Raccomandata
Incarto n. 33.2024.9
TB
Lugano 21 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 settembre 2021 (doc. 82) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione a RI 1, nato nel 1954, l'importo di Fr. 3'510.- a titolo di prestazioni complementari versategli in eccesso dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, pari a Fr. 270.- al mese siccome non ha considerato, non essendone al corrente, che l'assicurato condivideva la sua abitazione con il fratello e che quindi il valore locativo andava suddiviso per teste giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI.
1.2. L'assicurato ha impugnato l'ordine di restituzione dapprima davanti a questa Corte (STCA 33.2021.20 dell'11 aprile 2022) e poi al Tribunale federale (STF 9C_233/2022 del 23 giugno 2022), vedendosi respinti i ricorsi da entrambe le istanze (docc. 117 e 119).
1.3. Alla richiesta di pagamento del 3 agosto 2022 (doc. 127-3/10) della Cassa cantonale di compensazione di Fr. 3'510.-, pena l'emissione di un precetto esecutivo, il 4 agosto 2022 (docc. 122 e 127) l'assicurato ha chiesto il condono dell'importo da restituire, essendogli impossibile darvi seguito con la sola entrata della rendita AVS di Fr. 1'593.- al mese, ritenuto che il fratello già l'aiuta versandogli tutti i mesi Fr. 312.- per coprire il fabbisogno minimo stante la riduzione delle prestazioni complementari.
1.4. Con decisione del 5 settembre 2022 (doc. 130) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono dell'assicurato, non avendola informata per tempo, ma solo con la revisione periodica del marzo 2019, che condivideva l'abitazione con il fratello __________. L'amministrazione ha rimproverato all'assicurato di non averla informata immediatamente di questo cambiamento e quindi di avere commesso una grave negligenza. Ciò comporta che la buona fede non può essere ammessa e, senza verificare la seconda condizione cumulativa della grave difficoltà, la Cassa ha negato il condono. Essa ha infine ricordato che la restituzione è stata limitata a un anno stante la perenzione del termine per l'emanazione della relativa decisione e l'ha informato della possibilità di concordare un pagamento rateale.
1.5. Il 2 settembre (recte: ottobre) 2022 (doc. A2) l'assicurato, sempre tramite il fratello RA 1, si è opposto al rifiuto del condono, lamentando che la sua buona fede era già stata accertata in precedenti scritti. A sostegno della stessa, egli ha inoltre evidenziato che, quando è giunto in paese, il fratello __________ ha avvisato immediatamente l'ufficio competente di __________ e ha dovuto produrre un documento in cui egli, titolare del diritto di abitazione, acconsentiva a che il fratello vivesse presso di lui. Inoltre, in occasione del raggiungimento dell'età pensionabile, nel 2019 l'opponente si è recato in Comune, nel medesimo ufficio, per formulare domanda di rendita AVS. L'assicurato ha poi rilevato di non avere mai omesso, né a livello fiscale né a livello del controllo abitanti, di dichiarare la sua condizione personale e abitativa. La buona fede è dunque data.
Quanto alla grave difficoltà, l'assicurato ha ricordato che in paese era noto il profondo disagio che la sua famiglia ha vissuto sin da quando egli aveva 17 anni ma, ciò nonostante, il sistema sociale non è stato in grado di aiutarlo prendendolo a carico e attivandosi per alleviargli le conseguenze del suo agire.
Infine, l'opponente si è detto dispiaciuto perché, nonostante le ripetute richieste, nessuno ha mai effettuato un sopralluogo per vedere di persona in quale condizioni fisiche e ambientali vive.
1.6. Con decisione su opposizione del 24 giugno 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire. Essa ha ricordato l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato su tutte le decisioni di PC e che discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI, di cui ne ha riportato il testo, unitamente ai presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e giurisprudenziali per l'ottenimento del condono.
L'amministrazione ha rilevato di essere stata messa al corrente della convivenza dell'opponente soltanto con la procedura di revisione periodica per l'anno 2019 e ha precisato che le spese riconosciute per la pigione (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) devono essere suddivise fra i singoli individui (art. 16c OPC-AVS/AI).
Considerato che sia le decisioni sia le comunicazioni di PC attirano espressamente l'attenzione dei beneficiari sul fatto che sono tenuti a informare tempestivamente la Cassa, in particolare nel caso di "Variazione del numero di coinquilini", l'opponente avrebbe potuto e dovuto informarla della convivenza, indipendentemente dal motivo per cui ha deciso di condividere l'abitazione con il fratello. La violazione commessa configura quindi una negligenza grave, perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa così come il condono, senza che si esamini la condizione cumulativa dell'onere troppo grave.
1.7. Il 4 luglio 2024 (doc. I) RI 1, sempre assistito dal fratello RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di accogliere la sua richiesta di condono. Il rappresentante del ricorrente ha osservato di essere un familiare curante e non un curatore, che gli uffici non comunicano tra di loro visto che il fratello __________ aveva subito segnalato il suo arrivo a __________, che la buona fede del ricorrente non può essere messa in discussione essendo incapace di discernimento, che richiedere la restituzione al fratello significa metterlo in grave difficoltà, che il saldo del conto postale del ricorrente è attivo soltanto grazie ai suoi regolari bonifici (doc. A3), che le autorità non hanno conoscenza del grande disagio a livello fisico e mentale di cui l'assicurato soffre e che quest'ultimo non è in grado di restituire quanto richiesto.
Infine, il ricorrente ha osservato che i familiari curanti andrebbero aiutati moralmente e finanziariamente per mantenere al proprio domicilio le persone bisognose come suo fratello.
1.8. Nella risposta di causa del 6 settembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione. Inoltre, l'amministrazione ha riesposto il tenore dell'art. 24 OPC-AVS/AI relativo all'obbligo di informare da parte dei beneficiari PC di ogni mutamento delle condizioni personali e materiali.
1.9. In merito alla mancata segnalazione, secondo la Cassa, dell'arrivo del fratello __________, nel frattempo deceduto, il 16 settembre 2024 (doc. V) il ricorrente ha chiesto al TCA che gli sia almeno riconosciuta la buona fede nonché la grave difficoltà finanziaria e quindi che gli sia concesso il condono secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall'assicurato il 4 agosto 2022 relativa alla restituzione di Fr. 3'510.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein"). Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr. consid. 7.2).
Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede.
2.5. Nella decisione di rifiuto del condono del 5 settembre 2022 (doc. 130) la Cassa di compensazione ha osservato che è solo nel corso del mese di marzo 2019 che è venuta a sapere che l'assicurato condivideva l'abitazione con il fratello. Essa ha perciò ritenuto che la notifica intempestiva della modifica della sua situazione personale pregiudicasse il suo diritto di ottenere il condono, poiché egli avrebbe dovuto informarla immediatamente del cambiamento abitativo. La violazione dell'obbligo di informare essendo riconducibile a una grave negligenza, la Cassa non ha ammesso la condizione della buona fede e ha respinto l'istanza del 4 agosto 2022 (doc. 122) dell'interessato di condonargli l'importo di Fr. 3'510.- stabilito con la decisione di restituzione del 10 settembre 2021, cresciuta in giudicato il 23 giugno 2022 con l'emanazione della STF 9C_233/2022.
Nella decisione su opposizione del 24 giugno 2024 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha inoltre evidenziato che le decisioni e le comunicazioni trasmesse all'interessato riportano l'obbligo per l'avente diritto di informarla tempestivamente.
Fra gli esempi di situazioni che impongono l'avviso alla Cassa, v'è la "Variazione del numero di coinquilini", perciò l'opponente avrebbe dovuto informarla della convivenza.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute.
Il ricorrente, e per esso suo fratello RA 1 che lo rappresenta, ha infatti rilevato di essere in buona fede poiché non è specialista in materia ("sono un famigliare curante e non un curatore"), che il fratello __________ ha segnalato agli uffici comunali il suo arrivo e che la sua situazione personali e abitativa era nota all'Ufficio controllo abitanti e all'autorità fiscale.
2.6. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date dall'assicurato, il quale ancora dalla revisione del 2015 (doc. 41) risultava vivere da solo, la Cassa di compensazione ha ritenuto fra le sue spese riconosciute una pigione lorda di Fr. 6'480.- (doc. 53), pari al valore locativo dell'immobile su cui ha un diritto di abitazione (Fr. 4'800.-) sommato al forfait per le spese accessorie (Fr. 1'680.-).
Nell'ambito della revisione periodica per l'anno 2019, nel relativo formulario l'assicurato ha risposto alla domanda n. 12 "Ha un'economia domestica propria?" affermando di sì e indicando il nome, il cognome e la data di nascita del fratello __________. Alla domanda n. 13 relativa all'ammontare della pigione ha precisato che il valore locativo ammontava a Fr. 1'200.- e che "con mio fratello __________ contribuiamo (?) al pagamento delle spese della casa" (doc. 56-2/11).
Al momento di esaminare i documenti trasmessi con il formulario di revisione periodica, nel giugno 2021 (doc. 77) la Cassa ha chiesto informazioni all'assicurato su dove e con chi abitava e con lo scritto del 23 giugno 2021 (doc. 79) egli ha ulteriormente confermato che il fratello __________ coabitava con lui.
A non averne dubbio, la Cassa di compensazione è stata quindi informata che l'assicurato condivideva la propria abitazione con una terza persona, circostanza di cui non era però al corrente, tanto che fino ad allora non ha - erroneamente - proceduto a computargli metà della pigione in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI.
Ciò ha dunque comportato un indebito versamento di maggiori prestazioni complementari dal giorno in cui è iniziata la coabitazione
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari, sfociato nella decisione del 10 settembre 2021. Tuttavia, stante il termine di perenzione di un anno previsto dall'allora art. 25 cpv. 2 LPGA, l'amministrazione ha emesso la decisione di restituzione solo per l'ultimo anno e quindi per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, per un importo dovuto di Fr. 3'510.-.
2.7. Il fatto che il fratello si sia trasferito a vivere con il ricorrente rappresenta sostanzialmente un cambiamento rilevante delle circostanze e quindi doveva essere notificato alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo diritto alle PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).
Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
Il ricorrente non ha invece informato subito la Cassa che ospitava presso di sé il fratello, anche se a titolo gratuito.
Sennonché, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari, la coabitazione ha modificato la situazione economica del ricorrente, giacché le spese riconosciute dell'assicurato non dovevano più computare, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, una pigione intera (valore locativo + forfait di spese accessorie), ma ridotta in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI ([valore locativo + forfait di spese accessorie] : 2), secondo cui il fratello, non incluso nel calcolo delle PC dell'assicurato, doveva essere escluso dal calcolo delle sue prestazioni complementari.
In queste circostanze, il mancato computo della coabitazione del fratello dell'assicurato fra le sue spese ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale e dunque un indubbio errato calcolo del diritto alle prestazioni complementari.
2.8. Per quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che lo concerne - dovere di cui il ricorrente ha implicitamente sostenuto di non essere stato al corrente non conoscendo le norme che regolano la materia -, va osservato che la Cassa di compensazione è stata lineare e generosa nello spiegargli i suoi doveri.
In effetti, sulle numerose decisioni di prestazione complementare che l'assicurato ha ricevuto da quando è beneficiario di PC (dal 1999), il capitoletto in grassetto relativo all' "Obbligo d'informare" indica chiaramente l'obbligo di "comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione (…) ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche" ed elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a quest'obbligo (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2), fra cui, per quel che concerne la fattispecie in esame, la voce "Variazione del numero di coinquilini".
Va inoltre rilevato che anche nei fogli di calcolo allegati alle decisioni di prestazione complementare gli assicurati sono resi attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.", perciò c'è un rinvio espresso al succitato capitoletto.
Il ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa che ospitando il fratello in casa propria v'era stata una modifica della sua situazione economica, trattandosi di una voce che ha incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3).
Se ancora in occasione della revisione del 2015 l'assicurato ha indicato il 5 maggio 2015 (doc. 41-2/8) di vivere da solo perché il tentativo di essere affiancato dalla sorella non ha funzionato (doc. 43-3/17), un anno dopo egli ha iniziato a condividere la sua abitazione con il fratello, di cui però non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 10 dicembre 2016 (doc. 48) valida dal 1° gennaio 2017 e nelle successive valide per gli anni 2017 (doc. 50) e 2018 (doc. 52), è stata ancora computata una pigione lorda, integrale, di Fr. 6'480.-.
L'assicurato ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione previsto dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.
2.9. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97 consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
2.10. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
2.11. Quanto alla giustificazione avanzata dal ricorrente di avere debitamente dichiarato all'autorità fiscale e all'Ufficio controllo abitanti del Comune "la sua condizione personale e abitativa" (doc. A2) e dunque la coabitazione con il fratello, e che pertanto egli credeva che vi fosse un automatismo nella condivisione dei dati fra i diversi enti interessati cosicché non dovesse notificare a più autorità interessate le medesime informazioni, la stessa non gli è di alcun aiuto.
Questa affermazione comporta, infatti, che il beneficiario delle PC fosse cosciente che la presenza del suo ospite andava segnalata alle autorità, tuttavia non soltanto all'Ufficio controllo abitanti e all'autorità fiscale ma, come previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, "deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento" e quindi alla Cassa cantonale di compensazione.
Infatti, nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il Tribunale federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:
" (…) Le fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il avait informé l'autorité fiscale, ne le libérait pas de son devoir d'annoncer à la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc « suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les montants en cause.".
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF 9C_834/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può sottrarsi all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui ha avuto a che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI, altri uffici) avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un cambiamento di reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere le informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di informazione della persona assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio a garantire, indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle autorità - scambio che non avviene automaticamente e senza ritardi, in particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente gli organi non incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese le autorità fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche in termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata commette una violazione dell'obbligo di informare, che non può essere definita di lieve entità, se presume che la corretta notifica alle autorità fiscali abbia adempiuto anche agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle PC.
2.12. Stante queste considerazioni, è dunque pacifico che l'assicurato non ha immediatamente informato la Cassa di compensazione della coabitazione con il fratello __________ - iniziata il 1° maggio 2016 -, come invece prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI.
Una notifica corrispondente è stata effettuata solo il 28 febbraio 2019 in occasione della revisione periodica e quindi quasi tre anni dopo il trasferimento del parente presso la sua abitazione. Questo comportamento costituisce una grave negligenza, che esclude la sua buona fede (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.2; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, consid. 3.3).
La circostanza che il ricorrente sia incapace di discernimento - ancorché non sia debitamente comprovata e non occorre approfondirla ulteriormente -, viene superata dal fatto che era ed è il fratello RA 1 che da decenni si occupa delle sue numerose e variegate incombenze, non solo di carattere amministrativo ed in particolare anche di quelle attinenti alle prestazioni complementari, come risulta chiaramente dal folto incarto della Cassa di compensazione.
Pertanto, in questo caso, è ininfluente che il beneficiario PC fosse, nel 2016, semmai, incapace di discernimento e quindi non consapevole e non in grado di notificare alla Cassa l'arrivo del fratello in casa propria.
Quanto al fatto di non essere un curatore, ma solo un familiare curante, questo lodevole comportamento del rappresentante del ricorrente nei suoi confronti non lo mette comunque al riparo dal non avere segnalato anche alla Cassa di compensazione la coabitazione dell'assicurato con una terza persona. Seppure non curatore, va segnalato che egli ha comunque - correttamente - informato e l'Ufficio controllo abitanti e l'autorità fiscale di questa novità.
In conclusione, facendo difetto una delle due condizioni cumulative previste dall'art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA, il condono deve essere negato, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del richiedente (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.2).
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti