Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2017.28
Entscheidungsdatum
17.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2017.28

rg/sc

Lugano 17 ottobre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 25 luglio 2017 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento - a titolo di contributi della previdenza professionale

  • di CHF 17'450.55 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2017, di CHF 332.05 per interessi dal 1. gennaio al 17 maggio 2017, chiedendo altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 23 maggio 2017 dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;

  • dopo concessione di una proroga per la presentazione della risposta di causa, con scritto 19 settembre 2017 il rappresentante della società convenuta - producendo copia di uno scambio di corrispondenza e-mail intercorso con l’istituto di previdenza attrice relativamente al suo stato di salute - ha co-municato:

" Vorrei far presente ai Signori dell’AT 1 assicurazione, che non mi sono mai negato e gli ho sempre confermato, per iscritto. Via mail, la mia volontà di voler far fronte ai miei obblighi e pagare l’arretrato in tempi brevi.

Purtroppo il mio stato di salute e la grave malattia che ho subito nel 2015 (cecità totale ad un occhio), mi hanno impedito di poter svolgere la mia attività professionale

Ho dovuto licenziare i due dipendenti nel corso dell’anno 2016, il sottoscritto in ottobre dello stesso anno ha raggiunto l’età dell’AVS.

La voglia era di continuare però purtroppo gli eventi di cui sopra hanno deciso altrimenti.

Ribadisco il mio volere di pagare quanto esposto.

Chiedo un’ultima cortesia da parte di AT 1 e meglio che mi condonano le varie multe, interessi di mora etc. e mi venga data la possibilità di saldare, in rate mensili, di Sfr. 4'000.00, la prima entro il 30.09.2017 e successivamente entro il 30 di ogni mese fino ad estinzione del debito totale.

Per far questo ho dovuto chiedere un prestito a persone a me vicine.” (Doc. V);

  • con scritto 29 settembre 2017 parte attrice ha precisato:

" Come potete desumere dallo stato del conto della parte convenuta, anche in seguito a svariate esecuzioni, non è mai stato versato l’importo totale e la parte convenuta non ha mai presentato una proposta di pagamento rateale (si veda A. 6 azione).

Si è inoltre atteso l’ultimo momento prima di procedere alla disdetta (si veda A. 3 azione). Allo stato attuale pertanto non siamo più disposti ad accogliere eventuali proposte di pagamento rateale.” (doc. VII);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

  • l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

  • con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 17 settembre/5 ottobre 2009 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. aprile 2009) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione sub doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/4-5; cfr. piano delle prestazioni e di finanziamento sub doc. A/2). Il contratto d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;

  • dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali (CHF 13'570.65, cfr. doc. A/6) è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 31 agosto 2017 (doc. A/3; cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);

  • pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

  • per quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito regolamento dei costi (sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di diffida (CHF 2'100.--, doc. A/7.1-7.10), spese di esecuzione (CHF 1’500, doc. A/7.7, 7.9,7.11) (cfr. anche estratto conto in doc. A/6). Non possono per contro essere riconosciuti gli addebiti di CHF 73.30 registrati il 18 dicembre 2014, CHF 103.30 registrati il 12 novembre 2015 e CHF 103.30 registrati il 12 agosto 2016 in quanto riferiti a spese di precetto anticipate dalla fondazione. Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né dall’assicurato-re né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);

  • non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in petizione;

  • stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 17'502.70 (17'450.55 – 279.90

  • 332.05);
  • accordi tra le parti riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento rispettivamente condoni sfuggono per costante giurisprudenza all’esame dello scrivente Tribunale, al quale non compete quindi statuire sulla richiesta di parte convenuta (fondata su motivi del tutto comprensibili ma non accolta da controparte, cfr. VII) tendente al “condono di varie multe, interessi di mora etc” con “possibilità di saldare, in rate mensili di Sfr. 4'000, la prima entro il 30 settembre 2017 e successivamente entro il 30 di ogni mese fino ad estinzione del debito totale” (cfr. V). Va da sé che eventuali accordi per dilazioni o condoni potranno essere formalizzati anche dopo l’ema-nazione del presente giudizio;

  • anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________ del 23 maggio 2017 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

  • la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca);

  • a parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione delle “spese del presente precetto”). Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicura-tore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativa-mente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti, condizioni, queste, che non risultano realizzate nel caso di specie (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 17'502.70 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2017 su CHF 17'170.65.

§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 23 maggio 2017 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 17'502.70 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2017 su CHF 17'170.65.

2.- Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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