza (cfr. anche DTF 112 V 180, consid. 4a; cfr. DTF del 29 aprile 2003, inc n C 317/01; cfr. DTF del 10 ottobre 2001, inc n C 11/00, consid. 2), per poter esaminare i presupposti della restituzione, la Cassa pensione deve infatti poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerge sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa di restituzio-ne non è quindi sufficiente che la Cassa pensione venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura. Il termine di perenzione di un anno inizia quindi a decorrere solamente dopo che dagli atti emerge concretamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. DTF del 30 giugno 2007, inc n K 70/06, consid. 5.1 e riferimenti; cfr. DTF del 4 maggio 2009, inc n 9C_1057/2008, consid. 4.1.1); ciò che nel caso concreto si è verificato, come già detto, unica-mente dopo il riesame del 31.08.2017”.

1.4 Pendente lite il Vicepresidente del TCA ha chiesto all’attore di comunicare “se e per quali anni precedenti il 2017 e successivi al 2012 sono stati a lui richiesti dalla Cassa pensioni CV 1 attestati di frequenza scolastica (per uno o entrambi i figli). In caso affermativo dovrà essere prodotta la relativa documentazione in suo possesso” (cfr. XIV).

Parte attrice ha quindi asserito di aver trasmesso il 31 agosto 2016, per e-mail indirizzato all’istituto di previdenza (di cui ha prodotto copia; cfr. XV-1), copia del certificato di frequenza scolastica relativo alla figlia __________.

Prendendo posizione su quanto asserito e prodotto da controparte, il 24 luglio 2018 il patrocinatore della Cassa convenuta ha osservato che “…nell'incarto della Cassa pensione non risulta alcu-na comunicazione e-mail datata 31.08.2016 né tanto meno l'e-mail riprodotta per l'assicurato con lo scritto del 18 luglio 2018 (cfr. doc. XV+1 e XV1). Dopo che il sottoscritto ha nuovamente interpellato la Cassa a tal proposito, quest'ultima ha però comunicato di aver ricevuto direttamente dall'assicurato in data 2 settembre 2016 la "Dichiarazione di frequenza" per gli anni 2016-2017. La ricezione di quest'ultimo documento non ha reso necessario un riesame della pratica ed in parti-colare confermando quest'ultimo unicamente che essendo la figlia del-l'assicurato ancora agli studi il pagamento di una rendita per figli si giu-stificava ancora. Non essendoci quindi dei motivi per riesaminare la pratica la Cassa ha purtroppo perseverato nel suo errore. Diversa la situazione invece per il 31.08.2017 ed in particolare essendo previsto per quel momento un riesame completo della pratica” (cfr. XVII).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novem-bre 2008).

2.2 In lite è la questione di sapere se sia intervenuta o meno la prescrizione del diritto dell’istituto di previdenza convenuto di chiedere – tramite compensazione con prestazioni di vecchiaia di spettanza dell’attore – la restituzione di fr. 48'750 (su fr. 58'750 che l’istituto ritiene essere interamente dovuti) per prestazioni (rendite per le due figlie) percepite indebitamente a contare da ottobre 2013.

La controversia ha quindi natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale dell’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG/FZG-Kommentar, 2013, art. 73 n. 8; SZS 2001 p. 485). È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale (cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca) che è pure competente ratione loci giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’attore avendo – incontestatamente – svolto attività lavorativa nel Cantone Ticino, segnatamente alle dipendenze della sede di __________ di __________ quale datore di lavoro affiliato all’istituto previdenziale conve-nuto.

All’attore dev’essere riconosciuto un interesse degno di protezio-ne (DTF 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372) a che venga accertato – per quanto concerne l’importo indebitamente percepito di fr. 48’750 – che la compensazione avente ad oggetto le prestazioni di vecchiaia di sua spettanza non è giustificata per intervenuta prescrizione della pretesa di restituzione vantata dalla Cassa convenuta, quando anche si consideri come in caso di compensazione di un credito di restituzione con prestazioni correnti – ammessa dalla giurisprudenza (DTF 128 V 50; STF 9C_566/ 2007 del 3 gennaio 2007 e ivi riferimenti; vedi anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1120) – incombe all’assicurato agire in giustizia per contestare la pretesa di restituzione (Kahil-Wolff, in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 35a n. 15).

2.3

2.3.1 Secondo l’art. 35a cpv. 1 LPP le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chie-dere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 35a cpv. 2 LPP). L’art. 35a LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1 cifra 4 LPP; DTF 142 V 358 consid. 6.1). Prima di tale data, in assenza di u-na norma statutaria o regolamentare che la prevedesse specificatamente, la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto era retta dagli artt. 62 e segg. CO, e questo sia in materia di previdenza obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 2, p. 136). Rispetto al-l’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO, l’art. 35a LPP non esige più che il beneficiario sia ancora arricchito al momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 8, p. 604 con riferimenti). Gli artt. 62 e segg. CO rimangono applicabili, in assenza di norme regolamentari, nel caso di istituiti previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 3). Sono considerate prestazioni della previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia, superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a LPP è applicabile per analogia, in quanto destinati alla previdenza professio-nale, anche ai versamenti di prestazioni d’uscita ad un nuovo i-stituto di previdenza o su un conto di libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 5 e ivi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).

In DTF 142 V 20 il TF si è pronunciato sulla natura giuridica dei termini di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP. Facendo propria la tesi della dottrina maggioritaria, l’Alta Corte ha stabilito che sia il termine relativo di un anno che quello assoluto di 5 anni per far valere u-na pretesa di restituzione sono – al pari di quelli previsti all’art. 41 cpv. 2 LPP – termini di prescrizione nel senso del diritto delle obbligazioni e non di perenzione.

2.3.2 L’attore, come detto, non mette in discussione nè la fondatezza della pretesa di restituzione in quanto tale, né la quantificazione delle prestazioni percepite indebitamente. Egli – che risulta pure essere al beneficio (incontestato e regolare) di prestazioni per le due figlie in base al “piano di risparmio” di cui agli artt. 28 e segg. del Regolamento d’assicurazione – fa valere unicamente la prescrizione del diritto di chiedere la restituzione (tramite la compen-sazione) delle rendite per le due figlie riconducibili al “piano di capitale” per un importo di fr. 48'750.

L’art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previ-denza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica que-st’ultimo. Determinante è il momento in cui l’amministrazione, u-sando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la giurisprudenza concer-nente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1; STF 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.2011.2 del 29 settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata versata senza valida causa giuridica e la violazione di una norma legale da parte dell’istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 6 e 27; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza federale, in caso di errore il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c, 110 V 304 consid. 2a; RDAT II-2003 n. 72 p. 306; STF 9C_323/ 2011 del 10 giugno 2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 p. 158).

Determinante, conformemente alla giurisprudenza sopra menzio-nata, non è quindi l’errato versamento degli averi previdenziali, ma la circostanza che, con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo in un secondo momento avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento.

L’art. 32 del Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione CV 1 (cfr. VIII-2; in seguito Regolamento delle prestazioni) prescrive in particolare che “qualora sia dimostrabile che prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo illegittimo, questa ne chiede il rimborso immediato”, senza quindi nulla aggiungere alle condizioni stabilite dall’art. 35 a LPP.

2.3.3 La compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali tale principio è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente (DTF 128 V 228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO oppure per accordo (sul punto cfr. Schwen-zer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03). Le regole della compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30 gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza professionale (obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127 consid. 6), l’art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a prestazioni con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza, eccezion fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che non sono dedotti dal datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente nel caso in cui queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §7 n. 96-97; per la parte sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO).

Per giurisprudenza, la compensazione operata da un istituto di previdenza non deve intaccare il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 131 V 249, 128 V 54; STF 9C_372/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3.1). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), in caso di compensazione di un credito di restituzione con prestazioni correnti incombe all’assicurato agire in giustizia per contestare la pretesa di restituzione.

2.3.4 In concreto l’attore ha iniziato a beneficiare di prestazioni d’inva-lidità – in particolare, per quanto qui interessa, di una rendita temporanea secondo il “piano di capitale” giusta gli artt. 73 segg. del Regolamento d’assicurazione (tra cui le due rendite per figli d’invalido ai sensi dell’art. 76) – a far tempo dal 1. marzo 2005, ossia dal momento in cui è stato dichiarato invalido ai sensi dei combinati artt. 73 e 45 del citato regolamento (cfr. anche art. 54 del Regolamento delle prestazioni). Con l’incontestato raggiungi-mento dell’età di pensionamento (doc. 5, 11, 20, 22, 23, doc. F), quale beneficiario di una rendita d’invalidità AT 1 ha maturato ex art. 72 del Regolamento d’assicurazione il diritto al versamento del capitale di vecchiaia a risparmio (fr. 380'841.70; doc. 22, 23, 24, 26, doc. A) disponibile a quel momento (avere ri-sparmiato nel “piano di capitale”), ritenuto che in quel medesimo momento (raggiungimento dell’età di pensionamento) si è però estinto il diritto alla rendita d’invalidità (art. 73 cpv. 2 del Regolamento d’assicurazione; cfr. anche doc. 23; art. 54 cpv. 6 del Regolamento delle prestazioni). L’istituto di previdenza ha quindi interrotto il versamento della rendita d’invalidità per l’assicurato ma ha per contro erroneamente continuato a versare le due rendite per i figli d’invalido (fr. 625 mensili ognuna) non più dovute come prescritto dall’art. 76 del Regolamento d’assicurazione.

Nel caso in esame, l’errore – ossia il versamento senza causa giuridica di prestazioni – corrisponde a non aver dubbi al versa-mento, la prima volta nell’ottobre 2013, delle rendite per le due fi-glie di fr. 625 ognuna, senza considerare che giusta gli artt. 73 e 76 del Regolamento d’assicurazione queste prestazioni del “piano di capitale” non erano più dovute a partire da suddetto mese.

L’attore sostiene che l’istituto di previdenza avrebbe dovuto accorgersi dell’indebito versamento già in occasione di “controlli annuali” e non solo nel settembre 2017 nell’ambito della “revisione” della rendita “prevista” per il 31 agosto 2017 (termine indicato nella menzionata scheda di cui al doc. 14) che secondo parte convenuta costituisce invece – quale data “prestabilita per la revisione” delle due rendite (ovvero per “riesaminare la pratica”) – il momento determinante per la decorrenza del termine di prescrizione.

2.3.5 Dal fascicolo emerge che successivamente al mese di ottobre 2013 l’istituto di previdenza ha trasmesso all’attore, nel gennaio 2014, un “certificato fiscale pensionato 2013” a firma dei due collaboratori e/o consulenti incaricati (__________ e __________) e datato 25 gennaio 2014 (doc. 25), contenente il dettaglio delle prestazioni versate per un totale di fr. 46'560 a AT 1 nel 2013, tra cui figurano anche le rendite per figli d’in-validi versate per 12 mesi (fr. 31'560 relativi a rendite del “piano di risparmio” [1'315 x 2 x 12; per gli importi cfr. doc. 15 e sub doc. E] e fr. 15'000 relativi alle qui litigiose rendite del “piano di capitale” [625 x 2 x 12; per gli importi cfr. doc. 14, sub doc. E]). Per ammissione della Cassa convenuta il dettaglio delle rendite è addirittura stato trasmesso all’assicurato “ogni anno” (cfr. scritto 17 gennaio 2018 all’assicurato, doc. 5; cfr. art. 20 del Regola-mento delle prestazioni). Agli atti (sub doc. F) vi è infatti pure il “certificato fiscale” relativo al 2014 – emesso il 2 febbraio 2015 a firma sempre dei due citati collaboratori e/o consulenti – il quale fa pure stato del versamento in quell’anno delle rendite per figli di invalidi sia del “piano di risparmio” che del “piano di capitale” (complessivamente fr. 46'560, come nel 2013).

E’ pure presente agli atti (sub doc. F) il conteggio relativo all’am-montare complessivo mensile delle rendite per il 2015, tra cui figurano anche quelle per le figlie di fr. 625 ognuna. Anche in tal caso, per espressa indicazione dell’istituto di previdenza, il conteggio mensile è stato allestito e trasmesso all’interessato “ogni anno” (cfr. scritto 17 gennaio 2018, doc. 5; cfr. art. 20 del Regolamento delle prestazioni).

Risulta inoltre che a seguito del pensionamento dell’attore, sempre ad opera del collaboratore __________, il 30 settembre/2 ottobre 2013 sono state allestite le schede di controllo relative al versamento delle rendite dovute a far tempo dal 1. ottobre 2013 (rendite di vecchiaia; cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 19) rispettivamente delle rendite il cui versamento ha preso fine il 30 settembre 2013 (rendite d’invalidità; cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 20-21) nonché quella relativa al versamento del già menzionato capitale di fr. 380'841.17 che ha posto fine all’ero-gazione delle qui litigiose rendite per figli di invalido (cfr. “Rentner-Kontrollblatt” sub doc. 22). Nella scheda di cui al doc. 14 (allestita e controllata da due diversi collaboratori dell’istituto di previdenza e concernente il versamento delle due rendite di fr. 625 mensili ognuna) è indicato il periodo di validità delle due prestazioni, segnatamente dal 1. gennaio 2017 (“Gültig ab”) al 31 agosto 2017 (“Gültig bis”).

Agli atti figura altresì una e-mail del 16 luglio 2017 (prodotta pen-dente lite dall’attore invitato dal Tribunale a voler comunicare per quali anni precedenti il 2017 e successivi al 2012 sono stati richiesti dall’istituto di previdenza attestati di frequenza per entrambe le figlie) con cui AT 1 aveva trasmesso all’i-stituto di previdenza il certificato di frequenza della figlia __________ per l’anno scolastico 2016-2017 (XVI-1). Al riguardo parte convenuta ha osservato che non risulta che vi sia stata trasmissione via e-mail del predetto certificato, ma ha precisato di aver comunque “ricevuto direttamente dall’assicurato in data 2 settembre 2016 la “Dichiarazione di frequenza” per gli anni 2016 e 2017” (cfr. XVII).

2.3.6 Premesso che, oltre a verifiche o controlli periodici, anche altre circostanze – nelle quali, usando l'attenzione ragionevolmente e-sigibile, l’assicurazione dovrebbe rendersi conto del carattere indebito di prestazioni versate – possono portare a far decorrere il termine relativo di prescrizione (cfr. supra consid. 2.3.2; cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e STF 9C_482/2009 consid. 3.3.2), occorre anzitutto rilevare che se da un lato nella scheda di cui al doc. 14 risulta inserita la data del 31 agosto 2017 quale data di validità (“Gültig bis”) del versamento della prestazione (definita dal patrocinatore della Cassa quale data di “revisione” o “revisione/riesame”), d’altro lato la scheda riporta il 1. gennaio 2017 quale data d’inizio del versamento (“Gültig ab”). E’ pertanto verosimile ritenere che questa scheda sia stata elaborata a tale momento in occasione del rinnovo del versamento delle prestazioni dopo il 31 dicembre 2016 e che quindi in quella occasione l’assicurazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’indebito versamento. D’altronde nessun altro elemento a-gli atti consente di ritenere siccome validamente comprovato che il termine del 31 agosto 2017 sia stato previsto e inserito quale momento di “riesame/revisione” in occasione del riconoscimento del diritto alle due rendite litigiose, non essendo inoltre dato a divedere cosa avrebbe potuto giustificare l’inserimento del 31 agosto 2017 quale data di revisione di prestazioni che sono state riconosciute ed hanno iniziato ad essere erogate nel mese di mar-zo 2005 (è del resto poco verosimile che si preveda una revisione di prestazioni solo dopo 12 anni dalla loro prima erogazione).

L’inserimento della data del

  1. gennaio 2017 nella scheda può far effettivamente pensare – come osservato dall’attore (cfr. replica p. 3) – ad un “controllo” del diritto alla rendita che l’istituto di previdenza avrebbe effettuato a tale momento (o forse addirittura prima, a fine 2016, in vista del rinnovo delle prestazioni per l’an-no 2017).

Ma vi è di più.

In occasione del summenzionato allestimento – da parte (anche) del medesimo collaboratore e/o consulente (__________) che già aveva elaborato, quale “zuständiger Sachbearbeiter”, oltre alla scheda riguardante il capitale di fr. 380'841.70 maturato al 30 settembre 2013 (cfr. doc. 22) anche quella concernente le prestazioni e i relativi importi che spettavano di diritto all’attore dopo il 30 settembre 2017 in corretta applicazione delle disposizioni regolamentari (cfr. doc. 19) – nel gennaio di ogni anno (per quanto qui interessa a partire dal 2014) dei certificati fiscali contenenti il dettaglio delle rendite erogate a AT 1 (doc. 25, sub doc. F), applicando la diligenza e l’attenzione ragionevolmente esigibile per lo meno il citato collaboratore avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’erogazione indebita, dopo il 30 settembre 2013, delle due prestazioni per le figlie per complessivi fr. 15'000 annui inequivocabilmente non più dovute per regola-mento.

Oltre a ciò, come visto, risulta pure che nell’agosto/settembre 2016 alla Cassa convenuta era stato trasmesso l’attestato di frequenza al liceo cantonale di una delle due figlie per l’anno scolastico 2016-2017. Anche in tale occasione, e non solo quindi in quella presentatasi un anno dopo a seguito della trasmissione dell’attestato di frequenza liceale per l’anno 2017/2018 e del (per quanto per dato di capire) concomitante asserito “riesame” del diritto a prestazioni il 31 agosto 2017, l’istituto di previdenza, pre-stando la dovuta diligenza ed attenzione, non poteva non riconoscere la palese non conformità al regolamento e il carattere quin-di indebito delle due rendite per figli di invalido che qui ci occupa-no. Ciò se si considera in particolare che, essendo AT 1 al beneficio della pensione da ottobre 2013, da tale mo-mento egli non aveva più diritto a prestazioni d’invalidità di nessun genere. Ora, la palesemente errata indicazione sia nei certificati fiscali annuali che nel conteggi relativi alle rendite mensili (sub doc. F) di “rendite per figli d’invalidi” – non più dovute sotto tale denominazione nemmeno in relazione al “piano di risparmio” (cfr. art. 53 del Regolamento d’assicurazione) in base al quale da ottobre 2013 l’attore ha avuto diritto non a “rendite per figli d’invalido” bensì a “rendite per figli di pensionato” (art. 43) accanto alla contestuale erogazione di prestazioni (rettamente denominate) di vecchiaia (“rendita di vecchiaia” e “rendita di vecchiaia E”) – non poteva sfuggire ai collaboratori dell’istituto di previdenza.

Appare in ogni caso poco verosimile che nei quattro anni successivi al mese di ottobre 2013, la Cassa convenuta non abbia proceduto ad alcun controllo contabile (cfr. supra consid. 2.3.2) indicato dalla giurisprudenza, a titolo esemplificativo, come momento nel quale è possibile rendersi conto di eventuali errori commessi (DTF 110 V 306 consid. 2b; STFA I 203/04 del 9 febbraio 2005 consid. 5.2, STFA I 678/00 del 30 maggio 2001 consid. 3b).

2.3.7 In simili circostanze – ribadito che l’eventuale non buona fede (che l’istituto di previdenza sembra voler rimproverare all’attore; cfr. petizione e duplica) del beneficiario di prestazioni non dovute dev’essere esaminata nel quadro di un eventuale condono (cfr. la giurisprudenza e dottrina menzionata al consid. 2.3.2) – si deve concludere che il termine di prescrizione del diritto di chiedere la restituzione ha nel caso in esame iniziato a decorrere al più tardi (nell’ipotesi cioè più favorevole per la Cassa convenuta) durante il mese di gennaio 2017.

2.4

2.4.1 Per invalsa giurisprudenza, la comunicazione all’interessato da parte dell’istituto di previdenza di voler procedere ad una compensazione per un determinato importo – in casu la lettera del 14 settembre 2017 con cui la Cassa pensione ha informato l’assi-curato di voler chiedere la restituzione quantificandola in complessivi fr. 58’750 (doc. F) – non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione (SVR 2007 BVG Nr. 18 [B 55/05]; STF 9C_840/ 2017 del 23 luglio 2018, STF 9C_289/2013 e 9C_310/ 2013 del 23 novembre 2013; SVR 2014 Nr. 21). Per il medesimo motivo, non costituiscono atti interruttivi della prescrizione neppure le successive comunicazioni della Cassa convenuta all’as-sicurato datate 21 dicembre 2017 (doc. 7) rispettivamente 17 gennaio 2018 (doc. 5).

Nella misura in cui sia da considerare quale atto interruttivo della prescrizione (in DTF 128 V 50 e in STF 9C_65/2008 del 29 ottobre 2008 l’Alta Corte sembrerebbe aver considerato non prescritte pretese di restituzione poste in compensazione senza ulteriori atti interruttivi ai sensi dell’art. 135 cpv. 2 CO; cfr. tuttavia la già citata STF B 55/05 consid. 4.2.3 in cui il TF aveva stabilito che in virtù del rinvio puro e semplice alle norme del CO non può esser-vi spazio per una regolamentazione più estesa in materia di interruzione della prescrizione conformemente all’art. 135 CO; la questione, considerate le richieste attoree, non merita tuttavia ulteriore disamina) la messa in atto della compensazione per la prima volta con l’erogazione delle prestazioni di vecchiaia di febbraio 2018 (cfr. doc. 5 e 7) risulta tardiva (giusta l’art. 29 cpv. 2 lett. a del Regolamento delle prestazioni, le prestazioni vengono erogate alla fine di ogni mese; cfr. anche art. 22 cpv. 2 lett. a del Regolamento d’assicurazione).

2.4.2 Sulla scorta di quanto precede e considerato come per la giurisprudenza federale relativa all’art. 25 cpv. 2 LPGA ed applicabile all’art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C_672/2015 del 7 aprile 2016 consid. 3.2, STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 e 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3,) il termine annuo per chiedere la restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state erogate e che detto termine decorre quin-di dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR 2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2; STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2, STF 8C_927/2012, STF 8C_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF 139 V 429] consid. 5), facendo decorrere il ter-mine di prescrizione da gennaio 2017 ed ammettendo che la messa in atto della compensazione abbia a valere quale interruzione della prescrizione, considerata quindi la non intervenuta prescrizione per la restituzione delle prestazioni versate a torto nei precedenti 12 mesi (DTF 139 V 6 consid. 5.2), la disponibilità di AT 1 a non opporsi alla restituzione di fr. 10'000 appare ampiamente giustificata.

Per il che la somma di fr. 48'750 non può essere oggetto di restituzione per intervenuta prescrizione. La Cassa convenuta è di conseguenza legittimata a far valere il proprio diritto di compensazione sino a concorrenza di fr. 10'000, ritenuto che quanto fos-se stato nel frattempo trattenuto oltre tale importo dovrà essere riversato all’attore.

Per il resto, le condizioni di cui all’art. 120 cpv. 3 CO – nel caso in cui tale norma debba applicarsi anche alla compensazione con prestazioni correnti (SVR 2007 BVG Nr. 18 [B 55/05]) – non paiono adempiute. I crediti dell’assicurato (rendite di vecchiaia correnti) a partire dal mese di febbraio 2018 (inizio della compensazione) non erano infatti esigibili al momento in cui è intervenuta la prescrizione del credito di restituzione (ossia al più tardi nel gennaio 2018).

2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca).

L’istituto di previdenza convenuto verserà a AT 1, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1’800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è accolta.

§ E’ accertata l’intervenuta prescrizione del diritto della Cassa pensione CV 1 di chiedere a AT 1 la restituzione di fr. 48'750.

§§ La Cassa pensione CV 1 è legittimata a far valere il proprio diritto di compensazione limitatamente all’importo di fr. 10'000 conformemente al considerando 2.4.2.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa pensione CV 1 verserà a AT 1 fr. 1’800.- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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