Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2024.12
Entscheidungsdatum
23.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2024.12

TB/IR

Lugano 23 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 giugno 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1942, già ad __________ ed ora ad __________, divorziato dal 1985 da __________ (doc. 4 -12/19), è stato posto al beneficio di prestazioni complementari a seguito di sua richiesta dal 1. giugno 2016. La Cassa cantonale di compensazione è stata informata, nel febbraio 2018, della morte della ex moglie dell’assicurato e che, conseguentemente, questi non era più obbligato al pagamento del contributo alimentare di CHF 240 mensili computatogli nelle spese riconosciute. La spesa annua di CHF 2'880 è stata conseguentemente stralciata dall’importo del fabbisogno ritenuto nel calcolo delle PC. Con decisione 3 marzo 2020 (doc. 59) l’amministrazione ha chiesto al signor RI 1 la restituzione CHF 7'088 versati in eccesso dal 1° marzo 2018 al 30 marzo 2020.

1.2. Il 18 marzo 2020 l’assicurato (doc. 69) ha reagito alla decisione, chiedendo delle delucidazioni alla luce di divergenze, in particolare egli ha contestato il mancato computo delle spese accessorie al canone di locazione (CHF 125 al mese) ed ha ritenuto non corretta la determinazione dell’importo dedotto per la coabitazione con la signora __________ dalla cifra relativa al canone di locazione. Apparentemente questa contestazione, cui l’assicurato ha allegato copia della decisione della Cassa, non è stata formalmente considerata dall’amministrazione quale opposizione. La Cassa, mediante scritto 31 marzo 2020 (doc. 70), ha però chiesto al signor RI 1 di trasmettere specifica documentazione. Ottenuta la stessa (doc. 72), con decisione del 16 aprile 2020 (doc. 73) la Cassa ha modificato il calcolato delle PC spettanti al signor RI 1 dal 1° marzo 2018 al 30 aprile 2020 riducendo così l’importo richiesto in restituzione il 3 marzo precedente a CHF 6'127.

1.3. Anche questa decisione non ha trovato il pieno favore del signor RI 1. Egli, l’11 maggio 2020 (doc. 83-1/2), si è rivolto alla Cassa riferendosi alla “Riduzione rendita AVS” (recte: PC) segnalando, da un lato, il decesso della sua coinquilina, avvenuto “il __________.8.20” (recte: __________.08.2019), osservando quindi come dal 1° settembre 2019 tutte le spese legate all'abitazione erano unicamente a suo carico, e ciò senza riscontro nei calcoli dell’amministrazione relativi al suo diritto alle PC. L’assicurato ha constatato come la sua rendita PC (che lui si ostina a indicare quale rendita AVS) è addirittura diminuita di CHF 268 passando a CHF 1'456 dal 1° aprile 2020. Nel doc. 83 (pag. 1 in fine) RI 1 chiede alla Cassa:

" una risposta motivando questa differenza, visto che tramite l’Agenzia comunale abbiamo provato senza successo d’avere una risposta … Visto il COVID 19 l’agenzia comunale ha inviato una mail il 24.04.20 chiedendo una risposta e da contattarmi. Rimasto senza risposta fino ad oggi. Dal 8.5.20 ho chiamato diversi Vostri servizi il 091 821 91 11 passando al … 9270 che mi passava il servizio fabbisogno, al … 9220 alla fine mi hanno rinviato all’agenzia comunale AVS ad __________. Ringrazio l’agenzia … per la loro disponibilità, gentilezza … Per chiudere vi chiedo visto che non sono a conoscenza del minimo vitale nel cantone Ticino come anche con poco reddito AVS estera, si sopravvive con un saldo mensile di meno che CHF 400.”

Questo scritto non è stato formalmente recepito dalla Cassa quale opposizione alla decisione del 16 aprile 2020, mediante la quale l’amministrazione ha, come indicato, nuovamente calcolato le PC cui l’assicurato aveva diritto dal 1° marzo 2018 annullando e sostituendo materialmente la decisione del precedente del 3 marzo 2020. Con questo provvedimento l’amministrazione ha ritenuto un importo maggiore da riconoscere in favore dell’assicurato rispetto a quanto calcolato il precedente 3 marzo 2020 (differenza scaturente dal computo delle spese accessorie relative all’appartamento), somma che è stata posta in deduzione dal credito vantato di CHF 7'008 stabilito nella decisione del 3 marzo precedente. In sostanza l’amministrazione ha stabilito che RI 1 dovesse beneficiare, nel periodo indicato, di un importo di CHF 691 superiore a quello precedentemente calcolato, con la conseguenza che:

" i retroattivi di CHF 691 vengono compensati in favore della richiesta di restituzione precedente di CHF 7'008, di conseguenza la richiesta di restituzione rimanente è di CHF 6'127.”

Con decisione del 19 maggio 2020 (doc. 84) la Cassa ha comunicato all’assicurato di considerare il suo scritto 11 maggio 2020 quale domanda di riesame (verosimilmente della decisione 3 marzo 2020) e ha ritenuto corretta la prestazione da ultimo calcolata (16 aprile 2020) siccome:

" Da un confronto dei dati considerati nel calcolo (vedi nostre tabelle di calcolo inviate in data 03 marzo 2020 e 16 aprile 2020) e quelli presentati nella richiesta di riesame non notiamo nessuna differenza che possa suscitare dei cambiamenti. Le confermiamo quindi l'esattezza del calcolo che ha determinato l'invio delle nuove tabelle di prestazione complementare (stato 01.01.2020)."

La “decisione di riesame” (che rifiuta il riesame limitandosi, nella sostanza, a confermare l’esattezza del calcolo eseguito alla luce del confronto dei dati considerati nel calcolo e quelli presentati nella richiesta di riesame [senza specificare quali dati]), è stata munita dei rimedi di diritto. Il provvedimento non si esprime invece sulle contestazioni dell’assicurato relative al computo della locazione (per gli importi di CHF 750 quale canone e CHF 250 a titolo di spese accessorie), alla richiesta di considerare altre spese (telefono, assicurazioni nel calcolo della PC), alla sostanziale richiesta di verifica del calcolo e non fornisce una motivata risposta in merito alla differenza tra la PC del settembre 2019 (CHF 1'724) e quella della decisione contestata (CHF 1'456). Lo scritto 11 maggio 2020 dell’assicurato lamenta inoltre il probabile mancato riconoscimento del minimo vitale in suo favore ed anche su tale punto lo scritto 19 maggio 2020 (doc. 84) della Cassa non si esprime.

1.4. I successivi atti dell’amministrazione contemplano un avviso di cambiamento di indirizzo da parte dell’assicurato (doc. 85) con effetto al 1° luglio 2020, seguito da una decisione di sospensione delle PC a contare dalla medesima data (1° luglio 2020) in seguito al trasferimento fuori cantone (doc. 86 e 87).

Mediante decisione del 17 giugno 2020, con effetto al 1° gennaio 2020, l’amministrazione ha ribadito il diritto alle PC cifrate in CHF 403 al netto del contributo per la Cassa malati (doc. 89).

1.5. Il 13 dicembre 2023 la Cassa ha chiesto all’assicurato di versare l'importo della restituzione (il documento non è agli atti). Il successivo 17 dicembre 2023 (doc. 94) RI 1 ha fatto presente, riferendosi alla decisione di rimborso del 3 marzo 2020, che, malgrado il suo scritto dell'11 maggio 2020 non sarebbe stata trovata "nessuna soluzione e risposta chiara ", egli ha poi postulato di valutare il condono dell'importo da restituire stante la sua grave difficoltà economica, vivendo con il minimo vitale.

1.6. Con decisione del 24 gennaio 2024 (doc. 96) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'istanza di condono, rilevando che, dall'esame del formulario di revisione periodica ricevuto il 29 agosto 2018 e dalla successiva documentazione trasmessa, è emerso che la ex moglie del beneficiario di PC era deceduta il __________ febbraio 2018 e che quindi egli non era più tenuto al versamento dei contributi alimentari stabiliti con il divorzio. Non avendo però tempestivamente informato di questo decesso l’amministrazione, la buona fede non poteva essere riconosciuta. Mancando quindi la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, la Cassa non ha verificato il secondo elemento della grave difficoltà e ha negato il condono.

1.7. Il 29 gennaio 2024 (doc. 97) l'assicurato si è opposto a questo rifiuto con uno scritto a mano di difficile lettura che, su invito del 29 maggio 2024 (doc. 98) della Cassa, il 3 giugno 2024 (doc. 99) egli ha reso più leggibile.

L'opponente ha ricordato di avere chiesto le prestazioni complementari perché percepiva una rendita al di sotto del minimo vitale, che la situazione è peggiorata quando la sua compagna è venuta a mancare così come la proprietaria di casa, visto che gli eredi di quest'ultima gli hanno aumentato la pigione del 10% e le spese accessorie. Egli non ha quindi mai percepito le PC a torto, prova ne è che gli è stato riconosciuto un importo mensile di CHF 400.-. L'assicurato ha infine affermato che "Venuta a conoscenza dal decesso della mia ex-moglie tramite il conteggio d'arretrati alimenti inviatomi dal cantone Vallese (servizio p.a) quanti debiti vennero stracciati la persona beneficiaria, essendo morta. Vede differenza elenco debiti "dichiarazione d'imposte 2018-2019".

1.8. Con decisione su opposizione del 24 giugno 2024 (doc. III/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire. Essa ha ricordato i presupposti legali (art. 25 LPGA e art. 4 OPGA) e giurisprudenziali per l'ottenimento del condono e l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato sulle decisioni di PC e sui fogli di calcolo e discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI. L'amministrazione ha poi rilevato che dall'incarto emerge che l'opponente era a conoscenza del suo obbligo di informare, avendo tempestivamente comunicato il 19 settembre 2019 il decesso della compagna avvenuto nel mese precedente. Egli, d’avviso della Cassa, avrebbe dovuto comunicarle anche l'avvenuto decesso dell'ex coniuge, verso cui sussisteva un obbligo di mantenimento. Considerato che l'annuncio di una modifica dei presupposti del diritto deve avvenire immediatamente dopo il verificarsi del cambiamento, la violazione commessa dall'assicurato configura una negligenza grave, perciò l'invocata buona fede non è stata ammessa così come il condono, senza che si sia reso necessario esaminare la condizione cumulativa dell'onere troppo grave. La Cassa di compensazione ha infine ricordato la possibilità di concordare un pagamento rateale dell'importo da restituire.

1.9. Il 20 agosto 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di accogliere la sua richiesta di condono. Il ricorrente ha ricordato di avere vissuto con il minimo AVS esaurendo di conseguenza i suoi risparmi e, quindi, su consiglio dell'Agenzia comunale AVS, ha chiesto le prestazioni complementari, che gli sono state accordate, perciò, a suo dire, la buona fede e la grave difficoltà erano state ritenute date. L'assicurato si è poi lamentato che la motivazione della Cassa di compensazione al punto 1 della decisione è "una motivazione burocratica che come cittadino normale non può essere a conoscenza.". Infine, il ricorrente ha allegato lo scritto del 25 luglio 2024 (doc. A) della Cassa, che l'ha invitato a rivolgersi al Tribunale per ottenere le risposte alle richieste di informazione formulate il 6 luglio 2024 (e non il 24 giugno 2024, doc. 101) prima di inoltrare ricorso.

1.10. Nella risposta di causa del 23 settembre 2024 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

1.11. Il 16 ottobre 2024 (doc. VII) il Tribunale ha chiesto al ricorrente, in particolare, di indicare quando è venuto a sapere che la sua ex moglie era deceduta, chi e come l'ha informato di questo evento e di produrre diversa documentazione, la prova che i debiti che egli aveva nei confronti della sua ex moglie sono stati stralciati e la sua dichiarazione d'imposta 2019. La settimana seguente (doc. VIII) l'assicurato ha dato seguito a quanto richiestogli per quanto potesse.

1.12. Il 24 ottobre 2024 questa Corte ha sia richiamato dal competente Ufficio di tassazione la notifica di tassazione IC 2019 dell'assicurato per chiarire la questione dei suoi debiti ammontanti a quasi CHF 300'000.- (doc. IX), sia interpellato l'Ufficio di recupero e anticipo dei contributi di mantenimento del Canton Vallese per sapere se e quando ha informato l'assicurato che la sua ex moglie era deceduta, che non era più tenuto a pagare i contributi di mantenimento e se, venendo a mancare il coniuge, ha annullato detto debito nei suoi confronti (doc. X). Il Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien di Sion ha comunicato, il 30 ottobre 2024 (doc. XI), di non avere informato l'assicurato della morte dell'ex moglie. L'8 novembre 2024 (doc. XII) l'autorità fiscale ha prodotto la notifica di tassazione richiesta e ha precisato che l'assicurato non ha presentato alcuna documentazione a sostegno della cancellazione del debito verso la ex moglie.

1.13. L'assicurato non si è pronunciato sull'esito di questi due accertamenti (doc. XIV), mentre l'amministrazione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire se, correttamente o meno, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall'assicurato il 17 dicembre 2023 relativa alla restituzione di CHF 7'088, recte CHF 6'127 in base alla decisione 16 aprile 2020, per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° marzo 2018 al 30 marzo 2020. In particolare occorre qui esaminare se la decisione di restituzione della Cassa, che si basa sui conteggi e sulla determinazione delle PC di diritto dell’assicurato dal marzo 2018 al marzo 2020, sia cresciuta in giudicato o meno. Se rettamente cresciuta in giudicato la decisione che impone la restituzione (da stabilire qui se si tratti di quella emessa il 3 marzo 2020 o quella successiva del 16 aprile 2020 che apparentemente l’ha sostituita) occorrerà verificare se il ricorrente non possa effettivamente vantare una buona fede.

2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. In base all’art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione. Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

· Da un lato la decisione che impone la restituzione deve essere correttamente cresciuta in giudicato e deve conseguentemente esplicare i suoi effetti;

· L'interessato, o il suo rappresentante legale, ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

· la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. In concreto la Cassa parte dall’assunto secondo cui la decisione di restituzione sia riferita ad un importo di CHF 7'008 (doc. 96 – 1: “Domanda di condono del 17 dicembre 2023 dell’importo di fr. 7’008”) e trovi il suo fondamento nella decisione 3 marzo 2020 (doc. 96 – 2: “l’emissione della decisione di prestazione complementare del 3 marzo 2020 attraverso la quale le è stata comunicata la riduzione del diritto alle PC dal 1 marzo 2018”).

Prima di analizzare quindi se, in concreto, sia data una buona fede dell’assicurato (per quanto concerne la nozione di buona fede ci si riferisca alla giurisprudenza seguente: STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6 e, per gli aspetti della buona fede intesa come mancata consapevolezza dell’illiceità si vedano le DTF 122 V 221 consid. 3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2) occorre esaminare se la decisione su cui si fonda la pretesa della Cassa sia quella del 3 marzo 2020 e non quella del 16 aprile 2020, e sia cresciuta in giudicato.

2.3.1. In concreto occorre anzitutto esaminare la decisione del 3 marzo 2023 (doc. 59), provvedimento emanato “a seguito della presa di conoscenza del decesso dell’ex coniuge e della conseguente fine del versamento degli alimenti, inoltre è stato considerato l’aumento della … rendita estera”. La decisione, come evidenziato in precedenza, ha condotto la Cassa a stabilire in CHF 7'008 l’importo della restituzione delle PC versate in eccesso. L’importo è stato determinato sulla base dei calcoli eseguiti dall’amministrazione che si ritrovano nei doc. 61 – 68. A questa decisione l’assicurato ha obiettato, il 18 marzo successivo (doc. 69), quindi nel termine di 30 giorni per la formulazione di una opposizione, segnalando (da persona non cognita in materia qual egli è) “alcune divergenze per le quali desidero ricevere delle delucidazioni”. Egli ha in particolare contestato l’importo delle spese accessorie alla locazione ed aspetti particolari riferiti alla convivenza con la signora __________, indicando implicitamente di essersi accollato le spese di locazione per ragioni riconducibili alle difficoltà della convivente. In conclusione del suo scritto egli ha indicato la sua disponibilità a fornire eventuali ulteriori informazioni.

Ora, tale scritto, non reca nell’intestazione il termine “opposizione” ma, nella sostanza, costituisce una garbata espressione di dissenso dalla decisione 3 marzo 2024. Con tutta verosimiglianza lo scritto (redatto a macchina) è stato allestito con il sussidio di terze persone (assistente sociale di __________). La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG non ha interpellato il qui ricorrente in merito alla sua volontà di contestare la decisione. Ha materialmente recepito il suo scritto quale opposizione.

2.3.2. Si rammenta qui che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve recare la firma personale dell’opponente e, se non soddisfa questi requisiti o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti). Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetti le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza - eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di diritto - a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato di ricorso. Come recentemente evocato nella STCA 35.2023.29 del 29 marzo 2023 (consid. 2.4), tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti). Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).

Come rammenta la STCA 35.2023.29 consid. 2.5, nella STF 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito. Nella STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni rilevanti per il caso di specie:

" 4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admis plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. (…)”

Si vedano in merito anche le STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3; 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3; 9C_191/ 2016 del 18 maggio 2016, nonché le sentenze cantonali STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5. e la STCA 35.2023.29 del 29 marzo 2023.

Va da ultimo rammentato come, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma prevede che se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

2.3.3. Come indicato in entrata del punto 2.3.1. in concreto l’amministrazione ha recepito lo scritto 18 marzo 2020 apparentemente quale valida opposizione, non ha ritenuto invece di meglio accertare la volontà dell’assicurato, le sue motivazioni e le sue conclusioni (comunque implicite).

La Cassa ha infatti scritto al signor RI 1 la lettera 31 marzo 2020 (doc. 70) e lo ha invitato, al fine di una rivalutazione del merito, a volere produrre determinata documentazione riferita alle spese accessorie. Per quanto riguarda invece la convivenza la Cassa ha invece subito ribadito che, secondo le direttive, le spese di locazione vanno divise in parti uguali (con tanto di citazione della Marginale 3231.03 delle DPC).

L’assicurato ha prodotto quanto richiesto dall’amministrazione (doc. 71) il 6 aprile 2020 e la Cassa ha emesso una nuova “Decisione di prestazione complementare AVS/AI” in data 16 aprile 2020, considerando unicamente il computo delle spese accessorie relative all’appartamento, senza esprimersi formalmente sul tema della condivisione della locazione. La decisione è formale e non è invece una decisione resa su opposizione. In favore del qui ricorrente è stato riconosciuto un credito di CHF 691 (differenza con quanto ritenuto nella decisione del 3 marzo 2020) e questo importo è stato posto in deduzione del credito vantato dalla Cassa nella decisione 3 marzo (CHF 7'008) per una nuova determinazione del credito di CHF 6'127.

2.3.4. La nuova decisione formale del 16 aprile 2020 riformula, per tutti i periodi d’interesse, i calcoli del diritto alle PC senza conteggiare, per i periodi successivi alla morte della ex moglie del ricorrente, gli alimenti dovuti, e ritenendo le spese accessorie della locazione (doc. 73, 74, 75, 76, 77 78, 79, 80, 81 e 82). A fronte di questa decisione il signor RI 1, in data 11 maggio 2020 (doc. 83), ha reagito lamentando la modifica delle PC che gli sono state riconosciute (“Dal mese di sett. ’19 la mia rendita AVS è stata adattata a CHF 1'724 … la coinquilina essendo deceduta il __________.8.20”), egli indica in effetti di dovere affrontare da solo tutte le spese (della locazione, della corrente elettrica, delle assicurazioni, telefono, spese comunali ecc.). Evidenzia in particolare spese di elettricità per CHF 250 mensili. Il signor RI 1 si lamenta della diminuzione della sua rendita PC “Dal 1.4.20 … senza motivi conosciuti da me … di 268 passando a CHF 1’456”, nella sua reazione alla nuova decisione intimatagli in data 16 aprile 2020 l’assicurato chiede “adesso una risposta motivando questa differenza, visto che tramite l’agenzia comunale abbiamo provato senza successo d’avere una risposta”. RI 1 ha tentato di chiamare la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, senza ottenere risposte. Nel suo scritto 11 maggio 2020 (doc. 83) egli lamenta poi di non conoscere l’importo del minimo vitale in Ticino indicando infatti di non riuscire a vivere con le rendite e con un saldo mensile inferiore ai CHF 400.

La Cassa cantonale di compensazione non ha recepito la contestazione quale opposizione, se del caso da far completare dall’anziano ricorrente. Pur considerando lo scritto quale contestazione e non approvazione della decisione, l’amministrazione ha inquadrato la lamentela come una “richiesta di riesame” apparentemente riferito alla decisione 3 marzo 2020, cui ha dato un semplice ed apodittico esito rilevando come “da un confronto dei dati considerati nel calcolo e quelli presentati nella richiesta di riesame non notiamo nessuna differenza che possa suscitare cambiamenti”. Nelle sue conclusioni l’amministrazione ha confermato il suo calcolo. La decisione sul riesame è assortita dei rimedi di diritto.

Il

  1. luglio 2020 il ricorrente ha notificato alla Cassa il cambiamento di indirizzo. Gli atti contemplano poi un messaggio di posta elettronica di una funzionaria dell’ufficio contributi al servizio prestazioni della Cassa che informa del ricevimento di una domanda di condono dell’OR (ordine di restituzione) del 3 marzo 2020. Il messaggio (doc. 93) reca la data dell’8 gennaio 2024. La Cassa ha di seguito respinto la domanda di condono del 17 dicembre (doc. 94) con provvedimento del 24 gennaio 2024.

2.4. In concreto la decisione della Cassa cantonale di compensazione datata 16 aprile 2020 ha sostituito la precedente del 3 marzo 2020 riformulando i calcoli per i medesimi periodi a mano di nuovi valori e con risultato diverso. La medesima ha fatto l’oggetto non di una richiesta di riesame ma di una vera e propria opposizione. L’amministrazione sembra invece avere applicato, in concreto, l’art. 53 LPGA relativo alla revisione e riconsiderazione di decisioni.

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2). È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. In base al tenore medesimo della norma l’art. 53 cpv. 2 LPGA, qui apparentemente considerato dalla Cassa, è applicabile unicamente se la decisione da riesaminare è cresciuta in giudicato, qualora ciò non fosse la decisione sarebbe passibile di opposizione, rispettivamente di impugnativa al Tribunale.

In concreto la decisione 3 marzo 2020, come indicato in precedenza, ha fatto oggetto di una opposizione da parte dell’assicurato. Egli ha contestato il calcolo, ha fornito elementi probatori, la Cassa gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita PC più estesa rispetto a quella calcolata in precedenza ed ha emesso una nuova decisione, sostitutiva di quella del 3 marzo 2020, questo in data 16 aprile 2020. Lo scritto 11 maggio 2020 contesta genericamente i calcoli della Cassa, i valori ritenuti alla base della determinazione del diritto alle PC. Vero è che il signor RI 1 produce, in allegato alla sua lettera 11 maggio 2020, un estratto bancario (accredito delle PC) anteriore alla decisione 16 aprile 2020, ma la reazione alla decisione 16 aprile 2020 è chiara. RI 1 reagisce, con il sussidio del servizio dell’assistente sociale di __________, il 20 aprile 2020 (una mail è indirizzato alla Cassa, citata nel doc. 83 pag. 2 anche se non ve n’è traccia agli atti), l’assicurato chiama poi la Cassa l’8 maggio successivo, scrive la sua contestazione l’11 maggio 2020. Il tenore della contestazione, riportato in precedenza, è certamente di opposizione ai calcoli dell’amministrazione, di lamentela in merito al fatto di dovere vivere con meno di CHF 400 mensili.

Ora questo manoscritto, proveniente da una persona in età, non addentro alle questioni assicurative, non italofono (come rilevabile dai suoi manoscritti), appariva sin da subito quale opposizione alla ultima decisione resa (il 16 aprile 2020) dalla Cassa, e non, palesemente, quale domanda di riesame della decisione precedente (3 marzo 2020).

L’amministrazione, in luogo e vece di ritenerlo quale domanda di riesame della decisione (senza specificare quale), avrebbe dovuto porsi la domanda a sapere quale fosse l’oggetto della contestazione dell’assicurato, interpellarlo come all’obbligo fissato dall’art. 10 cpv. 5 OPGA. Come evidenziato in precedenza, infatti, la decisione 16 aprile 2020 ha sostituito quella del precedente 3 marzo, che è stata implicitamente annullata dal nuovo provvedimento che ha ridotto l’importo chiesto in restituzione all’assicurato.

2.6. Da quanto precede risulta quindi che la decisione 16 aprile 2020, scaturita dalla contestazione della decisione del precedente 3 marzo 2020 e che l’ha sostituita, non è cresciuta in giudicato. La contestazione dell’11 maggio 2020 non ha fatto l’oggetto di una decisione su opposizione con l’esame delle specifiche contestazioni, con la verifica puntuale del calcolo, con il controllo della correttezza della suddivisione della pigione tra l’assicurato e l’allora convivente (considerando la durata effettiva della convivenza), valutando poi compiutamente la data in cui il ricorrente è stato informato della morte della sua ex moglie e della cessazione dell’obbligo di versamento degli alimenti.

La decisione 16 aprile 2020 è, lo si ribadisce, stata contestata in maniera sufficientemente chiara, RI 1 ha chiesto “adesso una risposta motivando questa differenza” ritenuti i tentativi posti in atto con l’Agenzia di __________ privi di risposte.

Mancando il primo presupposto per poter esaminare la domanda di condono, ossia la crescita in giudicato della decisione di restituzione fondata sul diritto alle PC determinato il 16 aprile 2020, la decisione qui impugnata va annullata mentre il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto. La Cassa cantonale di compensazione dovrà quindi evadere l’opposizione dell’11 maggio 2020, valutando compiutamente tutta la situazione economica del ricorrente come indicato. La decisione potrà fare oggetto di un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni e, quando divenisse definitivo un obbligo di restituzione, l’amministrazione potrà evadere la domanda di condono formulata dall’assicurato.

2.7. Il ricorso è, di conseguenza, accolto. La decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per gli accertamenti necessari cui seguirà l’emanazione di una decisione su opposizione, ritenuta l’opposizione dell’11 maggio 2020 alla decisione formale del precedente 16 aprile 2020. Non sono prelevate tasse e spese ed al ricorrente vincente in causa non sono attribuite ripetibili non richieste e non dovute in assenza di patrocinio. Si rammenta come la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (sul tema: Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. La decisione impugnata, resa il 24 giugno 2024, e relativa al mancato condono di un importo di CHF 7'008, è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, per il completamento degli accertamenti e l’emanazione di una decisione su opposizione a fronte dell’opposizione 11 maggio 2020 avverso la decisione formale 16 aprile 2020 della medesima Cassa.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia e non sono attribuite ripetibili all’assicurato vincente in causa, le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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