Raccomandata
Incarto n. 34.2012.43
rg/sc
Lugano 27 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 17 ottobre 2012 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con effetto dal 1. marzo 2011, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 28 marzo/28 aprile 2011 con la AT 1, la CV 1 quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2 A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/9-10, A/15) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2011 (doc. A/11) – dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 5'561.50 (importo comprensivo di spese; cfr. doc. A/14-15; cfr. anche doc. A/7), adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UEF di __________ (doc. A/17), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’importo suddetto (oltre CHF 300.-- per spese di esecuzione) con interessi al 6% dal 5 aprile 2012, nonché di CHF 1'250.-- (per spese di “rigetto dell’opposizione” e di “proposizione dell’azione”) con relativi interessi al 6% dall’inoltro della petizione e di CHF 73.-- per ulteriori spese d’esecuzione. L’attrice postula pure il rigetto, per l’importo di CHF 5'861.50, dell’opposi-zione al summenzionato precetto. Protesta infine spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Con la risposta di causa la società convenuta, rappresentata dall’amministratore unico __________, dopo aver evidenziato come non sia di principio sua intenzione sottrarsi al pagamento dei contributi previdenziali dovuti ed osservato come nel corso del 2011 siano venute meno le risorse finanziarie necessarie al corretto adempimento dei propri obblighi contributivi, ha fatto rilevare come in realtà l’impiegato ____________________ non abbia mai iniziato la propria attività lavorativa, come il dipendente __________ sia stato impiegato unicamente nel periodo 1. aprile-30 giugno 2011 ed infine come il terzo impiegato __________ abbia lavorato solo dal 14 marzo al 31 agosto 2011 (e non, come inizialmente previsto, sino al 31 dicembre 2011) e come di tale circostanza sia stata informata, con richiesta di rettifica della rispettiva dichiarazione salariale, sia la competente cassa di compensazione sia l’istituto di previdenza attore. Conclude quindi dichiarando di mantenere l’opposizione – “motivata esclusivamente dalla eventualità che il signor __________ recuperasse l’attività non prestata nei 4 mesi dell’anno 2011, in modo da pareggiare gli stipendi notificati con quelli effettivamente pagati” – al precetto fatto spiccare dall’attrice ed avente ad oggetto lo scoperto contributivo posto qui in giudizio, fintantoché parte attrice “si pronunci sulla fattibilità di rettifica della dichiarazione salariale anno 2011”.
1.4 In replica la cassa attrice riconfermandosi nella propria domanda giudiziale osserva come delle modifiche concernenti i dipendenti __________ e __________ sia “indiscussamente” già stato tenuto conto e siano quindi già state operate le relative rettifiche e gli accrediti a favore della società datrice di lavoro, mentre che per quanto riguarda l’impiegato __________ fa rilevare da un lato come la modifica riguardante il periodo lavorativo e quindi lo stipendio ad esso versato sia stata notificata tardivamente all’istituto di previdenza da parte della CV 1, d’altro lato come sia già stata versata all’assicurato la prestazione di libero passaggio di sua spettanza.
1.5 In duplica, parte convenuta ribadisce in sostanza la propria richiesta di rettifica salariale concernente il dipendente __________, con conseguente modifica dell’importo dovuto a titolo di contributi della previdenza professionale per il 2011. Rimprovera infine all’istituto di previdenza di aver versato la prestazione di libero passaggio al suddetto ex assicurato malgrado il datore di lavoro si trovasse in mora col versamento dei contributi.
1.6 Con scritto 13 dicembre 2012 la cassa attrice, evidenziando come unico punto controverso rimasto sia la mutazione relativa al dipendente __________, osserva al proposito che la modifica dei contributi non sia ormai più possibile la prestazione d’uscita di sua dell’assicurato essendo già stata versata (nella specie in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e documentata.
Con la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del re-golamento delle spese (sub doc. A/5), la Acla SA si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi all’istituto di previdenza. Parte convenuta non ha del resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’affiliazione, al pa-gamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
2.5.2 Dalle tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi e i relativi conteggi notificati al datore di lavoro sono stati effettuati conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. In particolare, nel calcolo del credito contributivo fatto valere con la petizione è stato tenuto conto – contrariamente a quanto sembrava inizialmente (cfr. risposta di causa) sostenere parte convenuta – delle mutazioni intervenute nel periodo in esame (1. marzo-31 dicembre 2011) in relazione ai dipendenti __________, il cui rapporto d’impiego ha preso termine il 30 giugno 2011, e __________, il quale (contrariamente a quanto previsto dal contratto di lavoro sottoscritto il 10 marzo 2011 sub doc. 1/a) in realtà non ha mai iniziato la propria attività presso la CV 1, ritenuto che per entrambi risultano essere stati correttamente accreditati, a favore della società, i premi versati in eccesso (cfr. doc. A/19-20-21; per quanto riguarda gli accrediti cfr. anche l’estratto conto sub doc. A/7). Per quanto riguarda invece l’impiegato __________, egli risulta effettivamente aver lavorato unicamente dal 1. marzo al 31 agosto 2011 e non sino al 31 dicembre 2011. Tale modifica è stata tuttavia comunicata alla AT 1 solo con lettera 6 novembre 2012 nelle more della presente procedura (cfr. doc. 1/d).
Parte convenuta contesta il conteggio dei contributi in relazione alla posizione dell’assicurato __________ – che, come accennato, è stato alle sue dipendenze dal 1. aprile al 31 agosto 2011 e che ciononostante è rimasto affiliato alla Fondazione sino alla scissione del contratto previdenziale – chiedendo che venga tenuto conto della rettifica salariale notificata il 6 novembre 2012 (pendente lite quindi) e che venga di conseguenza ridotto l’im-porto fatto valere in petizione. Al riguardo, l’attrice evidenzia come il cambiamento relativo al periodo lavorativo e quindi al salario corrisposto al lavoratore suddetto sia stato comunicato tardivamente da parte del datore di lavoro e come una rettifica non sia ora possibile essendogli già stata versata la prestazione d’u-scita di sua spettanza, versamento che, d’avviso di parte convenuta, non sarebbe dovuto avvenire dal momento che il datore di lavoro era in mora con il pagamento dei contributi previdenziali.
2.5.3 L’art. 2.1.2 del regolamento di previdenza (parte integrante del contratto di affiliazione sottoscritto con la Acla SA il 28 marzo 2011, doc. A/3 e 4) prevede che “il datore di lavoro stabilisce il salario annuo e lo comunica alla Fondazione a ogni 1. gennaio o al momento dell’affiliazione. Gli adeguamenti salariali intermedi decisi nel corso dell’anno devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione”. Inoltre, giusta l’art. 2.1 (Obbligo di notifica) delle summenzionate condizioni generali d’affiliazione “devono essere comunicati i nominativi dei dipendenti che lasciano la ditta, con notifica immediata, indicando anche i dati per il trasferimento della prestazione d’uscita”. Va infine ricordato come l’art. 10 OPP 2 dispone che il datore di lavoro deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. All’ufficio di controllo devono inoltre essere fornite le informazioni di cui quest’ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35 OPP 2).
Orbene, ritenuto che la non tempestiva notifica di una modifica concernente l’impiego di lavoratori e il relativo loro salario costituisce una violazione contrattuale (segnatamente del contratto di adesione; cfr. STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006) e considerato altresì che una violazione contrattuale non presuppone neces-sariamente l’esistenza di un dolo ma possa essere riconducibile anche a negligenza (art. 99 CO; sull’applicazione della parte generale del CO ai contratti d’adesione a istituti di previdenza cfr. DTF 116 V 222 nonché Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 11 BVG, p. 65), come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006, 34.2006.29 del 14 febbraio 2007) in caso di notifica tardiva di modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio) un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti. Il mancato incasso di tali contri-buti provocherebbe infatti un danno economico per l’istituto di previdenza, non potendo quest’ultimo più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di costi. Diverso è invece – ma ciò non corrisponde al caso in e-same – se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario assicurato anche se l’er-rore è dovuto dalla violazione dell’obbligo d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69).
Nel caso in esame, come visto, è solo con lettera 6 novembre 2012 – quindi dopo l’avvio da parte la cassa pensione pro della presente procedura giudiziaria – che la società convenuta ha co-municato all’attrice il cambiamento riguardante il periodo lavorativo e quindi il salario corrisposto al dipendente __________ nel 2011 (doc. 1/d). La comunicazione è dunque avvenuta più di 14 mesi dopo la cessazione (il 31 agosto 2011) del rapporto d’im-piego e oltre 10 mesi dopo lo scioglimento (il 31 dicembre 2011) del contratto d’adesione (doc. A/11), non senza osservare come con scritto 15 marzo 2012 la società datrice di lavoro, oltre ad informare che la società non occupava più dipendenti a contare dal 1. gennaio 2012, aveva notificato alla fondazione l’uscita di __________ per il 31 dicembre 2012 (doc. A/12-13). Va altresì rilevato che con scritto 16 marzo 2012 la fondazione aveva comunicato al datore di lavoro il conteggio d’uscita del suddetto impiegato per il 31 dicembre 2011 (doc. A/22) e che, come risulta dal successivo scritto 29 marzo 2012 (doc. A/23), a seguito dello scioglimento del contratto d’affiliazione e sulla base dei dati allora in suo possesso e comunicati dalla CV 1, ha determinato le prestazioni di libero passaggio di spettanza di __________ e ne ha disposto, a suo favore, il versamento in contanti a motivo d’inizio di un’attività indipendente conformemente all’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP rispettivamente all’art. 4.3.2 del regolamento di previdenza (sub doc. A/4).
In simili circostanze, l’avviso d’uscita del dipendente __________ essendo manifestamente tardivo, il datore di lavoro non può ora richiedere un nuovo calcolo dei premi e l’eventuale retroces-sione dei premi versati in più, avendo la fondazione già provveduto al versamento della prestazione di libero passaggio dell’ex dipendente. Come accennato, il mancato incasso di tali contributi provocherebbe un danno economico per la convenuta, non potendo quest’ultima più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per la prestazione di libero passaggio già regolarmente erogata. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le conseguenze del suo agire negligente e non ossequioso delle norme contrattuali.
Per il resto, ed infine, non può non essere osservato come nessuna norma legale, contrattuale o regolamentare imponga nella fattispecie all’istituto di previdenza – contrariamente a quella che sembra essere la tesi di parte convenuta (cfr. VII; cfr. supra consid. 1.5) – di non dar seguito al trasferimento di una prestazione d’uscita nel caso in cui il datore di lavoro sia in mora con il versa-mento dei contributi previdenziali.
2.5.4 Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nella somma richiesta di CHF 5'861.50) spese di diffida per complessi CHF 90.--, spese per disdetta del contratto per CHF 300.-- e spese di esecuzione per CHF 300.-- (cfr. estratto conto sub. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008, sub doc. A/5 [testo italiano] e XI [testo tedesco]).
2.5.5 La cassa postula anche la condanna della società convenuta al pagamento di CHF 500.-- per “rigetto d’opposizione” e di CHF 750.-- per “proposizione dell’azione”.
Premesso che nella fattispecie non torna applicabile il regolamento dei costi della Cassa pensione pro modificato il 14 dicembre 2012 e in vigore dal. 1. gennaio 2013 (cfr. www.tellco.ch/downloads/it/pkpro_stiftungsreglemente/pk_07_220_04_i_kostenreglement.pdf), se da una parte il rimborso di CHF 750.--, in quanto previsto dal regolamento in vigore dal 1. gennaio 2008 ed applicabile in concreto (cfr. la chiara e comprensibile ver-sione tedesca del regolamento [cfr. X], la versione italiana prodotta da parte attrice con la petizione contenendo delle incomprensibili ed errate traduzioni dal tedesco) deve essere nella specie ammesso, dall’altra l’indennizzo di CHF 500.-- per la procedura di rigetto dell’opposizione – come questo Tribunale ha avuto più volte (repetita iuvant!) modo di far rilevare a parte attrice (cfr. STCA 34.2012.44, 34.2011.27, 34.2011.16, 34.2011.15, 34.2011.10, 34.2010.67, 34.2010.66, 34.2010.65, 34.2010.59, 34.2010.57) – non è suscettibile di essere riconosciuto: un simile costo ha sì una base regolamentare (art. 2.2) ma non può ragionevolmente che essere riferito all’avvio di una procedura di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 LEF o definitivo giusta l’art. 80 LEF, e quindi è da riconoscersi alternativamente e non cumulativamente al costo – nel presente caso ammesso (CHF 750.--) – legato alla promozione di un’azione giudiziaria ordinaria ex art. 79 LEF, nel cui ambito viene postulato anche il rigetto definitivo l’opposizione, ciò che permette, come nel caso concreto, di evitare l’introduzione di una procedura (art. 80 LEF) dinanzi al giudice dell’esecuzione.
2.5.6 Disattesa deve essere pure la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.-- versato quale anticipo all’UEF di __________ (doc. A/17). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il ri-getto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.7 In conclusione il credito complessivo di spettanza della AT 1 va cifrato in CHF 6'611.50 (5'861.50 + 750).
2.6 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 5 aprile 2012 su CHF 5'861.50 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.-- (qui riconosciuti, co-me visto, solo in ragione di CHF 750.--) dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria.
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (doc. A/17).
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministra-tivo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assi-curazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 5'861.50 oltre interessi al 6% dal 5 aprile 2012.
2.8 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 Lptca).
L'assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 6'611.50 con interessi al 6% dal 5 aprile 2012 su CHF 5'861.50 e dal 17 ottobre 2012 su CHF 750.--.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 5'861.50 oltre interessi al 6% dal 5 aprile 2012.
2.- Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti