Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2024.17
Entscheidungsdatum
20.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2024.17

TB

Lugano 20 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 aprile 2024 (doc. 244) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito retroattivamente dal 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, nato nel 1953. Con il raggiungimento dell'età pensionistica da parte della moglie __________, nata nel 1960, il 5 settembre 2024 (doc. 348) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dei coniugi, che con il 1° ottobre 2024 decadeva stante una eccedenza di redditi di Fr. 577.-.

1.2. Il 23 settembre 2023 (doc. A6) l'assicurato si è opposto alla perdita del diritto, lamentando di dovere far fronte a diverse spese anche arretrate, tanto da avere dovuto chiedere un prestito di Fr. 30'000.- che rimborsa con rate mensili variabili che vanno considerate fra le sue spese. Inoltre, essendo diabetico da oltre 20 anni, i costi sia per i farmaci sia per gli alimenti sono consistenti, motivo per cui senza l'aiuto delle prestazioni complementari rimangono a suo carico le franchigie della Cassa malati, l'aliquota percentuale del 10%, il canone radio-TV, perciò ha chiesto di riconoscere queste spese nel calcolo, oltre a Fr. 1'700.- per diabetici stante il relativo certificato medico (doc. A5).

1.3. Con decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 (doc. 353) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che con il fabbisogno vitale si deve sopperire alle spese non previste dalla legge e che non è possibile riconoscere altre spese oltre a quelle elencate esaustivamente all'art. 10 LPC. Quanto al riconoscimento delle spese di malattia per l'anno 2024, l'amministrazione ha rilevato che l'art. 14 cpv. 6 LPC permette alle persone che presentano un'eccedenza dei redditi, e che quindi non hanno diritto alle prestazioni complementari, di chiedere il rimborso delle spese di malattia e di invalidità che superano l'eccedenza dei redditi (Fr. 577.-), informando così l'opponente di trasmetterle dette spese quando la supereranno. Infine, citando una sentenza di questo Tribunale, la Cassa ha osservato che, potendo l'assicurato sostituire determinati alimenti con altri meno cari, il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi e quindi non ha diritto a chiederne il riconoscimento in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC.

1.4. Il 28 ottobre 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di concedergli le prestazioni complementari riconoscendogli una differenza di Fr. 1'075,50 dal 1° gennaio al 30 settembre 2024, il maggior costo per gli alimenti per diabetici di Fr. 1'700.- annui, il costo delle due franchigie di Cassa malati di Fr. 600.- annui, la spesa per il pagamento dei contributi AVS per gli anni 2009 e 2010 notificatigli nel 2023 e pagati nel 2024. In via subordinata, il ricorrente ha postulato il rimborso della differenza della PC da gennaio a settembre 2024 senza la franchigia della Cassa malati per un totale di Fr. 797,40 ([Fr. 888,60 - Fr. 800.- versati] x 9 mesi) e dei contributi AVS di Fr. 939,80 versati per il 2009 e il 2010 (docc. A2 e A3), chiedendo infine al Tribunale di intimare alla Cassa di ripristinare al più presto il diritto alla prestazione complementare per non aggravare la sua situazione economica.

Il ricorrente ha rilevato di essere diabetico dal 1999 e perciò di necessitare di cure mediche frequenti e dell'acquisto di prodotti dietetici più costosi di quelli normali, che in un anno gli causano una maggior spesa di circa Fr.1'700.-.

Inoltre, il premio annuo della Cassa malati, stabilito dalla Cassa in Fr. 13'204,80 (doc. A7), è corretto, ma non tiene conto della franchigia annua di Fr. 600.- che i coniugi devono obbligatoriamente pagare e visto che il premio annuo fissato dalla legge è maggiore (Fr. 7'176.- a persona), c'è margine per farvi rientrare la franchigia.

Secondo l'assicurato, anche i contributi personali AVS per gli anni 2009 e 2010 che gli sono stati notificati nel dicembre 2023, e che ha pagato nel 2024, devono essere considerati nel calcolo come spesa, calcolo che va perciò adeguato sia dal 1° gennaio al 30 settembre 2024 sia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

Il ricorrente ha quindi indicato per entrambi i periodi di calcolo quali sono le voci da computare come uscite (Fr. 65'640,60 in totale) e come entrate (Fr. 40'776.- da gennaio a settembre, mentre Fr. 64'152.- dal 1° ottobre 2024), concludendo per una differenza a suo favore di Fr. 119,50 al mese da gennaio a settembre 2024 (Fr. 1'075,50 in totale) e per un diritto alla PC di Fr. 1'488,60 (Fr. 65'640,60 - Fr. 64'152.-) dal 1° ottobre 2024 e quindi al pagamento del premio di Cassa malati.

Ritenuto che tutte le voci di calcolo si riferiscono a un anno intero, anche le franchigie della Cassa malati e i contributi AVS devono essere inclusi nel calcolo delle uscite. In tal modo, l'eccedenza di Fr. 577.- sarebbe annullata e verrebbe ripristinato il suo diritto alle prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio LAMal.

1.5. Il 4 novembre 2024 (doc. III) il ricorrente ha comunicato al TCA che il calcolo dei suoi redditi effettuato dalla Cassa è errato, siccome non assommerebbero a Fr. 64'152.-, ma a Fr. 46'620.-.

1.6. L'assicurato ha prodotto il 7 novembre 2024 (doc. V) il certificato medico del 1° ottobre 2024 (doc. B2), secondo cui egli necessita di seguire un regime alimentare particolare, e il formulario per l'accertamento delle spese supplementari per prodotti dietetici (doc. B1), vidimato dallo stesso medico il 4 novembre 2024.

1.7. Nella risposta del 15 novembre 2024 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso, ritenuto che propone sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

L'amministrazione ha rilevato che, conformemente al N. 3280.02 DPC, nel calcolo di PC si possono computare i contributi AVS, salvo se sono già stati considerati. Ritenuto che negli anni 2009 e 2010 nel calcolo del ricorrente non sono stati considerati i contributi AVS, la Cassa potrebbe quindi valutarne un eventuale rimborso. Tuttavia, va tenuto conto dell'art. 25 OPC-AVS/AI, secondo cui il calcolo delle PC va modificato nel mese in cui avviene il cambiamento se l'assicurato ha rispettato il suo obbligo di informare.

In concreto, l'assicurato ha chiesto il pagamento rateale dei contributi AVS fatturatigli il 13 ottobre 2023 dalla Cassa di compensazione e l'ultima rata doveva essere saldata entro fine settembre 2024. Non è pertanto possibile computare una spesa sorta a distanza di oltre un anno e che non è più presente, visto che dal mese di ottobre 2024 - inizio della validità della decisione contestata - non è più stata sostenuta dal ricorrente, il quale non ha peraltro rispettato il proprio obbligo di informare, avendole annunciato tardivamente la spesa dei contributi AVS arretrati.

Riguardo alla censura dell'errata determinazione dei redditi, la Cassa ha osservato che sia le spese riconosciute sia i redditi computabili devono essere convertiti su base annua.

Infine, per il riconoscimento della spesa relativa all'acquisto di prodotti dietetici dovuto al fatto che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo 2, la Cassa ha rinviato alla decisione su opposizione, in cui ha fornito una risposta in merito.

1.8. Il ricorrente ha precisato, il 20 novembre 2024 (doc. IX), che i punti contestati sono quelli sollevati con il suo ricorso e non solo quelli discussi dalla Cassa nella risposta.

Egli ha inoltre rilevato che nella decisione del 5 settembre 2024 occorreva considerare tutto quanto speso e riconosciuto per l'anno 2024, come i contributi AVS 2009 e 2010, fissati a fine 2023, ma pagati nel 2024 dopo avere chiesto e ottenuto una dilazione di pagamento non avendo avuto la disponibilità economica di saldarli subito.

Anche le spese supplementari per la dieta vanno riconosciute, siccome certificate dal medico di famiglia e dal diabetologo. A causa del diabete, il 12 gennaio 2024 (doc. C) ha dovuto essere operato all'occhio, perciò la scelta di prodotti dietetici/integrali più costosi è necessaria e indispensabile.

1.9. Il 2 dicembre 2024 (doc. XI) l'amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 che il ricorrente ha impugnato è unicamente il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024, che è mutato con il raggiungimento dell'età di pensionamento della moglie e il conseguente diritto alla rendita AVS, che ha comportato l'emanazione della decisione del 5 settembre 2024 di rifiuto della prestazione complementare, poiché i redditi computati superavano le spese riconosciute.

Ne discende che le ulteriori richieste del ricorrente (quali il rimborso da gennaio a settembre 2024 di Fr. 119,50 al mese corrispondenti a Fr. 1'075,50 per 9 mesi di diritto, dovendo a suo dire considerare delle spese riconosciute di Fr. 65'640,60 e dei redditi computabili di Fr. 40'776.-, computando in particolare la franchigia della Cassa malati di Fr. 600.- per coniugi e i contributi AVS di Fr. 939,80 dovuti per gli anni 2009 e 2010 pagati nel 2024, oltre ai normali contributi di Fr. 526.- per l'anno 2024), non vanno esaminate, siccome esulano dal periodo di calcolo preso in considerazione dalla Cassa di compensazione e non sono quindi oggetto della decisione impugnata, perciò sono irricevibili.

nel merito

2.2. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle lettere a e b.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede, oltre all'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (lett. a) e alla pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (lett. b), (lett. c) i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie e (lett. e) l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al massimo però il premio effettivo.

L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.

2.3. Per quanto concerne la pretesa ricorsuale di vedersi riconosciuta nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari la spesa relativa alla franchigia della Cassa malati pagata nel 2024 da ciascun coniuge (Fr. 300.- x 2), la stessa non può essere accolta.

In effetti, le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/ 2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Il Tribunale federale ha stabilito che questa disposizione è di diritto federale imperativo (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 467), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, trattandosi di un elenco esaustivo, non è ammissibile discostarsi, anche se ciò apparisse giustificato nel singolo caso. Ne discende che tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art. 10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i generi alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte), non possono essere riconosciute specificatamente nel fabbisogno degli assicurati e fanno pertanto parte del fabbisogno generale vitale (STCA 33.2024.1 dell'11 aprile 2024, consid. 2.7 e 2.9).

È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è destinato appositamente a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA 33.2023.17 del 6 novembre 2023; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

In altre parole, non contemplando l'art. 10 LPC la franchigia della Cassa malati fra le spese riconosciute, non è possibile ritenere tale voce fra quelle ammesse per determinare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente.

2.4. L'ammontare della franchigia della Cassa malati può invece essere separatamente rimborsato all'assicurato a titolo di spese di malattia e di invalidità, ritenuto che l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua delle spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui le spese di partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal (lett. g).

Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

L'art. 4 LaLPC dispone che il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni.

L'art. 5 LaLPC prevede che le spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC.

Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto.

L'art. 7 lett. a LaLPC riprende l'art. 15 lett. a LPC e dispone che le spese sono rimborsate se la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione.

Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).

Secondo l'art. 2 Reg. LaLPC, le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o da ricevute di pagamento.

L'art. 10 cpv. 1 LaLPC prevede che le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate.

A norma dell'art. 11 LaLPC, la partecipazione ai costi ai sensi dell'articolo 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal.

In virtù dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Per l'art. 64 cpv. 2 LAMal, la partecipazione ai costi comprende:

a. un importo fisso per anno (franchigia); e

b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3 LAMal).

Inoltre, può prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni (art. 64 cpv. 6 lett. a LAMal).

Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.

Giusta l'art. 103 cpv. 2 OAMal, l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lettera b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti.

Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

2.5. Nell'evenienza concreta, è pacifico che per l'anno 2024 il ricorrente e sua moglie avevano una copertura per l'assicurazione malattia di base LAMal che prevedeva una franchigia di Fr. 300.- (art. 103 cpv. 1 OAMal) e un'aliquota percentuale massima di Fr. 700.- (art. 103 cpv. 2 OAMal).

Sulla scorta dell'art. 11 LaLPC, il beneficiario di PC ha diritto al rimborso della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal e quindi sia alla franchigia sia all'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal). Per l'anno 2024 il ricorrente poteva dunque chiedere alla Cassa cantonale di compensazione il rimborso di Fr. 300.- (franchigia) e di al massimo Fr. 700.- (aliquota percentuale), per un totale massimo di Fr. 1'000.- all'anno (STCA 33.2023.27 del 22 gennaio 2024, consid. 2.4.2).

Al riguardo, va però ricordato l'art. 14 cpv. 6 LPC correttamente evidenziato dalla Cassa di compensazione, secondo cui le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua, hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

Ciò significa che il rimborso delle franchigie potrà aver luogo, a richiesta dell'interessato, soltanto dopo che le relative spese di malattia, debitamente giustificate dall'assicurato, supereranno l'eventuale eccedenza di reddito che si otterrà dal calcolo PC.

2.6. Per quanto concerne la lamentela del mancato riconoscimento dei contributi personali AVS/AI/IPG per gli anni 2009 e 2010 che la Cassa cantonale di compensazione gli ha fatturato nel mese di ottobre 2023, e che egli ha pagato nel corso del 2024 dopo avere ottenuto una dilazione di pagamento (docc. A2 e A3), la stessa va risolta sulla base dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC.

Su questa tematica si è pronunciato l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il 29 dicembre 1981 (STFA P 11/81 parzialmente pubblicata in RCC 1982 pag. 223), con il caso di una vedova che nel febbraio 1980 ha ottenuto Fr. 2'908.- all'anno di prestazioni complementari dal 1° gennaio 1980, ma a cui il 2 maggio 1980 una Cassa professionale di compensazione, dopo avere constatato che il defunto marito dell'assicurata non aveva pagato i contributi dovuti per un importo di Fr. 2'577.-, ha ordinato la compensazione dei contributi del marito con le rendite mensili di vedova che le spettavano da maggio 1980 a gennaio 1981.

L'Alta Corte si è pronunciata sulla questione a sapere se i contributi arretrati di Fr. 2'577.-, dovuti secondo la decisione del 2 maggio 1980, potevano essere dedotti dal reddito determinante. Il giudice cantonale ha negato che una simile deduzione fosse possibile, ritenendo che il pagamento di contributi arretrati costituisse un rimborso di debito, per il quale una deduzione non è ammissibile secondo la giurisprudenza. La ricorrente ha invece chiesto la deduzione dei contributi arretrati, adducendo che ha dovuto accettare la compensazione di questi contributi con la sua rendita per impedire la riduzione dell'importo di questa prestazione.

Il TFA ha stabilito al considerando 2 che l'art. 3 cpv. 4 lett. d LPC (attuale art. 10 cpv. 3 lett. c LPC) prevede la deduzione dal reddito dei contributi alle assicurazioni sociali della Confederazione, senza escludere da questa regola il pagamento dei contributi arretrati. Se tale eccezione fosse stata nelle intenzioni del legislatore, sarebbe stata prevista dalla legge. La tesi del giudice cantonale, secondo cui il pagamento di contributi arretrati equivale al rimborso di debiti, per il quale delle deduzioni non sono ammesse, non trova dunque fondamento nella LPC.

La nostra Massima Istanza ha osservato che l'assicurata ha ricevuto l'ordine di pagare i contributi dovuti dal marito deceduto (sotto forma di compensazione con la sua rendita di vedova), soltanto con la decisione del 2 maggio 1980. Questi contributi, di Fr. 2'577.-, potevano dunque, in virtù dell'art. 3 cpv. 4 lett. d LPC, essere dedotti dal reddito determinante.

Da questa giurisprudenza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha tratto il N. 3280.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, secondo cui i pagamenti di contributi arretrati dovuti vanno presi in considerazione, salvo se sono già stati computati.

Questa direttiva, così come il summenzionato giudizio dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (STFA P 11/81 in RCC 1982 pag. 223), sono stati oggetto della STF 9C_805/2016 del 21 giugno 2017, in cui il Tribunale federale ha fatto chiarezza sull'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC e sul principio del computo dei contributi arretrati effettivamente versati:

" 5.

5.1. Schliesslich hat die Vorinstanz - wie zuvor die Ausgleichskasse - von der Beschwerdeführerin geschuldete Sozialversicherungs-beiträge nicht als Ausgaben im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG anerkannt.

Dagegen wehrt sich die Versicherte unter Berufung auf Rz. 3280.02 WEL und die "Zürcher Praxis". Aus den Beilagen zur Verfügung der Geschäftsstelle für Zusatzleistungen, Gemeinde U.________, vom 2. September 2015 ergibt sich, dass diese die ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge als Ausgaben anerkannte.

5.2. Nach Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG werden insbesondere Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes (unter Ausschluss der Prämien für die Krankenversicherung, die im Rahmen von Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG berücksichtigt werden) als Ausgaben anerkannt.

Laut Rz. 3280.02 WEL sind Nachzahlungen geschuldeter Beiträge zu berücksichtigen, sofern sie nicht bereits einmal vergütet wurden. Die Weisung erfolgte unter Hinweis auf ZAK 1982 S. 231, P 11/81. Mit diesem Urteil entschied das Eidg. Versicherungsgericht, dass die Nachzahlung geschuldeter Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes auch dann vom anrechenbaren Einkommen abziehbar ist, wenn es sich um ausstehende und nachzuzahlende AHV-Beiträge handelt (ZAK 1982 S. 231, P 11/81 E. 2).

5.3. Das Bundesgericht prüft die Frage nach dem Gehalt von Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG als Rechtsfrage frei und von Amtes wegen (vgl. E. 1.2).

5.4. Dass Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG die aktuellen Beiträge erfasst, ist unbestritten. Fraglich ist, ob die nachzuzahlenden Beiträge bei der Ergänzungsleistungsberechnung ab September 2015 als Ausgaben zu anerkennen sind. In concreto geht es um offene Beiträge für die Jahre 2013 und 2014. Anders als in ZAK 1982 S. 231, P 11/81, wurden die Beiträge im jeweiligen Beitragsjahr und nicht erst im (späteren) Jahr der Ergänzungsleistungsberechnung erstmals in Rechnung gestellt.

Es leuchtet nicht ein, weshalb eine Leistungsansprecherin vom Zahlungsverzug bei Sozialversicherungsbeiträgen profitieren können soll, indem dadurch die anerkannten Ausgaben erhöht werden. Anders ausgedrückt: Würde der Auffassung der Beschwerdeführerin gefolgt, könnte sie aus der Perpetuierung der Beitragsschulden finanzielle Vorteile erzielen, die der Gesetzgeber mit dem ELG nicht bezweckte (vgl. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 1703 f. Rz. 4 f.). Schon deshalb können unbezahlte Schulden nicht über mehrere Jahre als anerkannte Ausgaben gelten. Zudem sind die anrechenbaren Einnahmen und anerkannten Ausgaben für die Ergänzungsleistungsberechnung grundsätzlich periodengerecht zu berücksichtigen (vgl. Art. 23 ELV; vgl. auch JÖHL/USINGER-EGGER, a.a.O., S. 1788 Rz. 106, wonach Beitragsforderungen in dem Jahr anzurechnen sind, in dem sie in Rechnung gestellt werden). Die Weisung von Rz. 3280.02 WEL enthält denn auch den Vorbehalt, dass die Nachzahlungen nicht "bereits einmal vergütet" wurden. Er kann nur so verstanden werden, dass Beitragsschulden nur in einem Berechnungsjahr als Ausgaben angerechnet werden können.

Die Beschwerdeführerin macht insbesondere nicht geltend, dass die von ihr geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge in den Ergänzungsleistungsberechnungen der Jahre 2013 resp. 2014 nicht berücksichtigt wurden resp. hätten berücksichtigt werden können. Nach dem Gesagten ist kein Grund ersichtlich, sie für den Anspruch der Jahre 2015 und 2016 nicht wie andere Schulden (die nur im Rahmen von Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG Bedeutung erlangen können) zu behandeln. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.".

Nel 2017 il Tribunale federale ha dunque precisato quando i contributi arretrati effettivamente versati alle assicurazioni sociali della Confederazione possono essere considerati come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC.

In primo luogo, l'Alta Corte ha evidenziato che nel giudizio del 1981 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che anche il pagamento successivo dei contributi arretrati dovuti alle assicurazioni sociali della Confederazione può essere dedotto dal reddito computabile se si tratta di contributi AVS arretrati e da pagare (cfr. consid. 5.2).

Per il TF (cfr. consid. 5.4), è pacifico che l'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC riguardi i contributi attuali. La questione litigiosa era se i contributi arretrati dovevano essere riconosciuti come spese nel calcolo delle prestazioni complementari a partire da settembre 2015, visto che si trattava dei contributi arretrati per gli anni 2013 e 2014 che, a differenza di quanto occorso nella STFA P 11/81, sono stati fatturati per la prima volta nel rispettivo anno di contribuzione e non nell'anno (successivo) del calcolo della prestazione complementare.

Dopo avere ricordato che i redditi computabili e le spese riconosciute per il calcolo della prestazione complementare devono essere generalmente considerati in base al periodo determinante (art. 23 OPC-AVS/AI), il Tribunale federale ha osservato che il N. 3280.02 DPC contiene anche la condizione che i pagamenti dei contributi arretrati non devono essere "già stati computati". Tale concetto può dunque essere solo inteso nel senso che i debiti di contributi possono essere riconosciuti come spesa soltanto in un anno di calcolo.

Considerato che la ricorrente non ha sostenuto che i contributi da lei dovuti non erano stati presi in considerazione o avrebbero potuto essere presi in considerazione nel calcolo delle PC per il 2013 e il 2014, non v'era alcuna ragione apparente per cui essi non dovessero essere trattati come altri debiti (che possono essere considerati solo ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) per la richiesta di prestazioni complementari per il 2015 e il 2016.

2.7. Sulla scorta della giurisprudenza esposta, il caso in esame va risolto applicando il principio enunciato nella RCC 1982 pag. 223 e concretizzato nel N. 3280.02 DPC, giacché il ricorrente ha ricevuto per la prima volta soltanto il 13 ottobre 2023 la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per gli anni 2009 e 2010 e, quindi, in quegli anni di competenza (2009 e 2010), la Cassa di compensazione non aveva potuto tenere conto del contributo minimo AVS/AI/IPG quale spesa nel calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari (docc. 70 e 98).

In altre parole, il contributo minimo arretrato di Fr. 469,90 per gli anni 2009 e 2010 è stato chiesto per la prima volta all'assicurato soltanto il 13 ottobre 2023.

Ne consegue che il ricorrente poteva fare valere la spesa dei contributi arretrati soltanto nell'anno 2023 (STF 9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.4), fermo restando che in quell'anno non siano stati solo fatturati, ma anche effettivamente pagati.

Tuttavia, il 1° dicembre 2023 (docc. A2 e A3) l'autorità competente ha accolto le richieste di dilazione di pagamento, indicando che la prima delle quattro rate mensili di Fr. 100.- per i contributi personali del 2009 doveva essere pagata entro il 2 gennaio 2024 e l'ultima, di Fr. 69,90, entro il 2 maggio 2024; per i contributi dell'anno 2010, il primo pagamento doveva avvenire entro il 31 maggio 2024 e l'ultimo entro il 30 settembre 2024.

Il ricorrente ha comprovato di avere saldato tutte e dieci le rate, anche se non rispettando sostanzialmente mai le scadenze fissate dalla Cassa di compensazione. In particolare, per l'anno 2009 ha saldato l'ultima rata il 7 maggio 2024 e per l'anno 2010 il 4 ottobre 2024, peraltro utilizzando una polizza di versamento di Fr. 100.- destinata a un'altra rata anziché quella di Fr. 69.-.

Ne discende, dunque, che nel corso del 2024 l'assicurato ha pagato il contributo minimo AVS/AI/IPG che la Cassa cantonale di compensazione gli ha fatturato nel 2023.

Di principio, è quindi corretto che giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC i contributi arretrati per gli anni 2009 e 2010 siano considerati come spesa per l'anno 2024 per il calcolo delle prestazioni complementari (STF 9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.2 e 5.4; RCC 1982 pag. 223 consid. 2), essendo stati sostanzialmente fatturati - considerando che la dilazione di pagamento sostituisce la fattura originale - e pagati quell'anno.

Sennonché, il ricorrente non ha fatto valere il riconoscimento di tali spese per il suo diritto alle PC per l'anno 2023 quando ha ricevuto le relative fatture di pagamento il 1° dicembre 2023, né per il suo futuro diritto per l'anno 2024.

L'assicurato non ha chiesto alla Cassa di compensazione nemmeno nel mese di gennaio 2024 di considerare per l'anno 2024 il costo del contributo minimo per gli anni 2009 (Fr. 469,90) e 2010 (Fr. 469,90), adducendo che lo doveva pagare con dieci rate mensili nel corso di quell'anno.

Egli ha invece fatto valere la spesa di Fr. 939,80 soltanto dopo l'emanazione della decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 con cui l'amministrazione gli ha rifiutato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024, e meglio solo con il ricorso a questo Tribunale, ovvero il 28 ottobre 2024 e dunque quando questi debiti erano già stati integralmente soluti.

Sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento. Conformemente all'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, nel caso in cui vi sia l'aumento dell'eccedenza delle spese, la prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto.

Nel caso in esame, l'aumento delle spese riconosciute, notificato il 28 ottobre 2024, non durava prevedibilmente per un periodo abbastanza lungo, visto che è stato precedente a quella data e al momento della sua comunicazione era addirittura terminato, nel senso che il contributo minimo era una spesa ormai passata.

In quanto tale, non è dunque possibile riconoscerla al ricorrente nel fabbisogno, che rimane invariato come l'eccedenza di redditi.

2.8. Qualora si volesse comunque ritenere che l'aumento delle spese riconosciute durava per un tempo prevedibilmente abbastanza lungo dovendo il ricorrente sopportare il pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per nove mesi (da gennaio a settembre 2024), il TCA considera però che solo l'ultima rata, semmai, può essere computata come spesa riconosciuta, essendo stata pagata - in ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla Cassa di compensazione creditrice - il 4 ottobre 2024 (doc. A2). Come tale, quindi, rientrerebbe nel periodo di calcolo oggetto della decisione impugnata che, va ricordato, porta sul diritto alle PC dal 1° ottobre 2024.

In tale evenienza, nelle spese riconosciute del ricorrente si dovrebbe considerare a titolo di contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2010 l'importo di Fr. 100.- che egli ha effettivamente versato. Una sua annualizzazione, in questo caso, non è possibile, perché il contributo minimo massimo riconoscibile di Fr. 469,90 è già annuo e quindi non deve essere - ulteriormente - convertito nell'importo annuo di Fr. 1'200.- (Fr. 100.- x 12).

Con il riconoscimento della spesa di Fr. 100.- si ridurrebbe a Fr. 477.- l'eccedenza dei redditi, che non permetterebbe però di ripristinare il diritto alle prestazioni complementari.

Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l'intero contributo minimo annuo del 2010 di Fr. 469,90 a motivo che il ricorrente ha terminato di pagarne l'ultima rata nel corso del mese in cui è avvenuta la modifica dei suoi redditi (1° ottobre 2024) e che ha comportato l'emanazione della decisione del 5 settembre 2024, poi impugnata, il risultato finale non muterebbe. Il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente sarebbe sempre respinto, essendo ancora in presenza di una eccedenza di redditi di Fr. 108.- (Fr. 577 - Fr. 469).

2.9. In conclusione, benché l'Alta Corte abbia recentemente stabilito che i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione devono essere riconosciuti come spese per tutte le persone, comprese le persone parzialmente invalide per le quali si deve tenere conto di un reddito ipotetico secondo l'art. 14a OPC-AVS/AI (DTF 150 V 7 consid. 3.2.2), nel caso concreto, anche l'ipotesi di riconoscere al ricorrente questa spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC per i contributi arretrati degli anni 2009 e 2010 non porta alla riattivazione del suo diritto alle PC.

2.10. L'insorgente ha infine chiesto il riconoscimento di un importo di Fr. 1'700.- per fare fronte ai maggiori costi per prodotti dietetici, suffragando la sua pretesa con i certificati medici del dr. __________ del 1° ottobre 2024 (doc. B2) e del 4 novembre 2024 (doc. B1).

La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un forfait per le spese per la dieta, affermando che la giurisprudenza federale ha già stabilito che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi, potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.

Il primo referto certifica unicamente che l'assicurato è affetto da diabete mellito dal 1999 e che per questa patologia deve seguire un regime alimentare particolare, su prescrizione medica, senza però indicare quali alimenti egli sia autorizzato/non autorizzato a consumare.

Il secondo documento è il formulario ufficiale rilasciato dalla Cassa cantonale di compensazione intitolato "Accertamento spese supplementari per prodotti dietetici d'importanza vitale - per beneficiari di PC". Il curante ha risposto alle domande ivi contenute ponendo la diagnosi di diabete mellito di tipo 2, ha indicato che la dieta a cui il paziente si deve attenere è di importanza vitale, che la stessa comporta l'acquisto di prodotti dietetici/alimenti speciali che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, ha precisato che si tratta di "carboidrati a basso indice glicemico (integrali), abbondanti verdure e prodotti a base di fibre" e che deve seguirla per tutta la vita, altrimenti vi sarebbe un "peggioramento del diabete e di conseguenza complicazioni diabetiche (ictus, infarti, nefropatia, retinopatia, …)".

Il già citato art. 14 cpv. 1 LPC prevede alla lettera e che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate per le diete e il legislatore cantonale, a cui rinvia l'art. 14 cpv. 2 LPC, ha espressamente fissato, nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata, il riconoscimento di un forfait annuo di Fr. 2'100.- per i prodotti dietetici (art. 14 LaLPC).

2.11. Su questa tematica, in effetti, come ha osservato la Cassa di compensazione - citando però un'altra STCA concernente sempre il ricorrente -, questo TCA si era già pronunciato con giudizio del 6 giugno 2014 (STCA 33.2013.10 consid. 2.12, sfociata nella STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014).

In quell'occasione, la scrivente Corte ha ricordato i principi posti dalla sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6 aprile 2006 (P 47/05), che ha giudicato che un regime o una dieta non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano, rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo), un'alimentazione differente, senza però che ciò comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia obbliga a una dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale, ma ciò non è per esempio il caso del diabete.

Il TCA ha pure esposto la STF 8C_553/2008 del 12 gennaio 2009, in cui l'Alta Corte, vincolata dalle constatazioni dell'autorità cantonale, secondo cui il fatto di dovere evitare gli alimenti fritti e ricchi di grasso, i prodotti contenenti il rosso d'uovo così come certi tipi di formaggio, non era di natura a comportare dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del medico curante del ricorrente e, inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle spese supplementari, ha ammesso che il ricorrente non adempiva una delle condizioni cumulative d'applicazione dell'art. 9 vOMPC e che, pertanto, non aveva diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2'100.-.

Sulla scorta di queste considerazioni, nel caso riguardante il qui ricorrente, nel 2014 il TCA aveva ritenuto opportuno che l'amministrazione accertasse presso l'assicurato e il suo medico curante, avvalendosi dell'apposito formulario, i motivi per cui una dieta sarebbe stata indispensabile.

Indipendentemente dall'esito di quella procedura, nella vertenza attuale, come detto, l'assicurato ha prodotto due certificati che attestano che egli è affetto da diabete mellito di tipo 2, fra cui lo specifico formulario in cui il curante ha indicato la dieta a cui il ricorrente si deve attenere onde evitare un peggioramento del diabete con conseguenti complicanze diabetiche.

2.12. Nella STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata che doveva seguire una dieta alimentare a base di prodotti biologici. I giudici cantonali hanno accertato che nessuno dei medici curanti ha certificato che il regime alimentare seguito dall'assicurata a causa di un diabete insulinodipendente era indispensabile alla sua sopravvivenza, anche se il ricorso a un'alimentazione proveniente dall'agricoltura biologica poteva permettere di attenuare certi sintomi e quindi di migliorare la sua qualità di vita.

Inoltre, la dieta alimentare prescritta non occasionava dei costi supplementari rispetto a un'alimentazione normale che avrebbe seguito una persona in buona salute. Non erano quindi date le condizioni della norma cantonale neocastellana per riconoscere il forfait per la dieta.

L'Alta Corte, sulla base delle constatazioni cantonali, che la vincolano, ha ritenuto che, come per l'autorità giudiziaria cantonale, si doveva riconoscere che la ricorrente non adempiva le condizioni d'applicazione cumulative della legislazione cantonale alle quali era subordinato il rimborso delle spese supplementari occasionate da una dieta alimentare particolare, in special modo perché la dieta prescritta non poteva essere considerata come qualificata, nel senso di "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata" e quindi non aveva diritto alla concessione dell'importo forfettario annuo. Il TF ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha esaminato approfonditamente l'insieme dei rapporti dei medici curanti della ricorrente e avendo constatato che questi non avevano affermato che il regime alimentare seguito dalla loro paziente era necessario alla sua sopravvivenza, ne hanno dedotto che le condizioni alle quali una dieta alimentare speciale può dare luogo alla concessione di un importo forfettario non erano adempiute nel caso di specie.

Infine, riferendosi alle sentenze federali dianzi citate, il Tribunale federale ha concluso al considerando 4 confermando il principio secondo cui le persone diabetiche che sono tenute a seguire una dieta non devono sopportare dei costi supplementari rispetto a una alimentazione definita normale tenuto conto dei prodotti che si trovano nel commercio al dettaglio:

" (…) On relèvera encore que la recourante ne saurait tirer argument des arrêts P 16/03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27 août 1991 quant au régime en cas de diabète, dans la mesure où le Tribunal fédéral a depuis lors jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouve dans le commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010 consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3).".

2.13. Nel caso in esame, il dr. med. __________, diabetologo, ha indicato il 4 novembre 2024 che la dieta a cui il ricorrente si deve attenere è di importanza vitale (domanda n. 1) e che deve consistere in "Carboidrati a basso indice glicemico (integrali), Abbondanti verdure e prodotti a base di fibre". Una simile dieta, però, non dà luogo a costi supplementari rispetto a un regime alimentare per una persona in buona salute.

Inoltre, benché sia stata definita dallo specialista di importanza vitale, e quindi si tratti di un regime alimentare che può essere considerato come qualificato (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, consid. 4), tuttavia la dieta che il ricorrente deve seguire non si differenzia in modo particolare dalle indicazioni valide per qualsiasi persona che sceglie una alimentazione definita normale. Non vi sono delle grandi restrizioni alimentari. Eccetto l'indicazione di mangiare carboidrati integrali, verdure e alimenti a base di fibre, una grande varietà di cibi resta in effetti accessibile al ricorrente. Malgrado le dichiarazioni contrarie del suo medico curante (domanda n. 2), dovere evitare questi tipi di alimenti, al giorno d'oggi, non comporta dei costi supplementari per l'acquisto di derrate che non gli peggiorino il diabete.

Il Tribunale federale ha negato ancora nel 2017 che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017). Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad una alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad una alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso. Con dei piccoli e semplici accorgimenti (come prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce in luogo di pesce di mare, carne di vitello e verdure biologiche), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha spiegato l'Alta Corte nella STFA P 47/05 del 6 aprile 2006, non v'è pertanto motivo di continuare a elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Ciò stante, anche nel caso riguardante il ricorrente, non si fa luogo al riconoscimento del forfait di Fr. 2'100.- previsto dall'art. 14 LaLPC in connessione con l'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC.

Non va comunque dimenticato che tale importo va semmai concesso nell'ambito dell'art. 14 cpv. 6 LPC e quindi soltanto nella misura in cui le spese di malattia dell'insorgente superino l'eccedenza di reddito stabilita nei considerandi 2.7-2.9.

2.14. Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto integralmente confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

28

ELG

ELV

LaLPC

  • art. 4 LaLPC
  • art. 5 LaLPC
  • art. 6 LaLPC
  • art. 7 LaLPC
  • art. 8 LaLPC
  • art. 10 LaLPC
  • art. 11 LaLPC
  • art. 14 LaLPC

LAMal

LPC

LPGA

OAMal

OPC

  • art. 14a OPC
  • art. 23 OPC
  • art. 25 OPC

vOMPC

  • art. 9 vOMPC

Gerichtsentscheide

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