Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2024.21
Entscheidungsdatum
27.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2024.21

TB/IR

Lugano 27 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 24 febbraio 2021 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione (di seguito: Cassa), in conseguenza al computo, nella sostanza, di un immobile in __________, ha chiesto a RI 1, nato nel 1966, domiciliato a __________ (assicurato o ricorrente qui di seguito), di restituire, per prestazioni complementari versate in eccesso, CHF 19'212 riferite al periodo corrente dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2021, CHF 14'954,10 per le riduzioni dei premi della Cassa malati dal 1° luglio 2007 al 31 marzo 2011 e dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019, CHF 216,70 sempre per la riduzione dei premi LAMal dal 1° aprile 2011 al 30 ottobre 2013 e CHF 1'910.- per le spese di malattia che gli sono state rimborsate dal 1° luglio 2007 al 31 marzo 2011.

1.2. Il 1° marzo 2021 (doc. 27) l'assicurato ha sottoposto alla Cassa dei quesiti in merito alla decisione e in particolare ha fatto presente al punto 3 che: "Per quanto concerne la casa in __________, nella tabella di calcolo PC inserite sia il valore di rinuncia di CHF 56'756.00 e che la quota della sostanza dei miei figli __________ e __________ di CHF 47'207.00. In questo modo però, tale sostanza viene computata 2 volte, sia come rinuncia che come sostanza in possesso dei miei figli che fanno parte della tabella PC. Chiedo cortesemente di voler riverificare tale importo.".

In risposta a questa richiesta, l'8 marzo 2021 (doc. 29), la Cassa ha precisato che "Esattamente la sostanza viene computata due volte in quanto lei ha rinunciato alla sua abitazione secondaria e l'ha donata senza contropartita, pertanto il valore di tale sostanza viene computato quale rinuncia. Di conseguenza il bene è stato poi donato ai suoi figli che anche loro fanno parte del suo calcolo di PC per cui a ogni figlio viene esposto il suo 1/3 di possesso del bene." e gli ha trasmesso tutte le tabelle di calcolo conseguenti all'autodenuncia. La decisione è cresciuta in giudicato.

1.3. Con scritto dell'8 ottobre 2024 (doc. 30) l'amministrazione ha preso posizione su una lettera 1° ottobre 2024 dell'avv. RA 1 (non consegnata agli atti) ed ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato che: "la proprietà fondiaria esposta nel calcolo di prestazione complementare valido dal 1. marzo 2021 è relativa alla proprietà fondiaria che i figli degli assicurati, __________ e __________, possiedono in __________ nella misura di 1/3 ciascuno".

1.4. Il 17 ottobre 2024 (doc. 31) il patrocinatore ha contestato che nel calcolo PC, a suo tempo allestito, fosse computato sia il valore della sostanza a cui RI 1 aveva rinunciato, sia il valore della donazione ricevuta dai figli che fanno parte del nucleo di riferimento per il calcolo. Considerando il calcolo riferito al 1° marzo 2021, in cui oltre all'importo di CHF 56'753 relativo alla sua rinuncia di sostanza, la Cassa ha computato, due volte, l'importo di CHF 23'604 quale quota parte del valore della donazione effettuata a favore di ciascun figlio, il patrocinatore dell’assicurato ha ritenuto che il medesimo immobile sia stato conteggiato, erroneamente, due volte. Secondo l'assicurato, la motivazione addotta dalla Cassa l'8 marzo 2021 sarebbe stata non solo errata, ma anche arbitraria, non potendo l’amministrazione computare sia la rinuncia della sostanza sia il bene immobile riconosciuto ai figli. Per tale ragione l’assicurato ritiene che, nel calcolo del diritto alle PC dal 1° marzo 2021, così come per i periodi precedenti oggetto della decisione del 24 febbraio 2021 e per quelli successivi a questa decisione, debba essere eliminato l'importo di CHF 47'208 relativo al valore della donazione ritenuta per i figli.

Stante, dunque, un chiaro e manifesto errore commesso dalla Cassa, con effetti rilevanti per l’assicurato, errore che deve essere sanato, l'assicurato ha chiesto alla Cassa di riesaminare la decisione 24 febbraio 2021, di ricalcolare le prestazioni complementari e di rimborsargli gli importi della restituzione delle PC e ciò in applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.

1.5. Con scritto riferito alla “Richiesta di informazioni” del 17 ottobre 2024, in data 28 ottobre 2024 (doc. A1) l’amministrazione ha esposto i precetti del diritto applicabile in materia di rinuncia alla sostanza (art. 11a LPC, art. 17b e art. 17e OPC-AVS/AI), rilevando che all'assicurato è stata computata la sostanza cui ha rinunciato come se la rinuncia non fosse mai avvenuta. La Cassa ha poi ricordato che, in virtù dell'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente, perciò ha conteggiato ai figli __________ e __________ al valore venale la sostanza da loro posseduta e non utilizzata quale abitazione. Ritenendo corretto il suo operato, la Cassa ha comunicato al richiedente la non entrata in materia di fronte alla richiesta di riconsiderazione "… secondo l'art. 53 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in quanto la decisione emessa in data 24 febbraio 2021 non è ritenuta manifestamente errata".

1.6. Con ricorso del 27 novembre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di ammettere il riesame della situazione e quindi che sia ricalcolato il suo diritto alle prestazioni complementari successivo alla notifica dell'esistenza dell'immobile in __________ e che dai fogli di calcolo siano defalcati i redditi e la sostanza relativi alla parte del valore dell'immobile donato ai figli che sono considerati nel nucleo familiare. Il ricorrente ha perciò postulato che i versamenti che egli ha già effettuato a titolo di restituzione gli siano restituiti, siccome derivano da un errato calcolo effettuato dalla Cassa. Più specificatamente il ricorrente evidenzia come:

" La decisione avversata non reca i mezzi di ricorso contro la medesima. Questa in realtà neppure figura essere denominata decisione, nondimeno conferma che l’Ufficio delle prestazioni complementari non intende entrare nel merito della domanda di riesame presentata il 17.10.2024 dal richiedente, ritenendo che i motivi della medesima non configurino un errore, rispettivamente un errore sufficientemente grave, per giustificarla.

Ciò in realtà non è, come vedremo di seguito, l’errore commesso dall’amministrazione è perlomeno evidente e le conseguenze del medesimo sono molto importanti, in special modo per una persona nella situazione dell’indigenza sostanziale nella quale si trova il ricorrente.

… i presupposti per dar seguito ad un gravame avverso un’istanza per un rimedio straordinario di diritto è senz’altro data secondo la giurisprudenza del TF che ha sancito che si tratta di un diritto soggettivo del ricorrente ottenere il ripristino di una situazione manifestamente erronea.

Pertanto il presente ricorso è ammissibile ed è tempestivo …

… si richiede che il presente gravame, comunque esauriente, possa essere completato in quanto la stesura del medesimo ha dovuto essere fatta in condizioni del tutto precarie a motivo dell’assenza fisica dallo studio del legale del patrocinatore, per il che il presente viene sottoscritto per ordine esplicito del medesimo previa dettatura. (…)” (doc. I)

Il gravame si spende poi, come indicato, per dimostrare la correttezza, nel merito, della propria tesi, ossia un doppio computo della sostanza nel calcolo delle PC del ricorrente. Nelle proprie conclusioni l’assicurato chiede l’ammissione del riesame nel senso del computo corretto della sostanza e la restituzione al signor RI 1 degli importi restituiti all’amministrazione in seguito all’esecuzione della decisione di cui è chiesto il riesame.

1.7. Nella propria risposta 8 gennaio 2025 (doc. III) la Cassa ha chiesto al TCA di respingere il ricorso non ritenendo adempiuti i presupposti per una riconsiderazione giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, giacché la decisione del 24 febbraio 2021 non presentava alcuna irregolarità manifesta e di conseguenza non v'era un'importante rettifica da riconoscere. L'amministrazione ha ricordato i fatti che hanno portato all'emanazione della decisione di restituzione del 24 febbraio 2021 (l'autodenuncia fiscale dell'immobile in __________ di cui l'assicurato è stato proprietario dal 2000 fino alla donazione ai tre figli il 3 gennaio 2018), cresciuta incontestata in giudicato, e le norme alla base del computo, al valore venale, della sostanza immobiliare a cui si è rinunciato e che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, art. 17a cpv. 4 e 5 OPC-AVS/AI, art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI). Considerato che la donazione è avvenuta nel 2018, e che a quel momento il valore venale peritale era di CHF 76'752,90, deducendo poi l'ammortamento di CHF 20'000, al 1° gennaio 2021 la sostanza alienata ammontava dunque a CHF 56'752,90. A ciò è stata aggiunta sia la sostanza che non è utilizzata quale abitazione dai figli __________ e __________ che sono compresi nel calcolo delle PC, per un importo di CHF 23'603,65 per ciascuno, sia il relativo valore locativo di CHF 1'375,86 per ogni figlio.

1.8. Il 23 gennaio 2025 (doc. V) il ricorrente ha osservato che la Cassa ha riconosciuto di essere incorsa in errore computando due volte il valore dello stesso bene immobile, ma che non l'ha ritenuto tale da motivare il riesame giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA e quindi non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, impedendogli così di adire l'autorità giudiziaria. Essa avrebbe statuito in ordine alla ricevibilità del ricorso, motivandola però con argomentazioni di merito del riesame, perciò è come se si fosse pronunciata sulla domanda di riesame, rendendo quindi il ricorso ricevibile. Nel merito, l'insorgente ha contestato che sia stata sommata la ripresa del valore della sostanza donata al valore della sostanza pervenuta ai figli con la donazione e che tale modo errato di procedere non debba essere oggetto di riesame. Infatti, la Cassa ha computato due volte il medesimo valore di sostanza, raddoppiando quindi gli importi in deduzione al fabbisogno, agendo però così contra legem. A suo dire, la Cassa ha applicato erroneamente l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC conteggiando la sostanza non solo a titolo di rinuncia dell'assicurato, ma anche quale sostanza dei figli facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Inoltre, le conseguenze di questo errore sono importanti, vista la restituzione richiesta di oltre CHF 35'000 e la riduzione del diritto alle prestazioni complementari. Sono perciò dati entrambi i presupposti per procedere con una riconsiderazione della decisione di restituzione del 24 febbraio 2021. Dal canto suo, il 3 febbraio 2025 (doc. VII), la Cassa ha rilevato che nel 2012 il ricorrente ha omesso di dichiarare l'immobile in __________.

considerato in diritto

2.1. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può invece tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che le stesse erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Sia la revisione procedurale, sia la riconsiderazione, ai sensi dell'art. 53 LPGA, presuppongono che una decisione o una decisione su opposizione sia formalmente passata in giudicato (STF 8C_252/2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 3.2).

2.2. La riconsiderazione, nel caso in cui una decisione formale o resa su opposizione sia senza dubbio errata e la correzione rivesta un'importanza rilevante a norma dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, non è ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (STF 9F_14/2023 del 31 ottobre 2023, consid. 5; (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti)).

La giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_680/2023 del 1° maggio 2024, consid. 4.3; STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre va evidenziato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo (STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024, consid. 5 e 6.1, pubblicata in SVR 2024 AHV nr. 27).

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l'oggetto di un controllo giudiziale (STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024, consid 5 e 6.1, pubblicata in SVR 2024 AHV nr. 27; STF 9C_680/2023 del 1° maggio 2024, consid. 4.3; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).

Se l'amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge, oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione l'amministrazione ha respinto la richiesta (Diana Oswald in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, a cura di Ueli Kieser, Matthias Kradolfer e Miriam Lendfers [di seguito: SK ATSG 2024], n. 76 ad art. 53, pag. 1049; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).

È quindi la differenza tra l'entrata in materia e la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione che determina la facoltà dell'assicurato di impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un'entrata in materia della richiesta, diversa è la questione quando l'amministrazione esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (SK ATSG 2024

  • Diana Oswald Art. 53 n.79). Più specificatamente la dottrina appena citata rammenta come:

" Tritt demgegenüber der Versicherungsträger auf ein entsprechendes Begehren ein, lehnt er hingegen in der Folge die Wiedererwägung ab (was in eine Verfügung zu fassen ist), wird in einem gegen die Verfügung bzw. den Einspracheentscheid gerichteten Beschwerdeverfahren lediglich überprüft, ob die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 119 V 475 E. 1b/cc; 146 V 364 E. 5.1; teilweise kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung bei Rumo-Jungo, 288 f.; *Kieser, Verwaltungsverfahren, N 629 f.; Offenlassen einer Korrektur der Rechtsprechung in SVR 1997 EL Nr. 36). Thema eines solchen Beschwerdeverfahrens bildet also einzig die Frage, ob der Versicherungsträger zu Recht die ursprüngliche Verfügung (nicht) als zweifellos unrichtig und/oder deren Korrektur als von erheblicher Bedeutung qualifiziert hat (vgl. SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06 vom 19. März 2007, mit Hinweis auf BGE 119 V 475).”

Diana Oswald (op. cit., no. 80) ne deduce che:

" Damit kommt der Abgrenzung des Eintretens auf ein Wiedererwägungsgesuch vom Tatbestand des Nichteintretens zentrale Bedeutung zu. Während das blosse Entgegennehmen und Akturieren des Wiedererwägungsgesuchs noch kein Eintreten auf das Gesuch bedeuten kann, verhält es sich anders, wenn der Versicherungsträger mit der materiellen Prüfung der Wiedererwägungsvoraussetzungen einsetzt (vgl. für ein anschauliches Beispiel BGE 119 V 475 E. 1b).”

Se, quindi, l’amministrazione interessata entra nel merito dell’esame delle condizioni dell’art. 53 cpv. 2 LPGA allora la decisione sarà impugnabile mediante opposizione e la successiva decisione su opposizione impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni al fine di verificare se le condizioni della riconsiderazione siano date o meno. Su questi aspetti, per completezza, occorre nuovamente riportare, per esteso, quanto la dottrina (con richiamo alla giurisprudenza federale) ritiene:

" Soweit allerdings der Versicherungsträger auf ein Wiedererwägungs-begehren nicht eingetreten ist (was aufgrund des ihm zustehenden Ermessens zulässig ist), wird durch die bisherige Rechtsprechung eine Anfechtung ausgeschlossen (vgl. BGE 119 V 475 E. Ib/cc; 146 V 364 E. 5.1). Diese Rechtsprechung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 53 Abs. 2ATSG bestätigt worden, wobei offengelassen wurde, ob der Versicherungsträger bezüglich des Nichteintretens eine förmliche Verfügung zu erlassen hat oder nicht (vgl. BGE 133 V 50 E. 4.1). Es ist - beim Fehlen eines Anspruchs auf das Eintreten – anzunehmen, dass der Entscheid, auf ein Wiederwägungsbegehren nicht einzutreten, formlos erfolgen kann; trotz der Formlosigkeit wird damit grundsätzlich ein Anfechtungsobjekt geschaffen. Auf ein hiergegen erhobenes Rechtsmittel wird folglich regelmässig zwar einzutreten sein, es wird aber abzuweisen sein, da nur unter extrem restriktiven Bedingungen ein Anspruch auf Wiedererwägung bestünde.”

Similmente si esprime Margit Moser-Szeless (in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, a cura di Anne-Sylvie Dupont e Margit Moser-Szeless, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2018 ad art. 53 n. 90:

" La faculté de l’assureur social de reconsidérer ou non sa décision a pour corollaire qu’il n’existe pas de droit à la reconsidération que l’assuré pourrait faire valoir en justice. Si l’administration rend une décision de non-entrée en matière sur une demande de reconsidération présentée par la personne assurée, voire ne rend pas de décision, aucune voie de droit n’est ouverte et le refus d’entrer en matière ne peut pas faire l’objet d’un contrôle en justice. Le tribunal qui serait saisi d’un recours contre une décision portant sur un refus de l’assureur social d’entrer en matière sur une demande de reconsidération doit le déclarer irrecevable. Une telle manière de procéder a été jugée compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire (au sens des art. 29a et 30 Cst., ainsi que de l’art.6 §1 CEDH), les personnes concernées ayant eu la possibilité d’attaquer la décision initiale de l’assureur social devant le tribunal cantonal des assurances compétent.”

Questa dottrina illustra di seguito i casi di figura che si possono presentare in queste situazioni:

" Lorsque l’assureur social entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision, deux cas de figure se présentent:

si l’assureur social considère qu’il n’y a pas lieu à reconsidération et rend une décision (matérielle) de refus, cette décision est susceptible d’être attaquée en justice (cas échéant, après opposition et décision sur opposition). Dans la procédure de recours subséquente, le contrôle juridictionnel se limite cependant au point de savoir si les conditions d’une reconsidération sont réunies. Lorsque le juge considère que tel est le cas, il doit renvoyer la cause à l’assureur social pour que ce dernier revienne sur sa décision sous l’angle de la reconsidération et se prononce sur le droit aux prestations de la personne assurée ; le juge n’est pas habilité à rendre lui-même une décision par laquelle il reconsidérerait la décision administrative. Il n’a pas le pouvoir non plus de prescrire à l’administration les modalités de la reconsidération et ne peut pas étendre le réexamen à un objet différent de celui pris en considération par l’assureur social.

si l’assureur social considère que les conditions de la reconsidération sont données et rend dès lors une décision qui s’écarte de son prononcé initial, cette nouvelle décision est soumise aux voies de droit ordinaire et le juge peut, sur recours, la contrôler de manière étendue.”

La giurisprudenza ricorda pure che, quando l’amministrazione entra in materia su una domanda di riconsiderazione ed esamina se le condizioni richieste dalla norma sono adempiute, prima di decidere nel merito con un nuovo provvedimento di rifiuto della prestazione chiesta, la decisione sulla riconsiderazione è impugnabile in giustizia (decisione TAF 26 settembre 2023 C-5168/2021, che ha trovato conferma nella STF 9C_680/2023 del 1 maggio 2023, DTF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52, 119 V 475 consid. 1b/cc, 117 V 8 consid. 2a; STF 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.2; 9C_447/2007 del 10 luglio 2008 consid., 9C_901/2007 dell’8 ottobre 2008 consid. 3, non pubblicato in DTF 134 V 401).

L’assicuratore sociale rifiuta di riconsiderare una sua decisione od una sua decisione su opposizione, quando si limita, mediante un esame sommario della richiesta, a ripetere, nel suo provvedimento di non entrata in materia, i motivi che erano stati determinanti per la decisione iniziale ed a spiegare le ragioni per cui non sia possibile entrare in materia sulla domanda (STF 9C_680/2023 del 1° maggio 2024, consid. 4.3; STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024, consid 5 e 6.1, pubblicata in SVR 2024 AHV nr. 27; DTF 117 V 8 consid. 2b/aa p. 14; STF 8C_609/2010 del 22 marzo 2011 consid. 2.1; Margit Moser-Szeless, op. cit., art. 53 n. 91 e la citata STAF 26 settembre 2023 C-5168/2021). Nel giudizio pubblicato in DTF 117 V 8 consid. 2b/aa, l’Alta Corte così si è espressa:

" b) Zunächst fragt sich, ob die Ausgleichskasse mit ihrer Verfügung vom 3. April 1989 Eintreten auf das Wiedererwägungsgesuch abgelehnt oder ob sie dieses materiell geprüft und abgewiesen hat.

aa) Die Vorinstanz führt in diesem Zusammenhang unter Berufung auf LGVE 1983 II Nr. 1 aus, es ergäben sich dann keine Probleme, wenn aus dem Verfügungsdispositiv klar hervorgehe, "ob die Behörde eine Wiedererwägung vorgenommen oder diese verweigert" habe. Dies lasse sich in der Praxis indessen nicht immer eindeutig sagen, weil die Verwaltung oftmals ihre materiellrechtliche Auffassung ein weiteres Mal darlege und im Übrigen an der ursprünglichen Verfügung festhalte. In diesem Falle müsse durch Auslegung ermittelt werden, ob die Verwaltung "eine Wiedererwägung verweigert, d.h. dem Sinne nach darauf nicht eingetreten ist, oder ob sie diese durchgeführt und gleichzeitig einen neuen, mit der ursprünglichen Verfügung übereinstimmenden Sachentscheid gefällt hat". Nach der Rechtsprechung liege ein neuer Sachentscheid vor, wenn die Verwaltung auf das Wiedererwägungsgesuch eintrete und sich mit den im früheren Entscheid beurteilten Fragen nochmals auseinandersetze. Zu diesen Überlegungen ist folgendes zu erwägen. Wie die Vorinstanz sinngemäss ausführt, sind drei Fälle auseinanderzuhalten, nämlich:

a. ob die Verwaltung auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eintritt, b. ob sie die Wiedererwägungsvoraussetzungen zwar prüft, diese aber verneint und das Wiedererwägungsgesuch mit einem erneut ablehnenden Sachentscheid beantwortet oder c. ob sie die Wiedererwägungsvoraussetzungen prüft und bejaht sowie einen neuen, von der ursprünglichen Verfügung abweichenden Sachentscheid trifft.

Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass sich im Falle c keine Abgrenzungsprobleme stellen. In den beiden anderen Fällen kann jedoch auch ein an sich klares Verfügungsdispositiv nicht ausschlaggebend, sondern höchstens ein Indiz dafür sein, in welchem Sinne die Verwaltung ein Wiedererwägungsgesuch behandelt hat. Wiewohl das Eidg. Versicherungsgericht verschiedentlich auf das auf Nichteintreten erkennende Verfügungsdispositiv abgestellt hat (vgl. ZAK 1989 S. 159 Erw. 4b, 1985 S. 232 und 329), ist es in andern Fällen trotz dispositivmässigen Nichteintretens näher der Frage nachgegangen, wie die Begründung der neuen Verfügung zu verstehen ist (in ZAK 1983 S. 453 nicht veröffentlichte Erw. 2b des Urteils Schulheim L. vom 16. Juni 1983; ferner unveröffentlichtes Urteil H. vom 6. Juni 1988). In beiden Urteilen hat das Gericht festgehalten, dass keine materielle Neubeurteilung im Sinne von Fall b vorliegt, wenn die Verwaltung bloss die für die seinerzeitige Verfügung ausschlaggebend gewesenen Gründe wiederholt und unter Hinweis darauf darlegt, weshalb auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten werden könne. Mit andern Worten führt auch eine summarische Prüfung nicht ohne weiteres dazu, eine Gesuchserledigung im Sinne von Fall b anzunehmen (vgl. in diesem Zusammenhang Rz. 3017 des Kreisschreibens des BSV über die Rechtspflege, gültig ab 1. Juli 1988). Es ist hier sodann daran zu erinnern, dass sich eine vergleichbare Abgrenzungsfrage auch im Rahmen von Art. 87 IVV stellt. Diesbezüglich hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil I. vom 18. Oktober 1983 erkannt, dass selbst dann ein erneut ablehnender Sachentscheid (Fall b) vorliegen kann, wenn die Verwaltung das Revisionsgesuch formell durch Nichteintreten erledigt hat ( BGE 109 V 263 Erw. 2a).”

Come ritiene il TF l’espressione di un dispositivo chiaro, in sé, non costituisce che un indizio di un rifiuto di esame nel merito della domanda di riconsiderazione, occorre comunque un’interpretazione del provvedimento emesso: se l’amministrazione “… se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale” (STF 8C_866/2009 consid. 2.2.) rispettivamente accorda: “un entretien à un administré qui conteste le bien-fondé d'une décision entrée en force le concernant, n'équivaut pas ipso iure à entrer en matière sur la demande de reconsidération qu'il a introduite (arrêt non publié E. du 12 février 1998, I 190/97)” in questo senso STF K 172/04 del 13 marzo 2006. L’amministrazione che, pur rifiutando di entrare nel merito della richiesta di riconsiderazione, svolge degli accertamenti (come nella DTF 109 V 263 c. 2a) e riesamina il diritto ad una rendita (idem), contrariamente alla sua conclusione, decide in merito al sussistere o meno dei presupposti della riconsiderazione.

Anche in una sentenza del 20 novembre 2002 (STF U 139/02 consid. 3.1.) l’allora Tribunale federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato come non sussista rivalutazione materiale se l'amministrazione si limiti a ripetere le ragioni che sono state determinanti per la decisione precedente e a spiegare perché la richiesta di riesame non può essere accolta.

2.3. Oltre a quanto esposto sin qui occorre evidenziare cosa sia un errore manifesto in cui l’amministrazione sia incorsa e che costituisce la prima delle due condizioni poste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA. La nozione è definita in maniera restrittiva da parte della giurisprudenza siccome l’art. 53 cpv. 2 LPGA non deve diventare lo strumento che permetta di cortocircuitare le vie ordinarie di diritto rispettivamente che in questo modo si autorizzi “sans autres limitations un nouvel examen (plus approfondi) des conditions à la base des prestations de longue durée” (Margit Moser-Szeless, op. cit. ad art. 53 n. 71). Come evoca la giurisprudenza (DTF 140 V 77, c. 3.1; DTF 138 V 324, c. 3.3.), per riprendere nuovamente le parole dell’autrice citata “L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à la prestation d’assurance sociale a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte”. Per valutare l’esistenza di un errore di apprezzamento del diritto occorre fondarsi sulla situazione esistente al momento in cui fu resa la decisione, eventuali cambiamenti di giurisprudenza successivi non conducono alla riconsiderazione della decisione (DTF 141 V 585, consid. 5.4). Tra gli esempi di errore ammesso dalla giurisprudenza vi è il calcolo di una rendita AVS senza considerare periodi di contribuzione all’estero conformemente ai principi di totalizzazione e integrazione previsti dalla convenzione bilaterale di sicurezza sociale (SVR 1996 AHV n . 90 277). La condizione per il sussistere di un errore manifesto è pure realizzata, secondo la giurisprudenza, quando una decisione sia resa sulla scorta di una situazione di fatto non stabilita in maniera completa in base al principio inquisitorio (STF, 3. 11. 2015, 9C_633/2015, consid. 3.2; STF, 20. 10. 2015, 9C_317/2015, consid. 3). La dottrina Margit Moser-Szeless, (op. cit. ad art. 53 n. 76 e 77) ci rammenta quindi come:

" En particulier, lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas, par exemple, pour le droit à une rente de l’assurance-invalidité, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’appréciation des différentes étapes pour établir les conditions du droit à la prestation (évaluation de l’incapacité de travail et de l’invalidité, appréciation des preuves, appréciation des questions relatives à l’exigibilité) apparaît admissible, compte tenu de la situation de fait et de droit telle qu’elle se présentait au moment de la décision entrée en force. L’irrégularité de la décision est alors manifeste lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas ; s’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, l’exigence de l’erreur manifeste n’est pas réalisée.”

Ed ancora:

" En d’autres termes, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Il faut, bien plus, que la reconnaissance du droit à la prestation se révèle manifestement erronée également dans son résultat. Ainsi, pour qu’une décision de rente de l’assurance-invalidité puisse être reconsidérée en raison d’une évaluation incorrecte de l’invalidité, il doit être établi, au regard de la situation juridique et de fait prévalant à l’époque, qu’une évaluation correcte de l’invalidité en relation avec le droit à la prestation aurait conduit à un autre résultat.”

Come indicato nell’esposizione che precede l’errore manifesto deve accompagnarsi con la “notevole importanza” che presenta la rettifica della decisione erronea. La condizione legale non è stata concretizzata dalla giurisprudenza federale per la quale non è possibile fissare un limite quantitativo oltre il quale l’importanza sia notevole. Per Moser-Szeless (op. cit. ad art. 53 n.83):

" Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort, qui est déterminant.”

La determinazione della notevole importanza dipenderà allora dell’unicità, o della periodicità, della prestazione e dall’ambito in cui essa avviene. Per quanto attiene alle PC la condizione è stata sostanzialmente quantificata all’art. 25 cpv 1 lett. d OPC AVS-AI per cui “quando, durante un controllo periodico, viene constatato un cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l’anno, si può rinunciare all’adattamento”. Altrimenti detto è importante ogni importo superiore ai CHF 120.

2.4. In concreto, la Cassa di compensazione ha concluso lo scritto del 28 ottobre 2024 intitolato "Richiesta informazioni 17 ottobre 2024", affermando che "Per le motivazioni indicate in precedenza, il nostro Servizio non entra nel merito di una riconsiderazione secondo l'art. 53 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in quanto la decisione emessa in data 24 febbraio 2021 non è ritenuta manifestamente errata". Alla base del suo provvedimento l’amministrazione si esprime nei seguenti termini:

" … Secondo l’articolo 11a cpv. 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (in seguito: LPC), la sostanza a cui si è rinunciato senza esserne giuridicamente tenuti e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata è computata come reddito, come se la rinuncia non fosse mai avvenuta, in aggiunta secondo l’art. 17b dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (in seguito, OPC-AVS/AI) che recita “Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:

a) Aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o

b) Nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC.”

Infine l’art. 17e OPC-AVS/AI sancisce il computo della sostanza cui si è rinunciato e indica che:

“ 1Per il calcolo delle prestazioni complementari, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

2L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.”

Ne consegue che, a seguito di quanto esposto sopra, al signor RI 1 venga giustamente computata la sostanza a cui ha rinunciato come se la rinuncia non fosse ma avvenuta.” (doc. A1)

In seguito l’amministrazione evidenzia gli aspetti del diritto riferiti alla sostanza pervenuta ai figli del ricorrente, __________ e __________, rilevando come:

" … secondo l’art. 17a cpv. 4 indica che “La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente” in aggiunta come indicato dalle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) e segnatamene la marginale 3445.03 “Gli immobili e i beni che non servono da abitazione nè alla persona beneficiaria di PC né a un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato)”.

Perciò ai figli __________ e __________ è computata la sostanza da loro posseduta e non utilizzata quale abitazione al suo valore venale.

Stante quanto indicato ed entrando nel merito del Suo scritto, la Cassa ritiene la correttezza del suo operato e del computo della sostanza nel calcolo di PC del signor RI 1.” (doc. A1)

2.5. In concreto l'amministrazione non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione dell'assicurato ma, ha esposto nuovamente le norme del diritto applicabile alla materia ribadendo le conclusioni della decisione del 24 febbraio 2021. L’amministrazione ha richiamato i principi del diritto che reggono, il tema giuridico del computo della sostanza cui l’assicurato rinuncia e che regolano il tema della sostanza ricevuta in donazione, concludendo, senza approfondire e riesaminare nel merito i fatti, il proprio provvedimento.

Il fatto di riportare le motivazioni giuridiche a suo tempo addotte, non costituisce esame del merito della domanda di riesame. In concreto, l’amministrazione ha proceduto unicamente ad una riepilogazione normativa ed a riproporre le conclusioni in maniera sommaria. L’esame delle argomentazioni presentate dall’istante è avvenuto in maniera sommaria, e la Cassa altro non ha fatto altro che ribadire i motivi addotti nella decisione iniziale, senza svolgere accertamenti, rispettivamente senza procedere all’audizione dell’assicurato.

Limitarsi a richiamare le norme applicabili (ed applicate nella decisione del 2021) concludendo semplicemente che, a seguito della loro applicazione, è stata correttamente conteggiata la sostanza, da un lato al qui ricorrente per la rinuncia operata e, dall’altro, ai i suoi figli, per avere beneficiato della cessione, non è esame sufficiente per ritenere che l’amministrazione sia entrata nel merito della domanda dell’assicurato.

Con la sua richiesta di riesame l’assicurato ha chiesto di applicare le norme giuridiche in maniera diversa da quanto fatto dalla Cassa: “Se ritenete la rinuncia al bene, non potete conteggiare il bene riconosciuto ai figli e viceversa poiché nei fatti equivale a considerare due volte lo stesso valore”. In sostanza l’assicurato ha domandato alla Cassa di applicare diversamente il diritto rispetto a quanto avvenuto nella decisione del 20021. La Cassa, come detto, si è limitata a richiamare quel diritto ed a concludere come appena esposto.

La Cassa non ha svolto un esame di merito delle condizioni della riconsiderazione, ciò che è pure confermato dalle conclusioni cui perviene (la non entrata in materia di una riconsiderazione). Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato irricevibile. Da un lato siccome interposto contro una presa di posizione relativa ad una domanda di riconsiderazione, e non invece contro una decisione resa su opposizione (art. 56 cpv. 1 LPGA), dall’altro siccome – come ampiamente esposto in precedenza, le decisioni che non entrano nel merito di una domanda di riconsiderazione non sono comunque soggette a controllo giudiziario.

2.6. In via abbondanziere va comunque rilevato qui come, in base all'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, erano computati, quale reddito, i proventi e i beni a cui l'assicurato aveva rinunciato. Il nuovo art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC in essere fino al 31 dicembre 2020 e al capoverso 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.

Indipendentemente dal diritto applicabile (la Cassa di compensazione ha citato sia il vecchio sia il nuovo diritto), il ricorrente contesta non il principio del computo della sostanza (che il ricorrente ha donato ai suoi tre figli il 3 gennaio 2018), ma unicamente il conteggio di questa stessa sostanza nei suoi redditi, una seconda volta, a titolo di sostanza che i figli hanno ricevuto in donazione. Vedere conteggiato due volte il medesimo bene immobile poteva in effetti apparire errato. Tuttavia, vivendo a quel momento i figli nella medesima economia domestica del ricorrente, la soluzione a cui è pervenuta la Cassa di compensazione deve essere confermata.

È infatti corretto che l'immobile in __________ sia stato considerato una prima volta nella sostanza dell'assicurato quale rinuncia (art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC o art. 11a cpv. 2 LPC) avendolo donato ai figli e una seconda volta quale sostanza detenuta in proprietà da questi ultimi siccome compresi nel suo calcolo PC.

L'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI dispone infatti che la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è calcolata globalmente, se i figli vivono con i genitori. Ciò significa che, poiché dal 2012 fino al 31 dicembre 2020 (docc. 4-7/8 e 9) la composizione dell'economia domestica del ricorrente includeva, oltre alla moglie, anche i tre figli (doc. 6-4/11) i quali avevano diritto a una rendita completiva per figli dell'assicurazione invalidità derivante da quella del padre, conformemente all'art. 11 LPC i loro redditi e la loro sostanza dovevano essere considerati nel calcolo globale della famiglia.

Valutata dunque al valore venale, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI rispettivamente dell'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza che essi hanno ricevuto in donazione dal padre, l'importo stabilito dalla perizia estera deve essere computato fra i redditi della famiglia secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con il citato art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI.

Va infine rilevato che in entrambe le situazioni, applicando sia in caso di rinuncia l'art. 17 cpv. 5 vOPC-AVS/AI (art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI) sia in caso di abitazione che non serve a una persona compresa nel calcolo delle PC l'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI), la sostanza da considerare è al valore venale. La differenza fra queste due situazioni risiede nel fatto che soltanto nell'ipotesi della rinuncia di sostanza il valore venale (accertato da una perizia) beneficia di una riduzione di CHF 10'000 annui dovuta all'ammortamento (art. 17a vOPC-AVS/AI e art. 17e OPC-AVS/AI), di cui la Cassa ha tenuto conto nei suoi calcoli.

2.7. Da quanto precede discende che la decisione di restituzione del 24 febbraio 2021 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione non era manifestamente errata nel principio del computo dell’immobile come descritto. Di conseguenza, la richiesta di riconsiderazione del ricorrente sarebbe stata comunque da respingere se analizzata nel merito da parte dell’amministrazione.

2.8. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

18

Cst

IVV

LPC

LPGA

OPC

  • art. 7 OPC
  • art. 17a OPC
  • art. 17b OPC
  • art. 17e OPC
  • art. 25 OPC

OPC-AVS

  • art. 17a OPC-AVS

vLPC

  • art. 11 vLPC

vOPC

  • art. 17 vOPC
  • art. 17a vOPC

Gerichtsentscheide

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