11Raccomandata
Incarto n. 33.2023.32
TB
Lugano 5 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° maggio 2013 (doc. 8) RI 1, nato nel 1936, ha beneficiato per sé e la moglie __________, nata nel 1935, di prestazioni complementari all'AVS nella misura del pagamento del solo premio di cassa malati (docc. 10, 12, 14 e 16).
1.2. Per il tramite di __________, il 25 luglio 2017 (doc. 20) l'assicurato ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di computare fra le sue spese il costo della badante per la moglie.
Con decisione del 2 agosto 2017 (doc. 21) l'amministrazione ha riconosciuto dal 1° luglio 2017 una prestazione complementare di Fr. 2'084.- al mese per "spese di malattia ricorrenti" stanti i costi di cure a domicilio di Fr. 25'008.- annui, oltre al pagamento del premio di cassa malati per i coniugi, così come risulta in calce al foglio di calcolo allegato.
1.3. Queste prestazioni sono state riconosciute nella medesima misura anche il 21 dicembre 2017 (doc. 29) per l'anno 2018, il 17 dicembre 2018 (doc. 33) per il 2019, il 16 dicembre 2019 (doc. 36) per l'anno 2020 e il 18 dicembre 2020 (doc. 39) per il 2021.
1.4. Il 13 ottobre 2021 (doc. 43) la Cassa di compensazione ha scoperto che la moglie dell'assicurato era deceduta e il 20 dicembre 2021 (doc. 49) ha emesso una decisione provvisoria valida dal 1° gennaio 2022 che stabiliva un diritto alle PC per il marito di Fr. 2'702.- al mese, oltre al pagamento del premio di cassa malati, pari a una prestazione complementare di Fr. 618.- e alle spese di malattia ricorrenti di Fr. 2'084.-.
1.5. Il 3 gennaio 2022 (doc. 52) la Cassa, considerando entrambi i coniugi e ancora i costi di cure a domicilio di Fr. 25'008.- annui, ha riconosciuto per l'anno 2022 al solo marito una prestazione complementare di Fr. 2'084.- e il pagamento del premio LAMal.
1.6. Con decisione del 2 febbraio 2022 (doc. 55) l'amministrazione ha emesso una decisione provvisoria a seguito della scomparsa della moglie avvenuta __________ ottobre 2021, con cui ha ricalcolato il diritto alle PC per il solo marito a far data dal 1° novembre 2021 fissandolo in Fr. 2'702.- al mese (Fr. 618 + Fr. 2'084).
1.7. Il 2 marzo 2022 (doc. 62) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione a seguito dell'adeguamento dei saldi dei conti bancari e dei costi per la pigione, attribuendo dal 1° aprile 2022 all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 2'711.- al mese (Fr. 627 [PC] + Fr. 2'084 [spese di malattia ricorrenti]).
1.8. Con la modifica della rendita pensionistica estera, il 18 marzo 2022 (doc. 66) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1° aprile 2022, stabilendolo in Fr. 2'706.- al mese (Fr. 622 + Fr. 2'084), oltre, sempre, al pagamento del premio LAMal.
1.9. Il 12 dicembre 2022 (doc. 69) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 2'703.- mensili per il 2023 il diritto alle prestazioni complementari, pari a Fr. 619.- di PC al mese e a Fr. 2'084.- di spese di malattia ricorrenti al mese.
1.10. Il 20 dicembre 2022 (doc. 72) l'amministrazione si è accorta che con il decesso della moglie non è stata stralciata la spesa per la badante dal 1° ottobre 2021, perciò ha emesso una decisione che ha annullato e sostituito la precedente del 12 dicembre 2022 e con cui ha chiesto in restituzione le prestazioni complementari indebitamente ricevute dal marito, calcolate in Fr. 29'212.- dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022. Inoltre, ha fissato il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° gennaio 2023 in Fr. 619.- al mese.
1.11. Con istanza del 27 gennaio 2023 (doc. 85) RI 1 ha chiesto il condono dell'importo di Fr. 29'212.- da restituire e, semmai, la possibilità di pagamento rateale di Fr. 100.- al mese.
L'istante ha rilevato che credeva che la morte della moglie fosse stata notificata d'ufficio alla Cassa di compensazione e quindi non ha ritenuto di dover fare una particolare comunicazione, visto che l'assegno per grandi invalidi e la rendita di vecchiaia si erano bloccati automaticamente. Nei mesi successivi l'assicurato non ha fatto particolare caso che continuava ad essergli versato l'importo per la badante, data la sua età molto avanzata (87 anni) e per lo sfinimento dovuto alle pesanti traversie vissute negli ultimi mesi di vita della moglie e nei mesi seguenti il decesso. Poi, nel 2022 ha effettuato una convalescenza di oltre sei mesi dovuta a un infortunio con ricovero d'urgenza in ospedale.
Non avendo poi risparmi, ma vivendo della sola rendita AVS, gli è impossibile rimborsare la somma richiesta se non con un pagamento rateale di al massimo 100 franchi al mese.
1.12. La Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono con decisione del 18 aprile 2023 (doc. 88).
L'amministrazione ha rilevato di avere emesso il 2 febbraio 2022 una decisione di PC valida dal 1° novembre 2021 a seguito del decesso della moglie dell'assicurato, calcolata considerando i costi di cure a domicilio di Fr. 25'008.- riconosciuti in precedenza stante la necessità, per il coniuge, di questo aiuto. Durante i controlli di fine anno 2022, è però emerso che il calcolo delle PC in favore dell'assicurato era errato, siccome considerava ancora i costi di cure a domicilio di Fr. 25'008.-, che invece dovevano essere stralciati con la scomparsa della moglie.
L'errore in cui è incorsa è continuato fino al 12 dicembre 2022 e doveva far sorgere all'assicurato il dubbio che beneficiava di un'illecita prestazione e pertanto egli doveva segnalarlo alla Cassa. Con la ricezione della decisione del 2 febbraio 2022 l'errore di calcolo poteva e doveva essere facilmente identificabile. Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza grave e la buona fede non va perciò ammessa.
1.13. L'opposizione del 17 maggio 2023 (doc. 89) dell'assicurato è stata respinta dalla decisione su opposizione del 12 settembre 2023 (doc. A) con cui la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere esposto le norme legali e la giurisprudenza sulla buona fede, ha ritenuto che l'opponente non ha controllato con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e quindi non le ha segnalato un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Per l'amministrazione, l'affermazione secondo cui, a causa della età e della scolarizzazione, l'assicurato non ha fatto particolare caso al versamento che continuava erroneamente a ricevere per la badante della moglie, non è comprovabile. Inoltre, su tutte le decisioni e le comunicazioni che egli ha ricevuto è indicato l'obbligo di informare la Cassa, così come avvenuto nel 2017 quando, tramite __________, l'assicurato ha comunicato di avere assunto una badante per aiutare la moglie.
La Cassa ha quindi osservato che non si tratta di conoscere nel dettaglio tutte le particolarità riguardanti le prestazioni complementari, ma di essere semplicemente consapevoli di doverle segnalare un errore che poteva e doveva essere di semplice comprensione anche per una persona di 87 anni. Pertanto, l'assicurato ha controllato in maniera insufficiente il foglio di calcolo, ciò che non gli ha permesso di individuare l'evidente mento dei costi di cure a domicilio per la badante, di cui egli era a conoscenza. La comprensione del computo ingiustificato di un costo come quello delle cure a domicilio in favore della moglie, deceduta __________ ottobre 2021, che era espressamente indicato nei fogli di calcolo, senza dubbio poteva e doveva ragionevolmente essere pretesa da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze. L'assicurato ha perciò commesso una negligenza grave, per cui la Cassa non ha ammesso la buona fede e di conseguenza non ha esaminato il presupposto, cumulativo, dell'onere grave.
1.14. Con ricorso del 13 ottobre 2023 (doc. I) RI 1, sempre assistito dall'avv. RA 1, ha chiesto di non essere tenuto a restituire l'importo di Fr. 29'212.-. Il ricorrente ha riproposto le motivazioni addotte con l'istanza di condono e l'opposizione, evidenziando che le sue patologie (doc. B) gli impongono di essere assistito giornalmente dall'aiuto a domicilio e che non gli si può chiedere di comprendere, a 87 anni e con un deficit cognitivo lieve, che c'era un errore di calcolo, che doveva essere evidente quando ha ricevuto la decisione del 2 febbraio 2022, ma di cui la Cassa stessa si è accorta dopo un anno. Ad ogni modo, non riuscire a comprendere un errore di calcolo della Cassa non significa ancora necessitare di una curatela.
Per l'insorgente, non si può imporre a una persona nella sua situazione (lutto, infortunio, ricovero, depressione post-traumatica) l'oneroso obbligo di attivarsi prontamente per informare la Cassa di un suo errore e qualificare una mera dimenticanza di un anziano 87enne come dettata da malafede e costituente una grave negligenza. L'errore che ha commesso la Cassa - rilevato dopo un anno da funzionari in età lavorativa e con formazione specifica - era invece difficilmente comprensibile per l'assicurato, che ha lavorato come autista, che ha un'età molto avanzata ed è in condizioni di salute precarie.
Sia il presupposto della buona fede sia quello della grave difficoltà sono dunque dati e il condono va perciò concesso.
1.15. Nella risposta del 27 ottobre 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rinviando alle motivazioni addotte nella decisione impugnata, visto che il ricorso ripropone le argomentazioni dell'opposizione.
1.16. Il 13 novembre 2023 (doc. V) il ricorrente ha osservato di avere invece approfondito le ragioni che escludono che una mera dimenticanza di un anziano 87enne, malato e turbato dal grave lutto per la scomparsa della moglie, possa essere qualificata come dettata da malafede e costituire una grave negligenza. Per questo motivo, il rinvio al N. 4652.03 DPC non giova alla Cassa, dovendo proprio considerare le capacità e il livello di istruzione di una persona anche nel concretizzare il concetto di errore di cui egli avrebbe potuto facilmente accorgersi.
1.17. Riassunta la fattispecie, la Cassa cantonale di compensazione si è riconfermata il 22 novembre 2023 (doc. VII) nella decisione su opposizione.
1.18. Il 4 dicembre 2023 (doc. IX) l'insorgente ha rilevato che la Cassa non ha minimamente contestato quanto da egli rilevato riguardo alla sua età molto avanzata, all'infermità e alle condizioni di depressione e prostrazione presenti dopo la perdita della moglie, come pure alla sua formazione e alle capacità legate al lavoro semplice che ha svolto per una vita (autista), tutte circostanze che gli hanno impedito in buona fede di rendersi conto dell'errore commesso dalla Cassa.
1.19. L'amministrazione non ha ulteriormente replicato (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se, a ragione, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono dell'assicurato del 27 gennaio 2023 nei confronti della richiesta del 20 dicembre 2022 di restituire l'importo di Fr. 29'212.- per le prestazioni complementari di cui egli ha indebitamente beneficiato dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395.- dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931.- per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1).
La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188.-) e marzo (Fr. 188.-) (cfr. consid. 7.2).
2.5. È pacifico che il ricorrente non ha informato la Cassa cantonale di compensazione che la moglie era deceduta.
Lo stesso assicurato l'ha ammesso.
In un primo momento, con l'istanza di condono egli ha infatti affermato che "ho pensato che la dipartita della mia compianta moglie vi sarebbe stata notificata d'ufficio e quindi non ho ritenuto di dovere fare una comunicazione particolare visto che l'assegno grandi invalidi e la sua rendita si erano bloccate automaticamente." (doc. 85-1/3). E che "non ho fatto particolare caso alla circostanza che continuava ad essermi versato l'importo per la badante data la mia età molto avanzata (faccio quest'anno 87 anni!) e per lo sfinimento per le pesanti traversie che ho attraversato sia negli ultimi mesi di vita di __________ sia subito dopo il suo decesso. Nel corso del 2022 ho dovuto subire oltretutto una convalescenza di oltre sei mesi per un infortunio con ricovero d'urgenza all'Ospedale __________ che mi ha fatto temere un ricovero definitivo in un istituto" (doc. 85-2/3).
Con l'opposizione, il ricorso e i suoi successivi scritti l'assicurato ha posto l'accento sulle sue condizioni di salute per giustificare che gli era "difficilmente comprensibile ed individuabile" (doc. 89-3/15) l'errore commesso dalla Cassa di compensazione nel continuare a riconoscergli il rimborso dei costi di cura a domicilio a favore della moglie, anche se deceduta nell'ottobre 2021. A suo dire, "non si può richiedere di comprendere che vi era un errore di calcolo ad un 87enne con deficit cognitivo (per fortuna ancora lieve), ma appena rimasto vedovo con conseguente stato depressivo ancora pesante oggi a 2 anni della morte della compagna di vita __________ e reduce da un grave infortunio che gli impone, anche quando è a casa, di essere giornalmente assistito dai servizi di __________ a). Men che meno imputargli una negligenza grave o persino malafede!" (doc. I pag. 4). D'altronde, "la medesima Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha scoperto quello stesso errore (a suo dire così evidente persino anche per una persona in età estremamente avanzata) soltanto dopo un anno." (doc. I pag. 4).
Pertanto, per il ricorrente non si può "imporre ad una persona nella situazione e nelle circostanze (lutto, infortunio, ricovero, depressione post-traumatica) del sig. RI 1 l'oneroso obbligo di attivarsi prontamente per informare la Cassa di un suo errore o espresso più precisamente non si possa qualificare una mera dimenticanza al riguardo di un anziano 87enne come dettata da malafede e costituente una grave negligenza. Lo sbaglio della Cassa era invece difficilmente comprensibile e individuabile per una persona senza formazione specifica (il sig. RI 1 era l'autista (…)), in età molto avanzata e in condizioni di salute precarie." (doc. I pag. 4).
2.6. È indubbio che la Cassa cantonale di compensazione ha commesso un grossolano errore a continuare a riconoscere al ricorrente i costi di cure a domicilio cifrati in Fr. 25'008.- all'anno, corrispondenti a Fr. 2'084.- al mese, a titolo di spese di malattie ricorrenti a favore della moglie, anche dopo che quest'ultima era venuta a mancare.
Infatti, sebbene l'amministrazione abbia appreso a metà ottobre 2021, in maniera autonoma, e meglio dopo un paio di giorni che il coniuge dell'assicurato era deceduto, e ne abbia poi informato l'assicurato il 20 dicembre 2021 con "La presente decisione viene emessa provvisoriamente a seguito del decesso della moglie" (doc. 49), tuttavia in quella occasione ha fissato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato per l'anno 2022 stralciando sì correttamente la moglie dal nuovo calcolo, ma continuando a riconoscere al superstite il rimborso delle spese di malattia per la badante che, però, erano venute meno.
Anche il 2 febbraio 2022, con la "Decisione PROVVISORIA emessa in seguito alla presa di conoscenza della partita di sua moglie in data __________.10.2021" (doc. 55), la Cassa ha rivisto il diritto alle PC dal 1° novembre 2021 con questi stessi criteri.
La Cassa di compensazione ha poi scoperto soltanto oltre un anno dopo che era incorsa in un errore considerando ancora i costi per la badante della moglie dell'assicurato. Pertanto, essa ha rivisto il diritto alle prestazioni complementari e il 20 dicembre 2022 ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni che sono così risultate indebitamente versate al beneficiario dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022. Infatti, secondo i nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno secondo il vecchio e il nuovo diritto (docc. 74-79) giusta le disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della LPC (Riforma delle PC), è emerso che la Cassa gli ha erroneamente corrisposto delle prestazioni complementari di Fr. 2'084.- al mese.
Ciò ha avuto quale conseguenza, per l'interessato, un indubbio errato riconoscimento delle prestazioni complementari. Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
2.7. A questo proposito va osservato che se prima della scomparsa della moglie il ricorrente percepiva una prestazione complementare che comprendeva il rimborso dei costi di cure a domicilio (Fr. 2'084.-) e il pagamento del premio di cassa malati per entrambi gli assicurati, con il decesso del coniuge la Cassa ha ricalcolato il diritto del solo marito sulla base dei suoi redditi e delle sue spese, giungendo ad attribuirgli una prestazione complementare di Fr. 618.- al mese oltre, per l'appunto, a queste spese di malattia di Fr. 2'084.- al mese, a cui va aggiunto il pagamento del premio di cassa malati.
Pertanto, complessivamente l'insorgente ha incassato delle prestazioni complementari maggiori rispetto a quando il calcolo veniva effettuato su entrambi i coniugi. Ciò avrebbe dovuto attirare ulteriormente la sua attenzione sul foglio di calcolo annesso, da cui avrebbe dovuto notare, in calce allo stesso, le esplicite e chiare indicazioni "Costi di cure a domicilio 25'008" e "spese di malattia ricorrenti al mese 2'084", già presenti dal luglio 2017. Questi importi, riconosciuti dalla Cassa a titolo di rimborso spese di malattia, erano infatti destinati a coprire i costi della badante assunta per occuparsi della moglie, quando era in vita.
Il ricorrente ha ritenuto di essere stato in buona fede poiché, in sostanza, la sua età avanzata, il suo precario stato di salute, l'assenza di formazione specifica nella materia e le particolari circostanze psicofisiche in cui si è trovato dopo la perdita della moglie, non potevano imporgli di prontamente attivarsi per informare l'amministrazione dell'errore in cui essa era incorsa.
2.8. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza.
Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i bambini.
L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli nella misura di Fr. 500.- invece di Fr. 6'000.- (Fr. 500.- al mese per 12 mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso.
Infatti, secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava, per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato su base annua.
D’altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats- statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl. beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal wiederholt hatte.".
2.9. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.10. In concreto, l'amministrazione ha fatto leva su quest'ultima direttiva per sostanziare il rifiuto del condono, osservando che nelle decisioni che l'assicurato aveva ricevuto negli anni era ben indicato l'obbligo di informarla in caso di errori. Pertanto, egli era consapevole di dovere fare presente alla Cassa l'evidente errore che essa ha commesso e che poteva e doveva essere di semplice comprensione anche per una persona di 87 anni. La scarsa verifica dei fogli di calcolo non gli ha permesso di individuare il manifesto errore e la buona fede va perciò negata.
Per l'insorgente, invece, la sua età e le sue precarie condizioni di salute non permettono l'applicazione del N. 4652.03 DPC.
2.11. Giusta l'art. 16 CC, è capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
La nozione di capacità di discernimento consiste da un lato in una componente intellettuale, ossia la capacità di riconoscere il significato, lo scopo e le conseguenze di una determinata azione; dall'altro lato, in una componente di volontà o carattere, ovvero la capacità di agire secondo la propria volontà in base a una ragionevole conoscenza e di opporsi a qualsiasi influenza esterna sulla propria volontà. La capacità di discernimento è relativa, non va determinata in astratto, ma piuttosto va valutata in relazione alla complessità dell'atto che dev'essere compiuto e della sua portata (DTF 124 III 5 consid. 4c/bb pag. 16 seg.). Si può pertanto concepire che una persona che dispone di una capacità di discernimento genericamente ridotta possa comunque svolgere compiti attinenti alla quotidianità e sia dunque da considerare capace di discernimento per gli atti ivi relativi, mentre si potrà negare tale capacità per atti più complessi (DTF 124 III 5 consid. 1a; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.2).
Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di discernimento è di regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.3).
Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere con verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta all'età, la presunzione legale dell'art. 16 CC è annullata e spetta alla controparte portare la controprova, pure con verosimiglianza preponderante, che l'interessato ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2).
Nella STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un giovane beneficiario di rendita di invalidità a cui la Cassa di compensazione ha concesso le prestazioni complementari computando una rinuncia di sostanza di Fr. 129'000.-, mentre nel giudizio cantonale questa sostanza non è stata conteggiata e la Cassa l'ha perciò impugnato.
Il Tribunale federale ha quindi definito la nozione di capacità di discernimento giusta l'art. 16 CC e quali siano i due elementi che la compongono, ricordando che essa è la regola e che in base all'esperienza di vita è presunta, purché non vi siano indicazioni che la persona interessata, a causa delle sue condizioni generali - ad esempio nel caso di alcune malattie mentali o dell'età avanzata - di norma e con grande probabilità debba essere considerata incapace di discernimento (cfr. consid. 5.3).
Il Tribunale cantonale ha negato la capacità di discernimento dell'assicurato riguardo ai beni che ha alienato tra agosto 2006 e agosto 2007 sulla base del certificato del servizio psichiatrico ambulatoriale, mentre per la Cassa di compensazione egli non era incapace di discernimento, avendo firmato una convenzione di divorzio, sottoscritto un contratto di locazione, viaggiato all'estero e l'autorità tutoria non l'aveva interdetto, ma aveva disposto soltanto una curatela (cfr. consid. 5.4).
Nell'esaminare la capacità di discernimento del resistente, l'Alta Corte si è distanziata dalle conclusioni della ricorrente, secondo cui era manifestamente errato che l'assicurato non avesse la consapevolezza delle sue azioni e che non avrebbe tenuto un comportamento così spendaccione senza il disturbo schizo-affettivo diagnosticatogli. Il fatto che l'interessato abbia firmato un accordo di divorzio nel 2007 e che il divorzio potesse essere pronunciato nello stesso anno, per il Tribunale federale consente al massimo di trarre conclusioni sull'esistenza della sua capacità intellettiva, ma dice poco sulla capacità, che è di particolare interesse in questo caso, di agire liberamente secondo una ragionevole conoscenza. Analogamente, va rilevato che, sebbene il convenuto abbia consumato un notevole patrimonio nel più breve tempo possibile, in seguito non si è manifestamente indebitato ulteriormente. Il quadro della sua malattia mentale comprendeva, tra l'altro, allegria spensierata, idee di grandezza ed eccessivo ottimismo. In tali condizioni può rientrare spendere i soldi esistenti in modo dispendioso. D'altra parte, spendere denaro inesistente diventa molto più difficile e può avere conseguenze spiacevoli che possono compromettere il piacere di farlo. Il convenuto avrebbe dovuto esserne consapevole, date le sue presunte capacità intellettuali. Neanche il riferimento all'istituzione di una curatela anziché di una tutela era convincente, essendo prassi delle autorità tutorie ordinare la misura più mite di una curatela anziché di una tutela nel caso in cui non vi sia più sostanza disponibile. Infine, neppure il viaggio e l'annuncio della partenza per l'estero costituiscono indizi fondati per ammettere la capacità di discernimento nei confronti del problema, completamente diverso, della gestione dei propri affari. Pertanto, per la Massima Istanza, la supposizione dei giudici cantonali secondo cui il resistente fosse incapace di discernimento non risultava dunque manifestamente errata (cfr. consid. 5.6).
Il Tribunale federale ha poi esaminato se il Tribunale cantonale sia partito da un concetto corretto di capacità di discernimento.
La presunzione della capacità di discernimento può essere annullata dimostrando l'esistenza di una malattia mentale che influisce sulla capacità di discernimento. Il rapporto del servizio psichiatrico ambulatoriale ha diagnosticato un disturbo schizo-affettivo (ICD-10; F25), che ha portato a due ricoveri in clinica psichiatrica nel periodo tra agosto 2006 e agosto 2007. Si è presunto che il comportamento dissoluto dell'assicurato sia stato "innescato" dalla sua malattia, che "non avrebbe agito in questo modo se non fosse affetto da un disturbo schizoaffettivo". Riconoscendo, sulla base di queste constatazioni e valutazioni mediche, l'esistenza di una rilevante incapacità di discernimento, il Tribunale cantonale ha correttamente applicato la nozione di capacità di discernimento (cfr. consid. 5.7.1).
Il Tribunale cantonale ha inoltre correttamente riconosciuto che la nozione di capacità di discernimento deve essere relativizzata nella misura in cui deve essere valutata per un atto giuridico concreto. I requisiti della ragione, della consapevolezza e della determinazione variano a seconda della difficoltà e della portata dell'atto. Il consumo dell'intera prestazione di libero passaggio e la conseguente ampia perdita della copertura contro le conseguenze finanziarie dell'invalidità e della vecchiaia sono di grande importanza. In queste circostanze, è giustificato applicare un criterio rigoroso per la valutazione dell'esistenza della capacità di discernimento di tali atti di rinuncia. Pertanto, non è criticabile che i primi giudici abbiano negato la capacità di discernimento nei confronti delle azioni di rinuncia, sebbene l'assicurato abbia concluso apparentemente validi negozi giuridici nello stesso periodo di tempo (cfr. consid. 5.7.2).
Il ricorso è stato perciò respinto.
Nel giudizio del 2 giugno 2022 (745 21 322 / 127), citato al considerando 2.15 della STCA 33.2023.9 del 26 giugno 2023 concernente un'assicurata affetta da shopping compulsivo che ha scialacquato i suoi averi previdenziali in acquisti lussuosi, il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione di diritto delle assicurazioni sociali, si è basato sulla summenzionata sentenza federale e ha accolto il ricorso di un assicurato, affetto da disturbo affettivo bipolare, rinviando alla Cassa gli atti per ulteriori accertamenti e per l'emanazione di una nuova decisione.
I giudici basilesi hanno rilevato che l'atto di rinuncia presuppone che la riduzione avvenga con consapevolezza e con volontà del richiedente le prestazioni, per cui è necessario che quest'ultimo fosse capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza. La Cassa di compensazione non si era pronunciata su questo punto nella decisione impugnata e non poteva essere sostenuta la sua tesi secondo cui non esistevano documenti o rapporti che compromettessero la capacità di decidere e di agire dell'interessato. Piuttosto, le osservazioni contenute nel rapporto della clinica del marzo 2021 sollevavano dubbi sulla capacità di agire del ricorrente. L'assicurato soffriva da anni di una grave malattia mentale (disturbo bipolare affettivo) che negli ultimi otto anni l'ha portato a tredici ospedalizzazioni in clinica. È stato inoltre indicato che durante le fasi maniacali il ricorrente valutava in modo completamente errato le situazioni legate alla malattia e perdeva il contatto con la realtà.
I giudici cantonali hanno quindi affermato che in tali condizioni è ammissibile che si spendano i soldi a disposizione in modo dispendioso. Pertanto, nell'ambito dell'obbligo che le incombeva di accertare d'ufficio i fatti, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la capacità di discernimento rispettivamente di agire dell'assicurato. Questo aspetto è rilevante, poiché incide sul diritto alle prestazioni del ricorrente. Poiché la Cassa, nonostante i gravi indizi di una compromissione della capacità di discernimento e di agire dell'assicurato dovuta alla malattia, ha omesso di esaminare la fattispecie in modo giuridicamente corretto, e per il fatto che non era compito del Tribunale cantonale recuperare gli accertamenti omessi nella procedura amministrativa, già per questo motivo i giudici basilesi hanno annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per chiarire ulteriormente i fatti (cfr. consid. 6.1).
La recente STF 9C_493/2023 del 28 settembre 2023 concerne un'assicurata nata nel 1941, a cui nel luglio 2021 era stata istituita una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni e che nell'ottobre 2021 ha richiesto le prestazioni complementari, che le sono state negate per avere prestato, senza garanzie, la quasi totalità del suo patrimonio a una persona domiciliata in Spagna. Per il Servizio di prestazioni complementari, tenuto conto della somma di Fr. 585'000.- che ha prestato, la sostanza netta dell'assicurata era di Fr. 600'000.-. Adita dalla richiedente, l'Alta Corte si è dunque chinata sulla questione a sapere se i prestiti che essa ha accordato a terzi dovevano essere presi in considerazione nel calcolo delle sue prestazioni a titolo di rinuncia di sostanza.
La ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 16 CC, perché l'istanza precedente ha ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano di rimettere in discussione la sua capacità di discernimento in relazione ai prestiti concessi tra il 2017 e il 2019 (cfr. consid. 4.1).
Sulla nozione di capacità di discernimento il Tribunale federale si è così espresso:
" 4.2. A la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que la capacité de discernement doit être présumée et que celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. art. 16 CC; ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 9C_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.2; 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.2). En revanche, lorsque l'expérience de la vie conduit à présumer (par exemple pour les jeunes enfants, en présence de certaines affections psychiques ou pour les personnes affaiblies par l'âge) que la personne en cause, en fonction de sa constitution, ne doit pas être jugée capable de discernement, la preuve est considérée comme suffisamment rapportée et la présomption renversée. L'autre partie peut alors tenter de prouver un intervalle de lucidité (cf. ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).
La présomption d'incapacité de discernement concerne, selon la jurisprudence, les cas dans lesquels la personne en cause se trouve, au moment d'agir, diminuée psychiquement de manière durable en raison de l'âge ou de la maladie, comme cela est notoirement le cas en présence de démences séniles (syndrome psycho-organique avec pour cause une artériosclérose sénile, trouble délirant persistant ou démence sénile de type Alzheimer, p. ex.; cf. arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_926/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1.1). L'incapacité de discernement n'est, en revanche, pas présumée et doit, partant, être prouvée, par exemple chez une personne d'un âge avancé qui n'est que faible, atteinte dans sa santé et confuse par moment, chez une personne qui ne souffre que d'absences sporadiques ensuite d'une apoplexie ou encore qui ne souffre que de trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_951/2016 cité consid. 3.1.3.1 et les références). Un simple doute sur l'état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement (arrêt 6B_869/2010 précité consid. 4.5).".
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici cantonali non hanno dedotto una presunta assenza di disturbi dal semplice fatto che il medico curante non aveva osservato, durante le consultazioni avvenute nel periodo dei prestiti, alcuna incapacità della sua paziente a gestire i propri affari. Pertanto, seguendo l'opinione dell'autorità giudiziaria cantonale l'Alta Corte ha ammesso che il medico curante non aveva individuato alcun elemento oggettivo che permetteva di rimettere in discussione la capacità di discernimento della ricorrente durante gli anni dal 2017 al 2019, anche se aveva indicato che non si poteva pronunciare sulla capacità della paziente di provvedere ai propri affari (cfr. consid. 4.3).
Nemmeno le testimonianze di due persone sono state sufficienti, per il Tribunale federale, per ammettere, al momento in cui i prestiti sono stati concessi, uno stato duraturo di alterazione mentale legato all'età o alla malattia, in presenza del quale si presume, di principio, che la persona in questione non abbia la capacità di agire ragionevolmente. Le considerazioni di queste persone non prevalevano sulle risultanze mediche del curante, che non ha menzionato né uno stato permanente di alterazione mentale né una incapacità di discernimento per il periodo precedente al 2021 (cfr. consid. 4.4).
Infine, in merito agli atti compiuti dall'80enne il TF ha affermato:
" 4.5. C'est également en vain que la recourante affirme que "la remise des fonds en elle-même est déjà un signe évident d'incapacité de discernement". Elle allègue à ce propos que tout simplement personne, à part quelqu'un qui n'a plus sa faculté d'agir raisonnablement, "aurait remis l'entier de sa fortune, soit plus de 500'000 fr., à une brève connaissance, pour des activités en Espagne, sans aucune garantie". Cette argumentation est mal fondée, dès lors qu'une personne peut agir de manière déraisonnable sans être dépourvue de la capacité de discernement. Une personne n'est en effet privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC (ATF 117 II 231 consid. 2a; cf. aussi arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2). Or une telle cause n'est pas établie à l'époque déterminante à laquelle les prêts ont été accordés, au vu des indications médicales au dossier (consid. 4.3 supra). (…) Si un acte déraisonnable peut dans certaines circonstances constituer un indice d'un défaut de discernement (arrêt 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.2.3 et les arrêts cités), en l'occurrence, cet indice est insuffisant à lui seul. (…).".
2.12. Giova qui rammentare che secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Per l'art. 43 cpv. 1bis LPGA, l'assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti.
Inoltre, nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3).
2.13. A sostegno della tesi secondo cui l'età avanzata e i disturbi di salute l'avrebbero impedito di comprendere l'errore commesso dalla Cassa, sin da subito l'insorgente ha chiesto il richiamo degli atti medici relativi all'infortunio occorsogli nel 2022.
Poi, con l'opposizione alla decisione di rifiuto del condono e con il ricorso ha prodotto il rapporto di dimissione del 23 marzo 2023 (doc. B) reso dalla Clinica di riabilitazione di __________.
Malgrado l'assicurato le abbia inviato un certificato medico attestante numerose patologie, si rileva che nella decisione impugnata la Cassa di compensazione non si è pronunciata a sapere se la mancata segnalazione dell'errore di computo dei costi di cura a domicilio dal 1° novembre 2021 sia comunque avvenuta con consapevolezza e volontà dell'assicurato (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 3.4). Certo, questi disturbi erano presenti nel marzo 2023 e non è dato a sapere se lo fossero anche nell'inverno 2021/2022, quando avrebbe dovuto segnalarle l'errore di computo intervenuto nelle decisioni del 20 dicembre 2021 e del 2 febbraio 2022, visto che facevano espressamente ancora riferimento alle spese di malattia ricorrenti di cui aveva beneficiato il coniuge, ma che da metà ottobre 2021 non erano manifestamente più giustificate.
Nonostante il suo obbligo di intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti (art. 43 cpv. 1 LPGA), la Cassa non ha dunque approfondito lo stato di salute del ricorrente a fine 2021/inizio 2022. Non si può perciò ora affermare che egli fosse capace di discernimento e che quindi la sua mancata comunicazione alla Cassa del continuo riconoscimento di Fr. 2'084.- al mese per spese di cui un tempo usufruiva la moglie costituisca una negligenza grave, che porta a non tutelare la sua buona fede.
Stanti, in particolare, le diagnosi di insufficienza valvolare aortica di grado moderato e di declino cognitivo lieve di tipo vascolare poste nel citato referto del 23 marzo 2023, è necessario sapere se, al momento (in cui avrebbe dovuto) di agire, sulla base della chiara giurisprudenza esposta che definisce la (in)capacità di discernimento, in presenza di queste e/o di altre patologie, unitamente all'età avanzata, l'assicurato si era ritrovato dal profilo psichico menomato in maniera permanente.
2.14. Da quanto precede discende che senza prima avere acclarato la capacità di discernimento del ricorrente nel periodo successivo al decesso della moglie, e meglio al ricevimento delle decisioni "provvisorie" del 20 dicembre 2021 e del 2 febbraio 2022, non è possibile affermare che era ragionevole pretendere che egli si accorgesse con facilità che nei fogli di calcolo continuavano ad essere inserite le spese di malattia ricorrenti per il coniuge. È infatti solo se l'assicurato verifica in modo poco coscienzioso il foglio di calcolo e quindi non segnala alla Cassa un errore facilmente riconoscibile che, contravvenendo a questo suo obbligo, commette una grave negligenza e la buona fede va poi negata (citate STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4).
A questo stadio della procedura, in assenza di accertamenti topici agli atti sulla sua capacità di discernimento tenuto conto dell'età avanzata e il suo stato di salute, non è perciò possibile concludere con verosimiglianza preponderante che l'assicurato sia stato gravemente negligente per non avere segnalato alla Cassa di compensazione l'errore di avergli ancora riconosciuto il rimborso del costo per la badante, benché la beneficiaria delle cure a domicilio fosse deceduta.
Gli atti vanno di conseguenza rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per approfondire la capacità di discernimento e di agire del ricorrente nell'inverno 2021/2022, e meglio quando ha ricevuto le due decisioni provvisorie emanate a seguito della morte del coniuge (STF 9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid. 4.3 e 4.4; STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 6.1).
Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_323/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 10; STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, consid. 12; STF 9C_659/2021 del 5 settembre 2022, consid. 6; STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018, consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa cantonale di compensazione (art. 61 lett. g LPGA).
Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, svolga nuovi accertamenti sulla capacità di discernimento del ricorrente e si determini nuovamente sulla sua domanda di condono.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti