Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2015.18
Entscheidungsdatum
07.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2015.18

RG/sc

Lugano 7 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa promossa con istanza 22 maggio 2015 e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1

a

  1. CV 1
  2. CV 2 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con sentenza 15 luglio 2014, passata in giudicato il 9 marzo 2015, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il 19 maggio 1998, confermando – per quanto qui interessa – la validità della regolamentazione nella quale le parti hanno concordato di “assegnare alla signora AT 1 la quota del 50% dell’importo maturato a titolo di Secondo Pilastro (prestazione d’uscita del sistema previdenziale Elvetico) presso la Cassa Pensioni Svizzera dal signor CV 1 per effetto dell’attività lavorativa dallo stesso prestata in Svizzera, calcolato per la durata del matrimonio comprensivo degli interessi, in forza di contratto n. __________ stipulato con CV 2 (RA 2) __________ (CH)” (doc. A).

1.2 Con istanza 22 maggio 2015 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta allo scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza i-taliana nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali dell’ex marito (cfr. I).

1.3 Il TCA ha quindi chiesto ad CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla delibazione e di presentare e-ventuali osservazioni all’istanza in oggetto, di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale (cfr. II).

Stante la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla lu-ce delle informazioni fornite relativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato durante il matrimonio (cfr. I, V) e degli ulteriori accertamenti esperiti ex officio (cfr. IX, X), il TCA ha chiesto all’istituto interessato (segnatamente la CV 2; cfr. VII, VIII) le informazioni utili ai fini del riparto.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun-que decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Delibazione

2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudizia-le, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).

Dall’istanza in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali dell’ex marito – sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.

In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der So-zialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).

Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale previ-denziale, e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. V, X). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di di-chiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto la compensa-zione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

2.2.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimen­to di sentenze manifesta­mente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fon-damen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in di-sattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pu-re di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pen-desse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Schei-dungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindes-rechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quan-to riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).

In concreto dal fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divorzio AT 1 e CV 1 erano entrambi domiciliati a __________ (__________, Italia). A norma dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la competenza del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 9 marzo 2015 come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della sentenza versata agli atti (doc. A).

2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella proce-dura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata pro-dotta alcuna attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limi-tarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del ca-so, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).

Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kom-mentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul rico-noscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, A-nerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).

Posto come non siano nella specie ravvisabili – e nemmeno vengono fatti valere – motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la sentenza 15 luglio 2014 del Tribunale Civile di __________, laddove stabilisce il diritto di AT 1 alla metà dell’avere pensionistico (2° pilastro) accumulato in Svizzera dall’ex coniuge (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.3 Divisione

2.3.1 Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice im-partisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive con-clusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.

Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1 fosse assicurato al momento del matrimonio presso un ente previdenziale svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza depositati in Svizzera. Dal fascicolo emerge che da gennaio 2008 egli è assicurato alla CV 2 quale dipendente della __________ di __________ e che alla crescita in giudicato del divorzio (9 marzo 2015, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 22'347.85 (cfr. XIII).

Considerato quanto precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento del di-vorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio e ritenuto, per il resto, come nel periodo qui determinante non risultino essere stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento del-l’abitazione giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione dell’avere previdenziale da ripar-tire; sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332), a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 11'173.90 (22'347.85 : 2).

2.3.3 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

Ne consegue che la somma di CHF 11'173.90 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'isti-tuto debitore – maturati dal 9 marzo 2015 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 lu-glio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere accreditata da parte della CV 2 (contratto d’adesione n. ) e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP), ritenuto che il conto aperto nell’ottobre 2015 presso __________ e comunicato al TCA quale conto su cui versare l’avere di sua spettanza non costituisce un conto (vincolato) di libero passaggio bensì un conto privato (“Conto privato CHF”, cfr. XV/1).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.4 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 22'347.85.

2.- È fatto ordine alla CV 2 (contratto d’adesione n. __________) di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di CHF 11'173.90 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 9 marzo 2015.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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