Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2013.8
Entscheidungsdatum
23.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2013.8

BS/sc

Lugano 23 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2013 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1954, dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 2009 è stato alle dipendenze di , dapprima quale procuratore (1992) e poi quale procuratore principale (1994). Dal 1° aprile 1997, con il grado di vicedirettore, egli ha svolto la funzione di responsabile di gruppo operativo che forniva consulenza a società informatiche () e applicativa a banche-clienti di __________ e __________. Il 1° gennaio 2001 egli è stato trasferito alla revisione interna (internal audit) ed il 15 febbraio 2005 ai sistemi informatici (information system). Dal mese di dicembre 2006 è stato assente sul posto di lavoro per malattia (cfr. petizione punto no. 1).

Per il tramite del datore di lavoro AT 1 era assicurato per la previdenza professionale alla CV 1 (in seguito: CV 1).

1.2. Con decisione 13 agosto 2009, preavvisata il 18 maggio 2009, l’Ufficio AI ha posto AT 1 al beneficio di una rendita intera dell’AI, con effetto dal 1° dicembre 2007, e di due rendite completive per figli (doc. D).

1.3. Facendo riferimento al progetto di decisione 18 maggio 2009 dell’Ufficio AI, con lettera 1° luglio 2009 la CV 1 ha fra l’altro informato l’ex collaboratore del versamento di una rendita d’invalidità LPP di fr. 6'749.-- mensili, erogabile dal 1° luglio 2009, indicando anche le prestazioni a carattere sociale della __________ (doc. E). Nel successivo scritto 16 settembre 2009 la Fondazione ha confermato gli importi erogati (doc. 6).

Ricevuto il conteggio delle prestazioni riconosciute dall’Ufficio AI, con scritto 12 ottobre 2009 la CV 1 ha informato AT 1 che, essendo dato un caso di sovrassicurazione, le rendite per figli saranno ridotte in modo da non superare il 90% del guadagno presumibilmente perso. Dal calcolo allestito risulta che il guadagno presumibilmente perso è stato quantificato in fr. 173'600.--, pari alla somma dello stipendio annuo (fr. 151'000.--), degli assegni per figli (fr. 6'000.--) e della media dei bonus versati dal 2003 al 2007 (fr. 16'600.--), per un limite di sovrassicurazione pari a fr. 156'240.-- e che le rendite per figli sono state ridotte a fr. 6'266.-- (doc. F). Gli importi delle due rendite (ridotte) per i figli __________ e __________, compresi i supplementi di età non inclusi nel calcolo dei redditi computabili, sono stati in seguito confermati dalla Fondazione con scritto 23 ottobre 2009 (cfr. doc. G).

1.4. Siccome al 1° luglio 2011 è terminato il diritto alla rendita per il figlio __________, la CV 1 ha proceduto ad un nuovo calcolo della sovrassicurazione. Rispondendo alla lettera 30 agosto 2011 di AT 1, con la quale contestava la determinazione del guadagno presumibilmente perso – a sua detta cifrabile almeno a fr. 186'000.-- e di conseguenza la riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli (doc. 84), con scritto 20 settembre 2011 la CV 1 ha confermato sia la sovrassicurazione che la riduzione delle citate rendite. Il salario presumibilmente perso, adeguato al 2011, è stato fissato a fr. 171'919,75 (fr. 152'319,75 di salario annuo; fr. 3'000.-- di assegno per figlio; fr. 16'600.-- di bonus), con limite della sovrassicurazione di fr. 154'727,80, per una rendita per figlio ridotta a fr. 15'025,80.

Nei mesi successivi è seguita una nutrita corrispondenza tra la AT 1 – dapprima personalmente (cfr. doc. 72-78) ed in seguito tramite il suo legale (cfr. doc. 17-24) – e la CV 1 incentrata prevalentemente sulle modalità di calcolo del guadagno presumibilmente perso. In particolare, con lettera 29 agosto 2012 la CV 1, confermato il conteggio della sovrassicurazione di cui allo scritto 20 settembre 2011, ha dichiarato di essere disposta ad aggiungere al calcolo del guadagno presumibilmente perso anche le spese di rappresentanza in modo che lo stesso ammonti a fr. 180'919,75 (doc. I).

Con scritto 14 settembre 2012 AT 1 ha dichiarato di non essere d’accordo con la proposta, preannunciando l’avvio di una procedura giudiziaria (doc. 17).

1.5. Con la presente petizione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto:

" (…)

1.1. La CV 1 è condannata a versare al signor AT 1 un importo di fr. 86'411.30 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2013, a valere quali rendite arretrate (fr. 68'456.-- dal 1. luglio 2009 al 30 giugno 2011; fr. 11'970.20 dal 1. luglio 2011 al 30 giugno 2012 e fr. 5'985.10 dal 1. luglio 2012 al 31 dicembre 2012) ed un importo globale annuo di fr. 136'194.20.-- in luogo degli attuali fr. 124'244 a valere quali rendite d'invalidità a decorrere dal 1. gennaio 2013, oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2013.

1.2. La CV 1 è condannata a versare al signor AT 1 un importo di fr. 19'552.-- oltre interessi al 50% dal 1° febbraio 2013 a valere quale differenza retributiva per il periodo da dicembre 2007 a giugno 2009, e fr. 60'192.65 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2013, a valere quale rimborso dei contributi versati in eccesso per il periodo dal mese di dicembre 2007 al mese di giugno 2009.

1.3. In via subordinata si chiede che alla CV 1 venga fatto ordine di applicare le disposizioni del Regolamento 2009 con le conseguenze indicate nei considerandi del presente allegato." (doc. I)

In sostanza, egli contesta la determinazione del guadagno presumibilmente perso, che secondo i suoi calcoli ammonta complessivamente a fr. 221'913.--, ritenendo pertanto non giustificata la riduzione delle rendite per figli, di cui ora chiede, in via retroattiva, la differenza tra le prestazioni di diritto e quelle ridotte e che in futuro le stesse non vengano ridotte. Rileva che senza – a sua detta – le chiare ed evidenti discriminazioni attuate nei suoi confronti da parte del datore di lavoro egli avrebbe percepito un salario maggiore di quello indicato nel conteggio di sovrassicurazione. Sostiene inoltre che nel periodo dicembre 2007 – giugno 2009 non ha ricevuto alcuna prestazione assicurativa, dovendo per questo motivo versare dei contributi previdenziali in eccesso, di cui egli ora chiede il rimborso. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.6. Con la risposta di causa la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, postula invece la reiezione della petizione. Contestando gli addebiti mossi dall’attore nei confronti della banca, la convenuta conferma il calcolo del guadagno presumibilmente perso, nonché la riduzione delle rendite per figli. Essa rileva inoltre che nel periodo dicembre 2007- giugno 2009 il versamento della rendita è stato differito avendo l’attore continuato a ricevere un salario sul quale sono stati regolarmente prelevati i dovuti contributi. Delle singole risposte alle censure sollevate dall’attore verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.

1.7. Il 29 aprile 2013 l’attore ha replicato (XV) ed il 22 maggio 2013 parte convenuta ha duplicato (XIX).

Il 6 giugno 2013 l’attore ha notificato i mezzi di prova da assumere (XXIII), mentre con scritto 18 giugno 2013 la Fondazione convenuta ha inoltrato le proprie osservazioni alla richiesta probatoria di controparte (XXVI).

1.8. Su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha trasmesso gli atti relativi all’attore (VII). Le parti hanno avuto modo di prenderne conoscenza, presentando al riguardo le loro prese di posizione (XXVIII, XXXII, XXXIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Pacifica nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante il versamento di prestazioni d’invalidità previdenziali ridotte (cfr. DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, avendo la CV 1 sede nel Cantone Ticino.

L’attore sembra ipotizzare l’esistenza di pretese nei confronti dell’ex datore di lavoro per il mancato versamento di bonus/incentive per il periodo dicembre 2007 – 30 giugno 2009, per la non corresponsione di determinati importi al __________ e nei confronti di quest’ultima per il non accreditamento di contributi di vecchiaia (cfr. petizione punto no. 8), senza tuttavia manifestare, né nel petitum che nelle motivazioni della petizione, la volontà di convenire in giudizio le suddette entità giuridiche, ben distinte dalla CV 1 qui convenuta. Oggetto della presente procedura è pertanto unicamente la questione a sapere se nei confronti della CV 1 l’attore può rivendicare il versamento di prestazioni superiori a quelle riconosciute.

nel merito

2.2. Nel caso in esame l’attore contesta il calcolo della sovrassicurazione operato dall’istituto previdenziale convenuto che ha portato alla riduzione delle rendite per figli, più precisamente la determinazione del guadagno presumibilmente perso. Non contestati sono i redditi computabili.

2.3. L’art. 34a LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al vecchio art. 34 LPP [cfr. DTF 131 V 78] e rimasto invariato a seguito della prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005) stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (art. 34a LPP cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’art. 66 cpv. 2 LPGA. Le prestazioni non possono inoltre essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’art. 54 LAM (art. 34a LPP cpv. 2).

Secondo l’art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità (lett. a), dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP (lett. c).

In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 che, nella versione del 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" 1L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.

2Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità.

3I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.

4L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante."

L’entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della prima revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa antecedentemente.

In tal senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s. consid. 6b).

2.4. Nell’ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2009, ad art. 24 BVV 2, n. 2, pag. 320), ma devono rispettare i principi costituzionali basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e proporzionalità; DTF 132 V 149 consid. 5.2.4). Se le norme regolamentari sono più severe delle disposizioni legali, la sovrassicurazione si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 pag. 31s; cfr. anche STFA B 74/03 del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove è stato applicato tale principio non solo alle rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita).

Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra 1- 25 LPP).

Nel caso in esame, l’art. 3.2 cifra 2 del Regolamento della CV 1, sia nel tenore valido dal 1° gennaio 2006 che quello dal 1° gennaio 2009, concernente il coordinamento con le prestazioni di terzi prevede:

" 1Le prestazioni d’invalidità e per superstiti sono ridotte se, aggiunte ad altri redditi computabili, esse superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata. Quali redditi computabili si considerano:

a) le rendite e le prestazioni in capitale di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzere ed estere, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell’integrità e di prestazioni analoghe;

b) le prestazioni della LAINF e della LAM;

c) per i beneficiari di prestazioni d’invalidità viene inoltre computato il reddito sostituivo conseguiti o che può presumibilmente essere ancora eseguiti. Per la determinazione del reddito che può presumibilmente essere ancora conseguito si fa riferimento al reddito da invalido secondo la decisione AI."

Per quanto concerne la versione del Regolamento applicabile, da un lato rettamente le parti evidenziano che fa stato il Regolamento valido al momento in cui è sorto il diritto alla rendita d’invalidità (in concreto: dicembre 2007) indipendentemente dal fatto che, come nel caso in esame, la prestazione previdenziale è stata differita (in casu sino al giugno 2009) avendo l’assicurato, nonostante la malattia, continuato a percepire il salario (cfr. STCA 34.2007.42 del 28 gennaio 2008 consid. 2.3 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza), dall’altro determinante è il momento (in casu: luglio 2009 e novembre 2011) in cui si pone la questione della sovrassicurazione (cfr. STCA 34.2010.55 consid. 2.7 con riferimenti). Sia come sia, come detto, la regolamentazione sulla sovrassicurazione prevista dal Regolamento 2006 è rimasta invariata nel successivo Regolamento 2009.

2.5. L’attore contesta il “guadagno presumibilmente perso” preso in considerazione dalla CV 1.

Secondo la giurisprudenza federale, con “guadagno presumibilmente perso” di cui all’art. 24 cpv. 1 OPP 2, si deve in particolare intendere, conformemente al senso letterale dell’ordinanza, il salario ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto realizzare senza l’invalidità, nell’istante in cui si pone la questione del sovrindennizzo (DTF 137 V 27 consid. 5.2.3.1 con riferimenti; STF 34/2011 del 3 maggio 2011 consid. 4.1 con riferimenti). Tale guadagno non corrisponde forzatamente al guadagno assicurato o al reddito effettivamente ottenuto prima della realizzazione dell’evento assicurato e non è sottoposto ad alcun limite verso l’alto (DTF 126 V 471 consid. 4a; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7, pag. 321).

Per stabilire il reddito presumibilmente perso si parte dall’ultimo guadagno percepito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto di tutte le modifiche concernenti il reddito (il rincaro, l’aumento reale dei salari [Reallohnerhöhung], avanzamenti professionali ecc.) che verosimilmente sarebbero occorse senza l’invalidità (DTF 137 V 27 consid. 5.2.3.1 con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. anche STF 9C_434/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 2.1, 9C_34/2011 del 3 maggio 2011 consid. 4.1).

Se per l’adeguamento del reddito ipotetico al rincaro non può essere fatto riferimento alle indicazioni dell’ex datore di lavoro o nemmeno ai dati del settore interessato, l’utilizzo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo risulta essere una valida alternativa (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 8, pag. 322).

Secondo Vetter-Schreiber, per determinare l’ipotetico aumento reale del salario posso essere utili informazioni dell’ex datore di lavoro riguardo all’evoluzione dei salari, eventualmente combinati con la visione di attestati di lavoro, dati salariali ed eventualmente contratti collettivi. Occorre tuttavia tenere conto che in caso di malattia l’evoluzione del salario può essere fortemente frenata, che nella prassi generalmente nei confronti dell’invalido l’ex datore di lavoro fornisce una previsione piuttosto favorevole oppure in passato il collaboratore parzialmente incapace al lavoro ha beneficiato di una remunerazione non corrispondente alle condizioni concrete. Secondariamente, può essere utile l’indicazione fornita dall’ex datore di lavoro sulla passata l’evoluzione salariale di tutti i collaboratori. Possono essere infine utili dati statistici regionale sull’evoluzione dei redditi del settore interessato oppure prognosi sulla futura evoluzione salariale nel settore in discussione (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 11, pag. 323).

Va qui precisato che le tabelle salariali dell’Ufficio federale di statistica non sono applicabili nella misura in cui vigeva un consolidato e stabile rapporto di lavoro (STF 9C_434/2012 citata, consid. 2.4; SZS 2013 pag. 84).

Nel reddito presumibilmente perso può essere tenuto conto anche degli eventuali avanzamenti professionali solo se vi sono concreti indizi, quali corsi di perfezionamento iniziati oppure accordi di riqualificazione professionale da parte del datore di lavoro (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., n. 12, pag. 349; vedi Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 19, pag. 490 e Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, op. cit., marg. 862, pag. 321).

Del resto, nell’assicurazione contro l’invalidità, nell’ambito della valutazione del reddito da valido, eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 pag. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; in ambito previdenziale vedi anche la giurisprudenza citata da Vetter-Schreiber, op. cit., n. 12, pag. 349). Degli indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di studi o l’avere sostenuto degli esami (DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b; STFA I 419/95 del 19 settembre 1996, M 8/01 del 4 settembre 2002).

Al reddito ipotetico vanno di principio aggiunti, secondo la giurisprudenza, gli assegni familiari che l’assicurato avrebbe percepito se non fosse divenuto invalido (in DTF 123 V 203 consid. 6c l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione se computare anche gli assegni per figli; critica: Vetter-Schreiber, op. cit., pag. 324; a favore Hürzler, op. cit., ad art. 34a, n. 16, pag. 489, con riferimento a Kieser, come pure STCA 34.1998.51 del 31 luglio 2000 consid. 2.10, 34.1999.20 del 24 luglio 2000 consid. 2.13, 34.1997.45 del 21 agosto 1998. consid. 2.13, 34.1997.58 del 30 settembre 1998 consid. 2.7).

2.6. Nel concreto, oggetto di verifica sono i conteggi della sovrassicurazione inerente la situazione presente nel luglio 2009 (inzio dell’erogazione della rendita d’invalidità LPP) e nel luglio 2011 (la soppressione della rendita per il figlio __________ costituisce una modifica sostanziale ex art. 24 cpv. 5 OPP 2, disposizione che autorizza l’istituto di previdenza a rivedere il calcolo della sovrassicurazione; cfr. al riguardo DTF 9C_865/2008 del 30 dicembre 2008 consid. 2.3) sulla base dei quali la Fondazione convenuta ha ridotto le rendite per figli di cui ora l’attore chiede il versamento integrale.

Luglio 2009

2.6.1. Salario ipotetico

Per quanto riguarda il salario annuo ipotetico, la CV 1 lo ha fissato a fr. 151'000.--, corrispondente all’ultimo salario percepito prima dell’erogazione della prestazione d’invalidità previdenziale, dato salariale che, come si evince dal questionario per il datore di lavoro compilato dalla __________ il 15 gennaio 2008 per conto dell’Ufficio AI, è rimasto invariato dal 1° gennaio 2001 (atti AI doc. 11/9). La convenuta ha poi aggiunto fr. 16'000.-- quale media dei bonus per gli anni 2002 – 2006 e gli assegni familiari per i due figli per complessivi fr. 6'000.--. Il totale del guadagno presumibilmente perso è stato pertanto determinato in fr. 173'000.--.

Per contro, l’attore ha quantificato come segue il guadagno presumibilmente perso:

" (…)

In concreto l'attualizzazione dei redditi AVS conseguiti dall'attore va effettuata in base alla Tabella TI.93 relativa all'indice dei salari nominali, attività finanziarie.

L'attuazione dei salari AVS dell'attore al 2009 risulta dalla Tabella allegata. In sostanza i salari conseguiti dal 1993 al 2006 sono stati attualizzati al 2009 sulla base dell'indice 135.6639.

In seguito sono state effettuate le medie sui periodi quinquennali dal 1998 al 2006.

A mente dell'attore per il calcolo del sovraindennizzo nel suo caso può essere considerata la media quinquennale per il periodo dal 2001 al 2005, anno antecedente la certificazione medica della malattia. Quale guadagno presumibilmente perso, al quale vanno aggiunte le spese di rappresentanza (retribuzione non soggetta all'AVS) pari a fr. 9'000.-- annui e gli assegni per i figli pari a fr. 6'000.-- annui, corrisponde all'importo di fr. 206'913.--. L'importo complessivo del guadagno presumibilmente perso o meglio del reddito del dipendente senza invalidità è dunque pari a complessivi fr. 221'913.00. Il limite del sovra indennizzo applicabile all'attore va pertanto stabilito in complessivi fr. 199'721.70. Ciò significa che in concreto non vi è alcun sovra indennizzo e soprattutto non vi è la possibilità di alcuna riduzione delle rendite versate all'attore. (…)" (doc. I, punto 5)

Orbene, secondo questa Corte le succitate modalità di calcolo proposte dall’attore non posso essere condivise. In primo luogo perché, come rettamente evidenziato nella risposta di causa, il reddito ipotetico non può essere tout court parificato al reddito AVS (lo stesso vale anche per quanto riguarda il guadagno assicurato LAINF; Hürzeler, op. cit., ad art. 34a, n. 13, pag. 487). Va poi rilevato che il salario determinante AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) comprende sia la parte fissa del salario che quella variabile, come pure i bonus, motivo per cui quanto registrato nel conto individuale non può essere preso come base di calcolo dello stipendio annuo. Inoltre, non si vede il motivo di attualizzare al 2009 i salari dal 1993 al 2006 all’indice statistico dei salari nominali e di prendere, in seguito, la media quinquennale dal 2001 al 2005, anno, quest’ultimo, precedente l’insorgenza del danno alla salute (conformemente alla decisione AI, l’inizio del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è stato fatto decorrere dal dicembre 2006). Sino al 30 giugno 2009 l’attore, nonostante la sua assenza dal lavoro per malattia dal 15 dicembre 2006 (cfr. petizione punto no. 1), ha continuato a ricevere lo stesso stipendio che percepiva, vale a dire fr. 151'000.-- e quindi non è stato necessario adeguare il salario ai valori nominali, come invece la convenuta ha fatto per il secondo calcolo di sovvraindennizzo relativo al luglio 2011.

L’attore evidenzia come in ambito AI il reddito da valido (2010) sia stato cifrato in fr. 171’551 (cfr. doc. AI 75/5).

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, pur esistendo un certo parallelismo tra guadagno effettivamente perso e reddito da invalido AI, da parte degli istituti di previdenza non vi è tuttavia un vincolo alla determinazione di quest’ultimo (Vetter-Schreiber, op. cit., nr. 7 pag. 312 con citazioni giurisprudenziali; Hürzler, op. cit., ad art. 34a, nr. 14 pag. 487). Nel caso concreto, come già detto, dagli atti AI risulta che l’amministrazione ha preso in considerazione un salario base di fr. 151'000.-- (stato 2001) aggiornandolo annualmente fino al 2010 sulla base dell’indice nazionale dei prezzi, nonostante, come visto precedentemente, l’assicurato non abbia beneficiato di un adeguamento salariale.

L’attore ritiene inoltre che “senza le chiare ed evidenti discriminazioni attuate nei suoi confronti e la conseguente malattia invalidante, il suo guadagno sarebbe stato persino superiore a quanto indicato nei considerandi precedenti” (petizione pag. 5). Al riguardo, egli ha prodotto numerosa documentazione, tra cui due classificatori relativi alle audizioni interne svolte dal 2001 al 2006. A prescindere dal fatto che l’attore non ha quantificato l’ipotetico guadagno superiore, non è comunque questa la giusta sede per eventuali rivendicazioni salariali o indennità di sorta a seguito dell’asserito mobbing/bossing che avrebbe subito sul posto di lavoro, come pure per la “ricostruzione” di un ipotetico salario senza le sostenute discriminazioni salariali. Determinante è che agli atti non vi sono concreti indizi in favore di un’evoluzione della carriera professionale (come detto, ad esempio, frequentazione di corsi d’avanzamento, inizio di studi ecc.), carriera che è terminata con la qualifica di vice-direttore.

2.6.2. Spese di rappresentanza

Per quel che concerne le spese di rappresentanza, quantificate in fr. 9'000.--, in effetti nel citato scritto 29 agosto 2012 (cfr. consid. 1.4.) la convenuta le aveva riconosciute portando lo stipendio presumibilmente perso dai precedenti fr. 171’919,75 (conteggio 20 settembre 2011; cfr. consid. 1.4) a fr. 180'919,75, chiedendo inoltre all’attore di dare un accordo definitivo sulla proposta di calcolo del guadagno presumibilmente perso (doc. I). Non avendo ricevuto alcun assenso, la convenuta ha pertanto confermato il suo calcolo senza includere le spese di rappresentanza. Certo che, come rilevato in sede di risposta, non essendo l’attore più tenuto ad assolvere obblighi contrattuali, egli non maturava questo genere di rimborso spese. Tuttavia, qualora l’attore, senza il danno alla salute, avesse continuato la sua attività presso __________, avrebbe avuto diritto a tale indennità per rappresentanza. Siccome dal 1999 l’ammontare è stato fissato in fr. 9'000.-- (cfr. doc. N), tale importo va aggiunto al salario di base.

2.6.3. Assegni familiari

Pacifica è l’aggiunta degli assegni familiari per i due figli dell’attore, pari a complessivi fr. 6'000.--.

2.6.4. Bonus

Partendo da un salario fisso di fr. 151'000.--, di fr. 9'000.- di indennità per spese di rappresentanza e fr. 6'000.-- (3'000. -- dal luglio 2011) di assegni per figli, l’attore sostiene inoltre che vada aggiunta, per il calcolo del guadagno presumibilmente perso, anche la media dei bonus versati dal 2003 al 2009 (recte: 2007) di fr. 42'600.--, comprendente anche la gratifica di fr. 130'000.-- versata nel 2009), per giungere ad un importo di fr. 208'600 (luglio 2009) rispettivamente di fr. 205'600 (luglio 2011), così come si deduce dalla seguente tabella:

luglio 2009 a giugno 2011

Da luglio 2011

Stipendio fisso AVS

151.000

151.000

Spese di rappresentanza

9.000

9.000

Assegni familiari

6.000

3.000

incentive

Bonus 2003

25,000

Bonus 2004

24,000

Bonus 2005

10,000

Bonus 2006

12,000

42’600

42’600

Bonus 2007

12,000

Gratifica 2009

130,000

Totale incentive

213 000

151,000

Totale

208,600

205,600

(doc. N)

La convenuta invece ha riconosciuto i bonus, erogati l’anno successivo all’anno di diritto, tenendo conto della media del quinquennio 2002 - 2006 di fr. 16'600.-- (fr. 25'000.-- riferiti al 2002, fr. 24'000.-- al 2003, fr. 10'000.-- al 2004, fr. 12'000.-- al 2005 e 2006; cfr. doc. 4), contestando invece l’inclusione della gratifica.

In sede di replica l’attore ha poi contestato che, come sostenuto dalla convenuta, dal 2005 i bonus versati dalla __________ sarebbero stati ridotti in maniera importante, sostenendo come nel 2007 un vicedirettore della stessa banca (di cui è stato fatto il nome) abbia ricevuto nel 2007 un bonus di fr. 120'000.-- e che “dal 2009 la base assicurativa dello stipendio variabile di un Vice Direttore è passata da CHF 20'000.-- a CHF 30'000.-- (vedi Regolamento 2009 del “Piano Complementare” e precedente “Regolamento dell’Assicurazione Incentive)…” (replica pag. 5).

Ora, dal succitato specchietto non risulta che prima del 2009 l’attore abbia ricevuto dei bonus rispettivamente potesse beneficiare di una “base assicurativa dello stipendio variabile” di almeno fr. 20'000.-- (eccezion fatta per il 2003 ed il 2004), motivo per cui, come parrebbe di capire, non è assodato che successivamente la base di calcolo sarebbe aumentata a

fr. 30'000.--. Non va inoltre dimenticato che al datore di lavoro spettava un potere di apprezzamento nella determinazione dei bonus, al quale questa Corte non può sostituirsi. Se l’attore riteneva di non aver ricevuto negli anni passati un bonus adeguato, analogamente a quanto già detto in precedenza, a lui spettava di adire le competenti istanze civili.

In conclusione, fare riferimento alla media dei bonus effettivamente versati corrisponde più alla realtà delle cose, tenuto del resto conto, come esposto sopra, dell’assenza di indizi di un avanzamento professionale giustificante l’eventuale maggiorazione di detti bonus.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, non sono da includere nel calcolo della media dei bonus anche i fr. 130'000.-- di gratifica speciale. Innanzitutto dallo scritto 2 settembre 2009 della direzione __________ risulta che la speciale gratifica di fr. 130'000.-- è da ritenere quale “… tangibile segno di apprezzamento e di ringraziamento per l’attività svolta e per l’impegno dimostrato negli anni di appartenenza alla __________ “ (doc. 5). Dal tenore letterale della stessa non si tratta, secondo quanto addotto dall’attore, di un risarcimento “ … per la perdita economica su bonus corrisposti negli ultimi cinque anni e causati dalle azioni di mobbing con conseguente risarcimento danni a lui causati mediante versamento del suddetto importo” (cfr. petizione punto no. 7). In replica, l’attore ha poi precisato che i fr. 130'000.-- corrisposti “… con il nome di gratifica, costituiscono un vero e proprio bonus/incentive. I danni materiali di circa fr. 11'800.-- notificati a __________ nelle lettere del 17.4.2007 (doc. U) e del 5.7.2007 (doc. V); il danno economico per la mancata attribuzione delle azioni __________, comprovati dalla lettera del 12.12.2007 (doc. Z) e della risposta __________ del 14.12.2007 (doc. AA); il pregiudizio economico verso il futuro non erano inclusi nella gratifica”. Sia che si tratti di gratifica (versata a conclusione dell’attività presso la banca) o di una sorta di risarcimento, il citato importo non può essere inglobato quale guadagno presumibilmente perso trattandosi, in entrambi i casi, di compensi in denaro unici e non ripetibili.

In conclusione, per quanto riguarda il 2009, ricordato che le spese di rappresentanza sono da includere nel guadagno presumibilmente perso, il conteggio della sovrassicurazione esposto dalla convenuta (cfr. risposta pag. 9) va rivisto come segue:

Guadagno annuo presumibilmente perso:

Stipendio annuo fr. 151'000.--

Assegni per figli fr. 6'000.--

Bonus (media 2003-2007) fr. 16'600.--

Spese di rappresentanza fr. 9'000. –

Totale fr. 182'600.--

di cui 90% fr. 164’340.--

Redditi computabili

Prestazioni AI fr. 49'248.--

Prestazioni LPP fr. 80'988.--

Prestazioni __________ fr. 17'400.--

Prestazioni a seguito della conversione del

capitale Incentive fr. 2'338.-- Rendite per figli fr. 40'490.--

Totale fr. 190'464.--

Sovrassicurazione (190’464 – 164'340) fr. 26’121.--

Rendita per figli ridotte (40'490 - 26’121) fr. 14’369.--

in luogo dei fr. 6'266.-- riconosciuti e percepiti.

Luglio 2011

2.6.5. Siccome dal 1° luglio 2011 l’attore non ha più diritto alla rendita per figlio sia in ambito AI che LPP, la CV 1 ha proceduto ad un nuovo calcolo di sovvraindennizzo. Per quel che concerne la determinazione del guadagno presumibilmente perso, lo stipendio anno, confermato l’importo di fr. 151'000.-- riferito al 2009 (cfr. consid. 2.6.1), è stato correttamente adeguato al 2011 e cifrato in fr. 152'320.--. Allo stipendio annuo vanno poi aggiunti gli assegni per un solo figlio, i bonus (cfr. consid. 2.6.3) e le spese di rappresentanza (cfr. consid. 2.6.2). Tenuto conto di un guadagno presumibilmente perso di fr. 180'920.--, del limite di sovrassicurazione di fr. 162'828.--, dei redditi computabili di fr. 166'695.--, la rendita per figlio va ridotta a fr. 23'126.--, cosi come risulta dal seguente specchietto di calcolo:

Guadagno annuo presumibilmente perso:

Stipendio annuo fr. 152'320.--

Assegni per figlio fr. 3'000.--

Bonus (media 2003-2007) fr. 16'600.--

Spese di rappresentanza fr. 9'000.--

Totale fr. 180'920.--

di cui 90% fr. 162’828.--

Redditi computabili

Prestazioni AI fr. 38’976.--

Prestazioni LPP fr. 80'988.--

Prestazioni __________ fr. 17'400.--

Prestazioni a seguito della conversione del

capitale Incentive fr. 2'338.--

Rendite per figlio fr. 26’993.--

Totale fr. 166’695.--

Sovrassicurazione (166'695 - 162’828) fr. 3’867.--

Rendita per figlio ridotta (26’993 - 3’867) fr. 23'126.--

al posto dei fr. 15'026.-- ricevuti dalla Fondazione.

2.7. L’attore, facendo presente come il diritto alla rendita AI sia sorto il 1° dicembre 2007, rileva di non aver percepito nel periodo dicembre 2007 - giugno 2009 le rendite previdenziali, dovendo inoltre versare i relativi oneri contributivi (punto no. 8 della petizione).

Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP, l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentare che il diritto alla prestazioni sia differito finanto che l’assicurato riscuote il salario completo. In questo senso l’art. 5.3 del Regolamento, sia quello del 2006 che quello del 2009, dispone che la rendita d’invalidità è corrisposta in caso di ininterrotta incapacità al guadagno per la prima volta quando lo stipendio rispettivamente l’indennità giornaliera sostitutiva si riducono o si estinguono, ed il grado d’incapacità al guadagno è stato determinato. Ricordato come l’attore abbia percepito il salario sino al 30 giugno 2009, non solo la convenuta ha correttamente differito la rendita d’invalidità, ma ha anche dedotto i premi previdenziali dovuti. In questo senso la richiesta di corresponsione delle rendite arretrate ed anche degli oneri assicurativi versati in “eccesso” va disattesa (cfr. petitum no. 1.2).

2.8. Con scritto 6 giugno 2013, oltre ad allegare altra documentazione, l’attore ha notificato gli ulteriori mezzi di prova che intende assumere:

" (…)

  • richiamo dall'Ufficio AI del Cantone Ticino dell'intero incarto concernente l'attore e dello scambio di corrispondenza con l'attore relativa all'applicazione dei Regolamenti e alle conseguenze della medesima;

  • richiamo dalla convenuta dell'intero incarto concernente l'attore e in particolare di tutti i certificati di previdenza dell'attore per il periodo durante il quale il medesimo è stato affiliato;

  • richiamo dal dr. med. __________, __________, dell'intera cartella clinica concernente l'attore;

  • richiamo da __________ di tutto lo scambio di corrispondenza intervenuto con l’attore durante il periodo in cui il medesimo è stato alle sue dipendenze;

  • audizione quali testimoni dei signori __________, __________ e __________." (doc. XXIII)

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Questo Tribunale ritiene non necessaria l’assunzione dei suddetti mezzi di prova volti, come si deduce dalle osservazioni 2 agosto 2013 dell’attore, a comprovare le discriminazioni da lui subite in ambito lavorativo. Come già fatto presente, questo aspetto non è rilevante per la determinazione del guadagno presumibilmente perso. Ciò vale anche per la chiesta audizione dei succitati testi, tutti collaboratori di __________.

2.9. In conclusione, visto quanto sopra, le rendite (ridotte) per i due figli ammontano complessivamente a fr. 14’369.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2009; dal 1° luglio 2011 la rendita (ridotta) per figlio corrisponde a fr. 23'126.-- all’anno. Ne consegue che la CV 1 è condannata a versare la differenza tra i succitati importi e quanto già corrisposto.

2.10. L’attore ha chiesto la corresponsione di interessi di mora.

Secondo la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

In casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.

Per quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

" Il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale"

(cfr. DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

Dagli atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura esecutiva nei confronti della Fondazione convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 1° febbraio 2013, data dell’inoltro della petizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

§ AT 1 ha diritto a due rendite per figlio di complessivi fr. 14’369.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2009 e ad una rendita per figlio di fr. 23'126.-- all’anno con effetto dal 1° luglio 2011.

§§ La CV 1 è condannata a versare la differenza tra i succitati importi e quanto già corrisposto, il tutto con interessi al 5% a partire dal 1° febbraio 2013.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1’500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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