Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2023.3
Entscheidungsdatum
30.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2023.3

TB

Lugano 30 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni transitorie per disoccupati anziani

ritenuto in fatto

1.1. Il 30 settembre 2022 (doc. 1) RI 1, 1961, ha richiesto una prestazione transitoria per disoccupati anziani.

Con decisione dell'8 novembre 2022 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione l'ha rifiutata, disponendo egli di una sostanza netta computabile di Fr. 71'147,80.

1.2. Il 16 novembre 2022 (doc. 8) il richiedente si è opposto a questo rifiuto affermando di non possedere alcuna sostanza e che da dicembre non avrebbe più avuto alcuna entrata per vivere.

1.3. Dopo avere nuovamente chiesto all'istante, il 28 novembre 2022, (doc. 9) di comprovare il consumo del capitale di Fr. 123'193.- esposto nella notifica di tassazione IC 2020, ed avere ricevuto, il 2 dicembre 2022 (doc. 10), la risposta secondo cui il consumo di tale somma è avvenuto nel 2021 per spese ordinarie quali vestiti e scarpe, sussistenza, prodotti di pulizia, franchigia della cassa malati e partecipazione del 10% per acquisto di farmaci e spese di ospedalizzazione, motivo per cui non è in possesso dei relativi giustificativi, con decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 (doc. A1) la Cassa ha respinto l'opposizione e ha confermato il rifiuto della prestazione transitoria.

L'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili alla rinuncia di sostanza (art. 13 cpv. 3 LPTD e art. 24 OPTD) e ha affermato che la sostanza di Fr. 123'193.- che l'assicurato possedeva al 31 dicembre 2020 a titolo di risparmi si è ridotta a Fr. 508,05 al 30 settembre 2022. Le richieste della Cassa di giustificare il consumo di questa sostanza sono sfociate nelle affermazioni dell'interessato, secondo cui il capitale gli è servito nel 2021 per far fronte alle spese ordinarie e che perciò non possedeva i relativi giustificativi a comprova.

In assenza di una giustificazione del consumo di sostanza, la Cassa ha calcolato, come da tabella allegata, che Fr. 71'147,40 sono da considerare come una rinuncia di sostanza e quindi, essendo questo importo superiore alla soglia di Fr. 50'000.-, ha negato all'assicurato il diritto alle prestazioni transitorie.

1.4. Il 27 gennaio 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e il riconoscimento delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, non disponendo più da dicembre 2022 di alcuna entrata economica. Di conseguenza, egli ha evidenziato che presto riceverà i richiami per i pagamenti della pigione, della cassa malati, dell'abbonamento del telefono e dell'elettricità e poi seguiranno le procedure esecutive.

Il ricorrente ha innanzitutto osservato che l'organo che ha evaso la sua opposizione è lo stesso che ha respinto la sua richiesta di una prestazione transitoria per disoccupati anziani.

In secondo luogo, che i suoi risparmi erano già esauriti al 31 dicembre 2021 e che, non avendo conservato le ricevute, non è in grado di presentare i giustificativi per il consumo di capitale. Infine, l'assicurato ha evidenziato che lo scopo di questa prestazione, finanziata dalla Confederazione con una "trattenuta dei contribuenti all'AVS", è di evitare che le persone che hanno perso il lavoro poco prima di raggiungere l'età della pensione debbano richiedere l'assistenza sociale (doc. A3).

1.5. Nella risposta dell'8 febbraio 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando l'assenza di giustificativi del consumo di capitale. Non avendo dimostrato che le spese che ha sostenuto hanno avuto una controprestazione adeguata o sono state effettuate sulla base di un obbligo legale, per l'amministrazione non è possibile riconoscere al ricorrente una sostanza ridotta e quindi egli deve farsi imputare una sostanza ipotetica. Infatti, l'alienazione di questa sostanza va considerata come rinuncia ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPC e detta sostanza va perciò computata come se l'opponente non vi avesse rinunciato.

1.6. Il 9 febbraio 2023 (doc. V) il ricorrente ha prodotto le spiegazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulle prestazioni transitorie (doc. B1) e ha affermato che già con il ricorso ha comunicato che la sua sostanza era terminata da tempo e che non era in grado di presentare dei giustificativi per il consumo di capitale, giacché le spese erano spese ordinarie. Egli ha ribadito che la prestazione transitoria è stata introdotta per evitare l'onta di richiedere l'assistenza sociale e che da dicembre 2022 non può far fronte alle spese ordinarie e ha esaurito le scorte di cibo.

1.7. Il 15 febbraio 2023 (doc. VII) il Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre l'attestazione del versamento della prestazione di uscita del 2° pilastro, dei prelevamenti del 3° pilastro, i saldi dei suoi conti al 31 dicembre 2019/2020/2021/2022 e di spiegare la natura dell'importo di Fr. 123'193.- presente al 31 dicembre 2020 nella sua notifica di tassazione IC 2020.

1.8. La Cassa si è espressa il 7 marzo 2023 (doc. XVI) su questa documentazione (docc. VIII e C1-C9), sulle notifiche IC 2019 e IC 2020 (doc. IX/1-2) e sull'estratto conto bancario con saldo al 30 novembre 2022 (doc. XIII) richiesto in seguito dal TCA (doc. XII), affermando che i nuovi documenti non portano a una diversa conclusione. Esposte le norme legali relative alla rinuncia di sostanza (art. 13 LPTD, art. 27 OPTD), la Cassa ha concluso esservi stata una notevole diminuzione di sostanza senza comprova del suo utilizzo e quindi una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 24 OPTD.

Rivedendo ora il calcolo della rinuncia considerando l'intero importo del capitale di previdenza professionale prelevato il 5 giugno 2020, l'amministrazione ha modificato le proprie conclusioni e ha rilevato esserci stata una rinuncia alla sostanza di Fr. 116'037,75 dal 2020 al 2022 anziché di Fr. 71'147,40.

1.9. Il ricorrente ha ribadito il 10 marzo 2023 (doc. XIX) di avere utilizzato il capitale del 2° pilastro per vivere e di averlo consumato come risulta dalla notifica IC 2021, perciò già quando ha richiesto le PT non disponeva più di risparmi e di risorse. Ritenuto che queste prestazioni sono volte a garantire la copertura del fabbisogno vitale, egli ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la concessione delle prestazioni transitorie.

1.10. Il 22 marzo 2023 (doc. XX) il TCA ha ulteriormente chiesto al ricorrente di produrre gli estratti conto mensili di tutti i suoi conti bancari e/o postali dal 1° aprile 2020 al 1° dicembre 2022, come pure di giustificare con prove documentali il consumo della sostanza avvenuto nel medesimo periodo.

1.11. La Cassa di compensazione ha preso posizione il 17 aprile 2023 (doc. XXV) sui documenti giustificativi prodotti dall'assicurato il 28 marzo 2023 (docc. XXII e D1-N63), osservando in particolare che alcune fatture sono antecedenti al momento in cui egli ha prelevato gli averi previdenziali (giugno 2020) e che quindi non vengono considerate. Inoltre, dopo avere esaminato singolarmente anno per anno, nelle sue conclusioni la Cassa ha affermato che per gli anni 2020-2022 il consumo di capitale non giustificato ammonta a complessivi Fr. 142'198.- (Fr. 61'607,80 + Fr. 63'590,70 + Fr. 17'000.-), importo che va perciò considerato a titolo di rinuncia di sostanza. Dedotto poi l'ammortamento di Fr. 20'000.- (art. 27 OPTD), si ha una rinuncia di Fr. 122'198.-.

Avendo quindi l'assicurato comprovato soltanto in minima parte l'avvenuto consumo del capitale di libero passaggio, la Cassa ha riconfermato la richiesta di respingere il ricorso e di negare le prestazioni transitorie all'interessato.

1.12. L'insorgente ha da ultimo ribadito il 22 aprile 2023 (doc.XXVIIbis) che non è possibile conservare tutte le ricevute di spese, come per l'acquisto di vestiti, per la spesa ordinaria al supermercato, per i giornali, per il materiale di ufficio e di pulizia, ecc. È invece certo che al 1° dicembre 2022 il suo capitale era esaurito già da tempo, che non ha più avuto alcuna entrata e che da gennaio 2023 non paga più la pigione, la cassa malati, il telefono e l'elettricità. L'assicurato ha concluso rammentando che lo scopo delle prestazioni transitorie è la copertura del fabbisogno vitale e che egli adempie ai requisiti per ottenere le prestazioni transitorie per disoccupati anziani.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente si è lamentato che l'autorità che si è pronunciata sulla sua opposizione è la stessa che ha rifiutato la prestazione transitoria per disoccupati anziani (doc. I).

L'agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.

In base all'art. 1 della Legge sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani (LPTD), la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applica alle procedure fondate sulla LPTD se non diversamente disposto dalla medesima legge.

L'art. 49 cpv. 1 LPGA dispone che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni, accompagnandole da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e motivandole se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 2).

In numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia la decisione su opposizione. Dal canto suo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in un primo tempo e nella composizione a tre giudici (STFA K 11/04 del 27 agosto 2004), in un caso non ticinese, ha deciso in senso contrario al TCA, limitandosi a rilevare che non esistevano motivi di prevenzione nella persona chiamata ad esaminare l'opposizione. In seguito, la prima Camera (STFA H 53/04 del 25 settembre 2004) ha sottolineato che la separazione personale, a seconda dell'organizzazione dell'amministrazione, è necessaria e sensata ("allerdings erforderlich und im Übrigen sinnvoll"). In una successiva sentenza, emessa nella composizione a tre giudici (STFA C 6/04 del 16 febbraio 2005), il TFA ha affermato che se una separazione personale tra chi decide e chi esamina l'opposizione può essere sensata dal profilo di una maggiore obiettività della decisione su opposizione, non esiste tuttavia un obbligo di diritto federale di effettuare tale separazione (cfr. inoltre, a tal proposito, D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 139-141 n. 4).

Nella sentenza 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 (cfr. anche la STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2 [non pubblicato]), il TF si è così espresso:

" 3.4 Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale.".

Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005 consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 75 seg.). A prescindere da queste considerazioni, si osserva che la decisione di risarcimento del 28 marzo 2008 è stata emessa dal servizio giuridico a firma dell'avv. C. e di P., mentre la decisione su opposizione del 28 agosto 2008 è stata redatta dalla lic. iur F. e controfirmata dal direttore avv. M.. Non sono dunque rilevabili vizi di natura formale nell'operato della Cassa (cfr. a questo riguardo anche consid. 2.2 non pubblicato in DTF 134 V 405).".

Su questo aspetto, cfr. anche Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozial-versicherungsrechts, ATSG, 4a edizione 2020, n. 30 e seg. ad art. 52.

Nel caso in esame, la decisione formale è stata sottoscritta da __________, Capo servizio del Servizio prestazioni complementari, mentre la decisione su opposizione dal medesimo capo servizio in uno, però, con il Capo ufficio __________. La verifica del provvedimento è quindi stata eseguita nuovamente dal Capo servizio, anche se una separazione gerarchica e personale, seppure opportuna, di per sé non è imposta.

Ciò stante, è corretto che il medesimo Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione si sia nuovamente pronunciato sulla domanda di prestazione transitoria presentata dall'assicurato dopo che quest'ultimo si è opposto il 16 novembre 2022 contro il diniego della prestazione transitoria deciso l'8 novembre 2022 dallo stesso Servizio PC.

Il TCA può dunque entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato la nuova Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), in virtù della quale le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni possono percepire prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

Il Consiglio federale ha promulgato, dal canto suo, l'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD), fissandone l'entrata in vigore, unitamente alla nuova legge federale, al 1° luglio 2021.

Il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa (Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 pubblicato nel FF 2019 6861), al capitolo 4 "Punti essenziali del progetto" esplicita "La normativa proposta" (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età devono potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e al contempo tuteli la loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890).

Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura delle prestazioni, dalla LADI.

Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896).

Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862).

Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita. Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento. Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892).

Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886).

Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887).

Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente riscosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892).

Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).

2.3. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPTD, chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui:

a. non ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento prevista dalla LAVS oppure

b. ha diritto di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che, all'età ordinaria di pensionamento, il richiedente le prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni secondo la LPC.

In base all'art. 4 cpv. 1 LPTD, le prestazioni transitorie comprendono (lett. a) la prestazione transitoria annua e (lett. b) il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Per l'art. 5 LPTD,

1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera e:

a. esaurisce il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente;

b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS;

c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà degli importi di cui all'articolo 9a LPC.

2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:

a. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);

b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione;

c. gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.

3 Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS.

Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone che:

1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:

a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole;

b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.

Quanto alla "Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)", l'art. 2 OPTD recita che se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie.

Riguardo alla rinuncia a proventi e a parti di sostanza, l'art. 13 cpv. 1 LPTD stabilisce che se il coniuge rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'articolo 10 cpv. 1 lettera a.

L'art. 13 cpv. 2 LPTD prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui una persona ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuta e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito, come se la rinuncia non fosse avvenuta.

Secondo l'art. 13 cpv. 3 LPTD, è altresì computata una rinuncia se, a partire dalla nascita del diritto alle prestazioni transitorie, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.

L'art. 24 OPTD regola il principio della rinuncia a parti di sostanza (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD) e dispone che vi è rinuncia alla sostanza, se una persona:

a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90% del valore della prestazione; o

b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'art. 13 cpv. 3 LPTD.

L'art. 25 definisce l'importo della rinuncia in caso di alienazione (art. 13 cpv. 2 LPTD) e al suo capoverso 1 dispone che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a parti di sostanza ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPTD. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

In virtù dell'art. 25 cpv. 2 OPTD, l'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

Quanto all'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza (art. 13 cpv. 3 LPTD), giusta l'art. 26 OPTD:

1 L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.

2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 LPTD a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

3 Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:

a. il consumo della sostanza e il contributo di solidarietà secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTD;

b. riduzioni della sostanza dovute a:

  1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,

  2. spese per cure dentarie,

  3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,

  4. spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,

  5. spese per la formazione e la formazione continua professionali nonché spese per l'integrazione sociale o professionale;

c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza

grave del beneficiario;

d. versamenti a titolo di riparazione morale.

Secondo l'art. 27 OPTD concernente il computo della sostanza cui si è rinunciato (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD),

1 Per il calcolo delle prestazioni transitorie, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 13 capoversi 2 e 3 LPTD è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3 Per il calcolo delle prestazioni transitorie è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è riscossa la prestazione.

2.4. Nel giugno 2021 il Consiglio federale, e per esso il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito un Commento all'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

Nel commentare i singoli articoli, per quanto concerne gli artt. 2-4 OPTD l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio 2021 in ambito PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di Fr. 50'000.- e le coppie sposate di Fr. 100'000.-.

Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, ci si basa per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle prestazioni transitorie.

Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli artt. 21 cpv. 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'art. 10 cpv. 1 LPTD.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pure commentato l'art. 21 OPTD concernente il calcolo della sostanza netta (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD), rilevando, in particolare, che il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante, differenza necessaria in considerazione dello scopo delle prestazioni transitorie di preservare l'avere di previdenza.

L'UFAS ha al riguardo affermato quanto segue:

" Diversamente da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ordinarie.

Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può disporne.".

In merito al principio della rinuncia a parti di sostanza, il citato Commento, relativo all'art. 24 OPTD, spiega che la nozione di rinuncia alla sostanza secondo l'articolo 13 cpv. 3 LPTD include anche il caso in cui una persona abbia speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo senza un valido motivo.

L'art. 24 OPTD stabilisce pertanto che può essere computata una rinuncia in due casi:

– se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o

– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 13 cpv. 3 LPTD (lett. b).

L'UFAS precisa che la lettera a sancisce la prassi della LPC, fondata sulla giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 394. Di conseguenza, non è computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, si deve sempre presumere una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza della controprestazione va presunta se essa ammonta almeno al 90% del valore della prestazione. Di conseguenza, viene computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

Il Commento dell'UFAS non si esprime, invece, specificatamente sulla lettera b, cui è fatto riferimento nell'analisi dell'art. 26 OPTD riportato qui di seguito.

L'art. 25 OPTD indica come deve essere determinato l'importo della rinuncia in caso di alienazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPTD, mentre l'art. 26 OPTD stabilisce le modalità per calcolare l'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza secondo l'art. 13 cpv. 3 LPTD.

Il predetto Commento si esprime come segue sull'art. 26 OPTD:

" Capoversi 1 e 2

Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive del beneficiario (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo viene effettuato separatamente per ogni anno del periodo da considerare ed è pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 13 cpv. 3 LPTD), in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, è dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza è di 140 000 franchi, per quell'anno è ammesso un dispendio di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui sono sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.

Capoverso 3

Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.

Lettera a

Il consumo della sostanza è una parte della sostanza che viene computata ogni anno come reddito nel calcolo delle PT (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD). Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PT versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, un beneficiario di PT deve quindi utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PT non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 24 lettera b.

I contributi di solidarietà ricevuti in virtù della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 possono essere impiegati liberamente e non vengono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza.

Lettera b

Secondo quanto stabilito nell'articolo 13 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato. I validi motivi sono enumerati esaustivamente sotto questa lettera.

Numeri 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. Il beneficiario deve provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.

Lettera c

Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. Sono considerate perdite di sostanza involontarie soltanto quelle non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario di PT, quali ad esempio le perdite impreviste in borsa o derivanti dal mancato rimborso di un credito. Queste perdite devono essere comprovate dal beneficiario di PT.

Lettera d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità o di un reato possono essere impiegate a discrezione dal beneficiario, il quale non deve temere che il fatto di spendere queste somme comporti una riduzione delle PT.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale non sono presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.".

2.5. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre emanato le Direttive sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (DPT), valide dal 1° luglio 2021, aggiornate al 1° gennaio 2023, che concretizzano le disposizioni della legge e dell'ordinanza.

Per quanto concerne il tema della soglia di sostanza regolato dall'art. 5 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPTD, il N. 2440.01 DPT indica che hanno diritto alle prestazioni transitorie soltanto le persone la cui sostanza netta non supera i valori seguenti:

– 50'000 franchi per le persone sole;

– 100'000 franchi per le coppie sposate;

– 25'000 franchi per i figli che vivono nella stessa economia domestica.

Inoltre, per il N. 2440.02 DPT, se una persona presenta una richiesta di prestazioni transitorie, per valutare l'eventuale superamento del valore consentito è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni transitorie (art. 2 OPTD).

Per il N. 3343.01 DPT, la sostanza di un beneficiario di prestazioni transitorie comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

A norma del N. 3343.02 DPT, in particolare vanno computati come sostanza le vincite a lotterie, il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione e i capitali pagati a rate (come i versamenti in capitale di assicurazioni o il capitale di vecchiaia). Nel caso delle rendite vitalizie senza restituzione, invece, le singole rate sono computate come reddito (v. i N. 3353.01 e 3353.02).

Il N. 3410.01 DPT ricorda che per principio vanno computati come redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato (art. 13 LPTD). Nel calcolo delle prestazioni transitorie, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.

Secondo il N. 3410.02 DPT, di regola, si deve presumere una rinuncia se il beneficiario di prestazioni transitorie

– ha rinunciato a proventi (v. cap. 3.4.2);

– ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata convenuta una controprestazione equivalente (v. cap. 3.4.6.2); o

– ha speso la sua sostanza in misura eccessiva (v. cap. 3.4.6.3).

Per il N. 3461.01 DPT, l'importo della sostanza computabile cui si è rinunciato si compone della sostanza cui si è rinunciato in seguito all'alienazione di parti di sostanza secondo il capitolo 3.4.6.2 e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio eccessivo della sostanza secondo il capitolo 3.4.6.3 (art. 24 OPTD).

In merito alla rinuncia in caso di alienazione (capitolo 3.4.6.2), per il N. 3462.01 DPT v'è rinuncia in caso di alienazione se:

– una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta; e

– la controprestazione è inferiore al 90% della prestazione.

L'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione (N. 3462.02 DPT, art. 25 OPTD).

Il N. 3462.03 DPT ricorda che per obbligo giuridico s'intende un obbligo derivante da norme giuridiche o sentenze giudiziarie (DTF 122 V 394). Si può trattare ad esempio del pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta.

Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell'eventuale controprestazione (N.3462.04)

I NN. 3462.05-3462.08 DPT si riferiscono all'alienazione di un immobile, mentre i NN. 3462.09-3462.16 DPT alla diminuzione non comprovata della sostanza.

Se in presenza di una notevole diminuzione della sostanza, il beneficiario di prestazioni transitorie non è in grado di comprovare per cosa ha utilizzato il denaro, si deve per principio presumere una rinuncia alla sostanza (N. 3462.09 DPT).

Per il N. 3462.10 DPT, se negli anni in cui si è verificata la diminuzione della sostanza il beneficiario di prestazioni transitorie e i suoi familiari disponevano di un reddito sufficiente, l'importo della rinuncia alla sostanza corrisponde a quello della diminuzione della sostanza. Se invece disponevano di un reddito insufficiente, si considera rinuncia alla sostanza unicamente la differenza tra la diminuzione non comprovata della sostanza e la parte della sostanza che si è dovuta consumare per il sostentamento.

Il reddito è considerato sufficiente se è superiore a un importo forfettario applicabile per il sostentamento e insufficiente se è inferiore. Per la determinazione dell'importo forfettario applicabile e del reddito, occorre tenere conto del beneficiario di prestazioni transitorie, del suo coniuge e dei figli che al momento della rinuncia alla sostanza erano minorenni o, se in formazione, non avevano ancora compiuto i 25 anni di età (N. 3462.11 DPT).

Il N. 3462.12 DPT spiega che l'importo forfettario per il sostentamento viene determinato moltiplicando l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di una persona sola secondo l'allegato 8.1 per il relativo fattore secondo l'allegato 13.

Infine, secondo il N. 3462.16 DPT, la parte di sostanza che si è dovuta consumare per il mantenimento a causa di un reddito insufficiente corrisponde alla differenza tra l'importo forfettario applicabile per il mantenimento, inclusi i contributi di mantenimento, e il reddito effettivo.

Per quanto concerne il dispendio eccessivo della sostanza (capitolo 3.4.6.3), il N. 3463.01 DPT ricorda che il principio prevede che vi è dispendio eccessivo della sostanza se:

– nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura eccessiva; e

– non vi sono motivi che giustificano il dispendio eccessivo della sostanza.

A norma del N. 3463.02 DPT, l'importo della rinuncia alla sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e quello consentito (v. N. 3463.20 segg.).

Le Direttive definiscono poi al N. 3463.03 DPT il periodo da considerare menzionato nell'OPTD e indicano che per i beneficiari di prestazioni transitorie esso decorre dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alle prestazioni transitorie.

Quanto al dispendio eccessivo della sostanza, trattato dai NN. 3463.05-3463.09 DPT, il N. 3463.05 DPT spiega che il dispendio della sostanza è ritenuto eccessivo se dalla nascita del diritto alle prestazioni transitorie una persona o i suoi familiari inclusi nel calcolo delle prestazioni transitorie hanno speso all'anno oltre il 10% della loro sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi, il limite è di 10'000 franchi all'anno (art. 13 cpv. 3 LPTD).

Per determinare il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare, si calcola separatamente il dispendio consentito per ogni anno civile del periodo in questione. I singoli importi annui sono poi sommati (N. 3463.07 DPT).

Il N. 3463.08 DPT dispone che se nel periodo da considerare si verifica una rinuncia in seguito ad alienazione di parti di sostanza secondo il capitolo 3.4.6.2, per la determinazione del dispendio consentito occorre aggiungere alla sostanza effettiva l'importo determinato della sostanza cui si è rinunciato, ridotto di 10'000 franchi all'anno conformemente al N. 3461.02.

Giusta il N. 3463.09 DPT, se il dispendio effettivo della sostanza nel periodo da considerare è inferiore al dispendio consentito, non sussiste alcuna rinuncia alla sostanza. Se invece è superiore, va valutato se per il dispendio eccessivo della sostanza vi sia uno dei motivi giustificativi di cui ai N. 3463.10 segg.

Secondo il N. 3463.10 DPT sono considerati motivi giustificativi, segnatamente:

– il sostentamento;

– le riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo;

– le perdite di sostanza involontarie;

– l'impiego di versamenti a titolo di riparazione morale.

Per quanto concerne in particolare il sostentamento, il N. 3463.11 DPT dispone che nel caso delle persone con un reddito insufficiente si presume che una parte della sostanza debba essere spesa per il sostentamento. Il beneficiario di prestazioni transitorie non è tenuto a comprovare queste spese. L'organo esecutivo deve computare da sé un determinato importo e il N. 3463.12 DPT precisa che questo importo corrisponde, per il periodo della riscossione delle prestazioni transitorie, al consumo della sostanza secondo il capitolo 3.3.4.

Quanto alle riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo, giusta il N. 3463.13 DPT sono considerate giustificate, se riconducibili a uno dei motivi seguenti:

– spese destinate a preservare il valore di immobili;

– spese per cure dentarie;

– spese legate a malattia e invalidità non coperte da

assicurazioni sociali;

– spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa;

– spese per la formazione e la formazione continua professionali

Queste spese devono essere comprovate dal beneficiario di prestazioni transitorie.

Per determinare la sostanza cui si è rinunciato, il N. 3463.20 DPT dispone che se il dispendio effettivo della sostanza nel periodo da considerare è superiore al dispendio consentito secondo il N. 3463.05, dal dispendio eccessivo della sostanza – ovvero dalla differenza tra il dispendio effettivo e quello consentito – vanno dedotti dapprima le spese per provvedere al sostentamento di cui al N. 3463.11 ed eventuali versamenti a titolo di riparazione morale di cui al N. 3463.19.

Successivamente, se resta ancora un importo residuo, ne vanno dedotte le riduzioni della sostanza dovute a un altro valido motivo di cui ai N. 3463.14 segg. e le perdite di sostanza involontarie di cui al N. 3463.18 (N. 3463.21 DPT).

Il N. 3463.22 DPT prevede, infine, che l'eventuale importo ancora residuo è considerato quale rinuncia alla sostanza. Questa va computata dal 1° gennaio dell'anno che segue l'anno civile in cui si è verificato il dispendio eccessivo della sostanza.

2.6. Nel caso di specie, il 30 settembre 2022 (doc. 1) l'assicurato ha presentato alla Cassa cantonale di compensazione la domanda per prestazioni transitorie per disoccupati anziani.

Alla domanda n. 20 se ha prelevato il capitale del 2° pilastro, egli ha risposto affermativamente, cifrando il suo avere di previdenza in Fr. 201'462,95 e allegando il conteggio d'uscita al 31 marzo 2020 emesso il 9 aprile 2020 (doc. 1-20/25) dalla __________ che indica questo importo.

Inoltre, il richiedente ha prodotto il conteggio delle indennità di disoccupazione (Fr. 3'196,70) per il mese di settembre 2022 (doc. 1-21/25) che, come deciso il 23 agosto 2022 dalla Cassa disoccupazione (doc. 1-22/25), avrebbe percepito ancora fino al 30 novembre 2022 (termine quadro 27.03.2020-30.11.2022).

Alla richiesta della Cassa del 13 ottobre 2022 (doc. 2) di indicare a cosa si riferiva il capitale di Fr. 123'193.- esposto nella notifica di tassazione fiscale 2020, e di comprovare, a mano di note e fatture, il suo consumo qualora non ne fosse più stato in possesso, il 17 ottobre 2022 (doc. 3) l'assicurato ha risposto che "Ho consumato il capitale esposto nella mia dichiarazione fiscale per l'anno 2020. Non ho note o fatture, posso comunque comunicarle che ho consumato il capitale per spese ordinarie.".

Sulla scorta di tali informazioni, la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 81'147,40 (doc. 6) la sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, importo che, ammortizzato di Fr. 10'000.-, risulta superiore alla soglia di sostanza di Fr. 50'000.-, perciò con decisione dell'8 novembre 2022 (doc. 7) ha respinto la domanda di prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Essa ha ritenuto che la sostanza netta presente al 31 dicembre 2020 secondo la notifica di tassazione IC 2020, pari a Fr. 123'193.-, è stata consumata senza che, come affermato dall'istante, vi siano prove sulla sua destinazione. Pertanto, sulla base dei N. 3462.09 DPT e seguenti, ha stabilito che la diminuzione non comprovata della sostanza ammonta, al 12 ottobre 2022, a Fr. 71'147,80.

Nemmeno le informazioni fornite dall'interessato con l'opposizione, ossia d'aver utilizzato il capitale di Fr. 123'193.- per le spese ordinarie, quali vestiti, scarpe, sussistenza, prodotti per la pulizia, franchigia della cassa malati e aliquota del 10% per l'acquisto di farmaci e per le spese di ospedalizzazione, hanno fatto modificare alla Cassa di compensazione la conclusione di considerare il consumo del capitale quale rinuncia di sostanza, non avendo l'assicurato debitamente comprovato con giustificativi che era tenuto giuridicamente a consumare questo capitale né che ha ricevuto una prestazione adeguata.

Pendente causa, la Cassa ha fissato la rinuncia di sostanza dapprima in Fr. 136'037,75 che, con l'ammortamento, ha stabilito in Fr. 116'037,75 (doc. XVI); poi, alla luce dei giustificativi di spesa prodotti dal ricorrente a richiesta del TCA, l'ha fissata in Fr. 142'198.- e dopo ammortamento in Fr. 122'198.- (doc. XXV).

A domanda del Tribunale (doc. VII), il ricorrente ha trasmesso il "Conteggio definitivo per pensionamento" al 31 marzo 2020 emesso dalla Fondazione __________ il 28 maggio 2020 (doc. C5), la conferma dell'accredito sul conto stipendio, avvenuto il 5 giugno 2020 (doc. C6), della prestazione d'uscita del 2° pilastro di Fr. 201'462,95, gli attestati bancari del saldo del conto stipendio al 31 dicembre 2019 (doc. C7: Fr. 77,85), al 31 dicembre 2020 (doc. C8: Fr. 123'193,02), al 31 dicembre 2021 (doc. C9: Fr. 28'250,34) e al 30 novembre 2022 (doc. XIII/1: Fr. 769,25), come pure le notifiche di tassazione 2019 (doc. IX/1), 2020 (doc. IX/2) e 2021 (docc. C1-C4).

Inoltre, sempre a domanda del TCA (doc. XX), l'assicurato ha prodotto il dettaglio dei movimenti dei suoi conti dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2022 (docc. D1-M11) e una serie di pezze giustificative a comprova del consumo di parte della sua sostanza e per essa del capitale del 2° pilastro (docc. N1-N63).

Dagli atti risulta dunque che nel 2020, a 58 anni e sette mesi, l'assicurato ha richiesto il versamento quale prestazione di vecchiaia degli averi di libero passaggio del suo secondo pilastro, somma di Fr. 201'462,95 che gli è stata accreditata sul suo conto stipendio il 5 giugno 2020 (doc. C6) e che, dunque, va presa in considerazione quale sostanza computabile, potendo egli disporne liberamente. Infatti, con lo scioglimento del conto di libero passaggio, il ricorrente non beneficia (più) della protezione dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD e dell'art. 4 OPTD concernente gli averi di previdenza della previdenza professionale secondo cui, fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio, non vanno presi in considerazione né per calcolare la sostanza né per valutare il superamento della soglia di sostanza (FF 2019 6894).

2.7. È pacifico che v'è stato un notevole dispendio di sostanza tra il 5 giugno 2020 e il 30 novembre 2022, visto che in poco meno di 30 mesi il ricorrente ha prelevato quasi 201'000 franchi dal suo conto bancario rispettivamente nel solo 2020, in quasi sette mesi, i prelevamenti sono stati di Fr. 13'000.- in media al mese.

Va esaminato se e in quale misura tale consumo possa essere qualificato come rinuncia di sostanza alla luce delle norme esposte nei precedenti considerandi.

2.8. Va ricordato che l'art. 24 lett. a OPTD, che concerne l'alienazione di sostanza senza esservi giuridicamente tenuti o senza controprestazione adeguata, ha ripreso la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in ambito di prestazioni complementari all'AVS/AI, secondo cui un'alienazione senza obbligo legale si realizza in particolare nel caso di donazioni e di anticipi ereditari. Al contrario, il pagamento di una multa, di una liquidazione in capitale in caso di divorzio, di un debito di imposta o la restituzione di prestiti devono essere intesi come obblighi legali e non devono essere considerati come rinuncia di sostanza.

Se non sussistono tali obblighi, si deve sempre presumere che v'è una rinuncia di sostanza se la controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non è adeguata e quindi non ammonta almeno al 90% del valore della prestazione. Ciò è il caso di una donazione, ma anche di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato oppure di un acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 631 pag. 244) riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:

  • liberalità e donazioni

  • contributi di mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC

  • sostegno finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC

  • contributi di mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale

  • giochi in denaro come lotterie, casinò e poker

  • beni che sono stati investiti con alto rischio

  • concessione di un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un prestito

  • chi accetta senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole

  • chi successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.

Per la presa in considerazione di una rinuncia di sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari, è irrilevante quanto tempo prima sia avvenuta la rinuncia; essa è rilevante dal punto di vista del diritto alle PC anche se è avvenuta molti anni prima della concessione delle prestazioni (Carigiet/Koch, op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246).

Per la valutazione della rinuncia è determinante la legislazione in vigore al momento della richiesta delle prestazioni e non al momento della rinuncia. Per la valutazione della sostanza alienata e di qualsiasi controprestazione ci si deve porre al momento dell'alienazione. Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di alienazione di immobili (Carigiet/Koch, op. cit., N. 634, pag. 246).

Secondo l'art. 25 cpv. 1 OPTD, infatti, in caso di alienazione di un immobile è determinante il suo valore venale e l'art. 25 cpv. 2 OPTD definisce l'importo della rinuncia in caso di alienazione come la differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

2.9. L'art. 24 lett. b OPTD si riferisce alla seconda ipotesi di rinuncia di sostanza e meglio al caso in cui l'assicurato ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall'art. 13 cpv. 3 LPTD; in tale evenienza, si ha quindi un dispendio eccessivo di sostanza.

Secondo l'art. 13 cpv. 3 LPTD, si è in presenza di una rinuncia di sostanza se, a partire dalla nascita del diritto alle prestazioni transitorie, l'assicurato ha speso all'anno, senza un valido motivo elencato all'art. 26 cpv. 3 OPTD, oltre il 10% della sua sostanza.

L'art. 26 OPTD, che definisce l'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza, precisa che corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare (cpv. 1).

Inoltre, il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati (cpv. 2).

Le DPT, come visto, definiscono il periodo da considerare.

Per i beneficiari di prestazioni transitorie, il N. 3463.03 DPT precisa che esso decorre dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alle prestazioni transitorie.

Nel caso di coppie sposate, il N. 3463.04 DPT chiarisce che per l'inizio del periodo da considerare ci si deve basare sul coniuge che ha acquisito per primo il diritto alle prestazioni transitorie.

Considerato che il Consiglio federale ha previsto, nel suo citato Messaggio 19.051 del 30 ottobre 2019 concernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, che per il calcolo della PT si fa riferimento il più possibile alle prescrizioni della LPC (FF 2019 6892), e che il concetto di base e le norme applicabili in materia di rinuncia di sostanza sono identici fra i due tipi di prestazioni, occorre riferirsi alle norme in ambito di prestazioni complementari per definire il periodo da considerare.

Per quanto concerne in particolare il dispendio eccessivo della sostanza, secondo l'art. 11a cpv. 3 LPC è computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza.

Le DPC indicano al N. 3533.04 che per i beneficiari di una rendita per superstiti dell'AVS o di una rendita AI, il periodo da considerare decorre dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alla rendita, ma al più presto dal 1° gennaio 2021 (in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019).

Gli autori Carigiet/Koch, op. cit., al N. 638 pag. 247 spiegano chiaramente che il periodo da considerare per i beneficiari di una rendita per superstiti e di una rendita di invalidità è quello che intercorre tra l'inizio della rendita e la richiesta di prestazioni complementari ("Der massgebende Zeitraum ist für Berechtigte einer Hinterlassenenrente und einer Invalidenrente die Dauer zwischen dem Rentenbeginn bis zur EL-Anmeldung."). Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS, il periodo da considerare è ancora più ampio, visto che l'art. 11a cpv. 4 LPC prevede che le regole sul consumo di sostanza non consentito di cui al capoverso 3 si applicano anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita. Di fatto, ciò significa che il controllo dello stile di vita viene effettuato retroattivamente a partire dai 55 anni e, per le donne che percepiscono la rendita di vecchiaia anticipata, a partire dall'età di 52 anni. Tuttavia, il periodo da considerare inizia al più presto al 1° gennaio 2021 e termina al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno civile per il quale viene effettuato il calcolo delle prestazioni complementari.

Per questa Corte, ne consegue che, in analogia con la LPC, nell'ambito delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani il periodo da considerare deve essere inteso come il periodo compreso tra la nascita del diritto alle prestazioni transitorie - che insorge dalla realizzazione delle condizioni previste dall'art. 5 LPTD - e quello in cui è stata depositata la domanda per l'ottenimento di queste prestazioni.

2.10. Sulla tematica della rinuncia a proventi e parti di sostanza, il citato Messaggio del 30 ottobre 2019 concernente la LPTD ha indicato all'art. 11 (poi diventato art. 13 LPTD) che "Questo articolo riprende le regolamentazioni relative alla rinuncia a proventi e a parti di sostanza, introdotte nella LPC con la riforma delle PC.".

A tal proposito, nel Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) (FF 2016 6705), il Consiglio federale ha esposto la situazione iniziale e la normativa vigente, ricordando in particolare quanto segue (FF 2016 6736):

" Secondo la giurisprudenza non può essere computata una rinuncia alla sostanza, se la controprestazione è adeguata [DTF 122 V 394], a prescindere dal fatto che questa serva o meno a coprire il fabbisogno vitale. Ne consegue che un assicurato può condurre uno stile di vita lussuoso e, dopo aver consumato la sostanza, presentare una richiesta di PC senza essere penalizzato. Anche gli averi del 2° pilastro prelevati in forma di capitale sono considerati nel calcolo delle PC ed esaminati per stabilire se vi è stata una rinuncia. Tuttavia, come per la sostanza, anche questi averi possono essere spesi senza che questo comporti sanzioni nel quadro del calcolo delle PC. In generale, l'assenza di sanzioni può indurre a consumare rapidamente l'intera sostanza e produrre situazioni scioccanti, in particolare quando sono gli averi del 2° pilastro a essere spesi con finalità del tutto diverse dalla previdenza. (…)".

E sulla modifica della legge l'Esecutivo federale si è pronunciato così (FF 2016 6736):

" Introduzione nella legge di una definizione di rinuncia alla sostanza

Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, si propone di introdurre nella legge una definizione della nozione di rinuncia alla sostanza. La definizione proposta riprende a grandi linee quella della giurisprudenza. È pertanto considerata rinuncia alla sostanza la rinuncia a beni da parte dell'assicurato senza un obbligo legale, motivi gravi o una controprestazione adeguata. Inoltre, per evitare che l'assicurato consumi la sostanza (compreso il capitale del 2° pilastro) troppo rapidamente e poi presenti una richiesta di PC all'AVS o all'AI o di un nuovo calcolo delle PC, si propone di introdurre un limite di spesa annuo oltre il quale dovrà essere computata una rinuncia alla sostanza anche in caso di prova di una controprestazione adeguata. Il limite proposto dal disegno per stabilire se la sostanza sia consumata troppo rapidamente è del 10 per cento all'anno. Oltre questo limite, le spese non giustificate né da un obbligo legale né da altri motivi particolarmente validi saranno computate quale rinuncia alla sostanza. Il limite del 10 per cento all'anno consente di tenere conto dello stile di vita di ciascuno in funzione della sostanza di cui dispone. È tuttavia prevista un'eccezione nel caso in cui la sostanza non superi i 100 000 franchi, dato che una limitazione del 10 per cento sarebbe troppo restrittiva. In questo caso, il limite di spesa autorizzato sarà di 10 000 franchi all'anno.".

Nel Commento ai singoli articoli, all'art. 11a LPC "Rinuncia a proventi e beni" (FF 2016 6777) il Consiglio federale ha indicato quanto segue:

" Questo articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il nuovo articolo opera una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Il capoverso 3 dà inoltre una definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza.

Cpv. 1: questo capoverso disciplina il computo dei redditi dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente in materia. (…).

Cpv. 2: questo capoverso dà una definizione chiara del concetto di rinuncia, che al momento non è prevista a livello di legge. Tuttavia, non comporta modifiche della prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o beni. Le condizioni dell'assenza di un obbligo legale e di una controprestazione adeguata non sono cumulative. Inoltre, l'adempimento di un dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata una rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi di mantenimento versati a un familiare superano il minimo vitale di quest'ultimo [DTF 121 V 204]. Per quanto concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è considerata adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione [DTF 122 V 394]. Per i beni di consumo e i servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate le circostanze, non avrebbe effettuato [STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011].

Cpv. 3: questo capoverso completa il capoverso 1 specificando che, anche se la controprestazione è adeguata, la sostanza spesa non può eccedere un certo limite. Questo implica che, anche in presenza di una prova delle spese, in sede di calcolo della PC si considererà come una rinuncia il caso in cui la sostanza è stata spesa in un breve lasso di tempo senza che la persona si sia preoccupata del futuro. Le perdite di sostanza involontarie, ovvero non riconducibili a un comportamento intenzionale o imprudente del beneficiario di PC, non costituiscono una spesa della sostanza e non rientrano quindi nel campo d'applicazione di questa disposizione. Di conseguenza, non sarà considerata una rinuncia alla sostanza il caso di una perdita inattesa dovuta a un investimento patrimoniale effettuato razionalmente o all'inesigibilità di un prestito non prevedibile al momento della sua concessione.

I limiti fissati permettono di determinare se la sostanza sia stata spesa troppo rapidamente oppure no. Se l'organo esecutivo constata una rinuncia alla sostanza, va applicata la riduzione di 10 000 franchi l'anno prevista all'articolo 17a capoverso 1 OPC-AVS/AI, come avviene già oggi.

Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'applicazione della presente disposizione. Le spese giustificate da un «valido motivo» includono segnatamente le spese effettuate per garantire la copertura del minimo vitale dei beneficiari di PC e per preservare il valore di beni immobili di loro proprietà, le spese delle cure dentarie e varie spese di malattia o d'invalidità non coperte né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né dall'AI o dalle PC.".

Il Commento allestito dall'UFAS nel gennaio 2020 relativo agli articoli 17b, 17c, 17d e 17e intitolato "Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp", è identico al Commento che lo stesso Ufficio ha allestito nel giugno 2021 sull'OPTD, già esposto al considerando 2.4 con riferimento agli artt. 24, 25 e 26.

2.11. Riguardo alla novità della codificazione della nozione di rinuncia nelle nuove norme LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, Karin Anderer, Die Revision der Ergänzungsleistungen (EL) - Ein Überblick, in: ZKE 2020 pag. 467, osserva che la Riforma delle PC ha introdotto l'art. 11a LPC, che definisce tre categorie di rinuncia, di cui la categoria elencata al capoverso 3 "Rinuncia in caso di dispendio eccessivo" rappresenta una nuova forma di rinuncia.

Essa evidenzia che il capoverso 1 si riferisce alla rinuncia a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il capoverso 2 alla rinuncia ad altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali e il capoverso 3 alla rinuncia in caso di dispendio eccessivo.

In merito a quest'ultima nuova categoria di rinuncia, l'autrice rileva che essa comporta grandi difficoltà. Chi consuma una parte del proprio patrimonio in un breve periodo di tempo, cioè troppo velocemente, senza che vi sia un motivo valido per farlo, deve poi lasciarsi computare una rinuncia alla sostanza.

Il problema è che nel caso dei beneficiari di rendita di vecchiaia dell'AVS, la rinuncia viene presa in considerazione già dieci anni prima la nascita del diritto alla rendita (art. 11a cpv. 4 LPC). Questa modifica, secondo l'autrice, è molto controversa, tanto che anche la dottrina la critica e la definisce un "controllo statale dello stile di vita" e una "violazione di un tabù" e si chiede addirittura se "sotto la veste di una "lotta contro gli abusi" ampiamente accettata, alla fine sia stata introdotta solo un'altra misura di risparmio" (pag. 477).

Karin Anderer ricorda, inoltre, che le Disposizioni transitorie della LPC prevedono che può essere presa in considerazione soltanto la sostanza che è stata consumata in eccesso dopo il 1° gennaio 2021 (pag. 478).

Allo stesso modo, Michael Meier e Jana Renker, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 pag. 1, rammentano che con le nuove norme v'è stato un cambio di paradigma, poiché se fino alla Riforma delle PC, ad eccezione di alcune fattispecie, era irrilevante quanto e per cosa una persona avesse speso la propria sostanza, ora il legislatore ha stabilito l'importo massimo che i beneficiari AVS/AI possono spendere all'anno prima che il consumo sia considerato legalmente una rinuncia.

Essi osservano che il Consiglio federale giustifica questa estensione della fattispecie sulla rinuncia di sostanza affermando che l'alienazione di sostanza in un breve periodo di tempo, senza preoccuparsi per il futuro, dovrebbe essere sanzionata. A loro dire, invece, il vero motivo dell'estensione del capoverso 3 è probabilmente il timore diffuso che gli assicurati possano vivere una vita di lusso prima di ricevere le PC e sperperare i soldi risparmiati in champagne e vacanze in crociera sapendo che in seguito saranno sostenuti dallo Stato con le prestazioni complementari (pag. 8).

Questi autori ricordano inoltre che il capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) limita il controllo del consumo di sostanza previsto dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC alla "sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica". Anche Michael Meier e Jana Renker rilevano, quindi, che non è possibile un controllo retroattivo e più esteso del consumo di sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma delle PC (pag. 13).

Anche i già menzionati Carigiet/Koch, op. cit., N. 638 pag. 248, hanno precisato, come visto, che il periodo da considerare inizia tuttavia a decorrere al più presto al 1° gennaio 2021 in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie del 22 marzo 2019.

Per quanto concerne il capoverso 4 dell'art. 11a LPC, secondo cui per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita, va qui precisato che questa norma, non prevista nel citato Messaggio del Consiglio federale del 2016 sulla Riforma delle PC, è stata introdotta dal Parlamento.

Dai dibattiti del Consiglio nazionale concernenti l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC avvenuti il 14 marzo 2018 (https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen? SubjectId=42880), risulta che è stata adottata la proposta della maggioranza che ha voluto modificare il capoverso 3 del Messaggio del Consiglio federale e introdurre l'attuale capoverso 4 (BU 2018 pag. 464 seg.).

Questa soluzione è stata discussa il 30 maggio 2018 in seno alla Commissione del Consiglio degli Stati (https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId =43248), che ha riferito che il Consiglio nazionale ha introdotto un limite temporale nella disposizione sulla rinuncia agli averi di sostanza per le persone con una rendita di vecchiaia. Nel caso delle rendite d'invalidità e di quelle per i superstiti, il consumo eccessivo di sostanza non può essere pianificato. Pertanto, per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità o di una rendita per superstiti, la disposizione sul consumo eccessivo di sostanza dovrebbe essere applicata solo quando il diritto è sorto. La Commissione si è detta d'accordo con il Consiglio nazionale senza contro-mozione (BU 2018 pag. 321) e l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC è stato così introdotto nel suo tenore attuale.

2.12. Nel caso in esame, l'oggetto della lite consiste nel determinare se l'importante consumo di sostanza che il ricorrente ha avuto nel periodo antecedente la domanda di prestazioni transitorie per disoccupati anziani influisce su questo diritto.

L'esame di questo quesito va dunque effettuato alla luce delle considerazioni esposte in merito alla definizione di rinuncia di sostanza e alle condizioni affinché vi sia una rinuncia di sostanza dovuta a un'alienazione di beni oppure a causa di un dispendio eccessivo di sostanza.

In primo luogo, occorre ricordare che le basi legali applicabili (LPTD e OPTD) sono entrate in vigore il 1° luglio 2021.

Di conseguenza, la rinuncia di sostanza intesa come alienazione senza obbligo giuridico o senza una controprestazione adeguata prevista dall'art. 13 cpv. 2 LPTD e dall'art. 24 lett. a OPTD, può entrare in linea di conto soltanto se è avvenuta dopo il 1° luglio 2021.

Ne discende che tutte le alienazioni di parti di sostanza effettuate dal ricorrente prima che le nuove norme esplicassero effetto non possono essere considerate ai fini della determinazione del suo diritto a delle prestazioni transitorie.

Per le alienazioni che sono invece avvenute dopo il 1° luglio 2021, dagli atti raccolti (docc. D1-N63) non emerge che si siano realizzate delle situazioni simili a quelle, già evidenziate (cfr. consid. 2.8), ritenute dalla prassi e della giurisprudenza come una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione.

Si può per contro considerare che si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 13 cpv. 3 LPTD di un dispendio eccessivo di sostanza, visto che l'assicurato ha consumato troppo rapidamente (FF 2016 6736, 6778) l'avere di previdenza del 2° pilastro di Fr. 201'462,95 che gli è stato accreditato sul conto stipendio il 5 giugno 2020 (cfr. consid. 2.7). Si ha una rinuncia di sostanza anche in caso di prova di una controprestazione adeguata.

Tuttavia, per poter applicare al caso in esame questa soluzione, occorre ricordare che, in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LPTD, il diritto alle prestazioni transitorie nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute. Ciò stante, poiché il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è scaduto il 30 novembre 2022 e che quindi a quel momento il ricorrente ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 3 cpv. 3 LPTD), la nascita del suo potenziale diritto alle prestazioni transitorie va dunque situata al 1° dicembre 2022.

È quindi da quel momento - o, al più tardi, dal 1° gennaio 2023 secondo il N. 3463.03 DPT -, e fino a quando l'assicurato ha richiesto le prestazioni transitorie - ossia nel periodo da considerare di cui all'art. 24 lett. b e all'art. 26 OPTD (cfr. consid. 2.9) -, che occorre verificare se v'è stato un consumo eccessivo di sostanza secondo l'art. 13 cpv. 3 LPTD.

In specie il richiedente ha inoltrato la domanda di prestazioni transitorie alla Cassa cantonale di compensazione il 30 settembre 2022, ossia indubbiamente prima dell'adempimento di tutte le condizioni legali e dunque prima della nascita del diritto.

In tal caso, il diritto alle PT nasce nel mese in cui è stata versata l'ultima indennità giornaliera dell'assicurazione disoccupazione, salvo se lo è stata nell'ultimo giorno del mese (N. 2210.02 DPT).

Ne deriva, dunque, che è come se il momento della nascita del diritto alle prestazioni transitorie e il momento della loro richiesta, posticipato al primo giorno del mese seguente, coincidessero.

Pertanto, in specie non v'è giocoforza un periodo compreso tra la nascita del diritto alle prestazioni transitorie e quello in cui è stata depositata la domanda per l'ottenimento delle stesse; in altre parole, non v'è, strictu sensu, un periodo da considerare ai sensi dell'art. 24 lett. b OPTD e dell'art. 26 cpv. 1 e 2 OPTD.

Di conseguenza, ci si deve porre alla nascita del diritto alle prestazioni transitorie (art. 13 cpv. 3 LPTD) e quindi la rinuncia di sostanza sotto forma di dispendio eccessivo della sostanza che si è realizzata prima del 1° dicembre 2022 (art. 13 cpv. 3 LPTD a contrario) non va senza dubbio presa in considerazione ai fini della determinazione di tale diritto, e ciò anche se è comunque avvenuta dopo il 1° luglio 2021.

2.13. Da quanto precede discende che la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione che, individuato un dispendio eccessivo di sostanza, ha controllato lo stile di vita del ricorrente negli anni precedenti la nascita del diritto alle prestazioni esaminando le pezze giustificative delle sue spese sostenute tra il 2020 e il 2022 (docc. D1-M11 e N1-N63) e ha concluso per una rinuncia di sostanza di Fr. 81'147,40, poi di Fr. 136'037,75 e da ultimo di Fr. 142'198.-, non può dunque essere condivisa.

2.14. Per determinare se v'è stata una rinuncia di sostanza, e quindi per giungere a questi importi, la Cassa di compensazione si è basata sui NN. 3462.09-3462.16 DPT (docc. 6 e XVI), in particolare sui NN. 3462.11 e 3462.12 DPT, identici ai precitati NN. 3532.11 e 3532.12 DPC. Essa ha così stabilito il consumo di capitale da parte del ricorrente dal 2020 al 2022, il suo normale sostentamento negli anni precedenti la riscossione della prestazione transitoria (dal 2020 al 2022) e il deficit di reddito per gli anni 2020, 2021 e 2022.

La Cassa si è riferita anche alla STF 9C_667/2021 del 17 maggio 2022 (= SVR 2022 EL Nr. 11) per supportare questa sua soluzione, che però non può essere condivisa dal TCA, giacché la possibilità di controllo per gli anni precedenti la riscossione delle prestazioni non è espressamente prevista e data per le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, ma soltanto per le prestazioni complementari.

Infatti, in quella sentenza, che concerne le prestazioni complementari e non le prestazioni transitorie per disoccupati anziani, il Tribunale federale ha verificato se v'è stata una rinuncia di sostanza e ha affermato che ci si poteva fondare sulle DPC nel tenore valido dal 1° gennaio 2021 allestite sulla base della Riforma PC (art. 11a LPC), entrata anch'essa in vigore quel giorno, anche se non ancora formalmente applicabili al caso esaminato. Infatti, la fattispecie concerneva una domanda di prestazioni complementari inoltrata nel 2020 e avente per oggetto una rinuncia di sostanza avvenuta nel 2020.

Allineandosi così al procedere del Tribunale cantonale, per l'Alta Corte le nuove direttive (N. 3532.11 DPC e N. 3532.12 DPC) rappresentano una concretizzazione convincente dei requisiti legali per la valutazione della rinuncia di sostanza in base alla situazione giuridica applicabile fino al 31 dicembre 2020 (cfr. consid. 7.2) e possono quindi essere prese in considerazione senza che ciò equivalga a un'applicazione inammissibile di una legge non ancora entrata in vigore. Pertanto, si devono prendere in considerazione gli importi forfettari fattorizzati come spese di sostentamento ammissibili negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua in applicazione analogica dei N. 3532.11 e N. 3532.12 DPC (cfr. consid. 7.3).

In seguito, le spese per il normale sostentamento dell'assicurato devono essere paragonate ai redditi effettivi e un'eventuale differenza fra questi due importi dà luogo al rispettivo deficit annuo dovuto a un reddito insufficiente (cfr. consid. 7.4).

L'importo della rinuncia di sostanza risulta poi dal confronto tra la diminuzione della sostanza dopo la deduzione delle spese documentate (cfr. consid. 6.3) e il deficit di reddito effettivo nel rispettivo anno (cfr. consid. 7.4).

Il Tribunale federale ha concluso quindi che negli anni in cui il deficit di reddito è superiore alla rispettiva diminuzione della sostanza (come nel caso del 2016 e del 2019), non deve essere imputata alcuna rinuncia di sostanza. Se, invece, il deficit di reddito è inferiore alla rispettiva diminuzione di sostanza (come negli anni 2015, 2017 e 2018), la differenza deve essere considerata come una rinuncia di sostanza (cfr. consid. 7.5).

Per un esempio in cui l'Alta Corte ha invece concluso che un'applicazione dell'art. 11a LPC non ancora entrato in vigore non era possibile in ragione dell'inammissibile effetto anticipato positivo della legge, e ha quindi ribadito che fino al 31 dicembre 2020 il sistema delle PC non offriva la possibilità di procedere a un controllo dello stile di vita e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità: DTF 146 V 306 consid. 2.6.2 = SVR 2020 EL Nr. 10.

2.15. Questo procedere e questo metodo di calcolo validi per la LPC non sono tuttavia pienamente sovrapponibili in materia di prestazioni transitorie per disoccupati anziani. In effetti, il metodo di calcolo della rinuncia di sostanza in caso di dispendio eccessivo di sostanza in parte diverge fra questi due tipi di prestazioni sociali.

Se, d'un canto, il tenore letterale dell'art. 17d OPC-AVS/AI è identico a quello dell'art. 26 OPTD - eccezion fatta per il capoverso 3 lettera d, in cui nelle PC è compreso il contributo di solidarietà -, d'altro canto il capoverso 3 lettera b prevede in materia di prestazioni complementari 6 validi motivi giustificativi del consumo di sostanza, mentre in ambito di prestazioni transitorie per disoccupati anziani i validi motivi sono sì gli stessi, ma sono soltanto cinque.

Infatti, l'art. 26 OPTD è privo della cifra 6, secondo cui per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerate le riduzioni della sostanza dovute a "spese per il normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente." (la sottolineatura è della redattrice).

Secondo questa norma, la possibilità di giustificare il normale sostentamento assume una grande importanza pratica, giacché riduce notevolmente il problema di un eccessivo controllo dello stile di vita introdotto con la Riforma PC. Poiché l'evoluzione del patrimonio è valutata retroattivamente fino a oltre 10 anni, le spese per il sostentamento di una persona costituiscono un motivo giustificativo importante per la riduzione della sostanza. Eventi quali la disoccupazione, l'occupazione a tempo parziale, i divorzi, le perdite di guadagno dovute a malattia, ecc. fanno sì che i risparmi debbano essere utilizzati per far fronte alle spese abituali (Carigiet/Koch, op. cit., N. 648 pag. 251).

Ciò avviene secondo le modalità descritte dal Tribunale federale nel citato giudizio e conformemente alle Direttive dell'UFAS dal 1° gennaio 2021 su questo argomento (per una critica della dottrina in merito alle DPC sulla rinuncia rispettivamente per uno schema riassuntivo sui passi da intraprendere per esaminare se ci si trova in presenza di una rinuncia di sostanza e in quale misura, Carigiet/Koch, op. cit., N. 640, N. 641 e N. 650 pag. 248 e seg., pag. 252 rispettivamente N. 651 pag. 252 e seg.).

Come visto, però, questa possibilità di controllo per gli anni precedenti la riscossione delle prestazioni non è espressamente prevista per le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, perciò il calcolo effettuato dalla Cassa non deve essere seguito.

2.16. Le stesse direttive differiscono sulla nozione di sostentamento quale motivo giustificativo delle spese effettuate per valutare la rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza.

A questo proposito, sia le DPC (N. 3533.13) sia le DPT (N. 3463.11) danno la medesima definizione, indicando che nel caso delle persone con un reddito insufficiente si presume che una parte della sostanza debba essere spesa per il sostentamento. Il beneficiario di PC/prestazioni transitorie non è tenuto a comprovare queste spese. Il servizio PC/L'organo esecutivo deve computare da sé un determinato importo.

La differenza fra prestazioni complementari e prestazioni transitorie emerge al paragrafo seguente.

Infatti, per il N. 3533.14 DPC, questo importo corrisponde:

  • per il periodo precedente la riscossione delle PC, alla differenza tra un importo forfettario per il sostentamento in funzione del numero di persone e le entrate effettive del beneficiario di PC e dei suoi familiari (v. esempi nell'allegato 14.4);

  • per il periodo della riscossione delle PC, al consumo della sostanza secondo il capitolo 3.4.4.1.

Per contro, il N. 3463.12 DPT indica soltanto che questo importo corrisponde, per il periodo della riscossione delle prestazioni transitorie, al consumo della sostanza secondo il capitolo 3.3.4 e quindi, giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, a un quindicesimo della sostanza.

Quanto precede conferma che per le prestazioni transitorie per disoccupati anziani non si impone la verifica della situazione economica dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione delle prestazioni esaminando se il consumo eccessivo della sostanza è avvenuto per il proprio sostentamento e quindi se costituisce un valido motivo che lo esclude dall'essere qualificato e computato come una rinuncia di sostanza.

L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza va infatti unicamente determinato ponendo a confronto il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito (art. 26 cpv. 1 OPTD) e verificando il sussistere di validi motivi per la diminuzione della sostanza (art. 26 cpv. 3 OPTD). L'eventuale importo residuo è considerato quale rinuncia alla sostanza e va ridotto di Fr. 10'000 all'anno fino al 1° gennaio dell'anno per cui è riscossa la prestazione (art. 27 OPTD).

Non si deve perciò dapprima procedere, come in ambito di LPC, con il calcolo delle spese per il normale sostentamento da paragonare con il reddito conseguito per determinare se v'è un consumo ingiustificato di sostanza, a cui segue la verifica dei validi motivi specificati all'art. 17d cpv. 3 OPC-AVS/AI per stabilire l'importo della rinuncia di sostanza (Carigiet/Koch, op. cit., N. 651 pag. 252 e seg.).

Il quadro normativo applicabile al caso di specie (art. 26 cpv. 3 lett. b OPTD) non prevede però questa possibilità perciò, per il periodo ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione, e contrariamente al suo agire, non può essere eseguito alcun confronto fra importi forfettari fattorizzati e redditi effettivi.

2.17. Sulla scorta di quanto precede, non essendo data una rinuncia di sostanza giusta l'art. 13 LPTD, per il superamento della soglia è unicamente determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sussiste potenzialmente il diritto alle prestazioni transitorie (art. 2 OPTD, N. 2440.02 DPT).

Pertanto, in presenza di una sostanza netta, al 1° dicembre 2022, di Fr. 769,25, e quindi inferiore a Fr. 50'000.- (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché determini il diritto alle prestazioni transitorie a favore del ricorrente.

Quest'ultimo va infine reso edotto che, diversamente da quanto sostenuto, dette prestazioni sono interamente finanziate dalla Confederazione con le risorse generali (art. 25 cpv. 1 LPTD), ossia i suoi introiti fiscali e non tramite contributi sociali (FF 2019 6896) prelevati sui salari.

Benché vincente in causa, al ricorrente non vanno assegnate delle ripetibili non essendo patrocinato (art. 61 lett. g LPGA) e nemmeno vanno prelevate delle spese giacché, portando il ricorso sul diritto alle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, non sono previste dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché si pronunci sul diritto del ricorrente alle prestazioni transitorie per disoccupati anziani considerando la sostanza al 1° dicembre 2022.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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