Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2023.34
Entscheidungsdatum
18.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2023.34

TB

Lugano 18 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2023 di

RI 1 rappr. da: studio legale RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1987 (doc. 2-61/72 dell'incarto 2) RI 1, nata nel 1940, è stata al beneficio di prestazioni complementari insieme al marito. Successivamente al decesso di quest'ultimo avvenuto il __________ giugno 2019 (doc. 65 inc. 2), nel marzo 2020 (doc. 11-52/52 inc. 2) la vedova si è autodenunciata all'autorità fiscale indicando nella dichiarazione d'imposta 2018 l'esistenza di tre immobili in Italia. La competente autorità fiscale ha avviato, a fine anno 2020, una procedura di recupero d'imposta (doc. E).

1.2. Durante l'incontro del 26 maggio 2020 (doc. 10 inc. 1) avuto con il capo del Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione, l'assicurata l'ha informato di avere autodenunciato all'autorità fiscale le proprietà immobiliari in Italia e l'indomani (doc. 11-1/52 inc. 1) ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni complementari trasmettendo anche una valutazione peritale di questi fondi (€ 510'000.-).

1.3. Con decisione del 3 dicembre 2020 (doc. 17-13/20 dell'inc. 1) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019 Fr. 65'841.- per le prestazioni complementari a copertura del fabbisogno vitale, Fr. 145'306,10 a titolo di riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e Fr. 120'109,60 quali spese di malattia e d'invalidità rimborsate ai coniugi.

1.4. L'opposizione del 25 gennaio 2021 (doc. 17) con cui l'assicurata ha chiesto di riformare la decisione del 3 dicembre 2020 nel senso di dovere restituire soltanto gli importi relativi agli ultimi cinque anni, e meglio dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2019, è stata respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 28 settembre 2023 (doc. B).

L'amministrazione ha esposto i principi legali e giurisprudenziali della truffa (art. 146 CP), rilevando che l'opponente, a seguito del decesso del marito, è diventata proprietaria in ragione di 3/4 di sostanza immobiliare a __________ e a __________, sostanza non dichiarata nel formulario di richiesta delle prestazioni complementari inoltrato l'8 luglio 1988, benché fosse espressamente evidenziata l'esigenza di indicare il valore della sostanza posseduta, anche all'estero. Dalla documentazione in suo possesso nulla permetteva di ritenere che l'opponente e suo marito fossero proprietari di sostanza all'estero, perciò l'amministrazione ha riconosciuto loro il diritto alle PC dal 1° luglio 1988. Trovandosi all'estero, per la Cassa era impossibile verificare questo fatto e ciò pure poiché non è stata dichiarata alle autorità fiscali ticinesi.

La Cassa di compensazione ha ricordato l'obbligo di informare che incombe ai beneficiari di prestazioni, ripreso nelle decisioni che sono state inviate loro, perciò ha respinto la tesi dell'opponente di non sapere che doveva dichiarare la sostanza detenuta all'estero. Per l'amministrazione, l'art. 146 CP è applicabile alla fattispecie almeno per dolo eventuale e quindi va ritenuta una prescrizione di 15 anni dalla decisione di restituzione (art. 25 cpv. 2 LPGA in connessione con l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP).

1.5. Con ricorso del 31 ottobre 2023 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dallo studio legale avv. RA 1, ha ripreso le motivazioni addotte con l'opposizione per giustificare di dovere restituire soltanto le prestazioni percepite dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2019. In particolare, la ricorrente ha ricordato non essere dati i presupposti del reato di truffa, non avendo omesso di informare l'amministrazione al fine di procacciarsi un indebito profitto, non l'ha ingannata con astuzia, non ha dissimulato un fatto vero omettendolo ai fini di ingannare la Cassa, non ha agito per arrecare un pregiudizio alla Cassa, tanto che appena ha saputo del suo obbligo di comunicare anche la sostanza all'estero, seppure già dichiarata in Italia, in buona fede e in totale trasparenza ne ha informato pure la Cassa. Se non ha precedentemente comunicato alla Cassa di essere proprietaria di beni immobili in Italia, è perché la ricorrente ha avuto per anni la certezza che la notifica di questa sostanza andasse effettuata unicamente nel caso in cui queste proprietà non fossero già state dichiarate presso le autorità italiane. Pertanto, la richiesta di restituzione delle PC è perenta dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2014.

Per la ricorrente, secondo il punto 1.5.2 del Messaggio 06.085 del 18 ottobre 2006 (doc. C) intitolato "Autodenuncia esente da pena", il contribuente che denuncia spontaneamente la fattispecie prima che la stessa sia nota alle autorità fiscali non incorre in alcuna pena. Ne discende che "i reati considerati dell'IAS e quindi dei relativi termini di prescrizione, non devono essere perseguiti in occasione della prima autodenuncia, dato che una persona denuncerà la propria situazione solo se è certa di non esporsi a un procedimento penale. (…) Pertanto, (…) non essendo applicabile la fattispecie penale e quindi i relativi termini di prescrizione, le pretese dell'IAS devono limitarsi ai termini di prescrizione stabiliti all'art. 25 cpv. 2 LPGA, ovvero 5 anni" (doc. I punti 44 e 47 pag. 13).

1.6. Con risposta del 9 novembre 2023 (doc. III) la Cassa ha rinviato ai contenuti della decisione impugnata chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso.

1.7. Il 24 novembre 2023 (doc. V) l'insorgente ha contestato le affermazioni della Cassa, ribadendo che la fattispecie penale su cui si basa l'amministrazione non è applicabile in caso di autodenuncia, perché il contribuente non incorre in nessuna pena. Pertanto, non essendo perseguibili i reati penali, il credito vantato dalla Cassa non deriva da una condotta della ricorrente punibile penalmente giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA.

Risulta perciò applicabile il termine massimo di 5 anni.

Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che l'amministrazione non ha dimostrato che vi sia stata una particola scaltrezza da parte sua, non ha mai dato prova di avere messo in atto delle particolari manovre fraudolente né di avere raccontato un castello di bugie al fine di arricchirsi. L'assicurata non ha mai agito allo scopo di ingannare la Cassa, prova ne è che, se così fosse, non si sarebbe autodenunciata alle autorità fiscali (doc. E) e alla Cassa.

1.8. La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'assicurata ha chiesto al TCA di sospendere la causa per potere avere più tempo per tentare di vendere gli immobili oggetto dell'autodenuncia. Il ricavato della vendita servirà poi per fare fronte al debito in essere con la Cassa di compensazione.

La decisione di restituzione del 3 dicembre 2020 prevede che "un'eventuale opposizione alla presente decisione non avrà effetto sospensivo.", mentre la decisione su opposizione del 28 settembre 2023, oggetto della lite (art. 56 cpv. 1 LPGA), recita che "Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo.".

Va al riguardo osservato che nel 2020 l'art. 54 cpv. 1 lett. c LPGA prevedeva che le decisioni e le decisioni su opposizione erano esecutive se l'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso era stato revocato, come occorso nel caso in esame.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2021 la LPGA ha subito delle modifiche e l'art. 49 cpv. 5, che si riferisce alla decisione, recita che

" Nella sua decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.".

In caso di opposizione, ora l'art. 52 cpv. 4 LPGA prevede che

" Nella sua decisione su opposizione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.".

Questa tematica era già stata affrontata dal Tribunale nelle STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022 al considerando 2.1, in cui nel suo ricorso del novembre 2021 l'assicurata aveva chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo giusta l'art. 49 cpv. 5 LPGA stante l'ambigua formulazione usata dalla Cassa nella decisione emessa. Con la risposta la Cassa cantonale di compensazione ha poi affermato che, alla luce della natura della decisione (di restituzione), l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo non aveva oggetto. Lo stesso giudice delegato del TCA ha perciò comunicato alla ricorrente che la richiesta di effetto sospensivo era priva d'oggetto e che quindi non sarebbe stato emesso uno specifico decreto su questa tematica.

Anche nella STCA 33.2023.19 del 27 novembre 2023, sempre al considerando 2.1 il Tribunale ha analizzato questa questione dopo che l'assicurato ha chiesto l'ottenimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso giusta l'art. 52 cpv. 4 seconda frase LPGA, ritenendo ambigua la formulazione adottata dalla Cassa nella decisione su opposizione, che ha genericamente revocato l'effetto sospensivo al ricorso affidandosi alla frase standard "Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo.".

Anche in quel caso, nella risposta la Cassa di compensazione ha affermato che poiché la contestazione ricorsuale verteva sulla restituzione di prestazioni indebitamente percepite, e non sulla limitazione di un diritto corrente a prestazioni, la questione della revoca dell'effetto sospensivo al ricorso nemmeno si poneva.

Anche nella fattispecie va citata la DTF 130 V 407 (SVR 2005 EL Nr. 1) in cui l'Alta Corte, fondandosi sugli art. 49, 52 e 56 vLPGA, al considerando 3 ha statuito che in materia di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, le opposizioni interposte contro le decisioni come pure i ricorsi presentati avverso le decisioni su opposizione hanno per legge effetto sospensivo. Questo principio è stato concretizzato nell'art. 52 cpv. 4 seconda frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021, che comporta che il ricorso ora in esame ha effetto sospensivo.

Da quanto precede discende che la richiesta di effetto sospensivo formulata dalla ricorrente è priva d’oggetto.

2.2. Nella misura in cui la richiesta della ricorrente debba essere intesa quale domanda di sospensione della trattazione della procedura, al fine di consentirle una vendita al meglio dei fondi, la domanda, che con l’emanazione di questo giudizio diviene comunque priva d’oggetto, non poteva essere ammessa. In base all’art. 31 LPTCA (Legge sulla procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) per quanto non stabilito dalla medesima legge valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative (LPAmm). Quest’ultima prevede, al suo art. 24, tra le norme generali di procedura del Titolo II, che l’autorità, d’ufficio o su richiesta di parte, possa sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare quando la decisione da prendere dipenda dall’esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante. La prassi (in merito si veda la recente STF 9C_481/2022 del 23 gennaio 2024 consid. 5) in materia è restrittiva e la sospensione concessa con cautela siccome l’art. 61 lett. a LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) impone una procedura semplice e, in particolare, rapida.

In concreto, la richiesta di sospendere la trattazione della procedura in attesa di alienazioni immobiliari all’estero, incerte nella loro concretizzazione a breve termine, non adempie manifestamente le esigenze stabilite dalle norme citate e non poteva essere accolta.

nel merito

2.3. Oggetto della lite è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 331'256,70 (Fr. 65'841 [PC] + Fr. 145'306,10 [premi LAMal] + Fr. 120'109,60 [spese di malattia e di invalidità]) che il 3 dicembre 2020 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate a lei e al marito dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019.

2.4. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).

Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la decisione su opposizione emanata dalla Cassa il 28 settembre 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020 per i fatti dal 2005.

2.5. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.6. In specie, la Cassa di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito di un incontro avuto con l'assicurata nel maggio 2020, della presenza di sostanza immobiliare all'estero non dichiarata dalla beneficiaria di prestazioni, ha ritenuto dati gli elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP e quindi per l'applicazione dell'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, secondo cui l'azione penale si prescrive in 15 anni. Essa ha quindi ricalcolato le prestazioni di diritto per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2019 e le prestazioni versate durante il medesimo lasso di tempo, per un importo da restituire di Fr. 331'256,70 per prestazioni complementari, premi di cassa malati (DTF 147 V 369) e rimborsi di spese di malattia e di invalidità di cui hanno beneficiato la ricorrente e il coniuge fino al decesso di quest'ultimo (giugno 2019).

L'assicurata ha contestato di avere commesso una truffa ai danni della Cassa, non avendo voluto procacciarsi un indebito profitto, ingannarla, men che meno con astuzia, e sottacere nulla, visto che in occasione dell'autodenuncia fiscale ha pure comunicato alla Cassa l'esistenza di beni all'estero e non era a conoscenza dell'obbligo di informarla, essendo gli immobili già dichiarati e tassati all'estero. Non sarebbero perciò realizzate le condizioni dell'art. 146 CP e, di conseguenza, non può essere adottato il termine di prescrizione di 15 anni di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, ma il termine di 5 anni dell'art. 25 cpv. 1 LPGA.

Inoltre, autodenunciandosi fiscalmente, nessuna pena le è stata inflitta perciò, non essendo stati concretizzati i presupposti dell'art. 146 CP, nemmeno si può applicare il termine di prescrizione ad esso connesso.

2.7. Quando nel luglio 1987 (doc. 1-42/73 inc. 2) rispettivamente nel luglio 1988 (doc. 1-15/73 inc. n. 2) il marito della ricorrente, allora beneficiario di una rendita di invalidità, ha richiesto le prestazioni complementari, ha tirato una riga sulla casella di risposta alla domanda n. 44 sulla sostanza "Proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale dell'abitazione primaria (in caso di modifica dei valori di stima allegare un estratto del catasto)".

Il formulario reca inoltre la seguente "Avvertenza per la cifra 44":

" La sostanza deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1. gennaio dell'anno corrente: sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all'estero. (…)". (docc. 1-19/73 e 1-46/73 inc. 2).

Nei formulari di revisione periodica sottoscritti dall'assicurato il 1° aprile 2003 (doc. 1-1/73 inc. 2), il 27 febbraio 2007 (doc. 16-1/12 inc. 2), il 24 maggio 2011 (doc. 31-1/13 inc. 2) e il 10 aprile 2015 (doc. 46-1/17 inc. 2), le domande n. 8 sulla sostanza posseduta al 1° gennaio, quali libretti di risparmio e di deposito, titoli, proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale e altri fattori della sostanza, sono invece rimaste senza risposta. Fa eccezione la voce "libretti di risparmio e di deposito, numerati", in cui nel 2011 l'interessato ha scritto l'importo di Fr. 17,65, nel 2015 di Fr. 16,85 e in occasione dell'ultima revisione, avvenuta il 4 ottobre 2017 (doc. 56-1/24 inc. 2), ha indicato "VA". Per contro, egli ha tirato una righetta orizzontale nello spazio apposito relativo ai titoli, alla proprietà fondiaria e agli altri fattori della sostanza.

Il marito dell'assicurata, titolare del diritto alle PC, è deceduto nel giugno 2019 e il 26 maggio 2020 (doc. 10 inc. 1) l'assicurata ha informato la Cassa cantonale di compensazione di essersi autodenunciata all'autorità fiscale segnalando le proprietà immobiliari in Italia - nella dichiarazione di imposta per l'anno 2018, compilata il 4/10 marzo 2020 (doc. 11-52/52 inc. 1), la vedova ha comunicato all'autorità fiscale che "Sono stati inseriti ai fini dell'aliquota gli immobili in Italia che il defunto sig. __________ aveva omesso di indicare negli anni precedenti.". Questa autodenuncia ha portato il 27 novembre 2020 (doc. E) l'Ufficio delle procedure speciali a notificarle l'apertura di una procedura di recupero d'imposta cantonale, comunale e federale diretta - e le ha trasmesso una perizia di questi tre fondi attestante un valore venale complessivo di € 510'000.- (doc. 11-27/52 inc. 1).

In concreto si deve ritenere che, quando ha richiesto le prestazioni complementari nel 1987 e nel 1988, come pure in occasione delle varie revisioni periodiche che si sono succedute nel tempo, il defunto assicurato, titolare del diritto alle prestazioni complementari, era tenuto ad informare la Cassa di compensazione della proprietà di questi suoi beni, già esistenti, anche se detenuti all'estero.

Il 3 dicembre 2020 l'amministrazione, ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), applicando il termine assoluto di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA ha dunque chiesto alla vedova la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° dicembre 2005.

Da parte sua, la ricorrente sostiene non solo di non essere invece dati i presupposti di questo reato, ma anche che non essendoci stata la concretizzazione di alcuna fattispecie penale visto che si tratta di una autodenuncia che risulta esente da pena, si deve applicare la regola generale dell'art. 25 cpv. 1 LPGA che prevede una prescrizione di cinque anni.

2.8. Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, con sentenza 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 (pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9) l'Alta Corte ha ribadito al considerando 2.2 che, affinché si possa applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato (DTF 140 IV 206 consid. 6.2 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.2).

In materia di prestazioni complementari, sono principalmente le infrazioni regolate agli artt. 146 CP (truffa) e 31 LPC (violazione dell'obbligo di informare) che entrano in considerazione.

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1 erige a delitto secondo l'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".

Dall'altro lato, erige a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo che gli incombe fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni (lett. a).

Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).

2.9. Va inoltre evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore l'art. 148a CP secondo cui chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2).

Questa norma, concepita come "fattispecie residuale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 146 CP", eleva a delitto il comportamento ingannevole nei confronti dell'amministrazione di cui, intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente), ottiene, per sé o per terzi, prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.2 e 3.2.). L'inganno in questione è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo fatti essenziali all'ottenimento della prestazione oppure in qualsiasi altro modo, laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce all'ottenimento illecito di prestazioni sociali (Margaret Kuelen, op. cit., ad 3.2.1.1) e deve condurre un terzo (in concreto, l'amministrazione) in errore.

L'art. 148a CP prevale rispetto alle norme penali previste dalle singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale; in concreto, in ambito di prestazioni complementari, sull'art. 31 LPC (Matthias Jenal, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger, Strafrecht, 4a ed. 2019, n. 27 ad art. 148a).

Occorre precisare che questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi soltanto successivamente alla sua entrata in vigore (STF 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; STF 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4), quindi dopo il 1° ottobre 2016.

Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento reprensibile degli assicurati posto in atto (almeno) dal 2005, non può qui essere ritenuto perlomeno fino al 30 settembre 2016.

A titolo abbondanziale, occorre rilevare che nella DTF 149 IV 273, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito alla delimitazione dei casi di poca gravità e ha definito le graduali soglie determinanti per delimitare un caso poco grave dell'ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 2 CP) dalla fattispecie penale di base (art. 148a cpv. 1 CP). Se l'importo del reato è inferiore a Fr. 3'000.-, il caso è sempre poco grave. Se l'importo del reato è compreso tra Fr. 3'000.- e Fr. 35'999.99, occorre valutare l'entità della colpevolezza in funzione di tutte le circostanze del singolo caso. Se l'importo del reato è pari o superiore a Fr. 36'000.-, è in linea di massima escluso un caso poco grave, a meno che sussistano delle circostanze straordinarie di particolare rilievo che comportino un ridimensionamento consistente della colpevolezza (cfr. consid. 1.5).

Nell'interesse della certezza del diritto, con questo approccio il Tribunale federale ha tracciato una linea di demarcazione più chiara tra ciò che costituisce un delitto (art. 148a cpv. 1 CP) e ciò che costituisce una contravvenzione (art. 148a cpv. 2), potendo soltanto la prima categoria comportare l'espulsione (art. 66 cpv. 1 lett. e CP).

Nell'evenienza concreta, visto l'importo chiesto in restituzione alla ricorrente dalla Cassa di compensazione, se si applicasse la recente giurisprudenza per i fatti commessi dopo il 1° ottobre 2016 la fattispecie in esame non adempirebbe verosimilmente l'ipotesi della contravvenzione del capoverso 2 dell'art. 148a CP per l'indebito ottenimento di prestazioni complementari.

2.10. Diversamente, qualora l'autore tragga in inganno, con astuzia, un collaboratore dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione per ottenere prestazioni indebite da un'assicurazione sociale o dall'assistenza sociale, se dati gli altri presupposti previsti dalla norma, sono integrati gli estremi del reato di truffa giusta l'art. 146 CP.

La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331), ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell'inganno, se cioè, da un lato, è dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni e, dall'altro, la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.

Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza, spesso, della possibilità di una verifica completa, l'autore la possa ingannare.

A proposito dell'inganno e dell'astuzia quali elementi costituitivi del reato di truffa, nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il Tribunale federale si è così espresso:

" 3.2. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant

  • du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).

3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).".

Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019 e le STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020 - queste ultime concernenti un caso ticinese giudicato da questo TCA -, in cui la nostra Massima Istanza ha ribadito e riassunto la giurisprudenza in materia penale e si è così espressa sulla realizzazione del reato di truffa previsto dall'art. 146 CP:

" 7.

7.1. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14). L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando l'autore trattiene la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede che essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La fattispecie non esige però che la vittima dia prova della massima diligenza possibile e prenda tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia viene meno soltanto nel caso di leggerezza della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag. 154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1).

7.2. La giurisprudenza nell'ambito delle assicurazioni sociali ha già escluso che la semplice violazione dell'obbligo di informare sia costitutiva del reato di truffa (DTF 140 IV 11 consid. 2.4.1 pag. 15). Il fatto di continuare a percepire delle prestazioni non può essere interpretato come la manifestazione positiva - per atti concludenti - del carattere immutato della situazione. Detto ciò, la situazione deve essere analizzata in modo diverso quando la riscossione delle prestazioni è accompagnata da altre azioni che consentono di interpretare oggettivamente il comportamento della persona assicurata come l'espressione dell'immutata natura della situazione.

Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche; in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno attivo (DTF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 pag. 210; DTF 140 IV 11 consid. 2.4.6 pag. 18 e le sentenze citate; sentenze 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 consid. 3.2 e 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 1.1).

7.3. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato, in maniera non arbitraria (consid. 3.3), che la ricorrente fosse cosciente di essere proprietaria dell'appartamento in Francia sin dalla prima richiesta per assegni famigliari. Questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sono determinanti sotto il profilo dell'esame dell'inganno astuto. Omettendo di informare la Cassa della sostanza immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro rinnovo per gli anni seguenti. Nulla cambiano le DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206 invocate dalla ricorrente, secondo le quali non costituisce un inganno per commissione il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, in modo passivo, che ricorda l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze. Infatti, la ricorrente non si è limitata passivamente e a un caso isolato a non informare la Cassa del suo appartamento, bensì ha sottaciuto sistematicamente l'esistenza dello stesso ad ogni richiesta annuale di rinnovo delle prestazioni sociali, nonostante queste ultime indicassero esplicitamente l'obbligo di informare ogni cambiamento rilevante nel reddito e nella sostanza (sentenza 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 6.3.3). Inconsistente è anche l'argomentazione secondo la quale la ricorrente non ha agito intenzionalmente poiché ignorato l'esito della compravendita fino all'ottenimento dei documenti alla morte del padre. Come già rilevato in precedenza, i giudici cantonali non hanno accertato arbitrariamente i fatti. Non è nemmeno insostenibile la loro interpretazione secondo cui la ricorrente sapesse di essere proprietaria e che la compravendita fosse andata a buon fine. La ricorrente ha pertanto ingannato astutamente la Cassa, alla quale non può essere rimproverata una leggerezza nelle sue verifiche dal momento che non c'erano ragioni di nutrire dubbi in merito all'eventuale esistenza di un appartamento all'estero, oltretutto neanche segnalato all'autorità fiscale ticinese (sentenza citata 6B_741/2017 consid. 6.2.3). Tanto più che la Cassa non aveva i mezzi per sincerarsi di eventuali averi all'estero. Senza arbitrio, dunque, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi del reato di truffa secondo l'art. 146 CP e applicato il termine di prescrizione di 15 anni.".

2.11. Nel caso di specie il marito dell'assicurata, titolare di una rendita di invalidità, non informando la Cassa della sostanza all'estero ha commesso una truffa ai sensi dell'art. 146 CP già al momento di compilare nel luglio 1987 e 1988 i formulari di richiesta delle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.6).

Si è infatti realizzata una truffa per atti concludenti, laddove, nella sua domanda di prestazioni complementari, il richiedente ha sottaciuto di possedere della sostanza immobiliare all'estero e, attraverso le informazioni fornite, ha dato quindi l'impressione, ai funzionari della Cassa cantonale di compensazione, che esse corrispondessero alla sua situazione reale (STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle"; STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3: "Omettendo di informare la Cassa della sostanza immobiliare, la ricorrente ha a più riprese fornito indicazioni false non solo all'occasione della richiesta delle prestazioni sociali, ma anche al loro rinnovo per gli anni seguenti.").

Chiamato in seguito a compilare il formulario per la revisione delle prestazioni complementari per gli anni 2003 (doc. 1-1/73 inc. 2), 2007 (doc. 16-1/12 inc. 2), 2011 (doc. 31-1/13 inc. 2) e 2015 (doc. 46-1/17 inc. 2) per individuare se vi siano stati dei cambiamenti delle circostanze personali, mediche o economiche, nel non rispondere, scientemente, alla domanda n. 8 concernente le modifiche della sostanza, e meglio se aveva delle proprietà fondiarie volendone indicare il valore di stima ufficiale, il marito della ricorrente, al beneficio delle prestazioni complementari dal 1987, lasciando in bianco l'apposito spazio di risposta ha (invece) commesso una truffa per commissione, ovvero ha ingannato attivamente l'amministrazione (STF 6B_99/ 2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active." e STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.2: "Ciò si verifica se l'assicurato non risponde o non risponde in modo veritiero alle domande esplicite dell'assicuratore volte a stabilire l'esistenza di un cambiamento delle circostanze personali, mediche o economiche; in tali casi non si tratta più di un caso di frode per omissione, ma di inganno attivo.").

La medesima conclusione va tratta per la revisione periodica del 2017 (doc. 56-1/24 inc. 2), laddove nel relativo formulario il defunto marito dell'insorgente ha tirato una riga a tutte le risposte alla domanda n. 8 sulla sostanza. Egli ha invero indicato "VA" (ndr: vedi allegati) alla prima riga concernenti i libretti di risparmio, ma dai documenti compiegati non risulta alcuna indicazione riguardante la sostanza posseduta in Italia. Egli non ha pertanto risposto in maniera conforme alla verità alle specifiche domande poste dalla Cassa atte a stabilire se v'erano state delle modifiche della sua situazione personale, medica o economica. La truffa è stata dunque commessa attivamente.

Nel caso in esame, poi, l'inganno commesso dal marito della ricorrente sia al momento della richiesta di PC sia in occasione delle revisioni periodiche del suo diritto, è certamente astuto, non essendo possibile ai preposti funzionari della Cassa verificare l'effettiva assenza di immobili all'estero in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, non potendo pretendere dalla Cassa di compensazione una verifica generale in Italia e magari in altri Paesi. Infatti, non essendo stati dichiarati alle autorità fiscali ticinesi, non v'era nessun indizio dell'esistenza di questi beni immobili all'estero (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3).

Non va dimenticato che l'astuzia è esclusa soltanto se la vittima

  • qui la Cassa - non ha proceduto a delle verifiche elementari che ci si poteva attendere che lei effettuasse stanti le circostanze (STF 6B_653/2021 del 10 febbraio 2022, consid. 1.3.1; STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.3).

La circostanza che l'insorgente aveva già dichiarato all'estero i suoi beni immobili e che quindi non era a conoscenza del suo obbligo di informare la Cassa di compensazione, è argomento privo di sostrato. Lo dimostra la stessa autosegnalazione della ricorrente all'autorità fiscale. L'assicurata era pienamente cosciente del fatto che, già fiscalmente, immobili all'estero hanno incidenza fiscale nella fissazione dell'aliquota. A livello di PC, i formulari domandano l'esistenza di sostanza immobiliare in Svizzera e all'estero. Non sfugge a nessuno, nemmeno alla ricorrente, che una prestazione riconosciuta alla luce del bisogno in cui versa il postulante, sia influenzata dalla sostanza ovunque sia ubicata e di qualsiasi natura essa sia. Mentire, come ha fatto suo marito su tale aspetto, il quale ha continuato a farlo per decenni, è grave ed è costitutivo di inganno astuto. È stata perciò commessa una grave truffa ai danni della Cassa cantonale di compensazione.

2.12. Ne discende che il marito della ricorrente ha mentito alla Cassa di compensazione non dichiarando di disporre di sostanza immobiliare all'estero di sua proprietà e di proprietà della moglie qui ricorrente quando ha sottoscritto sia le richieste di prestazioni complementari nel 1987 e nel 1988, sia i cinque formulari di revisione delle prestazioni complementari nel 2003, nel 2007, nel 2011, nell'anno 2015 e nel 2017. Egli si è dunque reso autore di truffa.

Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di cui all'art. 146 CP sono pertanto manifestamente adempiuti.

Considerato che la decisione di restituzione è stata emessa il 3 dicembre 2020 e che è applicabile, su rinvio dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, il termine di prescrizione di 15 anni previsto per la truffa (STF 8C_421/2020 e 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 7.3), a giusta ragione la pretesa di restituzione della Cassa retroagisce dunque al 1° dicembre 2005.

Non è pertanto possibile applicare il termine di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA come preteso dall'insorgente.

È poi sulla scorta della giurisprudenza affermata nella DTF 147 V 417, in cui il Tribunale federale ha stabilito che il termine di prescrizione più lungo del diritto penale secondo l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA è applicabile agli eredi del beneficiario delle prestazioni indebitamente riscosse a seguito di un reato perseguibile penalmente (cfr. consid. 7), che la decisione impugnata emanata dalla Cassa di compensazione nei confronti della ricorrente deve essere confermata.

Sul reato di truffa nelle assicurazioni sociali per non avere informato l'amministrazione di possedere della sostanza (all'estero), per avere sottoscritto un modulo in maniera menzognera ed avere ribadito nel tempo menzogne non verificabili da parte della Cassa e sull'obbligo di restituire le prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023; STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio 2020 in ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata con giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020.

2.13. Sulla scorta di quanto precede vanno respinte entrambe le tesi dell'insorgente sull'inapplicabilità del termine di prescrizione penale più lungo.

Anzitutto, non è corretto affermare, come visto, che nessun reato penale si è in specie concretizzato, essendo infatti adempiuti tutti i presupposti legali dell'art. 146 CP.

In secondo luogo, il fatto che, autodenunciandosi alle autorità fiscali a fronte di una sottrazione d'imposta, l'art. 175 cpv. 3 LIFD ha previsto di prescindere dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), significa semplicemente che l'autorità amministrativa, ossia l'autorità fiscale, non commina una pena (cioè una multa: art. 175 cpv. 1 LIFD), limitandosi al recupero d'imposta per gli anni precedenti. Analogamente ciò avviene per l’imposta cantonale (art. 258 cpv. 3 e art. 269 cpv. 3 LT).

Ciò non significa, palesemente e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che nessun reato penale sia stato commesso e che un procedimento penale non possa essere avviato dalle autorità penali, cui spetta l'onere, in caso di denuncia, di esaminare i fatti e, in caso di elementi penalmente rilevanti, di agire nei suoi confronti. In concreto l’agire truffaldino sembra riconducibile al solo marito (ora defunto) della ricorrente.

Va rilevato che nei precedenti considerandi la scrivente Corte ha potuto constatare la realizzazione dei presupposti di una truffa (art. 146 CP). Infatti, occorre ricordare che per potere applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato dal profilo penale (STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020, consid. 2.2). In altre parole, le autorità amministrative rispettivamente giudiziarie che devono decidere su una restituzione di PC sono chiamate a compiere autonomamente un esame della fattispecie alla stregua delle autorità penali inquirenti rilevando tutti gli elementi determinanti in ottica penale per giungere, se dati, alla configurazione di un reato rilevante secondo il diritto penale.

2.14. Ne discende, dunque, che la decisione impugnata deve essere confermata, non senza rilevare che con la morte del coniuge la ricorrente ha ereditato, giusta il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che rinvia al diritto italiano (DTF 91 II 460 consid. 1), un terzo (art. 581, 566 CCit) della quota di un mezzo del marito sulla sostanza immobiliare all'estero e non un mezzo, come ritenuto dalla Cassa, diventando proprietaria in ragione di 2/3 ([1/3 x 1/2] + 1/2) e non 3/4, fatto che non influisce sull'importo da restituire.

2.15. In base all'art. 61 LPGA, fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve tuttavia soddisfare le esigenze poste alle lettere a-i del citato disposto, fra cui la lettera fbis, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La LPC non prevede che la procedura sia soggetta a spese.

A norma dell'art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le parti. Per l'art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. Secondo l'art. 29 cpv. 4 Lptca, negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.

Rilevato che la lettura della giurisprudenza ribadita ed abbondante in merito alla realizzazione del reato di truffa in ambito di prestazioni complementari, e della dottrina più recente, avrebbero permesso di evitare un inutile gravame, la superficialità dell'agire della ricorrente impone il carico di tasse e spese alla stessa.

Sul tema delle spese secondo il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia, determinata in Fr. 800.-, e le spese della procedura, fissate in Fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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