Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2016.3
Entscheidungsdatum
24.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2016.3

RG/sc

Lugano 24 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa promossa con istanza del 10 febbraio 2016 e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1

a

  1. CV 1 1 rappr. da: RA 2
  2. CV 2
  3. CV 3

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 20 dicembre 2004, passata in giudicato l’11 gennaio 2005, il Tribunale Ordinario di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 il 27 maggio 1973. Nel successivo verbale di conciliazione del 24 ottobre 2011 (dichiarato esecutivo, cfr. doc. B) dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo in merito alla divisione degli averi previdenziali stante il quale a AT 1 spetta l’intero avere previdenziale accumulato da CV 1 durante il matrimonio e presente al momento del divorzio (doc. B e C).

Con istanza del 10 febbraio 2016 (erroneamente denominata ricorso) AT 1 ha chiesto la delibazione della suddetta sentenza di divorzio con successivo verbale di conciliazione, nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali conformemente al menzionato accordo.

1.2. Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 di prendere posizione sull’istanza invitandolo anche a voler comunicare a quali istituti di previdenza egli è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio e a voler altresì indicare se egli percepisce prestazioni del secondo pilastro e, infine, se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale (cfr. II, VI).

1.3. Con atto 4 aprile 2016, patrocinato dagli avv. RA 2, CV 1 si è opposto sia alla delibazione – difettando, a sua mente, l’attestazione di cui all’allegato V previsto dagli artt. 54 e 58 della Convenzione di Lugano e la sentenza italiana avendo inoltre “effetti di natura differente e considerevolmente più estesi della corrispondente sentenza svizzera” – sia al riparto in quanto tale, la regolamentazione stabilita dagli ex coniugi nell’ambito del divorzio non essendo munita di una conferma d’attuabilità. Postula in conclusione un riparto paritario in applicazione dell’art. 122 CC.

1.4. Il Tribunale ha quindi interpellato gli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati chiedendo loro informazioni utili ai fini del riparto ed ha esperito ulteriori numerosi accertamenti, di cui si dirà, se necessario, in seguito (cfr. III-XLVII).

Con ordinanza 3 novembre 2016 il Vicepresidente del TCA ha trasmesso alle parti interessate l’intera documentazione acquisita agli atti, assegnando loro un termine per presentare osservazioni al riguardo e precisando – con particolare riferimento allo scritto 19 settembre 2016 (doc. XLIV) con cui la CV 3 ha comunicato al Tribunale che il 17 giugno 2014 l’avere di CHF 83'082. 50 depositato sul conto di libero passaggio intestato a CV 1 è stato versato (dedotta l’imposta alla fonte) su un conto privato intestato a CV 1 e a tale __________ a titolo di prestazioni di vecchiaia e pensionamento posticipato – che la realizzazione di un caso di previdenza (in casu vecchiaia) dopo il divorzio non influisce sulla divisione, la quale deve pertanto essere operata in applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP (cfr. XLVIII).

Della prese di posizione delle parti sulle risultanze istruttorie si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con decreto 18 novembre 2016 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di AT 1 volta ad ottenere in via supercautelare e cautelare il blocco degli averi depositati sul conto intestato a CV 1 e __________ presso la __________ (cfr. LIV).

1.6. Il 1. dicembre 2016 Tribunale ha esperito un ulteriore accertamento in merito al quale la parti non hanno presentato osservazioni (LV, LVI).

considerato in diritto

2.1. Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 63-64 LDIP, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC).

2.2. Delibazione

2.2.1. La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

Dall’istanza in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della sentenza e relativa aggiunta di cui al verbale 24 ottobre 2011 del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.

In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere riconosciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-id. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).

Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio – e presenti al momento del divorzio – da CV 1 il quale, come l’istruttoria di causa ha permesso di stabilire, da gennaio 1972 a luglio 2011 ha svolto, con accumulo di capitale previdenziale, attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. doc. XI/1, XII-XXXVII). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

2.2.2. L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimen­to di sentenze manifesta­mente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

2.2.3. In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).

In concreto, la competenza del Tribunale di __________ a pronunziare il divorzio tra AT 1 e CV 1 risultava data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP (cfr. doc. B e C) come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.

2.2.4. Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria e non è quindi stata prodotta, come in casu, un’attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio – contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’ex marito (cfr. risposta pp. 3-4) – alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).

Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).

Posto come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC (cfr. art. 141 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CPC (cfr. art. 142 vCC) – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità dell’istituto di previdenza – la sentenza del Tribunale di __________ e relativo verbale di conciliazione del 24 ottobre 2011, laddove stabilisce la ripartizione degli averi previdenziali accumulati da CV 1, ossia l’assegnazione a AT 1 dell’intero avere previdenziale acquisito dall’ex marito (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva. Per il resto gli effetti del giudizio del Tribunale di __________ e relativo verbale aggiuntivo non risultano in concreto – contrariamente a quanto sostenuto dall’ex marito, cfr. risposta p. 3) – diversi o più estesi di quelli che potrebbe avere un giudizio sulla medesima questione reso da un Tribunale svizzero, quando si osservi in particolare che la chiave di riparto (paritaria giusta l’art. 122 CC oppure diversa, come in casu, giusta l’art. 123 CC) stabilita o omologata in sede di divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007).

2.2.5. Nelle more della presente procedura l’ex marito ha eccepito la mancata attestazione di cui all’allegato V della Convenzione di Lugano (CL) – prevista agli artt. 54 e 58 CL per le decisioni e le transazioni concluse davanti al giudice – e quindi l’assenza di uno dei presupposti per la delibazione.

L’argomento non ha pregio.

Giusta l’art. 1 CL la stessa si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa (cpv. 1). Secondo il cpv. 2 sono esclusi dal campo di applicazione della convenzione a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato.

Nei settori esclusi dal campo d’applicazione di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. a CL è compreso anche il conguaglio della previdenza professionale giusta l’art. 122 CC (Rhoner/Lerch in Commentario Basilese, 2011, art. 1 n. 75, p. 67; Dasser in Dasser/Oberhammer (Hrsg.), Lugano-übereinkommen (Lugü), 2011, art. 1 n. 69, p. 51), per il che gli artt. 54 e 58 CL non trovano applicazione nel caso di specie.

2.3. Divisione

2.3.1. Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.2.1) procede all’esecuzione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).

Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.3.2. Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che CV 1 al momento del matrimonio (27 maggio 1973) disponesse di averi previdenziali presso istituti di previdenza o di libero passaggio in Svizzera (cfr. consid. 2.3.1). Dal fascicolo emerge per contro che, dopo aver lavorato alle dipendenze di diversi datori di lavoro ed essere quindi stato assicurato a diversi istituti di previdenza (cfr. XI-XXXVII, XLV, XLIX), alla crescita in giudicato del divorzio (11 gennaio 2005, momento determinante ai fini della divisione, DTF 132 V 236) egli disponeva di un avere complessivo di CHF 50'609 presso la __________ dove risulta essere con ogni verosimiglianza confluito il capitale previdenziale precedentemente accumulato (cfr. in particolare VI/4, XXV/5, XXVII, XXXVI, XXXVI/3, XL) ad eccezione di quello acquisito presso la CV 2, dove al momento del divorzio egli disponeva di una prestazione d’uscita di CHF 1'658.25 (cfr. XLIX). Successivamente, gli averi depositati presso l’Istituto collettore sono stati trasferiti, nel corso del 2005, alla __________ (cfr. XXV/5, XXVI, XXXVII) e da questa, nell’aprile 2006, alla __________ (cfr. XXV, XXV/3, XXVI). A sua volta, nell’ottobre 2011 quest’ultima ha traferito il capitale di spettanza dell’ex marito (CHF 85'874.50) alla CV 3 (XXXV). Quest’ultima nel luglio 2014 ha versato l’intero capitale di CHF 83'082.50 (dedotta l’imposta alla fonte di CHF 5'582) a CV 1 quale prestazione di vecchiaia e pensionamento posticipato (cfr. XLIV).

L’istruttoria di causa ha inoltre permesso di appurare che nell’agosto 1997, quindi in costanza di matrimonio, l’ex marito – assicurato a quel momento alla __________ – ha operato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF 49'000 (cfr. doc. E, XXV/5, XXXVI, XXXVI/3, XXXVII).

2.3.3. Un caso di previdenza realizzatosi dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, in cui sono stabilite le proporzioni del riparto, ma prima dell’esecuzione di quest’ultimo – nel caso che ci occupa trattasi dell’evento vecchiaia verificatosi nel corso del 2014 la pronunzia del divorzio essendo invece passata in giudicato l’11 gennaio 2005 – non influisce sulla divisione che deve essere quindi eseguita in applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sulla base della chiave di riparto (vincolante, come accennato [cfr. supra consid. 2.2.4], per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP) stabilita in sede civile (132 III 401; STF 9C_889/2007, 9C_900/2008 del 28 marzo 2008; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, AJP 2001, p. 155s; Geiser, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004, p. 301; Geiser/Senti, Commentaire LPP et LFLP, art. 22 n. 11, p. 1574; Rumo-Jungo, Berufliche Vorsorge bei Scheidung: alte Probleme und neue Perspektiven, in Berufliche und freiwillige Vorsorge in der Schiedung, 5. Symp. zum Familienrecht 2009, Universität Freiburg, 2010, p. 24).

2.3.4. Anche se vige il principio secondo cui prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria – per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale e vanno di conseguenza considerati nella divisione ex art. 122 CC (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230), nella fattispecie in esame, per quanto concerne il capitale prelevato nel 1997, dagli allegati di causa e dal tenore dell’accordo conciliativo dell’ottobre 2011 è dato di ritenere che non fosse intenzione delle parti – entrambe a conoscenza (e consenzienti) dell’avvenuto prelievo come pure di un non meglio precisato prelievo effettuato dalla moglie e menzionato nell’accordo aggiuntivo del 24 ottobre 2011 (cfr. doc. B) – considerare tale importo (e neppure quello prelevato dalla moglie) ai fini della divisione e ciò già solo se si considera che la suddivisione pattuita in sede civile consisteva nell’attribuzione a AT 1 dell’intero avere previdenziale presente al momento del divorzio (e non della metà giusta l’art. 122 CC). Ciò permette di concludere che non fosse manifestamente volontà dei coniugi attribuire alla moglie l’intero avere del marito presente al divorzio ed in aggiunta a ciò anche il capitale prelevato, secondo una regolamentazione che avrebbe quindi privato quest’ultimo di qualsiasi aspettativa previdenziale. Nelle more della presente procedura AT 1 non ha per altro – correttamente – avanzato alcuna pretesa in relazione all’importo fatto oggetto di prelievo anticipato da parte del marito, né quest’ultimo ha da parte sua ritenuto di dover computare a suo favore quanto prelevato dall’ex coniuge secondo quanto indicato nel citato accordo.

2.3.5. Considerato quanto precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita in sede di divorzio, essendo per il resto da considerare che tutto l’avere suscettibile di essere diviso risulta essere stato accumulato in costanza di matrimonio (cfr. supra consid. 2.3.1), a favore di AT 1 spetta un accredito complessivo di CHF 52'267.25 (50'609 + 1'658.25).

2.3.6. Come accennato, nel giugno 2014 a motivo di pensionamento (posticipato) CV 1 ha beneficiato del versamento in capitale delle sue prestazioni di vecchiaia da parte della CV 3 (cfr. XLIV), utilizzando a tale scopo l’intero capitale previdenziale ivi depositato (CHF 83'082.50). Attualmente egli dispone ancora di un avere previdenziale di CHF 1'658.25 depositato, come visto, presso la CV 2 (cfr. XLIX).

In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavasi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito di spettanza dell’altro coniuge, l’istituto interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, incombendo per il resto all’ex coniuge debitore il versamento della differenza (cfr. in particolare consid. 5.2).

In una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in contanti del proprio avere previdenziale a motivo dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA 34.2010.10 del 10 dicembre 2010).

Nella fattispecie in esame, non vi sono motivi per non applicare il suddetto principio. Infatti, a fronte di un credito di CHF 52'267.25 di AT 1, a seguito del versamento per pensionamento dell’intero capitale depositato presso la CV 3 l’unico avere previdenziale ancora disponibile di spettanza di CV 1 è costituito dalla prestazione d’uscita di CHF 1'658.25 ancora esistente presso la CV 3. Ne consegue che CV 1 è personalmente debitore nei confronti di AT 1 della somma di CHF 50'609 (52'267.25 - 1'658.25).

Per il resto alla CV 3 non può essere rimproverata una negligenza – e quindi un comportamento contrario alla buona fede (cfr. STF 9C_589/2011; cfr. anche DTF 130 V 103) – per aver acconsentito nel giugno 2014 al versamento delle prestazioni di vecchiaia a favore del proprio assicurato, atteso che, essendo il beneficiario della liquidazione di capitale a quel momento divorziato da oltre 9 anni, non si imponeva ragionevolmente la messa in atto di verifiche da parte dell’istituto di libero passaggio volte stabilire se vi fossero particolari circostanze che avrebbero potuto ancora impedire o rendere più difficoltoso il conguaglio della previdenza professionale a seguito del divorzio.

2.4. Per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

AT 1 ha chiesto il versamento in contanti dell’avere previdenziale di sua spettanza.

In virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia, unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv. 2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato che in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le partage des prétensions de prévoyance en cas de «divorce international», in Patrimoine de la famille. Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium zum Familienrecht, 2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro.

Cosa significhi precisamente essere “affiliato obbligatoriamente” ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP è questione che nel caso concreto non necessita di essere approfondita (sul punto cfr. tra le tante la STCA 34. 2016.1 del 13 ottobre 2016).

Infatti, in forza della suevocata applicazione analogica degli artt. 5 e 25f LFLP, AT 1 è subentrata – con la possibilità quindi di invocare, come il coniuge assicurato, i motivi giustificanti un versamento in contanti – nella posizione dell’ex coniuge, le cui prestazioni di vecchiaia, liquidate in capitale nel giugno 2014, non fanno parte delle prestazioni soggette alle restrizioni di cui all’art. 25f LFLP (Müller in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 25f LFLP n. 20). Inoltre, AT 1 (classe 1955) ha anch’essa già raggiunto l’età del pensionamento e beneficia di prestazioni AVS da maggio 2015 (cfr. LVIII, cfr. anche I). Al proposito giova abbondanzialmente segnalare che il nuovo art. 22e cpv. 2 LFLP, entrato in vigore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 riguardante il conguaglio della previdenza in caso di divorzio, prevede il versamento del conguaglio dovuto giusta il nuovo art. 124a CC direttamente (in contanti) al coniuge creditore che ha già raggiunto l’età di pensionamento ordinario (cfr. anche Messaggio del CF del 29 maggio 2013, FF 2013 2209ss).

In simili circostanze appare quindi giustificata la richiesta di AT 1 di versamento in contanti – e non in forma vincolata – dell’importo di sua spettanza stabilito con il presente giudizio.

Ne consegue che la somma di CHF 52'267.25, di cui CHF 1'658.25 a carico della CV 2 (con gli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati dall’11 gennaio 2005 sino al momento dell'effettivo trasferimento; DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) e CHF 50'609 a carico di CV 1 dovrà essere versata in contanti a favore di AT 1 su un conto bancario che essa vorrà comunicare ad entrambi i debitori.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare degli importi dovuti (e, per quanto riguarda l’importo dovuto dalla CV 2, sui relativi interessi compensativi), interessi di mora.

2.5. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 52'267.25.

2.- È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, conformemente al considerando 2.3, la somma di CHF 1'658.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a far tempo dall’11 gennaio 2005.

3.- È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, conformemente al considerando 2.3, la somma di CHF 50'609.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124 CC
  • art. 124a CC

CL

  • art. 1 CL
  • art. 58 CL

CPC

  • art. 280 CPC
  • art. 281 CPC

LDIP

  • art. 25 LDIP
  • art. 26 LDIP
  • art. 27 LDIP
  • art. 29 LDIP
  • art. 65 LDIP

LFLP

  • art. 5 LFLP
  • art. 22 LFLP
  • art. 22a LFLP
  • art. 22b LFLP
  • art. 22e LFLP
  • art. 25a LFLP
  • art. 25f LFLP

LPP

  • art. 30c LPP
  • art. 73 LPP

OPP2

  • art. 12 OPP2

vCC

  • art. 141 vCC
  • art. 142 vCC

ZGB

  • art. 22 ZGB

Gerichtsentscheide

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