Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2023.12
Entscheidungsdatum
25.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 33.2023.12

TB

Lugano 25 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con l'ottenimento, nel 2005 (doc. 6-2/4), di una rendita di invalidità con effetto dal 1° giugno 2004, da quel giorno (doc. 23) RI 1, 1952, è stata pure posta al beneficio di prestazioni complementari fino al 31 dicembre 2006.

Nel novembre 2008 (doc. 33) l'assicurata ha presentato una nuova richiesta di PC, che è stata accolta retroattivamente al 1° gennaio 2007 (doc. 45-4/9).

1.2. In occasione della terza revisione periodica, nel 2021 (doc. 108-2/3) l'assicurata ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione di avere ereditato nel 2007 la casa dei genitori in Serbia, in cui ora abitava il figlio, ma di non essere stata a conoscenza che avrebbe dovuto informarla al riguardo (doc. 113-1/11). In conseguenza di ciò, si è autodenunciata all'autorità fiscale (doc. 115), che nella notifica di tassazione IC 2020 (doc. 117-6/116) ha accertato una sostanza all'estero di Fr. 29'100.- e ha prodotto alla Cassa le perizie attestanti il valore venale dei suoi beni in Serbia dal 2007 al 2022 (docc. 117 e 121).

Con decisione del 19 ottobre 2022 (doc. 154) l'amministrazione ha informato l'assicurata di avere appreso, dal formulario di revisione, che possedeva della sostanza non dichiarata e quindi non computata nei precedenti calcoli del suo diritto, ciò che configurava il reato di truffa (art. 146 CP). Di conseguenza, per la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite era determinante il termine di prescrizione di 15 anni e con le allegate due distinte decisioni del 18 ottobre 2022 ha ricalcolato il suo diritto dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2013 (doc. 128) e dal 1° dicembre 2013 al 30 ottobre 2022 (doc. 135), chiedendole in restituzione Fr. 26'264.- rispettivamente Fr. 22'527.-.

Inoltre, con decisione sempre del 18 ottobre 2022 (doc. 154-3/12), la Cassa ha stabilito il diritto alle PC dell'assicurata dal 1° novembre 2022 computando la sostanza all'estero.

1.3. Il 9 novembre 2022 (doc. 155) l'assicurata ha chiesto alla Cassa di condonarle l'importo da restituire, disponendo soltanto del minimo vitale e non avendo voluto affatto nascondere la sua proprietà in Serbia, ma di non averla informata ignorando di doverlo fare, giacché l'aveva già dichiarata in Serbia.

Patrocinata dall'avv. RA 1, il 21 novembre 2022 (doc. 160) l'assicurata si è opposta all'ordine di restituzione e alla modifica della prestazione dal 1° novembre 2022, contestando la realizzazione delle condizioni del reato di truffa, non avendo mai voluto sottacere nulla, tanto che durante la revisione, una volta attirata la sua attenzione, ha segnalato l'esistenza di beni immobili all'estero. Si è quindi creato un semplice malinteso, ma la sua buona fede è data avendo, a semplice richiesta, e malgrado le sue difficoltà finanziarie, fatto peritare gli immobili.

1.4. Con decisione del 13 dicembre 2022 (doc. 164) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, affermando che nonostante beneficiasse delle prestazioni complementari dal 2004, soltanto nel 2021 l'ha informata di essere proprietaria di un immobile in Serbia, ciò che le ha permesso di beneficiare di PC più elevate senza averne diritto. Questo ritardo non può dare luogo al condono, poiché l'assicurata avrebbe dovuto informarla della sostanza già quando ha fatto richiesta di prestazioni. Tale comportamento, tenuto anche in occasione delle varie revisioni, configura il reato di truffa e quindi il termine di prescrizione da applicare è superiore ai 5 anni previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA.

Ne discende che la buona fede non può essere riconosciuta e quindi non va verificata la condizione della grave difficoltà.

1.5. Il 31 gennaio 2023 (doc. 165) l'assicurata, tramite lo stesso legale, si è opposta al rifiuto del condono allegando di nuovo l'opposizione alla decisione di restituzione, in cui già indicava di avere sempre agito in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà non riconducibili a propria colpa.

1.6. Con decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata, rilevando che l'art. 146 CP è applicabile alla fattispecie, visto che l'opponente è risultata essere proprietaria di sostanza immobile all'estero sin dal 2001 a seguito del decesso del padre e dal 2007 dopo la morte della madre. Tuttavia, nei formulari di richiesta delle PC dell'11 aprile 2006 e del 18 novembre 2008, la sostanza immobiliare non è stata dichiarata, sebbene siano espressamente evidenziato di doverla indicare anche se essa si trova all'estero. In concreto, la sostanza si trova all'etero e questo è un elemento non verificabile da parte della Cassa, non avendo essa accesso alle banche dati estere. Inoltre, questa sostanza non era stata dichiarata neppure all'autorità fiscale, perciò per la Cassa era impossibile venirne a conoscenza in assenza di una dichiarazione espressa della proprietaria. Del resto, l'obbligo di informare incombe ai beneficiari di PC ed è espressamente indicato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo. È perciò corretta la realizzazione del reato di truffa (art. 146 CP) e l'applicazione del termine di prescrizione di 15 anni (art. 25 cpv. 2 LPGA in combinato con l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP).

Esposti i presupposti legali per ottenere il condono, la Cassa ha precisato di essere venuta a conoscenza della sostanza all'estero soltanto in fase di revisione periodica su segnalazione dell'Agenzia comunale AVS di __________.

Data la totale assenza di informazione da parte dell'interessata anche durante le diverse revisioni della PC, la tesi di essere in buona fede, visto che nonostante le sue difficoltà finanziarie e di salute ha comunque fatto peritare i suoi beni all'estero, non può essere accettata dall'amministrazione. Ne consegue che la violazione commessa configura una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa. Vi è sempre la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell'importo dovuto.

1.7. Il 17 marzo 2023 (doc. I) RI 1, patrocinata sempre dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione di restituzione del 19 ottobre 2022 e di modificare la decisione di concessione delle prestazioni.

La ricorrente ha contestato di avere agito con astuzia, visto che oltre ai gravi problemi di salute che l'affliggono da tempo, non parla correntemente italiano e la redazione di semplici documenti relativi alla revisione delle PC è avvenuta con l'aiuto del __________ non avendo le conoscenze necessarie (doc. A2).

L'assicurata non ha dunque voluto sottacere nulla alla Cassa, tanto che in occasione della revisione ha immediatamente segnalato l'esistenza dei beni immobili in Serbia. A causa della sua grave malattia e delle preoccupazioni che ne sono risultate, "è caduta in una semplice svista, una dimenticanza che nulla ha a che vedere con il desiderio di sottacere qualcosa." (punto 4 pag. 4). Inoltre, i beni di cui ha sottaciuto l'esistenza, che ha ricevuto in eredità e in cui non ha mai abitato, hanno un valore contenuto e quindi non si tratta di sostanza non trascurabile come richiede la giurisprudenza. La semplice confusione che si è creata, ora risolta con un'autodenuncia, non dà quindi luogo a una truffa.

Ciò stante, è innegabile che "non vi è stata una negligenza grave, semmai una svista, un errore, una dimenticanza involontaria cui la stessa signora RI 1 ha posto rimedio. Anche l'autodenuncia, alla base di tutto, conferma la buona fede dell'insorgente. Infine, la Cassa non ha contestato le sue difficoltà finanziarie qualora dovesse restituire la somma pretesa di Fr. 48'791.-.

1.8. Nella risposta del 14 aprile 2023 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rinviando alle motivazioni addotte con la decisione impugnata.

Essa ha inoltre precisato che il fatto che la ricorrente si sia avvalsa di terzi per compilare i formulari di revisione periodica non permette di giustificare la violazione dell'obbligo di informare perpetrata negli anni e di ritenere la sua buona fede.

1.9. L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022, che il 18 ottobre 2022 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 48'791.- (Fr. 26'264 + Fr. 22'527).

Dopodiché, occorrerà esaminare se sia corretta la decisione, anch'essa del 18 ottobre 2022, con cui la Cassa ha stabilito dal 1° novembre 2022 il nuovo diritto alle PC dell'assicurata.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma delle PC).

Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa cantonale di compensazione il 14 febbraio 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2007 in poi), perciò le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020. Si rileva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).

Per quanto concerne il periodo successivo, le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Questo aspetto dovrà perciò essere esaminato nelle considerazioni che seguono.

2.3. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (tre anni dal 1° gennaio 2021) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie, la Cassa cantonale di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2021, della presenza di sostanza immobile all'estero non dichiarata dalla beneficiaria di prestazioni, ha ritenuto dati gli elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP. Ha quindi ricalcolato le prestazioni di diritto per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il medesimo lasso di tempo, per un totale indebitamente versato, ora da restituire, di Fr. 48'791.-.

L'assicurata ha contestato di avere commesso una truffa ai danni della Cassa, non avendo agito con astuzia e non avendo voluto sottacere nulla, visto che in occasione della revisione ha subito segnalato l'esistenza di beni all'estero. Il suo grave stato di salute, le sue scarse conoscenze della lingua italiana e il fatto di avere ricevuto per successione detti immobili in Serbia, in cui non ha mai abitato, fanno sì che non vi siano le condizioni per applicare l'art. 146 CP. Essa ha invece sempre agito in buona fede e non ha commesso alcuna grave negligenza.

2.5. Quando nel 2008 ha ripostulato le prestazioni complementari, l'assicurata non ha risposto alle domande nn. 40-46 relative alla sostanza, ma ha lasciato in bianco le corrispondenti caselle.

In particolare, non ha indicato alcunché alle domande n. 40 "Proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale dell'abitazione primaria (in caso di modifica dei valori di stima allegare un estratto del catasto)" e n. 44.02 "Altre proprietà fondiarie al valore di stima ufficiale".

Il formulario reca inoltre la seguente "Avvertenza per la cifra 44":

" La sostanza deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1. gennaio dell'anno corrente: sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all'estero. (…)". (doc. 33-5/25).

Nei formulari di revisione periodica sottoscritti dall'assicurata il 24 gennaio 2013 (doc. 61-1/9) e il 29 gennaio 2018 (doc. 94-1/15), la domanda n. 8 sulla sostanza posseduta al 1° gennaio, quali libretti di risparmio e di deposito, titoli, proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale e altri fattori della sostanza, è rimasta pure senza risposta. Nel 2018, alla voce "libretti di risparmio e di deposito, numerati", l'interessata ha solo indicato "V. all.".

In occasione della terza revisione, avvenuta nel 2021, essa ha telefonicamente comunicato alla Cassa di avere ereditato nel 2007 una casa in Serbia, in cui abita il figlio (doc. 108-2/3). In seguito, a richiesta dell'amministrazione, l'interessata ha prodotto la documentazione inerente tale sostanza, quali attestazioni ufficiali comunali e fiscali in lingua originale e traduzione in italiano come pure perizie sul valore venale.

Con la morte del padre, avvenuta nel 2001, l'assicurata ha ereditato la metà di questa sostanza immobiliare all'estero e nel 2007, con la morte della mamma, per intero i fondi dei genitori.

Pertanto, sia quando ha richiesto le prestazioni complementari nel 2008 sia in occasione delle tre revisioni periodiche che si sono succedute nel tempo, l'ultima delle quali nel 2021, la ricorrente era tenuta ad informare la Cassa di compensazione di questi suoi beni, anche se detenuti all'estero.

Il 18 ottobre 2022 l'amministrazione, ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP), per la quale vi è un termine di prescrizione di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), applicando il termine assoluto di cui all'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA ha dunque chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° ottobre 2007.

Da parte sua, la ricorrente sostiene non essere invece dati i presupposti di questo reato, non avendo agito con astuzia nel non comunicare alla Cassa di essere proprietaria di beni.

2.6. Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, con sentenza 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 (pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9) l'Alta Corte ha ribadito al considerando 2.2 che affinché si possa applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato (DTF 140 IV 206 consid. 6.2 = SVR 2014 EL Nr. 13; DTF 138 V 74, consid. 6.1; DTF 118 V 193 consid. 4a; sentenza 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.2). In materia di prestazioni complementari, sono principalmente le infrazioni regolate agli artt. 146 CP (truffa) e 31 LPC (violazione dell'obbligo di informare) che entrano in considerazione.

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1 erige a delitto secondo l'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".

Dall'altro lato, erige a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni (lett. a).

Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).

Va ancora evidenziato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore l'art. 148a CP secondo il quale chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Nei casi poco gravi la pena è della multa (cpv. 2).

Questa norma, concepita come "fattispecie residuale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 146 CP", erge a delitto il comportamento ingannevole nei confronti dell'amministrazione, di cui, intenzionalmente (il dolo eventuale essendo sufficiente) ottiene, per sé o per terzi, prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.2 e 3.2.). L'inganno in questione è realizzato mediante informazioni false o incomplete, sottacendo fatti essenziali all'ottenimento della prestazione oppure in qualsiasi altro modo, laddove viene simulata una situazione di bisogno che conduce all'ottenimento illecito di prestazioni sociali (Margaret Kuelen, op. cit., ad 3.2.1.1) e deve condurre un terzo (in concreto, l'amministrazione) in errore.

L'art. 148a CP prevale rispetto alle norme penali previste dalle singole leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale; in concreto, in ambito di prestazioni complementari, sull'art. 31 LPC (Matthias Jenal, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger, Strafrecht, 4a ed. 2019, n. 27 ad art. 148a).

Occorre precisare che questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi soltanto successivamente alla sua entrata in vigore (STF 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 6.2; STF 9C_388/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 4.1; cfr. anche Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4), quindi dopo il 1° ottobre 2016.

Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento reprensibile dell'assicurata posto in atto dal 2007, non può qui essere ritenuto almeno fino al 30 settembre 2016.

A titolo abbondanziale, occorre rilevare che nella STF 6B_1108/ 2021 del 27 aprile 2023, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in merito ai casi di poca gravità di ottenimento illecito di prestazioni da un'assicurazione sociale o dall'aiuto sociale (art. 148a CP). Al di sotto dell'importo di Fr. 3'000.-, si deve partire dal principio che si tratta di un caso lieve ("poco grave"), che non è dunque atto a comportare un'espulsione. Al di sopra dei 36'000.- franchi, un caso poco grave è in linea di principio escluso. Tra questi due importi, la gravità sarà valutata caso per caso.

Nell'interesse della certezza del diritto, con questo approccio il Tribunale federale ha fissato alcuni limiti per l'applicazione dell'art. 148a cpv. 2 CP, pur mantenendo la possibilità di prendere in considerazione altre circostanze. Si è così tracciata una linea di demarcazione più chiara tra ciò che costituisce un delitto (art. 148a cpv. 1 CP) e ciò che costituisce una contravvenzione (art. 148a cpv. 2), potendo soltanto la prima categoria comportare l'espulsione (art. 66 cpv. 1 lett. e CP).

Nell'evenienza concreta, visto l'importo chiesto in restituzione alla ricorrente dalla Cassa di compensazione, se si applicasse la recente giurisprudenza per i fatti commessi dopo il 1° ottobre 2016 la fattispecie in esame non adempirebbe l'ipotesi della contravvenzione del capoverso 2 dell'art. 148a CP per l'indebito ottenimento di prestazioni complementari.

2.7. Diversamente, qualora l'autore tragga in inganno, con astuzia, un collaboratore dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione per ottenere prestazioni indebite da un'assicurazione sociale o dall'assistenza sociale, se dati gli altri presupposti previsti dalla norma, sono integrati gli estremi del reato di truffa giusta l'art. 146 CP.

La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331), ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell'inganno, se cioè, da un lato, è dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni e, dall'altro, la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.

Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, a cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza, spesso, della possibilità di una verifica completa, l'autore la possa ingannare.

A proposito dell'inganno e dell'astuzia quali elementi costituitivi del reato di truffa, nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il Tribunale federale si è così espresso:

" 3.2. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant

  • du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).

3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).".

2.8. Nel caso di specie la ricorrente, non avvisando la Cassa della sostanza all'estero che ha ereditato parzialmente nel 2001 e totalmente nel 2007, ha commesso una truffa ai sensi dell'art. 146 CP già al momento di compilare il formulario di richiesta delle prestazioni complementari nel novembre 2008.

Si è infatti realizzata una truffa per atti concludenti, laddove, nella sua domanda di prestazioni complementari, la richiedente ha sottaciuto di possedere della sostanza immobile all'estero e, attraverso le informazioni fornite, ha dato quindi l'impressione, ai funzionari della Cassa cantonale di compensazione, che esse corrispondessero alla sua situazione reale (STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle".).

Chiamata in seguito a compilare il formulario per la revisione delle prestazioni complementari per gli anni 2013 (doc. 61), 2018 (doc. 94) e 2021 (doc. 110), nel non rispondere, scientemente, alla domanda n. 8 concernente la sostanza posseduta al 1° gennaio dell'anno in corso, e meglio se aveva delle proprietà fondiarie indicandone il valore di stima ufficiale, la ricorrente, già al beneficio delle prestazioni complementari dal 2004 e poi dal 2007, ha nuovamente commesso una truffa per commissione, ovvero ha ingannato attivamente l'amministrazione (STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.2: "Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active.").

Nel caso in esame, poi, l'inganno commesso dalla ricorrente sia al momento della richiesta di PC sia in occasione delle revisioni periodiche del suo diritto, è certamente astuto, non potendo infatti pretendere dalla Cassa cantonale di compensazione che verificasse se deteneva delle proprietà immobiliari in Serbia; questa verifica, contrariamente all'opinione dell'insorgente, non era possibile o comunque era difficile da effettuare tramite canali (non) ufficiali vista la nazione in cui sono ubicati detti fondi.

Non va dimenticato che l'astuzia è esclusa soltanto se la vittima

  • qui la Cassa - non ha proceduto a delle verifiche elementari che ci si poteva attendere che lei effettuasse stanti le circostanze (STF 6B_653/2021 del 10 febbraio 2022, consid. 1.3.1; STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015, consid. 3.3).

Gli elementi costitutivi della truffa sono perciò realizzati.

La ricorrente ha mentito alla Cassa di compensazione non dichiarando di disporre di sostanza immobile all'estero quando ha sottoscritto tanto la domanda di prestazioni complementari nel 2008 quanto le tre domande di revisione nel 2013, nel 2018 e nel 2021.

La circostanza che in tutti questi casi l'assicurata si sia limitata ad apporre la propria firma in calce ai formulari e non anche a compilarli personalmente, non la libera dalla responsabilità di aver comunque personalmente commesso una truffa; firmandoli, essa ha ratificato l'operato della persona che ha agito in sua vece e quindi deve di principio lasciarsi imputare l'agire del proprio rappresentante.

Avendo agito tramite terzi, ciò vale pure per la censura relativa alle sue difficoltà di comprensione della lingua italiana.

Infine, ininfluente è il certificato medico (doc. 159) attestante il suo precario stato di salute nel 2019 e nel 2020, poiché riferisce di una situazione vigente in un periodo posteriore alla prima truffa (2008), alla seconda (2013) e perfino alla terza (2018).

Queste giustificazioni, addotte dalla ricorrente, non sono quindi atte ad escludere l'elemento costitutivo dell'astuzia nell'inganno che ha commesso ai danni della Cassa di compensazione, perpetrato (almeno) sin dal 2008, allo scopo di percepire indebitamente le prestazioni complementari.

Gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della truffa (art. 146 CP) sono pertanto manifestamente adempiuti.

In conclusione, la decisione di restituzione è stata emessa il 18 ottobre 2022. Di conseguenza, in applicazione del termine di prescrizione di 15 anni a cui è soggetto il reato di cui all'art. 146 CP in applicazione dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, la pretesa di restituzione della Cassa di compensazione a giusta ragione retroagisce al 1° ottobre 2007 e decorre fino al 31 ottobre 2022.

Infatti, la ricorrente ha sì commesso la prima truffa ai danni dell'amministrazione con la sottoscrizione del formulario di richiesta di una prestazione complementare all'AI nel novembre 2008 (doc. 33-8/25), ma gli effetti del diritto ottenuto con la decisione del 16 aprile 2009 (doc. 45-4/9) sono retroagiti già al 1° gennaio 2007.

Sul reato di truffa nelle assicurazioni sociali per non avere informato l'amministrazione di possedere della sostanza (all'estero) e sull'obbligo di restituire le prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio 2020 in ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata con giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020.

2.9. Per quanto concerne l'ammontare da restituire, va rilevato che l'amministrazione è incorsa in un errore per quanto concerne il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari dal 1° gennaio al 30 settembre 2012. La Cassa ha in effetti computato un valore locativo di Fr. 9'547.- in luogo di Fr. 1'746.- come per tutti gli altri anni. Essa ha erroneamente sommato il valore venale dei terreni in Serbia con il valore locativo degli immobili ivi edificati anziché con il relativo valore venale, come invece correttamente eseguito per il periodo da ottobre a dicembre 2012 e per tutti gli altri 14 anni riesaminati.

Inoltre, per il diritto alle PC valido da febbraio a dicembre 2018, la Cassa ha considerato delle spese accessorie forfettarie di Fr. 1'680.- quali spese riconosciute all'assicurata. Tuttavia, in virtù dell'art. 16a OPC-AVS/AI tale forfait può essere computato soltanto nei confronti di persone che abitano un immobile di proprietà, ciò che non è il caso della ricorrente, visto che l'immobile all'estero è occupato dal figlio e dalla di lui famiglia.

2.10. Resta ancora da esaminare se il nuovo diritto alle prestazioni complementari stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione in Fr. 754.- al mese a decorrere dal 1° novembre 2022 sia corretto.

Con la decisione del 18 ottobre 2022 (doc. 154-3/12) la Cassa di compensazione si è basata sulle norme in vigore dal 1° gennaio 2021 - come risulta espressamente indicato sul foglio di calcolo (doc. 154-6/12) - per ricalcolare il diritto dell'assicurata e quindi, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, ha ritenuto la sostanza non imponibile di Fr. 30'000.- da dedurre dalla sostanza all'estero valutata al valore venale in complessivi Fr. 50'595.- (Fr. 31'422 [immobili] + Fr. 19'173 [terreni]).

Per contro, quando, ai fini della restituzione, lo stesso giorno ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata computandole la sostanza non dichiarata, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 la Cassa ha correttamente proceduto a esaminare il diritto in base alle disposizioni del vecchio (doc. 139 per il 2021 e doc. 150 per il 2022) e del nuovo diritto (docc. 140 e 152), optando poi per applicare le norme in essere fino al 31 dicembre 2020 siccome più favorevoli.

Infatti, la franchigia della sostanza non imponibile era di Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c vLPC) e dunque il diritto mensile dell'assicurata era stato stabilito in Fr. 807.- (nel 2021 e nel 2022) contro i Fr. 745 (per il 2021) e i Fr. 754.- (anno 2022).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

Nell'evenienza concreta, considerato che, indubbiamente, la Riforma delle PC è pregiudizievole nei confronti della ricorrente, già beneficiaria di prestazioni complementari prima dell'entrata in vigore della stessa, come per l'anno 2021 e come per i mesi da gennaio ad ottobre 2022, il diritto alle prestazioni complementari deve indubbiamente essere ancora calcolato secondo le vecchie norme anche dal 1° novembre 2022.

2.11. Va da ultimo osservato che nella decisione su opposizione l'amministrazione si è espressa anche sulla domanda di condono formulata dall'interessata il 9 novembre 2022 (doc. 155), respingendola.

Giusta l'art. 4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

Di conseguenza, essendo oggetto del contendere nella presente sede, l'ordine di restituzione non era ancora evidentemente cresciuto in giudicato quando la Cassa di compensazione si è pronunciata il 14 febbraio 2023 sul condono. Essa non poteva perciò chinarsi sulla contestazione del rifiuto del condono prima che la decisione di restituzione fosse cresciuta in giudicato.

Pertanto, la decisione su opposizione, per la parte concernente il rifiuto di concedere all'assicurata il condono della restituzione di Fr. 48'791.-, è prematura e come tale va annullata.

Soltanto quando la decisione sulla restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022 sarà cresciuta in giudicato la Cassa potrà, se l'assicurata ne farà espressa richiesta, emanare una (nuova) decisione sulla domanda di condono.

Se del caso, poi, questa decisione sarà impugnabile dapprima mediante opposizione presso la stessa Cassa cantonale di compensazione (art. 52 LPGA) e poi con ricorso davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).

2.12. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli l'importo che la ricorrente deve restituire dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022 come pure il suo nuovo diritto alle PC dal 1° novembre 2022 secondo quanto indicato.

La domanda di condono dovrà poi essere trattata nuovamente dall'amministrazione a richiesta dell'assicurata, non prima, però, della crescita in giudicato della (nuova) decisione di restituzione che la Cassa di compensazione dovrà emettere.

2.13. Con il ricorso l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, allegando la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. I e doc. IV/1).

Visto l'esito della vertenza e ritenuto il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA), essendo parzialmente vincente in causa tale richiesta, relativa alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 9.2).

Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende, da un lato, la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e, dall'altro

  • nella misura in cui necessario -, il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole per quanto concerne il principio della restituzione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute e la determinazione del termine di prescrizione più lungo legata alla configurazione del reato penale della truffa.

Infatti, l'assicurata non ha reso verosimile, a una prima sommaria valutazione della tematica, che il ricorso avrebbe potuto avere un esito positivo e ciò alla luce, anche, della copiosa giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch in relazione al reato di truffa nelle assicurazioni sociali e all'obbligo di restituire (STCA 33.2022.8 dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; STCA 33.2020.11 del 29 maggio 2020; STCA 33.2019.23-24 del 25 maggio 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 confermata dal Tribunale federale il 7 ottobre 2020 [STF 8C_421 /2020]; STCA 33.2020.3 del 10 marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020).

In effetti, come esposto nei considerandi precedenti, l'assicurata ha più volte omesso di comunicare alla Cassa cantonale di compensazione, che dal 2004 le riconosce e versa le prestazioni complementari per vivere, la sua sostanza immobiliare all'estero. Peraltro, la ricorrente nemmeno ha tempestivamente informato di ciò altre autorità competenti, quali quella fiscale ticinese, se non (soltanto) nel 2020, autodenunciandosi.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere così respinta.

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, in base alle considerazioni esposte, ricalcoli sia l'importo delle prestazioni complementari indebitamente percepite che la ricorrente deve restituire per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2022 sia, sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, il suo nuovo diritto alle PC dal 1° novembre 2022 ed emani poi due nuove decisioni formali.

  1. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 900.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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