Raccomandata
Incarto n. 34.2017.36
RG/sc
Lugano 8 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 4/6 ottobre 2017 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
a
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1. Per sentenza 6 maggio 2015, passata in giudicato – per quanto qui interessa – l’8 giugno 2015, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 25 settembre 1993. Per quanto riguarda la previdenza professionale, al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha accertato il diritto per ciascun coniuge alla metà della prestazione d’uscita accumulata dall’altro durante il matrimonio (cfr. I).
Con giudizio 8 agosto 2017 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha statuito sugli appelli 5 e 8 giugno 2015 aventi ad oggetto le modalità di scioglimento della comproprietà sull’abi-tazione, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare (cfr. II).
1.2 Il 4/6 ottobre 2017 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. III).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle prese di posizione delle parti e degli ulteriori accertamenti esperiti dal Tribunale si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a se-guire.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017). Come lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di stabilire, decisivo per la questione della litispendenza ai sensi di detta norma è sapere se il conguaglio della previdenza è pendente dinanzi ad un giudice civile cantonale (STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017 consid. 2.2; Frankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich? Ein Kurzbeitrag zu einer übergangsrechtlichen Kontroverse, in FamPra.ch 1/2017, pp. 158ss), ciò che non corrisponde al caso in esame. Non è per il resto dato di intravedere – né risulta che gli ex coniugi abbiano al riguardo fatto valere alcunché – una stretta connessione materiale ai sensi dell’art. 407c cpv. 2 CPC tra il conguaglio della previdenziale professionale e le questioni rimaste litigiose in sede d’appello (segnatamente le modalità di scioglimento della comproprietà sull’abitazione, la liquidazione del regime matrimoniale e il contributo alimentare; in argomento cfr. Oberson/Wälti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle: enjeux judiciaire, in FamPra.ch 1/2017, pp. 106s).
Momento determinante per il riparto nel caso concreto non è quindi – contrariamente a quanto sostenuto nelle more della presente procedura dall’ex marito (cfr. X) – il promovimento della procedura di divorzio giusta l’art. 122 CC in vigore dal
La chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio – in casu quella decisa al dispositivo n. 3 (non impugnato e cresciuto in giudicato l’8 giugno 2015) della sentenza pretorile del 6 maggio 2015 – è vincolante (e non sindacabile) per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), ritenuto che di principio (riservate diverse pattuizioni omologate dal giudice del divorzio), dies ad quem per il riparto deciso in applicazione dell’art. 122 CC (disposto cui il Pretore nel caso in esame ha per altro fatto esplicito riferimento nel dispositivo) è, come accennato, il momento della crescita in giudicato del divorzio.
2.4 In caso di divorzio le prestazioni d'uscita sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (art. 22 cpv. 1 LFLP).
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008 con riferimenti).
2.6
2.6.1 Dalla documentazione acquisita agli atti non è dato di stabilire l’esatto ammontare dell’avere previdenziale di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (25 settembre 1993). Dal fascicolo emerge tuttavia che in data 1. gennaio 1993 la sua prestazione di libero passaggio era stata stimata in CHF 8'819 dalla __________ (cfr. scritto 12 marzo 2010 di __________ a datore di lavoro, sub VIII). Ora, atteso che il suddetto importo corrisponde al capitale accumulato a far tempo dal 1. luglio 1991 (data di entrata di AT 1 nella __________; cfr. conteggio d’uscita __________ del 6 gennaio 2010, sub VIII), vale a dire in un periodo contributivo di 18 mesi, appare e-quo e ragionevole considerare ai fini del presente giudizio, in as-senza di altri elementi di valutazione, un avere presente al momento del matrimonio (settembre 1993) di CHF 13'200.
Dalle tavole processuali risulta inoltre che all’uscita dalla __________ (dicembre 2009) il capitale ivi accumulato di CHF 112'179,95 è stato trasferito alla AT 2 (nuovo istituto di previdenza della __________ a partire dal 2010), dove alla crescita in giudicato del divorzio (8 giugno 2015) AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 171'187,10 (cfr. X-B, XV).
Stante un capitale previdenziale di CHF 171'187,10 al momento del divorzio e considerati gli interessi ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorge-ausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) – maturati sull’avere (CHF 13'200) presente all’epoca del matrimonio e cifrabili in CHF 11'665,50 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), l’avere previdenziale di AT 1 soggetto a divisione viene stabilito in CHF 146'321,60 (171'187,10 - 13'200 - 11'665,50).
2.6.2 Dagli atti non risulta che al momento del matrimonio (25 settembre 1993) CV 1 disponesse di averi previdenziali o di libero passaggio. L’istruttoria di causa ha per contro permesso di stabilire che da febbraio 2010 a giugno 2014 essa, quale dipendente dello __________, è stata assicurata all’istituto di previdenza di __________, con trasferimento, all’uscita, della prestazione ivi accumulata di CHF 1’707,30 su un conto aperto a suo nome presso la __________ (cfr. XIII, XIII/2-3). Al momento determinate per il riparto (8 giugno 2015) l’avere previdenziale depositato su questo conto ammontava a CHF 1'715.25 (cfr. XIV). Nel dicembre 2015 il suddetto conto è stato chiuso e il capitale (CHF 1'718) è stato trasferito all’CV 2 (cfr. IX/1), dove CV 1 è assicurata da ottobre 2015.
Dagli accertamenti esperiti a completazione delle informazioni non complete fornite dall’ex moglie al Tribunale con gli scritti 23 ottobre e 28 dicembre 2017 (cfr. IX, XVIII), è pure emerso che da gennaio 1994 a febbraio 1996 CV 1 è stata assicurata alla __________ con trasferimento, all’uscita (febbraio 1996), dell’avere ivi accumulato di CHF 4'888,20 su un conto di libero passaggio di __________ (ora __________; cfr. XXI/1) dove l’8 giugno 2015 vi era un capitale di libero passaggio di CHF 6'946,97.
Riassumendo, l’avere previdenziale accumulato da Monica Cereghetti durante il matrimonio e soggetto a divisione assomma a complessivi CHF 8'662.20 (6'946,97 + 1'715,25)
2.6.3 Stante quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di CHF 68'829,70 ([146'321,60 - 8'662,20] : 2).
2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Ne consegue che l’importo di CHF 68'829,70, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dall’8 giugno 2015 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 presso l’CV 2.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 duran- te il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 146'321,60.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 8'662,20.
3.- È fatto ordine ad AT 2 (contratto n. __________, assicurato n. __________) di versare a favore di AT 1 presso l’CV 2 l’importo di CHF 68'829,70 oltre interessi compensativi dall’8 giugno 2015.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti