Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2023.8
Entscheidungsdatum
14.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2023.8

TB/IR

Lugano 14 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con l'ottenimento, dal 1° giugno 2007 (doc. 1-12/30), della rendita di vecchiaia anticipata, nel gennaio 2008 (doc.1) RI 1, 1944, autorizzato nel 2002 dal Pretore (doc. E) a vivere separato dalla moglie __________ nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale richieste da quest'ultima (doc. 1-4/10), ha postulato le prestazioni complementari.

1.2. Con decisione del 24 settembre 2008 (doc. 16) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le PC dal 1° febbraio 2008 in ragione di Fr. 1'024.- al mese, oltre al pagamento del premio LAMal, considerandolo come persona sola e computandogli la pigione di Fr. 1'100.- al mese pattuita con la moglie dal 1° gennaio 2008 (doc. F). L'allora patrocinatore aveva infatti informato la Cassa che "i coniugi hanno due economie domestiche separate, ovvero due diverse abitazioni, seppur nello stesso immobile" (doc. 11-1/21).

1.3. A fine dicembre 2021 (doc. 73) la Cassa di compensazione ha avviato una nuova revisione periodica e, ricevuto l'apposito formulario compilato dall'assicurato il 4 gennaio 2022 (doc. 76), con decisione del 17 gennaio 2022 (doc. 78) ha rivisto il suo diritto alle PC e dal 1° febbraio 2022 l'ha fissato in Fr. 1'678,30, di cui Fr. 695.- per prestazioni complementari. L'amministrazione ha ritenuto il fabbisogno, le spese riconosciute, i redditi e la sostanza dei coniugi e non più del solo assicurato e quale pigione ha computato il valore locativo dell'abitazione di proprietà della moglie in cui risiedono entrambi.

1.4. Con l'opposizione del 7 febbraio 2022 (doc. 80) l'assicurato ha contestato il cumulo delle spese e dei redditi suoi e della moglie, rammentando di essere legalmente separato, di condurre una vita completamente indipendente e di avere accettato, per praticità, di vivere nella casa del coniuge pagandole una pigione, abitazione in cui ha a disposizione una camera, un ufficio, un gabinetto e un garage. Inoltre, egli può usufruire del giardino e della cucina, seppure d'abitudine mangi fuori casa. La pigione di Fr. 1'100.- pagata è comprensiva di tutte le spese accessorie.

1.5. Per gli stessi motivi, il 29 dicembre 2022 (doc. 87) l'assicurato ha contestato la comunicazione del 12 dicembre 2022 (doc. 85) con cui, continuando a considerare nel calcolo anche la moglie __________, dal 1° gennaio 2023 il suo diritto alle prestazioni, escluso il premio dell'assicurazione malattia, ammontava a Fr. 809.- al mese.

1.6. Con decisione su opposizione del 25 gennaio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, siccome ha accertato che, nonostante la separazione giudiziale avvenuta il 15 ottobre 2002, gli ex coniugi sono ritornati a coabitare nella medesima economia domestica dal gennaio 2008, essi andavano di fatto considerati quali coniugi.

Pertanto, dal 1° febbraio 2022, ha allestito un nuovo calcolo computando il fabbisogno vitale, le spese riconosciute, i redditi e la sostanza mobiliare e immobiliare non più per una persona sola, ma per coniugi. Fa dunque stato la situazione in cui i coniugi sono conviventi (RCC 1986 p.143; N. 2032 DPC).

Dopo avere esposto gli artt. 1/3 OPC-AVS/AI concernenti i coniugi separati e la giurisprudenza secondo cui determinanti sono le condizioni effettive e non soltanto quelle giuridiche e che, quindi, malgrado i coniugi si siano separati giudizialmente il 15 ottobre 2002, essi continuano ad abitare insieme come risulta dal contratto di locazione, indipendentemente dalle circostanze legali secondo cui, essendo separati, andrebbero considerati come persone sole, fanno stato le circostanze economiche.

La Cassa ha quindi concluso che, sia durante l'unione coniugale sia dopo la separazione giudiziale, continuando a condividere l'abitazione almeno dal gennaio 2008 non v'è stato un cambiamento della situazione economica dei coniugi. Pertanto, essi vanno considerati come persone coniugate.

1.7. Con ricorso del 27 febbraio 2023 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e di continuare a considerarlo, dal febbraio 2022, come unico componente dell'unità di riferimento, escludendo perciò la moglie __________, da cui è separato dal 2002 (doc. E), e quindi di riconoscergli delle prestazioni complementari di Fr. 2'359.-. In via subordinata, di ordinare un'ispezione oculare dell'abitazione e di sentire dei testi.

L'insorgente ha rilevato che dal 1° gennaio 2008 (doc. F) occupa un'abitazione al piano terra della casa di proprietà della moglie, la quale vive al piano superiore. Le due abitazioni sono totalmente autonome, fatta eccezione per un atrio condiviso da cui parte la diramazione per l'appartamento ubicato al piano superiore occupato dalla moglie. Per il suo appartamento di 45 mq, composto di un locale soggiorno/ufficio/tempo libero, una camera da letto con bagno e di un angolo cottura (doc. H), egli paga una pigione mensile omnicomprensiva delle spese di Fr. 1'100.- e può pure usufruire del giardino.

L'assicurato ha precisato che l'Ufficio federale di statistica (doc. I) considera per questo edificio di due piani due distinte unità abitative, autonome e funzionali. Infatti, i due appartamenti sono provvisti di due campanelli e di due bucalettere (doc. J), poiché gli occupanti conducono vite totalmente separate e indipendenti.

È per mera comodità e per motivi prettamente finanziari, e di certo non per ricostituire una coppia di fatto, che il ricorrente ha locato dalla moglie l'appartamento al piano terreno, ma continua a condurre una vita separata, disponendo di un abbonamento di telefonia mobile, internet e tv a suo uso esclusivo (doc. K).

Il coniuge occupa l'appartamento di 181 mq al piano superiore in cui, per un anno, ha ospitato la sorella e la Cassa ha computato all'assicurato la quota di inquilina della cognata (docc. L e M).

Il ricorrente ha osservato di non essere riuscito ad ottenere la separazione fiscale dall'Ufficio circondariale di tassazione (doc. N), anche se questa questione è irrilevante per il tema in esame.

Dopo avere esposto una serie di norme legali, l'insorgente ha rilevato che la fattispecie rientra nell'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI, visto che i coniugi sono separati legalmente da oltre 20 anni e quindi ciascuno ha diritto alle prestazioni complementari. Di conseguenza, il suo diritto alle PC deve essere calcolato singolarmente e dunque senza computare i redditi della moglie, come d'altronde effettuato dalla Cassa negli ultimi 20 anni. Da allora, la situazione di fatto e di diritto non è mai mutata.

1.8. Chiesta (doc. III/1) e ottenuta (doc. IV) una proroga in attesa dell'esito dell'accertamento eseguito presso l'autorità fiscale, nella risposta del 17 aprile 2023 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che la planimetria trasmessa non dimostra che le due abitazioni sono indipendenti, giacché gli spazi non comunicano tra di loro; inoltre, il registro federale degli edifici certifica invero che l'immobile è costituito di due abitazioni, ma con un unico impianto di riscaldamento, ciò che dimostra che l'abitazione è una sola.

Anche i giustificativi di versamento della pigione da parte del ricorrente nelle mani della moglie ne comprovano l'avvenuto pagamento (doc. H), tuttavia il locatore deve poi dichiararne l'incasso ai fini fiscali, ciò che invece non è avvenuto. In tal caso, si dovrà suddividere il valore locativo sulle persone che condividono l'economia domestica. Dovrebbe poi essere chiarito se la pigione di Fr. 1'100.- per degli spazi di 45 mq, per di più non contigui, sia consona alla pigione della zona.

La Cassa ha da ultimo evidenziato che nel 2002 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, perciò il ricorrente avrebbe dovuto lasciare l'abitazione di via __________ di __________, mentre questo trasferimento non è mai avvenuto, come confermato dal Comune stesso (doc. V/1).

Infine, l'amministrazione ha prodotto la presa di posizione dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, secondo cui l'assicurato è tuttora sposato con __________, motivo per cui ai fini fiscali essi sono da considerare come coniugi (doc. 93).

1.9. L'insorgente ha replicato il 5 maggio 2023 (doc. VII) ad alcune affermazioni della Cassa. In particolare, egli ha precisato che il suo appartamento è interamente autonomo e dispone di camera, soggiorno con angolo cottura e gabinetto, che l'ingresso principale e il giardino sono in comune, come un'ispezione oculare potrà constatare. Inoltre, la presenza di un solo riscaldamento per le due abitazioni non influisce sulla indipendenza dei due appartamenti. Oltre a ciò, la questione tributaria, che ad oggi non è ancora stata risolta, non ha nulla a che vedere con il suo diritto alle prestazioni complementari, così come la mancata dichiarazione da parte della moglie delle pigioni incassate.

Il ricorrente ha osservato che dopo la separazione, avvenuta nel 2002, non ha formato una comunione di tetto, tavolo e letto con la moglie, ma ha continuato ad occupare l'appartamento per mere questioni di praticità, circostanza d'altronde nota alla Cassa da anni e in cui quest'ultima non ha scorto alcun problema anche a seguito delle varie revisioni avvenute nel frattempo.

Alla luce della sua età (79 anni) e delle sue attuali entrate di Fr. 1'269,83 mensili (Fr. 921.- di rendita AVS + Fr. 348,93 di rendita pensionistica estera), l'assicurato ha fatto presente di non essere in grado di cercare un'altra abitazione al solo scopo di continuare a essere ritenuto quale unico componente della sua unità di riferimento.

1.10. Il 26 maggio 2023 il Tribunale ha interpellato il ricorrente (doc. XI) e il Comune di __________ (doc. XII) in merito alla situazione abitativa e al domicilio dell'assicurato.

Sulla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale (doc. XIII) si sono espressi l'insorgente (doc. XVII) e la Cassa cantonale di compensazione (doc. XIX), la quale con lo stesso scritto si è pure pronunciata sulla documentazione fotografica e planimetrica prodotta il 12 giugno 2023 (docc. XIV e A-AA) dal ricorrente a richiesta del TCA.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente considerare l'assicurato come persona coniugata e quindi, ai fini del calcolo della sua prestazione complementare, sommare i suoi redditi computabili e le sue spese riconosciute a quelli della moglie o se doveva continuare a considerarlo quale persona sola.

2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati.

Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Secondo l'art. 3 OPC-AVS/AI, che concerne i coniugi separati,

" 1 Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.

2 I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.

4 I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2

a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o

c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.".

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare che:

" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

  1. 19 610 franchi per le persone sole,

  2. 29 415 franchi per i coniugi, (…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

  1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole

(…)

c. in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.

(…)

3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

(…)

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; (…)".

d. importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo; (…)".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" (…)

b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".

2.4. L'assicurato si è unito in matrimonio con __________ nel 1988 (doc. 4-29/30). Nell'estate 2002 (doc. 4-22/30) la moglie ha formulato un'istanza di misure di protezione dell'unione coniugale e al termine dell'udienza del 5 agosto 2002 (doc. 4-20/30) il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato che i coniugi "sono autorizzati a sospendere la comunione domestica a far tempo dal periodo 30.09/15.10.2002.".

Inoltre, "entro tale data il signor RI 1 si costituirà un domicilio proprio mentre l'abitazione coniugale di via __________, è assegnata alla moglie, __________.". Infine, "Ogni coniuge provvederà personalmente al proprio sostentamento.".

Queste misure sono state adottate in virtù degli artt. 175 e 176 CC concernenti la sospensione della comunione domestica e l'organizzazione della vita separata quali misure di protezione dell'unione coniugale.

L'autorizzazione a vivere separati è stata rilasciata dall'autorità competente nell'ambito di misure di protezione dell'unione coniugale e, formalmente, non è stata revocata. I coniugi non hanno chiesto l'annullamento. Generalmente è un passo che viene effettuato nell'attesa di inoltrare un'azione di divorzio o di separazione. Da rilevare qui come in coniugi non abbiano dato alcun seguito alle misure di protezione dell’unione coniugale continuando a vivere nello stesso immobile (come si dirà) e continuando ad essere imposti come coniugi conviventi a livello fiscale.

Riguardo alla separazione coniugale, l'art. 117 CC dispone che alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione. Inoltre, per l'art. 118 cpv. 1 CC, con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni e, giusta l'art. 118 cpv. 2 CC, per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.

In specie, considerato che, ad oggi, né è stata formulata dai coniugi un'azione di separazione né tanto meno è stata emessa alcuna sentenza di separazione coniugale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, egli non è dunque affatto separato giudizialmente dalla moglie. L’autorizzazione a vivere separati decisa dalla Pretura di __________ è divenuta, nei fatti, priva d’oggetto.

Dal profilo del diritto civile il ricorrente e sua moglie sono a tutti gli effetti ancora sposati e non sono legalmente separati, perciò si devono ancora assistenza e mantenimento reciproci ai sensi dell'art. 163 CC. Di conseguenza essi devono essere di principio considerati come coniugi per il calcolo della prestazione complementare e ricadono dunque senza dubbio nel campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi sono sommati.

2.5. L'insorgente fa tuttavia valere di vivere in un appartamento distinto e separato dall'abitazione della moglie e di condurre una vita totalmente autonoma e indipendente da quest'ultima; essi non possono quindi essere ritenuti come coniugi che abitano in comunione domestica, perciò egli va considerato come persona sola e in tal senso va determinato il suo diritto alle prestazioni complementari.

Per la Cassa cantonale di compensazione, invece, poiché l'assicurato vive in un appartamento al piano terra nella medesima casa della moglie, sistemazione che non si può quindi considerare distinta e separata dall'abitazione della consorte, il calcolo va effettuato congiuntamente come per i coniugi.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se, giustamente, la Cassa ha considerato l'assicurato e sua moglie nonostante il perdurare del loro matrimonio e il fatto di vivere nel medesimo immobile, uniti anche nella tassazione, debbano essere computati, a livello delle PC, quali persone separate.

2.6. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, illustrano quando l'importo della PC è determinato con un calcolo comune e quando avviene invece separatamente.

Per principio, secondo il N. 3131.01 DPC l'importo annuo delle PC delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale). Il calcolo separato deve essere eseguito solo nei casi esplicitamente previsti in seguito (N. 3131.02 DPC).

Giusta il N. 3132.01 DPC, se una coppia sposata non vive separata, i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).

Le direttive prevedono delle deroghe al calcolo comune. Il N. 3141.01 DPC, al capitolo "Coniugi separati", riprende il tenore dell'art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui i coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2

a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o

c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Anche il N. 3141.03 DPC si rifà all'art. 3 OPC-AVS/AI intitolato "Coniugi separati", e meglio al suo capoverso 1, e indica che se entrambi i coniugi hanno un proprio diritto a PC, in caso di separazione del matrimonio i redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati separatamente. A ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale valido per le persone sole. L'importo della pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell'economia domestica e dalla regione della pigione. A ogni coniuge viene attribuita la propria rendita come reddito. Per quanto concerne le persone sole, il N. 3222.01 DPC indica che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili, vedove e divorziate. Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche nel caso dei coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato. Quanto alle coppie sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate si applica a tutte le persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo per le coppie sposate si applica anche se solo uno dei coniugi ha diritto a una rendita (N. 3223.02 DPC). Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.

2.7. La direttiva N. 3132.01 DPC, che concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. L'amministrazione fonda la sua decisione su questa sentenza.

In quella fattispecie, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che per il calcolo separato delle PC si considera come determinante non il fatto stesso della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni complementari - nonostante la separazione effettiva della coppia - non si giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In quel caso, malgrado continuassero a convivere nello stesso appartamento, i coniugi erano formalmente e legalmente separati al momento in cui la Cassa ha reso la sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato corretto fondarsi sulle circostanze effettive e non soltanto su quelle giuridiche. Così, poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune, nonostante la separazione pronunciata dal giudice la situazione economica non era mutata. Siccome determinanti sono le circostanze economiche, le PC dovevano quindi essere calcolate secondo le regole valide per i coniugi che vivono insieme.

Come ha ricordato il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR 2012 EL Nr. 1) riguardante il calcolo dei redditi computabili e delle spese riconosciute di una persona divorziata che ha continuato a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo appartamento di 4½ locali, la sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143 concerneva il calcolo della prestazione complementare di due coniugi legalmente separati che continuavano a convivere. Non l'ha quindi ritenuta applicabile al caso ticinese che ha giudicato nel 2011. L'Alta Corte ha, a questo proposito, osservato che l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985 aveva ritenuto determinante, per il calcolo separato della prestazione complementare, non tanto il fatto della separazione (formale) dei coniugi, quanto piuttosto il cambiamento della situazione economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo separato - malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava (cfr. consid. 5.4).

Nel suo giudizio del 2011 il Tribunale federale ha inoltre rilevato che la soluzione indicata in RCC 1986 pag. 143 si conciliava con il tenore letterale del disposto legale in esame, che prevedeva espressamente - come l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - di sommare i redditi e i fabbisogni dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente dalla sentenza del 1985, era chiaro che la ragione che aveva indotto il Tribunale federale delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze economiche e non tanto sull'aspetto formale, e a ritenere invariata la situazione economica dei coniugi legalmente separati ma conviventi, era fortemente influenzata dalla consapevolezza che, comunque, in una tale relazione perdurava l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC (cfr. consid. 5.4).

La determinazione congiunta delle PC va dunque applicata in assenza di separazione legale o di divorzio ma anche ai coniugi che sono separati legalmente e continuano a vivere insieme o tornano a vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti, alla base del sistema delle PC v'è la prospettiva economica. Per il calcolo separato delle prestazioni complementari non è determinante come tale la circostanza di una vita separata (o di una separazione legale), ma la modifica dei rapporti economici che ne deriva. Se essi non cambiano, non è giustificato procedere con un calcolo separato (RCC 1986 pag. 143).

Nella DTF103 V 25 l’Alta Corte ha ritenuto che il calcolo individuale delle PC in caso di separazione di fatto (e non decisa giudizialmente) presuppone una mutazione della condizione economica della coppia. Nella DTF 137 V 82 ha evidenziato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, che il tenore letterale dell’art. 9 cpv. 2 LPC imponeva di considerare i ricorrenti, divorziati, singolarmente anche se la convivenza durava e se essi disponevano di un unico collegamento telefonico ed apparendo, esteriormente, quale coppia ancora coniugata. In quel giudizio il TF ha ricordato in particolare come:

" (…)

5.2 L'impossibilità, de lege lata, di trattare il ricorrente e la ex moglie analogamente a due coniugi per il calcolo della prestazione complementare deriva anche dalla seguente considerazione. Il cumulo dei redditi (e dei fabbisogni) di determinati membri della famiglia (v. art. 9 cpv. 2 e 5 lett. a LPC) si giustifica soprattutto perché il reddito del pensionato non serve unicamente al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, ma anche alla copertura del fabbisogno vitale di eventuali familiari. L'esame del diritto alla prestazione complementare deve pertanto comprendere il fabbisogno vitale dell'intera famiglia se non si vuole vanificare lo scopo delle prestazioni complementari che è poi quello di evitare situazioni di indigenza.

(…)

… con il divorzio viene a cadere l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC che per contro perdura per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di separazione legale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2a ed. 2009, pag. 248 seg.; sull'ipotesi, de lege ferenda, di creare una norma che per il calcolo della prestazione complementare tenga in ogni caso conto, indipendentemente dallo stato civile, dell'esistenza o meno di una comunione domestica cfr. JÖHL, op. cit., pag. 1686 nota 237).

(…)

… se il legislatore intendeva veramente parificare le persone divorziate a quelle coniugate, non avrebbe mancato di farlo espressamente,

(…)

… nella sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143, P 8/85 il Tribunale federale delle assicurazioni, seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, aveva ritenuto determinante, per il calcolo separato della prestazione complementare, non tanto il fatto della separazione (formale) dei coniugi, quanto piuttosto il cambiamento della situazione economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo separato - malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava (RCC 1986 pag. 143 seg., P 8/85 consid. 1; DTF 103 V 25).

(…)

… la ragione che aveva indotto il Tribunale federale delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze economiche e non tanto sull'aspetto formale e a ritenere invariata - nella fattispecie esaminata - la situazione economica dei coniugi legalmente separati ma conviventi era fortemente influenzata dalla consapevolezza che comunque in una tale relazione perdurava l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC. Obbligo legale che per contro, per quanto esposto in precedenza, cessa con il divorzio (cfr. pure DTF 106 V 58 consid. 2 e 3 pag. 59 seg.). (…)”

2.8. Sulla scorta di quanto precede va ribadito che il ricorrente è persona coniugata non essendo giudizialmente separato, nè divorziato, da __________.

Dal profilo delle prestazioni complementari, il principio stabilito dalla giurisprudenza del calcolo congiunto per i coniugi e per i separati (giudizialmente o meno), se continuano o ritornano a vivere insieme (DTF 137 V 82; RCC 1986 pag. 143), viene però meno se debba essere ritenuta una separazione effettiva e concreta. Secondo l'ipotesi prevista dall'art. 3 cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI, se i coniugi vivono separati e se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, in deroga al calcolo comune, i redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge sono calcolati separatamente (N. 3141.03 DPC). Per i coniugi separati non si applica quindi l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate (N. 3223.01 DPC), ma l'importo per persone sole (N. 3143.03 e N. 3222.02 DPC).

Va dunque verificato se l'insorgente debba essere considerato quale coniuge che vive separato dalla moglie. A sostegno di tale tesi egli ha prodotto documentazione fotografica e planimetrica (doc. XI-XVII con allegati), documentazione che non suffraga il sussistere di una separazione di fatto sotto il medesimo tetto come si dirà oltre.

Dagli atti della Cassa (doc. 20/30) emerge come, in conseguenza ad istanza 4 luglio 2002 i coniugi __________ sono stati autorizzati a vivere separati. Il Segretario assessore della Pretura competente ha ordinato al qui ricorrente, a protezione dell’unione coniugale, di costituire un proprio domicilio. L’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie (proprietaria dell’immobile).

La Cassa di compensazione ha interpellato il Comune di __________ che, con email del 17 marzo 2023 (doc. V/1), ha affermato che "siamo a confermarle che il signor RI 1 ha sempre risieduto in Via __________". Ne viene che la decisione pretorile, cui non ha fatto seguito alcuna azione di separazione legale o divorzio, non ha esplicato assolutamente effetti. Il signor RI 1 ha sempre abitato nell’immobile di proprietà della moglie. In altri termini la decisione della Pretura è rimasta nella sostanza lettera morta alla luce dello scopo delle norme civili invocate. Il ricorrente non ha mai abbandonato la casa dove viveva con la moglie e la convivenza è continuata, secondo la teoria del ricorrente sino al gennaio 2008 quando egli ha domandato le PC ed è stato sottoscritto, all’uopo, un contratto di locazione degli spazi al livello inferiore della casa della moglie a Bissone come si vedrà.

Il 25 gennaio 2008, infatti, non ancora sessantaquattrenne, RI 1 ha domandato, con un patrocinatore, di essere posto al beneficio di PC (doc. 4 1-30). Con altri atti necessari egli ha prodotto un “contratto di locazione” datato “gennaio 2008” (doc. 4 1-30) dal tenore laconico e senza richiamo a modelli come d’uso (ci si riferisca ai modelli allestiti dall’Associazione inquilini rispettivamente dalla CATEF, reperibili on line). La pigione è stata stabilita in CHF 1'000 oltre a CHF 100 a titolo di acconto spese (per una superficie decisamente contenuta e, quindi, con un costo decisamente elevato per l’oggetto per come appare dalle fotografie e verrà in seguito descritto). Colpisce il fatto che il contratto di locazione sia sostanzialmente coevo alla richiesta di PC, e, con tutta verosimiglianza, finalizzato alla stessa. Se fosse sussistita la situazione descritta in sede di ricorso di una separazione di fatto dal 2002, il contratto doveva essere antecedente. Non solo il contratto data del mese in cui le PC sono state chieste, ma, come appare dalla documentazione della Cassa, i coniugi, che sono sempre stati congiuntamente tassati, non risultano avere esposto fiscalmente l’introito (da parte della proprietaria del fondo) della pigione con il conseguente aggravio fiscale (tra altri si vedano i doc. 32 10-17, 34 5-15, 49 5-11).

Dal 1° gennaio 2008 (doc. F) l'assicurato sostiene di locare l'appartamento di 50 mq al piano terra dell'abitazione di proprietà del coniuge per CHF 1'100 al mese, spese accessorie comprese, mentre la proprietaria abita nell'appartamento di 181 mq al piano di sopra. Nell'opposizione e nel ricorso, la metratura dell'abitazione occupata dall'interessato è stata indicata in 45 mq e come tale risulta anche dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni, stato al 21 febbraio 2023 (doc. F), che si basa però sulla dichiarazione che la proprietaria stessa ha reso nell'aprile 2011 a richiesta del suo comune di domicilio (doc. XIII/4). Per sostenere e corroborare la tesi di una separazione in casa il ricorrente, su invito del TCA (doc. XII), ha prodotto delle fotografie relative alla sua situazione abitativa (doc. XIV/A-AA) affermando, il 12 giugno 2023 (doc. XIV punto 7 pag. 3), che il suo appartamento misura oltre 60 mq, giacché "il locale attualmente adibito a soggiorno/ufficio tempo libero non è computato dall'Ufficio federale di statistica in quanto è stato vetrato successivamente". Infine, soltanto una settimana dopo, il 19 giugno 2023 (doc. XVII punto 6 pag. 2), nel prendere posizione sulla documentazione che il Tribunale ha acquisito presso il Comune di __________ (doc. XIII), l'assicurato ha riconosciuto che "la metratura riportata dalla signora __________ su richiesta del Comune di __________ nel 2011 non è aggiornata. Infatti, il qui ricorrente ha trasformato il porticato in locale soggiorno/ufficio tempo libero di circa 25 mq, portando di conseguenza l'appartamento occupato dal sig. RI 1 ad un totale di circa 65-70 mq". Dalla planimetria allegata (doc. XVII/B), modificata e dettagliata con il computer, verosimilmente dal ricorrente o da terzi per esso, risulta che nel 2012 il portico è stato chiuso con delle vetrate con accessi verso l'esterno della casa (doc. XIV/Q). Da questa stessa planimetria emerge che altri lavori sono stati eseguiti in precedenza, nel 1989, quali l'eliminazione di parte della roccia presente nel sottosuolo e il conseguente ampliamento delle due cantine, lavori per i quali a suo tempo la proprietaria aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione municipale (doc. XIII/2-3).

Dalla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale e dal confronto fra la planimetria originale del 1969 dell'immobile edificato sul mappale n. 695 RFD di __________ (doc. XIII/2) e quelle modificate presentate dal ricorrente (doc. XIV/B e XVII/B), non risulta che alla proprietaria sia stata concessa l'autorizzazione per trasformare il locale tecnico in lavanderia, la lavanderia in gabinetto con doccia (doc. XIV/W, XIV/X e XIV/Y) e la cantina in ripostiglio/cucinotto, piastrellandola interamente (doc. XIV/K e XIV/R). Medesimo discorso vale per la chiusura del portico con pareti, vetrate di circa di 20 mq (445 cm x 458 cm) assertivamente adibito a soggiorno, ciò che non appare verosimile comunque alla luce della struttura stessa e del difficile uso e godimento dello spazio nella stagione fredda (per via delle vetrate e del piastrellato a livello del giardino visibile sulle fotografie dello stesso ricorrente, e questo nonostante la presenza di un radiatore [foto P]).

A prescindere dal fatto che non spetta allo scrivente Tribunale pronunciarsi su queste trasformazioni edilizie apparentemente eseguite senza i necessari permessi comunali, le fotografie allegate agli atti dimostrano che l'immobile di due piani edificato sulla particella n. 695 RFD di __________, di proprietà di __________, ad oggi non risulta suddiviso in due appartamenti abitabili distinti e indipendenti l'uno dall'altro.

Le fotografie degli spazi al livello inferiore dell’immobile mostrano locali adibiti a deposito di vestiti, attrezzi per la ginnastica in casa, libri, un vecchio tavolo e sedie in plastica.

I locali, come rilevano le fotografie, presentano, in parte almeno, muri grezzi e non intonacati (doc. R).

Come mostrano le fotografie non si può, come indicato, ritenere l’esistenza di due distinti appartamenti in cui i coniugi (congiuntamente imposti a livello fiscale e che non dichiarano il presunto canone locativo che la moglie sostiene di incassare) vivono separati. Gli spazi a livello inferiore mancano di un elemento fondamentale ossia una cucina, uno spazio cottura con una presa d’acqua e relativo scarico, elementi caratterizzanti un appartamento abitativo. Il cosiddetto fuoco non c’è. La posa di un mini frigorifero su di un tavolo vicino ad un bollitore e un forno microonde non consentono seriamente di ritenere l’esistenza della cucina, a prescindere dalle abitudini alimentari dell’occupante gli spazi. Detti oggetti, facilmente spostabili (il frigorifero ha dimensioni decisamente ridotte), non permettono quindi di concludere per la presenza di un appartamento indipendente, non essendo tale un ente che non abbia una cucina con presa d’acqua e relativo scarico delle acque. Agli spazi in discussione si accede, poi, da una porta interna (doc. F) semplice e come rileva il doc. B e non tramite una porta di separazione, la pretesa unità abitativa del ricorrente appare inoltre divisa dall’atrio accessibile alla moglie, egli non gode quindi dell’esclusivo godimento degli spazi che asserisce di avere locato. Anche se l’accesso alla scala che conduce al piano superiore è stato chiuso mediante una porta vetrata (doc. D) nulla muta alla conclusione cui questa Corte giunge. Si ribadisce quindi che nel locale che l'assicurato ha indicato come ripostiglio/cucinotto si distinguono un mini frigorifero di 44 litri alto neanche 50 cm, un forno a microonde, un cuoci riso e una macchina per il caffè, mentre non v'è un lavandino e nemmeno vi sono delle piastre per cucinare. Non vi è, poi, un tavolo con seggiole dove consumare il pasto. Sono assenti contenitori della spazzatura normalmente presenti nelle cucine, non vi sono locazioni per le stoviglie (non bastando acciò, avere appoggiato [foto K] un piatto su un tavolo di lavoro). Questo locale ripostiglio/cucinotto - che presenta muffa sulle pareti essendo seminterrato e verosimilmente umido - non può essere qualificato quale cucina equipaggiata con acqua corrente e con gli elettrodomestici indispensabili.

Si ribadisce ulteriormente che è particolare pure la situazione per cui, per passare dal soggiorno alla camera da letto e al gabinetto, l'assicurato debba varcare l'atrio della casa, che però è spazio comune ed usato dalla moglie, la quale, per accedere dall'esterno della casa al piano superiore rispettivamente dal piano superiore al giardino o alle cantine deve passare per questo atrio di entrata siccome la possibilità alternativa per la piscina e il giardino utilizzando delle scale esterne (doc. XIV/AA) appare inverosimile (si pensi alle condizioni climatiche avverse).

Per raggiungere lo spazio occupato da un letto e il gabinetto, il ricorrente deve transitare da questo atrio comune, anche se arriva da fuori casa, mentre per entrare in soggiorno egli potrebbe usufruire di un accesso indipendente che, tramite una porta finestra di vetro, collega l'esterno a un nuovo locale creato nel 2012 (veranda vetrata).

Infine, va osservato come, se a bordo strada è presente un citofono con due campanelli e due nomi, né accanto al portone di legno che conduce al piano superiore né a quello di vetro da cui si accede al livello inferiore ve n'è uno, ossia i due appartamenti non dispongono di un proprio campanello e quindi non sono identificabili esternamente come due diverse abitazioni (doc. XIV/O e XIV/Q), le foto non permettono poi di rilevare, al piano inferiore un risponditore del citofono.

2.9. Come indicato l'autorizzazione, che nel 2002 il Segretario assessore ha concesso ai coniugi, di vivere separati e con l'imposizione, nei confronti del marito, di costituirsi un nuovo domicilio altrove rispetto all'abitazione coniugale, non ha avuto seguito pratico. I coniugi __________ hanno continuato a vivere sotto il medesimo tetto. Pertanto, quanto stabilito il 5 agosto 2002 dalla Pretura è stato superato dagli eventi.

Il collegamento telefonico mobile di cui dispone l'assicurato non comprova che egli viva in modo separato e indipendente dalla moglie; oggigiorno, è infatti ormai usuale per chiunque fare capo a un servizio di telefonia mobile. Il fatto, poi, che il ricorrente paghi un abbonamento ai servizi TV significa che può guardare la televisione su qualsiasi dispositivo (televisore, smartphone o tablet; cfr. ) e ciò non costituisce una prova a sostegno della sua totale indipendenza dal coniuge (doc. K).

Sulla scorta del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), non è credibile che il ricorrente e sua moglie vivano separati in due distinte abitazioni. Va segnalato che nella STF P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il pianoterra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente.

Se i coniugi __________ avessero realmente costituito, da separati, due domicili singoli essi avrebbero ottenuto due tassazioni distinte. Essi, al contrario, sono imposti congiuntamente. Una richiesta di tassazione separata è stata inoltrata all’UT __________ il 12 luglio 2022 ma è stata rifiutata (doc. N) il successivo 3 agosto 2022. I tempi di questa richiesta sono rilevanti siccome la domanda all’UT segue la decisione formale della Cassa poi sfociata nella decisione su opposizione impugnata in questa sede. Come rilevato, pur sussistendo una tassazione congiunta, se il marito avesse versato il canone di locazione (il doc. G costituisce un plico di ricevute con riferimento alle pigioni dell’anno 2021, il doc. 1 prodotto con il doc. Q [estratto __________ dal 1° giugno 2021 al 23 febbraio 2023] non attesta girate in favore della signora __________) detto pagamento doveva comparire a livello fiscale. Ciò non è avvenuto.

Altro elemento che desta dubbio è il plico doc. G ossia le attestazioni di pagamento dei canoni locativi dal gennaio al dicembre 2021. Su un modulo recante l’indicazione di “Fattura” è attestata, da parte (verosimilmente) della signora __________, ricevuta dell’importo dell’“affitto” con la specifica del mese per cui sarebbe stato pagato nonché la data del pagamento: sempre il primo giorno del mese. Dall’estratto bancario (doc. 1 allegato alla domanda di assistenza giudiziaria doc. Q) non emergono prelevamenti in contanti per l’importo della pretesa locazione avvenuti il primo giorno del mese rispettivamente a fine del mese precedente. Vi sono, invero, dei prelevamenti per importi rilevanti (con riferimento alla complessiva movimentazione del conto) ma sempre successivi alla data del preteso pagamento delle pigioni; a giugno 2021 sono prelevati CHF 3'000.- ma solo il 4 giugno 2021 (dal __________); per luglio 2021 il prelevamento (sempre a __________) è dal 5 luglio 2021 (CHF 2'900.-), per agosto 2021 il prelievo è del 5 agosto 2021 (sempre a __________), per settembre un prelievo di CHF 2’700.- avvenuto il 7 settembre 2021, per ottobre 2021 uguale importo prelevato il 6 ottobre 2021, per novembre CHF 2'900.- il 3 novembre 2021 e dicembre CHF 3'000.- il 3 dicembre 2021. Tutti prelevamenti che riducono a poche centinaia di franchi l’avere in conto sono successivi alla data del pagamento del canone di locazione di cui al doc. G. Ciò che rende le ricevute prodotte non affidabili e tali da non comprovare il versamento del canone assertivamente concordato.

2.10. In concreto si deve ritenere che, i coniugi, non sono divorziati, e neppure separati legalmente, come non lo sono nemmeno di fatto. Essi continuano a vivere nella medesima casa che condividono e nella medesima economia domestica sono astretti, a norma dell’art. 163 CCS, a reciproco sostegno e aiuto e rappresentano (art. 166 cpv. 1 CCS) l’unione coniugale per i bisogni correnti. Essi condividono gli stessi spazi in costanza di matrimonio. Il caso concreto si differenzia da quello giudicato nella sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143, in cui i coniugi continuavano sì a vivere insieme, ma erano separati giudizialmente. In questo senso, il ricorrente va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che continua a vivere insieme alla moglie. Di conseguenza, conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono sommati e all'assicurato si deve computare l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale valido per i coniugi.

La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di effettuare un calcolo comune dei redditi computabili e delle spese riconosciute dei coniugi deve dunque essere tutelata.

2.11. Sulla scorta delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.12. Con il ricorso l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha presentato la nota di onorario di CHF 2'020 allestita dal suo patrocinatore il 27 febbraio 2023 (doc. P) per prestazioni dal 10 al 27 febbraio 2023. Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

" 1L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una prima valutazione della tematica in esame il ricorso non era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole. Infatti, visti i necessari accertamenti effettuati, che rendono superfluo, alla luce del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, procedere con il sopralluogo richiesto dal ricorrente, le conclusioni del ricorso meritavano un'analisi approfondita e una valutazione specifica e non erano, quindi, da ritenersi prive di probabilità di successo (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). La condizione dell'indigenza dell'assicurato va esaminata tenendo conto anche della capacità economica della moglie, essendo egli tuttora coniugato e vigendo perciò l'obbligo di mantenimento reciproco di cui all'art. 163 CC. Ciò stante, sulla scorta delle rendite AVS dei coniugi di CHF 25'248 annui, della rendita pensionistica estera dell'assicurato di circa CHF 4'500 all'anno (che non risulta dichiarata all'autorità fiscale cantonale [doc. Q], circostanza che questa Corte deve segnalare al competente UT a norma dell’art. 185 cpv. 1 2a frase LT), e delle prestazioni complementari di CHF 9'705 annui (CHF 809.- x 12) spettanti ai coniugi per l'anno 2023 (doc. 86), si giunge a un reddito totale di quasi CHF 40'000 a disposizione nel 2023 del ricorrente e di sua moglie per vivere. A questo si aggiunge la sostanza netta (prima della deduzione sociale per i coniugi di CHF 60'000 come appare dall’ultima tassazione agli atti riferita all’anno 2021) che era pari a CHF 46'000. Tale tassazione è stata prodotta dal ricorrente a sostegno della sua pretesa indigenza (doc. Q), per tale ragione deve essere ritenuta in questa sede. Quali spese vanno riconosciuti gli interessi passivi sul mutuo ipotecario pari a CHF 5'400 e le spese di manutenzione dell'immobile di CHF 3'685 giusta l'art. 16 OPC-AVS/AI indicati nella notifica di tassazione IC/IFD 2021, come pure le spese di riscaldamento che per il 2023 ammontano a CHF 3'060 secondo l'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI. Visto che i premi di cassa malati dei coniugi di CHF 12'654 sono già interamente coperti dalle prestazioni complementari, non vanno considerati come spesa. A ciò si aggiunge invece il minimo vitale agli effetti del diritto esecutivo, che per coniugi è pari a CHF 20'400. Si ha perciò un fabbisogno annuo complessivo di CHF 32'545. La differenza con i redditi di circa CHF 7'500 esclude (senza neppure considerare la sostanza) la condizione dell'indigenza. Per tale ragione l’istanza va respinta spettando al ricorrente fare fronte, anche a rate, alla nota d'onorario del proprio avvocato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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