Raccomandata
Incarto n. 33.2023.18
TB
Lugano 6 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 2 novembre 2022 (doc. 220) la Cassa di compensazione è stata informata telefonicamente da RI 1, 1948, beneficiario di prestazioni complementari all'AI dal 1° dicembre 2010 (doc. 62), di essere appena rientrato dall'Italia, dove aveva scontato una pena detentiva di un anno e otto mesi. La Cassa gli ha quindi chiesto di comprovare la data di entrata e di uscita dal carcere come pure la data di partenza e di rientro in Svizzera (doc. 221).
1.2. Con decisione del 30 novembre 2022 (doc. 224) la Cassa di compensazione ha rimborsato all'assicurato le spese di malattia e di invalidità (aiuto domestico privato) richieste il 29 novembre 2022 (doc. 225) per i mesi da novembre 2021 a novembre 2022, per un totale di Fr. 4'797,25.
Il 3 febbraio 2023 l'amministrazione ha riconosciuto i costi dell'aiuto domestico privato anche per i mesi di dicembre 2022 (doc. 231: Fr. 13,90) e di gennaio 2023 (doc. 232: Fr. 435,10), mentre il 21 febbraio 2023 (doc. 239) gli ha rimborsato Fr. 183,60 per la franchigia e le aliquote percentuali per l'anno 2022.
1.3. Con decisione del 21 febbraio 2023 (doc. 238) l'amministrazione ha emesso una decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute dall'assicurato dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 per complessivi Fr. 20'355.-, a seguito della sospensione del versamento delle PC poiché l'assicurato ha soggiornato all'estero senza un valido motivo (N. 2330.01 e N. 2330.02 DPC). Il diritto alle PC è stato riattivato dal mese seguente il suo ritorno in Svizzera (N. 2330.05 DPC).
Parallelamente, con un'altra decisione di pari data (doc. 243), la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato, non avendo egli avuto diritto alle prestazioni complementari, di rimborsare la somma di Fr. 6'103,55 per i costi di aiuto domestico privato riconosciutogli da agosto 2021 a ottobre 2022.
1.4. Il 14 marzo 2023 (doc. 254) l'assicurato si è opposto contro queste due decisioni, non ritenendo giusto chiedergli il rimborso delle prestazioni versate poiché "è stato effettuato liberamente senza alcuna condizione e in particolare il sottoscritto non è stato informato dell'obbligo di rimborso in caso di residenza all'estero; l'assenza del sottoscritto dalla Svizzera non è stata volontaria ma il sottoscritto è stato privato della libertà contro la sua volontà tramite una decisione dell'autorità giudiziaria.".
1.5. Con decisione su opposizione del 9 maggio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando di avere debitamente informato l'assicurato con le precedenti decisioni e i conteggi di calcolo che per i "Soggiorni all'estero che durano complessivamente più di due mesi in un anno" occorreva dargliene tempestiva comunicazione.
Inoltre, la Cassa ha osservato che giusta l'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI il soggiorno all'estero per un valido motivo che consente di mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al massimo si riferisce a cause di forza maggiore, come una catastrofe naturale, una pandemia o eventi bellici che impediscono il ritorno in Svizzera (N. 2430.03 DPC). Non vi rientra, perciò, l'assenza, forzata, dalla Svizzera per essere stato in carcere dal 23 maggio 2021 a __________ e dal 13 giugno 2022 agli arresti domiciliari in __________. Pertanto, il versamento delle prestazioni avrebbe dovuto cessare dopo 90 giorni (art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
L'importo quindi da restituire di Fr. 26'458,55 concerne le PC versate indebitamente dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022.
1.6. Il 31 maggio 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA ribadendo che, trovandosi in detenzione in Italia, gli era impossibile rientrare in Svizzera. Inoltre, egli ha affermato che non sapeva che avrebbe dovuto segnalare questa situazione, anche perché non avrebbe saputo come fare e a chi rivolgersi.
Il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione di restituzione.
1.7. Su invito del giudice delegato (doc. II) di completare il suo atto ricorsuale, il 15 giugno 2023 (doc. III) l'assicurato ha riproposto le stesse argomentazioni e la richiesta di annullare la decisione.
Alla nuova ingiunzione del giudice delegato di dare seguito alla sua richiesta di informazioni del 1° giugno 2023 (doc. V), il 3 luglio 2023 (doc. VI) il ricorrente ha risposto di avere già consegnato all'AI (recte: Servizio PC della Cassa) tutta la documentazione in suo possesso relativa a questa questione.
1.8. Nella risposta di causa del 16 agosto 2023 (doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, ritenuto che riproponeva sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
L'amministrazione ha in particolare rilevato che malgrado il ricorrente abbia affermato di non avere potuto informarla sulla propria situazione in quanto impossibilitato a farlo, tuttavia egli è stato in grado, durante il periodo di detenzione, di trasmettere le richieste per i rimborsi per l'aiuto domestico. A suo dire, quindi, il ricorrente non era impossibilitato a comunicare.
A titolo informativo, la Cassa ha indicato che il 7 giugno 2023 l'Ufficio della migrazione ha concesso al ricorrente un termine di partenza dalla Svizzera scadente il 7 luglio 2023.
1.9. L'assicurato non ha dato seguito alla possibilità concessagli dal Tribunale di produrre nuove prove (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione di Fr. 26'458,55 che il 21 febbraio 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 (Fr. 20'355.- di prestazioni complementari + Fr. 6'103,55 di rimborsi di spese di malattia).
2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).
Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
In concreto, in virtù di queste Disposizioni Transitorie, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle norme entrate in vigore con la Riforma delle PC, al ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa di compensazione il 9 maggio 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano dunque le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nella versione valida dal 1° gennaio 2021.
2.3. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In specie, dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo con la telefonata del 2 novembre 2022 (doc. 220), in cui l'assicurato le ha comunicato che era appena rientrato dall'Italia dove aveva scontato un periodo di carcerazione, con decisione formale del 21 febbraio 2023 la Cassa di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022.
Considerato che avendo soggiornato all'estero senza un valido motivo il versamento delle PC doveva invece essere sospeso fino al suo rientro in Svizzera, constatato perciò un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA la Cassa ha quindi chiesto in restituzione le prestazioni complementari versate erroneamente durante quel lasso di tempo, ammontanti a Fr. 20'355.-.
Parimenti, giacché era decaduto il diritto alle prestazioni complementari, sempre dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 la Cassa di compensazione ha pure preteso dall'assicurato, emanando un altro ordine di restituzione, il rimborso delle prestazioni complementari corrisposte a titolo di spese di malattia e di invalidità (aiuto domestico privato, art. 14 cpv. 1 lett. b LPC) per un totale di Fr. 6'103,55.
2.5. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono:
a. la prestazione complementare annua;
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti (AVS).
A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:
a. soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o
b. soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.
Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.
L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo":
" 1 Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.
2 Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.
3 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.
4 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.".
I "Soggiorni all'estero per un valido motivo" sono regolati dall'art. 1a OPC-AVS/AI, che prevede:
" 1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.
2 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.
3 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.
4 Sono considerati validi motivi:
a. una formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero;
b. una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;
c. l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.
5 Se il soggiorno all'estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo.".
2.6. Su questa tematica si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanando le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022.
Per il N. 2310.01 DPC, il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).
Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo.
Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso di un anno civile.
Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).
Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, per verificare se nello stesso anno civile abbia trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC).
Secondo il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.
Per il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a partire dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02.
Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di soggiorni all'estero per un valido motivo.
Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).
A norma del N. 2340.02 DPC, il versamento delle prestazioni riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02.
Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente:
– una formazione che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici presso un'università);
– una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;
– l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici ecc.).
Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo (N. 2340.04 DPC).
2.7. Ignara che l'assicurato fosse stato incarcerato all'estero il 23 maggio 2021, la Cassa di compensazione ha continuato a versargli le prestazioni complementari anche dopo tale data. Infatti, essa è venuta a conoscenza di questo fatto nuovo soltanto il 2 novembre 2022 tramite comunicazione telefonica effettuata dall'assicurato stesso.
Per potere avere diritto alle prestazioni complementari il ricorrente, beneficiario di una rendita di vecchiaia, doveva essere domiciliato e dimorante abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC precisa che la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o se soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno civile (lett. b).
È indubbio, e il ricorrente non lo contesta, che dal 23 maggio 2021 al 28 ottobre 2022 (doc. 221-3/20) egli ha soggiornato all'estero e quindi per un periodo superiore a tre mesi.
Il Consiglio federale ha distinto i soggiorni all'estero senza un valido motivo da quelli con un valido motivo.
Per la prima fattispecie, le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui il beneficiario di PC ha trascorso il 90° giorno all'estero. In altre parole, per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi sono sospese.
Per i casi in cui il soggiorno all'estero è avvenuto con un valido motivo, la durata massima consentita durante la quale le PC sono comunque versate è di un anno. Quali validi motivi sono elencati tre casi: una formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del beneficiario stesso delle PC o di un suo familiare (lett. b) oppure ancora un impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (lett. c).
Il ricorrente ha sostenuto che la detenzione in Italia costituisce una causa di forza maggiore e quindi che un valido motivo gli ha impedito di rientrare in Svizzera.
2.8. Espressamente interpellato dalla Cassa di compensazione su questo caso, il 20 febbraio 2023 (doc. 235) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è così espresso:
" Conformemente all'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, un soggiorno all'estero per un valido motivo, consente di mantenere il diritto alle prestazioni complementari per un anno al massimo. Il N. 2430.03 DPC descrive la causa di forza maggiore come quella rappresentata da una catastrofe naturale, da una pandemia o da eventi bellici che impediscono il ritorno in Svizzera.
Nel caso particolare del signor RI 1, un soggiorno in prigione all'estero in seguito ad un arresto non costituisce, secondo il nostro punto di vista, un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI, né un caso di forza maggiore.
Il versamento delle prestazioni avrebbe dunque dovuto cessare, conformemente all'art. 1 OPC-AVS/AI, dopo 90 giorni. Deve dunque essere emessa una decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Le questioni relative alle spese riconosciute durante l'incarcerazione e durante gli arresti domiciliari in Italia non sono pertinenti nel caso specifico.".
La scrivente Corte dissente dall'affermazione dell'assicurato.
È certamente vero che, dapprima recluso presso il carcere di __________ dal 23 maggio 2021 e poi sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare a __________ dal 14 giugno 2022 (doc. 221-17/20) al 18 ottobre 2022 (doc. 221-16/20), l'assicurato era impossibilitato a rientrare in Svizzera.
Tuttavia, l'esecuzione di una pena in regime chiuso o aperto, all'estero, non rientra fra i validi motivi esaustivamente elencati dal Consiglio federale all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI e nemmeno fra le cause di forza maggiore che gli hanno impedito di tornare in Svizzera (art. 1a cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI).
Quali cause di forza maggiore le Direttive citano, a titolo di esempio, le guerre, le pandemie, le catastrofi naturali. Sono tutti eventi di vasta portata, che coinvolgono migliaia se non centinaia di migliaia di persone e, soprattutto, che sono sopraggiunti non certo per volontà o per mano del richiedente/beneficiario delle prestazioni complementari, ma di terze persone o per cause soprannaturali (un fulmine che causa un incendio di vaste proporzioni, un'alluvione che devasta i territori, un terremoto che rade al suolo intere città o distrugge vie di comunicazione, ecc.).
Nel caso concreto, il ricorrente ha commesso un reato in Italia e per questo suo errore è stato giudicato da due istanze giudiziarie e condannato a una pena detentiva di un anno e otto mesi (doc. 221-15/20). La sua carcerazione in Italia è iniziata il 23 maggio 2021 e doveva terminare il 22 gennaio 2023 (doc. 221-12/20), ma è cessata il 18 ottobre 2022 (doc. 221-16/20) e gli ultimi 5 mesi il condannato li ha espiati con la misura alternativa degli arresti domiciliari in __________.
Se, quindi, va dato atto che in un simile contesto l'assicurato non poteva evidentemente rientrare in Svizzera, è però anche vero che il responsabile di questa situazione è soltanto lui, ovvero il ricorrente medesimo è alla base della sua incarcerazione, il suo agire contro la legge l'ha portato alla privazione della libertà e per di più all'estero.
Così stando le cose, dovendo imputare all'interessato stesso, e a lui solo, il motivo per cui è stato trattenuto fuori dai confini nazionali, non si può pertanto concludere che è per causa di forza maggiore - così come dianzi definita - che l'assicurato non ha potuto tornare in Svizzera. Non si è pertanto confrontati con un evento indipendente dalla sua volontà.
Ne discende che non essendovi un valido motivo, ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 4 cpv. 4 LPC, che ha trattenuto il ricorrente all'estero per più di un anno, sono adempiuti i presupposti dell'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI, secondo cui considerato che egli ha soggiornato all'estero per ben oltre tre mesi sia nell'anno 2021 sia nel 2022, le prestazioni complementari gli sono state a giusta ragione sospese dalla Cassa cantonale di compensazione retroattivamente dall'inizio del mese in cui ha trascorso il 90° giorno all'estero (dal 23 maggio al 23 agosto 2021) e dunque dal 1° agosto 2021.
Sono pertanto dati i presupposti per confermare la restituzione di Fr. 20'355.- per le PC percepite da agosto 2021 a ottobre 2022.
2.9. Per quanto concerne la restituzione di Fr. 6'103,55 che la Cassa di compensazione ha rimborsato al ricorrente per le spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021 a ottobre 2022 (art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), si evidenzia che questo aiuto domiciliare privato gli sarebbe stato prestato dapprima mentre era detenuto nel carcere di __________ e poi quando era agli arresti domiciliari in __________.
Infatti, malgrado l'assicurato non vivesse manifestamente più a casa sua essendo trattenuto all'estero, in quel periodo la Cassa ha comunque inspiegabilmente continuato a ricevere le richieste di rimborso delle spese di aiuto domestico controfirmate, apparentemente, sia dallo stesso beneficiario delle prestazioni complementari sia dalla persona che gli avrebbe prestato questo aiuto nei lavori domestici.
Stante la particolare situazione che si era venuta a creare, spetta dunque alla preposta autorità penale, a cui gli atti sono trasmessi per competenza, indagare come è possibile che benché egli fosse incarcerato all'estero dal 23 maggio 2021 e non occupasse più la sua abitazione a __________, l'assicurato abbia trasmesso all'amministrazione queste richieste di rimborso in cui sono dichiarate 8 ore mensili per le pulizie e 8 ore al mese per lavori di bucato e stiro prestate - e controfirmate - da terza persona (doc. 190: giugno (recte: maggio) 2021, doc. 194: giugno 2021, doc. 196: luglio 2021, doc. 198: agosto 2021, doc. 203: settembre 2021, doc. 205: ottobre 2021, doc. 207: novembre 2021).
Ma v'è di più.
Terminati gli arresti domiciliari il 18 ottobre 2022, l'assicurato è rientrato in Svizzera non prima del 28 ottobre e il 2 novembre 2022 si è annunciato telefonicamente alla Cassa, informandola della sua incarcerazione all'estero (doc. 220).
Sennonché, come per l'anno precedente, il 29 novembre 2022 (doc. 225) il ricorrente si è subito premurato di trasmetterle le richieste di rimborso delle spese di aiuto domestico per i mesi da novembre 2021 a novembre 2022, sebbene fosse stato assente dal suo domicilio dal 23 maggio 2021 fino almeno al 28 ottobre 2022. Questa volta, è il figlio __________ che gli avrebbe prestato aiuto nella misura di 16 ore al mese per le sole pulizie, per un importo di Fr. 435,35 che ogni mese la Cassa gli ha rimborsato.
Ora, sia per l'assenza superiore a 90 giorni dalla Svizzera che fa decadere il diritto alle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.8) e quindi anche al rimborso delle spese di aiuto domestico, sia perché l'assenza del beneficiario delle PC non legittima affatto che sia stata fornita ugualmente una prestazione a suo favore non potendone egli evidentemente beneficiare stante l'incarcerazione, non v'è alcun dubbio che il rimborso dei costi per 12 mesi di aiuto domestico privato non doveva affatto avvenire.
Anche questa circostanza, ovvero la richiesta del ricorrente di rimborsargli determinate spese malgrado l'accertata lontananza dalla sua abitazione, interesserà le competenti autorità penali.
Da quanto precede discende che le decisioni del 23 settembre 2021 (doc. 197) per agosto 2021, del 28 ottobre 2021 (doc. 202) per settembre 2021, del 1° dicembre 2021 (doc. 204) per ottobre 2021 e del 23 dicembre 2021 (doc. 206) per novembre 2021 con cui l'amministrazione ha rimborsato all'assicurato ogni mese Fr. 435,35 per i costi dell'aiuto domiciliare privato, come pure la decisione del 30 novembre 2022 (doc. 224) riferita anch'essa all'aiuto domiciliare prestato da dicembre 2021 a gennaio 2022, pari a Fr. 4'797,25, sono perciò manifestamente errate.
È dunque a giusta ragione che la Cassa le ha riconsiderate emanando di conseguenza il 21 febbraio 2023 (doc. 243) la decisione di restituzione di spese di malattia e di invalidità per i mesi da agosto 2021 (ossia dall'inizio del mese in cui sono trascorsi i 90 giorni di soggiorno all'estero giusta l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI) a ottobre 2022, quando il ricorrente è ritornato nel nostro Paese. Il versamento del rimborso per le spese di aiuto domiciliare privato è ripreso il 1° novembre 2022, ovvero il mese seguente il rientro in Svizzera (art. 1 cpv. 3 OPC-AVS/AI).
2.10. Il ricorrente ha più volte affermato che "non sapevo che avrei dovuto segnalare tale mia situazione, anche perché non avrei saputo come fare e a chi rivolgermi." (docc. I e III).
All'assicurato va ricordato che l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI prevedono che egli è obbligato a immediatamente comunicare alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche della sua famiglia. Al ricorrente non poteva quindi sfuggire che una lunga assenza dal proprio domicilio doveva essere comunicata all'amministrazione.
Inoltre, nella misura in cui l'assicurato ha implicitamente postulato il condono dell'importo da restituire invocando la buona fede affermando di non essere stato al corrente di questo suo obbligo di informazione, va rilevato quanto segue.
Per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/ 2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007).
In concreto la Cassa ha deciso solo l'obbligo per l'assicurato di restituire le prestazioni complementari e il TCA ne ha confermato il principio e l'ammontare.
Solo quando il presente giudizio relativo alla restituzione diverrà definitivo sarà possibile per il ricorrente domandare il condono e, se del caso, la decisione che emanerà la Cassa cantonale di compensazione sulla domanda di condono potrà allora essere impugnata dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).
Una decisione del Tribunale sulla domanda, implicita, di condono del ricorrente è dunque prematura e come tale è irricevibile.
2.11. Stante le considerazioni che precedono, il ricorrente deve senza dubbio restituire le prestazioni complementari che ha indebitamente percepito dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2022 secondo quanto indicato nelle due decisioni di restituzione di Fr. 20'355.- per le prestazioni pecuniarie versate al ricorrente e di Fr. 6'103,55 per il rimborso delle spese di malattia e di invalidità.
La decisione su opposizione del 9 maggio 2023 merita pertanto integrale conferma.
Se sarà formalmente presentata dall'assicurato, la domanda di condono dovrà essere trattata dalla Cassa di compensazione non prima, però, della crescita in giudicato della presente sentenza.
Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA), non vanno addebitate spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza di condono è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti