Raccomandata
Incarto n. 34.2011.50
rg/sc
Lugano 9 marzo 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione dell’8 dicembre 2011 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con effetto dal 1. gennaio 2004, tramite contratto d’adesione sottoscritto il 2/8 dicembre 2003 con AT 1 la CV 1, quale datrice di lavoro, ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/5).
1.2 A seguito del mancato pagamento dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 29'360.50 (importo comprensivo di spese d’amministrazione; cfr. doc. A/1), adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (doc. A/2), con la presente petizione la fondazione attrice chiede la condanna della società convenuta al pagamento di CHF 29'513.50, inclusi CHF 50.-- per spese d’intimazione e CHF 103.-- per spese d’esecuzione, con interessi al 5% dal 1. novembre 2011, postulando pure la rifusione delle “spese supplementari occasionate in questa causa”. L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto dell’opposizione interposta dalla CV 1al summenzionato precetto.
1.3 La società convenuta non ha presentato la risposta di causa.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed a-vendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previden-ziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella fattispecie in esame, pur considerando la stringatezza dell’atto di petizione, la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla società convenuta.
Con la sottoscrizione del contratto d’adesione (doc. A/5) e la pre-sa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – del regolamento di previdenza (doc. A/6), delle disposizioni di esecuzione (VII) e del catalogo delle spese (VI), la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa (art. 3 contratto). Parte convenuta non risulta d’altronde aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel regolamento di previdenza (artt. 20 e 21), cui rimanda il contratto d'adesione, nonché nel piano di previdenza (doc. IX/1) che definisce anche le modalità di calcolo dei contributi in percentuale del salario annuo assicurato, definito, quest’ultimo, all’art. 5.2 del regolamento suddetto (il relativo calcolo è regolato nel piano di previdenza; gli accrediti di vecchiaia, come pure gli interessi per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati all’art. 6 del regolamento che rimanda a sua volta al piano di previdenza; per il salario determinante cfr. invece l’art. 5.1 del regolamento nonché le disposizioni di esecuzione). Il contratto d’adesione disciplina inoltre l'esigibilità dei contributi prevedendo anche l'addebito di interessi di mora (art. 3). Il piano di previdenza prevede infine che i contributi per il fondo di garanzia e per l’adeguamento al rincaro sono finanziati dalla fondazione e fissa l’ammontare delle spese amministrative, mentre che le spese straordinarie sono regolate nel summenzionato catalogo delle spese.
Dal fascicolo risulta che il calcolo dei contributi per complessivi CHF 29'310.50 è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso (3° trimestre 2011) (doc. A/1, A/4).
Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate spese di amministrazione (CHF 50.--) e d’intimazione (CHF 50.--). L’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel catalogo delle spese, quale parte integrante del contratto d’adesione (doc. A/5; VI).
2.5.2 Disattesa deve invece essere la richiesta di rimborso di CHF 103.-- quali spese di precetto esecutivo a cui è stata fatta opposizione della quale è ora chiesto il rigetto definitivo (doc. A/2).
Al riguardo va infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.3 Il credito complessivo di spettanza di AT 1 nei confronti della CV 1 va di conseguenza cifrato in CHF 29'410.50 (29'310.50 + 50 + 50).
2.6 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 5% dal 1. novembre 2011.
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel caso in esame la richiesta di interessi moratori al 5% merita accoglimento e ciò con riferimento anche all’art. 3 del contratto d’adesione.
2.7 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre 2012 dell’UEF di __________ (doc. A/2).
Ora, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.8 Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel caso in esame, la CV 1 non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi CHF 200.--.
2.9 Nella misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese supplementari occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice chiede un’indennità per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. L'assicuratore che vince la causa non ha infatti di regola diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
CV 1 CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 29'410.50
con interessi al 5% dal 1. novembre 2011.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre 2012 dell’UEF di __________.
2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della parte convenuta.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti