accomandata
Incarto n. 34.2013.49
RG/sc
Lugano 14 marzo 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa con “istanza” 6 novembre 2013 da
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 12 maggio 2011, passata in giudicato il 26 ottobre 2011, il Tribunale di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 il 10 giugno 1989, confermando – per quanto qui interessa – la validità della regolamentazione precedentemente concordata dalle parti in sede di separazione, nella quale CV 1 si è segnatamente impegnato a “riconoscere alla Sig.ra AT 1 la quota di sua spettanza dell’assicurazione obbligatoria II° pilastro, quando tale quota sarà liquidabile secondo la legge vigente in Svizzera” (cfr. III).
1.2 Con azione giudiziaria promossa nei confronti di CV 1 il 6 novembre 2013 AT 1 chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) che venga riconosciuta – laddove statuisce sul riparto degli averi previdenziali – la suddetta sentenza straniera e venga quindi eseguita la divisione in applicazione dell’art. 122 CC (cfr. I).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 in particolare di confermare di non opporsi alla delibazione, di comunicare i nominativi degli istituti di previdenza cui è stato assicurato dalla data del matrimonio sino al divorzio, nonché degli eventuali istituti presso cui detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio ed ha infine richiesto, anche alla ex moglie istante – invitandola a voler produrre la versione originale e intergale della sentenza di divorzio –, eventuali ulteriori informazioni necessarie ai fini della divisione (cfr. II).
Sulla base delle informazioni fornite dagli ex coniugi e preso atto della non opposizione dell’ex marito alla delibazione, il TCA ha chiesto agli istituti di previdenza interessati di determinarsi in merito alla divisione nonché di fornire le pertinenti informazioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291); la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adìta può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).
Con “istanza” 6 novembre 2013 AT 1 chiede, come accennato, sia la delibazione della sentenza resa dal Tribunale di __________, laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali, sia l’esecuzione della divisione.
In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versi-cherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata am-messa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante ciò, allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CV 1, che ha svolto e svolge attività lavorativa nel Cantone Ticino, a dipendenza della quale ha accumulato un capitale previdenziale suscettibile di essere diviso nella presente sede (cfr. infra consid. 2.4). Al TCA compete pertanto pure, in via pregiudiziale (incidentale) ai sensi del suevocato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del Tribunale di __________ laddove essa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le vertenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Romano, Le sort International des avoirs de prévoyance professionnelle à la suite de démariage, in RSDIE 2013, pp. 351ss, 389s e ivi riferimenti; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
Nella fattispecie in esame la sentenza di divorzio è stata pronunciata nello Stato (__________) in cui AT 1, convenuta in giudizio dal marito, era domiciliata. A norma dell’art. 26 lett. a LDIP la competenza del Tribunale di __________ era quindi data, come risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 26 ottobre 2011 come attestato dalla stampiglia apposta sulla sentenza del Tribunale di __________ (cfr. III).
2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino al 31 dicembre 2010) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente l’attu-abilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser /Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s).
Posto come non siano in concreto rinvenibili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC (art. 141 cpv. 1 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale interessato circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accom-pagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza –, la sentenza 12 maggio 2011 del Tribunale di __________, laddove statuisce sulla divisione degli averi previdenziali, è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva (trattandosi di delibazione in via pregiudiziale la stessa non necessita di essere menzionata nel dispositivo del presente giudizio; cfr. STF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).
2.3 Divisione
2.3.1 Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudi-ce decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (10 giugno 1989) disponeva di un avere previdenziale di CHF 994.-- presso la __________ (cfr. VIII). In seguito, egli risulta dagli atti essere stato assicurato da settembre 2005 alla CV 2 (cfr. XII/1), da giugno 2009 alla __________ (cfr. VIII/3) – dove alla crescita in giudicato del divorzio (26 ottobre 2011, momento determinante per la divisione; DTF 132 V 236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 255'115.95 (cfr. XIII) – ed infine, da giugno 2012, nuovamente alla CV 2 (cfr. VIII/4, XII/1), dove è da ritenere essere confluito l’intero capitale previdenziale accumulato dal-l’ex marito (quindi anche gli averi in precedenza temporaneamente depositati su conti o polizze di libero passaggio; cfr. VIII/2, XII/1).
2.4.2Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio dev’essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP), l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce, cit., p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s).
Nel caso di specie l’avere esistente al momento del matrimonio (CHF 994.--) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 1’096.50; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) dev’essere cifrato in CHF 2’090.50.
Ne segue che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione ammonta a CHF 253'025.45 (255'115.95
Viste le considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita nella sentenza di divorzio – nella quale, come accennato (cfr. sopra consid. 1.1), è stata confermata la validità dell’accordo raggiunto dai coniugi nella precedente procedura di separazione (“il sig. CV 1 si impegna a riconoscere alla Sig.ra AT 1 la quota di sua spettanza dell’assi-curazione obbligatoria II° pilastro, quando tale quota sarà liquidabile secondo la legge vigente in Svizzera”) da interpretarsi, con riferimento all’art. 122 CC, nel senso di una divisione a metà unicamente degli averi accumulati dal marito durante il matrimonio – a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 126'512.75 (253'025.45 : 2).
2.4.3 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
La somma di CHF 126'512.75, con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati a far tempo dal 26 ottobre 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà quindi essere accreditata da parte della CV 2 e a favore di AT 1, presso – come indicato nell’”istanza” 6 novembre 2005) – la __________ (contratto __________; ass. n. __________) dove è attualmente assicurata.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 253'025.45.
2.- E' fatto ordine alla CV 2 (ass. n. __________) di versare a favore di AT 1, presso la __________ (contratto __________; ass. n. __________), la somma di CHF 126'512.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 26 ottobre 2011.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti