Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2025.22
Entscheidungsdatum
10.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2025.22

IR/sc

Lugano 10 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

considerato in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1960, manutentore di giardini, coniugato dal 2001 con __________ (1979), ha postulato, l’11 aprile 2012, il riconoscimento di prestazioni complementari (PC qui di seguito) ad una rendita dell’invalidità. Dopo talune verifiche poste in atto dall’amministrazione (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha riconosciuto in suo favore una PC di CHF 1'827 mensili (doc. 5). L’importo della rendita PC è aumentato nel tempo a: CHF 1'844 per l’anno 2013, CHF 2'686 per il 2014; CHF 2'720 per il 2015; CHF 2'756 per il 2016; importi poi rettificati (diminuiti) a seguito della revisione posta in atto nel 2016 (doc. 27). Per l’anno 2018 le PC sono state fissate in complessivi CHF 2'568 (di cui CHF 998 quale premio forfettario dell’assicurazione malattie).

Il matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio il 6 luglio 2018 come appare dalla sentenza di divorzio del Pretore di __________ (doc. 37). A contare dal 1 agosto 2018 le PC riconosciute in favore dell’assicurato sono state fissate a CHF 2'459 (RIPAM compresa, doc. 46) mentre per il 2019 sono aumentate a CHF 2'487 (RIPAM compresa, doc. 51).

1.2. Il diritto alle PC del signor RI 1 è stato oggetto di una seconda revisione il 4 settembre 2019 (doc. 55). In quell’occasione l’assicurato ha indicato la disponibilità di proprietà immobiliare in Italia del valore che egli ha stabilito in EUR 83'000, intestata a suo nome ed a nome dei suoi due fratelli (per quanto qui d’interesse egli ha indicato di possedere immobili per un valore di EUR 27'666 con riferimento alla sua quota, doc. 55-1/7). A sostegno di ciò l’assicurato ha prodotto una scheda catastale aggiornata al 26 giugno 2019 accompagnata da una “perizia estimativa sommaria” relativa a immobile nel comune di __________ (__________ – Italia) che ritiene il valore di EUR 83'000 (doc. 55-11/17). Nel frattempo le PC sono state fissate in CHF 2'555,50 per il 2021 (doc. 59) e per il 2022 (RIPAM compresa).

Mediante revisione avviata il 5 luglio 2022 (doc. 70) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito in CHF 2'617,50 le PC dal settembre al dicembre 2021, in CHF 2'625,50 quelle a partire dal 2022 (doc. 75), dal 1. gennaio 2023 le PC sono state fissate in CHF 2'728,50 (RIPAM compresa, doc. 76) e per l’anno successivo in CHF 2'787 (sempre RIPAM compresa, doc. 81). Quest’ultima è stata successivamente rettificata a seguito dell’aumento della pigione (doc. 87) e cifrata in CHF 3'270 mensili (RIPAM compresa).

Dalla notifica dell’esistenza della proprietà fondiaria in Italia la medesima è stata computata ma, siccome di valore inferiore alla franchigia da imputare sulla sostanza, non ha inciso nel diritto del signor RI 1 alle PC.

Il 23 settembre 2024 l’assicurato ha notificato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG la vendita del bene immobiliare in __________ ad un prezzo di 30'000 EUR, quindi EUR 10'000 per ogni erede (doc. 92), importo nettamente inferiore a quello della stima (EUR 27'666 per la quota dell’assicurato).

1.3. A seguito degli accertamenti tesi a verificare tale vendita la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha domandato all’assicurato di volere produrre copia dell’atto ed altra documentazione (doc. 93). Con risposta del 28 ottobre 2024 il signor RI 1 ha informato l’amministrazione che “mia sorella, mia nipote e io abbiamo ricevuto in eredità da nostra madre defunta, un piccolo appartamento … nel Comune di __________ Italia” di cui ha allegato la visura catastale indicando il valore della sua quota in EUR 13'600 (doc. 95 – 1/3). Il fondo è un appartamento sito a __________ (in provincia di __________, __________, Italia). Questo bene è stato ereditato dall’assicurato unitamente alla sorella __________ e con la nipote __________.

La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha quindi richiesto, il 14 novembre 2024, all’assicurato di produrre una perizia da cui si rilevasse il valore commerciale del fondo e la sua redditività. (doc. 100) ed il 6 dicembre 2024 ha dato avvio al riesame del diritto alle PC del ricorrente (doc. 101). Il 16 dicembre 2024, senza computare la nuova sostanza ed in attesa della documentazione richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha notificato al signor RI 1 quella che sarebbe stata la sua PC nel 2025 stabilita in CHF 3'374 (doc. 103). Il 1 febbraio 2025 le PC, in conseguenza al percepimento della rendita di vecchiaia dell’AVS da parte dell’assicurato, sono state ricondotte a CHF 2'159 (doc. 109 e 110) e successivamente rivalutate a CHF 2'069 (doc. 114), ciò in considerazione di un “patrimonio lordo” superiore di CHF 4'010 rispetto alla franchigia computata (doc. 115).

L’immobile sito nel __________ è stato oggetto di una perizia commissionata dall’assicurato, su richiesta della Cassa, all’ing. __________, iscritto all’ordine degli ingegneri di Viterbo (doc. V/2). Il tecnico ha stilato il suo rapporto in data 28 febbraio 2025. Il fondo è pervenuto al ricorrente, quale erede legale, in conseguenza al decesso di __________, deceduta il 27 agosto 2023, con trascrizione del trapasso in atti dal 30 agosto 2024 (doc. V/2). Il tecnico incaricato, nel suo rapporto, ha presentato la proprietà, l’ha descritta e ne ha esposto la scheda in base ai dati dell’Agenzia delle entrate, ha esaminato gli impianti, eseguito il calcolo della superficie lorda, indicato le metodologie usate per la valutazione ed ha operato delle valutazioni comparative con altri oggetti simili in vendita nella medesima zona. Nelle sue conclusioni egli stima il valore complessivo dell’appartamento in EUR 48'600.

Il valore riportato alla quota del ricorrente è quindi pari a EUR 48'600:3 = EUR 16'200. La perizia non indica un valore locativo che non è stato comunicato alla Cassa nonostante le sollecitazioni della stessa. Per tale ragione l’amministrazione ha determinato essa stessa il valore locativo dell’appartamento in questione come si dirà più avanti.

1.4. Alla luce dell’emergenza dei due fondi e delle informazioni acquisite, con decisione dell’11 aprile 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito – per il periodo corrente dal 1 settembre 2023 sino a fine gennaio 2025 – un obbligo di restituzione cifrandola in CHF 2'214 (doc. 116-2/4), per prestazioni complementari versate in eccesso. A fondamento della richiesta i calcoli eseguiti dall’amministrazione e contenuti nei doc. 117 a 121. Per il periodo corrente dal 1 febbraio 2025 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito le nuove PC in CHF 2'069 sulla base dei nuovi parametri di calcolo (doc. 124).

1.5. Con scritti 24 aprile 2025 (repertoriati nel doc. 122) l’assicurato ha contestato il “ricalcolo e vostra decisione” mediante una “Contestazione Periodo 1.1.2024 – 30.6.2024” (rispettivamente per i periodi successivi sino a fine gennaio 2025) avente il seguente tenore:

" (…)

· Dalla perizia immobiliare estimativa del 14.3.2025 che vi ho trasmesso precedentemente, il valore complessivo dell'appartamento è di Euro 48'600, suddiviso tra i tre eredi, ne risulta un valore di Euro 16'200 per ciascuno degli eredi.

· Nella vostra tabella di ricalcolo alla voce Entrate - Patrimonio, vengono menzionate due proprietà fondiarie secondarie, una di CHF 27'666 e l'altra di CHF 15'439.

Io al momento sono erede di solo di una proprietà (__________) del valore di CHF 15'439.

Ma non risulto erede della proprietà fondiaria di CHF 27'666.

· Viene anche menzionato un reddito locativo di CHF 1157.00. Tengo a precisare che non percepisco nessun reddito locativo dall'appartamento.

Anzi l'appartamento ereditato mi ha causato fino a ora solo spese (tassa sulla successione di Euro 1'619, perizia immobiliare estimativa stilata da __________ (Euro 500) e in futuro noi eredi saremo anche chiamati a pagare la tassa immobiliare (IMU).

· Il reddito percepito da AVS e prestazione complementare corrisponde al minimo vitale per vivere e non ci sono molti margini per affrontare altre spese addizionali legati alla gestione dell'appartamento ereditato.”

1.6. Il 4 giugno 2025 l’amministrazione ha emanato la decisione su opposizione (doc. 125) con cui ritiene quanto, per completezza, si riporta qui di seguito:

" (…) Ritenuto come la sostanza immobiliare in oggetto si tratta di un elemento non verificabile per la Cassa, poiché la stessa non ha libero accesso ai registri fondiari siti all'estero, ha richiesto all'opponente di fornire una perizia che attestasse il valore commerciale e il relativo valore locativo della sostanza ereditata all'estero.

Nella fattispecie in esame, la Cassa ha pertanto computato il valore commerciale per la quota di possesso pari a euro 16'200.00. Essendo i suddetti valori in valuta estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente a quello dell'inizio del diritto (marg. 3452.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni ine. n. 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, consid. 5).

(…) Relativamente al reddito della sostanza immobiliare, si evidenzia che questo comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (marg, 3433.01 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Vista la mancata collaborazione da parte dell’opponente per quanto attiene al dato riferito al valore locativo, la Cassa, procede d'ufficio in base ai dati agli atti alla determinazione di detto valore, che è peraltro notoriamente inferiore rispetto al valore commerciale.

(…).

Esaminando la notifica di tassazione IC per l’anno 2023, si rileva che la proprietà immobiliare posseduta in Italia non risulta essere stata dichiarata fiscalmente.

Per questo motivo la Cassa ha chiesto all'opponente la perizia immobiliare, indicando oltre al valore commerciale, anche il valore locativo, in caso contrario la Cassa ha proceduto alla determinazione d'ufficio di tate valore.

Con invio dell'11 marzo 2023, l'opponente ha trasmesso la perizia estimativa della proprietà immobiliare sita a __________, tuttavia sulla stessa non è stato indicato alcun valore locativo. Per questo motivo lo stesso è stato determinato d'ufficio e meglio utilizzando il metodo di calcolo stabilito dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con la sentenza del 21 dicembre 2017 n. 80.2015.225 …

(…).

Nel caso di specie, per quanto esposto, il valore locativo della sostanza

immobiliare in Italia - di cui l'opponente è comproprietario per 1/3 - e da

ritenere nel calcolo della PC ammonta a EURO 911.00. Essendo i suddetti valori in valuta estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente a quello dell'inizio del diritto (marg. 3452.01 delie Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni ine. n. 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, consid. 5). (…)” (doc. 125)

Per quanto riguarda il secondo immobile (sito in __________) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG si è così espressa nella decisione su opposizione (doc. 125 pag. 6-7/8):

" (…) Per quanto concerne la lamentela relativa alla proprietà fondiaria secondaria pari a CHF 27’666.00 e alla conseguente rinuncia alla sostanza la Cassa fa osservare che fino al 31 agosto 2024 l'opponente era proprietario di sostanza immobiliare a __________ la quale da perizia estimativa a suo tempo trasmessa attestava un valore commerciale di EURO 83'000. La quota di possesso di 1/3

dell'opponente ammontava a EURO 27’666.66. Per quanto riguarda le specifiche del computo della sostanza e del valore locativo si rimanda ai punti a e b.

Nel corso del mese di agosto 2023 tale sostanza è stata venduta per l'importo di EURO 30'000. La Cassa ha pertanto computato quale rinuncia alla sostanza la differenza tra il valore reale dell'immobile e l'effettivo incasso dalla vendita.

(…)

Nel caso concreto, è pacifica la rinuncia dell'opponente in quanto in seguito alla vendita ha incassato unicamente euro 10'000.00 e non euro 25’743.80 quale quota di diritto. E pertanto pacifico affermare che vi è stata una rinuncia di EURO 15’743.80 pari a CHF 14'649.60. (…)”

La Cassa ha quindi confermato il suo provvedimento.

1.7. La decisione è stata avversata dall’assicurato con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni datato 3 luglio 2025 che contesta le cifre considerate dall’amministrazione per determinare l’importo della restituzione richiesta (doc. I). Laddove necessario, in corso di motivazione, gli argomenti del ricorrente saranno ripresi nel dettaglio. Egli ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia ritenuto, per l’immobile in __________, venduto, il valore peritale considerando la differenza tra tale importo e quello di realizzo dichiarato quale una rinuncia a sostanza. Per l’immobile nel __________ la Cassa ha considerato il valore di resa dell’appartamento mentre il ricorrente indica che lo stesso è stato dato in uso alla sorella rimasta da poco vedova ed in difficoltà finanziarie, contestando quindi una rinuncia all’introito. Il ricorrente ritiene poi di avere agito in buona fede.

L’amministrazione è stata invitata ad esprimersi in merito ed a produrre l’intero incarto (doc. II del 4 luglio 2025), ciò che ha fatto il 16 luglio 2025 (doc. III) postulando, con argomenti che laddove necessario saranno ripresi in corso di motivazione, la reiezione del gravame.

Alle parti (doc. IV del 17 luglio 2025) è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l’acquisizione di prove non offerte in precedenza. Nelle more della procedura la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha prodotto la perizia del fondo di __________, ed una attestazione del Fondazione Istituto Collettore LPP a complemento del dossier già presentato (doc. V e allegati). Il ricorrente non si è ulteriormente espresso.

considerato in diritto

2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia domandato all’assicurato la restituzione dell’importo di CHF 2'214 in conseguenza al computo di una quota di sostanza alla quale il ricorrente avrebbe rinunciato.

2.2. Occorre anzitutto rammentare come, fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.”

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.”

Dal 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni complementari le persone a cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta appena indicata.

Per quanto attiene la sostanza immobiliare, occorre fare riferimento alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024 emesse dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui di seguito). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono. Non occorre invece che essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di debiti che non derivano da crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al momento del decesso del beneficiario di PC; di debiti derivanti da crediti prescritti; e da debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende dal realizzarsi di un evento futuro incerto. La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3445.01 DPC).

Secondo il N. 3445.02 DPC gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). Gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato, N. 3445.03). Il N. 3445.04 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).

2.4. Più specificatamente l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC, ossia nel tenore in vigore sino alla fine del 2020). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC (vigente dal 1 gennaio 2021), l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60% dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L’art. 11 cpv. 1 LPC prescrive la modalità di computo della sostanza mobiliare ed immobiliare, dal canto suo l’art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi, il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della modifica.

2.5. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni (dal 1° gennaio 2021; in precedenza 1 anno) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

Per quanto attiene il tema della importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85 consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del 3 novembre 2015. IN merito la dottrina (Margit Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:

" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort, qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 324.-, CHF 494.-, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment importants pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF 706.25 dont la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de la prestation.

Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation périodique, la condition de l’importance notable de la rectification est généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.”

Per le PC la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina:

" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI, dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.– par an.”

In merito ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4. In concreto la condizione appare manifestamente data e correttamente la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha proceduto mediante il riesame delle proprie decisioni siccome manifestamente errate.

Si annoti qui che i principi appena esposti non sono applicabili nel caso in cui le prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale (o informale) se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

2.6. In concreto d’interesse è sapere se il ricorrente abbia rinunciato a sostanza mediante un’alienazione a valori decisamente inferiori rispetto alla valutazione del bene operata dall’esperto con riferimento all’appartamento sito in __________. Occorre quindi esaminare il tema della rinuncia alla sostanza.

Le DPC, cui è stato fatto richiamo in precedenza, nel capitolo 3.5.3.1 pongono il principio della rinuncia a parti di sostanza. Per il N.3531.01 l’importo della sostanza computabile cui si è rinunciato si compone della sostanza cui si è rinunciato in seguito all’alienazione di parti di sostanza secondo il capitolo 3.5.3.2, ossia in caso di alienazione senza che esista un obbligo giuridico a procedervi e la controprestazione sia inferiore al 90% della prestazione (art. 17b lett. a OPC- AIS/AI) e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio eccessivo secondo il capitolo 3.5.3.3 (STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016). Per il calcolo delle PC, l’importo delle parti di sostanza cui si è rinunciato va computato, riportandolo invariato al 1° gennaio dell’anno seguente e quindi ridotto annualmente di 10 000 franchi. La riduzione è tuttavia applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1990.

L’importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione. Per obbligo giuridico s’intende un obbligo derivante da norme giuridiche o sentenze giudiziarie (DTF 122 V 394). Si può trattare ad esempio del pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale controprestazione.

I N. 3532.05 a 08 trattano il tema dell’alienazione di un immobile. In questa costellazione il valore venale (valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a parti di sostanza (art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI).

Le DPC espongono, in conseguenza alla rinuncia alla sostanza, anche gli aspetti legati ai redditi della stessa al N. 3510.01 e 02 e rammentano come, di principio, vadano computati come redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato. Per il N. 3510.02: si deve, di regola, presumere una rinuncia se il beneficiario di PC o una persona inclusa nel calcolo delle PC ha rinunciato a proventi rispettivamente ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o se non è stata convenuta una controprestazione equivalente o ha speso la sua sostanza in misura eccessiva.

Per il N. 3524.02 in caso di rinuncia a beni mobili o immobili, i proventi che avrebbero potuto essere realizzati investendo con interessi i beni ceduti o cui si è rinunciato sono computati come reddito. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d’interesse medio sui risparmi dell’anno precedente quello in cui sono versate le PC.

2.7. Per quanto attiene al reddito procurato dagli immobili occorre ritenere come lo stesso sia composto dal valore delle pigioni che il bene procura rispettivamente dei canoni d’affitto, dell’usufrutto o di diritti d’abitazione rispettivamente ancora del valore locativo se abitato dal beneficiario (si vedano le DPC ai N. appena richiamati e si faccia riferimento alla dottrina Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento 2000, p. 99). Questi valori (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per gli immobili siti in Svizzera, sono determinati secondo i criteri validi in materia d’imposta cantonale del Cantone di domicilio.

2.8. Per il diritto fiscale svizzero, federale e cantonale, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD) e/o nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD) e/o fuori Cantone (art. 5 cpv. 1 LT). Giusta gli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza in Svizzera/nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera/nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

Quando un bene (immobile) sia situato in Italia, come in casu, l’implicazione internazionale ha effetti che sono retti dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9 marzo 1976 (CDI CH-I; RS 0.672.945.41).

L’art. 6 par. 1 CDI prevede che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. Tale disposizione si applica ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili (art. 6 par. 3 CDI CH-I). Alfine di evitare la doppia imposizione, l’art. 24 par. 3 CDI CH-I prevede che, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.

In quanto elemento imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1 lett. b LT), il valore locativo del fondo sito all’estero viene preso in considerazione, sia per l’IFD sia per l’IC, ma unicamente per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD; sentenza TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 5.1 e riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). L’art. 21 cpv. 2 LIFD sancisce che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo questa disposizione e la giurisprudenza in materia di imposta federale diretta, il valore locativo deve essere stimato in base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali (sentenza TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 7.1; 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1). Il valore locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul mercato per occupare il bene immobile nelle stesse condizioni (sentenza TF 2C_829/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone in materia di imposta federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del 60% per l’imposta cantonale e comunale) del valore di mercato (sentenza TF 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1 e riferimenti). In una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle condizioni locali, vieti di calcolare il valore locativo servendosi di un metodo forfetario basato su una percentuale del valore fiscale dell’immobile. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un contribuente, proprietario di una casa in Portogallo, il cui valore locativo era stato commisurato nel 4,5% del valore fiscale dell’immobile, già al netto delle spese di manutenzione forfetarie (sentenza TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.2).

Sempre in base al diritto fiscale svizzero, per la sola imposta cantonale, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la determinazione della sostanza complessiva al fine di definire l’aliquota applicabile per determinare l’imposta sulla sostanza ai sensi dell’art. 42 cpv. 1, prima frase LT.

Nella sentenza CDT 80.2023.81/82 del 7 ottobre 2024 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello, ha indicato di essersi:

" già chinata sulla questione a sapere se tali valori possano essere impiegati per il calcolo dell’imposta sulla sostanza e se da questi possa essere ricavato il valore locativo ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, rispondendo affermativamente (CDT, sentenza n. 80.2015.225). È` fatto notorio che il valore catastale degli immobili in Italia non corrisponda al valore venale degli stessi.”

La CDT, a conferma della sentenza 80.2015.225 citata anche dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG nella decisione su opposizione, ha rilevato, a proposito del valore locativo, come (consid. 4.7.)

" … il Tribunale federale abbia recentemente ritenuto giustificato determinarlo nella misura di una percentuale del valore fiscale o del valore venale. (…) che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 25 marzo 1969 concernenti la determinazione del valore locativo delle case d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i Cantoni possano fissare il valore locativo in una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le direttive citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6% del valore fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente al 3% o al 4% del capitale proprio investito nell’immobile (v. sentenza TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.2 e 7.3).”

Osservando ancora come:

" in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT, sentenza n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità. Esigenze di praticabilità impongono pertanto di stabilire il valore locativo degli immobili situati all’estero, che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo dell’imposta in Svizzera e/o nel Cantone, nella misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del 6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.”

2.9. Come visto in caso di immobili siti all’estero per la determinazione del valore commerciale dello stesso, e della sua redditività, la Cassa può fondarsi su di una stima effettuata all’estero (STF 9C_540/2009 citata). In genere l’amministrazione domanda all’interessato la trasmissione di una perizia, allestita da un geometra autorizzato, che attesti il valore venale dell’immobile e la sua redditività (in merito si veda anche la STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025). In tale modo è accertato il valore commerciale del fondo in maniera accettabile, anche senza una perizia ordinata dall’amministrazione interessata, compito che all’estero appare di difficile attuazione e concretizzazione. La valutazione domandata all’assicurato medesimo deve essere eseguita da un geometra o tecnico riconosciuto ed autorizzato in base alle norme estere (qui: italiane). La valutazione peritale di stima estera deve contenere una motivazione ed una giustificazione della fissazione dei valori dell’immobile esaminato (indicazione dei criteri di stima scelti), dell’indicazione della composizione dei beni, del loro stato, della manutenzione, del loro uso ed utilizzo, le valutazioni debbono essere coerenti, attendibili e, soprattutto, giustificate adeguatamente.

Questo modo di procedere è ammesso, come indicato, dalla giurisprudenza federale. Rifacendosi alla STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009, concernente la contestazione della valutazione di un immobile sito in Tunisia l'Alta Corte ha ribadito la possibilità di fare riferimento a una perizia realizzata all'estero per determinare il valore di un immobile se non è ragionevolmente possibile procedere a un'altra valutazione (STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 = SVR 2019 EL Nr. 11). Tale modo di procedere è usuale, in casi analoghi a quello qui all’esame, e tale prassi dell’amministrazione è stata implicitamente condivisa da questa Corte in numerose decisioni (tra tante: STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025 e la citata 33.2025.20). Nella STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020 (in italiano) l’Alta Corte ha infatti specificato come:

" 4.1. (…) L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) aveva avuto modo di precisare che per determinare il valore, inteso quale valore commerciale, ovvero di mercato, l'amministrazione doveva ricorrere a una perizia da elaborare da un ufficio competente in materia e, al fine di rispettare l'uguaglianza di trattamento, era auspicabile conferire mandato al medesimo ufficio di stima (cfr STFA P 9/04 del 7 aprile 2004 consid. 3.2; in tal senso sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid. 3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale ha successivamente precisato i requisiti necessari affinché una perizia sia affidabile, ritenendo in particolare che il valore può essere stimato solo con sufficiente precisione rispetto a oggetti simili e che pertanto in tal senso criteri decisivi, oltre alle dimensioni della proprietà e al numero di locali, sono la posizione (con particolare riguardo ai collegamenti stradali e alle peculiarità ambientali della zona) e la qualità della vita e degli alloggi (quartiere tranquillo o rumoroso, elegante o modesto). È pure rilevante se l'oggetto è per turisti o per abitanti indigeni, come le possibilità di sviluppo della zona (cfr. sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 consid. 5.3). …

4.2. Nel caso di un immobile situato all'estero, non è possibile una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera, quali per esempio quelli di un ufficio cantonale di stima. In tale contesto ci si può riferire alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), le quali precisano che se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (nota marginale 3444.03 seconda frase). Tale facoltà è stata ripresa dalla giurisprudenza del Tribunale federale, sia nella menzionata sentenza 9C_540/2009 come pure in altre successive (cfr. sentenza 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 con riferimento).”

L’agire dell’amministrazione appare quindi corretto come si dirà nelle considerazioni seguenti.

2.10. Nel caso concreto, per quanto riguarda il primo immobile, ossia all’appartamento ereditato a __________ (__________, Italia) in __________, gli atti contemplano la valutazione allestita dal geometra __________, iscritto nel Collegio dei Geometri della Provincia di __________ (con il numero __________).

Il bene, che il ricorrente ha ereditato unitamente alle sorelle __________ e __________, è costituito da un appartamento (descritto nel dettaglio nel doc. 55-8/17), di 3,5 locali (part. 240 sub. 4) in zona categoria A/3, di 80 mq circa in ottimale stato di manutenzione, ristrutturato (doc. 55-9/17). Il perito incaricato ha valutato, al 3 settembre 2019, il bene in EUR 83'000. Non v’è motivo concreto per distanziarsi da tale valutazione che il ricorrente medesimo ha fatto propria nelle sue comunicazioni alla Cassa. Alla luce di ciò va qui ritenuto che l’appartamento di __________ aveva un valore (sostanza) di EUR 83'000 che andava suddiviso tra i tre eredi, e quindi EUR 27'666 per ognuno degli eredi.

Per quanto attiene invece il secondo immobile, sito a __________, si tratta del foglio __________, particella __________, subalterno __________, ossia un appartamento con una superficie totale di 54 m2 ed aree scoperte per altri 52 m2 sito in __________, scala A al quarto piano. Anche per tale bene il perito incaricato (ing. __________) ha eseguito una valutazione completa, riprendendo l’estratto dell’Agenzia delle entrate, descrivendo l’immobile, ha eseguito il sopralluogo il 18 febbraio 2025, ha accertato un livello delle finiture e lo stato complessivo che ha descritto in dettaglio, ha descritto gli impianti ed ha indicato le metodologie utilizzate nella valutazione, ha eseguito in particolare indagini di mercato ed ha ritenuto i valori della banca dati dell’Agenzia delle entrate. Il tecnico è giunto alla valutazione di EUR 48'600. Considerato come il bene è in comproprietà con la sorella e la nipote, il valore della sostanza attribuibile al ricorrente è di EUR 48'600:3 = EUR 16'200.

2.11. In merito alla cessione di un fondo ad un prezzo nettamente inferiore al valore venale, come ha ritenuto in concreto la Cassa per l’appartamento a Satriano, circostanza contestata dal ricorrente, va evidenziato che, in base all’art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI in tale costellazione (alienazione di un immobile a titolo oneroso o gratuito), il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’art. 11a cpv. 2 LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore. Per l’art. 17b OPC-AVS/AI si è in presenza di una rinuncia alla sostanza se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90% del valore della prestazione oppure se nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC.

In merito alla cessione della sostanza in assenza di obbligo giuridico o con una controprestazione inferiore al 90% del valore della prestazione, le direttive (citate in precedenza), al capitolo 3.5.3.2, ricordano come sussista una rinuncia (queste due condizioni non sono cumulative ma alternative, STF 8C_463/2024 consid. 4.2, riportato più avanti in esteso). L’importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione (art. 17c OPC-AVS/AI). Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale controprestazione.

Al N. 3532.05 le DPC rammentano come, per l’alienazione di un immobile, il valore venale (valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a parti di sostanza.

In una sentenza (destinata alla pubblicazione) resa il 27 maggio 2025 (STF 8C_463/2024), il Tribunale federale ha ricordato come:

" L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2).

Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.).

Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).”

Sulla base delle norme vigenti sino alla fine del 2020, di tenore analogo a quelle in vigore dal 1 gennaio 2021 (si veda l’art. 11 cpv. 2 vLPC), tra i redditi computabili erano elencati, alla lettera g., i: “proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato". In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che sussista una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) come già regolato dalle norme della LPC ancora precedenti (art. 3c cpv. 1 lett. g dell’abrogata, a fine dicembre 2007, legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Su questi aspetti si veda la STCA 33.2019.14 del 27 gennaio 2020 e la giurisprudenza ivi citata: DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g v.LPC consisteva (non diversamente dalle norme attualmente in vigore art. 11a LPC e le norme dell’Ordinanza citate in precedenza) nell'evitare che un assicurato si spogliasse di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni (nei limiti ricordati dalla giurisprudenza, si veda in merito la DTF 115 V 353 consid. 5c). Sempre con riferimento alle norme previgenti, va evocato come la giurisprudenza si sia limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008 sino alla fine dell’anno 2020) se la rinuncia fosse intervenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata, ribadendo più volte che il sistema delle PC non offriva la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente avesse vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Con la STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato aveva rinunciato non poteva essere limitato nel tempo: la rinuncia essendo rilevante anche quando precedente di oltre cinque anni prima della richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002). Sempre con riferimento alle previgenti norme l’Alta Corte aveva stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Per quanto attiene invece al reddito la dottrina (Carigiet/Koch, 2a edizione citata, pag. 102) menzionava la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinunciava a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari doveva prenderle in considerazione. La rinuncia corrispondeva quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile (anche, ad esempio, il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro rinunciando alla percezione dell’interesse normalmente corrisposto mediante un deposito bancario). La rinuncia di reddito corrispondeva quindi, ed ancora corrisponde in base alle nuove norme, ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a redditi o a sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non vi ha rinunciato e dispone ancora di tali mezzi od entrate. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.

Come rammenta ancora la STCA 33.2019.14 del 27 gennaio 2020, la giurisprudenza, con la STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, ha osservato che il tema della rinuncia di sostanza era stato regolamentato al fine di evitare abusi, ossia per impedire i casi di rinuncia a dei beni finalizzati ad ottenere delle prestazioni complementari, con il giudizio citato però il TF ha rinunciato a questo elemento soggettivo siccome difficile da determinare (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

In merito alle norme vigenti dal 1 gennaio 2021 si vedano Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3 edizione, 2021, alle pagine 242 – 267, in particolare, per il tema qui d’interesse, i n. 635 e seguenti. Nella citata STF 8C_463/2024 (consid. 7.1) l’Alta Corte ribadisce i principi appena esposti rilevando come:

" Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.”

In sostanza deve essere considerata quindi una rinuncia a sostanza immobiliare la cessione di immobili, o quote di essi, ad un prezzo inferiore al 90% del valore commerciale accertato.

2.12. In concreto l’amministrazione ha ritenuto i due valori degli immobili citati per eseguire il proprio calcolo retroattivo al fine di determinare la restituzione delle PC percepite in eccesso dall’assicurato in conseguenza all’aumento della propria sostanza a seguito della successione. Per la sua valutazione, e quindi per determinare l’incidenza della sostanza, la Cassa ha preso atto della annunciata vendita dell’appartamento in __________ (doc. 92) per un importo complessivo di EUR 30'000 (e quindi con una quota destinata al ricorrente cifrata in Euro 10'000). Per questa vendita non risulta essere stata prodotta agli atti dell’amministrazione documentazione adeguata nonché l’atto notarile.

Sia come sia, la Cassa ha considerato questa vendita come avvenuta ad un prezzo decisamente inferiore al 90% del valore commerciale della proprietà allestita dal geometra __________ pochi mesi prima dell’alienazione, ed ha quindi ritenuto la differenza (ridotta però come si vedrà) tra prezzo incassato e valore commerciale della quota del ricorrente alla stregua di una rinuncia a parte della sostanza.

Alla luce del tenore delle norme applicabili e della volontà del legislatore (ci si riferisca al Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Riforma delle PC] FF 2012 6735 e ss.) quanto posto in atto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, ossia il computo di parte della sostanza cui l’assicurato ha rinunciato, è in sé corretto e giustificato, il calcolo svolto non può però essere seguito come si vedrà nelle considerazioni seguenti.

2.13. L’art. 11a LPC, esposto in precedenza, è completato dagli art. 17b lett. a nonché 17c OPC-AVS/AI. Il primo stabilisce in modo chiaro che si è in presenza di una rinuncia a sostanza “lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation” ed il secondo che l’importo “du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation” (come ricorda il TF nella STF 8C_463/2024 consid. 4.2., sentenza destinata alla pubblicazione).

La Cassa, nell’operare il suo calcolo, è partita dal valore della quota spettante al qui ricorrente, determinata in base alla valutazione del tecnico __________, ossia:

  • EUR 83'000 (valore peritale): 3 (eredi) = EUR 27'666,66 ciascuno.

L’amministrazione ha quindi dedotto il valore dichiarato incassato dalla vendita di EUR 10'000 per ogni erede, non dall’importo appena calcolato, ma dal 90% del medesimo (EUR 27'666.66 x 90%). In altre parole l’amministrazione ha determinato la quota del ricorrente in EUR 27'666,66, ne ha determinato il 90% ossia, in base al calcolo riportato nel doc. 94, EURO 25'743,80 (in realtà il 90 per cento di 27'666,66 corrisponde a EUR 24'899,99, il calcolo della Cassa non è corretto, ciò che non ha conseguenza come si vedrà più avanti). L’amministrazione ha poi dedotto dall’importo da essa determinato (EUR 25'743,80) l’introito dichiarato della vendita (con riferimento la quota del ricorrente: EUR 10'000) per considerare la sostanza da riprendere cifrata in EUR 15'743,80, ha quindi applicato il tasso di conversione euro – franco (0.9305) per ottenere l’importo della ripresa cifrato in CHF 14'649,60.

L’agire dell’amministrazione non può essere seguito e non appare, come detto, corretto. L’art. 17c OPC-AVS/AI prevede che l’importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponda alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione, concetto è ripreso nelle DPC che al n. 3532.02 – 1/21 precisano che l’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione (e non al valore della prestazione dedotto del 10% e determinato nel 90%). L’esempio riportato nelle DPC (p. 334 sub. lettera b) è chiaro in merito.

In sostanza, quindi, dal valore del tecnico __________ riportato in capo al ricorrente (EUR 83'000 : 3 = EUR 27'666.66) occorreva sottrarre la quota del prezzo pagato dall’acquirente riferita al signor RI 1: EUR 27'666,66 – 10'000 = 17'666,66. Questa cifra rappresenta l’importo della rinuncia, che andava convertito in CHF al tasso indicato in precedenza, conformemente alle DPC marginale 3453.01 e come evocato da questa Corte nella STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, per un importo di rinuncia pari a CHF 16'438,83 (e non CHF 14'649,60).

2.14. L’importo della rinuncia alla sostanza qui determinato, come detto superiore rispetto a quello considerato dalla Cassa, se applicato comporterebbe per l’assicurato una riforma peggiorativa dell’obbligo restitutivo (reformatio in pejus). Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 Lptca; DTF 119 V 241 consid. 5). Questa Corte, considerate le circostanze del caso, l’importo contenuto della sostanza supplementare in questione e la sua incidenza sull’importo da restituire limitata, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, considerato come ciò costituisca unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante e non un obbligo giuridico (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

2.15. Alla luce di quanto precede la decisione della Cassa su questo aspetto va qui confermata. L’amministrazione ha correttamente ritenuto il sussistere di una rinuncia a sostanza.

2.16. Occorre ora verificare se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia ritenuto il reddito (valore locativo) derivante dall’appartamento in __________ dell’assicurato in comproprietà con terzi coeredi. Il ricorrente contesta il computo siccome non percepisce redditi dalla sua quota dell’appartamento ed anzi ha speso danari per la valutazione peritale rispettivamente per le spese di successione.

Le spese rammentate dall’assicurato non possono essere considerate quali elementi di riduzione del valore locativo che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha correttamente stabilito in applicazione della prassi della CDT più sopra evocata in assenza di indicazioni specifiche da parte del perito (geom. __________) incaricato. In effetti dette spese non sono in relazione al valore locativo e non ne consentono il conseguimento, ma sono spese di successione che hanno consentito all’assicurato di entrare in possesso della sua quota di comproprietà del fondo.

La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito l’importo del valore locativo in EUR 911 poi convertiti in franchi (STCA 33.2018.2-3). La determinazione di tale importo netto è stata eseguita, come indicato, sulla scorta della prassi di valutazione del valore locativo per fondi all’estero posta in atto dalla giurisprudenza della CDT (CDT 80.2015.225 pubblicata in RtiD I-2018 n. 4t, si vedano anche CDT 80.2023.223 del 16 agosto 2024, consid. 3.3. che richiama la STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2). Il reddito è conseguibile e non deve essere necessariamente conseguito, non ottenendo dall’appartamento una pigione, l’importo del valore locativo, suddiviso tra i tre comproprietari, deve essere considerato e computato per quanto riguarda la quota del signor RI 1 al fine di determinare le sue PC e, soprattutto, il suo obbligo di restituzione. Come indicato la rinuncia al conseguimento di un reddito deve comportarne comunque la ripresa ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni in base alla LPC.

Anche in questo caso l’agire della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e deve essere qui confermato.

2.17. Il ricorrente invoca la sua buona fede per ostare all’obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. La buona fede è elemento ostativo dell’effettiva restituzione di prestazioni PC che siano state accertate formalmente come dovute dall’amministrazione o dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Come indicato in precedenza l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Invocare, in sede di contestazione dell’ordine di restituzione la buona fede, è prematuro. In effetti, come evoca l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono motivata con la grande difficoltà e la sussistenza della buona fede, può essere presentata, in forma scritta, nei 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato.

La buona fede, la cui sussistenza in concreto non deve essere vagliata, non è, come indicato, elemento che permetta all’assicurato di opporsi alla restituzione della prestazione, ma potrà (semmai) permettergli di non dare seguito all’ordina di restituzione definitivo. Anche questo argomento del ricorrente si rileva inconsistente.

2.18. Alla luce di quanto precede il ricorso va interamente respinto. Non si percepiscono tasse e le spese permangono a carico dello Stato. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu si tratta di prestazioni PC per le quali non è previsto il prelievo di spese (diversamente da quanto stabilito dalla LAI).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Non sono quindi prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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