accomandata
Incarto n. 34.2014.17
RG/sc
Lugano 20 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 1/2 luglio 2014 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
rappr. da: RA 3
a
rappr. da: RA 3
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con pronunzia 22 maggio 2014, passata in giudicato il 26 giugno 2014, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 29 maggio 1992. Quo agli aspetti previdenziali, al punto n. 5 del dispositivo il Pretore ha stabilito “il principio della suddivisione fra i coniugi, a metà (50% ciascuno), delle rispettive prestazioni accumulate in costanza di matrimonio (art. 122 CC), te-nendo conto anche degli anticipi percepiti e utilizzati per l’acqui-sto dell’abitazione primaria” (cfr. I, II).
1.2 Il 1/2 luglio 2014 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr. art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011 e art. 142 cpv. 2 CC in vigore sino al 31 dicembre 2010; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi AT 1 ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori numerosi accertamenti esperiti dal Tribunale si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni degli istituti di previdenza interessati risulta che al momento del matrimonio (29 maggio 1992) AT 1 disponeva di u-na prestazione di fr. 18'618.50 presso l’AT 2 (cfr. IX/1-2), mentre che alla crescita in giudicato del divorzio (26 giugno 2014, momento determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.3) disponeva presso il medesimo istituto di previdenza di un a-vere divisibile di fr. 96'639.10 (cfr. IX/2).
Dal fascicolo emerge inoltre che in costanza di matrimonio, per l’esattezza in data 28 febbraio 2006, egli ha effettuato un prelievo di fr. 105'000.-- destinato al finanziamento della proprietà d’a-bitazione primaria (cfr. IX/1-2).
2.5.2CV 1 al momento del matrimonio era assicurata alla __________ (quale impiegata della , cfr. XXI/3-4, XXXI) dove disponeva di una prestazione di fr. 22'326.-- (cfr. co-municazione RA 3 (RA 3) sub VIII/1; cfr. calcolo della prestazione in inc. pretorile [fax RA 3 del 7.5.2015 p. 2]). Al passaggio in giudicato del divorzio essa disponeva invece di un avere divisibile di fr. 74'264.70 presso l’ (quale dipendente dell’, cfr. VIII/1-2).
Anch’essa risulta avere effettuato durante il matrimonio, per l’esattezza il 31 dicembre 2005, un prelievo di fr. 44'927.70 – a quel momento depositati su un conto della __________ aperto nel 2000 dopo l’uscita dalla __________ (cfr. XV; non si tratta quindi, come sostenuto dall’interessata, “di una somma che era stata accantonata nel 1986 a mio nome dalla spettabile __________”, cfr. XV/4) – per il finanziamento dell’abitazione (cfr. VIII/1, XV, XV/1-2).
Per quanto riguarda l’avere presente alla data del matrimonio e quindi di quello accumulato sino al 29 maggio 1992, contrariamente all’assunto di CV 1 che non ritiene segnatamente plausibile l’esistenza a quel momento di suddetta somma sostenendo che l’importo di fr. 44'927.70 prelevato per il finanziamento dell’abitazione è stato accumulato prima del matrimonio, la suindicata cifra di fr. 22'326.-- calcolata da RA 3 (cfr. conteggio del 22 settembre 2014 sub VIII/1) risulta del tutto verosimile e ciò in considerazione:
a) dei salari percepiti prima del matrimonio (cfr. estratto conto individuale AVS sub XXV);
b) del fatto che essa, nata nel marzo 1960, in base agli atti non può che aver iniziato ad accumulare capitale di vecchiaia a partire da gennaio 1985 (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) quando cioè era assicurata alla __________ quale dipendente della __________ (cfr. XXX/1 e 3), circostanza, questa, che permette in buona sostanza anche di ritenere verosimile, in assenza di ulteriori elementi probatori (cfr. XXVIII, XXXIII, XXXIX), che la prestazione d’uscita di fr. 74'264.70 presente al momento del divorzio sia costituita da capitale previdenziale accumulato dopo il matrimonio (cfr. XXXIII);
c) delle certificazioni che attestano un versamento di fr. 21'878.-alla __________ nel maggio 1992 (cfr. XXI/3), un versamento di fr. 9’330.05 trasferiti nel settembre 1987 dalla __________ (cfr. XXX/3, cfr. XXX/1) all’allora __________ (cfr. XXXVII) ed infine un versamento di fr. 17'667.40 da parte di quest’ultima all’AT 2 (cui era affiliato l’allora __________) nel dicembre 1990 (cfr. XXXVII).
Tenuto conto di quanto sopra è altrettanto plausibile ritenere che, stante un avere alla data del matrimonio di fr. 22'326.--, al momento del prelievo l’avere previdenziale ammontava effettivamente a fr. 44'927.70. A quest’ultimo riguardo, l’argomento secondo cui la somma prelevata nel dicembre 2005 è stata accumulata prima del matrimonio (cfr. IV/2) non trova riscontro probatorio agli atti e poggia inoltre su una non corretta interpretazione del conteggio fornito da RA 3 (sub IV/4). A mente del-l’ex moglie, infatti, l’importo di fr. 44'927.70 sarebbe da considerare acquisito prima del matrimonio poiché “se la prestazione di libero passaggio al matrimonio (29.5.1992) era di fr. 22'326.00, difficilmente avrei potuto prelevarne 45'000.00 a fine 2005 se il saldo (interessi inclusi) al 31.12.2013 ancora non raggiungeva tale cifra!”, cfr. IV/2). Orbene, ciò contrasta all’evidenza con i dati riportati nel suddetto conteggio di RA 3 laddove è indicata una prestazione di libero passaggio al 31 dicembre 2013 di fr. 69'577.85, importo quindi superiore a quello fatto oggetto di prelievo nel dicembre 2005 (l’ex coniuge considera erroneamente l’importo di fr. 43’199.40 quale importo presente al 31 dicembre 2013, mentre che tale cifra indica l’avere presente alla data del matrimonio aumentato degli interessi maturati sino al 31 dicembre 2013 (cfr. IV/4).
2.5.3Capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il fi-nanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione e-sistente a tale momento ed essere considerati come una presta-zione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss). In tal senso e conformemente a tale principio, nel dispositivo n. 5 della sentenza di divorzio il Pretore ha rettamente precisato che nel calcolo delle rispettive prestazioni accumulate in costanza di matrimonio ex art. 122 CC va tenuto conto anche degli anticipi prelevati per l’acquisto dell’a-bitazione primaria (cfr. supra consid. 1.1).
Laddove, con riferimento alla DTF 136 V 57, l’ex marito sostiene che dalla divisione vada escluso l’importo prelevato per il finanziamento dell’abitazione (cfr. V), egli non può essere seguito. In quella sentenza il TF ha infatti da un lato ribadito il suevocato principio di cui alla DTF 132 V 332 e cioè che prelievi per il finanziamento dell’abitazione vanno di regola considerati ossia computati ai fini della divisione (consid. 3.1), dall’altro ha precisato che ai fini della divisione alla prestazione attribuita ad un coniuge, calcolata tenendo conto dei prelievi per il finanziamento dell’abitazione, non deve essere ancora aggiunto e quindi messo a disposizione l’importo che il coniuge stesso ha fatto og-getto di prelievo, essendo tale importo stato investito nella proprietà d’abitazione e non trovandosi più nella sostanza dell’isti-tuto di previdenza (consid. 3.2 e 4).
Alla luce della giurisprudenza di cui alla STF 9C_691/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 436 (cfr. anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80; cfr. STCA 34.2012.17 del 7 novembre 2012) appare in concreto giustificato considerare gli interessi maturati sull’avere presente alla data del matrimonio limitatamente al periodo compreso tra la data del matrimonio (29 maggio 1992) e quella dei rispettivi prelievi (28 febbraio 2006 e 31 dicembre 2005).
Stante un capitale al momento del divorzio di fr. 96'639.10, aumentato dell’importo di fr. 105'000.-- e considerata una prestazione di fr. 18'618.50 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (da cifrarsi in fr. 12'036.10; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), l’avere pensionistico accumulato da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 170'984.50 (96'639.10
Considerato invece per CV 1 un capitale al momento del divorzio di fr. 74'264.70 aumentato dell’importo di fr. 44'927.70 e considerata una prestazione di fr. 22'326.-- alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (da cifrarsi in fr. 14'284.60; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), l’avere pensionistico accumulato dall’ex moglie durante il matrimonio e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 82'581.80 (74'264.70
2.5.4 Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta quindi a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 44'201.35 ([170'984.50 – 82'581.80] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli articoli 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
La somma di fr. 44'201.35, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati a far tempo dal 26 giugno 2014 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003; Bollettino UFAS della previdenza professionale n. 138 del 16 marzo 2015, cifra 911), dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 presso l’istituto di previdenza cui attualmente è assicurata.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003; Bollettino UFAS sopra citato).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 170'984.50.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 82'581.80.
3.- E' fatto ordine all’AT 2 di accreditare, a debito del conto di previdenza di AT 1 (datore di lavoro: __________; n. AVS __________) e a favore del conto di previdenza di CV 1 (datore di lavoro: __________; n. AVS __________), la somma di fr. 44'201.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi dal 26 giugno 2014.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti