Raccomandata
Incarto n. 34.2011.8
BS
Lugano 21 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 17 febbraio 2011 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
terzo chiamato in causa
CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
Cassa pensione, __________
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe __________, è stata alle dipendenze del __________ quale ricezionista dall’ottobre 2004 a giugno 2008 ed è stata assicurata ai fini previdenziali alla __________ (in seguito: CV 1) fino al 31 dicembre 2007. Con effetto dal 1° gennaio 2008 il suo datore di lavoro ha cambiato istituto di previdenza affiliandosi alla Cassa pensioni __________.
1.2. Nel 2006, in occasione di accertamenti eseguiti a seguito di un’anemia ferropriva di origine uterina, all’assicurata è stato diagnostico un carcinoma del polmone destro e un aneurisma dell’aorta ascendente ed una valvulopatia aortica con insufficienza aortica di grado lieve-moderato che hanno richiesto un intervento chirurgico effettuato il 13 dicembre 2006 presso il __________. Nello stesso giorno, a seguito di un sanguinamento postoperatorio essa è stata nuovamente operata (doc. D; lettera di dimissione 15 gennaio 2007 del __________) ed in seguito trasferita a __________ per la riabilitazione. Segue un’ulteriore ospedalizzazione nel gennaio 2007 al __________ per un pneumotorace a destra con intervento nel febbraio 2007 di toracoscopia e pleurodesi chirurgica (doc. E rapporto 6 aprile 2007 del __________).
L’attrice è stata totalmente incapace al lavoro dal 10 ottobre 2006 al 4 giugno 2007, giorno in cui ha ripreso al 50% l’attività lucrativa e poi al 100% dal 1° settembre 2007 (cfr. rapporto 17 giugno 2008 del dr. __________, medico curante; atti AI sub. VII).
1.3. Il 22 gennaio 2008 l’attrice si è nuovamente rivolta al __________ per difficoltà respiratoria e dispnea senza sforzo. Il successivo controllo del 29 gennaio 2008 ha dato esito positivo (cfr. doc. E; rapporti 28 gennaio e 30 gennaio 2008 del __________).
A seguito della comparsa di una fistola bronco-pleurale dal 15 aprile 2008 al 2 maggio 2008 essa è stata ricoverata presso , dove il 17 aprile 2008 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed il giorno successivo ha subito un infarto miocardio con successiva esecuzione di una coronografia ed impianto di tre stent alla coronaria destra (cfr. doc. G; rapporto di dimissione 6 maggio 2008 dell’). Dal 2 al 22 maggio 2008 segue il ricovero presso la Clinica __________. Essa ha presentato un’incapacità lavorativa dal 21 gennaio 2008 in poi (cfr. citato rapporto 17 giugno 2008 del dr. __________).
1.4. Durante il periodo di degenza alla Clinica __________ all’attrice è stata diagnosticata una sindrome mista ansioso depressiva, limitante la capacità lavorativa (cfr. rapporto 15 luglio 2008 dello psichiatra dr. __________, in atti AI).
Dal novembre 2008 essa è seguita dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia.
Su incarico dell’assicurazione __________ (agente quale assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia), AT 1 è stata peritata dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale con referto 7 marzo 2009 ha valutato una piena incapacità lavorativa in qualsiasi attività (doc. I).
1.5. Avendo presentato nel giugno 2008 una domanda di prestazioni AI per adulti, sulla base della documentazione agli atti, con decisione 16 novembre 2009 (preavvisata il 17 settembre 2009) l’Ufficio AI, fissando al 1° gennaio 2008 l’inizio dell’anno di attesa, le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2009. L’amministrazione ha motivato che “dall’esauriente documentazione agli atti, in particolare dalla perizia psichiatrica effettuata in data 03.03.2009 dal dr. __________ per la __________ Assicurazione, risulta giustificata una totale incapacità lavorativa nella sua abituale professione che in qualsivoglia attività lucrativa” (cfr. atti AI).
La rendita è stata confermata in via di revisione con comunicazione 6 ottobre 2010.
1.6. In risposta alla richiesta di erogazione di una rendita d’inva-lidità LPP presentata dall’attrice, con scritto 14 dicembre 2009 la Cassa pensione __________ ha ritenuto di non dover corrispondere alcuna prestazione pecuniaria. Essa ha in sostanza sostenuto, sulla base dell’esame degli atti AI, che la malattia, sia organica che psichica, alla base dell’’invalidità risale all’ottobre 2006 e quindi prima dell’affiliazione (1° gennaio 2008), concludendo che responsabile per un’eventuale rendita d’invalidità è la cassa pensione cui AT 1 era assicurata al momento dell’inizio della malattia (doc. N).
Di conseguenza, l’attrice, per il tramite dell’allora sua legale, si è rivolta a __________ la quale, con scritto 25 maggio 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni d’invalidità, sostenendo che l’incapacità lavorativa sorta negli anni 2006/2007 non è in stretta relazione materiale e temporale con la malattia (psichica) causante l’invalidità (doc. O).
1.7. Con la presente petizione AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula la condanna di CV 1 al versamento di una rendita intera d’invalidità delle previdenza professionale unitamente agli interessi di mora.
In sintesi, essa sostiene che la patologia psichiatrica è la conseguenza delle diverse patologie fisiche sorte durante il rapporto assicurativo. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.8. Con la risposta di causa CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, chiede invece la reiezione della petizione. Sostiene in sintesi che l’incapacità al lavoro che ha condotto all’invalidità (oggetto della decisione AI) è iniziata il 20 gennaio 2008 allorquando l’attrice non era più assicurata e che comunque l’affezione all’origine dell’invalidità non è la stessa che si è manifestata durante l’affiliazione presso CV 1.
1.9. Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti concernenti l’attrice (VII), dando alle parti la possibilità di consultarli e di presentare osservazioni (IX).
Con scritto 29 aprile 2011 l’attrice ha preso posizione sugli atti AI, producendo ulteriore documentazione medica (X).
Il Fondo di previdenza convenuto si è espresso il 2 maggio 2011 sulla documentazione AI (XI) e, su richiesta del TCA, il 16 maggio 2011 sui nuovi atti medici (XIV).
Infine, il 16 maggio 2011 l’attrice ha inoltrato delle contro-osservazioni a quelle datate 2 maggio 2011 di CV 1 (XV).
1.10. Individuato un interesse giuridico all’esito della presente vertenza da parte della PI 1, presso cui l’attrice era affiliata dal 1° gennaio 2008, con decreto 19 agosto 2011 questo TCA ha chiamato in causa il succitato istituto di previdenza, assegnandogli un termine per visionare gli atti di causa e per presentare osservazioni (XVIII).
è tuttavia rimasta silente (cfr. scritto 16 settembre 2011 del TCA all’attrice; XXI).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte di CV 1 di una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).
Nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.
2.4. L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
· nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);
· in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);
· diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.5. L’art. 24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:
· alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);
· tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b);
· una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (lett. c);
· un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (lett. d).
Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; DTF 123 V 234 cosid. 1c, cfr. inoltre STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 127/04 del 21 aprile 2005, consid. 4.1, riassunta in RSAS 2005 p. 549; B 96/01 del 10 luglio 2003, consid. 3.3, riassunta in RSAS 2004 p. 449; B 36/01, consid. 1, riassunta in RSAS 2003 p. 511, e B 100/00 del 16 febbraio 2001, consid. 2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria; il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.6. Nel caso in esame, secondo l’art. 45 cpv 1 del regolamento di CV 1, nella versione applicabile in concreto, “in linea di principio, la Fondazione si basa sulla decisione d’invalidità dell’AI e sul grado d’invalidità da essa determinato”.
L’art. 47 cpv. 1 lett. a del regolamento dispone che “hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone invalide per almeno il 40% ai sensi dell’AI che risultavano assicurate nel momento in cui è insorta l’incapacità al lavoro la cui causa è all’origine dell’invalidità”.
Infine, ai sensi dell’art. 51 del regolamento il grado d’invalidità è disciplinato come all’art. 24 cpv. 1 LPP.
2.7. Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).
Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).
Secondo la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e sui cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichico si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a edizione, 2009, ad art. 23 n. 25 p. 82 con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 24, p. 350).
Tuttavia, nel caso in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, in op. cit, art. 23, n. 24, p. 351 con riferimento a STF 37/06 del 22 settembre 2006 conisd. 3.3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione, manifestata in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 p. 82 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. art. 23, n. 24, p. 35).
Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
2.8. Nel caso in esame, dagli atti AI richiamati dal TCA risulta che l’Istituto di previdenza convenuto non ha partecipato alla procedura (sugli effetti di una tale partecipazione: cfr. DTF 132 V 1; 129 V 73), avendo ricevuto per consultazione la documentazione medica richiesta ma non il progetto di assegnazione rendita 17 settembre 2009 e la susseguente decisione 26 maggio 2009.
Questo TCA può liberamente accertare, senza quindi il vincolo AI (cfr. STF B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 5), se una eventuale limitazione della capacità lavorativa rilevante ai fini previdenziali (di almeno il 20%) sia insorta prima della decorrenza, il 20 gennaio 2008, del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infatti, secondo giurisprudenza l'accertamento dell'inizio del diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che l'incapacità di lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della previdenza professionale possa già essere subentrata, foss'anche in misura ridotta, prima dell'inizio dell'anno di carenza secondo l'AI (cfr. SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
2.9. Nella fattispecie concreta l’attrice non contesta la decorrenza del diritto alla rendita fissato dall’AI, ma sostiene che la patologia psichiatra di cui soffre sia la conseguenza delle diverse affezioni somatiche e delle complicazioni insorte a seguito dei diversi interventi chirurgici e ricoveri risalenti a periodi in cui era assicurata presso la fondazione convenuta.
CV 1 evidenzia invece che l’inizio del termine di attesa, che ha portato alla rendita AI, è da porre al 20 gennaio 2008 allorquando l’attrice non era più assicurata presso di lei e che comunque l’affezione all’origine dell’invalidità non è la stessa che si è manifestata durante l’affiliazione.
2.10. Come detto, l’Ufficio AI ha posto l’inizio dell’incapacità lavorativa durevole al 20 gennaio 2008 (conformemente al rapporto 17 giugno 2008 del medico curante), con il successivo diritto alla rendita intera, scaduto l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° gennaio 2009 principalmente per motivi psichiatrici, facendo riferimento alla perizia 7 marzo 2009 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta.
Ora, dall’attento esame degli atti medici questo TCA non può concludere che durante l’affiliazione presso il Fondo di previdenza convenuto vi fosse già un’incapacità lavorativa di almeno 20% per motivi psichici.
Non si misconosce che vi sia stato un certo legame tra le svariate patologie somatiche e la successiva problematica psichica. Come indicato in petizione, nella perizia psichiatrica 7 marzo 2009 il dr. __________ aveva concluso che “… si tratta di una donna 52enne, di professione segretaria, sposata, madre di due figli maggiorenni, senza antecedenti psichiatrici di rilievo, che nel contesto di numerosi problemi somatici (carcinoide bronchiale e stato dopo resezione del lobo polmonare superiore medio a destra, infarto miocardio acuto, ipertensione arteriosa) ha sviluppato uno stato ansioso depressivo ingravescente che ha necessitato l’intervento di uno specialista (lo psichiatra dr. __________), che nel suo certificato del 14 gennaio 2009 ha attestato la presenza di un’importante disagio di rilevanza clinica (grave sofferenza depressiva)” (sottolineatura del redattore).
Tuttavia va fatto presente che le prime manifestazioni di una certa gravità dell’affezione extrasomatica possono essere situate successivamente al 1° gennaio 2008, giorno di affiliazione dell’attrice, per il tramite del suo datore di lavoro, a CV 1. In questo senso, rettamente la convenuta ha evidenziato che il succitato perito, dopo aver rilevato che l’attrice “è stata dichiarata inabile in misura completa a partire dal 21.1.08 a causa di uno stato d’ansia con importante somatizzazione, caratterizzata da palpitazioni, disturbi respiratori ed alimentari e insorgenza di un quadro ansioso-depressivo del 14.01.09”, ha aggiunto che “la situazione psicofisica è peggiorata anche in seguito al licenziamento avvenuto in giugno 2008”.
Inoltre, durante il soggiorno alla Clinica __________ (2 – 22 maggio 2008) il dr. __________ aveva riscontrato una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) di entità media (cfr. relativo rapporto 15 luglio 2008 negli atti AI) e dal novembre 2008 essa è seguita dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (cfr. rapporto 13 febbraio 2009 del dr. __________ in atti AI, doc. VII). In questo contesto si situano le osservazioni 29 aprile 2011 del legale dell’attrice alle risposte 20 aprile 2011 del medico curante, dr. __________ (doc. X). Essa ha pertitentemente evidenziato che “… emerge con chiarezza come nel periodo compreso fra il 2001 ed il 2006 – anno in cui alla signora AT 1 sono stati diagnosticati un carcinoide del polmone destro e un aneurisma all’aorta – l’attrice non ha mai presentato alcun problema rilevante di natura psichica” (sottolineatura del redattore).
L’inizio della rilevante incapacità lavorativa, causante la successiva invalidità, è piuttosto da situare nel mese di gennaio 2008, allorquando l’attrice era assicurata a __________.
Quindi, ricapitolando, non si può dedurre che la sindrome ansioso-depressiva, cha ha portato alla successiva invalidità, si sia manifestata durante l’affiliazione presso CV 1. Mancando il nesso materiale, l’istituto previdenziale non è obbligato a versare prestazioni d’invalidità.
La petizione dev’essere pertanto respinta.
2.11. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dal Fondo di previdenza convenuto, all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Alla convenuta, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La petizione è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti