Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2016.29
Entscheidungsdatum
23.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2016.29

rg/sc

Lugano 23 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 12 settembre 2016 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con effetto dal 1. marzo 2014, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 27 marzo/3 aprile 2014 con la AT 1, CV 1 quale datore di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).

1.2 A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/9-12) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 ottobre 2014 (doc. A/13 e 15) – dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 1'967.50 (valuta 26 febbraio 2016, importo comprensivo di spese, cfr. doc. A/7), adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/21), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna di CV 1 al pagamento di suddetto importo con interessi al 6% dal 1. gennaio 2016, nonché di CHF 1'250.-- con interessi al 6% dalla data di “proposizione dell’azione” e CHF 73.30 per “spese di esecuzione”. L’attrice postula pure, per l’importo di CHF 1'967.50, il rigetto dell’oppo-sizione al summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.

1.3 Con ordinanza 13 settembre 2016 il Tribunale ha intimato al convenuto la petizione con assegnazione del termine per la presentazione della risposta di causa.

In calce a suddetta ordinanza rispedita al Tribunale dal convenuto, quest’ultimo ha scritto “in attesa di fallimento”, ciò che non corrisponde al vero la ditta individuale CV 1 essendo stata in realtà cancellata da RC per cessazione di attività nell’aprile 2016 (cfr. estratto RC, doc. A/2), circostanza, questa, che non rende tuttavia inesigibile nei confronti del convenuto quale persona fisica il credito posto in giudizio dall’istituto previdenziale con la petizione in oggetto.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di pre-videnza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dal convenuto.

Con la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), CV 1 si è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa. Il datore di lavoro non risulta del resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso e stante lo scioglimento del contratto d’adesione per il 31 ottobre 2014 (doc. 13 e 15). Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF 1'967.50 spese di solleciti (diffide), spese per disdetta del contratto e spese per domanda di esecuzione (cfr. estratto conto in doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2013, sub doc. A/5).

La cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento di CHF 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto .

2.5.2 Disattesa deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30 versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/21). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecu-zione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3 Il credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 3'217.50 (1'967.50 + 1'250).

2.6 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 1. gennaio 2016 su CHF 1'967.50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.-- dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (12 settembre 2016).

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e il convenuto essendo palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7 Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 1'967.50 con interessi al 6% dal 1. gennaio 2016 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 4 marzo 2016 (doc. A/21).

Ora, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 1'967.50 oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 2016.

2.8 Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.

2.9 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150). All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF 128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid. 2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di ripetibili a favore della cassa attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La parte convenuta è condannata a versare alla AT 1 CHF 3'217.50 con interessi al 6% dal 1. gennaio 2016 su CHF 1'967.50 e dal 12 settembre 2016 su CHF 1'250.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 4 marzo 2016 per l’importo di CHF 1'967.50 oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 2016.

2.- La tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

11
  • DTF 128 V 133
  • DTF 128 V 32301.01.2002 · 1.195 Zitate
  • DTF 125 V 195
  • DTF 117 V 263
  • DTF 117 V 350
  • DTF 109 V 49
  • DTF 71 III 144
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_699/201431.08.2015 · 1.347 Zitate
  • B 2/02