Raccomandata
Incarto n. 33.2025.15
IR/sc
Lugano 5 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2025 formulato da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto
· che, mediante decisione resa su opposizione il 16 aprile 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Servizio delle prestazioni complementari, ha confermato sua precedente decisione formale (12 aprile 2024) con cui ha imposto a RI 1, beneficiaria di PC, la restituzione di prestazioni ricevute a torto, a seguito di convivenza con la figlia, nel periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2023;
· che, con il provvedimento impugnato l’amministrazione rammenta come il Comune di __________ ha trasmesso il formulario di revisione periodica della prestazione complementare e, dopo gli accertamenti svolti, la Cassa “ha appreso che l’opponente ha condiviso l’appartamento con la figlia e ciò per il periodo dal 26 agosto 2022 al 31 dicembre 2023”;
· che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha considerato la mancata tempestività dell’avviso che ha imposto la decisione del 12 aprile 2024 di restituzione, cui l’assicurata si è opposta tempestivamente il 6 maggio successivo;
· che la Cassa ha ritenuto come sia sussistita una convivenza tra madre (beneficiaria di PC) e figlia nel periodo citato in precedenza e considerato di non potere condividere la contestazione sollevata dal legale della ricorrente ossia:
" … che la figlia __________ ha trascorso gran parte del tempo all’estero per ragioni professionali, il che l’hanno mantenuta distante dall’economia domestica della mamma e pertanto la stessa non è da considerare quale quota coinquilino …” (doc. A);
· che l’assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro detto provvedimento segnalando come l’amministrazione sia incorsa in un errore e come i periodi di assenza della figlia della ricorrente (attestati da atti ufficiali con le entrate e le uscite dalla Svizzera per un paese terzo) siano stati i seguenti:
" … dai documenti ufficiali risultano i seguenti movimenti transfrontalieri:
· 19/10/2022 uscita – 02/11/2022 entrata
· 11/12/2022 uscita – 28/12/2022 entrata
· 04/04/2023 uscita – 20/04/2023 entrata
· 05/05/2023 uscita – 08/05/2023 entrata
· 08/08/2023 uscita – 31/08/2023 entrata
· 26/03/2024 uscita – 10/04/2024 entrata
(…)
Alla luce di quanto sopra, è del tutto infondata e inammissibile qualsiasi ipotesi che prefiguri l’ingresso di __________ nell’economia domestica della mamma.
(…)
… è poi doveroso correggere i calcoli effettuati dalla cassa cantonale di compensazione i quali sono viziati da un evidente errore di interpretazione dei dati documentali che risultano dalle pagine del passaporto ...” (doc. I pag. 3);
· segue un elenco preciso e dettagliato delle entrate e delle uscite indicate dal passaporto della figlia della ricorrente per un paese terzo a conferma dell’assenza dal Paese della figlia e della non convivenza tra madre e figlia. Il gravame spiega poi che la scelta di indicazione del domicilio della figlia presso la madre ha ragioni pratiche finalizzate al rientro definitivo in Svizzera;
· che la ricorrente ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato protestando spese e ripetibili;
· che, con risposta di causa del 20/26 maggio 2025 l’amministrazione ha riconosciuto di avere operato un errore nella determinazione dei periodi di convivenza tra madre e figlia. In conclusione la Cassa, senza però emanare una formale decisione sostitutiva di quella impugnata, ha chiesto che “la decisione di restituzione del 12 aprile 2025” fosse “annullata”, invitando così – implicitamente – ad accogliere il ricorso dell’assicurata;
· che, alla luce della risposta di causa il Giudice ha interpellato la ricorrente, trasmettendole l’atto formulato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG concedendo un termine di 10 giorni per la richiesta di eventuali nuove prove e per esercitare il suo diritto di essere sentita a fronte della risposta di causa (doc. IV), ritenuto come non fosse applicabile l’art. 6 LPTCA in assenza dell’emanazione di un provvedimento sostitutivo di quello impugnato;
in diritto
· che, alla luce dell’esito della procedura e del fatto che la stessa non presenta difficoltà fattuali, istruttorie o giuridiche, la procedura può essere evasa monocraticamente in applicazione della costante giurisprudenza del TF (STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti) così come analizzata dalla dottrina (su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.);
· che, fra le spese riconosciute per la determinazione del diritto alle PC vi sono quelle riferite alla locazione, spese che sono soggette alla divisione, tranne eccezioni qui non considerabili, tra i locatari rispettivamente occupanti dell’ente locato. In merito a questi aspetti, come evocato nella STCA 33.2023.33 dell’11 marzo 2024, va ricordato che, per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di un'abitazione;
· che, per l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua. Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI). L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. In merito l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 in Pratique VSI 1998 pag. 35;
· che la regola della ripartizione paritaria dell’onere derivante dal canone di locazione soffre di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V 10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78 e 80; CARIGIET/ KOCH, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Per una esposizione dell’evoluzione della giurisprudenza recente in materia si veda la STCA 33.2023.33 citata in precedenza;
· che in concreto la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha considerato il sussistere di una convivenza, che imponeva la suddivisione della pigione tra la ricorrente e la figlia, alla luce delle date di permanenza esposte nella documentazione acquisita agli atti;
· che tali date sono state contestate dalla ricorrente e la Cassa ha, in sede ricorsuale, ammesso di avere commesso un errore nella lettura degli atti a disposizione;
· che, in effetti, come sostenuto in sede di ricorso e come evidenziato dall’amministrazione in sede di osservazioni al gravame (doc. III) “Dalla documentazione trasmessa, la Cassa ha potuto appurare che la figlia __________, nel corso del 2022, ha soggiornato all’estero 92 giorni su 122 … considerati … mentre nel 2023 325 giorni su 365 totali all’estero”;
· che questi periodi limitati di presenza (visite alla madre in provenienza da un Paese terzo) non sono stati correttamente ritenuti dalla Cassa che ha proposto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, implicitamente, di accogliere il gravame ed annullare il provvedimento impugnato che ha confermato la decisione 12 aprile 2024;
· che tale proposta, correttamente valutata dall’amministrazione, deve essere ammessa ed il ricorso accolto con il conseguente annullamento della decisione impugnata. Non si percepiscono tasse e spese, siccome non previste dalla legislazione d’interesse e dalle normative cantonali applicabili in concreto, mentre parte attrice, vincente in causa e patrocinata, ha diritto a ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso 12 maggio 2025 formulato da RI 1 è accolto.
La decisione 16 aprile 2025 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG in materia di restituzione di prestazioni complementari è annullata.
Non sono percepite tasse e spese giudiziarie.
La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG verserà a RI 1 l’importo di CHF 1'200 a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni