Raccomandata
Incarto n. 34.2013.35
rg/gm
Lugano 2 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa promossa con istanza 12 luglio 2013 e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 1
A
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 2 marzo 2013, passata in giudicato – a seguito di rinuncia all’impugnazione – il 12 marzo 2013, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CO 1 e AT 1 il 25 maggio 1985, confermando – per quanto qui interessa – la regolamentazione concordata tra le parti riguardante la divisione a metà, conformemente all’art. 122 CC, a favore della moglie dell’avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio (doc. B).
1.2 Con istanza 12 luglio 2013 AT 1 si è rivolta alla Pretura di __________ chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza del Tribunale Civile di __________ ai fini dell’esecuzione del riparto (cfr. I).
Il 16/17 luglio 2013 la Pretura ha trasmesso per ragione di competenza l’istanza di cui sopra allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) (cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto a CO 1 di confermare di non opporsi alla delibazione, di comunicare i nominativi di tutti gli istituti di previdenza cui è stato assicurato dalla data del matrimonio sino al passaggio in giudicato del divorzio, nonché degli eventuali istituti presso cui detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio ed ha infine richiesto, anche alla ex moglie, ulteriori informazioni necessarie ai fini della divisione (cfr. III).
Sulla base delle informazioni fornite dagli ex coniugi (cfr. IV, V) e stante la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, il TCA ha chiesto alla Cassa Pensione __________, unico istituto di previdenza svizzero cui CO 1 è stato (ed è attualmente) assicurato, di determinarsi in merito alla divisione nonché di fornire le necessarie informazioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole prese di posizione delle parti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291); la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adìta può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).
Dall’istanza 12 luglio 2013 di AT 1 si evince in concreto la volontà di quest’ultima sia di ottenere la delibazione della sentenza resa dal Tribunale Civile di __________, laddove essa statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali, sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versi-cherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata am-messa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CO 1, che dal 1. gennai-o 1990 svolge attività lavorativa nel Cantone Ticino alle dipendenze di __________ (cfr. V, VII). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del Tribunale di __________ laddove essa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali tra gli ex coniugi (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le vertenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, A-nerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
Al momento della pronunzia del divorzio CO 1 e AT 1 erano domiciliati a __________ () rispettivamente a __________ (). A norma dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la competenza del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 12 marzo 2013, come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della sentenza versata agli atti (sub doc. B).
2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino al 31 dicembre 2010) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente l’attua-bilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. an-che il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).
Posto come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta il suevocato art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi del-l’art. 280 CPC (art. 141 cpv. 1 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale interessato circa l’attuabilità di u-na divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accom-pagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la sentenza 12 marzo 2013 del Tribunale Civile di __________, laddove statuisce in materia di compensazione delle a-spettative previdenziali, è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente a ciò che a detto Tribunale competeva decidere, ovvero alla fissazione delle proporzioni del riparto rispettivamente all’omologazione dell’accordo raggiunto dagli ex coniugi sulle proporzioni della divisione (cfr. supra consid. 1.1).
2.3 Divisione
2.3.1 Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudi-ce decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC).
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che CO 1 – che non era assicurato ai fini previdenziali al momento del matrimonio (25 maggio 1985) giusta l’art. 22 cpv. 2 LFLP, né disponeva in tale data di averi pensionistici precedentemente accumulati – è assicurato a far tempo dal 1. gennaio 1990 alla Cassa Pensione __________ dove alla crescita in giudicato del divorzio (12 marzo 2013, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 80'941.60 (cfr. VII), ritenuto che il capitale che egli stesso, nelle more della presente procedura, ha dichiarato di aver percepito a titolo di trattamento di fine rapporto dopo cessazione, a fine dicembre 1989, di un precedente impiego in (cfr. V), non rientra nel campo d’applicazione degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP (sul punto cfr. STCA 34.2007.6 del 14 maggio 2007). Dal fascicolo emerge inoltre che durante l’affiliazione presso la Cassa Pensione, per l’esattezza il 30 giugno 2003, egli ha effettuato un prelievo di CHF 50'000.-- per il finanziamento dell’abitazione primaria (cfr. V, VII).
Considerato il surriferito prelievo in costanza di matrimonio e ri-cordato come capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora, come nella presente fattispecie è dato ritenere, l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale (in casu senza interessi non sussistendo alcun avere previdenziale al momento del matrimonio; cfr. DTF 135 V 436, 442) sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss), il capitale previdenziale di CO 1 suscettibile di essere ripartito assomma a CHF 130'941.60 (80'941.60 + 50'000).
Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dalla giudice del divorzio (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 65'470.80 (130'941.60 : 2).
2.3.3 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
In virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchia-ia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro. Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempi-mento dei presupposti per il versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno al-l’assicurazione sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’ap-partenenza a un sistema obbligatorio che copra i rischi vecchia-ia, invalidità e decesso a titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n. 1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF – confermando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42 del 1. marzo 2010 – ha precisato che alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a di-mostrare di non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid. 7.2).
Nella fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condizione per un eventuale versamento in contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra indicato potrà comunque essere presentata in seguito all’istituto in appresso indicato, presso cui l’avere di spettanza di AT 1 deve nel frattempo essere trasferito in forma vincolata.
2.3.4 In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavasi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito, l’istituto interes-sato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, spettando per il resto all’ex coniuge debitore di versare la differenza.
Nella fattispecie in esame, l’attuale avere di previdenza di spettanza di CO 1 presso la Cassa Pensione __________ ammonta a CHF 90'574.10 (valuta 30 novembre 2013; cfr. XI), importo sufficiente quindi a tacitare il credito dell’ex coniuge, interessi compensativi compresi (cfr. infra consid. 2.3.5).
2.3.5 Stante quanto sopra, la somma di CHF 65'470.80 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati a far tempo dal 12 marzo 2013 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà quindi essere accreditata da parte della Cassa Pensione __________ e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto __________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.4 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CO 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 130'941.60.
2.- E' fatto ordine alla Cassa Pensione __________ di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, la somma di CHF 65'470.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 12 marzo 2013.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti