Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2025.9
Entscheidungsdatum
11.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2025.9

TB

Lugano 11 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 marzo 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni transitorie per disoccupati anziani

ritenuto in fatto

1.1. Il 25 gennaio 2025 (doc. 1) RI 1, nata nel 1963, ha richiesto le prestazioni transitorie per disoccupati anziani che la Cassa cantonale di compensazione le ha negato con decisione del 28 gennaio 2025 (doc. 3), disponendo essa di una sostanza netta computabile sotto forma di averi del 3° pilastro di Fr. 80'614.- e quindi superiore alla soglia di sostanza di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in connessione con l'art. 9a LPC.

1.2. Il 7 febbraio 2025 (doc. 4) la richiedente si è opposta a questo rifiuto lamentando che i suoi averi del 3° pilastro, che vanno considerati come averi della previdenza, sono vincolati in fondi di investimento e non sono quindi al momento esigibili. A suo dire, la legge non fa alcuna differenza tra il 2° e il 3° pilastro nella determinazione della soglia di sostanza (art. 5 LPTD) e privilegiare la previdenza professionale rispetto alla previdenza individuale vincolata del 3° pilastro è ingiusto, discriminatorio e contrario alla parità di trattamento tra lavoratori, poiché vi sarebbero lavoratori più fortunati per i quali l'avere di vecchiaia LPP di Fr. 537'420.- non rientra nel calcolo della sostanza netta, mentre per coloro che nonostante l'impegno si sono dovuti accontentare di un lavoro a tempo parziale o hanno sottoscritto dei contratti di lavoro su chiamata - generalmente donne e giovani -, senza potere raggiungere la soglia di entrata LPP o avere pagato contributi LPP minimi, il capitale di previdenza individuale vincolato del pilastro 3a viene aggiunto alla sostanza netta senza alcuna franchigia. Si tratta quindi di una disparità di trattamento contraria alla Costituzione federale (art. 8) e di una discriminazione fondata sulla posizione sociale o sul sesso. Pertanto, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD va interpretato nel senso che tutti gli averi della previdenza, senza distinzione tra secondo e terzo pilastro, non vanno computati nella sostanza netta fino a concorrenza di Fr. 537'420.-.

1.3. L'amministrazione ha chiesto all'istante, il 10 febbraio 2025 (doc. 5), una dichiarazione dell'istituto bancario che ha investito il suo capitale secondo cui la previdenza 3a non era esigibile prima del compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Il 17 febbraio 2025 (doc. 6-1/9) la richiedente ha precisato che, dopo i 60 anni, era possibile ritirare il capitale investito in fondi di investimento (doc. 6-4/9), forma di previdenza riconosciuta dall'art. 82 LPP, perciò il capitale di Fr. 80'614.- dovrebbe rientrare nella franchigia di Fr. 537'420.- come per gli averi di previdenza professionale, altrimenti le prestazioni transitorie non sarebbero eque, ma penalizzanti per determinate categorie di lavoratori, i quali si vedono costretti ad attingere alla propria sostanza anzitempo. Questa soluzione sarebbe incompatibile, però, con lo scopo della LPTD, che vuole proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia delle persone che perdono il lavoro dopo i 60 anni.

1.4. Con decisione su opposizione del 27 febbraio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e ha confermato il rifiuto della prestazione transitoria.

Ricordato l'art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LPTD, che definisce le condizioni per avere diritto alle prestazioni transitorie, la Cassa ha osservato che della sostanza netta fanno parte anche gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo, per il 2025, di Fr. 537'420.- (art. 4 OPTD). Questa norma, anche nelle altre due lingue nazionali, si riferisce agli averi della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo implicitamente quelli della previdenza individuale (3° pilastro).

Riferendosi poi al Messaggio del 30 ottobre 2019 del Consiglio federale sulla Legge sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani (pag. 6894 e seg.), l'amministrazione ha ricordato che gli averi di libero passaggio non vanno presi in considerazione per calcolare il superamento della soglia di sostanza fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio; se invece l'assicurato ne chiede il versamento come prestazione di vecchiaia, questa va presa in considerazione quale sostanza computabile. Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro, perciò non va considerato nel computo della sostanza. Nella stessa direzione vanno le Direttive (N. 3343.02 e 3343.04 DPT).

La Cassa ha inoltre evidenziato che gli averi della previdenza professionale non sono computati nel calcolo della sostanza netta (art. 21 cpv. 4 OPTD), ma lo sono per determinare la soglia di sostanza applicando la franchigia (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD).

Di conseguenza, i Fr. 25'189,84 depositati sul conto di libero passaggio non sono stati considerati ai fini del calcolo della sostanza netta, siccome inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.-. Quanto agli averi del 3° pilastro di Fr. 80'614.-, non facendo parte della previdenza professionale, ma della previdenza privata, possono essere considerati ai fini del calcolo della sostanza netta, senza creare alcuna disparità di trattamento. Considerato che vanno computati quali sostanza dal momento in cui il beneficiario avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.03 DPT), e quindi fino a cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 3 cpv. 1 OPP3), avendo la richiedente 61 anni questo ammontare va considerato nel computo della sostanza. Oltretutto, è la banca stessa che riconosce che l'interessata può ritirare il suo 3° pilastro, perciò questi averi vanno computati.

1.5. Il 26 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e il riconoscimento delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani. La ricorrente ha ribadito che poiché i Fr. 25'189,94 sono depositati su un conto di libero passaggio LPP e i Fr. 80'614.- del 3° pilastro sono investiti in fondi, si tratta di averi vincolati ai fini previdenziali e quindi non vanno conteggiati siccome inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.- (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD). Inoltre, i lavoratori più sfortunati che si sono dovuti accontentare di un lavoro a tempo parziale o su chiamata che non hanno raggiunto la soglia di entrata LPP o che hanno pagato contributi LPP minimi, si ritrovano con il capitale della previdenza individuale che viene interamente aggiunto alla loro sostanza netta senza beneficiare di alcuna franchigia. Ciò comporta una disparità di trattamento contraria alla Costituzione federale dovuta alla posizione sociale o al sesso (art. 8), essendo generalmente le donne in questa posizione sfavorevole.

La previdenza individuale vincolata 3a rappresenta una forma di previdenza che anche recentemente è stata incoraggiata con nuove misure fiscali, perciò nella determinazione della sostanza netta è contraddittorio disincentivarla, discriminandola dalla previdenza professionale. In tal modo, una gran parte dei lavoratori non sarebbe tutelata e non andrebbe a colmare una lacuna nella protezione di quelli anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione. Per la ricorrente, quindi, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD va interpretato nel senso che tutti gli averi di previdenza professionale o individuale vincolata non vanno computati nella sostanza netta fino a concorrenza di Fr. 537'420, cosicché i lavoratori anziani disoccupati - uomini e donne, con posizione sociale più/meno agiata - possano godere di pari tutela della loro previdenza per la vecchiaia senza intaccare il capitale del 2° o del 3° pilastro anzitempo. L'assicurata ha infine rilevato di avere un figlio diversamente abile di cui si occupa durante la settimana e che il rifiuto delle prestazioni influenza pure l'organizzazione della sua vita familiare e ricade nel campo di applicazione degli artt. 8 e 14 CEDU costringendola "a fare letteralmente i salti mortali per giungere a fine mese e mettendomi in difficoltà nel dispensare assistenza e cure verso mio figlio." (pag. 3).

1.6. Nella risposta del 25 aprile 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che nel Messaggio del 2019 riguardante la LPTD il Consiglio federale aveva sottolineato che gli averi del pilastro 3a vanno considerati nel computo della sostanza, spiegandone anche i motivi e che il TCA (33.2022.16 del 26 settembre 2022) aveva già constatato che il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita va computato nella sostanza dal momento in cui il beneficiario può riscuoterlo. Riguardo alla avanzata discriminazione sul sesso, la Cassa ha rilevato che l'art. 5 LPTD non fa distinzione fra uomo e donna, riguardando unicamente i disoccupati anziani e che lo scopo della LPTD non è di parificare ogni tipo di ex lavoratore, indipendentemente quindi dalle scelte, o possibilità, di vita, perciò l'invocata violazione dell'art. 8 Cost. fed. è infondata. Quanto alla presunta violazione dell'art. 8 CEDU, questa norma non fonda un diritto diretto a prestazioni sociali e comunque né l'art. 5 LPTD né altre sue norme intervengono nella vita privata e familiare degli assicurati, non avendo lo scopo di favorire e organizzare la vita familiare (accudire i propri cari). L'attribuzione delle prestazioni transitorie non rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, perciò la situazione non va esaminata nemmeno sotto l'aspetto dell'art. 14 CEDU, che non ha una portata indipendente, né della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Essendo quindi il tenore dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD chiaro, non v'è alcun margine per interpretare il testo di legge in modo diverso (art. 190 Cost. fed.) né v'è un problema di conformità alla Costituzione o alla CEDU da correggere.

1.7. Il 9 maggio 2025 (doc. V) la ricorrente ha osservato che la LPTD viola il principio di uguaglianza nel trattare le diverse forme di previdenza riconosciute dall'art. 82 LPP, che il legislatore non ha tenuto sufficientemente conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro dove i lavori a tempo parziale o determinato non sono più un'eccezione, che la soglia di sostanza è definita per gli averi della previdenza professionale, mentre per le convenzioni di previdenza vincolata il legislatore è fermo al Messaggio del 2019, che nel testo di legge il 3° pilastro non viene menzionato, che v'è stato un errore politico nel valutare la reale situazione del mercato del lavoro in Svizzera, poiché si discriminano incostituzionalmente i lavoratori che non hanno raggiunto la soglia di entrata LPP e hanno scelto una forma di risparmio con il pilastro 3a, che questa disuguaglianza giuridica influisce sulle condizioni di accesso alle prestazioni transitorie per diverse categorie professionali di disoccupati anziani, che così facendo questi non beneficiano delle prestazioni transitorie per colmare le lacune esistenti nella remunerazione senza dover intaccare il capitale del 2° e 3° pilastro anticipatamente e che avendo la legge previsto che solo gli averi della previdenza professionale beneficiano di particolare protezione si è creata una disparità di trattamento fondata sul sesso e sulla posizione sociale degli assicurati, volando gli artt. 8 e 14 CEDU.

1.8. Il 16 maggio 2025 (doc. VII) la Cassa ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare sulla controversia.

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui:

a. non ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS oppure

b. ha diritto di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni secondo la LPC.

In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie comprendono (lett. a) la prestazione transitoria annua e (lett. b) il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Per l'art. 5 LPTD,

1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:

a. esaurisce il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;

b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;

c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà degli importi di cui all'articolo 9a LPC.

2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:

a. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);

b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;

c. gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.

3 Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS.

Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone che:

1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:

a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole;

b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.

Quanto alla "Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", l'art. 2 OPTD recita che se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

Per l'art. 4 OPTD, che ha per titolo "Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD)", per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD.

Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone in particolare quanto segue:

1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

4 Gli averi di previdenza della previdenza professionale dell'avente diritto non vanno computati nel calcolo della sostanza netta.

2.2. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

Il Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), fissandone l'entrata in vigore, unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.

Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa (Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo 4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età devono potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e al contempo tuteli la loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).

Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura delle prestazioni, dalla LADI.

Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).

Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).

Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita. Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento. Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).

Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).

Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).

Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892).

Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).

2.3. Nel giugno 2021 il Consiglio federale, e per esso il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito un Commento all'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

Per quanto concerne gli artt. 2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di Fr. 50'000.- e le coppie sposate di Fr. 100'000.-.

Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta nell'ambito della determinazione della soglia di sostanza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rileva che questo articolo stabilisce l'importo fino al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame del diritto alle prestazioni transitorie. Questa franchigia sul capitale di vecchiaia della previdenza professionale, pari a 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (corrispondente a Fr. 537'420.- nel 2025), è indipendente dallo stato civile degli assicurati, perciò nel caso delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale.

Per la verifica del superamento della soglia di sostanza dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie. Le disposizioni sul calcolo e sulla valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono pertanto applicabili anche per la determinazione della sostanza netta giusta l'art. 10 cpv. 1 LPTD.

Sull'art. 21 OPTD (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rilevato, in particolare, che il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante, differenza necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di preservare l'avere di previdenza.

Al riguardo, l'UFAS ha affermato:

" Diversamente da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ordinarie.

Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può disporne.".

2.4. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021, aggiornate al 1° gennaio 2023, che concretizzano le disposizioni della legge e dell'ordinanza.

Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i valori seguenti:

– 50'000 franchi per le persone sole;

– 100'000 franchi per le coppie sposate;

– 25'000 franchi per i figli che vivono nella stessa economia domestica.

Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni transitorie (art. 2 OPTD).

L'avere della previdenza professionale del coniuge che non ha presentato una richiesta di prestazioni transitorie va considerato per l'esame del superamento della soglia di sostanza soltanto se ne può disporre (N. 2440.03 DPT).

Giusta il N. 2440.05 DPT, l'avere di previdenza della previdenza professionale eccedente Fr. 537'420.- [nel 2025] va computato per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza.

Secondo il N. 2440.08 DPT, per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza vanno considerati anche gli averi analoghi derivanti da sistemi di previdenza legali esteri o da patrimoni investiti all'estero (v. N. 6002 CIBIL).

I riscatti effettuati nella previdenza professionale nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione rientrano nella sostanza (N. 2440.09 DPT).

Per il N. 2440.11 DPT, per il computo degli averi di previdenza della previdenza professionale vanno prodotti i giustificativi che attestano gli importi e le date di eventuali riscatti.

A norma del N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

Per il N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).

In virtù del N. 3343.03 DPT, l'avere di previdenza del 2° pilastro non può essere considerato nella sostanza. Questo non vale per gli averi di previdenza del coniuge, se è possibile disporne.

Giusta il N. 3343.04 DPT, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli.

Nella lista di ciò che non va invece computato quale sostanza, il N. 3343.06 DPT elenca anche la sostanza investita conformemente all'OPP 3, fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile.

2.5. Nel caso di specie, il 25 gennaio 2025 (doc. 1) l'assicurata ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani, allegando in particolare diversa documentazione bancaria fra cui la conferma di avere, al 31 dicembre 2024, un conto di libero passaggio del 2° pilastro con Fr. 25'189,94 (doc. 1-31/38) e un conto 3° pilastro __________ investito in fondi per un valore di Fr. 80'614.- (doc. 1-32/38).

Sulla scorta di tali informazioni, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di prestazioni transitorie, disponendo la richiedente di un capitale di Fr. 80'614.- (averi del 3° pilastro) che superava quindi la soglia di sostanza di Fr. 50'000.- prevista dall'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in connessione con l'art. 9a LPC.

Oggetto della lite è dunque l'esame delle condizioni, illustrate nelle considerazioni precedenti, per concedere le prestazioni transitorie e in particolare sapere se i capitali della previdenza individuale (3° pilastro) della ricorrente devono essere computati per determinare la soglia di sostanza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD.

La Cassa di compensazione li ritiene conteggiabili, siccome l'istante ne può disporre in virtù dell'art. 3 cpv. 1 OPP 3.

La ricorrente ne esclude invece il computo ai fini della soglia di sostanza poiché, al pari degli averi del 2° pilastro, si tratta di averi della previdenza e quindi anche il pilatro 3a di Fr. 80'614.- dovrebbe beneficiare della franchigia di Fr. 537'420.-.

Occorre dunque esaminare se è data la condizione di possedere una sostanza netta inferiore alla metà dell'importo di cui all'art. 9a LPC ossia, per le persone sole come la ricorrente, inferiore a Fr. 50'000.-.

2.6. L'art. 5 cpv. 2 LPTD definisce gli elementi costitutivi della sostanza netta e fra questi vi sono gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale (lett. c), corrispondente a Fr. 537'420.- nel 2025 (art. 4 OPTD).

Anche il testo legislativo nelle altre due lingue nazionali si riferisce agli averi della previdenza professionale (2° pilastro), escludendo così implicitamente gli averi della previdenza individuale (3° pilastro): "die Vorsorgeguthaben der beruflichen Vorsorge" rispettivamente "les avoirs de la prévoyance professionnelle".

Sul computo degli averi di libero passaggio (del 2° pilastro) e del 3° pilastro, nel suo Messaggio del 30 ottobre 2019 sulla LPTD il Consiglio federale si è così espresso a pag. 6894 e seg.:

" Gli averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più tardi al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 ottobre 1992 sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3° pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare la sostanza o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata riuscirà a ritrovare un lavoro, l'avere di libero passaggio dovrà essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne richiederà il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà essere presa in considerazione quale sostanza computabile.

Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.".

Il Commento dell'UFAS sull'Ordinanza precisa in merito alla soglia di sostanza (artt. 2, 3 e 4 OPTD), come visto, che per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD ci si deve basare sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie.

Pertanto, le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 OPTD sono applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD. Tuttavia, considerato che lo scopo delle prestazioni transitorie è di preservare l'avere di previdenza, come espressamente previsto dall'art. 21 cpv. 4 OPTD gli averi di previdenza della previdenza professionale dell'avente diritto non sono computati nel calcolo della sostanza netta e le Direttive hanno concretizzato questo principio al N. 3343.03 DPT. Per contro, il capitale della previdenza professionale, ma soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 537'420.- (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in connessione con l'art. 4 OPTD), è computato quale sostanza per determinare la soglia di sostanza e quindi la nascita del diritto.

2.7. L'art. 1 cpv. 1 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute) prevede che ai sensi dell'art. 82 LPP (cpv. 1 "I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono: a. la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo; b. la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria.) costituiscono forme di previdenza riconosciute:

a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;

b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

L'art. 1 cpv. 3 OPP 3 dispone che per convenzioni di previdenza vincolata si intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza.

Dal profilo del diritto alle prestazioni transitorie, si deve rilevare che i capitali del 3° pilastro di cui all'art. 1 OPP 3 vanno però computati quale sostanza rispettivamente per valutare il superamento della soglia di sostanza, soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). L'art. 3 cpv. 1 OPP 3 recita infatti che "Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento.", perciò i capitali della previdenza individuale possono essere computati nella sostanza se si può potenzialmente disporre degli stessi.

In tal senso pure il N. 3343.08 DPT, secondo cui la sostanza investita conformemente all'OPP 3 non va considerata quale sostanza, ma soltanto "fino al momento in cui la prestazione di previdenza non diventa esigibile".

2.8. Scopo della LPTD, come visto, è di garantire la copertura del fabbisogno vitale alle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, evitando, in questo modo, che esse debbano ricorrere all'aiuto sociale.

Nel suo Messaggio relativo all'introduzione di questa nuova legge, il Consiglio federale ha evidenziato come la possibilità data ai lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età di potere beneficiare delle prestazioni transitorie permette di colmare la lacuna che esisteva fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e, al contempo, di tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo che non si debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).

Inoltre, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo in cui i lavoratori riscuotono le prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non vanno presi in considerazione per calcolare la sostanza o per valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio.

Questo perché se l'assicurato ritrova un lavoro, il suo avere di libero passaggio è trasferito al nuovo istituto di previdenza.

Se, invece, l'assicurato ne chiede il versamento quale prestazione di vecchiaia, possibile al più presto cinque anni prima il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 16 cpv. 1 OLP), questa prestazione d'uscita deve essere presa in considerazione quale sostanza computabile (FF 2019 6894).

La stessa sorte tocca pure agli averi della previdenza individuale vincolata del 3° pilastro che, non essendo connessi con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro, sono considerati nel computo della sostanza (FF 2019 6895) se il beneficiario li può riscuotere (N. 3343.04 DPT). Questa possibilità è data dall'art. 3 cpv. 1 OPP 3 e quindi al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

2.9. Nella recente STF 8C_110/2024 del 25 novembre 2024, destinata alla pubblicazione, un assicurato, nato nel 1960, l'8 settembre 2021 ha presentato all'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo una domanda di prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Nel 2014 egli ha ritirato un capitale pensionistico di 350'000 franchi e ha dichiarato di averlo utilizzato, ma senza poterlo dimostrare.

Ne ha alienato una parte senza ottenere una controprestazione (Fr. 286'156,11); in particolare, ha mantenuto dei familiari all'estero senza avere l'obbligo di mantenimento (Fr. 160'000.-). L'amministrazione ha respinto la domanda di PT, poiché la sua sostanza di Fr. 210'569.- superava la soglia di sostanza ammessa di Fr. 150'000.-. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha confermato il rifiuto con decisione dell'11 gennaio 2024.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, decidendo che, nel complesso, il Tribunale di primo grado ha agito correttamente e che le richieste del ricorrente erano infondate.

Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe dovuto tenere conto del capitale pensionistico di Fr. 350'000.- prelevato nel 2014 nel calcolo della sostanza determinante per la soglia di sostanza ai sensi dell'articolo 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 9a LPC. Si violerebbe il principio della parità di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. se si tenesse conto del capitale prelevato, mentre il capitale depositato in un istituto di previdenza al di sotto della soglia di Fr. 509'860.- ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 4 OPTD e l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD sarebbe irrilevante (cfr. consid. 4.1).

L'Alta Corte ha evidenziato, al considerando 4.2, che il Tribunale cantonale ha innanzitutto spiegato in modo convincente che nel calcolo della sostanza netta determinante per la soglia di sostanza devono essere considerati anche i beni a cui si è rinunciato. Così l'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD rinvia integralmente all'art. 9a LPC per quanto riguarda la soglia di sostanza e quindi anche al suo capoverso 3, che stabilisce che la sostanza a cui si è rinunciato giusta l'art. 11a cpv. 2-4 LPC appartiene anch'essa alla sostanza netta ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 LPC. Ne consegue che la sostanza a cui si è rinunciato deve essere presa in considerazione non solo ai fini del calcolo delle prestazioni (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD), ma anche per valutare se è stata superata la soglia di sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 9a LPC).

Al considerando 4.3 il Tribunale federale ha poi esaminato la base giuridica del diritto alle prestazioni transitorie, osservando che, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, la sostanza netta determinante per la soglia di sostanza comprende anche gli averi previdenziali della previdenza professionale, nella misura in cui superano l'importo di Fr. 509'860 (cfr. art. 4 OPTD in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD nella versione valida fino al 31 dicembre 2022).

Come ha correttamente riconosciuto il Tribunale di primo grado, la sistematica dell'art. 5 cpv. 2 LPTD riguarda gli averi della previdenza detenuti in un istituto di previdenza. Il progetto del Consiglio federale non prevedeva ancora il computo degli averi di previdenza professionale nella sostanza netta. Gli averi di libero passaggio non dovevano essere conteggiati come sostanza né essere considerati per la soglia di sostanza, finché erano ancora in un istituto di libero passaggio. Lo scopo era il mantenimento della tutela della previdenza. Tuttavia, una volta versata in contanti la prestazione di uscita ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LFLP, la persona interessata non può più contare sulla tutela previdenziale ai sensi degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP così come dell'art. 10 segg. OLP, come ha correttamente ritenuto il Tribunale cantonale. Di conseguenza, nel Messaggio (FF 2019 capitolo 4.1.3) si afferma anche che una prestazione di libero passaggio versata costituisce una sostanza computabile. La critica del ricorrente secondo cui vi sarebbe una violazione del principio della parità di trattamento è infondata poiché, conformemente a quanto detto, sussistono ragioni oggettive per il diverso trattamento del capitale prelevato e del capitale detenuto in un istituto di previdenza per mantenere la tutela previdenziale.

Il TCA non ha violato il diritto federale tenendo conto della prestazione di libero passaggio ricevuta dal ricorrente nel 2014 nella valutazione della soglia di sostanza anche se era al di sotto del limite di Fr. 509'860.- (cfr. consid. 4.4).

2.10. Nel giudizio federale appena esposto il ricorrente lamentava una disparità di trattamento tra una persona che ha prelevato il suo capitale LPP e una che non lo ha fatto. In effetti, nel primo caso, si tiene conto dell'importo ritirato a partire dal primo centesimo; nel secondo caso, invece, sarebbe stata applicata una franchigia di 509'860 franchi ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD. Secondo il Tribunale Federale, questo approccio è corretto alla luce dell'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale.

In effetti, non appena l'assicurato ha ritirato il suo avere di previdenza, questo importo non è più destinato alla previdenza. Le due situazioni sono diverse e dunque è ammissibile un trattamento diverso. È quindi corretto prendere in considerazione per la valutazione della soglia di sostanza un importo inferiore alla franchigia sopra menzionata. Il rifiuto della domanda di prestazioni transitorie non viola pertanto il principio di uguaglianza di trattamento, poiché la legge prevede differenze tra la sostanza già prelevata e quella rimasta in un istituto di previdenza.

Il Tribunale federale ha dunque affermato che gli averi di libero passaggio non devono essere presi in considerazione per la soglia di sostanza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 9a LPC, finché sono ancora detenuti in un istituto di libero passaggio. Per contro, una prestazione di libero passaggio versata costituisce una sostanza computabile (STF 8C_110/2024 consid. 4.3).

Se, dunque, si preleva il capitale del 2° pilastro depositato su un conto di libero passaggio, questa prestazione di uscita deve essere computata interamente, ovvero non si può applicare la franchigia di Fr. 537'420.- (nel 2025) di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in connessione con l'art. 4 OPTD che vale, invece, solo quando l'avere previdenziale è ancora depositato sul conto di libero passaggio, che quindi continua a beneficiare della tutela previdenziale voluta con la LPTD, finché non viene prelevato.

2.11. Nell'evenienza concreta, la ricorrente si è lamentata che ritenere che solo gli averi del 2° pilastro beneficiano della protezione legale genera una disparità di trattamento fondata sul sesso - generalmente sono le donne a non potere accedere a una cassa pensioni della previdenza professionale - e sulla posizione sociale degli assicurati - lavorando meno a causa degli impegni familiari, le donne, ma anche i giovani, contribuiscono meno alla propria previdenza professionale a causa, anche, del salario minimo per potere essere affiliati. A suo dire, i suoi averi della previdenza individuale vincolata - che l'assicurata si è costituita non potendo sempre accedere all'assicurazione obbligatoria della LPP - sono tutt'ora vincolati ai fini previdenziali e, quindi, come per il capitale di libero passaggio, non devono essere conteggiati siccome sono inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.-. Permetterne il computo ai fini della valutazione della soglia di sostanza comporterebbe che fra gli averi dei due pilastri vi sarebbe una disparità di trattamento vietata dall'art. 8 Cost. fed.

2.12. Il principio della parità di trattamento è disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid. 3.3; STF 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, consid. 6.2.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; DTF 141 I 235 consid. 7.1 e DTF 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti; STF 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, consid. 6.2.2).

Nella DTF 150 V 161 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato a cui l'assistenza sociale ha chiesto la restituzione di oltre Fr. 77'000.-, poiché questi aveva un conto di libero passaggio di cui non l'aveva informata e che avrebbe potuto ritirarne il capitale cinque anni prima dell'età normale di pensionamento in modo da non essere più dipendente dall'assistenza sociale da quel momento.

La nostra Massima istanza ha deciso che l'obbligo per un beneficiario dell'assistenza sociale di prelevare il più presto possibile il capitale di libero passaggio viola in ogni caso la protezione previdenziale del diritto federale e il principio di proporzionalità se, nonostante il prelievo anticipato, sussiste il rischio di dipendere nuovamente dall'assistenza sociale prima della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia AVS (cfr. consid. 7.3.2, 7.3.3 e 7.4). Inoltre, non vi è alcuna disparità di trattamento contraria alla Costituzione (cfr. consid. 7.3.7).

L'Alta Corte ha affermato che è vero che, rifiutando di ritirare l'avere di libero passaggio all'età di 60 anni, il ricorrente si trova in una situazione migliore rispetto a un assicurato in una situazione analoga che si è avvalsa dell'opzione di ritiro anticipato e deve utilizzare l'avere per il proprio sostentamento attuale e futuro. Tuttavia, questa disparità di trattamento è oggettivamente giustificata nella misura in cui la persona interessata ha deciso consapevolmente di effettuare un prelevamento anticipato di propria volontà, ad esempio per uscire dall'assistenza sociale e migliorare il proprio tenore di vita. Dal momento in cui l'interessato ha effettivamente ricevuto la prestazione di libero passaggio, la tutela previdenziale non è più violata. Questa viene annullata dalla dichiarazione di volontà dell'interessato di andare in pensione anticipata con l'obiettivo di accedere alla prestazione di libero passaggio per finanziare il proprio sostentamento a partire dal pensionamento anticipato. La disparità di trattamento tra i beneficiari effettivi della prestazione di libero passaggio e le persone che decidono di mantenere la protezione previdenziale fino al prelevamento anticipato della rendita AVS o che sono costrette a ritirare la prestazione di libero passaggio sotto minaccia di un'interruzione sanzionatoria dell'assistenza sociale, non appare quindi del tutto criticabile.

2.13. Come ha evidenziato il Tribunale federale nell'esposta sentenza destinata a pubblicazione (8C_110/2024), una volta che il capitale del 2° pilastro viene versato come prestazione di uscita, la persona assicurata non può più contare sulla protezione previdenziale e quindi questi averi sono assimilati a normali risparmi. Come tali, non possono più beneficiare della franchigia prevista dall'art. 4 OPTD in connessione con l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD che, invece, si applica, solo e soltanto, agli averi che sono ancora depositati su un conto di libero passaggio. In tal senso, il Tribunale federale ha concluso che il capitale di libero passaggio prelevato dal ricorrente (Fr. 350'000.-) deve essere preso in considerazione nella valutazione della soglia di sostanza anche se è inferiore alla franchigia (STF 8C_110/2024 consid. 4.4).

In presenza di fattispecie diverse, vi sono ragioni oggettive per trattare diversamente il capitale versato e il capitale detenuto in un istituto di previdenza, perciò nella STF 8C_110/2024 del 25 novembre 2024 il Tribunale federale ha respinto la critica di violazione del principio di uguaglianza di trattamento previsto dall'art. 8 Cost. fed.

La medesima conclusione deve essere tratta nel caso concreto.

Il capitale del 2° pilastro e quello del 3° pilastro che sono versati alla persona interessata sono considerati allo stesso modo, nel senso che, per la valutazione della sostanza e della soglia di sostanza, entrambi non beneficiano della protezione previdenziale e quindi della franchigia.

Se, invece, gli averi della previdenza professionale e gli averi della previdenza individuale vincolata si trovano ancora depositati in un istituto di previdenza, ecco che questi capitali seguono due sorti distinte.

Gli averi di libero passaggio, come previsto dal Messaggio del Consiglio federale, non vengono computati nella sostanza o nella soglia di sostanza fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio (FF 2019 6894). Laddove, però, gli averi di libero passaggio possano essere percepiti come prestazioni di vecchiaia, ossia al più presto dal compimento dei 60 anni (art. 16 OLP), per la determinazione della soglia di sostanza in virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD vanno considerati solo nella misura in cui superano la franchigia prevista dall'art. 4 OPTD, mentre non vanno considerati per determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 4 OPTD).

Per contro, il capitale del terzo pilastro, se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterlo, e quindi se ha più di 60 anni (art. 3 cpv. 1 OPP 3), va considerato nel computo della sostanza e della soglia di sostanza senza tenere conto della franchigia. Il testo legale dell'art. 4 OPTD è, come visto, molto chiaro e concerne unicamente, così come l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, come ha stabilito il Tribunale federale al considerando 4.3 della sentenza 8C_110/2024 del 25 novembre 2024, gli averi di previdenza della previdenza professionale e non anche gli averi della previdenza individuale vincolata, che non viene invece mai menzionata dal legislatore.

A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali della previdenza individuale vincolata non godono di alcuna protezione previdenziale e vanno sempre computati, integralmente, per calcolare la sostanza e valutare il superamento della soglia di sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3, possono essere versati al beneficiario.

Non va poi dimenticato che la differenza principale fra il 2° e il 3° pilastro risiede nel fatto che la costituzione di un avere previdenziale della previdenza professionale (2° pilastro) è obbligatoria per i lavoratori salariati (art. 2 cpv. 1 LPP), mentre la costituzione della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) - la cui base costituzionale è l'art. 111 cpv. 4 Cost. fed., che promuove la previdenza privata

  • è volontaria (STF 2A.292/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 6.3).

Inoltre, come ha evidenziato il Consiglio federale nel suo Messaggio sulla LPTD, con le prestazioni transitorie si è voluto colmare la lacuna esistente fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo tale che la persona disoccupata non debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890), tanto che, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche mentre la persona disoccupata percepisce le prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio, fintanto che sono depositati in un istituto di libero passaggio, non sono computati per calcolare la sostanza o valutare il superamento della soglia di sostanza (FF 2019 6894), ma solo se, in quest'ultimo caso, non superano la franchigia prevista dall'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD.

La previdenza professionale e la previdenza individuale vincolata, seppure simili, sono però differenti e il legislatore ha voluto consapevolmente trattarle in modo diverso.

Non si può perciò concludere per una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) fra il 2° e il 3° pilastro, visto che si tratta di due istituti differenti che, dal profilo delle prestazioni transitorie, seguono sorti diverse.

2.14. L'assicurata, che al momento dell'insorgenza del diritto alle prestazioni transitorie aveva 61 anni e poteva quindi riscuotere il capitale della sua previdenza individuale vincolata (art. 3 cpv. 1 OPP 3), anche se investito in fondi, si trovava in una posizione differente rispetto a una persona assicurata i cui averi di libero passaggio sono depositati in un istituto di previdenza. Infatti, essa non poteva vantare lo stesso trattamento riservato per gli averi di libero passaggio depositati su un conto di libero passaggio, poiché benché anche questi ultimi erano prelevabili, tuttavia fruivano comunque della limitazione nel computo della soglia di sostanza data dalla franchigia di Fr. 537'420.- nel 2025.

Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse conclusioni. Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento.

Come visto, però, queste due forme di previdenza possono seguire il medesimo destino soltanto in un'unica occasione e meglio quando i relativi averi sono versati al beneficiario. In tal caso, non v'è infatti più la protezione previdenziale degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP e 10 segg. OLP e quindi per gli averi della previdenza professionale che vengono ritirati non si può più applicare la franchigia (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD e art. 4 OPTD) che la ricorrente pretende invece estendere anche al suo 3° pilastro. Con il versamento della prestazione di uscita, questi averi si trovano perciò sullo stesso piano di trattamento degli averi della previdenza individuale vincolata e sono computati integralmente alla stregua dei risparmi depositati su un normale conto bancario o postale.

Nemmeno in tale ipotesi si può dunque validamente sollevare una violazione del principio di uguaglianza di trattamento.

2.15. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le norme legali concernenti le prestazioni transitorie per disoccupati anziani - in particolare l'art. 5 LPTD e l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD - non fanno alcuna distinzione fondata sulla posizione sociale o sul sesso degli assicurati.

Ogni lavoratore salariato o disoccupato, uomo o donna, che adempie i presupposti dell'art. 2 LPP, è assoggettato all'assicurazione obbligatoria sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Gli indipendenti e i salariati non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono assicurarsi facoltativamente (art. 4 LPP).

Nessuna discriminazione fondata sul sesso, e nemmeno fondata sulla posizione sociale dovuta al non raggiungimento del salario annuo previsto dall'art. 2 cpv. 1 LPP, viene dunque attuata nell'ambito delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani.

Infatti, tutti coloro che guadagnano meno/più di Fr. 22'680.- (valore valido nel 2025) sono trattati allo stesso modo e quindi (non) sottostanno all'assicurazione obbligatoria LPP. Il limite di reddito comporta forzatamente una distinzione tra chi può accedere alla previdenza professionale e chi non può esservi obbligatoriamente assoggettato, ma ogni persona che si trova sopra o sotto questo limite è trattata allo stesso modo, a prescindere dal sesso.

Quanto al terzo pilastro, l'art. 7 OPP 3 definisce in quale misura i salariati e gli indipendenti, uomini e donne, possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito e nemmeno la fissazione di questi importi massimi ricade in una discriminazione fondata sulla posizione sociale degli affiliati o sul loro sesso. Per tutti è infatti previsto il medesimo importo limite.

La circostanza che, nella prassi, siano soprattutto le donne a non avere un secondo pilastro o ad averne uno di dimensioni contenute a causa delle difficoltà lavorative, e quindi contributive, date dal non essere in grado di lavorare dovendo/volendo occuparsi della famiglia e della cura degli eventuali figli o dal potere/volere unicamente lavorare a tempo parziale o dal trovare lavori poco retribuiti che non permettono di raggiungere il salario minimo di entrata per sottostare all'assicurazione obbligatoria, è una conseguenza della scelta del legislatore. L'accesso al 2° pilastro è in effetti stato consapevolmente impedito a taluni lavoratori e il TCA non può mettere in discussione questa scelta legislativa, dovendo applicare le norme contenute nelle leggi federali, anche se esse dovessero violare i diritti costituzionali (DTF 144 I 340 consid. 3.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.1; STF 9C_125/2016 dell'11 marzo 2016).

Infatti, secondo l'art. 190 Cost. fed. le leggi federali sono determinanti per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

La critica della ricorrente di incostituzionalità della normativa LPTD (in particolare dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) deve perciò essere respinta.

Va inoltre tenuto presente che nel Messaggio (FF 2019 6894 seg.) il Consiglio federale ha precisato che il reinserimento professionale del disoccupato è un obiettivo auspicabile, perciò gli averi della previdenza professionale vanno preservati, mentre la previdenza individuale vincolata non ha nulla a che vedere con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro.

Il legislatore ha perciò consapevolmente posto questi due regimi su piani differenti per ciò che concerne le prestazioni transitorie, prevedendo un regime speciale soltanto per gli averi di libero passaggio e mai accennando agli averi del 3° pilastro, che in tal modo rientrano nella sostanza al pari di altri averi depositati su conti non vincolati. La LPTD non ha dunque legittimato alcuna disparità di trattamento contraria alla Costituzione federale.

2.16. Per quanto concerne l'affermazione ricorsuale secondo cui il rifiuto delle prestazioni transitorie sarebbe atto ad influenzare l'organizzazione della vita familiare della ricorrente avendo un figlio diversamente abile che necessita di cure e attenzioni, violando in tal modo il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8 CEDU costringendola di fatto a peripezie per mantenere la famiglia e mettendola in difficoltà nel dispensare assistenza e cure al figlio, la stessa va respinta.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall'art. 8 CEDU non fonda un diritto diretto a prestazioni delle assicurazioni sociali, e meglio un obbligo di fornire prestazioni finanziarie o di garantire un determinato livello di vita. Esso implica semmai, a certe condizioni, il rispetto effettivo della vita privata o familiare (DTF 139 I 257, DTF 139 I 155). In base alla giurisprudenza della CEDU, dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un obbligo per gli Stati membri di fornire determinate prestazioni assicurative sociali. L'art. 8 CEDU non fonda di conseguenza alcun diritto (diretto) all'ottenimento di prestazioni sociali (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3: in quel caso, un diritto diretto del marito superstite a una rendita vedovile dell'AVS).

L'assicurata ha inoltre sollevato l'applicazione dell'art. 14 CEDU ritenendo che il legislatore, volendo proteggere unicamente gli averi di libero passaggio della previdenza professionale con l'istituzione della franchigia di cui all'art. 4 OPTD e l'esclusione dalla sostanza netta secondo l'art. 21 cpv. 4 OPTD, abbia compiuto una discriminazione degli assicurati sul sesso e sulla loro posizione sociale.

Innanzitutto occorre evidenziare che il divieto di non discriminazione, ancorato nell'art. 14 CEDU, torna applicabile unicamente insieme a diritti garantiti convenzionalmente e non ha alcuna portata propria (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3).

In secondo luogo, al riguardo il Tribunale federale (9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.4) ha ricordato che perché si realizzi una discriminazione sanzionata dalla convenzione, occorre piuttosto che si presenti una differenza, la quale non si fonda su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e il fine perseguito. Gli Stati nazionali fruiscono di un margine di apprezzamento per determinare se e in quale misura siano giustificate differenze tra situazioni rispetto ad altre analoghe. L'ampiezza di questo ventaglio varia secondo le circostanze, gli ambiti e il contesto. Un ampio margine di apprezzamento è normalmente lasciato agli Stati nel campo di misure di ordine generale in materia economica e sociale (DTF 143 I 1 consid. 5.5 con riferimenti alla giurisprudenza convenzionale). Gli interessi finanziari dello Stato (e quindi anche il finanziamento dell'assicurazione) sono un valido motivo che può essere accettato nell'ambito proprio del margine di apprezzamento di ciascuno Stato (DTF 143 I 1 consid. 5.6).

La circostanza che, per motivi finanziari, gli averi previdenziali del secondo e del terzo pilastro siano trattati dal legislatore sostanzialmente in modo differente per quanto concerne la valutazione della sostanza netta e la soglia di sostanza, che sono dei parametri necessari per determinare i beneficiari delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, non porta quindi a concludere per questo solo fatto che vi sia una discriminazione a ragione del sesso e delle condizioni sociali degli assicurati.

In conclusione, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, che istituisce una franchigia soltanto per gli averi previdenziali della previdenza professionale, e l'art. 21 cpv. 4 OPTD, che esclude soltanto gli averi di libero passaggio dalla sostanza netta, non violano né il principio della parità di trattamento previsto dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 14 CEDU, né il diritto al rispetto della vita familiare secondo l'art. 13 cpv. 1 Cost. fed. e l'art. 8 n. 1 CEDU.

2.17. Sulla scorta di quanto precede, la Cassa di compensazione ha agito correttamente non computando nella soglia di sostanza della ricorrente, giusta l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, gli averi previdenziali di Fr. 25'189,94 (dato al 31 dicembre 2024) depositati su un conto di libero passaggio, giacché inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.- (art. 4 OPTD).

Parimenti, per determinare se l'assicurata disponeva di una sostanza netta inferiore a Fr. 50'000.-, conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD la Cassa ha a buon diritto computato gli averi del 3° pilastro della ricorrente, interamente, seppure ancora depositati su un conto vincolato, ritenuto che essa aveva la possibilità di chiederne il versamento.

Premesso che la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie (art. 2 OPTD), sia che si consideri l'ammontare di Fr. 80'614.- al 31 dicembre 2024 sia di Fr. 78'201.- al 7 aprile 2025 (doc. B4) quale previdenza vincolata pilastro 3a, anche se investita in fondi e quindi non ancora ritirata dalla beneficiaria, si deve concludere che la soglia di sostanza prevista per persona sola è in ogni caso superata.

Va da ultimo osservato che anche in ambito di prestazioni complementari, sistema che le prestazioni transitorie per disoccupati anziani, per volontà del legislatore, hanno ripreso il più possibile (STF 8C_110/2024 consid. 5.6, 6.3 e 6.6), nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1), il Tribunale federale ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel senso dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento effettivo di un avere di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente ammissibile (cfr. consid. 3 e 4).

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.18. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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