Raccomandata
Incarto n. 33.2024.20
TB
Lugano 27 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023 (doc. 103) questo Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del 17 marzo 2023 (doc. 98) di RI 1, nata nel 1952, formulato contro la decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 (doc. 97) con cui la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione del 19 ottobre 2022 (doc. 85) di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2022 (Fr. 26'240 + Fr. 22'527 = Fr. 48'791.-).
Il TCA, riconosciuto che gli elementi costituitivi della truffa erano realizzati avendo la ricorrente dichiarato alla Cassa soltanto nel 2021 di disporre di sostanza immobile all'estero ereditata parzialmente nel 2001 e totalmente nel 2007 - che l'assicurata ha fatto valutare nel suo Paese di origine (doc. 52) su invito della Cassa e ai cui singoli valori quest'ultima si è attenuta (doc. 53) -, ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti all'amministrazione per ricalcolare, secondo quanto indicato, l'importo che la ricorrente doveva restituire dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2022 come pure il suo nuovo diritto alle PC dal 1° novembre 2022.
1.2. Il 28 novembre 2023 (doc. 106) la Cassa di compensazione ha quindi emanato una nuova decisione di restituzione per Fr. 43'337.-, che annullava e sostituiva quella del 19 ottobre 2022, valutando gli stessi valori per la proprietà fondiaria secondaria.
1.3. Il 15 gennaio 2024 (doc. 121) l'assicurato si è opposto a questa nuova decisione di restituzione che si basava sulla STCA 33.2023.12, lamentando che "Il valore degli immobili, così come considerato non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti", trattandosi "di beni assolutamente di scarso valore. Non è neppure dato di sapere se gli stessi abbiano concretamente un mercato, rispettivamente se possano essere oggetto di una compravendita o di una locazione.".
1.4. L'amministrazione ha chiesto all'assicurata il 25 giugno 2024 (doc. 123) di produrre la perizia che avrebbe allegato alla prima opposizione del 21 ottobre 2022, disponendo soltanto di quella trasmessa il 24 marzo 2022; il 28 giugno 2024 (doc. 124) l'opponente le ha inviato la perizia del 23 febbraio 2022.
Ravvisato che questa perizia era uguale a quella già ricevuta il 24 marzo 2022, il 31 luglio 2024 (doc. 125) la Cassa le ha concesso due settimane per produrre una nuova perizia in difetto della quale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso.
1.5. Avendo poi l'assicurata confermato che esisteva un solo referto peritale per gli immobili all'estero (doc. 127), con decisione su opposizione del 16 ottobre 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che quando ha rivisto il diritto alle prestazioni complementari si è basata sulla perizia che l'assicurata stessa le ha inviato il 24 marzo 2022 e, appurato che non ne esisteva una seconda, non v'erano quindi nuovi elementi per modificare il calcolo del suo diritto alle PC.
1.6. Con ricorso del 18 novembre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione e la decisione di restituzione del 28 novembre 2023 e quindi di modificare il suo diritto alle prestazioni complementari tenendo conto delle motivazioni addotte.
La ricorrente ha infatti evidenziato come la situazione dei suoi immobili in Serbia sia da ritenere del tutto modificata rispetto ai valori che la Cassa ha stabilito basandosi sulla valutazione del perito locale che l'assicurata ha a suo tempo incaricato. Il nuovo referto peritale dell'11 novembre 2024 (doc. A2) conclude infatti per un valore di mercato, quindi neppure venale, di € 20'116,72, pari a Fr. 18'827,80. Di conseguenza, il valore degli immobili (Fr. 50'595.- nel 2022) che l'amministrazione ha confermato nella decisione impugnata non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti. Nemmeno è dato di sapere se i terreni abbiano concretamente un mercato, se possano essere venduti o dati in locazione.
Sulla scorta dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, tenuto conto della franchigia di Fr. 30'000.- per persona sola, alla ricorrente non va pertanto computata alcuna sostanza.
L'assicurata ha infine osservato di avere chiaramente indicato nella sua opposizione che a quel momento v'era un'unica perizia immobiliare, allegata a suo tempo alla prima opposizione e che l'allestimento di una seconda perizia era un problema finanziario.
1.7. Nella risposta del 13 dicembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, ritenendo che l'insorgente ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione. Quanto alla nuova valutazione peritale dei fondi all'estero prodotta con il ricorso, l'amministrazione ha osservato che la stessa stabilisce unicamente i valori venali per l'anno 2024 e pertanto tali nuovi valori potrebbero rientrare in linea di conto solo a partire dalla data della perizia e dunque dal mese di novembre 2024.
1.8. L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la quantificazione dell'importo da restituire da parte della ricorrente per prestazioni indebitamente ricevute dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2022, che la Cassa cantonale di compensazione ha quantificato in Fr. 43'337.-.
Sulla base del rinvio della STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023 (cfr. considd. 2.9 e 2.10), la Cassa di compensazione ha rivisto unicamente il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2012 (doc. 104) e dal 1° novembre 2022 (doc. 105), confermando implicitamente così tutti i parametri a cui ha fatto capo per determinare il diritto per l'intero periodo oggetto della restituzione.
Contestati, ora, con il ricorso sono i valori degli immobili che l'amministrazione ha computato a titolo di proprietà fondiaria secondaria per tutti i 15 anni su cui porta la restituzione.
Il principio della restituzione non è invece in sé contestato.
2.2. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 9 cpv. 5 lett. d LPC in connessione con l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
Ciò che è computato come spesa riconosciuta è previsto dall'art. 10 LPC, ciò che rientra fra i redditi computabili dall'art. 11 LPC.
I valori patrimoniali sono computati come redditi secondo quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. b e c LPC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020; queste vecchie norme sono da applicare in specie fino all'anno 2022 compreso (STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023, consid. 2.10). In particolare, per la lettera c sono computati come reddito un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37'500 franchi per le persone sole; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112'500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
2.3. Sul tema della sostanza si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, che concretizzano le norme esposte.
Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.
In virtù del N. 3443.06 DPC, non vanno in particolare computati:
– le normali suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che servono all'esercizio della professione;
– i beni sui quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v. N. 3433.02);
– immobili di proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);
– i beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene immobile deve essere computato come sostanza).
La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3444.01 DPC).
Secondo il N. 3444.02 DPC, gli immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato).
Il N. 3444.03 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli.
2.4. Quanto alla sostanza posseduta all'estero dall'insorgente, oggetto del contendere, il 2 febbraio 2022 (doc. 51) la Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto la "copia di una perizia immobiliare che attesti il valore commerciale e il relativo valore locativo per gli anni dal 2007 ad oggi, dettagliata per ogni particella posseduta, e tradotta in lingua italiana (la perizia può essere stilata, da un perito, un geometra, un ingegnere o una persona preposta).".
Il 23 marzo 2022 (doc. 52) l'assicurata le ha trasmesso una "relazione della perizia" riferita ai due edifici residenziali in cui abita il figlio della ricorrente e un "protocollo sulla valutazione del valore di mercato degli immobili - terreni agricoli". Questi atti, prodotti in lingua originale e tradotti da un interprete giurato per la lingua italiana per dei Tribunali in Serbia, sono stati allestiti il 24 rispettivamente il 23 febbraio 2022 e tradotti l'11 marzo 2022.
In particolare, il 17 febbraio 2022 un ingegnere in architettura ha effettuato un sopralluogo degli edifici da peritare, mentre per valutare i terreni agricoli un ingegnere in agricoltura si è basato sui dati del catasto immobiliare e sulle ortofoto dei fondi.
Il primo perito, dopo avere visitato i luoghi, esaminato gli edifici, ispezionato la situazione di fatto e i documenti catastali, ha stabilito un valore di mercato del primo edificio di € 13'300.- (95 mq x 140 €/mq) e del secondo di € 16'995.- (103mq x 165 €/mq), precisando che, trattandosi di edifici residenziali non locali, ma che costituivano l'abitazione di un nucleo familiare, non c'era un reddito da locazione.
Il secondo perito ha valutato gli altri 13 fondi di proprietà della ricorrente, alcuni adibiti a campi colti, altri a vigneto, frutteto, pascoli, boschi o prati e nella sua relazione ha precisato che "Il compito dell'esperto è quello di determinare il valore di mercato delle parcelle in oggetto per gli anni nel periodo dal 2007 al 2022, per cui si stima solo il valore del terreno, senza stimare le colture, le piantagioni e la massa legnosa.". L'ingegnere in agricoltura ha concluso la sua valutazione come segue:
" Risultati e opinioni:
Sulla base dei dati necessari raccolti caratteristici per le particelle (locazione, culture, qualità del terreno, configurazione del terreno, complessità del terreno, vicinanza di strade di accesso e altre reti stradali), analisi dei prezzi di acquisto dal Registro dei prezzi immobiliari dell'Istituto geodetico della Repubblica, e raccogliendo i dati sui prezzi di mercato nel periodo dal 2007 al 2022, è stata effettuata una valutazione del valore di mercato di questi appezzamenti, riportata nella Tabella 1.".
Questa tabella riporta dal 2007 al 2022 per ognuno dei tredici i fondi di proprietà della ricorrente l'ubicazione, il numero della particella, il tipo di coltura a cui è adibito, la classe in cui è classificato, la superficie, il valore al metro quadro e il valore del fondo (docc. 52-6/12 e 52-7/12).
Sulla base dei valori indicati, espressi in moneta locale, la Cassa di compensazione ha allestito una "Tabella autodenuncia - Conversioni valori", suddividendola a sua volta in due tabelle: una per gli immobili e l'altra per i terreni in Serbia.
Nella prima tabella, la Cassa ha riportato dal 2007 al 2022 il valore commerciale di € 30'295.- dei due edifici e, tenendo conto del tasso di cambio al 1° gennaio di ogni anno, ne ha indicato il valore corrispettivo in franchi. Il valore locativo, invece, è sempre stato ritenuto in Fr. 1'746.- riprendendolo dai dati fiscali.
La seconda tabella concerne il valore commerciale di tutti i fondi e riporta direttamente, per ogni anno dal 2007 al 2022, il valore in franchi per l'insieme dei 13 terreni.
La somma dei valori venali degli edifici e dei terreni convertiti in franchi dalla Cassa dà una sostanza di Fr. 50'256,13 nel 2007 e negli anni seguenti di Fr. 55'935,03, Fr. 51'484,72, Fr. 52'109,90, Fr. 45'057,63, Fr. 44'625,44, Fr. 44'927,04, Fr. 46'704,32, Fr. 46'416,82, Fr. 43'663,59, Fr. 43'979,34, Fr. 48'492,68, Fr. 48'124,32, Fr. 47'820,05, Fr. 49'711,49 e di Fr. 50'594,87 nel 2022.
Questi ammontari sono stati inseriti dall'amministrazione per ogni anno nella sostanza dell'assicurata per determinare il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2022 e quindi l'importo da restituire, siccome la Cassa non era al corrente che l'insorgente possedeva della sostanza all'estero.
Basandosi su questi dati, la scrivente Corte ha confermato che l'assicurata doveva restituire le prestazioni complementari che ha indebitamente ricevuto, avallando sostanzialmente i valori individuati dalla Cassa e rinviandole gli atti solo per modificare una voce di calcolo (il valore locativo) nel 2012 e nel 2018 (spese accessorie). Per il resto, la decisione è stata confermata.
2.5. La ricorrente non ha impugnato il giudizio del 25 settembre 2023 del Tribunale, ma la successiva decisione di restituzione, con cui il 28 novembre 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato l'ammontare da rimborsare tenendo conto delle indicazioni del TCA per gli anni 2012 e 2018.
Con l'opposizione l'assicurata si è limitata ad evidenziare che "non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti" (doc. 121) i valori venali computati dall'amministrazione, senza però fornire altre cifre e fondare la propria contestazione su delle prove.
Dopo che l'amministrazione le ha chiesto di produrre la perizia su cui essa si basava per non ritenere validi i dati inseriti nei fogli di calcolo dal 2007 al 2022, e che l'interessata ha riconosciuto non esservene una seconda, ma solo quella del (recte: prodotta il) 21 novembre 2022 (doc. 48), che ha ritrasmesso, è solo con il ricorso che ha prodotto una nuova perizia, datata 11 novembre 2024 (doc. A2), in lingua originale e tradotta in italiano.
Questa nuova valutazione è stata allestita da una persona di cui non sono specificati i titoli di studio e le competenze, che per "La valutazione del valore di mercato dell'immobile è stata effettuata senza recarsi sul campo e senza il valore delle colture ubicate su di esso ". Non è però noto se tale precisazione si riferisca alla valutazione dei 13 terreni che precede al punto 1, facente seguito all'indicazione del valore totale dei terreni, oppure se si debba intendere che essa concerna i due edifici valutati al punto 2 che segue, visto che la descrizione degli stessi è comunque piuttosto dettagliata.
Ad ogni modo, l’incaricato ha individuato per ogni fondo un valore di mercato in moneta locale e in euro e ha infine indicato per i terreni rispettivamente per i due edifici il valore di € 7'729,96 e di € 12'386,76, per un valore di mercato complessivo dei beni immobili appartenenti alla ricorrente di € 20'116,72.
2.6. D'avviso dell'insorgente, questa sostanza immobiliare non ha dunque alcuna influenza per determinare il suo diritto alle PC, poiché il suo valore è inferiore alla franchigia per persona sola di Fr. 30'000.- prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC e quindi ne risulterebbe che la sostanza all'estero non ha alcun influsso sul calcolo delle prestazioni complementari.
Va ricordato che la sostanza determinante ingloba gli attivi che l'assicurata ha ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni. Gli immobili e i titoli che l'assicurata possiede devono dunque essere presi in considerazione nel calcolo delle PC qualunque sia la loro situazione.
Tuttavia, la sostanza situata all'estero e che non può essere trasferita in Svizzera o realizzata per una qualsiasi ragione non deve essere presa in considerazione nella sostanza determinante (N. 3443.06 DPC). Questo principio è stato ritenuto conforme al diritto federale (STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 6.2 = SVR 2019 EL Nr. 11; STF 9C_333/2016 del 3 novembre 2016 consid. 4.3.1 = SVR 2017 EL Nr. 1; STFA P 82/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.2).
Rifacendosi alla giurisprudenza risultante dalla STF 9C_540/ 2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione della valutazione di un immobile sito in Tunisia, codificata nel N. 3444.03 DPC, l'Alta Corte ha infatti ribadito la possibilità di fare riferimento a una perizia realizzata all'estero per determinare il valore di un immobile se non è ragionevolmente possibile procedere a un'altra valutazione (STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 = SVR 2019 EL Nr. 11).
In specie, è pacifico che la ricorrente è proprietaria di diversi immobili siti in Serbia ed è indubbio che questa proprietà non le serva da abitazione, perciò detta sostanza deve essere computata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Fondandosi sulla citata giurisprudenza che ha riconosciuto che, se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero (STF 9C_530/2009 del 17 settembre 2009; N. 3444.03 DPC), a suo tempo la Cassa ha correttamente chiesto alla diretta interessata di fare allestire in loco una perizia "che attesti il valore commerciale e il relativo valore locativo per gli anni dal 2007 ad oggi" (doc. 51).
Questo compito è stato ben effettuato il 23 febbraio 2022 da una persona esperta in materia, la quale ha indicato espressamente nella sua relazione riguardante la stima dei terreni agricoli che doveva "determinare il valore di mercato delle parcelle in oggetto per gli anni nel periodo dal 2007 al 2022" (doc. 52-4/12).
La valutazione eseguita l'11 novembre 2024, invece, non reca alcuna dicitura che faccia riferimento a uno stato passato da stimare e quindi non può essere posta alla base della verifica della decisione di restituzione del 28 novembre 2023. La stessa non motiva, inoltre, le differenze - sostanziali - riscontrate rispetto al primo rapporto estimativo del 2022.
In effetti, a giusta ragione la Cassa cantonale di compensazione ha osservato nella sua risposta di causa che la nuova stima prodotta dall'insorgente si riferisce, senza una diversa specifica, alla valutazione al valore di mercato dei suoi immobili secondo lo stato constatato nel mese di novembre 2024.
Per contro, oggetto del contendere, va ricordato, è il periodo dal 2007 al 2022, che è stato rivisto dall'amministrazione a seguito della scoperta di sostanza immobiliare all'estero.
Ne discende che, per la valutazione al valore venale della sostanza della ricorrente in Serbia, fanno stato gli importi stabiliti anno per anno dalla valutazione del 23 febbraio 2022 da parte di un esperto locale e che sono stati a buon diritto inseriti dalla Cassa cantonale di compensazione nei calcoli dei rispettivi anni per determinare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata rispettivamente l'importo da restituire.
Ciò stante, anche considerando che per il periodo dal 2007 al 2022 la franchigia da ritenere, come visto, dovendo applicare il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020 (STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023, consid. 2.2), ammonta a Fr. 37'500.-, e non a Fr. 30'000.- come sostenuto dall'assicurata, non è comunque possibile accogliere la lamentela della ricorrente di non considerare alcuna sostanza.
2.7. Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti