Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2015.25
Entscheidungsdatum
09.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2015.25

BS/sc

Lugano 9 agosto 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione 8 luglio 2015 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. La AT 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 19 gennaio 1990. Con entrata in vigore il 25 aprile 2013 (data di pubblicazione nel FUSC), la ragione sociale è stata modificata: “taglio e manutenzione piantagioni e boschi; manutenzione sentieri, cinte, argini, linee aeree e manufatti forestali in genere; costruzione di parchi gioco in legno; coltivazioni e piantagioni di piante e alberi; l'esecuzione di opere e studi di ingegneria naturalistica, forestale, agricola e di ripristino ecosistemi; la produzione ed il commercio di sementi a scopo forestale e agricolo; la gestione di piazze di compostaggio; la produzione integrata di semilavorati in legno; l'esecuzione di servizi invernali quali calla neve, spargimento sale, ecc.; l'acquisto e l'amministrazione di immobili necessari al perseguimento dello scopo sociale; la partecipazione ad imprese aventi scopo analogo.” (cfr. estratto RC sub doc. E), stralciando la voce “la manutenzione e la costruzione di strade”.

La AT 1 è affiliata all’ASIF (Associazione imprenditori forestali della Svizzera Italiana) ed è membro della Commissione Paritetica Forestale (cfr. autodichiarazione 9 gennaio 2013; doc. E).

1.2. Con “decisione” 16 dicembre 2013 la Direzione della CV 1 (in seguito: CV 1), sulla base dell’autodichiarazione 9 gennaio 2013, ha concluso che il reparto “lavori edili/genio civile/costruzioni idrauliche” della CV 1 è soggetta dal punto di vista aziendale al Decreto di obbligatorietà (DOG) del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Posto che dal punto di vista geografico la società rientra nel campo di applicazione del succitato contratto collettivo, la Direzione ha stabilito l’obbligo da parte della CV 1 di versare i contributi PEAN per i dipendenti del summenzionato reparto (ca. 3-4 persone) che ricadono nel campo di applicazione personale del CCL PEAN, il tutto con effetto dal 1° luglio 2003.

La Direzione, riepilogando, ha ritenuto:

" L'CV 1 esegue lavori soggetti e non soggetti al campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN e pertanto è un'impresa mista.

Non avendo reparti aziendali chiaramente distinti con una direzione propria, ai quali è assegnato inequivocabilmente un gruppo ben definito di dipendenti, e che si presentano verso l'esterno con un'identità propria, l'CV 1 è un'impresa mista non a tutti gli effetti.

Le attività che caratterizzano l'impresa (danno l'impronta caratterizzante) sono i «lavori strettamente forestali/servizi invernali/trasporti forestali e di fanghi/corsi di formazione» che non sono soggetti al campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN. Essendo preponderanti le attività estranee al settore dell'edilizia principale, l'CV 1 in linea di principio non è assoggettata.

Ciò nonostante le attività dell'CV 1 che possono essere assegnate al settore dell'edilizia principale generano un fatturato annuo di CHF 500 000.

  • o più, per cui si applica la precisazione fatta il 14 aprile 2005 dal Consiglio di fondazione della AT 1.

Visto quanto precede, l'CV 1 è sottoposta al campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN con il reparto «Lavori edili/genio civile/costruzione idraulica» e con i dipenderti impiegati in tale reparto (ca. 3-4 persone). L'CV 1 è quindi sottoposta in parte al DCF DOG CCL PEAN.” (doc. 12 pag. 5)

Con opposizione 30 dicembre 2013 la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, rileva in particolare che, trattandosi di un’impresa mista non a tutti gli effetti, le attività forestali svolte sono in preponderanza rispetto alle attività sottoposte al CCL PEAN e che l’assoggettamento aziendale parziale della società non è giustificato. A sostegno di quanto asserito la società fa riferimento alla sentenza 52.2012.470 dell’8 aprile 2013 del Tribunale amministrativo del Canton Ticino, in cui è stato statuito che in caso di aziende miste non a tutti gli effetti determinante per l’assoggettamento è la preponderanza delle attività svolte, attività che nella fattispecie concreta non rientrano preponderamente nel contratto collettivo in parola. La società rileva altresì che solo negli ultimi anni, quindi non dal 2003, il reparto interessato ha oltrepassato la soglia di un fatturato di CHF 500'000.--, rimarcando inoltre l’incertezza sul numero dei dipendenti toccati dall’assoggettamento. Infine, solleva l’eccezione di prescrizione (doc. 11).

1.3. L’opposizione è stata respinta mediante “riconsiderazione” del 5 maggio 2014 con cui la Direzione della AT 1 ha confermato l’assoggettamento (doc. 10).

Con “ricorso” 21 maggio 2014 alla Commissione Ricorsi della AT 1 la CV 1 ha ribadito le contestazioni riguardo al parziale assoggettamento aziendale. In aggiunta alle censure esposte il 30 dicembre 2013 la società sottolinea come i lavori edili effettuati nell’ambito della sua attività di azienda forestale siano inclusi nella tabella allestita dall’associazione di categoria e discussa con l’autorità quali “lavori e opere del settore forestale”, lavori che generalmente sono oggetto di concorsi pubblici (doc. 8).

1.4. Da ultimo, con “decisione” 4 febbraio 2015 la Commissione Ricorsi della AT 1 ha nuovamente confermato l’assoggettamento del reparto “lavori edili/genio civile/costruzioni idrauliche”, nonché l’obbligo di versamento dei relativi contributi per i dipendenti interessati limitatamente dal 1° gennaio 2010.

Esaminati nuovamente in dettaglio i vari tipi di attività svolte dalla società risultanti dalla citata autodichiarazione del 9 gennaio 2013, la succitata commissione ha in sostanza ribadito come la società, impresa mista non a tutti gli effetti, nonostante che la preponderanza dei lavori eseguiti siano fuori dal campo di applicazione del CCL PEAN, sia assoggettabile per il succitato reparto che invece esegue lavori rientranti nel contratto collettivo in parola con un fatturato annuo dal 2010 maggiore di fr. 500'000.-- (doc. 4). La “decisione” è stata inviata il 12 febbraio 2015 al legale della società (doc. 3).

1.5. Con la presente petizione la AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, riprendendo in sostanza le motivazioni esposte nelle precedenti “decisioni”, ha chiesto:

" (…)

  1. E' accertato l'assoggettamento della ditta CV 1 con sede in __________ all'obbligo di versare alla AT 1 con sede in __________ i contributi giusta il DOG CCL PEAN ed il CCL PEAN a contare dal 1º gennaio 2010 per i lavoratori che compiono lavori edili.

  2. La ditta CV 1 con sede in __________ è obbligata a presentare alla AT 1 con sede in __________ entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio i rendiconti annuali completi per la determinazione dei contributi per il pensionamento anticipato a norma del DOG CCL PEAN e del CCL PEAN per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

  3. La ditta CV 1 con sede in __________ è obbligata a versare alla AT 1 con sede in __________ gli importi contributivi fissati dalla stessa AT 1 sulla base dei rendiconti i rendiconti annuali presentati giusta il precedente disp. n. 2, con interessi di mora del 5% a contare per ogni anno contributivo dal 1º gennaio dell'anno successivo entro e non oltre 60 giorni dalla crescita in giudicato di questo giudizio” (doc. I)

1.6 Con la risposta di causa del 4 settembre 2015 CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione.

In sintesi, la società contesta il suo (parziale) assoggettamento aziendale al CLL PEAN svolgendo unicamente lavori caratteristici di un’azienda forestale non rientranti nel novero delle attività sottoposte all’obbligo contrattuale collettivo, incluse anche le attività svolte dal reparto che l’attrice ritiene invece assoggettabile. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.7 Il 13 ottobre 2015 la CV 1 ha inoltrato la replica (IX), seguita dalla duplica della società datata 16 novembre 2015 (XIII).

1.8. In data 19 novembre 2015 l’attrice ha prodotto una STF le cui considerazioni, a sua detta, possono essere trasposte nella presente procedura (XV), seguite, su richiesta del TCA, dalle osservazioni 15 dicembre 2015 della convenuta (XIX).

1.9. Il 29 febbraio 2016 la convenuta ha trasmesso al TCA due capitolati di lavori di sistemazione di riali (XXI), seguite da una presa di posizione dell’attrice (XXIII) e da controsservazioni della convenuta (XXV).

considerando in diritto

In ordine

2.1. Secondo il Tribunale federale la questione a sapere se un’impresa è soggetta al campo di applicazione di un contratto collettivo di lavoro al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale è di competenza della giustizia civile (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 4.4 con riferimento a DTF 134 III 11 e altre STF citate).

Dal momento che la CV 1 ha chiesto che CV 1 sia condannata al versamento dei relativi contributi, seppur non quantificandoli ma specificando il periodo di riferimento (2010 - 2015), questo TCA può entrare nel merito della petizione e decidere, in via preliminare, riguardo al contestato assoggettamento (cfr. STF del 7 maggio 2008 citata, consid. 4.6; cfr. anche STF 9C_475/2012 del 29 ottobre 2012 ove la CV 1 aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi con l’obbligo di edizione delle schede salariali al fine di determinare il relativo importo).

2.2. La CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN. In particolare può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2006).

La fondazione convenuta è un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS che elargisce esclusivamente delle prestazioni previdenziale sovra obbligatorie ex art. 331 CO.

In concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente nel Regolamento PEAN della AT 1, con la conseguenza che nulla osta all’applicazione dell’art. 73 LPP, rispettivamente la competenza del giudice delle assicurazioni, così come confermato dal TF (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008, B106/06 del 6 febbraio 2008 e B39/06 del 18 aprile 2007; cfr. anche STCA 34.2005.37 del 29 agosto 2005 consid. 2.2 e 2.3, 34.2006.37 del 29 maggio 2007 consid. 2.2 e 2.3 e da ultimo STCA 34.2010.17 del 6 dicembre 2010 consid. 2.1e STCA 34.2007.36 del 7 agosto 2008 consid. 2.1).

Nel merito

2.3. Oggetto del contendere è sapere se CV 1 deve versare alla AT 1 i contributi previdenziali dal 1° gennaio 2010 per i dipendenti occupati nel reparto “lavori edili/genio civile/costruzioni idrauliche”. In via preliminare occorre pertanto esaminare se dal punto di vista aziendale la società è obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN o meno, limitatamente al succitato reparto (cfr. consid. 2.5).

2.4. Il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da una parte, il Sindacato Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) il Sindacato SYNA dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.

Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (in seguito COG CCL PEAN). Ciò significa che un’impresa è assoggettata CCL PEAN se svolge un’attività nel settore sottoposto al contratto collettivo stesso (art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN) ed è applicabile per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate all’art. 2 cpv. 5 del decreto federale. Inoltre, il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007 e 6 dicembre 2012.

Quello che interessa nella presente fattispecie è il campo aziendale di applicazione del CCL PEAN definito dall’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (cfr. art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), che recita:

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori:

a. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la pavimentazione stradale);

b. aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;

c. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

d. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sotto soffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g. aziende che eseguono lavori in asfalto e messa in opera di bottoncini;

h. aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.”

Con modifica del 6 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, l’art 2 cpv. 4 lett. b COG CCL PEAN il campo di applicazione aziendale risulta essere ampliato:

" b) lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio;

sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture.”

I lavoratori, che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo pari all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento PEAN).

Infine, con l’entrata in vigore del CCL PEAN era dovuto un contributo di entrata unico di fr. 680.—per lavoratore (art. 28 cpv. 3 CCL PEAN e Regolamento PEAN).

2.5. La decisione di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO [Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro]; RS 221.215.311).

Al fine di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2 parzialmente pubblicato in JAR 2007 313).

Va poi rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010; STF 9C_ 123/2010 del 3 maggio 2010).

2.6. Secondo l’art. 2 cpv. 1 CLL PEAN dal profilo aziendale il contratto collettivo si applica a tutte le imprese o parti di imprese (…) nei settori indicati dall’articolo stesso (cfr. consid. 2.5).

Se un'impresa svolge attività sia comprese sia escluse nel settore dell’edilizia principale si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (cfr. Keller, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, pag. 365, in particolare nota 1736 a pag. 366 in cui riporta alcuni esempi d’imprese miste).

Le imprese miste sono suddivise in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese miste non a tutti gli effetti.

Secondo la giurisprudenza, nell’ambito di un’impresa mista (a tutti gli effetti; n.d.r.) si parla di azienda autonoma o reparto aziendale autonomo se i reparti sono organizzati in unità proprie. Questo presuppone che i singoli lavoratori sono destinati a tale reparto e forniscono le altre attività dell’impresa non solo in via sussidiaria. Nell’interesse della sicurezza del diritto è richiesto che il reparto si presenti sul mercato come fornitore di prodotti e servizi con un’immagine propria. Ciò non presuppone che il reparto sia amministrato separatamente e che tenga una separata contabilità per essere riconosciuto come tale (“Von einem selbständigen Betrieb oder einem selbständigen Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen insofern auch nach aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können”; STF 9C_22/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 4.5.2.2. con riferimento a STF 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 6.1 e STF 4C.350/2000 vom 12. März 2001 consid. 3d).

Un'impresa mista non a tutti gli effetti si caratterizza per la circostanza che un'azienda svolge un'attività nel settore dell'edilizia principale e in un campo, almeno, diverso da quello dell'edilizia principale, senza che siano individuabili unità aziendali autonome.

A tal riguardo, va fatto presente che in data 14 aprile 2005 il Consiglio di Fondazione della CV 1 - che costituisce contemporaneamente la commissione paritetica ed organo di controllo del CCL PEAN ed è quindi equamente composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; (cfr. art. 24 CCL PEAN) – ha fissato i criteri per determinare l’assoggettamento al CCL PEAN di un’impresa mista non a tutti gli effetti), che sono i seguenti:

" (…)

Unechte Mischbetrieb

Die Arbeitsgruppe “Mischbetriebe” hat Kriterien aufgestellt, anhand welcher festgestellt, ob einem Betrieb Tätigkeiten aus dem Bauhauptgewerbe das Hauptgepräge geben und er deshalb gesamthaft dem GAV CV 1 zu unterstellen ist. Die Kriterien sind nach ihrer Wichtigkeit absteigend geordnet, wobei immer eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen ist:

• Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter pro Tätigkeitsgebiet, allenfalls in einem zeitlich über mehrere Jahre dauernden Querschnitt

• Ausbildung / Qualifikation der Mitarbeiterinnen

• __________ -Einteilung (41A = Vermutung Bauhauptgewerbe)

• Erscheinungsbild nach aussen (Briefpapier, Internetauftritt, Teilnahme an Submissionen etc.)

• Maschinenpark

• Handelsregistereintrag

Ist der Betrieb nach seinem Gepräge nicht dem Bauhauptgewerbe zuzuordnen, so sind dennoch diejenigen Vollzeitstellen dem GAV CV 1 zu unterstellen, die einer Tätigkeit im Bauhauptgewerbe zugeordnet werden könnten, falls der daraus sich ergebende, echte Betriebsteil einen jährlichen Umsatz von ca. Fr. 500‘000.-- erzielen würde.“ (sottolineatura del redattore)

Beschluss: Der Stiftungsrat stimmt der Beurteilung der unechten Mischbetrieben nach diesen Kriterien zu.“ (doc. A)

Pertanto se ad un reparto non è riconducibile un peso preponderante dell'attività all'interno del settore dell'edilizia principale, sono tuttavia assoggettati al CCL PEN i lavoratori occupati a tempo pieno destinati al settore dell’edilizia principale nella misura in cui risulta che il reparto consegue una cifra di affari annua di fr. 500'000.--. Quest’ultimo criterio è stato applicato, come fatto presente dalla CV 1, con sentenza 3 marzo 2015 dalla Camera delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Canton Berna (doc. 27I) e confermata, per diversi motivi, dal TF (DTF 141 V 657).

2.7. Nel caso in esame la CV 1 sostiene che, essendo un’impresa mista non a tutti gli effetti, la cui attività preponderante non rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, non può essere assoggettata neppure in modo parziale. Essa fa in particolare riferimento ad una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ticinese 52.2012.248 dell’8 aprile 2013 (cfr. consid. 1.2 in fine) in cui, parlando di imprese miste non a tutti gli effetti, aveva rilevato:

" Se risultano preponderanti le attività sottoposte al DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente al CCL PEAN, allora l'intera azienda è assoggettata e, di conseguenza, tenuta al pagamento dei contributi per ogni singolo collaboratore occupato, indipendentemente dalla sua attività e/o qualifica. Ove risultino invece preponderanti attività estranee (che esulano dal campo di applicazione del DCF DOG CCL PEAN/CCL PEAN), allora l'intera azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi dipendenti, neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero nel campo di applicazione aziendale.” (cfr. consid. 2.2.2 della citata sentenza)

Ritenuto quindi che la succitata istanza giudiziaria cantonale ha “… chiarito che in caso di aziende miste non a tutti gli effetti è determinante la preponderanza delle attività svolte”, la società convenuta ribadisce che le sue attività rientrano in modo preponderante tra i lavori forestali estranei al CLL PEAN, non può essere assoggetta, nemmeno parzialmente, al succitato contratto collettivo (cfr. punto no. 5 della risposta).

Come rettamente rilevato dall’attrice, la citata sentenza del TRAM “… non aveva lo scopo di definire il campo di applicazione del CCL PEAN quanto piuttosto quello di rimediare pragmaticamente - lo dice la sentenza stessa (consid. 3) - ad una situazione di stallo insostenibile creata dallo stesso TCA (da intendersi quale TRAM, n.d.r.) con la sua precedente sentenza n. 52.2012.248 del 25 luglio 2012, pure pronunciata nell’ambito di una contestazione di una clausola di un concorso pubblico” (replica pag. 3). Tale concorso, che contemplava l’appalto di lavori non solo forestali ma anche di natura edile, obbligava a tutti i concorrenti di fornire la certificazioni di avvenuto pagamento dei contributi CLL PEAN. Visto che a quell’epoca diverse erano le ditte forestali oggetto di verifica di assoggettamento dal parte della AT 1, con la sentenza del 2013 il Tribunale aveva adottato una soluzione pragmatica, consistente nell’obbligare solamente i concorrenti (al concorso pubblico) effettivamente assoggetti al CCL PEAN di produrre l’attestato di avvenuto pagamento dei relativi contributi, mentre gli altri potevano presentare una dichiarazione di non assoggettamento o di procedura di accertamento in corso nei loro confronti (cfr. consid. 3 della sentenza).

Trattandosi dunque di una controversa clausola di un concorso pubblico, il TRAM non doveva quindi esprimersi sull’assoggettamento parziale di un’impresa mista non a tutti gli effetto, come è il presente caso.

2.8. Nell’ambito della verifica del campo di applicazione aziendale da parte della AT 1, in data 9 gennaio 2013 (doc. E) la CV 1 ha riempito la modulista concernente le singole attività caratterizzanti un’azienda forestale, elaborate dall’attrice con l’ausilio della sezione ticinese dell’Associazione svizzera delle aziende forestali (ASIF; doc. F).

Sulla base di questa autodichiarazione, con la “decisione su opposizione” 4 febbraio 2015 la Commissione Ricorsi AT 1, a conferma della “decisione” 16 dicembre 2013 della Direzione della AT 1 (doc. 12), ha suddiviso le attività della società tra quelle non soggette all’obbligatorietà del CLL PEAN e quelle invece soggette:

" (…)

  • Attività svolte secondo l'autodichiarazione:

a. Abbattimento di alberi in qualsiasi condizione, con qualsiasi macchinario, taglio e potatura di piante, gestione del bosco giovane, allestimento della tagliata, esbosco del legname prodotto

b. Produzione di paleria, di ciocchi da ardere, di sculture e arredo urbano

c. Selvicoltura e arboricoltura, piantagione di arbusti ed alberi

d. Costruzione di capanni, parchi gioco, istallazioni di svago e didattiche, block house, recinzioni, palizzate, steccati

e. Manufatti in legno

f. Opere di inerbimento di ogni tipo, opere con zolle vegetate, interventi con piante legnose a moltiplicazione vegetativa, posa di stuoie di sostegno

g. Opere migliorative per la vegetazione, cura della vegetazione (sfalcio argini)

h. Cura e manutenzione di biotopi (sfalcio)

Le attività summenzionate (lettere a-h), cioè i lavori strettamente forestali, non fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.

i. Calla neve, servizi invernali, trattore forestale (trasporti forestali)

l. Trasporti DAF (fanghi depurazione)

Le attività summenzionate (lettere i-l), cioè i servizi invernali e trasporti forestali/fanghi depurazione, non fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.

m. Corsi di formazione professionale

Questa prestazione di servizio, cioè l'esecuzione di corsi di formazione, non fa parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.

n. Riprofilamento superficie vignata (vigneto)

o. Cassoni/cassoni in legno (per la stabilizzazione di scarpate/pendii), grate e briglie di contenimento, gradonate

p. Arginature di ruscelli e torrenti

q. Risanamento di sentieri

Le attività summenzionate (lettere n-q), fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.”

(doc. 4, pag. 2-3)

La AT 1 ha poi raggruppato le succitate attività nei seguenti reparti aziendali, così come si evince nella “decisione” 4 febbraio 2015 della Commissione AT 1:

" (…)

  • «Lavori edili/genio civile/costruzione idraulica»

(sottoposto integralmente al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere n-q

  • «Lavori strettamente forestali»

(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere a-h

  • «Servizi invernali/trasporti forestali e di fanghi»

(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere i-l

  • «Corsi di formazione»

(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettera m (…)” (doc. 4, pag. 4)

La convenuta sostiene in primo luogo che le attività di cui alle lettere n-q, raggruppate dall’attrice nel reparto aziendale “lavori edili/genio civile/costruzione idraulica”, non rientrano nel novero di attività dell’edilizia principale e quindi non assoggettabili al CCL PEAN. A torto.

A tal riguardo in sede di petizione la AT 1, con riferimento a precedenti casi di aziende forestali, ha rilevato che:

" … di avere già deciso circa attività analoghe che sono soggette alla stessa norma contrattuale: lavori di trivellazione, ancoraggio ed istallazione di reti di protezione contro la caduta di massi, la costruzione di ripari antivalanghe, la deforestazione connessa con attività di messa in sicurezza di boschi o pendii, la costruzione di sentieri con o senza corrimani e la riparazione di sentieri. (…)”

(doc. I, pag. 7)

Essa ha poi evidenziato che le succitate attività sono definite nel protocollo 7 al Contratto nazionale mantello, più precisamente Appendice 7 alla Convenzione di complemento al campo di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 2012-2015 (scaricabile dal sito della Società svizzera impresa e costruttori; www.baumeister.ch), che funge d’ausilio interpretativo.

Del resto, nella citata sentenza 25 luglio 2012 (cfr. consid. 2.7) il TRAM aveva fatto riferimento ad una “decisione” della AT 1 in cui “…i lavori forestali che comportano lavori edili e di genio civile, come le arginature di ruscelli o torrenti, la stabilizzazione di pendii, il consolidamento di versanti franosi, il risanamento di pendii, la costruzione di sentieri e strade (sentieri naturali), i lavori di scavo ecc. rientrano nel campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN" (cfr. consid. 2.2.).

Determinante non è l’appartenenza formale della società qui convenuta al settore forestale, come neppure lo scopo sociale iscritto a RC, ma piuttosto accertare se essa svolga materialmente lavori di carattere edile, ciò che, come visto, è il caso anche se in misura parziale.

La AT 1 ha rettamente considerato la CV 1 un’impresa mista, poiché svolge attività solo in parte nel campo di applicazione del CCL in parola e più precisamente un’impresa mista non a tutti gli effetti, non avendo la stessa reparti autonomi attivi nel settore interessato. Essa ha poi ritenuto che le attività preponderanti della società non rientrano nel campo di applicazione del CCL in parola. Risultando tuttavia dall’allegato all’autodichiarazione 9 gennaio 2013 che dal 2010 le attività nel reparto aziendale “lavori edili/genio civile/costruzione idraulica “ – di cui alle lettere n-q – hanno fatturato un importo maggiore di fr. 500'000.--, occupato da 2 a 5 persone (cfr. sub doc. E. ), la AT 1 sostiene l’assoggettamento (parziale) della CV 1, chiedendo con la presente petizione la condanna della società al pagamento dei rispettivi contributi.

Occorre esaminare se la clausola dei fr. 500'000.-- di fatturato del reparto edile di un’impresa mista non a tutti gli effetti sia da confermare o meno.

In merito all’ammontare di tale importo nella citata decisione 4 febbraio 2015 la Commissione dei ricorsi della Fondazione convenuta ha pertinentemente spiegato:

" (…)

La regola secondo cui un'impresa è assoggettata a partire da un fatturato di CHF 500 000.-- è peraltro proporzionata. Nel definire questo limite, la AT 1 ha considerato che un dipendente genera in media un fatturato di circa CHF 250’000.-- e che un «reparto aziendale» è costituito da almeno due dipendenti. La regola non tocca quindi i reparti di piccole dimensioni che influiscono in misura molto limitata sulla concorrenza. In questo modo è rispettato il principio della libertà economica. (…)” (doc. 4, pag. 6)

Inoltre, è dal 14 aprile 2005 che tale criterio è utilizzato dalla AT 1 (cfr. consid.).

Nondimeno anche nella citata sentenza del 3 marzo 2015 il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha avallato tale criterio (cfr. consid. 2.7).

Questo Tribunale non ha pertanto motivi per distanziarsi da tale prassi.

In conclusione, visto quanto sopra, trattandosi di un’impresa mista non a tutti gli effetti, è costatato che dal punto di vista aziendale il reparto “lavori edili/genio civile/costruzione idraulica costruzioni”, che svolge le attività edili di cui alle lett. n-q, AT 1 è obbligatoriamente assoggettato al CCL PEAN dal 1° gennaio 2010.

2.9. Va ricordato che il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale ed è applicabile per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate all’art. 2 cpv. 5 del decreto stesso (cfr. consid. 2.5).

Dal momento che CV 1 ha la sede in Ticino e che non rientra nel novero delle imprese escluse, pacifico è che la società anche dal punto di vista geografico è soggetta al CCL PEAN.

Per quel che concerne l’assoggettamento personale al citato CCL, l’attrice non ha individuato i lavoratori della CV 1 che svolgono attività nel campo edile, dovendo unicamente basarsi sull’autodichiarazione del 9 gennaio 2013 in cui la società ha indicato un numero di dipendenti (tra 2 e 4) operanti nelle attività assoggettate (sub doc. E), senza aver tuttavia riempito la modulistica relativa ai salari dei singoli dipendenti (doc. I). Essa ha unicamente allegato la lista dei suoi dipendenti, quasi tutti con la qualifica di selvicoltori/forestali (sub doc. 13).

Come detto al consid. 2.4, i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro corrispondono all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento PEAN), più il contributo di entrata (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv. 4 Regolamento PEAN).

Il datore di lavoro deve versare gli acconti trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla fattura, ma al più tardi alla fine del trimestre (art. 9 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento PEAN. L’interesse di mora è del 5% dall’esigibilità della fattura (art. 9 cpv. 3 CCL PEAN, art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN); la AT 1 esige gli interessi di mora per tutti i contributi annuali dall’inizio dell’anno successivo (STF 9C_975/2012 e 9C_976/2012 del 15 aprile 2013, parzialmente pubblicato in DTF139 III 165, consid. 5.6.2).

Per questi motivi è fatto ordine alla CV 1 di produrre alla CV 1 entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i conteggi salariali, ai sensi dell’art. 8 cpv. 4 CCL PEAN e 6 del Regolamento, dei collaboratori impiegati dal 1° gennaio 2010 nelle attività di cui alle lettere n-q [riprofilamento superficie vignata (vigneto); cassoni/cassoni in legno (per la stabilizzazione di scarpate/pendii), grate e briglie di contenimento, gradonate; arginature di ruscelli e torrenti; risanamento di sentieri)] dell’autodichiarazione 9 gennaio 2013, raggruppate dall’attrice nel reparto aziendale “lavori edili/genio civile/costruzione idraulica”, ritenuto che secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. d CCL PEAN dal punto di vista personale assoggettati sono i lavoratori edili con o senza conoscenze professionali, e di versare entro 60 giorni (sempre dalla crescita del presente giudizio) i rispettivi contributi, compresi gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione (sulla liceità di un simile modo di procedere cfr. in tal senso STF 9C_475/201 del 29 ottobre 2012).

Ricordato infine che il termine di prescrizione dei contributi secondo l’art. 41 cpv. 2 LPP (applicabile anche al caso concreto, poiché si tratta di contributi previdenziali ed il CCL PEAN non disciplina la prescrizione dei contributi) è di 5 anni, ritenuto inoltre che in data 19 dicembre 2014 la società ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione per i contributi non prescritti (doc. G), i contributi dovuti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2010 non sono prescritti.

2.10. La CV 1 ha chiesto di richiamare dall’ASIF e dal Dipartimento del Territorio, Servizi generali, il dossier riferito all’applicazione del CCL PEAN. Ha anche chiesto l’audizione di non specificati testi e la deposizione della convenuta. Con scritto 15 dicembre 2015 la convenuta ha da ultimo chiesto una perizia “… sull’effettivo suo settore di attività da lei occupato e nel quale è effettivamente attiva, rispettivamente sull’assenza di attività concorrenziale nel settore dell’edilizia principale” (XIX).

Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove .Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ((apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

Nel caso in esame, in merito al succitato richiamo di documentazione, senza tuttavia specificarne il motivo, va fatto presente che agli atti la convenuta stessa ha prodotto uno scambio di scritti tra l’ASIF, il Dipartimento interessato e l’attrice stessa inerente la problematica dell’assoggettamento al CCL PEAN d’imprese forestali venutasi a creare dopo la sentenza 25 luglio 2012 del TRAM (ad esempio: doc. 16, 17 e 18).

La società non ha indicato quali testi sentire né tantomeno su cosa gli stessi dovrebbero riferire.

Infine, la chiesta perizia è superflua dal momento che nella più volte citata autodichiarazione del 9 gennaio 2013 la CV 1 ha indicato, compilando il pertinente formulario, in quali attività fosse attiva (sub doc. E).

Vista l’esauriente documentazione agli atti, questo TCA ritiene non necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

2.11. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), non vengono accollate tasse e spese di giustizia.

Nonostante la soccombenza di AT 1, la CV 1 non ha diritto a ripetibili. Infatti, secondo la giurisprudenza nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione dell’8 luglio 2015 è accolta.

§ È accertato l’assoggettamento parziale di CV 1 al CCL PEAN ed il pagamento alla CV 1 dei relativi contributi dal 1° gennaio 2010.

§§ È fatto ordine alla CV 1 di presentare alla CV 1, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i conteggi salariali, ai sensi dell’art. 8 cpv. 4 CCL PEAN e 6 del Regolamento, dei collaboratori impiegati nel reparto aziendale “lavori edili/genio civile/costruzione idraulica“ dal 1° gennaio 2010 e di versare alla CV 1, entro 60 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i rispettivi contributi, compresi gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gesetze

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CCL

  • art. 1 CCL
  • art. 2 CCL
  • art. 3 CCL
  • art. 8 CCL
  • art. 9 CCL
  • art. 23 CCL
  • art. 24 CCL
  • art. 28 CCL
  • art. 36 CCL

CCS

  • art. 89bis CCS

CLL

  • art. 2 CLL

CNM

  • art. 2 CNM

COG

  • art. 2 COG

Cost

  • art. 29 Cost

LFCO

  • art. 1 LFCO

LPP

  • art. 41 LPP
  • art. 73 LPP
  • art. 80 LPP

LPTCA

  • art. 20 LPTCA

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