Raccomandata
Incarto n. 34.2015.6
RG/sc
Lugano 23 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo nella causa rimessagli il 29/30 gennaio 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
a
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 9 dicembre 2014, passata in giudicato il 27 gennaio 2015, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 31 dicembre 1982. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, al punto 2.3 del dispositivo il Pretore ha omologato l’accordo nel quale i coniugi hanno stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi pensionistici accumulati sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio stabilito (cfr. I, II).
1.2 Il 29/30 gennaio 2015 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze i-struttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in appresso.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/G.hter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio (31 dicembre 1982) AT 1 disponesse di averi previdenziali. Per contro alla crescita in giudicato del divorzio (27 gennaio 2015, momento determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.3) egli disponeva di:
· un avere di CHF 38'491.74 su un conto di libero passaggio della Fondazione AT 2 (cfr. IV) – aperto nel settembre 2001 e sul quale sono stati versati nel settembre 2001 CHF 14'311.80 da parte di __________ (dove AT 1 è stato assicurato da febbraio 1992 a marzo 1997; cfr. VII/10) e nel novembre 2003 CHF 18'735.20, accumulati presso __________ rispettivamente della __________ (cfr. VII/8);
· un avere di CHF 5'532.40 depositato sulla polizza di libero passaggio __________ presso la AT 3 (cfr. XIII) e proveniente dalla __________ (cfr. VII/6);
· un avere di CHF 15'679.80 sulla polizza di libero passaggio __________ presso AT 4 (cfr. XVI, XII) proveniente dalla __________ (cfr. VII/1).
2.5.2 Dal canto suo CV 1, che dagli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta disponesse nemmeno lei di capitali previdenziali all’epoca del matrimonio, ha accumulato nel periodo determinante un avere previdenziale divisibile di CHF 5'213.10, ora depositato sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 2 (cfr. XI/1), aperto nel marzo 1999 e sul quale sono stati versati averi previdenziali provenienti da precedenti istituti di previdenza per complessivi CHF 3'968.85 (cfr. V, XI).
2.5.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale complessivo di CHF 59'703.95 accumulato da AT 1 (cfr. supra consid. 2.5.1) rispettivamente di CHF 5'213.10 accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio, a favore di quest’ultima spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 27'245.40 ([59'703.95 - 5'213.10] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, la somma di CHF 27'245.40, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero pas-saggio ad essa intestato presso CV 2 tramite addebito sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 intestato all’ex marito.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 59'703.95.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 5'213.10.
3.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso CV 2, la somma di CHF 27'245.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 gennaio 2015.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni