Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2017.17
Entscheidungsdatum
04.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

AT 1accomandata

Incarto n. 34.2017.17

RG/sc

Lugano 4 ottobre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa promossa con istanza del 3 aprile/8 maggio 2017 e che oppone

AT 1

a

  1. CV 1
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con sentenza 5 maggio 2016, passata in giudicato l’8 giugno 2016, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6 giugno 1999 da AT 1 e CV 1 confermando “la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti economici e patrimoniali in genere (…)“. In detta regolamentazione i coniugi hanno segnatamente previsto – per quanto qui interessa – che “(…) la signora AT 1 ha diritto di percepire la quota di sua spettanza, nella misura stabilita dalla legge svizzera, degli importi maturati, in costanza di matrimonio, presso la Cassa Pensioni Svizzera dal signor CV 1, in forza di contratto n. __________ stipulato con CV 2, ultimo istituto di previdenza dell’attuale datore di lavoro presso il quale sono confluiti gli averi di libero passaggio accumulati durante la prestazione dell’attività lavorativa presso i precedenti datori di lavoro. Il sig. CV 1 presterà il proprio assenso a far luogo ad ogni e qualsiasi adempimento per agevolare l’incasso della quota di spettanza della moglie del secondo pilastro. Resta tuttavia inteso che tutte le relative spese di qualsiasi genere da eventualmente sostenere in Svizzera saranno a carico esclusivo della sig.ra AT 1 (…)” (doc. A).

Con istanza del 3 maggio 2017 AT 1 ha chiesto la delibazione della suddetta sentenza di divorzio nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali in base al menzionato accordo delle parti.

1.2 Il TCA ha di seguito chiesto a CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla delibazione e di presentare eventuali osservazioni all’istanza in oggetto. Gli ha inoltre chiesto di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale.

Stante la non opposizione dell’ex marito alla delibazione (cfr. IV), alla luce delle informazioni risultanti dagli atti e dagli allegati di causa relativamente ai datori di lavoro ed agli istituti di previdenza cui l’ex marito è stato assicurato durante il matrimonio (cfr. V-XX), il TCA ha interpellato questi ultimi chiedendo in particolare ad CV 2, ultimo e attuale istituto di previdenza cui CV 1 è assicurato, una presa di presa di posizione in merito al riparto.

Delle prese di posizione delle parti si dirà per quanto occorra nel prosieguo.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 22-25a LFLP e 280-281 CPC e quelle della LDIP menzionate nel presente giudizio sono quelle valide sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).

In casu la procedura di divorzio si è conclusa con la sentenza di divorzio emessa il 5 maggio 2016 e cresciuta in giudicato l’8 giugno 2016. La nuova normativa entrata in vigore il 1. gennaio 2017 non trova pertanto applicazione nel caso concreto.

2.3 Delibazione

2.3.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

Dall’istanza in rassegna si evince la volontà di Maria Concetta Gallicchio sia di ottenere la delibazione della sentenza 5 maggio 2016 del Tribunale Civile di Varese – laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.

In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der So-zialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizü-gigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).

Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali acquisiti in costanza di matrimonio da CV 1 il quale, come emerge dagli atti, da luglio 2005 svolge attività lavorativa nel Cantone Ticino con accumulo di capitale previdenziale (cfr. XIV, XV/1, XVI, XIX, XX). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di Varese, laddove questa ha per oggetto il riparto degli averi previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

2.3.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimen­to di sentenze manifesta­mente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

2.3.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).

In concreto la competenza del Tribunale Civile di __________ a pronunziare il divorzio tra CV 1 e AT 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP (cfr. doc. A) come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.

2.3.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria e non è quindi stata prodotta, come in casu, un’atte-stazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio – contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’ex marito (cfr. risposta pp. 3-4) – alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).

Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli /Rumo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).

Posto come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa l’attu-abilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità dell’istituto di previdenza – la sentenza del Tribunale di __________ del 5 maggio 2016 laddove stabilisce la ripartizione degli averi previdenziali accumulati da CV 1 (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, ritenuto per il resto che gli effetti del giudizio del Tribunale di __________ non risultano in concreto diversi o più estesi di quelli che potrebbe avere un giudizio sulla medesima questione reso da un Tribunale svizzero.

2.4 Divisione

2.4.1 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Il giudice di cui all’art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa da quest’ultimo è vincolante per il giudice delle assicurazioni; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata deferita la controversia. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza; alle parti è comunque data la possibilità – tramite convenzione – di anticipare la data determinante per il riparto (DTF 132 V 236; SVR 2005 BVG Nr. 1 consid. 3.2.2; STF 5C.129/2001 del 6 settembre 2001). A seguito della suevocata modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in vigore dal 1. gennaio 2017 – non applicabile tuttavia al caso in esame – momento determinante per il riparto è quello del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 nuovo CC).

2.4.2 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.4.3 Dalla (incontestata) documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio (6 giugno 1999) CV 1 disponesse di averi previdenziali in Svizzera, quando si consideri che – per quanto qui interessa – egli ha iniziato a svol-gere attività lavorativa in Svizzera con salari soggetti a contribuzione LPP solo nel 2005 (cfr. estratto conto individuale AVS sub XV). A partire da luglio 2005 e sino a luglio 2006 egli è stato infatti assicurato alla __________ quale dipendente (per quanto è dato di capire) della __________ (cfr. XVI, XV/1). Il capitale previdenziale ivi accumulato è stato in seguito trasferito alla __________ dove l’ex marito è stato assicurato quale dipendente della __________ da luglio 2006 ad aprile 2009 (cfr. XX, IX/1). Nel maggio 2009 quest’ultimo istituto di previdenza ha a sua volta versato la prestazione d’uscita di spettanza di CV 1 alla __________ presso cui egli è stato assicurato, sempre quale dipendente della __________ (cfr. XIX/2), sino a luglio 2007 con trasferimento, all’uscita, dell’intero avere previdenziale alla ACV 2 (cfr. XIV, XIX/2). Al momento della crescita in giudicato del divorzio (8 giugno 2016, data determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.4) presso quest’ultima fondazione, dove è attualmente ancora assicurato, CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 40'109.40 (cfr. XIV, VIII/1).

Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (cfr. supra consid. 1.1) e considerato che l’intero avere previdenziale divisibile è stato accumulato successivamente alla celebrazione del matrimonio, a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 20'054.70 (40'109.40: 2).

2.5 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

AT 1 ha chiesto espressamene che l’avere di sua spettanza le venga accreditato su un non meglio precisato conto di libero passaggio (cfr. istanza 3 aprile 2017).

Preso atto di come non venga invocata l’applicazione dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP per un eventuale versamento in contanti, a detta richiesta va dato seguito nel senso che, richiamati gli artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP, 60 cpv. 5 LPP, l’avere di CHF 20'054.70 – unitamente agli interessi compensativi, al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2 rispettivamente, nella misura in cui superiore a quello praticato dall'istituto debitore, maturati su tale importo a far tempo dall’8 giugno 2016 e sino al momento del-l'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) – dovrà essere versato da parte di CV 2 (contratto n. __________, assicurazione n. __________) su un conto di libero passaggio da aprirsi a nome di AT 1 presso la __________.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 40'109.40.

2.- È fatto ordine a CV 2 (contratto n. __________, assicurazione n. __________) di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di CHF 20'054.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 8 giugno 2016.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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