Raccomandata
Incarto n. 34.2009.84
BS
Lugano 31 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 10 dicembre 2009 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto ed in diritto
che - AT 1, classe 1944, è stato alle dipendenze del __________ e, di conseguenza, affiliato alla CV 1 (in seguito: Cassa) una prima volta dal 1° novembre 1973 (cfr. certificato di ammissione, doc. D) e sino al 31 agosto 1988;
a seguito della fine del rapporto di lavoro con lo __________, su indicazioni dell’attore, la prestazione di libero passaggio di fr. 90'003,10 è stata trasferita al nuovo istituto di previdenza (doc. E e F);
con effetto dall’8 maggio 2000 l’attore è stato riassunto dallo __________ con contratto di lavoro per personale ausiliario sottoscritto il 23 maggio 2000 (doc. 2; incarico in seguito rinnovato semestralmente/annualmente e trasformato in nomina quale __________ con effetto 1° gennaio 2007) e quindi nuovamente affiliato (a 55 anni) alla Cassa (cfr. certificato di assicurazione, doc. G), alla quale è stata quindi trasferita, con valuta 6 novembre 2001, da parte della Fondazione libero passaggio del __________ una prestazione di libero passaggio di fr. 285'515,10 (interessi inclusi) (cfr. lettera 5 novembre 2001, doc. G);
in data 1° gennaio 2009 AT 1 è stato posto dallo __________ al beneficio della pensione per raggiunti limiti di età (doc. 13);
di conseguenza, con scritto 27 novembre 2009 la Cassa ha comunicato all’attore l’ammontare della rendita di vecchiaia annua di fr. 33'960.-- (fr. 2'612.-- al mese, tenuto conto che la pensione viene versata in 13 mensilità), determinata sulla base di 12'576 giorni di affiliazione conferenti il diritto ad una rendita del 52,4% dello stipendio determinante di fr. 64'810.-- (doc. A);
con la presente petizione __________ postula in sostanza l’erogazione di una prestazione maggiore. Dopo aver esposto il suo curriculum vitae, egli contesta il periodo di contribuzione riconosciuto dalla Cassa sostenendo che “con 14 anni e 10 mesi + 11 anni e 4 mesi nel privato, equivalenti a 17 anni nello __________ (riferito allo stipendio del 1988) + gli ultimi 9 anni e 6 mesi corrispondono a un totale di 41 anni e 4 mesi di affiliazione”;
con la risposta di causa la Cassa chiede la reiezione della petizione e la conferma dell’ammontare della pensione di vecchiaia assegnata all’attore, facendo in particolare presente che all’interessato non può essere riconosciuto un periodo di affiliazione di 41 anni 4 mesi (corrispondenti a 14'400 giorni), ciò che comporterebbe una rendita (massima) pari al 60% dello stipendio determinante;
su richiesta del TCA, l’attore ha replicato e la Cassa duplicato;
il 2 marzo 2010 l’attore ha notificato i mezzi di prova da assumere. Al riguardo, con scritto 4 marzo 2010 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni. In data 10 marzo 2010 l’attore ha presentato un’ulteriore presa di posizione;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
oggetto del contendere è l’ammontare della pensione di vecchiaia assegnata all’attore, in particolare il periodo di affiliazione che determina l’importo della prestazione assicurativa;
i fatti riportati dall’attore inerenti alla sua carriera professionale non hanno alcuna relazione con la presente controversia, come pure la censure sollevate e le asserite prevaricazioni;
come rettamente spiegato dalla convenuta nella risposta di causa, l’attore non può semplicemente procedere alla somma aritmetica dei vari periodi di assicurazione sia nel privato che nel pubblico, essendo egli stato affiliato alla Cassa una prima volta dal 1° novembre 1973 al 31 agosto 1988 ed una seconda volta dall’8 maggio 2000 al 30 novembre 2009;
giustamente la Cassa convenuta ha fatto presente che volendo accogliere la richiesta dell’attore, ossia un periodo di affiliazione di 41 e 4 mesi, questo porterebbe al riconoscimento di una prestazione di vecchiaia pari alla percentuale massima (60%) del salario determinante stabilita per gli assicurati che raggiungono 40 anni di assicurazione (art. 22 cpv. 1 Lcpd e art. 16 Rcpd), senza tuttavia che l’interessato abbia versato alla Cassa i corrispettivi contributi integrali. Tale ipotesi costituirebbe, oltre ad una violazione delle disposizioni della Lcpd, una disparità di trattamento;
ai sensi dell’art. 9 Lcpd chi cessa per qualsiasi motivo di far parte della Cassa e più tardi vi rientra in virtù di questa legge è considerato come nuovo membro;
con la riaffiliazione alla Cassa (8 maggio 2000) l’attore è stato considerato nuovo membro. Di conseguenza, con l’accordo dell’interessato, la convenuta ha chiesto alla Fondazione di libero passaggio del __________ il trasferimento della prestazione pari a fr. 285'515,10 (interessi inclusi), importo che è stato trasferito con valuta 6 novembre 2001 (doc. 8 e 9);
con l’ammontare della prestazione di libero passaggio, in applicazione degli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 3 Rcpd, la Cassa ha computato (valuta 8 maggio 2000, data della riammissione previdenziale) 9'133 giorni di affiliazione al 100%. Il relativo calcolo, che va confermato, è stato dettagliatamente esposto in sede di risposta;
durante il periodo di contribuzione dall’8 maggio 2000 al 30 novembre 2009 l’attore ha maturato 3443 giorni di affiliazione;
secondo l’art. 22 cpv. 1 Lcpd la pensione di vecchiaia corrisponde all’1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra l’affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%;
ai sensi dell’art. 22 cpv. 6 Lcpd il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato;
nel caso concreto, l’attore presenta un periodo di contribuzione effettiva di 3443 giorni, al quale vanno aggiunti i 9'133 giorni riscattati con la prestazione di libero passaggio, per complessivi 12'576.-- giorni;
pertanto, come rettamente stabilito dalla Cassa, la pensione di vecchiaia dell’attore corrisponde al 52,4% (12'576 : 360 x 1,5) dello stipendio determinante di fr. 64'810.--, pari a fr. 33'960 annui rispettivamente a fr. 2'612.-- mensili (33'960 : 13);
quale mezzi di prova, con scritto 2 marzo 2010 l’attore ha invitato il TCA “ a voler richiedere dalla Cassa le quote di pensione di vecchiaia, anonimizzate dei miei Colleghi __________ pensionati negli ultimi 10 anni così da avere un confronto sull’entità economica in contestazione” (cfr. XII);
la succitata richiesta non è necessaria ai fini della verifica della prestazione contestata, ritenuto come la stessa è stata correttamente determinata. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
nel già citato scritto 2 marzo 2010 l’attore ritiene di essere stato ingannato dalla Cassa non avendo al momento della riaffiliazione ricevuto dalla stessa nessuna informazione sulla sua futura situazione previdenziale;
al riguardo occorre evidenziare che, una volta ricevuta la prestazione di libero passaggio, in data 7 dicembre 2001 la Cassa ha rilasciato all’attore il relativo certificato di assicurazione dal quale risulta, oltre all’ammontare delle prestazioni (inclusa la percentuale del 52,4% in caso di pensione di vecchiaia a 65 anni), anche l’ammontare dei giorni riscattati, pari a 9133 (doc. 11);
essendo la prestazione di vecchiaia riconosciuta dalla Cassa corretta, la petizione va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La petizione è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti