Raccomandata
Incarto n. 34.2015.38
RG/sc
Lugano 11 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 17/19 novembre 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 2
a
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con sentenza 28 ottobre 2009, passata in giudicato il 30 novembre 2009, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 31 luglio 1997. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “alla moglie spetta la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio. Una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per il calcolo” (cfr. I, II).
1.2 Il 17/19 novembre 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire rispettivamente per l’esecuzione del riparto (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati (cfr. VIII, IX) di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XIV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previden-za possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle incontestate dichiarazioni di parte risulta che durante il matrimonio, e per l’esattezza dal 31 luglio 1997 al 30 novembre 2009 (cfr. supra consid. 1.1 e 2.3), CV 1, assicurato ai fini previdenziali quale dipendente della __________ dal gennaio 1994 presso la Fondazione __________ – ora CV 2 – e presso la CV 3, ha acquisito una prestazione d’uscita divisibile di CHF 63'280 (contratto __________) rispettivamente di CHF 46'207 (contratto __________ previdenza complementare) (cfr. IX; cfr. per entrambe le fondazioni di previdenza [art. 48 cpv. 2 LPP e 49 LPP] i relativi estratti RC agli atti), ritenuto che, come accennato (cfr. supra consid. 2.4 ), suscettibili di essere divisi nella presente sede sono gli averi della previdenza professionale sia obbligatoria che sovraobbligatoria mentre che prestazioni del pilastro 3A e 3B, non soggette a divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, sono assicurabili unicamente quali forme di previdenza giusta l’art. 82 LPP tramite contratti conclusi con istituti d’assicurazione o tramite convenzioni con fondazioni bancarie, ciò che non corrisponde al caso in esame.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale complessivo di CHF 109'487 accumulato da CV 1 nel periodo qui determinante, a favore di AT 1 spetta un accredito complessivo di CHF 54'743.50 ([46'207 + 63’280] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, la somma di CHF 54'743.50, di cui CHF 31’640 a carico della CV 2 (contratto __________) e CHF 23'103.50 a carico della CV 3 (contratto __________), unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (30 settembre 2009) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero di libero passaggio ad essa intestato presso __________ (cfr. doc. A).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, oppure, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 109’487.
2.- È fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso __________, la somma di CHF 31’640 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 30 novembre 2009.
3.- È fatto ordine alla CV 3 (contratto __________) di versare a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso __________, la somma di CHF 23'103.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 30 novembre 2009.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti