Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2023.26
Entscheidungsdatum
22.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2023.26

TB/IR

Lugano 22 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 luglio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario di prestazioni complementari dal 1° marzo 2017 (doc. 16), il 2 aprile 2020 (doc. 31) RI 1, nato nel 1966, ha informato la Cassa cantonale di compensazione che il papà era deceduto una decina di giorni prima e che quindi l'usufrutto di cui il genitore beneficiava sulla casa in cui egli, comproprietario insieme ai due fratelli, abitava, era decaduto.

Il 28 settembre 2020 (doc. 33-1/17) l'assicurato ha comunicato alla Cassa il cambiamento della sua situazione finanziaria a seguito del decesso del papà, allegando, in particolare, la documentazione bancaria relativa ai conti in svizzera e in Italia e una perizia del valore venale degli immobili posseduti in Italia in comunione ereditaria con il fratello e la sorella.

1.2. Il 7 luglio 2022 (doc. 41) l'amministrazione ha informato il beneficiario di PC che a seguito della notizia della morte del padre occorreva determinare il valore commerciale delle particelle n. 95 e n. 545 RFD di __________. Preso atto dei valori peritali notificati il 10 agosto 2022 (doc. 47) dall'Ufficio stima e della nuova documentazione prodotta il 6 settembre 2022 (doc. 48) dall'assicurato, con decisione del 27 ottobre 2022 (doc. 49) la Cassa di compensazione ha chiesto in restituzione a quest'ultimo l'importo di CHF 33'369.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022. Con il computo della sua quota ereditaria, il diritto alle PC decadeva dal 1° aprile 2020.

1.3. L'assicurato si è opposto, il 28 novembre 2022 (doc. 54), alla restituzione delle PC non capendo la natura dei valori inseriti nei fogli di calcolo non disponendo, seppure richiesta più volte, della perizia dell'Ufficio stima. Ottenuti il rapporto peritale (doc. 56) e le spiegazioni sul computo di determinati importi (doc. 58), il 22 marzo 2023 (doc. 63) l'interessato ha ritirato l'opposizione e il 29 marzo 2023 (doc. 65) ha presentato istanza di condono facendo valere sia la buona fede, per avere avvisato la Cassa nell'aprile 2020 della morte del papà e nel settembre 2020 della sua mutata situazione finanziaria, sia le gravi difficoltà economiche, non potendo mettere a frutto gli immobili in Italia e disponendo di una esigua sostanza bancaria in Svizzera e all'estero.

1.4. Con l'emanazione della decisione del 30 marzo 2023 (doc. 66) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022, non computando, come in precedenza, la quota ereditaria dal 1° aprile 2020, ma soltanto dal 1° ottobre 2022, ciò che ha fatto decadere il diritto. L'amministrazione ha emesso questa nuova decisione

"tenuto conto che il termine di perenzione per l'emissione della decisione di restituzione del 27 ottobre 2022 era ormai scaduto. Il nuovo importo della restituzione ammonta pertanto a: Prestazione complementare fr. 16'215.00 spese di malattia fr. 837.10".

La somma da rimborsare ammontava dunque a CHF 17'052,10.

1.5. Con decisione del 5 aprile 2023 (doc. 72) la Cassa ha respinto la domanda di condono del 29 marzo 2023, a motivo che, in diverse occasioni, l'opponente ha ricevuto delle decisioni di PC dal cui calcolo era evidente che il suo diritto era stato determinato senza il computo della sostanza ereditata e di altri costi, perciò l'indebito versamento delle PC doveva e poteva essergli senza dubbio chiaro. Infine, essa ha ribadito che, siccome:

" il termine di perenzione per l'emissione della decisione di restituzione era ormai scaduto, la informiamo che la richiesta di restituzione per il periodo dal 1° aprile 2020 al 30 settembre 2021 sarà annullata. Pertanto l'ammontare della nuova restituzione passa a CHF 16'215.00 per la prestazione complementare e CHF 837.10 per le spese di malattia.".

1.6. Con decisione su opposizione del 18 luglio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'11 maggio 2023 (doc. 77), con cui l'assicurato ha rilevato di averla contattata telefonicamente quando ha ricevuto le decisioni successive alla sua segnalazione del 28 settembre 2020 e di averle fatto presente l’assenza di computo della sostanza che aveva diligentemente indicato. La Cassa ha quindi confermato il rifiuto del condono, indicando che l'assicurato non le ha tempestivamente comunicato i vari cambiamenti della sua situazione economica e in particolare di essere diventato coerede di sostanza mobiliare e immobiliare in Svizzera e in Italia. L'amministrazione ha osservato che precedentemente alla decisione di restituzione l'opponente ha ricevuto delle comunicazioni in cui nei calcoli effettuati non era stata computata la sostanza ereditata. Queste circostanze avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurato, il quale avrebbe potuto e dovuto sapere che il suo diritto, a seguito del computo della sostanza ereditata, era diverso. La violazione commessa configura per la Cassa una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non può essere ammessa e perciò non occorre verificare la condizione cumulativa dell'onere grave.

1.7. Assistito dall'avv. RA 1, RI 1 si è aggravato al TCA il 12 settembre 2023 (doc. I) postulando l'annullamento di questa decisione. In via principale egli ha chiesto il riconoscimento del condono delle prestazioni complementari da restituire ricevute indebitamente; in via subordinata il rinvio degli atti all'amministrazione per valutare il requisito dell'onere grave. Il ricorrente ha ritenuto di essere in buona fede, avendo comunicato alla Cassa dapprima il 2 aprile 2020 il decesso del padre, poi il 28 settembre 2020 la sostanza che ha ereditato. Egli ha evidenziato che la Cassa ha dimenticato di rivelare che quando ha ricevuto le decisioni successive alla segnalazione del settembre 2020 l'ha contattata, lamentando l'assenza di computo della sostanza che le aveva precedentemente notificato.

Quanto al requisito dell'onere grave, l'insorgente ha dettagliato il suo fabbisogno mensile che, a fronte della sola rendita di invalidità, non gli permette di restituire alcunché, anche perché i capitali a disposizione sono diminuiti (docc. E e F) e non basteranno per sopperire al suo mantenimento per un anno. La sostanza immobiliare in Svizzera è detenuta in comproprietà con i fratelli, perciò la possibilità di metterla a reddito è quasi nulla, mentre quella in Italia, per la maggior parte terreni sparsi e di piccola entità, è detenuta in comunione ereditaria e quindi invendibile, come evidenziato dal perito italiano (doc. G).

1.8. Nella risposta del 21 settembre 2023 (doc. IV) la Cassa di compensazione, osservato che il ricorso ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate già con l'opposizione, ha rinviato alla decisione impugnata e ha perciò chiesto al TCA di respingerlo.

1.9. Il 5 ottobre 2023 (doc. VII) l'insorgente ha chiesto l'audizione testimoniale di due persone per comprovare le telefonate che ha effettuato alla Cassa quando ha ricevuto le decisioni annuali.

1.10. Il 30 gennaio 2024 (doc. XII) ha avuto luogo un'udienza, durante la quale, alla presenza delle parti, il giudice delegato ha sentito i due testimoni indicati dal ricorrente. Per quanto qui di rilievo la teste __________ ha dichiarato che:

" in data che non sa precisare esattamente RI 1 le parlò del suo cruccio perché dopo avere notificato la morte di suo papà e la conseguente eredità alla Cassa, la Cassa non aveva reagito e vi era qualcosa nei conti che non tornava e temeva di dovere restituire la prestazione … La teste indica di avere tranquillizzato il ricorrente segnalandogli che il silenzio dell’amministrazione doveva equivalere ad un consenso e quindi che tutto si sarebbe risolto.”

Dal canto suo la sorella del ricorrente, __________, ha spiegato che:

" … dopo la morte del papà avvenuta il 23.3.2020 il fratello aveva notificato subito alla Cassa il decesso, siccome lui percepisce le PC … La morte del papà ha comportato che ci fosse una sostanza che andava suddivisa tra noi tre figli ed in particolare era necessario di acquisire una serie di documenti in Italia. So perché mio fratello me ne ha parlato e perché per lui era fonte di preoccupazione il fatto che la sua notifica della morte del papà e della liquidazione della successione non aveva comportato una reazione da parte della Cassa e mio fratello temeva di dover restituire. Importante non è solo la restituzione delle PC come tali ma soprattutto dei premi di Cassa malati. Posso dire che, per quanto mi ha riferito mio fratello, la Cassa non lo aveva reso attento nei suoi contatti alla possibilità di una restituzione. La Cassa si era limitata a dire di attendere. Visto il tempo che passava e la gravità della situazione il silenzio della Cassa era stato inteso come un’assenza di domanda di restituzione. RI 1 aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, si aspettava dall’amministrazione una decisione o una reazione, invece riceveva le comunicazioni di fine anno che non hanno recepito il cambiamento di situazione e ciò lo preoccupava.”

Nella discussione di causa che ha seguito le audizioni delle testimoni è stato verbalizzato quanto, per completezza, si riporta qui di seguito:

" La Cassa tende a precisare qui che la comunicazione trasmessa agli assicurati ogni fine/inizio anno che comunica le modifiche certe, pur rimanendo immutate ipoteticamente le altre condizioni, del diritto alle PC non hanno una valenza di decisione, ma costituiscono unicamente una comunicazione. Se la persona interessata non ne condivide il contenuto già in quella sede la Cassa emana una decisione formale con i rimedi di diritto che la comunicazione non contiene. È giusto dire che tra le informazioni contenute nella comunicazione (che reca l’intestazione “Comunicazione di prestazioni complementari”) è indicato che “modifiche per mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto sono escluse”. Si veda ad esempio il doc. 34.”

1.11. A richiesta del giudice, il ricorrente ha trasmesso al TCA la sua notifica di tassazione IC/IFD 2022 (doc. H).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire se, a ragione o meno, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall’assicurato e riferita alla decisione 30 marzo 2023 con cui la Cassa ha imposto a RI 1 di restituire l’importo complessivo di CHF 17'052,10 percepito a torto.

2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti due presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008). La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto. Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr. consid. 7.2).

2.5. In concreto, come indicato nelle considerazioni di fatto, il ricorrente ha notificato alla Cassa il 2 aprile 2020 (doc. 31) il decesso del padre, avvenuto il precedente 23 marzo 2020, in conseguenza al quale egli avrebbe visto un aumento della sostanza computabile (per il venir meno del diritto d’usufrutto in particolare sulla casa in cui abitava). La notifica della divisione dell’eredità relitta dal padre è invece di qualche mese successiva, ossia del 28 settembre 2020 (doc. 33 con allegati). Queste notifiche non hanno comportato una reazione immediata ed adeguata da parte della Cassa. In effetti, dopo la notifica del decesso del padre dell’assicurato (doc. 31) ma prima della notifica della divisione ereditaria, la Cassa gli ha trasmesso un modulo per la revisione ordinaria del diritto alle prestazioni PC (doc. 32), il 5 settembre 2020, accompagnato da uno scritto in cui (doc. 32 4/18 del 5 settembre 2020 appunto) l’amministrazio-ne segnala come le “condizioni economiche delle persone che percepiscono prestazioni complementari devono essere verificate periodicamente”, ciò che permetteva al ricorrente di comprendere bene che tale revisione non era ordinata a seguito della sua segnalazione del precedente 2 aprile 2020 (ancora incompleta circa gli esiti della divisione ereditaria).

Il signor RI 1 ha compilato il modulo trasmesso senza nulla indicare a livello dell’esistenza di una sostanza immobiliare (la risposta n. 8 ai quesiti posti con il doc. 32 1/18 è lasciata in bianco). In più il ricorrente ha indicato (doc. 32 – 2/18) di vivere presso parenti “con mio fratello __________ in una casa di nostro padre – usufruttuario al 1/1/2020” (comunque in quel momento, 15 settembre 2020, già morto da quasi 6 mesi). Infatti il ricorrente non indica, in questo modulo, che il padre era morto il 23 marzo precedente e che, di riflesso, l’usufrutto era venuto meno. Alla luce di tale procedura ordinaria la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha emesso, nonostante l’avviso datato 28 settembre 2020 (doc. 33) con cui era informata decadenza dell’usufrutto sull’immobile paterno (mapp. 95 RFD __________) e l’eredità di fondi in Italia e liquidità, una comunicazione relativa alle PC che sarebbero state riconosciute per il successivo anno 2021. Tale comunicazione data del 18 dicembre 2020, fissa il diritto alle PC in CHF 1'077 mensili oltre al premio LAMal e, palesemente, non considera la sostanza nel frattempo ereditata. Questa comunicazione della Cassa era palesemente errata e, di questa circostanza, il signor RI 1 aveva piena consapevolezza come attestato dalle testimoni sentite in occasione dell’udienza e come per lui facilmente desumibile siccome non ritenuta la sostanza nel calcolo doc. 37 1/3 dove il patrimonio è indicato in CHF 13'029 e costituito da averi e risparmi e sostanza fondiaria secondaria per CHF 15’516.

La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha poi ribadito, senza avere eseguito alcun accertamento ed alcuna verifica successiva, la comunicazione al qui ricorrente relativa alle PC previste per l’anno 2022. Con comunicazione del 3 gennaio 2022 l’amministrazione, sempre considerando i medesimi averi di risparmio e la medesima sostanza immobiliare secondaria (e quindi senza considerare l’eredità derivante dal decesso del padre del ricorrente, doc. 33, comunque notificata alla Cassa) ha indicato a RI 1 che egli avrebbe avuto diritto ad una PC di CHF 1'077 nel 2022 (doc. 40).

Nell’emanare queste due comunicazioni delle PC per l’anno entrante l’amministrazione ha riservato (doc. 36 pag. 1 e 38 pag. 1) eventuali “Modifiche per mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto”. In sostanza si trattava di decisioni provvisorie soggette a verifica, specie alla luce della notifica 28 settembre 2020 dell’assicurato che faceva seguito all’informazione relativa alla morte del padre. Queste due comunicazioni sono errate siccome non considerano le notifiche citate ma sono pure fallaci siccome l’assicurato, nel modulo sottoscritto il 15 settembre 2020, non ha indicato alla Cassa la successione pendente in fase di divisione (doc. 32).

Unicamente il 7 luglio 2022, quindi due anni e 3 mesi dopo la notifica della morte del padre dell’assicurato alla Cassa e dopo oltre 21 mesi dalla notifica della liquidazione della successione paterna, quindi con un ritardo indiscutibile ed inaccettabile, la Cassa ha trasmesso all’assicurato un modulo relativo al riesame del suo diritto alle PC. Tale scritto (doc. 41) richiama la “sua lettera del 28 settembre 2020” relativa alla successione. Come indicato nelle considerazioni di fatto, esperite le verifiche ritenute necessarie (perizie immobiliari, doc. 42 – 47) ed acquisita la documentazione ritenuta utile (doc. 48 presso l’assicurato) la Cassa ha emesso la sua decisione in conseguenza alla notifica del decesso del padre e del fatto che l’assicurato avesse ereditato immobili e liquidità (doc. 49). Questa decisione ritiene un patrimonio computabile di oltre CHF 240'000 (doc. 50 – 2/3; doc. 52 – 2/3) e stabilisce (doc. 49 – 2/3) un obbligo di restituzione di CHF 33'369.

Come indicato detto importo è stato successivamente ridotto a CHF 16'215 per PC e CHF 837,10 per spese mediche (complessivamente CHF 17'052,10) siccome l’inerzia iniziale della Cassa nel reagire alla notifica dell’acquisizione della successione e, prima, della morte del padre dell’assicurato, ha favorito la posizione economica di quest’ultimo facendo perimere una parte del credito di restituzione.

2.6. In sostanza, soltanto con la procedura avviata il 7 luglio 2022 la Cassa, raccolta la perizia dell'Ufficio stima sul valore venale dei fondi detenuti in comproprietà dall'assicurato e analizzata la documentazione prodotta quasi due anni prima dal beneficiario stesso, ha stabilito il diritto alle PC in maniera corretta (e non contestata dal ricorrente) del signor RI 1.

Nelle sue comunicazioni del 18 dicembre 2020 (presumibile diritto alle PC per l’anno 2021) e 2 gennaio 2022 (presumibile diritto alle PC per l’anno 2022) la Cassa non ha considerato l’effettiva sostanza dell’assicurato (notificata il 28 settembre 2020) e non l’ha inizialmente ritenuta, salvo poi correggere il calcolo in via definitiva il 30 marzo 2023. La Cassa, come indicato, è incorsa in un errore con le due citate comunicazioni non considerando la sostanza ereditata dall'assicurato, ritenuta comunque l’avvertenza circa le riserve in merito alle procedure derivanti da mutazioni, revisioni o contestazioni giudiziarie. L’erroneità di queste due comunicazioni era, come indicato, comunque chiara al ricorrente (come dimostrato dall’istruttoria, ed in particolare dalle testimonianze raccolte: egli aveva ben compreso che quello riconosciuto in quei provvedimenti non corrispondeva al suo reale diritto e temeva che sarebbe stato chiamato a dovere restituire gli importi, come poi puntualmente avvenuto).

Più specificatamente il 27 ottobre 2022 (doc. 49) l’amministrazione ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni che sono risultate indebitamente versate al beneficiario dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2022. Infatti, in base ai nuovi fogli di calcolo allestiti quel giorno secondo il vecchio e il nuovo diritto per stabilire, giusta le disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della LPC, quale ipotesi di calcolo gli era più favorevole (doc. 50-52), con l'aumento dei redditi dovuto al computo dei beni mobili e immobili ereditati è emerso che la Cassa gli ha erroneamente corrisposto delle prestazioni nella misura di CHF 33'369.-. L’importo è, come indicato, poi stato rettificato il 30 marzo 2023 (CHF 17'052,10).

Il mancato computo della reale sostanza - nonché delle spese e dei redditi ad essa connessi - ha avuto quale conseguenza, per l'interessato, un indubbio errato riconoscimento delle prestazioni complementari. Ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).

2.7. La richiesta di condono formulata da RI 1 pone l’accento sulla sua buna fede, egli ritiene di essere in buona fede per avere notificato tempestivamente sia la morte del padre, sia la divisione della successione e considera il fatto di avere tempestivamente reagito anche alle comunicazioni delle PC (contatto telefonico con la Cassa segnalando l’assenza del computo della sostanza nel conteggio) per gli anni 2021 e 2022 quale ulteriore dimostrazione della sua correttezza e buona fede.

Egli si lamenta del fatto che l'errore della Cassa nel non avere subito recepito le informazioni che lui ha tempestivamente inviato debba ora ricadere su di lui ed essere obbligato a restituire un importo che gli è stato versato indebitamente soltanto per colpa, e negligenza, di terzi. Egli ritiene di non avere commesso alcuna grave negligenza e ritiene giustificato il condono.

2.8. Il criterio della buona fede, invocato dal ricorrente affinché la Cassa rinunci alla restituzione delle prestazioni indebitamente incassate, è stato oggetto di analisi dottrinali. Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in La partie générale du droit des assurances sociales, ed. da Bettina Kahil-Wolf, Losanna 2003, p. 149 e ss.in particolare p. 160, ricorda come le prestazioni dell’assicurazione sociale sono ottenute in buona fede quando l’assicurato che le ottiene “ignorait ou ne pouvait pas savoir que ces prestations étaient versées à torta ou momento où elle les a perçues“. In questo senso anche Sylvie Pétremand, ad art. 25 n. 64, CR LPGA, ed. Dupont e Moser-Szeless, 2018 Basilea, che ribadiscono il medesimo concetto. Nel suo commentario della LPGA Ueli Kieser (SK ATSH-Kommentar, Schulthess, Zurigo, 2020, ad art. 25 n. 65 e ss.) ci ricorda come “Ein gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist“

In generale, sulla scorta della giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono, non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato (su questi aspetti, si veda la critica della sentenza formulata da Ueli Kieser, Urteilsbesprechung, AJP 2012 1001 e ss.). Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli nella misura di CHF 500 invece di CHF 6'000 (CHF 500 al mese per 12 mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il condono. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti, secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava, per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato su base annua. D’altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver commesso un errore:

" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats- statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl. beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal wiederholt hatte".

2.9. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato la giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. E contrario dunque quando l’assicurato ha la consapevolezza dell’illiceità del versamento una buona fede non può essere ammessa.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10. Per quanto di rilievo per il caso concreto va ritenuta la piena consapevolezza di RI 1 circa il fatto che la rendita e le ulteriori prestazioni PC percepite successivamente alla morte del padre non fossero conformi alla situazione economica conseguente all’eredità ricevuta, situazione economica nuova tempestivamente segnalata alla Cassa dallo stesso assicurato, e quindi che le prestazioni fossero palesemente versate a torto dall’amministrazione e non fossero dovute. Questa consapevolezza non permette di ritenere una buona fede.

In concreto è indubbio che, sulla scorta sia della comunicazione di aprile 2020 dell'assicurato di essere diventato comproprietario dell'immobile in cui vive e di altri beni immobili siti in Italia, oltre che di capitali svizzeri ed esteri, sia della documentazione trasmessa a fine settembre 2020, l'amministrazione era pienamente e doverosamente informata del mutamento delle condizioni economiche di RI 1. Alla Cassa era quindi imposto il compito di ricalcolare il diritto alle PC del qui ricorrente e che la sostanza immobiliare e mobiliare del beneficiario PC non poteva rimanere invariata. Pertanto, la Cassa cantonale di compensazione ha commesso un errore continuando a versare le prestazioni stabilite in assenza del computo della sostanza ereditata, ed ha pure errato con le due comunicazioni di adeguamento delle rendite (che riservavano comunque le mutazioni in corso). L’errore della Cassa consiste nella tardività della sua reazione nel procedere al ricalcolo del diritto alla prestazione ed al ritardo che ha impiegato per domandare la restituzione delle prestazioni ricevute in eccesso all’assicurato. Questa circostanza è stata segnalata più volte dall’assicurato alla Cassa, egli temeva infatti di essere chiamato alla restituzione, come poi avvenuto. Tale circostanza esclude quindi, in maniera totale, il sussistere di una buona fede nel senso che RI 1 era consapevole dell’errore della Cassa e di ricevere delle PC non conformi alla sua situazione economica e quindi al suo diritto.

Il fatto che egli abbia tempestivamente e correttamente avvisato l’amministrazione della successione paterna, del fatto che l’eredità fosse stata divisa e che, telefonicamente, abbia informato la Cassa che le prestazioni riconosciute fossero errate, non mutano la situazione. La consapevolezza di questa situazione toglie la possibilità di riconoscere al ricorrente la sua buona fede.

Il corretto agire di RI 1 gli ha comunque giovato, le sue tempestive segnalazioni, in uno con l’errore della Cassa che ha reagito con troppo ritardo agli scritti 2 aprile e 28 settembre 2020 nonché alle comunicazioni verbali dell’assicurato relative alle comunicazioni ricevute dall’amministrazione circa il suo diritto alle PC, hanno permesso all’amministrazione di recuperare solo in parte le prestazioni indebitamente percepite. La somma della restituzione inizialmente stabilita dalla Cassa in restituzione ha dovuto essere ridotta di quasi la metà per le ragioni indicate nelle considerazioni di fatto Il ritardo di chi doveva procedere tempestivamente è di rilievo ed ha avuto conseguenze finanziarie importanti per la Cassa. Se l’amministrazione avesse reagito tempestivamente alle segnalazioni dell’assicurato verosimilmente non avrebbe dovuto domandare alcuna restituzione siccome i versamenti non dovuti sarebbero stati tempestivamente interrotti, o, al limite, la restituzione delle prestazioni ricevute dal qui ricorrente nel lasso di tempo intercorrente tra l’aprile ed il settembre 2020.

All’amministrazione va rimproverato quindi un ritardo ingiustificato (gli accertamenti necessari per determinare il diritto del ricorrente alle PC una volta liquidata la successione paterna, avrebbero potuto essere svolti in tempi decisamente contenuti). Come detto questa tardiva reazione ha comportato il versamento continuato di PC non dovute, consapevole di ciò l’assicurato, che dovevano e debbono essere restituite (a seguito della perenzione del diritto della Cassa in maniera limitata rispetto alla iniziale decisione di restituzione). La consapevolezza dell’assicurato dell’erroneità delle PC ricevute dopo la morte del padre non è certamente sanata dalle "comunicazioni" del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022, entrambe rivelatesi manifestamente errate, e soggette alla riserva delle mutazioni in corso. Pure di questa circostanza il ricorrente era consapevole.

Va qui annotato come la natura delle comunicazioni indicate non debba essere qui decisa. La Cassa ha indicato come le stesse costituiscano semplici informazioni relative alla PC. In caso di manifestazione di contrarietà alle medesime da parte de destinatario la Cassa (doc. XII pag. 6) emana una decisione formale (dopo le opportune verifiche) e la notifica all’assicurato con l’indicazione dei rimedi di diritto (opposizione). La giurisprudenza federale in materia di decisioni sostanziali non indicanti i rimedi di diritto (per tutte STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.2.) rammenta come occorra considerare le condizioni materiali dell’atto contestato e il sussistere di una relazione giuridica obbligatoria avente carattere d’imperio da parte dell’autorità amministrativa. In concreto RI 1, come indicato, sapeva che dette comunicazioni (emesse con le riserve indicate in precedenza), non erano corrette e di ciò ha informato la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG telefonicamente. Le comunicazioni indicate avevano per scopo principale, riprendendo le decisioni precedenti non ancora modificate nonostante la comunicazione di una mutazione importante (successione paterna), di adattare le PC in particolare ai nuovi valori dei premi LAMal, riservate appunto le procedure di mutazione in corso.

Come indicato quindi la consapevolezza dell’erroneità delle comunicazioni e delle PC versate dalla Cassa, esclude la possibilità del condono dell’importo richiesto a RI 1 per l’assenza di una buona fede.

L’inerzia dell’amministrazione, riprovevole, avrebbe dovuto imporre all’assicurato di accantonare gli importi delle PC ricevuti erroneamente in vista della loro restituzione, obbligo di cui era consapevole e che temeva (per quanto indicato dai testi in corso d’istruttoria). Il colpevole ritardo dell’amministrazione ha comunque imposto solo una restituzione parziale degli importi erroneamente versati e riconosciuti. La restituzione dell’importo di CHF 17'052,10 non può però essere condonata.

2.11. Nel caso in esame, con la decisione del 5 aprile 2023 l'autorità cantonale ha rifiutato all'assicurato il condono delle prestazioni complementari da restituire per l’assenza del presupposto della buona fede e rimproverando al ricorrente di essere stato negligente per non essersi accorto che le prestazioni complementari gli erano state chiaramente versate indebitamente, siccome nel calcolo allegato alle comunicazioni trasmesse non era stata computata la sostanza ereditata, sostanza che RI 1 stesso aveva segnalato il 28 settembre 2020.

Per l’amministrazione il ricorrente ha quindi percepito prestazioni complementari pur essendo consapevole che le stesse erano indebite e quindi la condizione della buona fede non sarebbe adempiuta (N. 4652.02 DPC), e questo nonostante il perdurare del versamento delle PC erronee da parte della Cassa debitamente informata dall’assicurato della modifica della sua situazione patrimoniale. La Cassa ha reagito alle notifiche dell’assicurato con importante ritardo, ciò che non rende priva di rilevanza la consapevolezza dello stesso circa l’erroneità delle PC ottenute. Le motivazioni della Cassa, ritenute nella decisione su opposizione che nega il condono, appaiono tese più a giustificare il ritardo nella propria reazione. L’amministrazione ha rimproverato all’assicurato di non avere tempestivamente comunicato alla Cassa i cambiamenti della sua situazione economica, affermazione solo in parte vera (l’eredità annunciata non è stata segnalata nel modulo di revisione ordinaria del 5 settembre 2020). La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG aveva però notizia del decesso del padre del ricorrente ed ha ricevuto informazioni sull’entità della successione (notifiche 2 aprile 2020 e 28 settembre 2020). Il secondo argomento della Cassa è la palese mancata considerazione della sostanza nelle comunicazioni della Cassa del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022, ciò che dimostrerebbe che RI 1 dovesse essere a conoscenza del fatto di ricevere PC non dovute e quindi assenza di buona fede. Si annoti qui che le comunicazioni citate sono accompagnate da fogli di calcolo e rendono attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata", questo oltre all’avvertenza che “Le inviamo questa comunicazione a seguito dei cambiamenti di legge intervenuti dal 1° gennaio … Modifiche per mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto sono escluse”.

In merito alle comunicazioni ricordate va detto che le medesime trovano il loro fondamento giuridico nell’OPC-AVS/AI. Esse sono emesse dopo un nuovo calcolo periodico annuo (art. 25 cpv. 1 lett. d OPC-AVS/AI) e non dopo un cambiamento concreto delle condizioni personali e/o materiali intervenuto nel corso di un anno (art. 25 OPC-AVS/AI). Per tale ragione la Cassa le trasmette agli assicurati, tutti, e specifica le “Informazioni sul calcolo” che riservano appunto le mutazioni, revisioni o i rimedi di diritto.

Come specificato nelle considerazioni di fatto RI 1 era consapevole che il diritto alle prestazioni complementari comunicato il 18 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2022 per l'anno seguente non era corretto siccome mutate le sue condizioni economiche (sostanza e reddito proveniente dalla medesima). Il ricorrente ha quindi percepito prestazioni complementari pur sapendo che gli erano versate indebitamente. La condizione della buona fede, come indicato, non è adempiuta.

2.12. Questa Corte deve ancora evidenziare che il ritardo di quasi 22 mesi (dal 28 settembre 2020 al 7 luglio 2022) con cui la Cassa di compensazione si è attivata dopo che l'assicurato le ha diligentemente segnalato l'aumento di sostanza quantificandolo, non può trovare adeguata giustificazione nell'importante mole di lavoro a cui l’amministrazione è confrontata. Questo agire non deve più ripetersi siccome questi ritardi creano insicurezza nell’assicurato e rischiano (come in concreto avvenuto) di avere ripercussioni finanziarie sul patrimonio della Cassa alimentato con fondi pubblici. Questo, in particolare, quando, come in concreto, le opportune informazioni, i dati, corretti, e tutti i necessari documenti erano stati debitamente messi a disposizione sicché l’attività di accertamento della Cassa era limitata alla verifica ed alla determinazione dei valori immobiliari.

Come indicato, comunque, il ritardo nella reazione della Cassa non può giovare all’assicurato e non consente di ritenere una sua buona fede tesa alla concessione del condono. Il ritardo della Cassa ha fatto perimere parte del credito dell’assicurato, a vantaggio dello stesso.

2.13. Sulla scorta delle considerazioni esposte il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14. Con il ricorso l'assicurato ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e varia documentazione a comprova dell'indigenza (docc. D-G, VIbis). Nelle more della causa il ricorrente ha prodotto, su invito del giudice delegato, la notifica di tassazione IC/IFD 2022 (doc. XIII).

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LPC, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

" 1L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Secondo dottrina e giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Come precisato dalla STF I 134/06 del 7 maggio 2007 al considerando 5.3, una parte si trova nel bisogno qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 193 consid. 3a). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 265 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25%.

Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti. Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione dei suoi redditi, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria e patrimoniale.

Inoltre, al consid. 7, il Tribunale federale ha affermato:

" (…) Va infatti ricordato che prima di potere eventualmente richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3; inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in Svizzera o all'estero.".

Nella citata DTF 119 Ia 11 l'Alta corte si è così espressa:

" (…) 5. (…) a) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).

Cette solution est en accord avec la jurisprudence cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville: BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127 consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980; Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne: Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern, thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).

Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette part").".

Con sentenza 8C_493/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale, dopo avere ricordato che è bisognoso chi non è in grado di far fronte alle spese di una causa senza ricorrere ai mezzi necessari per coprire il proprio fabbisogno vitale e quello della propria famiglia, che questo bisogno va valutato in base alla situazione economica complessiva del richiedente al momento di decidere su questa domanda, che include da una parte tutti i suoi obblighi finanziari e dall'altra non solo i redditi ma anche la sostanza, e che in questo contesto va rilevato che un proprietario immobiliare può essere obbligato ad accendere un'ipoteca sulla sua proprietà se questa può ancora essere gravata, ha confermato questa giurisprudenza in un caso di un cittadino tedesco che aveva un immobile del valore di euro 62'699.70, ma che si faceva mantenere dalla figlia:

" 4.1. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen, es habe die Gesuchstellerin mit (prozessleitender) Verfügung vom 23. April 2015 aufgefordert, das beigelegte Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege" ausgefüllt und mit den nötigen Beweismitteln versehen einzureichen. Es habe zudem darauf hingewiesen, dass bei Nichteinreichen der verlangten Unterlagen und Beweismittel aufgrund der Akten entschieden werde. Weiter hat es erkannt, dass die Gesuchstellerin gemäss der mit Eingabe vom 17. Juni 2015 aufgelegten Steuerrechnung vom 14. April 2015 Eigentümerin einer Liegenschaft mit einem Vermögenswert von Euro 62'699.70 ist. Gestützt auf diesen Umstand hat das Bundesverwaltungsgericht - unter Hinweis auf die Rechtsprechung - geschlossen, die Bedürftigkeit sei nicht erstellt.

4.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie verfüge über kein den Lebensbedarf deckendes Einkommen (Euro 285.-), weshalb sie von der in der Schweiz lebenden Tochter unterstützt werde. Unter diesen Umständen sei keine Bank bereit, ihr eine Hypothek auf der Liegenschaft zu gewähren. Die Vorinstanz habe daher den entscheidwesentlichen Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. auf einer willkürlichen Annahme gründend festgestellt.

4.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Bedürftigkeit einzig anhand des Wertes der im Eigentum der Beschwerdeführerin stehenden Liegenschaft geprüft. Dabei handelt es sich unbestritten um einen erheblichen Vermögenswert. Um den ihr obliegenden Nachweis (vgl. dazu: BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164; SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32, U 197/96 E. 4c/bb) zu erbringen, dass unter den geltend gemachten Umständen auf dem im Ausland gelegenen Grundstück keine Hypothek errichtet werden könne, hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin keine entsprechenden Bestätigungen von Banken oder anderen Instituten eingereicht. Damit hat sie nicht rechtsgenüglich dargetan, dass die mit Hinweis auf die Rechtsprechung implizit geäusserte Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, eine hypothekarische Belastung sei möglich, nicht zutrifft, weshalb es bei der Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren sein Bewenden hat (so auch Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [heute: Schweizerisches Bundesgericht] B 54/02 vom 21. März 2003, in Anwaltsrevue 2003 8, S. 272, und U 29/01 vom 4. Juli 2001).".

Inoltre, nella DTF 144 III 531, al considerando 4.1, ripreso nella STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023 al considerando 3.2.3, il Tribunale federale ha riproposto la summenzionata definizione di persona bisognosa e ha aggiunto quanto segue:

" Soweit das Vermögen einen angemessenen "Notgroschen" ("réserve de secours") übersteigt, ist dem Gesuchsteller unbesehen der Art der Vermögensanlage zumutbar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden (Urteile 9C_659/2016 vom 17. Januar 2017 E. 4.2; 4A_664/2015 vom 19. Mai 2016 E. 3.1; 8C_273/2015 vom 12. August 2015 E. 6.2; 5A_103/2014 vom 4. Juni 2014 E. 3.1; 4D_22/2014 vom 22. April 2014 E. 2.1; 4D_41/2009 vom 14. Mai 2009, E. 3; 4P.313/2006 vom 14. Februar 2007 E. 3.3). Die Art der Vermögensanlage beeinflusst allenfalls die Verfügbarkeit der Mittel, nicht aber die Zumutbarkeit, sie vor der Beanspruchung des Rechts auf unentgeltliche Prozessführung anzugreifen. Soweit die eigenen Mittel erlauben, einen Prozess zu finanzieren, ist der Zugang zur Justiz gewährleistet, und es rechtfertigt sich nicht, öffentliche Mittel dafür bereitzustellen (Urteile 5A_726/2014 vom 2. Februar 2015 E. 4.2; 5A_329/2010 vom 16. Juli 2010 E. 3.1; 4A_294/2010 vom 2. Juli 2010 E. 1.3; 4D_41/2009 vom 14. Mai 2009 E. 3; 4P.313/2006 vom 14. Februar 2007 E. 3.3).".

L'Alta Corte ha proseguito e concretizzato questi principi così:

" 4.2.4 Für die Berechnung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO ist grundsätzlich unerheblich, aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt und was mit dem Vermögenswert bezweckt werden soll. Dies gilt auch für die nach Eintritt des Versicherungsfalls ausbezahlte Kapitalabfindung aus beruflicher Vorsorge, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen der Versicherte sich für die Auszahlung des Kapitals entschied und wofür er das ihm ausbezahlte Pensionskassenkapital verwenden möchte. Soweit das Vermögen des Gesuchstellers den angemessenen "Notgroschen" übersteigt (dazu oben E. 4.1), ist es ihm zumutbar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, bevor dafür die Allgemeinheit durch öffentliche Mittel belastet wird. Es geht nicht an, öffentliche Gelder zu beanspruchen, obwohl eigentlich Vermögen vorhanden wäre, auf das zurückzugreifen der Anspruchsberechtigte aber freiwillig verzichtet (BGE 135 I 288 E. 2.4.4 S. 291). Der Gesuchsteller hat vielmehr die Prozesskosten selbst zu tragen, soweit es seine wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1 S. 136).

4.3 Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen, dass das bei Gesuchseinreichung noch vorhandene Vermögen aus dem Kapitalbezug der beruflichen Vorsorge von rund Fr. 180'000.- bei der Ermittlung der Bedürftigkeit im Vermögen des Beschwerdeführers anzurechnen ist. Der Beschwerdeführer macht nicht hinreichend geltend, dass er mit diesem Vermögen, abzüglich eines "Notgroschens", die allfällig anfallenden Kosten seiner Rechtsvertretung nicht bestreiten könnte. Es mangelt ihm daher für die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Bedürftigkeit nach Art. 117 lit. a ZPO.".

Qualora la persona che postula l'assistenza giudiziaria sia proprietaria di un immobile, la STF 8C_133/2022 del 7 settembre 2022 ha così completato la definizione di persona bisognosa:

" 6.2. (…) Der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Grundeigentümer hat sich daher die für den Prozess benötigten Mittel allenfalls durch Belehnung der Liegenschaft bzw. Aufnahme eines zusätzlichen Hypothekarkredits, und, wenn zumutbar, nötigenfalls durch Veräusserung der Liegenschaft zu beschaffen (BGE 119 Ia 11 E. 5; Urteil 5A_726/2014 vom 2. Februar 2015 E. 4.2).".

Come ha ricordato la STF 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023,

" 2.1.1. Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al.3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.2). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêts 1B_595/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2; 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).".

La citata STF 5A_886/2017 ha riconosciuto che un pensionato ha diritto a una "riserva di soccorso" di circa CHF 40'000.- e la summenzionata STF 1B_595/2021 che la giurisprudenza considera come una "riserva di soccorso" destinata a coprire i bisogni futuri una sostanza tra CHF 20'000.- e CHF 40'000.- (consid. 2: "Certes, il ne dispose a priori pas d'une fortune excédant les montants que la jurisprudence permet de considérer comme une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins (entre 20'000 fr. et 40'000 fr.; arrêt 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités).").

Con la cosiddetta "riserva di soccorso" si suole indicare con quel termine il limite al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo; l'importo va fissato in funzione dei bisogni futuri, tenuto conto delle circostanze concrete fra cui prospettive di guadagno, età, stato di salute del richiedente e obblighi di mantenimento. Va nondimeno precisato che il diritto a una riserva di soccorso non deriva dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed.: la parte richiedente che ritiene che il giudice le abbia riconosciuto a tale titolo un importo insufficiente non può pertanto lamentare una violazione di detta norma costituzionale (STF 5A_1025/2022 del 19 maggio 2022, consid. 3.2).

Di conseguenza, se il patrimonio del richiedente l'assistenza giudiziaria supera una "riserva di soccorso" appropriata, è ragionevole che il richiedente utilizzi tale patrimonio per finanziare la causa, a prescindere dalla natura dell'investimento: l'origine di un bene e lo scopo per cui è stata costituita questa sostanza sono di principio irrilevanti. Il tipo di investimento patrimoniale influisce al massimo sulla disponibilità dei mezzi economici, ma non sulla ragionevolezza di intaccarli prima di rivendicare il diritto all'assistenza giudiziaria. Nella misura in cui le proprie risorse consentono di finanziare una causa, l'accesso alla giustizia è garantito e non è giustificato destinare fondi pubblici a tale scopo.

Un proprietario immobiliare deve procurarsi i fondi necessari per il procedimento se necessario ipotecando l'immobile o accendendo un'ulteriore ipoteca e, se ragionevole, vendendolo.

2.15. Nel caso all'esame, il ricorrente è comproprietario in ragione di un terzo sia di un immobile sito in Svizzera la cui quota di comproprietà ha un valore di stima fiscale di CHF 165'350 (doc. H), sia di diversi immobili ubicati in Italia, che sono stati tassati fiscalmente in CHF 42'700 (doc. H).

L'assicurato ha osservato che essendo la sua abitazione una comproprietà condivisa in ragione di un terzo con i due fratelli, ne deriva una sua scarsa, se non nulla, possibilità di messa a reddito.

Anche la sostanza immobiliare all'estero, consistente per la maggior parte in terreni sparsi e di piccola entità peraltro detenuti con una quota indivisa di una comunione ereditaria, risulta di fatto invendibile a terzi non essendo interessante per il mercato.

Dovendo prendere in considerazione l'insieme della situazione finanziaria del ricorrente al momento in cui ha domandato l'assistenza giudiziaria, occorre osservare che la sostanza mobiliare, al 31 agosto 2023 ammontava a CHF 9'361,65 (doc. E) e a un terzo di € 9'018,19 (doc. F).

D'altro lato l'assicurato è comproprietario di beni immobiliari che rientrano nel computo della sua sostanza e che vanno pertanto considerati ai fini della determinazione del diritto all'assistenza giudiziaria. Al riguardo, l'assicurato dispone dell'appartamento in cui abita (valore di stima accertato di CHF 234'364.- mentre il resto dell'immobile ha un venale di CHF 506'897.- doc. 47-3/3), e di fondi all'estero valutati da un tecnico in loco in € 155'282.-, perciò la parte di un terzo ascrivibile all'assicurato ammonta a € 51'761(doc. G). Egli non ha sufficientemente sostenuto che, al netto di una "riserva di soccorso", questi beni non sarebbero in grado di coprire entro un anno i costi del suo patrocinatore (STF 2C_412/2023 del 22 dicembre 2023, consid. 4.3) e che gli stessi non possono essere gravati con mutui garantiti da ipoteca o alienati. Pertanto, conformemente all'esposta giurisprudenza, si può pretendere che, per fare fronte all'onorario del suo legale, egli gravi la sua sostanza immobiliare o che venda le sue quote di comproprietà o di proprietà indivisa.

Ne discende che il ricorrente non ha reso verosimile l'indigenza e di conseguenza non può essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, venendo a mancare una delle tre condizioni cumulative.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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80