Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2016.10
Entscheidungsdatum
17.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2016.10

rg/gm

Lugano 17 agosto 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 13/14 aprile 2016 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1 ATTO2 1

a

CV 1 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con sentenza 22 febbraio 2016, passata in giudicato il 9 aprile 2016, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 7 settembre 1990. Al punto n. 4 del dispositivo, rettifi-cato d’ufficio con decisione 23 febbraio 2016, il Pretore ha di-sposto che “è accertato il diritto della moglie alla metà degli im-porti di secondo pilastro accumulati dal marito durante il matrimonio ancora depositati presso casse pensioni o su conti bancari vincolati” (cfr. I, II).

1.2 Il 13/14 aprile 2016 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).

1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti interessati (segnatamene la ATTO2 1) di determinarsi al proposito rispettiva-mente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XII) si dirà più dif-fusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 no-vembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conforme-mente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'u-scita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero pas-saggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'usci-ta aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momen-to della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimo-nio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di ma-trimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al mo-mento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato du-rante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5 Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che - con-formemente a quanto stabilito in sede di divorzio - gli averi di previdenza accumulati da AT 1 durante il matrimo-nio e ancora depositati presso istituti di previdenza o su conti vincolati (cfr. supra consid 1.1) ammontano a complessivi CHF 43'115.05. Trattasi segnatamente dell’avere di CHF 15'641.61 depositato sul conto di libero passaggio n. __________ presso ATTO2 1 e dell’avere di CHF 27'473.43 depositato presso la medesima fondazione sul conto __________ (su questi conti e-rano state a suo tempo versate prestazioni di libero passaggio da parte, per quanto è dato di capire, di __________ rispetti-vamente della fondazione di previdenza __________, cfr. IX/1-8). Non vi sono elementi agli atti - e l’ex marito nulla ha al riguardo osservato o precisato nelle more della presente proce-dura - che permettono di ipotizzare l’eventuale esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio suscettibili di essere considerati giusta l’art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (l’importo di CHF 9'231.35 esistente il 7 novembre 1990 presso l’istituto di previdenza della __________ [cfr. V/4], unitamente al capitale successivamente accumulato, nel maggio 2012 è stato tra-sferito alla __________ (cfr. V/1) dove l’intero capitale ivi depositato (comprensivo anche degli averi nel frat-tempo versati dalla cassa pensione di __________ e dalla __________, cfr. V/1-6) è stato fatto oggetto di prelievo in contanti ed in seguito di consensuale divisione tra gli ex coniugi (cfr. V/7-11).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a CV 1 spetta un importo complessivo di CHF 21'557.50 (43'115.05 : 2).

2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non ver-sato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto, la somma di CHF 21'557.50, di cui CHF 7'820.80 a de-bito del conto n. __________ e CHF 13'736.70 a de-bito del conto __________ presso ATTO2 1, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'i-stituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla cre-scita in giudicato della sentenza di divorzio (9 aprile 2016) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (cfr. IV/1).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal pas-saggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della presta-zione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 43'115.05.

2.- È fatto ordine a ATTO2 1 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore diCV 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di CHF 7'820.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 aprile 2016.

3.- E' fatto ordine a ATTO2 1 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di CHF 13'736.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 aprile 2016.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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