Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2013.46
Entscheidungsdatum
28.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 34.2013.46

FS

Lugano 28 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 25 ottobre 2013 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1 il 25 ottobre 2013 ha presentato la seguente petizione:

" (…)

La defunta signora __________ è stata in forza alla ditta __________ e come tale iscritta alla cassa autonoma di previdenza per il personale CV 1.

A seguito dell’intervenuta invalidità, all’assicurata sono stati riconosciute prestazioni e meglio come al doc. B.

In data 10.06.2013 l’assicurata è deceduta.

Il sottoscritto ha inoltrato richiesta delle prestazioni derivanti dal regolamento della cassa pensione autonoma per il personale CV 1 ricevendo una comunicazione datata 15 luglio 2013 con la quale veniva comunicato l’importo della rendita vedovile per un importo annuo di fr. 7'873 (doc. C).

Riscontrando una differenza tra l’importo comunicato nei certificati di assicurazione (doc. A) e l’importo stabilito nel doc. C, ho richiesto tramite la mia organizzazione sindacale i motivi di questa discrepanza.

Con lettera 4 settembre 2013 (doc. D), per il tramite della __________, la fondazione prendeva posizione che qui viene contestata.

Alla luce di quanto sopra si chiede cortesemente piaccia giudicare

· La petizione di AT 1 è accolta.

· La fondazione cassa autonoma di previdenza per il personale CV 1 è tenuta a versare le prestazioni vedovili come all’ultimo certificato d’assicurazione rilasciato in data 17.11.2009, vale a dire una rendita vedovile di 13’123.--

· Protestate spese e ripetibili.

(…)" (doc. I)

1.2. Con la risposta 18 novembre 2013 la CV 1 (di seguito: la Cassa) ha evidenziato in particolare che “(…) la Signora __________ presentava un grado d’invalidità del 100% a partire dal 12.03.2008 e dal 01.04.2010 percepiva dal fondo di previdenza una rendita d’invalidità di CHF 27'214.00 annuali. Le prestazioni previdenziali sono pertanto state congelate all’inizio dell’incapacità di lavoro al 01.04.2008, come da certificato di previdenza allegato emesso in data 17.11.2009. In data 31.05.2013 l’assicurata ha raggiunto l’età regolamentare di pensionamento e dal 1° giugno 2013 ha beneficiato delle prestazioni di vecchiaia, un versamento in capitale di CHF 15'349.00 e una rendita di vecchiaia di CHF 13'123.00 (allegato conteggio del 04.06.2013), importi definiti nel certificato del 17.11.2009. In data 10.06.2013 la signora __________ è deceduta ed è venuta a scadenza una rendita vedovile di CHF 7'873.80, a favore del coniuge superstite Signor AT 1, comunicata con conteggio del 18.07.2013. La rendita per coniugi superstiti per decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde al 60% della rendita in corso, come da Regolamento di previdenza valevole dal 1° ottobre 2009 Art. 2.7 allegato. (…)” (III).

1.3. Così richiesto (VII), con scritto 4 dicembre 2013, la Cassa ha trasmesso al TCA il regolamento in vigore dal 1° ottobre 2009 e quello precedente in vigore dal 1° gennaio 1997 al 30 settembre 2009 (VIII e allegati VIII/1 e VIII/2) che sono stati trasmessi per conoscenza all’attore (IX).

1.4. Con replica 18 dicembre 2012 – dopo proroga (V e VI) e considerata la decisione del 27 maggio 2010 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto a sua moglie il diritto ad una rendita intera dal

  1. marzo 2009 (X/1) – l’attore ha concluso che “(…) la decisione della fondazione di trasformare la rendita di invalidità in rendita di vecchiaia non sia accettabile in quanto l’età regolamentare di pensionamento non sia stata ancora raggiunta, ma a direttive AVS detto termine scade al più presto con il raggiungimento del 64esimo anno di età, per cui le prestazioni dovute sono quelle risultanti dal certificato di assicurazione datato 22.5.2009. (…)” (X).

1.5. Con lettera 20 dicembre 2013 la Cassa ha precisato che “(…) – come da regolamento il pensionamento delle donne è previsto al 62° anno d’età (vedi estratto allegato del Regolamento R 21.2 della Cassa CV 1 valevole dal 1° gennaio 1997, art. 5 cpv. 2). – Il signor AT 1 indipendentemente dal momento del decesso della moglie, è a tutti gli effetti un vedovo. (…)” (XII).

1.6. Con duplica 9 gennaio 2014, osservato che ci si trova in un momento di transizione tra l’applicazione di due regolamenti, l’attore ha ribadito che “(…) le prestazioni dovute al vedovo della signora __________ sono quelle previste dal certificato d’assicurazione datato 22.05.2009 e che prevedono una rendita di Fr. 13'607.--. (…)” (XIV).

1.7. Così richiesta (XVI), con lettera 11 febbraio 2014 la Cassa ha trasmesso al TCA l’incarto completo concernente __________ (XVII e allegato XVII/1-22).

1.8. Con scritti 18 febbraio e 11 marzo 2014 (XVIII e XX) il TCA ha posto delle domande alla Cassa che ha risposto con lettere 24 febbraio e 18 marzo 2014 (XIX e XXI con allegati doc. 6-32).

I succitati documenti sono stati notificati all’attore (XXII) che – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha ribadito “(…) che le prestazioni di vecchiaia devono essere stabilite con l’età di pensionamento a 64. (…)” (XXIII).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Pacifica nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un assicuratore LPP ed avente diritto riguardante l’ammontare della rendita vedovile riconosciuta (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, avendo la CV 1 sede nel Cantone Ticino.

2.2. Oggetto del contendere è l’importo della rendita vedovile riconosciuta all’attore dal mese di luglio 2013 (XVII/10), ovvero dopo il decesso della moglie – già al beneficio di una rendita d’invalidità LPP per un grado d’invalidità del 100% dal 1 aprile 2010 (XVII/7), trasformata dal 1. giugno 2013, per raggiungimento dell’età regolamentare di pensionamento, in una rendita di vecchiaia (XVII/9) – avvenuto il 10 giugno 2013.

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione, applicabile in concreto, in vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag. 273; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).

2.4. L’art. 4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, pag. 140-141).

In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., pag. 24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op. cit., pag. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9 gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 83/04 del 25 aprile 2006; B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 50/99 del 14 agosto 2000). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, fosse anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STFA B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre, se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.5. Il regolamento della Fondazione “CV 1 in vigore dal 1. gennaio 1997 (VIII/1; di seguito: regolamento 1997) – quanto alla rendita d’invalidità, all’età di pensionamento, alla rendita di vecchiaia e a alla rendita per coniugi – prevede, in particolare, quanto segue:

• art. 7 cpv. 1

" (…)

Esiste invalidità se la persona assicurata è invalida ai sensi dell’Assicurazione federale d’invalidità (AI) o se in base a perizia medica è obiettivamente provato che essa è completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un’altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.

(…)" (art. 7 cpv. 1 del regolamento 1997)

• art. 23 cpv. 1

" (…)

Ha diritto alla rendita d’invalidità una persona invalida ai sensi dell’art. 7.

Il diritto alla rendita d’invalidità si estingue in caso di cessazione dell’invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l’età di pensionamento (scadenza della rendita di vecchiaia).

(…)" (art. 23 cpv. 1 del regolamento 1997)

• art. 5 cpv. 2

" (…)

L’età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese susseguente al compimento dei 62 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini.

(…)" (art. 5 cpv. 2 del regolamento 1997)

• art. 19 cpv. 1

" (…)

La persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di pensionamento (art. 5 cpv. 2).

(…)" (art. 19 cpv. 1 del regolamento 1997)

• art. 25 cpv. 1 primo periodo

" (…)

Quando la persona assicurata decede, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se

  • al momento del decesso della persona assicurata ha uno o più figli o

  • è stato sposato con la persona assicurata per almeno due anni o

  • percepisce una rendita intera AI o se il diritto a tale rendita gli viene attribuito entro due anni dalla morte della persona assicurata.

(…)" (art. 25 cpv. 1 primo periodo del regolamento 1997)

• art. 25 cpv. 3

" (…)

La rendita annua per coniugi è pari a due terzi della rendita annua di vecchiaia (art. 19).

(…)" (art. 25 cpv. 3 del regolamento 1997)

Sui medesimi argomenti – ossia quanto alla rendita d’invalidità, all’età di pensionamento, alla rendita di vecchiaia e a alla rendita per coniugi – il regolamento in vigore dal 1. ottobre 2009 (VIII/2; di seguito: regolamento 2009) stabilisce quanto segue:

• art. 2.5.1

" (…)

Sussiste il diritto a una rendita d’invalidità se la persona assicurata diventa incapace al lavoro prima del pensionamento e se all’insorgere dell’incapacità di guadagno che ha provocato l’invalidità, la persona era assoggettata alla previdenza della Fondazione.

In caso d’invalidità totale, la rendita annua d’invalidità è pari al 50% del salario assicurato per le prestazioni di rischio.

Sussiste incapacità di guadagno quando la persona assicurata è invalida ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità (AI).

Il grado dell’incapacità di guadagno corrisponde al grado d’invalidità determinato dall’AI. Questo può essere verificato in qualsiasi momento nel corso della durata di percepimento della rendita e, se necessario, può essere ridefinito. Se il grado d’invalidità è inferiore al 40% non sussiste alcun diritto alla rendita. A partire da un grado d’invalidità del 40% sussiste il diritto a un quarto di rendita, a partire dal 50% a metà rendita, a partire dal 60% a tre quarti di rendita e per il 70% o più a una rendita intera.

L’obbligo di prestazione della Fondazione inizia con la nascita dell’obbligo di prestazione dell’AI.

L’obbligo di prestazione cessa non appena il grado d’incapacità di guadagno si riduce sotto il 40%, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria o con il decesso prematuro. Al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, l’avere di risparmio accumulato viene trasformato in una rendita di vecchiaia, applicando l’aliquota di conversione in vigore al raggiungimento dell’età di pensionamento.

Sono corrisposte in ogni caso le prestazioni minime ai sensi della LPP.

(…)" (art. 2.5.1 del regolamento 2009)

L’art. 1.8.2, che regola l’età ordinaria di pensionamento AVS, per i dettagli rinvia all’appendice 3 che stabilisce:

" (…)

Per le donne il primo del mese dopo il compimento del 64° anno d’età.

Per gli uomini il primo del mese dopo il compimento del 65° anno d’età.

(…)" (Appendice 3 del regolamento 2009)

• art. 2.2 primo periodo

" (…)

In caso di pensionamento totale o parziale la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vita natural durante. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende dall’avere di risparmio disponibile per la persona assicurata al pensionamento e dall’aliquota di conversione valida in quel momento per la relativa età di pensionamento. Le aliquote di conversione valide per le varie età di pensionamento sono elencate nell’appendice 2. L’aliquota di conversione tiene conto delle cifre attuariali ipotetiche che servono a determinare l’entità della rendita in funzione dell’avere di risparmio disponibile.

(…)" (art. 2.2 primo periodo del regolamento 2009)

L’art. 2.7 regola invece la rendita per coniugi superstiti e i primi due periodi stabiliscono che:

" (…)

Se una persona assicurata sposata decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi, a condizione che

a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune oppure

b) abbia compiuto il 45° anno di età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni oppure

c) percepisca una rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità.

La rendita per il coniuge superstite ammonta:

a) al decesso di un assicurato prima dell’inizio del versamento della rendita di vecchiaia:

è pari al 30% del salario assicurato per le prestazioni di rischio.

b) al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia:

è pari al 60% della rendita in corso.

(…)" (art. 2.7 primi due periodi del regolamento 2009)

Dalle succitate norme risulta che entrambi i regolamenti della Cassa (quello del 1997 e quello del 2009) si basano sul medesimo concetto d’invalidità dell’assicurazione invalidità e prevedono, con il raggiungimento dell’età pensionabile, la trasformazione della rendità d’invalidità LPP e in una rendita di vecchiaia.

L’età di pensionamento per le donne è di 62 anni secondo il regolamento 1997 e di 64 anni secondo il regolamento 2009.

Quanto alla rendita per il coniuge superstite essa ammonta a due terzi della rendita di vecchiaia secondo il regolamento 1997 e, secondo il regolamento 2009, al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, al 60% della rendita in corso.

2.6. Nella fattispecie, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), la decisione del 27 maggio 2010 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto a __________ (moglie dell’attore) una rendita d’invalidità intera a contare dal 1. marzo 2009 (cfr. X/1) è vincolante anche per la Cassa.

Infatti, da una parte, i regolamenti della Cassa si basano sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (cfr. consid. 2.5 e in particolare gli art. 7 e 23 del regolamento 1997 sub VIII/1 e l’art. 2.5.1 del regolamento 2009 sub VIII/2), dall’altra parte, la Cassa, a cui la decisione del 27 maggio 2010 dell’Ufficio AI è stata notificata in copia (cfr. X/1), non ha fatto valere che le conclusioni dell’assicurazione invalidità fossero di primo acchito insostenibili.

Di conseguenza, ritenuto che secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI) e considerato che l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera a contare dal 1. marzo 2009, per il calcolo della rendita d’invalidità è applicabile il regolamento in vigore dal 1. gennaio 1997 (DTF 121 V 97; STF 9C_502/2007 del 22 aprile 2008 consid. 2 e B 63/99 del 26 ottobre 2001 consid. 5c).

In particolare, il regolamento 1997 va applicato anche se il versamento della rendita d’invalidità è stato differito (visto il versamento dell’indennità perdita di guadagno per malattia; cfr. XXI risposta 1 e allegati doc. 6-32) fino al 1. aprile 2010 (in questo senso cfr. la cfr. STF 9C_502/2007 del 22 aprile 2008 consid. 3.2 e B 109/01 del 9 agosto 2002).

In concreto, come appurato da questo Tribunale, la rendita di invalidità è stata calcolata in applicazione corretta del regolamento 1997. Alla domanda nr. 1 postagli con scritto del 18 febbraio 2014 (XVIII) la Cassa ha infatti così risposto: “(…)

  1. La rendita d’invalidità annua di CHF 27'214.00 è risultata dall’applicazione del regolamento in vigore dal 1° gennaio 1997 (già in vostro possesso, inoltratovi il 4 dicembre 2013 e 11 febbraio 2014). La rendita d’invalidità è pari al 60% del salario assicurato per prestazioni in rendita (art. 23 cpv. 2), precisamente 60% di CHF 45'357.00 (vedi certificato d’assicurazione del 17 novembre 2009) di cui parte obbligatoria CHF 8'254.20. (…)” (XIX).

2.7. Quanto alla trasformazione della rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia con effetto dal 1. giugno 2013 (avendo la moglie dell’attore a quell’epoca raggiunto l’età regolamentare di pensionamento; cfr. XVII/9), va rilevato quanto segue.

2.7.1. Per la previdenza professionale obbligatoria, l’art. 26 cpv. 3 prima frase LPP dispone che il diritto alle prestazioni d’invalidità si estingue con la morte dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. A differenza delle rendite AI, la rendita d’invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il raggiungimento, da parte del beneficiario, dell’età legale di pensionamento (cfr. DTF 135 V 33 consid. 4.3 pag. 35 e STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1).

Per contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell’età di pensionamento, la rendita d’invalidità venga trasformata in una rendita di vecchiaia (STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1).

Nella DTF 130 V 369 – che ha cambiato la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 259 stante la quale “(…) la giurisprudenza sviluppata nell’ambito della previdenza obbligatoria e riferita all’art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V 100), secondo la quale la rendita d’invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev’essere perlomeno equivalente al valore della rendita di’invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. (…)” (regesto della DTF 127 V 259) – l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi in un caso di sostituzione di prestazioni d’invalidità con prestazioni di vecchiaia, ha stabilito che “(…) nell’ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una rendita d’invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d’invalidità versata fino a quel momento. (…)” (regesto della DTF 130 V 369).

Nel caso in cui il regolamento prevede delle rendite invalidità LPP limitate nel tempo (ovvero rendite d’invalidità che vengono trasformate in rendite di vecchiaia con il raggiungimento dell’età di pensionamento) si pone la questione a sapere se ciò significa che ci troviamo di fronte a due eventi assicurati (invalidità e vecchiaia) con la conseguenza che (nel caso di modifica di regolamento tra i due eventi assicurati) per le prestazioni di vecchiaia così come per il loro inizio andrebbe applicato il regolamento in vigore al momento in cui i presupposti per una rendita di vecchiaia sono adempiuti e non quello valido quando è stata riconosciuta la rendita d’invalidità LPP.

Secondo Vetter-Schreiber (cfr. Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 13 n. 20 pag. 66) – che cita in particolare la STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 nella quale l’Alta Corte ha rilevato che “(…) Sowohl das ab 1. Januar 1985 gültige Reglement des Beschwerdegegeners wie auch das ab 1. Januar 1997 geltende bestimmen, dass bei Eintritt ins Rentenalter die Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst wird (Art. 9 Abs. 2 und 8 Reglement 1985; Art.8 Abs. 3 Reglement 1987). Bei dieser statutarischen Ausgangslage führen Invalidität und Alter zu zwei verschiedenen Versicherungsfällen (BGE 123 V 123 Erw. 3a, 118 V 100), weshalb sich der Anspruch auf eine Altersrente, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nach Massgabe des Reglementes 1997 beurteilt, unter Beachtung der übergangsrechtlichen Bestimmungen, wogegen für den 1991 eingetretenen Versicherungsfall Invalidität das frühere Reglement 1985 weiterhin anwendbar bleibt (Art. 31 Abs. 1 Reglement 1997). (…)” (STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 consid. 1.3) – in una tale evenienza la giurisprudenza federale riconosce l’esistenza di due eventi assicurativi (invalidità e vecchiaia). La stessa autrice – citando la STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG Nr.3 secondo la quale “(…) Die am 7. Januar 1943 geborene Beschwerdegegnerin erreichte das ordentliche reglementarische Pensionsalter 62 am 1. Februar 2005 vor Ablauf der zweijährigen Wartefrist nach Ziff. 3.4.1 Reglement 03, weshalb keine Invalidenrente zur Ausrichtung gelangte. Da Invalidenleistungen an sich auf Lebenszeit auszurichten sind (E. 1.1; BGE 135 V 33 E. 4.3 S.35), wird auch die sie ablösende Altersrente von Ziff. 56.2 Reglement 05 erfasst, jedenfalls im obligatorischen Teil (BGE 130 V 369 E. 2.1 S. 370; 118 V 100; Urteil 9C_115/2008 vom 23. Juli 2008 E. 7.1). In Bezug auf den überobligatorischen Bereich hingegen stellt das Erreichen des reglementarischen Pensionsalters grundsätzlich einen neuen Versicherungsfall dar (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 85/03 vom 19. August 2004 E. 1.3 und B 2/00 vom 23. März 2001 E. 1b), was gegen eine Abwicklung der Leistungen für den Vorsorgefall Alter nach dem Reglement 03 bei der am 7. Januar 2005 62 Jahre alt gewordenen Beschwerdegegnerin gestützt auf Ziff. 56.2 Reglement 05 spricht. (…)” (STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.2) – osserva che la giurisprudenza federale non risulta essere così chiara per quanto riguarda la previdenza obbligatoria.

L’Alta Corte, nella succitata STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG Nr.3 – chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa il regolamento applicabile e il calcolo della rendita di vecchiaia nel caso di una conversione di una rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia –, ha concluso che “(…) l’assicurata, il cui diritto alla rendita di invalidità termina con il raggiungimento dell’età pensionabile a 62 anni secondo il regolamento in vigore al momento dell’insorgenza del caso previdenziale invalidità (in casu: regolamento 2003), ha immediatamente diritto a una rendita di vecchiaia, anche se in tal momento è in vigore un nuovo regolamento (in casu: regolamento 2005), il quale prevede che il pensionamento ordinario delle donne ha luogo a 64 anni. La rendita di vecchiaia si calcola in base all’entità degli averi di vecchiaia esistenti al momento del raggiungimento del sessantaduesimo anno di età e in base all’aliquota di conversione valida per un pensionamento ordinario giusta l’art. 62c OPP2 (ambito obbligatorio: 7,15% per le donne classe di età 1943) e il regolamento 2003 (ambito sovra-obbligatorio: 5,356%) (consid. 4). (…)” (regesto della STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 3 pag. 11).

Nella DTF 138 V 176 – ancora chiamata a pronunciarsi in un caso di sostituzione di una rendita d’invalidità con una rendita di vecchiaia – l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) a la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 1997, applicable à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 62 ans. Le règlement actuel de prévoyance, applicable à la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de 64 ans. La coexistence de ces deux règlements laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1). (…)” (DTF 138 V 176 consid. 7.2, pag. 182-183). In quell’evenienza, vista la disposizione transitoria che stabiliva che il regolamento in vigore al momento del riconoscimento della rendita invalidità LPP andava applicato anche per quanto riguardava il momento della nascita del diritto ad una rendita di vecchiaia, il TF ha concluso che “(…) nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi, nella misura in cui le esigenze minime poste dalla LPP sono rispettate, di limitare il diritto a una rendita regolamentare d'invalidità a un'età inferiore a quella legale di pensionamento (consid. 8). Il fatto di non prolungare fino all'età di 64 anni il versamento a un'assicurata di una rendita regolamentare d'invalidità la cui fine è prevista all'età di 62 anni non viola il principio della parità di trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si applica soltanto per quanto si tratti di definire le prestazioni dovute nel rispetto delle esigenze minime poste dalla LPP (consid. 9). (…)” (regesto della DTF 138 V 176).

2.7.2. Nel caso in esame l’art. 7.8 del regolamento 2009 stabilisce, tra l’altro, che “(…) il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2009 e si applica a tutte le persone assicurate attivamente il 1° ottobre 2009 (…)” (VIII/2, la sottolineatura è del redattore).

Anche le disposizioni transitorie di cui all’art. 8.1 del regolamento 2009 valgono “(…) per gli assicurati attivi al 30 settembre 2009 presso la Cassa pensione CV

  1. (…)” (VIII/2, la sottolineatura è del redattore).

A mente di questo Tribunale, può dunque essere lasciata aperta la questione a sapere se – conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.1) e visto che entrambi i regolamenti prevedono con il raggiungimento dell’età pensionabile la trasformazione della rendità d’invalidità LPP in una rendita di vecchiaia (cfr. consid. 2.5) – nella fattispecie vadano o meno considerati due eventi assicurati (invalidità e vecchiaia).

Infatti, visto il diritto della †moglie dell’attore ad una rendita d’invalidità LPP intera, il cui versamento è stato differito fino al 1. aprile 2010, con effetto dal 1. marzo 2009 (cfr. consid. 2.6), essa non é una persona assicurata attivamente al

  1. ottobre 2009 e pertanto il regolamento 2009 non può essere a lei applicato. In questo senso anche la seguente risposta dell’istituto di previdenza alla domanda nr. 4 postagli da questo Tribunale con scritto del 18 febbraio 2014 (XVIII): “(…) 4. Essendo la signora __________ al 1° ottobre 2009 già invalida ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità AI (secondo l’art. 7 Regolamento 1° gennaio 1997 e art. 2.5.1 Regolamento 1° ottobre 2009), non viene applicato il Regolamento del 1° ottobre 2009: “(…) si applica a tutte le persone assicurate attivamente il 1° ottobre 2009 (…)”. Al momento del cambiamento di regolamento non si era ancora a conoscenza dell’invalidità dell’assicurata, ed essa figurava come attiva, pertanto le è stato inviato il certificato del 22 maggio 2009. La decisione dell’AI è stata comunicata in data 27 maggio 2010 e quindi applicato retroattivamente il regolamento valevole al 1° marzo 2009, data dell’insorgere dell’invalidità. (…)” (XIX).

Vista l’applicabilità unicamente del regolamento in vigore dal 1. gennaio 1997 – conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.1), ricordato che l’art. 5 cpv. 2 del regolamento 1997 stabilisce che l’età di pensionamento è raggiunta, per le donne, il primo giorno del mese susseguente al compimento dei 62 anni di età e visto che secondo l’art. 23 cpv. 1 il diritto alla rendita d’invalidità si estingue quando la persona assicurata raggiunge l’età del pensionamento (scadenza della rendita di vecchiaia) (cfr. consid. 2.5) – è dunque a ragione che la Cassa dal 1. giugno 2013 ha riconosciuto alla moglie dell’attore una rendita di vecchiaia (cfr. XVII/9). In questo senso non può essere seguito l’attore laddove sostiene che “(…) le prestazioni di vecchiaia devono essere stabilite con l’età di pensionamento regolare a 64. (…)” (XXIII).

Quanto all’importo della rendita di vecchiaia annua pari a fr. 13'123.-- (cfr. XVII/9 = III/2 e il certificato d’assicurazione del 17 novembre 2009 sub. III/1) esso non è contestato e – conformemente alla succitata DTF 130 V 363 (cfr. consid. 2.7.1) – è superiore all’importo riconosciuto per la parte obbligatoria della rendita d’invalidità LPP pari a fr. 8'254.20 (cfr. la risposta 2 del 18 marzo 2014 della Cassa sub. XXI e le rispettive domande nr. 2 di questo Tribunale del 18 febbraio e dell’11 marzo 2014 sub XVIII e XX).

2.8. Per il calcolo dell’importo della rendita vedovile – oggetto della presente vertenza – la Cassa ha applicato il regolamento 2009: “(…) 3. La rendita per coniugi superstiti per decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde al 60% della rendita in corso, come da Regolamento di previdenza valevole dal 1° ottobre 2009 art. 2.7. Alla data di decesso si è applicato il Regolamento di previdenza valevole dal 1° ottobre 2009, in quanto trattasi di un nuovo evento assicurativo. (…)” (XIX) e “(…) Per la rendita vedovile è stato applicato il regolamento del 1° ottobre 2009, in quanto trattasi di un nuovo evento assicurativo. (…)” (XXI).

Ora, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.2), alla †moglie dell’attore non può essere applicato il regolamento in vigore dal 1° ottobre 2009. Anche per quanto riguarda la rendita vedovile non può essere applicato il regolamento 2009 che – applicandosi, come visto, nel caso di persona assicurata attivamente il 1. ottobre 2009 – non può che regolare il diritto alla rendita vedovile nel caso di un marito di un’assicurata attiva e/o divenuta invalida dopo l’entrata in vigore del regolamento 2009 (1. ottobre 2009).

In concreto, per il calcolo della rendita vedovile va applicato l’art. 25 cpv. 3 del regolamento 1997 secondo il quale “(…) la rendita annua per coniuge è pari a due terzi della rendita di vecchiaia (art. 19). (…)” (cfr. consid. 2.5).

Pertanto, la rendita di vecchiaia ammontando a fr. 13'123.-- (cfr. consid. 2.7.1), la rendita annua vedovile deve essere cifrata in fr. 8'748.70 (13'123 x 2 : 3 = 8748,66 arrotondati a 8'748.70).

2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la Fondazione CV 1 deve essere condannata a versare a AT 1 una rendita vedovile annua di fr. 8'748.70 a contare dal mese di luglio 2013 (cfr. il conteggio del 18 luglio 2013 sub XVII/11 con il quale era invece stata riconosciuta una rendita vedovile annua di fr. 7'873.80 con versamento di una rendita mensile dal luglio 2013 pari a fr. 656.15).

2.10. Quanto alla domanda di ripetibili (cfr. consid. 1.1) l’Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nel caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere eccezionalmente all’attore non patrocinato un’indennità per ripetibili. Infatti il lavoro svolto non ha verosimilmente impedito notevolmente l’attività professionale dell’interessato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ La Fondazione CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita vedovile annua di fr. 8'748.70 a contare dal mese di luglio 2013.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

14

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 29 LAI

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 49 LPGA

LPP

  • art. 6 LPP
  • art. 24 LPP
  • art. 26 LPP
  • art. 49 LPP
  • art. 73 LPP

OAI

  • art. 76 OAI

OPP

  • art. 62a OPP

OPP2

  • art. 62c OPP2

Reglement

  • Art. 9 Reglement
  • Art. 31 Reglement

Gerichtsentscheide

49