Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2017.20
Entscheidungsdatum
19.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2017.20

rg/gm

Lugano 19 dicembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 31 maggio 2017 di

AT 1

contro

  1. CV 1 rappr. da: RA 1
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con la petizione in oggetto (erroneamente denominata “denuncia”) AT 1 conviene in giudizio sia la __________ – recte: __________ (cfr. doc. 0/20, 0/21, 0/53, VI/9) ora CV 2 (in seguito: CV 2) –, istituto di previdenza cui la __________ è stata affiliata quale datore di lavoro sino all’ottobre 2004 (cfr. VI/3), sia la CV 1 (in seguito: CV 1) cui detta società è stata affiliata a far tempo dall’ottobre 2004 (cfr. doc. 5), postulando il versamento di una “indennità” complessiva di fr. 174'253.65. Asserendo in petizione e nei successivi scritti (cfr. VIII, XI, XV) di essere stato da parte di entrambe le fondazioni convenute “privato del mio secondo Pilastro di Fr. 293'005.-- valuta 31.12.2005”, l’attore rivendica, per un totale appunto di fr. 174'253.65, anzitutto l’importo di fr. 95’893.65, con interessi di fr. 38'360, corrispondente a quanto egli – in base ad un accordo di compensazione concluso con l’CV 1 (presso cui nel dicembre 2006 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 293’005) – ha pagato all’Istituto a saldo del debito contributivo della __________ (di cui l’attore era amministratore unico e pure dipendente; cfr. doc. 4, doc. 0/85). Chiede altresì un indennizzo di fr. 40'000 che sostiene corrispondere al 20% della prestazione di libero passaggio di fr. 203'905.15 (50'000 + 153'905.15; cfr. petizione ultima pagina e doc. 0/67) che nel dicembre 2006 egli avrebbe dovuto ricevere in contanti in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP ma che ha invece utilizzato per estinguere (tramite compensazione) i debiti della __________. Asserisce quindi che in realtà suddetto versamento in contanti non sarebbe dovuto avvenire in quanto egli non avrebbe in realtà mai avuto l’intenzione di iniziare un’attività lavorativa indipendente. Pendente lite l’attore ha altresì comunicato che nell’importo di fr. 174'253.65 sarebbero comprese anche le “spese forfettarie per Avvocati” (cfr. XI).

L’attore assevera quindi – in maniera a tratti confusa e non sempre intelligibile – che l’CV 1 lo avrebbe indotto con inganno ad effettuare la suddetta compensazione della prestazione d’uscita con il credito contributivo di spettanza dell’CV 1 nei confronti della __________. Asserisce inoltre che il medesimo debito della società è stato pagato due volte: una prima volta tramite pagamento (per compensazione) della suddetta somma di fr. 95'893.65 all’CV 1; una seconda volta (indebitamente) tramite versamento nel luglio 2007 – a seguito della domanda di fallimento della __________ presentata nel maggio 2007 da CV 2 (cfr. doc. 0/21, A/8A) – di fr. 97'041.15 (89'906.65 oltre interessi; cfr. doc. 8/A, A/8B, VI/3, VI/6; cfr. anche XI) da parte dell’amministratore della società a favore di CV 2. Rimprovera dunque all’ di non aver informato il precedente istituto di previdenza dell’avvenuto pagamento avvenuto nel dicembre 2006 e chiede – per quanto è dato di capire – a quest’ultimo, che a mente dell’attore avrebbe ceduto il suo credito contributivo all’CV 1, la restituzione della somma incassata nel luglio 2007.

1.2 Con la risposta di causa e nelle successive sue allegazioni (cfr. X) l’CV 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con argomenti e producendo documentazione di cui si dirà – per quanto occorra – nel prosieguo e sollevando altresì l’eccezione di prescrizione (la posizione previdenziale tra l’attore e l’CV 1 essendo stata definitivamente liquidata al più tardi il 16 gennaio 2007), chiede l’integrale reiezione della petizione.

1.3 CV 2 si oppone anch’essa integralmente alla pretesa avversaria evidenziando in particolare come il contratto d’adesione con la __________ sia stato sciolto con effetto al 1. ottobre 2004, come il debito contributivo di fr. 89'506.65 (oltre interessi) confermato con sentenza TCA 34.2006.28 del 22 gennaio 2007 sia stato estinto tramite pagamento da parte dell’ufficio e-secuzione e fallimenti (a seguito del fallimento della società decretato il 5 agosto 2008) e come non vi sia stata alcuna cessione del credito contributivo da CV 2 all’CV 1. Delle ulteriori argomentazioni e della documentazione prodotta si dirà nei considerandi successivi.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/ 2010 dell’11 luglio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.2 Giusta l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

La presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggetto il versamento o meglio – per quanto è dato di capire – la restituzione dell’importo corrispondente alla prestazione d’uscita (con interessi) che l’attore nell’ambito dell’accordo concluso il 14 dicembre 2006 (cfr. doc. A/6, 0/43, 0/44, 0/46) aveva posto in compensazione con il credito contributivo dell’Istituto collettore, rispettivamente nella misura in cui la tema del contendere è pure il versamento (restituzione) di contributi della previdenza professionale ad un istituto di previdenza (cfr. pro multis DTF 130 V 105, 128 V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

Nella misura in cui, invece, vi sia da ritenere che l’attore postuli un risarcimento nei confronti degli istituti previdenziali convenuti per un danno subito a seguito di presunto agire illecito degli stes-si (egli parla di “inganno” rispettivamente di accordo “per imbrogliarmi”; cfr. petizione p. 2, doc. A/9 p.2; cfr. anche VIII, XV; cfr. infra consid. 2.3.3, 2.3.6), la petizione s’appalesa irricevibile. Pretese risarcitorie vanno infatti fatte valere non dinanzi al giudice della previdenza giusta l’art. 73 LPP bensì in sede civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di una persona giuridica, contro l'istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC) (STCA 34.2012.36 del 25 gennaio 2013, 34.2004.50 del 10 marzo 2005; STFA 6/05 del 25 luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2012, p. 264, 335; Meyer/Uttinger, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 73 n. 67; Riemer/Rie-mer-Kafka, op. cit., § 2 n. 82 pp. 58s, §8 n. 6 p. 162; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015; Moser, Die betriebliche Personalvorsorge als Führungsaufgabe, in SZS 2002, p. 15; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/ Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Nel caso in cui si tratti di istituto di previdenza di diritto pubblico, le pretese risarcitorie vanno fatte valere non in applicazione dell’art. 73 LPP bensì secondo le specifiche norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (per il Cantone Ticino la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, RL 2.6.1.1) (Riemer, ATSG und betriebliche Vorsorge, in SZS 2003 p. 210; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p. 478).

Pacifica per il resto è la competenza per territorio dello scrivente Tribunale, la __________ – presso cui l’assicurato è stato assunto ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP (cfr. doc. 0/85) – aven-do (avuto) sede nel Cantone Ticino (cfr. estratto RC agli atti).

2.3

2.3.1 L’attore pretendere il versamento sia dall’CV 1 che da CV 2 di (una “indennità” di) complessivi fr. 174'253.65 (cfr. supra consid. 1.1). Come accenato, rimprovera in particolare all’CV 1 di averlo ingannato nel fargli sottoscrivere l’accordo di compensazione e nell’accettare in tal modo il pagamento di quanto dovuto dalla __________ per contributi previdenziali non soluti. Nei confronti di CV 2 si duole invece in particolare del fatto che nel luglio 2007 essa avrebbe incassato la medesima somma in precedenza già versata all’CV 1 (cfr. doc. A/8B, A/12).

2.3.2 Per quanto concerne le pretese fatte valere nei confronti dell’CV 1, esse derivano, come detto, dall’accordo di compensazione concluso nel dicembre 2006, in virtù del quale la prestazione d’uscita spettante in contanti a AT 1 è stata compensata in ragione di fr. 95'893.65 con il credito contributivo che l’Istituto vantava nei confronti della __________ (cfr. doc. A/6, 0/43, 0/44, 0/46). Tale accordo viene ora messo in discussione dall’attore il quale sostiene la non validità dello stesso con consecutiva pretesa di restituzione dell’importo di fr. 95'893.65 oltre interessi per fr. 38'360.

L’accordo stipulato nel dicembre 2006 con l’CV 1 configura giuridicamente un contratto di assunzione di debito (art. 176 CO; “il mio secondo pilastro… Fr. 95'893.65 … usati per pagare debiti della __________ senza motivo valido”, cfr. “memorandum” in doc. A/9; cfr. anche doc. 0/5) tramite il quale vi è segnatamente stata sostituzione di un nuovo debitore (AT 1 quale assuntore) al posto del precedente debitore (__________) nei confronti del creditore (CV 1), con successiva estinzione del debito tramite compensazione tra il credito dell’Istituto e la prestazione d’uscita dovuta in contanti a AT 1 (sull’estinzione di un debito assunto giusta gli artt. 175 e segg. CO tramite compensazione con una propria pretesa nei confronti del creditore cfr. Gauch/Schluep/ Rey/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, 2014, n. 3577; Reetz/Burri, Obligationenrecht-Allg. Bestimmungen Art. 1-183 OR, 2016, art. 179 n. 21, p. 1047).

La compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali tale principio è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente (DTF 128 V 228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO oppure, come in casu, per accordo (sul punto cfr. Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03, p. 437). Le regole della compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C_566/2007 del 30 gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza professionale (obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127 consid. 6), l’art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a prestazioni con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza, eccezion fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che non sono dedotti dal datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente nel caso in cui queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 n. 96-97; per la parte sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO). Per quanto riguarda le prestazioni d’uscita versate in contanti ex art. 5 LFLP, pure queste rientrano nel novero delle prestazioni di cui all’art. 39 cpv. 2 LPP; in caso di cessione di crediti dal datore di lavoro all’istituto di previdenza esse non sono quindi suscettibili di essere compensate (DTF 126 V 314; STFA 95/00 del 30 aprile 2002; Pétremand, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 39 n. 29-30; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 n. 97). E’ invece ammessa in generale la compensazione di crediti dell’istituto di previdenza con il versamento in contanti, in applicazione dell’art. 5 LFLP, di prestazioni d’usci-ta, venendo meno in tale ipotesi – contrariamente a quanto avviene nel caso di trasferimento della prestazione d’uscita ad altro istituto di previdenza o di libero passaggio ai sensi degli artt. 3 e 4 LFLP – la destinazione vincolata di tale avere ai fini previdenziali (DTF 132 V127 consid. 6.3.2, 128 V 224, 106 II 155; STF 9C_366/2008 del 17 aprile 2009, 9C_203/2007 dell’8 maggio 2008 consid. 2.2, B 20/00 del 29 dicembre 2000; Riemer/Rie-mer-Kafka, op. cit., § 7 n. 122; Pétremand, op. cit., art. 39 n. 34-35).

Per quanto riguarda in concreto l’accordo concluso tra l’attore e l’CV 1, dal fascicolo non risulta – né è stato del resto addotto – che si sia trattato di un caso d’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 LPP, ossia di una compensazione con un credito del datore di lavoro ceduto all’istituto di previdenza con la prestazione d’uscita da versarsi in contanti a AT 1 giusta l’art. 5 LFLP. Si è trattato segnatamente di pretese dirette dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro – il cui debito è stato assunto dall’attore – da compensare secondo gli artt. 120 e segg. CO con la prestazione d’uscita spettante a quest’ultimo, quindi con prestazione esigibile.

2.3.3 L’attore mette in discussione la validità dell’accordo concluso con l’Istituto collettore sostenendo anzitutto di essere stato con inganno (“imbroglio a mio danno del mio secondo pilastro”, cfr. XV; cfr. anche XI e doc. A/10) privato del suo secondo pilastro e chiede la restituzione della somma di fr. 95'893.65 (oltre interessi per fr. 38’360) pari alla parte della prestazione d’uscita posta in compensazione.

La richiesta non merita accoglimento.

L’attore invoca in sostanza un vizio di volontà per dolo. Ora, i principi stabiliti dal diritto privato agli artt. 23 e segg. CO concernenti i vizi del contratto (tra cui il dolo giusta l’art. 28 CO) sono applicabili quali principi generali anche nel diritto pubblico e vizi di consenso possono essere in particolare invocati da privati in quanto l’errore non sia imputabile a loro colpa (DTF 98 V 255 consid. 2, 102 Ib 115 consid. 2, 122 I 328 consid. 7b; STF 2A.532/2000 del 12. marzo 2001 consid. 2b).

Tanto in relazione all’accordo di compensazione quanto a quello di assunzione di debito giusta l’art. 176 CO (“era abusivo di ritirare questo secondo pilastro per pagare poi i debiti verso di Voi”, cfr. A/10; “so che ho sbagliato anche io sotto la pressione di voler salvare la ditta e firmando un foglio che la LPP [la CV 1, ndr] non avrebbe mai dovuto mettere sotto il naso da firmare”, cfr. petizione p. 2), non vi è nessun ele-mento agli atti che permetta di ipotizzare che, conformemente all’art. 31 CO, il dolo (eventualmente l’errore; l’attore medesimo, tuttavia, ammette di non “aver iniziato un’attività lucrativa indipendente e nuova” ma di aver “soltanto tentato con tutti i mezzi di salvare la ditta dal fallimento”, cfr. petizione ultima pagina) sia stato scoperto dall’attore (art. 31 cpv. 2 CO) solo un anno prima di aver segnalato – per la prima volta tramite gli scritti 24 maggio 2016 dell’avv. __________ all’CV 1, e 23 giugno 2016 dell’attore all’CV 1 (doc. 0/34 e doc. A/10, ammesso che tali scritti rappresentino valida notifica dell’intenzione di non voler mantenere il contratto ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 CO) – all’CV 1 di essere stato “indotto in modo scellerato a ritirare l’avere di cassa pensione per coprire i debiti della società … nei confronti dell’istituto di previdenza”. Il termine di un anno di cui all’art. 31 cpv. 1 CO è un termine di perenzione (Schwenzer, Basler Kommentar, art. 31 n. 11). Anche volendo applicare alla pretesa di risarcimento dell’art. 31 cpv. 3 CO (che lascia segnatamente aperta la possibilità di un risarcimento anche in caso di approvazione del contratto) il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 127 CO (Schmidlin, Commentaire romand, 2012, art. 31 n. 50ss) e non quello annuale secondo l’art. 60 CO (Schwenzer, op. cit., art. 31 n. 23 ), la stessa – che non dovrebbe in ogni caso ricadere nella sfera di competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP (cfr. supra consid. 2.2) – sarebbe in ogni caso prescritta. La presente azione giudiziaria è stata infatti introdotta nel maggio 2017 e dal fascicolo non risulta l’esistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione.

2.3.4 In ogni caso e a titolo abbondanziale è bene osservare come le doglianze attoree (rimaste per altro allo stadio di puro parlato) nei confronti dell’CV 1 difficilmente troverebbero accoglimento nel merito. Nulla agli atti lascia supporre che l’attore – che dalle tavole processuali risulta aver lui stesso proposto alla fondazione di estinguere il debito della __________ tramite compensazione di parte della sua prestazione d’uscita divenuta esigibile a seguito d’inizio d’attività indipendente (che lui stesso ha certificato e documentato all’attenzione della fondazio-ne; cfr. doc. 0/46, 0/48) – sia stato con ogni verosimiglianza indotto con inganno da parte dei funzionari dell’istituto ad agire in tale modo. Del resto è verosimile ritenere che l’attore medesimo – che in petizione asserisce di aver “sbagliato anche io sotto la pressione di voler salvare la ditta e firmando un foglio che la LPP [l’CV 1, ndr] non avrebbe mai dovuto mettere sotto il naso da firmare” (cfr. petizione p. 2) – fosse pienamente consapevole dell’accordo che stava concludendo con l’CV 1 ed abbia liberamente deciso (e, per quel che emerge dagli atti, addirittura proposto) di estinguere il debito contributivo della società [cfr. doc. 0/45, 0/46] tramite la suddetta compensazione, che intende ora mettere in discussione senza tuttavia fornire o addurre alcun pertinente mezzo probatorio a sostegno della sua tesi.

2.3.5 Anche le censure relative all’ammontare del debito contributivo vantato all’epoca dall’Istituto nei confronti della società datrice di lavoro con pretesa, per quanto è dato di capire, di restituzione di quanto versato in eccesso tramite compensazione (secondo l’attore l’importo dovuto sarebbe stato di fr. 52'786 [cfr. XI], mentre che la somma stabilita dall’CV 1 [fr. 95'893.65] non sarebbe corretta e addirittura “falsa”, come non corretta sarebbe pure la lista dei salari e relativi contributi allestita dall’Isti-tuto e prodotta sub doc. A1 [cfr. petizione p. 2, cfr. VIII, XI]), pa-iono tardive. Volendo infatti considerare tale pretesa alla stregua di un credito di restituzione di contributi non dovuti, la stessa, ap-plicando i termini di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP, risulta prescritta.

2.3.6 L’attore rimprovera a CV 2 di aver incassato il medesimo credito per contributi già versato all’CV 1 nell’ambito della suevocata compensazione, postulando in tal caso la restituzione di quanto ad essa versato (fr. 97'041.15), dolendosi al riguardo pure nei confronti dell’CV 1 il quale non a-vrebbe informato il precedente istituto di previdenza che il debito contributivo era già stato estinto. L’attore assevera quindi di aver pagato due volte il medesimo debito rimproverando ad entrambe le fondazioni di previdenza di “essersi messe d’accordo per imbrogliarmi di comune accordo” (cfr. XV; cfr. anche doc. A/12).

Orbene, anche tale (asserita) pretesa appare prescritta (sia in applicazione dell’art. 41 cpv. 2 LPP, sia volendo per ipotesi appli-care il termine dell’art 127 CO). Trattasi in ogni caso di due crediti distinti: uno di fr. 89’506.65 (oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2005) vantato da CV 2, confermato con STCA 34. 2006.28 del 22 gennaio 2007 e relativo al periodo d’affiliazione sino al 30 settembre 2004; l’altro spettante all’CV 1 per il periodo contributivo da ottobre 2004 a fine dicembre 2015 (cfr. PE 20 febbraio 2006 in doc. 0/49). Per il resto non risulta – e nulla permette di ipotizzare l’esistenza di un tale negozio giuridico – un’eventuale (asserita) cessione (nell’ambito della liquidazione parziale, cfr. art. 53b cpv. 1 lett. c LPP) dell’istituto di previdenza della __________ a seguito dello scioglimento del contratto d’affiliazione con CV 2 (che dal canto suo nega l’esistenza di una cessione [cfr. anche doc. VI/8] evidenziando come il debito nei suoi confronti sia stato estinto a seguito del fallimento decretato il 5 agosto 2008, ciò che in sé non corrisponde al vero poichè il debito contributivo è stato, come visto, saldato dall’amministratore onde evitare il fallimento di cui al-l’istanza del 24 maggio 2007 [cfr. doc. 0/6, 0/21, 0/53] e non a seguito del decreto di [auto]fallimento del 5 agosto 2008 [cfr. doc. 0/25] in esito alla quale non vi è stato alcun dividendo per nessun creditore, tanto meno per CV 2 che nel fallimento non aveva insinuato alcun credito; cfr. XVII). Se, per ipotesi, cessione vi fosse stata, oltre al credito per il periodo ottobre 2004 - dicembre 2015 l’CV 1 avrebbe addirittura dovuto far valere anche quello concernente il precedente istituto previdenziale per il periodo precedente il mese di ottobre 2004).

2.4 L’attore ha chiesto di essere convocato ad un’udienza (cfr. XV).

Tale richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assi-stenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza federale (DTF 122 V 47 consid. 3) la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza. Semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3, 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4).

Nell’evenienza concreta – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale – l’attore non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente affermato che “Aspetto volentieri Vostro invito (senza contro-parte) per una udienza nei Vostri uffici” (cfr. XV).

Si rinuncia quindi all’audizione dell’attore poiché superflua ai fini del presente giudizio.

2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Non si assegnano ripetibili a parte attrice. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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